CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 30 NOVEMBRE 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il ricorso di cui ci occupiamo è stato esperito da una ditta olandese produttrice di acciaio (la Estel), che è membro della Confederazione europea dell'industria siderurgica («Eurofer»), per l'annullamento della decisione 13 agosto 1982 con cui la Commissione ha inflitto alla Estel un'ammenda di 3655590 ECU. Il motivo di questa sanzione risiede nel fatto che, nel terzo trimestre 1981, la Estel ha violato la decisione della Commissione 24 giugno 1981, n. 1831 (GU L 180, pag. 1, dell'1. 7. 1981) superando di 30909 tonnellate la sua quota di produzione per i prodotti della categoria la, di 13842 tonnellate la sua quota di produzione di prodotti della categoria Ib, e di 19951 tonnellate la quantità di prodotti della categoria la che era autorizzata a consegnare nel mercato comune. In subordine alla domanda di annullamento la Estel chiede che l'ammenda venga ridotta.
Non ci sono — o quasi — contestazioni quanto ai fatti. La controversia verte sull'interpretazione e sulla corretta applicazione della decisione.
In forza dell'art. 5 della decisione la Commissione è tenuta a fissare trimestralmente, per ogni impresa interessata, secondo le modalità stabilite nella stessa decisione, le quote di produzione e la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune. L'art. 12 contempla l'irrogazione di ammende per il caso di inosservanza delle quote determinate dalla Commissione.
A sostegno della domanda di annullamento, la Estel deduce, col primo mezzo, che la Commissione ha a torto compreso nel totale, in base al quale ha stabilito che la Estel aveva superato la quota per i prodotti della categoria la precisati all'art. 1 della decisione, circa 10548 tonnellate usate per la fabbricazione di tubi saldati di piccolo diametro, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 10 della decisione n. 1831/81. Tale articolo recita:
«Per quanto riguarda i prodotti della categoria Ia, che vengono utilizzati allo stato di laminati a caldo per la produzione nella Comunità di tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4 mm, la Commissione, a richiesta dell'impresa corredata dalla prova che i prodotti sono stati utilizzati a tali scopi, adegua la quota ed autorizza le relative consegne».
Con lettera 29 luglio 1981, la Commissione comunicava alla Estel le quote attribuitele e le parti di tali quote che avrebbero potuto essere consegnate nel mercato comune nel corso del terzo trimestre 1981. Le cifre dettagliate figurano nella relazione d'udienza e non le ripeto. Con lettera 24 novembre, la Estel chiedeva un adeguamento ai sensi dell'art. 10. La Commissione procedeva all'adeguamento con una decisione contenuta in una lettera del 3 febbraio 1982. L'adeguamento era inferiore di 10548 tonnellate al quantitativo chiesto dalla Estel. La differenza è dovuta al fatto che la Estel e la Commissione hanno usato metodi diversi nel calcolare l'adeguamento che avrebbe dovuto esser praticato. La Estel non ha, cionondimeno, impugnato la decisione di adeguamento. Di conseguenza, essa rimane vincolata dalla stessa ed ha superato la quota fissata, indipendentemente dalla correttezza della sua interpretazione dell'art. 10.
Si è sostenuto che, giacché all'epoca regnava una grande incertezza quanto alla corretta interpretazione dell'art. 10, non sarebbe giusto, alla luce del principio «nullum crimen sine lege», ritenere che la Estel abbia trasgredito la decisione. Non condivido questo argomento. Era chiaro che il fatto di non aver osservato la quota così come determinata in origine avrebbe costituito una trasgressione della decisione a meno che non fosse stato effettuato retroattivamente un adeguamento della quota in forza dell'art. 10. Vi sono forse state divergenze di opinioni quanto alle precise modalità di applicazione dell'art. 10: la Estel riteneva che l'adeguamento dovesse comprendere l'intera quantità di un eventuale superamento, ma successivamente si è accorta che l'interpretazione data dalla Commissione all'art. 10 — secondo la quale ci si doveva basare sull'insieme delle cifre piuttosto che, come la Estel riteneva, prendere in esame la situazione individuale di ogni singolo cliente — portava a risultati diversi. A mio parere ciò non è sufficiente per l'applicazione del principio invocato, ammesso che, come ritengo, esso possa esser considerato principio di diritto comunitario. In ogni caso, la Estel avrebbe potuto cercare di difendere il suo punto di vista impugnando la decisione con cui la Commissione aveva adeguato la quota. Se poi fosse rimasta vittoriosa è un'altra questione che non è qui necessario prendere in esame.
