CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 24 NOVEMBRE 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
In data 27 settembre 1982 vi è stato sottoposto un ricorso, presentato dalla sig.ra Manette Krecké, in Turner, per l'annullamento di una decisione della Commissione delle Comunità europee del 20 ottobre 1981 e per l'attribuzione della somma di BFR 250000 a risarcimento del danno morale subito.
Con quest'azione, la Turner mette in discussione l'esecuzione della sentenza emessa dalla Seconda Sezione il 9 luglio 1981 nelle cause 59 e 129/80 ( 2 ), da lei instaurate contro la Commissione.
Il dispositivo della suddetta sentenza annullava una decisione del 4 maggio 1979 recante nuova destinazione della ricorrente nell'ambito della riorganizzazione del servizio medico; esso annullava anche una decisione del 20 maggio 1980 con cui la ricorrente era stata tramutata d'ufficio ad un posto presso la direzione generale XII (Ricerca, affari scientifici e istruzione).
Il punto 72 della motivazione della stessa sentenza ( 3 ) precisava che:
«giusta l'art. 176, 1° comma, del Trattato CEE, spetta all'amministrazione riprendere in esame la situazione della ricorrente, alla luce dei principi che sono alla base della presente sentenza, ed adottare nuove disposizioni sulla sua futura assegnazione».
Per effetto di questa sentenza, la ricorrente si ritrovava quindi nella sua precedente posizione di amministratore principale di grado A 4 presso la divisione «Servizio medico per il personale di Bruxelles» della direzione generale IX (Personale e amministrazione). Tuttavia, con decisione 20 ottobre 1981, la Commissione spostava la ricorrente assieme al suo posto alla divisione IX-A-6 (Assicurazione malattia, mutui edilizi) della suddetta direzione generale, ove essa doveva assumere le funzioni di medico di fiducia.
La Turner sostiene che questo spostamento non è conforme ai «principi» che stanno alla base della sentenza 9 luglio 1981; in effetti, detto spostamento non corrisponderebbe né alla sua preparazione, né alla sua esperienza professionale e inoltre la sua presenza alla divisione «Assicurazione malattia» non sarebbe affatto necessaria. Per contro, la sua definitiva reintegrazione presso il «Servizio medico per il personale di Bruxelles» sarebbe stata non solo conforme ai «principi» che stanno alla base della sentenza 9 luglio 1981, ma anche pienamente giustificata poiché, nel frattempo, un medico dipendente a tempo pieno ed un medico esterno occupato a mezzo giornata sarebbero stati assunti presso quel servizio. In realtà, il suo spostamento le impedirebbe di praticare la «professione medica» che essa ha esercitato per oltre 25 anni. Essa ne deduce che la decisione 20 ottobre 1981 è insufficientemente o erroneamente motivata, è viziata da sviamento di potere e costituisce un provvedimento arbitrario per il quale le spetta un adeguato risarcimento.
I —
Occorre esaminare in primo luogo se la Commissione fosse tenuta a riattribuire retroattivamente e definitivamente alla ricorrente le sue precedenti mansioni.
La sentenza 9 luglio 1981 ha avuto l'effetto di rimettere la Turner nella sua situazione originaria, ma a ciò si limitano, secondo me, le conseguenze di tale sentenza. Essa non ha inteso — e del resto non avrebbe potuto — pregiudicare la sua assegnazione futura.
La Commissione ha il diritto di organizzare i propri uffici. La sentenza 9 luglio 1981 non ha censurato la riorganizzazione della direzione generale del personale e dell'amministrazione, né ha messo in discussione il passaggio della divisione «Assicurazione malattia, mutui edilizi» alla direzione B «Amministrazione generale» di questa direzione generale, mentre prima essa faceva parte della direzione Β «Management e organizzazione». Dal mese di ottobre del 1980, il servizio medico di Bruxelles si trova così a dipendere direttamente dal direttore generale.
La sentenza 9 luglio 1981 non ostava ad una successiva nuova assegnazione della ricorrente qualora tale spostamento fosse giustificato dalle necessità del servizio e dalle qualifiche dell'interessata, presupposto che tocca a noi verificare.
1.
La Commissione sostiene che, ancor prima della sentenza 9 luglio 1981, il lavoro dell'ufficio centrale liquidatore del regime comune d'assicurazione-malattia era in continuo aumento. Questo ufficio è, in particolare, incaricato di evadere le domande di rimborso integrale in caso di malattie gravi e le domande d'autorizzazione preventiva di cura presentate dai dipendenti. Prima dell'arrivo della ricorrente, il 20 ottobre 1981, un solo medico era addetto a questo compito, il cui espletamento richiedeva un tempo molto maggiore di quello di cui egli disponeva come impiegato a mezza giornata. Si potè ovviare alla suddetta situazione solo nel 1981, dopo la concessione di un posto di bilancio supplementare. In attesa della creazione di questo posto, la Commissione ha spostato un dipendente assieme al suo posto, senza pubblicare un avviso di posto vacante.
