CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 6 OTTOBRE 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Introduzione
Di nuovo vi è stata proposta una domanda di pronunzia pregiudiziale riguardante la sospensione della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per il burro ed il butteroil, fra il 20 e il 27 novembre 1980, sospensione disposta dal regolamento della Commissione 19 novembre 1980, n. 2993 (GU L 310, 1980, pag. 18).
Le due precedenti cause, 217/81 e, rispettivamente, 109/82, Interagra, Race. 1982, pag. 2233, e, rispettivamente, 27 gennaio 1983 (non ancora pubblicata) vertevano sulla questione se per un'asta pubblica in un paese terzo valessero norme particolari in merito al rilascio della licenza d'esportazione ovvero andassero del pari applicate le norme generali di cui all'art. 3, n. 3, del regolamento della Commissione 25 luglio 1975, n. 2044 (GU L 213, 1975, pag. 5), nella versione vigente il 17 novembre 1980. Nella sentenza ultima menzionata avete deciso che detto articolo andava applicato a tutte le domande di licenza d'esportazione con prefissazione della restituzione, ivi comprese le domande presentate in relazione ad un'asta pubblica indetta in un paese terzo importatore.
Questa volta si tratta invece di un'altra questione che nelle precedenti cause non era stata sollevata. In breve, l'oggetto della presente causa consiste nell'accertare se una domanda di prefissazione presentata il 17 novembre 1980 potesse essere respinta il 24 novembre a causa della sospensione del sistema della prefissazione, dal 20 al 27 novembre compreso, la quale era stata disposta durante il cosiddetto periodo d'attesa contemplato dall'art. 3, n. 3, del regolamento della Commissione n. 2044/75.
2. Gli antefatti
Il 17 novembre 1980 la BV Roomboterfabriek «De beste boter» presentava al «Produktschap voor Zuivel» tre domande di prefissazione della restituzione per l'esportazione di burro e di butteroil, in relazione alla partecipazione alle seguenti aste pubbliche:
a)
Prodintorg Mosca, URSS (ente statale per il commercio estero), in data 13 novembre 1980, data di scadenza 25 novembre 1980, riguardante:
—
10000 tonnellate di butteroil;
—
25000 tonnellate di burro;
b)
Impresa cubana importadora de alimentos, La Habana, Cuba, in data 10 novembre 1980, data di scadenza 21 novembre 1980, riguardante:
—
9000 tonnellate di burro.
La terza domanda riguardava una gara nel Portogallo, ma è irrilevante nella presente causa.
Con circolare 20 novembre 1980, n. EEG 958, il Produktschap comunicava agli esportatori di latte e latticini fra l'altro quanto segue:
«La Commissione delle Comunità europee ha deciso di sospendere la possibilità di prefissare la restituzione all'esportazione di burro ed olio butirrico (voce doganale 04.03) nei paesi terzi per il periodo dal 20 a tutto il 27 novembre 1980. Ciò significa che le richieste di prefissazione presentate fra il 17 e il 19 novembre (incluso) 1980, le quali, tenuto conto dei cinque giorni di anticipo, avrebbero dovuto normalmente essere accolte a partire dal 24 novembre 1980, sono respinte».
Il 24 novembre 1980 il Produktschap respingeva quindi le domande. Esso motivava la propria decisione comunicando alla «De beste boter» che la sospensione della prefissazione all'esportazione andava considerata una «misura particolare» ai sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento della Commissione n. 2044/75.
Questo articolo, per quanto qui ci interessa, recita:
Art. 3, n. 3:
«I titoli di esportazione ... sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempre che non siano adottate misure particolari durante tale periodo».
La «De beste boter» impugnava il provvedimento dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Questo vi ha sottoposto allora la seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
Se l'art. 3, n. 3, del regolamento della Commissione 25 luglio 1975, n. 2044, vada interpretato nel senso che si deve considerare come “misura particolare” anche una decisione di sospensione della possibilità di prefissare la restituzione ai sensi del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 876.
2.
Qualora la prima questione vada risolta affermativamente, se la corretta interpretazione dell'art. 3, n. 3, implichi che le domande di prefissazione, presentate prima del periodo di sospensione, ma sulle quali si deve decidere nel corso dello stesso periodo, vanno respinte.