Col secondo mezzo la ricorrente sostiene che a torto la Commissione ha incluso un ulteriore quantitativo di 18525 tonnellate nella misura complessiva in cui la Estel aveva assertivamente superato tanto la quota di produzione per i prodotti della categoria Ia quanto la parte della quota che poteva essere consegnata nel mercato comune. Detto quantitativo sarebbe stato costituito da prodotti della categoria Ia consegnati ad altre imprese nella Comunità per la rilaminazione. Non sembra che la Commissione lo contesti. A quanto risulta, le cause del superamento sono le seguenti:
1.
l'Eurofer applica ai propri membri un sistema di quote diverso da quello stabilito dalla decisione;
2.
il sistema di quote dell'Eurofer non tiene conto delle consegne ai rilaminatori, a differenza del sistema istituito dalla Commissione;
3.
l'Eurofer chiede ai suoi membri di adeguare le quote fissate dalla Commissione alle quote dell'Eurofer procedendo a vendite e a scambi in forza dell'art. 11, n. 4, della decisione n. 1831/81;
4.
per effettuare queste operazioni, i membri dell'Eurofer comunicano a questa le loro previsioni circa i quantitativi da consegnare ai rilaminatori nel trimestre successivo;
5.
la Estel non si è resa conto dell'importanza delle sue previsioni ed ha lasciato che le sue consegne effettive le superassero;
6.
se la Estel non fosse stata obbligata dall'Eurofer a vendere o a scambiare parte delle sue quote, non vi sarebbero stati superamenti o ve ne sarebbero stati in piccola misura.
Questi elementi mostrano come il fatto che la Estel non ha osservato la quota di produzione e non ha limitato le sue consegne nel mercato comune, sia dovuto in parte agli accordi interni dell'Eurofer ed in parte alle incertezze della Estel quanto all'interazione di tali accordi e del sistema di quote stabilito con la decisione n. 1831/81. Ciò non prova che la Commissione abbia sbagliato nel dichiarare che la Estel ha trasgredito la decisione. In proposito, i termini della decisione sono chiari e toccava all'Eurofer ed ai suoi membri adeguarsi alla disciplina da essa stabilita.
Di conseguenza non mi sembra che la Estel sia riuscita a dimostrare la fondatezza dei due primi mezzi. Gli altri mezzi riguardano principalmente l'irrogazione dell'ammenda.
Va ricordato che il sistema delle quote di produzione istituito dalla decisione n. 1831/81 è basato sull'art. 58 del Trattato CECA. Il potere della Commissione di infliggere ammende deriva dall'art. 58, n. 4, del trattato CECA, il quale dispone che essa «può infliggere, alle imprese che violino le decisioni da essa prese in applicazione del presente articolo, ammende d'ammontare al massimo uguale al valore delle produzioni irregolari». In seguito all'udienza nella presente causa mi sembra chiaro che l'art. 58, n. 4, del Trattato CECA conferisce alla Commissione un potere discrezionale quanto all'inflizione delle ammende (vedasi ora pure la sentenza 16. 11. 1983, causa 188/82, Thyssen/Commissione, punto 20 della motivazione). La sola limitazione espressamente apposta a questo potere discrezionale concerne l'importo massimo dell'ammenda, anche se l'esercizio dello stesso può essere limitato anche dai principi generali del diritto sui quali si basa l'ordinamento giuridico comunitario (vedasi, ad esempio, causa 179/82, Lucchini/Commissione, sentenza 19. 10. 1982, conclusioni dell'avvocato generale Reischl, pag. 9, del testo dattiloscritto).
L'art. 12 della decisione n. 1831/81 stabilisce le modalità secondo le quali la Commissione deve esercitare il potere discrezionale conferitole dall'art. 58, n. 4, in caso di trasgressione della decisione. Per quanto qui c'interessa, esso dispone:
«Alle imprese che superano le loro quote di produzione o la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune, verrà inflitta un'ammenda pari, in genere, a 75 ECU per tonnellata di superamento.
Se la produzione di un'impresa supera la quota del 10 % o più, o se l'impresa ha già superato in uno dei trimestri precedenti la sua o le sue quote, le ammende potranno ammontare fino al doppio di detti importi per tonnellata. Si applicano le stesse regole se vengono superate le quantità che possono essere consegnate nel mercato comune ...».