La vostra giurisprudenza ha ammesso questa prassi e, nella causa Kindermann, voi avete chiaramente dichiarato che
«la decisione adottata nei confronti del ricorrente, poiché si tratta dello spostamento del dipendente insieme al suo posto, non dà luogo a vacanza e non costituisce quindi un trasferimento ai sensi dello Statuto» ( 4 ).
Dal 1°aprile 1983, il medico suddetto è stato sostituito da un altro medico, anch'egli occupato a mezza giornata. Così, attualmente, il lavoro è suddiviso tra la ricorrente, occupata a tempo pieno (per circa i due terzi) e questo nuovo medico (per circa un terzo). Detta proporzione consente di concludere che lo spostamento della Turner all'ufficio liquidatore era giustificato.
Del resto, nella sentenza 14 luglio 1983 ( 5 ), la Terza Sezione ha dichiarato che:
«gli eventuali problemi che l'allontanamento del dipendente può causare all'ufficio cui egli apparteneva, il vantaggio che l'ufficio cui egli è stato assegnato può trarre dallo spostamento ... sono considerazioni che rientrano» nell'ampio potere discrezionale che la Corte ha sinora riconosciuto alle istituzioni comunitarie «nell'organizzazione dei loro uffici in funzione dei compiti loro assegnati e nella destinazione, per lo svolgimento di tali compiti, del personale di cui dispongono».
2.
La disciplina fissata di comune accordo tra tutte le istituzioni dispone che ogni ufficio liquidatore dev'essere assistito da un medico di fiducia. L'ufficio decide sulle domande d'autorizzazione preventiva solo previa consultazione di un medico di fiducia, e l'esame di dette domande costituisce une parte considerevole del lavoro di questo medico.
E pacifico che il posto di medico di fiducia non è «accessibile a persone prive di una vera e propria preparazione medica o, perlomeno, con una preparazione incompleta nel settore della medicina» ( 6 ). La Turner, medico, è quindi pienamente qualificata per occupare detto posto a tempo pieno presso l'ufficio liquidatore di Bruxelles, che è il più importante di tutte le istituzioni.
Di conseguenza, non si può ritenere che i compiti affidati alla ricorrente a decorrere dal 20 ottobre 1981 fossero «inconsistenti» ai sensi della sentenza 9 luglio 1981 ( 7 ).
Faccio notare che la sentenza Nebe del 14 luglio 1983 ( 8 ) sottolinea che:
«il dipendente non può opporre il suo interesse personale ai provvedimenti adottati dall'autorità per l'organizzazione o la razionalizzazione degli uffici e riconosciuti conformi all'interesse del servizio ...».
La decisione impugnata non mi pare quindi inficiata da nessun errore di fatto o di diritto.
Per quanto riguarda l'asserito sviamento di potere, è sufficiente osservare che la decisione di spostamento, qualora venga riconosciuta conforme all'interesse del servizio, non può essere inficiata da questo vizio.
Da quanto sopra si desume che la domanda di risarcimento è infondata.
II —
Tuttavia, la ricorrente si lamenta anche del fatto che, tra il 9 luglio 1981, data in cui è stata pronunziata la sentenza, ed il 20 ottobre 1981, non le sono state impartite istruzioni e non le è stato affidato alcun lavoro presso la direzione generale XII.
Il principio stabilito dall'art. 34, 2° comma, del Trattato CECA, a norma del quale l'Alta Autorità dispone di un termine ragionevole per prendere i provvedimenti che l'esecuzione di una decisione d'annullamento importa, può, a mio avviso, essere trasposto agli artt. 176, 1o comma, e 171 del Trattato CEE. Nella fattispecie, tenuto conto del periodo di vacanza e delle ferie fruite dalla ricorrente, il termine di poco più di tre mesi trascorso tra la pronunzia della sentenza e la nuova assegnazione dell'interessata non pare eccessivo.
La reintegrazione provvisoria non ha comportato né la perdita del grado né la diminuzione dello stipendio. L'impossibilità di esercitare «la professione medica» durante questo periodo è dipesa dalla nuova situazione creata dalla sentenza nonché dai provvedimenti adottati nel frattempo nell'ufficio al quale l'interessata era in origine assegnata.
Aggiungo che la domanda di sospensione dell'esecuzione presentata in occasione dei ricorsi 59 e 129/80 non era stata accolta e che la stessa Turner si era opposta al suo spostamento, l'8 giugno 1979, all'ufficio specializzato «Servizio medico di Bruxelles per il personale di Bruxelles».
Concludo proponendo di respingere il ricorso e di far sopportare a ciascuna delle parti le proprie spese.
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) Racc. 1981, pagg. 1883 c seguenti.
( 3 ) Racc. 1981, pag. 1921.
( 4 ) Sentenza 21. 5. 1981, causa 60/80, Kindermann, punto 13 della motivazione, Racc. pag. 1341.
( 5 ) Causa 176/82, Nebe, punto 18 della motivazione, Racc. 1983, pag. 2486.
( 6 ) Punto 65 della motivazione della sentenza 9. 7. 1981, Racc. pag. 1919.
( 7 ) Punto 61 della motivazione della sentenza 9. 7. 1981, Racc. pag. 1918.
( 8 ) Causa 176/82, Nebe, punto 19 della motivazione, Racc. 1983, pag. 2486.
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