3.
Qualora anche tale questione vada risolta affermativamente, se si debba ritenere che detto art. 3, n. 3, è incompatibile con il diritto comunitario, specie con l'art. 5, n. 4, del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968 n. 876/68, ovvero con il principio della certezza del diritto, che fa parte del diritto comunitario».
3. I precedenti della sospensione
Prima della sospensione del sistema della prefissazione per — fra l'altro — il burro, sospensione di cui è causa, nel 1980 questo regime era già stato sospeso cinque volte (ivi comprese le decisioni di proroga). Stando a quanto ha esposto la Commissione nella sua memoria, in detto anno il sistema era stato sospeso nei seguenti periodi: dal 12 gennaio a tutto il 1o febbraio, dal 13 maggio a tutto il 15 maggio, dal 12 novembre a tutto il 14 novembre e dal 20 novembre a tutto l'11 dicembre 1980.
Circa la sospensione del 20 novembre di cui è causa la Commissione ha inoltre dichiarato che si trattava in quell'occasione di domande per quantitativi imponenti, il che dimostrerebbe che la sospensione non era superflua. Si trattava di un quantitativo superiore all'esportazione complessiva di burro nei paesi terzi per l'anno 1980. Il carattere speculativo era più che manifesto. L'avvocato della «De beste boter», benché- all'udienza abbia criticato i dati precisi forniti dalla Commissione, ha pure rilevato che non ne traeva alcuna conseguenza giuridica per la soluzione delle questioni pregiudiziali.
La sospensione come tale non è stata del resto criticata dall'attrice.
4. La normativa comunitaria
Per una buona comprensione della causa ritengo utile anzitutto esporre in breve il complesso non molto chiaro delle norme comunitarie che hanno rilievo nella presente causa.
Nel presente caso si tratta di una domanda di prefissazione della restituzione per l'esportazione in paesi terzi di determinati latticini. All'uopo occorre una licenza d'esportazione, sulla quale deve essere indicata la prefissazione. La possibilità di prefissazione dipende dal modo in cui è disciplinato il rilascio della licenza.
Le basi del sistema sono contenute nel regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, «relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» (GU L 148, 1968, pag. 13).
Per quanto riguarda le licenze, si veda l'art. 13. A norma del n. 3 di questo articolo le disposizioni di attuazione vengono stabilite secondo la cosiddetta procedura del comitato di gestione.
Per quanto riguarda là restituzione si veda l'art. 17. Questo prescrive un regime differenziato. Il Consiglio stabilisce «... le norme generali relative alla concessione delle restituzioni, alla fissazione dei relativi importi, nonché alla loro fissazione in anticipo» (n. 3). Le «modalità di applicazione del presente articolo» vengono invece del pari stabilite mediante la cosiddetta procedura del comitato di gestione (n. 4).
Per l'attuazione del n. 3 il Consiglio adottava il regolamento 28 giugno 1968, n. 876, «che determina le disposizioni generali relative all'attribuzione della restituzione all'esportazione ed i criteri'per la fissazione dell'importo della restituzione nel settore del latte e dei latticini» (GU L 155, 1968, pag. 1).
Gli artt. 2, 3 e 4 di questo regolamento indicano i criteri da seguire per fissare le restituzioni.
A norma dell'art. 5, n 3, la restituzione può essere fissata in anticipo. Esso prosegue, per quanto qui ci interessa: «in tal caso, la restituzione valida il giorno del deposito della domanda del titolo d'esportazione è applicata, a richiesta dell'interessato ... ad un'esportazione da realizzare entro il periodo di validità del titolo».
Il n. 4 seguente riguarda la sospensione del sistema di prefissazione ed è molto importante nella presente causa. Esso veniva introdotto dal regolamento del Consiglio 21 novembre 1972, n. 2429, «relativo alla sospensione dell'applicazione delle disposizioni che prevedono la fissazione anticipata dei prelievi e delle restituzioni in diversi settori dell'organizzazione comune dei mercati».