Al punto 9 della motivazione della decisione, la Commissione illustra le ragioni che l'hanno indotta ad adottare l'art. 12, come segue:
«Per garantire l'efficacia della disciplina di quote, è necessario di fatto sanzionare ogni superamento con una ammenda fissata in funzione di ogni tonnellata prodotta in infrazione.
Al momento di fissare le ammende, è necessario tener conto del livello e del numero dei superamenti durante il periodo di applicazione delle quote di produzione ...».
La decisione con cui la Commissione ha inflitto l'ammenda stabilisce che, qualora vengano superate la quota di produzione e la parte di tale quota che può essere consegnata nel mercato comune, l'ammenda va calcolata in base all'intera misura del superamento più alto ed al 20 % della misura del superamento più basso. La Estel ha sostenuto che il quantitativo in eccesso consegnato nel mercato comune equivale ad una parte del quantitativo eccedente della produzione di prodotti della categoria la. Infliggendo ammende per le due trasgressioni della decisione n. 1831/81, la Commissione avrebbe in realtà inflitto una doppia sanzione per lo stesso quantitativo, sanzione che, in complesso, si tradurrebbe in un'ammenda di aliquota più elevata di quella autorizzata dall'art. 12. Questo, secondo la ricorrente, è in contrasto con l'art. 12 della decisione n. 1831/81, con l'art. 58 del Trattato e coi principi generali del diritto comunitario. Essa assume inoltre che la Commissione non ha sufficiente motivato il suo modo di procedere nella decisione che infligge l'ammenda. A mio parere dall'art. 5 e dalle altre disposizioni della decisione (ad esempio dall'art. 11, nn. 1-3) discende che le imprese sono soggette a due obblighi:
1.
non superare la quota di produzione e
2.
non consegnare nel mercato comune più del quantitativo autorizzato.
La Estel non nega che siano stati stabiliti dei limiti tanto per i quantitativi che possono essere prodotti quanto per quelli che possono essere consegnati nel mercato comune. L'art. 12 stabilisce i criteri per il calcolo dell'ammenda da infliggere in caso di inadempimento dell'uno o dell'altro obbligo. Il patrono della Estel si è in particolare richiamato all'uso della congiunzione «o» nel primo inciso dell'art. 12. A suo dire, la frase va letta nel senso che essa contempla un'alternativa, in modo da escludere l'irrogazione di due ammende in caso di inadempimento di entrambi gli obblighi. Altrimenti, per lo stesso acciaio viene inflitta un'ammenda superiore ai 75 ECU (nel presente caso 75 ECU più 15 ECU per gli stessi prodotti).
Questo argomento non tiene conto della ratio della decisione. Lo scopo perseguito è quello di reprimere due infrazioni, ben distinte, del sistema delle quote. La consegna di un quantitativo eccedente nel mercato comune non va considerata come semplice aspetto accessorio del superamento della quota di produzione qualora le due trasgressioni siano commesse contemporaneamente. La limitazione delle consegne che possono essere fatte nel mercato comune ha una giustificazione diversa: come è detto nel punto 5 della motivazione della decisione, si tratta di ristabilire l'equilibrio fra l'offerta e la domanda evitando che le imprese concentrino eccessivamente le loro offerte nel mercato comune. Questo scopo non può essere raggiunto se non viene comminata una sanzione separata per il caso in cui l'impresa, che abbia superato la sua quota di produzione, smerci l'eccedenza nel mercato comune invece di esportarla.
L'art. 12, a mio parere, va inteso nel senso che si può infliggere un'ammenda per ciascuna delle infrazioni ivi contemplate. Nel caso in cui siano commesse entrambe le infrazioni, entrambe sono passibili di ammenda. La ricorrente non ha sostenuto che il cumulo delle ammende — totale o, come nel presente caso, parziale — implicherebbe l'irrogazione d'una ammenda superiore alla misura stabilita nell'art. 58, n. 4. Di conseguenza, non vi è alcun conflitto con questo articolo. Il cumulo delle ammende non è, a mio avviso, in contrasto coi principi generali del diritto comunitario che sono stati richiamati, in quanto, nel presente caso, le due ammende si riferiscono a due trasgressioni distinte della decisione; non si tratta di una doppia ammenda per uno stesso atto.
