CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALEG. FEDERICO MANCINO
DEL 14 LUGLIO 1983
Signor Presidente
signori Giudici,
1.
Il ricorso 15 ottobre 1982 con cui è stata introdotta questa causa si articola in una serie di pretese — riguardanti l'annullamento del rapporto relativo al periodo di prova e il licenziamento su di esso fondato, nonché la corresponsione degli stipendi dalla cessazione del servizio e di una somma per il risarcimento del danno morale — che la signora Chryssanti Papageorgopoulos, già dipendente del Comitato economico e sociale (di seguito CES), avanza nei confronti di quest'organo.
2.
Riassumo i fatti. La ricorrente fu assunta dal CES nel giugno 1981 come agente temporanea per svolgere le funzioni di dattilografa. Risultata fra gli idonei del concorso generale C/22/79, per il reclutamento di dattilografe di espressione greca, che si svolse nel dicembre 1980, fu nominata funzionarla in provali 1 luglio 1981.
La prova ebbe peraltro esito negativo. Il rapporto (previsto dall'articolo 34, paragrafo 2, Statuto dei funzionari) che l'amministrazione compilò sulla capacità dell'interessata di espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, sul suo rendimento e sulla sua condotta in servizio, ne mise in luce molteplici manchevolezze e ne raccomandò il licenziamento. «Se le conoscenze professionali e tecniche della signora Papageorgopoulos — si legge in particolare nella valutazione di sintesi — possono essere considerate sufficienti, la sua conoscenza della lingua materna ... presenta ... gravi lacune; ne risulta un rendimento nettamente insufficiente per qualità ed esecuzione. D'altra parte, i rilievi che a questo riguardo le sono stati mossi hanno evidenziato enormi difficoltà ad accettare l'autorità dei superiori, ad inserirsi in un'equipe e, dunque, ad adattarsi ai metodi di lavoro dell'istituzione».
Redatto il 27 novembre 1981, il rapporto fu comunicato alla Papageorgopoulos il successivo 30 novembre. Essa lo giudicò non obiettivo e, cinque giorni più tardi, gli fece allegare le proprie osservazioni; ma, con decisione 21 dicembre 1981, l'autorità investita del potere di nomina la licenziò a far tempo dal 31 dicembre dello stesso anno. L'interessata propose allora (18 marzo 1982) un reclamo avente ad oggetto l'annullamento di tale decisione, che fu peraltro espressamente respinto dal Segretario generale del CES con nota 16 luglio 1982.
A questo punto, con ricorso 15 ottobre 1982, la Papageorgopoulos chiese alla Corte di annullare il rapporto sul periodo di prova e il licenziamento su di esso fondato condannando il CES a versarle tutti gli arretrati relativi a stipendi e ad indennità dalla data del licenziamento, con gli interessi al tasso annuale del 10 %. Domandò inoltre che le fosse corrisposta una somma di BFR 10000 al mese, anch'essa maggiorata degli interessi, a titolo di risarcimento per il danno morale sofferto.
3.
Secondo la Papageorgopoulos, il rapporto sul periodo di prova sarebbe viziato per vari aspetti e precisamente :
a)
per violazione dell'articolo 34, paragrafo 2, dello Statuto (in quanto compilato e firmato da persona priva delle qualifiche tecniche richieste);
b)
per violazione di forme sostanziali (sotto i profili dell'irregolare compilazione e del difetto di motivazione);
e)
per violazione di princìpi generali dell'ordinamento comunitario (legittimo affidamento e dovere di assistenza);
d)
per sviamento di potere (interesse di uno dei redattori a valutare erroneamente la sua conoscenza del greco per poterla licenziare). Di queste censure, mi occuperò subito.
Ritengo utile, tuttavia, ricordare in limine il regime giuridico del periodo di prova e la portata del sindacato giurisdizionale a cui sono assoggettabili gli atti che fanno seguito a tale periodo.