Nella motivazione di questo regolamento è detto fra l'altro:
«... l'esperienza ha tuttavia dimostrato che in determinate circostanze, specie in caso di ricorso eccessivo degli interessati a tale sistema (la prefissazione della restituzione), erano da temersi difficoltà sul mercato in causa; considerando che per porre rimedio ad una tale situazione deve essere possibile prendere sollecitamente provvedimenti; che è pertanto opportuno prevedere che la Commissione possa adottare siffatti provvedimenti ...».
Il n. 4 recita:
Art. 5, n. 4:
«Quando l'esame della situazione del mercato permette di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando c'è il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'art. 30 del regolamento n. 804/68, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamene necessario.
...
Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili».
La criticata sospensione della prefissazione per il burro e il butteroil, dal 20 a tutto il 27 novembre, veniva disposta dal regolamento della Commissione 19 novembre 1980, n. 2993 (GU L 310, 1980, pag. 18), il quale è basato espressamente sui regolamenti del Consiglio nn. 804/68 e 876/68, e in particolare sull'art. 5, n. 4, di questo.
È altresì rilevante il regolamento della Commissione n. 2044/75, «che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione e del regime di fissazione anticipata della restituzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», il quale è basato sul regolamento del Consiglio n. 804/68 «... e in particolare sull'art. 13, n. 3, e sull'art. 17, n. 4».
Importanza fondamentale per la presente questione ha il già citato art. 3, n. 3, di questo regolamento della Commissione, il quale ha istituito un «regime del periodo di attesa» per il rilascio delle licenze con prefissazione della restituzione per il burro e che è stato aggiunto dal regolamento della Commissione 2 marzo 1977, n. 445, basato fra l'altro sugli artt. 13, n. 3, e 17, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 804/68 e nella motivazione del quale è detto fra l'altro:
«... considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita in materia di fissazione anticipata della restituzione per il burro, occorre disporre che i titoli d'esportazione chiesti per tale prodotto siano rilasciati soltanto dopo un termine di tre giorni, affinché si possa valutare la situazione del mercato ed adottare eventualmente le misure appropriate relative alle domande pendenti...».
Infine, per amore di completezza, citerò anche il regolamento «orizzontale» della Commissione 17 gennaio 1975, n. 193, il quale riguarda le norme d'attuazione comunitarie in fatto d'importazione, esportazione e prefissazione per i prodotti agricoli (GU L 25, 1975, pag. 10). L'art. 2 stabilisce fra l'altro che la prefissazione può aver luogo a condizioni che sono stabilite dalle norme riguardanti ciascun settore produttivo. Per i prodotti di cui trattasi nella presente causa, cioè il burro e il butteroil, le ho già indicate..Per le aste pubbliche nei paesi terzi mi richiamo in particolare a quanto stabilisce l'art. 19 di detto regolamento generale della Commissione. Se ne desume che la licenza può essere rilasciata solo per le partite aggiudicate al richiedente. La parte della cauzione che corrisponde al quantitativo residuo viene svincolata.
5. Valutazione delle questioni pregiudiziali
Anzitutto rilevo, a proposito di un'osservazione preliminare fatta dall'attrice nelle sue memorie, che, come già detto sopra, nella causa 109/82, Interagra, il 27 gennaio 1983 avete stabilito che l'art. 3, n. 3, si applica a'tutte le domande di prefissazione, ivi comprese quelle relative ad aste pubbliche in paesi terzi.
In secondo luogo, nel risolvere le questioni si deve tenere ben presente che esse si riferiscono ad una situazione che è sorta dalla concomitanza di due normative: da un lato quella relativa al «regime del periodo di attesa» di cinque giorni per il rilascio della licenza, con la possibilità che siano adottati provvedimenti «particolari», a norma dell'art. 3, n. 3, del regolamento della Commissione n. 2044/75, d'altra parte la sospensione del sistema della prefissazione, a norma dell'art. 5, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 876/68, in relazione al regolamento della Commissione n. 2993/80 che è fondato su detto articolo, sospensione che ha avuto luogo durante tale periodo di attesa.
6. La prima questione pregiudiziale
La prima questione del College van Beroep verte sul problema se una decisione di sospensione ai sensi del regolamento n. 876/68 vada interpretata come una «misura particolare» ai sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2044/75.
Secondo me la questione va risolta in senso affermativo.