La Estel ha asserito che, per il tramite di taluni suoi funzionari, la Commissione ha lasciato intendere all'Eurofer che non sarebbe stata inflitta una doppia sanzione. Il punto di vista della Commissione ha trovato espressione ufficiale nell'art. 12. Perché la Commissione sia vincolata da qualsiasi altra definizione del suo punto di vista si dovrebbe avere la prova di qualche dichiarazione ufficiale (ved. ad esempio, la causa 21/64, Macchiorlati Dalmas/Alta Autorità (Race. 1965, da pag. 221 a 239), e ciò, comunque, quando mancassero — come nella fattispecie — elementi che autorizzino ad invocare il principio «nemo contra proprium factum venire potest».
L'iter logico esposto nella decisione 13 agosto 1982 spiega come la Commissione sia arrivata a determinare l'ammenda che ha inflitto. Questo ha consentito alla Estel di contestare la legittimità del metodo di calcolo applicato. Mi sembra pertanto che la decisione sia sufficientemente motivata.
La ricorrente assume poi che a torto la Commissione, nel fissare l'ammenda, ha omesso di prendere in considerazione le circostanze che hanno determinato le infrazioni della decisione n. 1831/81 e non ha motivato adeguatamente la sua decisione di non tenerne conto. La Commissione ribatte che, in forza dell'art. 12 della decisione n. 1831/81, l'importo delle ammende viene fissato soltanto in relazione alla misura in cui la quota è superata e non in funzione della situazione particolare di ciascuna impresa; non era necessario specificarlo nella decisione che infligge l'ammenda. L'ammenda è automatica.
Nelle conclusioni presentate nella causa 188/82, Tbyssen/Commissione (a pag. 5 del testo dattiloscritto), l'avvocato generale P. VerLoren van Themaat ha detto che la massima «nulla poena sine culpa» si applica alle ammende inflitte in conformità al Trattato. Ne convengo. Il principio è, a mio parere, sufficientemente consolidato negli ordinamenti giuridici degli Stati membri per far parte integrante dei principi generali del diritto comunitario. Tale principio, tuttavia, non impedisce di per sé alla Commissione di infliggere ammende in base ad una aliquota determinata. Esso può ostare all'applicazione di questa aliquota in casi in cui, per esempio, la trasgressione della decisione derivi in tutto o in parte da un atto della stessa Commissione. Se, come nella causa Lucchini/Commissione (vedasi punti 7 e 8 della motivazione della sentenza), la Commissione applica una determinata aliquota come regola generale, ma non esclude la possibilità di derogarvi qualora le circostanze della trasgressione siano eccezionali, essa non è tenuta a motivare la decisione d'infliggere una ammenda in base a detta aliquota. Essa sarebbe però tenuta a fornire motivi nel caso in cui non applicasse questa aliquota.
Nel presente caso di specie, la Commissione ha indicato che «in genere» viene applicata chiaramente l'aliquota di 75 ECU la tonnellata; nei casi precisati nel 2° inciso dell'art. 12, le ammende «potranno» essere aumentate fino al doppio. La Commissione ha ribadito che l'ammenda al tasso di 75 ECU la tonnellata va inflitta «automaticamente». Intendere il termine «automaticamente» nel senso che l'aliquota base dev'essere applicata indipendentemente dalle circostanze contingenti stride, secondo me, con la chiara lettera dell'art. 12. Questa, al pari della disposizione di cui trattavasi nelle cause Lucchini e Thyssen, ammette deroghe alla prassi normale consistente nell'applicare l'aliquota suddetta. «In genere» non significa «in tutti i casi», ma «di regola». Inoltre, proprio nel nostro caso, la stessa Commissione non ha applicato l'aliquota «automaticamente». L'art. 12 dispone che l'aliquota di 75 ECU la tonnellata si applica a qualsiasi superamento del quantitativo che può essere consegnato nel mercato comune. La Commissione ha inflitto una ammenda pari a 15 ECU la tonnellata. In un caso in cui sono stati superati tanto la quota di produzione quanto il quantitativo che può essere consegnato nel mercato comune, la Commissione ha deciso d'infliggere una ammenda nella misura di 75 ECU la tonnellata per la prima infrazione e una ammenda all'aliquota ridotta del 20 %, pari a 15 ECU, per la seconda. Ciò mostra che la Commissione, nell'irrogare ammende, è disposta a prendere in considerazione elementi diversi dal semplice fattore quantitativo.
