CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 14 SETTEMBRE 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Si tratta qui di un'azione della Commissione a norma dell'art. 169 del Trattato CEE diretta a far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato non adottando i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio CEE 12 dicembre 1977 n. 796 (GU L 334 del 24. 12. 1977, pag. 37). La direttiva mirava al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi ai trasportatori di merci ed ai trasportatori di persone su strada, ivi compresi provvedimenti destinati a favorire l'esercizio effettivo da parte loro della libertà di stabilimento.
A norma dell'art. 7 della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi alla stessa entro il 1o gennaio 1979 ed informare immediatamente la Commissione. Nell'ottobre del 1980, la Commissione attirava l'attenzione del Governo italiano sul fatto che esso non aveva attuato la direttiva e in mancanza di risposta, il 15 gennaio 1982, notificava al Governo italiano un parere motivato in cui concludeva che esso aveva trasgredito gli obblighi impostigli dal Trattato. Poiché non veniva dato effettivo riscontro a detto parere, è stato istaurato il procedimento dinanzi alla Corte.
Nel controricorso del dicembre del 1982, il Governo italiano assumeva che per l'attuazione della direttiva era necessario presentare un disegno di legge al Parlamento. Il disegno di legge era già passato alla Camera, ma doveva ancora essere approvato dal Senato. Detto disegno di legge riguardava però solo il trasporto di merci. Un altro disegno di legge relativo al trasporto di persone era in corso d'approntamento. Ora sembra che, in seguito allo scioglimento delle Camere ed alle conseguenti elezioni politiche, debba essere presentato un nuovo disegno di legge ed è stato dichiarato alla Corte, come chiarimento, benché non per ribattere alla contestazione della Commissione, che fra breve si farà il necessario per la ripresentazione del disegno di legge.
La Corte ha affermato più volte che uno Stato membro non può addurre fatti o prassi del suo sistema parlamentare o giuridico interno per giustificare il fatto di non essersi conformato ad una direttiva.
Di conseguenza, a mio parere, la declaratoria richiesta dalla Commissione va concessa e la Repubblica italiana va condannata al pagamento delle spese processuali.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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