È vero che, come sostiene l'attrice nella causa principale, la nozione «misura particolare» non è stata definita. A suo parere ci si deve quindi rifare al complesso della normativa comunitaria. In questa prospettiva essa sostiene. che la sospensione rientra nell'attività quotidiana della Commissione e non può quindi essere considerata qualcosa di «particolare». Essa si richiama poi alle misure di salvaguardia che possono essere adottate solo in situazioni «eccezionali» e che quindi possono essere chiamate «particolari».
Nell'interpretare la nozione di «misura particolare» ai sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2044/75, tuttavia, secondo me ci si deve in primo luogo riferire allo scopo di detta disposizione nonché del provvedimento di sospensione, il quale è basato sull'art. 5, n. 4, del regolamento n. 876/68, in relazione al regolamento n. 2993/80.
Lo scopo dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2044/75 e in particolare del cosiddetto regime del periodo di attesa ivi contenuto, come è detto chiaramente nella sopra citata motivazione del regolamento n. 445/77 che l'ha istituito, è che durante il periodo di attesa la situazione del mercato possa essere valutata onde adottare eventualmente i provvedimenti opportuni per quanto riguarda le domande pendenti.
A ciò si ricollega quindi logicamente la decisione di sospendere il sistema della prefissazione qualora la situazione renda necessario un siffatto energico provvedimento. A questo proposito ricordo l'art. 5, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 876/68, il quale stabilisce che la sospensione può essere disposta «quando l'esame della situazione del mercato permette di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando c'è il rischio che si presentino tali difficoltà». Secondo me la sospensione deve naturalmente essere considerata una misura «particolare», dato che essa incide così profondamente sul normale funzionamento del sistema della prefissazione. Cito ancora, forse ad abundantiam, la motivazione del regolamento n. 2429/72, che ha istituito la possibilità di sospensione, nella quale si dichiara fra l'altro che sono necessari dei provvedimenti nell'ipotesi in cui si debbano temere difficoltà sul mercato di cui trattasi, «... specie in caso di ricorso eccessivo degli interessati a tale sistema».
Infine osservo che la sospensione di cui trattasi, disposta dal regolamento n. 2993/80, è stata motivata con la considerazione che la restituzione poteva dar luogo a prefissazioni di carattere speculativo.
Da quanto precede discende secondo me che un provvedimento di sospensione come quello contenuto nel regolamento n. 2993/80 va considerato come una «misura particolare» ai sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2044/75.
7. La seconda questione
La seconda questione del College van Beroep verte sul problema se l'art. 3, n. 3, implichi che le domande di prefissazione vadano respinte, qualora il sistema della prefissazione sia sospeso dopo la presentazione della domanda, ma prima della fine del regime del periodo d'attesa.
Nel risolvere la questione occorre di nuovo rifarsi alla lettera ed allo spirito dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2044/75, nonché alle conseguenze della decisione di sospensione.
L'art. 3, n. 3, stabilisce che le licenze d'esportazione vengono rilasciate il quinto giorno lavorativo successivo a quello della presentazione, sempre che durante tale periodo non siano adottati provvedimenti particolari. L'importanza di questo articolo risiede in particolare nella disposizione secondo la quale durante i cinque giorni possono essere adottati provvedimenti particolari in merito alla domanda. Ciò significa che la presentazione della domanda attribuisce solo un diritto differito al rilascio, o in altre parole un diritto sottoposto alla condizione che durante i cinque giorni successivi a quello della presentazione non venga adottato alcun provvedimento in contrasto col diritto stesso.
Lo scopo di questa disposizione, qualora non appaia chiaro a prima vista, emerge dalla motivazione del regolamento n. 445/77, che l'ha istituita, nella quale si dichiara che questo periodo d'attesa per i prodotti di cui trattasi serve a «... valutare la situazione del mercato ed adottare eventualmente le misure appropriate relative alle domande pendenti...».
Nel nostro caso il provvedimento appropriato o «particolare» dell'art. 3, n. 3, è il provvedimento di sospensione. Il problema è ora quello delle conseguenze che un siffatto provvedimento di sospensione implica per la domanda di prefissazione che sia ancora pendente a causa del periodo di attesa di cinque giorni.