La tesi della Estel, come la intendo, è che la Commissione ha a torto rifiutato di prendere in considerazione le circostanze del caso specifico al momento di fissare l'importo dell'ammenda. A quanto è risultato dalla discussione orale, la Commissione lo ammette per quanto riguarda il superamento della quota di produzione. Tuttavia, anche dando per scontato che la Commissione non abbia ritenuto le circostanze contingenti abbastanza eccezionali da giustificare una deroga all'aliquota base di 75 ECU la tonnellata — salvo per quanto riguarda il superamento del quantitativo che può essere consegnato nel mercato comune — la Corte, in forza dell'art. 36 del Trattato, ha giurisdizione di merito in materia di ammende e può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.
Una delle circostanze invocate riguarda i prodotti della categoria la consegnati ad altre imprese nella Comunità per la rilaminazione. La spiegazione della situazione fornita dalla Estel si risolve nel dire che il superamento della quota non era stato intenzionale, bensì dovuto in parte ad un errore e in parte ai suoi impegni nei confronti dell'Eurofer. Questo non è, a mio parere, abbastanza eccezionale da giustificare una riduzione dell'ammenda. Una volta che le quote erano state fissate ed erano stati effettuati gli scambi e le vendite chiesti dall'Eurofer, era prevedibile che la Estel, se avesse aumentato i propri impegni, avrebbe superato le quote e sarebbe stata passibile di ammenda a meno che avesse potuto ottenere quote o parti di quote da altre imprese. Producendo e consegnando quantitativi eccedenti ai rilaminatori senza assicurarsi che questi fossero coperti da una quota nel corso del terzo trimestre o di un trimestre successivo, la Estel ha chiaramente trasgredito la decisione n. 1831/81. L'argomento secondo il quale le consegne ai rilaminatori non hanno perturbato il mercato non giustifica la riduzione dell'ammenda. La produzione eccedente non cessa di essere eccedente solo perché è fornita ai rilaminatori: le imprese che producono in eccesso per la rilaminazione fanno concorrenza a quelle che fabbricano prodotti aventi la stessa destinazione, ma restano entro i limiti della loro quota. L'argomento della Estel secondo il quale non è stato osservato il principio di proporzionalità non mi sembra pertinente; esso non aggiunge nulla al potere discrezionale contemplato dall'art. 12, il quale, nel caso di specie, è certamente stato esercitato correttamente. A mio parere, la Commissione ha avuto ragione di non tener conto di questo argomento.
La ricorrente sostiene poi che il superamento delle quote relative ai prodotti delle categorie la e Ib, prescindendo dal quantitativo eccedente consegnato nel mercato comune (cioè 24800 tonnellate), è dovuto a problemi specifici connessi alle consegne sul mercato nordamericano. La Estel asserisce di essere il fornitore principale nel mercato nordamericano. Gli ordinativi vengono fatti da sei a nove mesi prima della data della consegna e la metà delle consegne vengono effettuate nel corso del solo terzo trimestre dell'anno, in parte perché i più importanti clienti della Estel si trovano nella zona dei Grandi Laghi e, per ragioni climatiche, sono accessibili solo fra la fine del secondo trimestre e l'inizio del quarto. Gli ordinativi per il mercato nordamericano erano stati fatti all'inizio del 1981, molto prima dell'adozione della decisione n. 1831/81. La Estel ha cercato di coprire i quantitativi forniti in eccesso scambiando e acquistando quote, ma quelle disponibili sono risultate insufficienti a tal fine. Relativamente a questo punto sono stati dedotti validi argomenti da entrambe le parti. La Commissione sostiene che la Estel avrebbe dovuto prevedere questo problema e ridurre le vendite ad altri clienti nel terzo trimestre. Questo argomento è molto valido. Sembra, d'altra parte, che la Estel abbia ridotto le altre esportazioni nel corso del terzo trimestre, sebbene le prove prodotte siano insufficienti per valutare se essa le abbia ridotte nella misura delle sue capacità. Si può però dire che il 1981 era un anno eccezionale in quanto il sistema di quote istituito dalla decisione della Commissione 31 ottobre 1980, n. 2794 (GU L 291, pag. 1, del 31. 10. 1980) doveva venire a scadenza il 30 giugno 1981. Il programma di produzione della Estel per il terzo trimestre del 1981 ha dovuto, probabilmente, essere stabilito, per quanto riguarda le esportazioni nel Nordamerica, tenendo conto del fatto che la vigente disciplina di quote stava per scadere e prima che la Estel potesse sapere quali sarebbero stati i suoi obblighi nell'ambito di un eventuale, successivo, sistema di quote.