L'effetto della sospensione viene secondo me chiaramente indicato dall'art. 5, n. 4, del regolamento n. 876/68, ultimo comma, nel quale è stabilito che le domande presentate durante la sospensione sono irricevibili. Se ne desume che il sistema della prefissazione cessa di avere effetto a causa della sospensione. La domanda di prefissazione è quindi priva di oggetto e di conseguenza irricevibile.
Si deve ammettere che dalla lettera del suddetto art 5, n. 3, non si può inferire che la stessa conseguenza si abbia per le domande già presentate prima della sospensione. Né ciò si desume chiaramente dalla lettera dell'art. 3, n. 3, del regolamento della Commissione. Per contro mi pare perfettamente chiaro che il manifesto scopo del periodo di attesa non sarebbe raggiunto se la sospensione non producesse lo stesso effetto per tutte le domande presentate durante il periodo stesso.
Per la domanda che sia già stata presentata la sospensione secondo me significa quindi, qualora avvenga durante il periodo di cinque giorni, che la domanda stessa è del pari divenuta senza oggetto, dato che il sistema della prefissazione è stato privato di effetto. La domanda non è perciò più ricevibile e deve essere respinta.
In base a quanto precede giungo alla conclusione che l'art. 3, n. 3, va interpretato nel senso che le domande di prefissazione che siano state presentate prima del periodo di sospensione, ma per le quali il cosiddetto regime di attesa di cinque giorni non è ancora scaduto al momento della sospensione, vanno respinte.
8. La terza questione
Con l'ultima questione il College van Beroep mira a sapere da voi se il detto art. 3, n. 3, in caso di soluzione affermativa della seconda questione, non sia in contrasto col diritto comunitario, in particolare con l'art. 5, n. 4, del regolamento n. 876/68, ovvero col principio della certezza del diritto, il quale fa parte del diritto comunitario.
È inutile dire che tale questione è strettamente connessa alla seconda. Secondo l'attrice nella causa principale la sopra indicata interpretazione dell'art. 3, n. 3, secondo la quale le domande di prefissazione che siano colpite da un provvedimento di sospensione del sistema durante il regime dei giorni di attesa vanno respinte, è iń contrasto col diritto comunitario e in particolare con l'art. 5, n. 4, del regolamento n. 876/68. Questa tesi è basata sul fatto che la disposizione ultima nominata indica espressamente nel 3o comma solo le conseguenze per le domande di prefissazione che siano state presentate durante il periodo di sospensione. Queste, come è noto, sono irricevibili.
Come ho già rilevato, le conseguenze per le domande pendenti le quali durante il regime dei giorni di sospensione siano colpite da un provvedimento di sospensione non sono in realtà affatto precisate. Il disposto dell'art. 5, n. 4, secondo l'attrice nella causa principale non potrebbe essere esteso alle domande tuttora pendenti. Non sarebbe quindi possibile respingerle.
Dopo quanto ho detto a proposito della seconda questione non vi sorprenderà il fatto che io non possa assolutamente condividere la tesi dell'attrice, benché ritenga veramente deplorevole che il legislatore non sia riuscito ad esprimere adeguatamente lo scopo che manifestamente perseguiva. Su questo punto ho invero poco da aggiungere a quanto ho già detto a proposito della seconda questione.
È vero che l'interpretazione, dell'art. 3, n. 3, del regolamento della Commissione n. 2044/75 di cui sopra non trova alcun riscontro espresso per quanto riguarda i provvedimenti di sospensione. Tuttavia, come ho già detto, ritengo che questa interpretazione corrisponda allo scopo ed alla portata di detto art. 3, n. 3, nonché alla natura del provvedimento di sospensione, che ho indicato a proposito della questione precedente. Ancora una volta mi richiamo alla motivazione di detta disposizione contenuta nel regolamento n. 445/77, in cui è detto espressamente che il «regime dei giorni di attesa» ha precisamente lo scopo di rendere possibile l'adozione di provvedimenti appropriati in merito alle «domande pendenti».