Cionondimeno, dopo aver soppesato questi argomenti, non considero i fatti invocati abbastanza eccezionali da giustificare una deroga all'aliquota normale dell'ammenda, anche se, nel procedimento di arbitrato svoltosi nell'ambito dell'Eurofer, la maggioranza è giunta ad una conclusione diversa. Il sistema dev'essere applicato rigorosamente nell'interesse dell'industria in generale e la Estel, cui chiaramente incombe l'onere della prova, non mi convince quando sostiene che, dopo aver assunto impegni contrattuali nell'America del Nord, ha adottato tutti i provvedimenti necessari per restare entro i limiti della quota per quanto riguarda gli ultimi contratti. Secondo me, non sarebbe giustificato né giusto, nei confronti degli altri produttori, rinunciare a sanzionare questa parte del superamento della quota.
Si invoca, infine, il fatto che la Estel si era formata, quanto al metodo appropriato per il calcolo dell'adeguamento ai sensi dell'art. 10, una opinione ch'essa riteneva sinceramente corretta e che comunque risulta perlomeno accettabile per le ragioni illustrate nella corrispondenza e negli atti processuali. In realtà la Commissione ha applicato l'art. 6 della decisione per analogia nel procedere agli adeguamenti in forza dell'art. 10: nel 1982 la Estel ha accettato il metodo di adeguamento della Commissione e, giacché nel caso di specie non è necessario risolvere questo punto, sono propenso ad ammettere che il modo di procedere della Commissione è quello giusto o, in ogni caso, che la Commissione era legittimata a sceglierlo. Cionondimeno, non mi sembra che si possa dire che l'opinione della Estel fosse speciosa o insostenibile. Al contrario, la ritengo certamente sostenibile, tenuto conto della necessità di fornire la prova che l'acciaio prodotto era stato effettivamente usato per scopi determinati. Il fatto è che l'art. 10 non indica le modalità degli adeguamenti e, anche se per i periti della Commissione è evidente che l'art. 6 doveva applicarsi per analogia, ciò non salta agli occhi dalla lettura della decisione.
Stando ad una lettera dell'Eurofer del 12 novembre 1981, la Commissione ha spiegato oralmente i suoi metodi di applicazione dell'art. 10 e l'Eurofer ne ha immediatamente informato i suoi membri con telex del 2 novembre. Le parti sembrano d'accordo sul fatto che la Commissione ha ufficialmente confermato il suo metodo in una lettera del 10 novembre. Il terzo trimestre era naturalmente terminato alla fine di settembre. L'agente della Commissione ha detto che spettava alle imprese che volevano avvalersi dell'art. 10 chiedere alla Commissione di precisare come avrebbe proceduto agli adeguamenti; la Commissione ha effettivamente fornito spiegazioni ad alcune imprese che ne hanno fatto richiesta nel corso del terzo trimestre. Comunque sia, sembra del tutto possibile che l'Eurofer (e quindi i suoi membri) abbia inizialmente ritenuto che la Commissione avrebbe applicato l'art. 10 in modo conforme al punto di vista della Estel ed abbia chiesto precisazioni solo dopo la fine del terzo trimestre in quanto era stata messa in dubbio la sua interpretazione della decisione.
Sarebbe stato più prudente per l'Eurofer e per la Estel chiedere tempestivamente una conferma scrina. Cionondimeno, la situazione non mi sembra del tutto soddisfacente. Sarebbe stato facile includere nel testo dell'art. 10 un'indicazione quanto alle modalità degli adeguamenti; in mancanza d'una indicazione del genere, sarebbe stato consono al principio della sana amministrazione informare in anticipo le imprese circa le modalità d'applicazione dell'art. 10. Benché la questione non sia semplice, non ritengo giusto, trattandosi di infliggere un'ammenda, attribuire alla Estel tutta la colpa di quanto è accaduto. Di conseguenza, penso che le circostanze invocate giustifichino la riduzione dell'ammenda in certa misura. Secondo me, sarebbe adeguato ridurre l'ammenda di 25 ECU per ciascuna delle 10548 tonnellate. L'ammenda risulterebbe così ridotta di 263700 ECU ed il totale sarebbe pari a 3391890 ECU.
Per questi motivi, vi propongo di respingere la domanda di annullamento della decisione 13 agosto 1982, ma di ridurre l'importo dell'ammenda. Date le circostanze del caso di specie, l'ammenda dovrebbe essere ridotta a 3391890 ECU. Piuttosto che ripartire le spese mi sembra giusto che ciascuna delle parti sopporti le proprie.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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