Questa interpretazione non è nemmeno in contrasto con l'art. 5, n. 4, ultimo comma, del regolamento n. 876/68 per la semplice ragione che l'ipotesi di cui trattasi non è disciplinata da detto articolo, bensì dalla concomitanza dell'art. 3, n. 3, del citato regolamento della Commissione e del provvedimento di sospensione.
Come ho rilevato sopra, si deve tener presente che nel nostro caso si tratta della concomitanza di due normative, cioè l'effetto della sospensione del sistema della prefissazione nell'ambito del sistema del diritto condizionato al rilascio di cui all'art. 3, n. 3.
La seconda parte della presente questione riguarda il problema se la qui proposta interpretazione dell'art. 3, n. 3, non sia in contrasto col principio della certezza del diritto.
L'attrice sostiene che il sistema della prefissazione consente agli esportatori di conoscere con certezza le somme che riceveranno all'atto dell'esportazione. Essi concludono i contratti in base all'entità della restituzione al momento della presentazione della domanda. La sopra esposta interpretazione dell'art. 3, n. 3, potrebbe mettere in difficoltà gli esportatori che abbiano assunto delle obbligazioni. Una siffatta interpretazione di detto articolo sarebbe quindi in contrasto con la certezza del diritto.
All'udienza l'avvocato dell'attrice ha precisato che il 17 novembre 1980 la «De beste boter» presentava le domande di licenza al Produktschap e nel contempo partecipava all'asta pubblica. A quest'ultimo proposito esso precisava che detta partecipazione aveva luogo senza alcuna clausola restrittiva per il caso che l'entità della restituzione venisse modificata. Ritengo che la presente questione riguardi soprattutto l'aspetto ultimo menzionato, benché non sia stato sostenuto che l'attrice sia coinvolta in una lite con gli organizzatori delle aste pubbliche.
Secondo me, nemmeno questo richiamo al principio della certezza del diritto può giovare all'attrice.
Mi chiedo se già la lettera del suddetto articolo 3, n. 3, non dovrebbe consigliare al commerciante una certa prudenza. A prescindere dalle specifiche questioni che hanno dato origine alla presente causa, già le parole «sempre che non siano adottate misure particolari» indicano che il rilascio delle licenze è alquanto incerto. Inoltre non può essere sfuggito a chi tratta i prodotti in questione il fatto che nel corso del 1980 la prefissazione della restituzione era già stata sospesa cinque volte; il che poteva bastare per far comprendere l'incertezza della situazione nel 1980. Ritengo che il commerciante possa tener conto di questa incertezza assumendo delle obbligazioni con la condizione che entro cinque giorni gli venga rilasciata la licenza con la restituzione indicata. Dati i termini sopra indicati, l'attrice nella causa principale, soprattutto nel caso dell'asta pubblica cubana, non poteva effettivamente aspettare fino alla fine del periodo di attesa per fare la sua offerta, ma ciò non gli impediva di porre una condizione come quella sopra indicata. Nemmeno secondo la vostra costante giurisprudenza la tesi dell'attrice può essere accolta, giacché avete più volte affermato che gli operatori, richiamandosi al principio del legittimo affidamento, non possono pretendere che una determinata normativa rimanga immutata, qualora sia prevedibile che essa può essere modificata (causa 146/77, British Beef Company, Racc. 1978, pag. 1355, punti 11-15 della motivazione).
9. Conclusioni finali
Concludendo vi propongo di risolvere le tre questioni come segue:
a)
L'art. 3, n. 3, del regolamento della Commissione 25 luglio 1975, n. 2044, va interpretato nel senso che si può considerare come «misura particolare» la decisione che sospenda il sistema della prefissazione a norma del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 876, in relazione al regolamento della Commissione 19 novembre 1980, n. 2993.
b)
Il detto art. 3, n. 3, in relazione alla decisione di sospensione del sistema di prefissazione di cui trattasi, va interpretato nel senso che le domande di prefissazione che siano state presentate prima del periodo di sospensione, ma per le quali al momento della sospensione non sia ancora terminato il cosiddetto regime dei giorni di attesa, una volta trascorsi i giorni di attesa e se la sospensione continua, vanno respinte.
e)
Un rigetto del genere non è in contrasto con l'art. 5, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 876/68 né col principio della certezza del diritto, che fa parte del diritto comunitario.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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