L'articolo 34 dello Statuto stabilisce che «i funzionari ... devono compiere un periodo di prova prima di essere nominati in ruolo» (paragrafo 1) e sono licenziati se, nel corso di esso, non dimostrano qualità professionali sufficienti (paragrafo 2, primo comma). Nomina o licenziamento rappresentano dunque i momenti terminali di un procedimento che si svolge per tappe ed è retto dal capitolo I del Titolo III (articoli da 27 a 34).
Quanto ai rapporti sul periodo di prova, osservo che, se contengono apprezzamenti negativi, vanno ritenuti atti pregiudizievoli perché, portando al licenziamento del dipendente, incidono direttamente sulla sua situazione giuridica. Secondo la vostra giurisprudenza (riguardante i rapporti informativi periodici, ma utilizzabile altresì per quelli del nostro tipo), «benché constino di apprezzamenti in via di principio non sindacabili ... [i detti rapporti] possono ... essere talvolta inficiati da vizi di forma o di procedura, da errori palesi o da sviamento dei poteri di valutazione, ... che ne possono comportare l'illegittimità» (sentenze 17. 3. 1971, causa 29/70, Marcato/Commissione, Raccolta 1971, p. 243; 25. 11. 1976, causa 122/75, Kiister/Parlamento, Raccolta 1976, p. 1685, punto 7/10 della motivazione; 12 maggio 1977, causa 31/76, Macevičius/Parlamento, Raccolta 1977, p. 883; 3. 7. 1980, cause riunite 6 e 97/79, Grassi/Consiglio, Raccolta 1980, p. 2141).
È pertanto alla luce di questi dati che vanno esaminate le censure della ricorrente.
4.
Comincio con la presunta violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario. La Papageorgopoulos ritiene che siano stati trasgrediti il principio del legittimo affidamento e il dovere di assistenza; ma queste censure, enunziate nel ricorso con riserva di sviluppo in sede di replica, sono rimaste prive di elaborazione. Sta comunque di fatto che né gli atti di causa né la procedura orale hanno portato elementi atti a suffragarle.
Problemi più complessi solleva la censura relativa alla violazione dell'articolo 34, paragrafo 2, dello Statuto. Ad eccezione della signora Pallis — sostiene la ricorrente — i funzionari che hanno redatto e firmato il rapporto non avrebbero potuto, data la loro ignoranza della lingua greca, esprimere giudizi sulle sue capacità professionali.
Il rilievo mi sembra privo di fondamento. Come voi stessi avete osservato, «nessuna disposizione dello Statuto ... determina l'autorità competente a redigere e firmare ... il rapporto sul periodo di prova di cui all'articolo 34, n. 2, ...» (sentenza 1. 6. 1978, causa 99/77, D'Auria/Commissione, Raccolta 1978, p. 1267, punto 4). Ora, la prassi seguita dal CES, come da molte altre istituzioni, è di avvalersi delle «Disposizioni generali per l'esecuzione dell'articolo 43 dello Statuto concernente le note di qualifica del personale», adottate nell'aprile 1975; e voi l'avete ritenuta giustificata «tenuto conto ... delle analogie esistenti fra [il] rapporto [sul periodo di prova] e il rapporto informativo periodico» (sentenza D'Auria, citata, punto 9).
Rilevo ancora che in caso simile al nostro (protagonista una traduttrice di lingua olandese dipendente dalla Commissione il cui rapporto era stato redatto da funzionari che mancavano delle qualifiche tecniche necessarie per valutarne la competenza professionale), avete sottolineato come «il direttore della “traduzione, documentazione” e il capo della divisione “traduzione, affari generali”, edotti della valutazione ... data dal coordinatore del gruppo in cui [la ricorrente] lavorava, erano in grado di giudicare, col diretto superiore gerarchico dell'interessata, l'idoneità professionale di quest'ultima e il loro giudizio sulla sua competenza non appare manifestamente infondato» (sentenza 27. 2. 1976, causa 92/75, Van de Roy/Commissione, Raccolta 1976, p. 343, punto 7/8 della motivazione).
A me questa giurisprudenza pare insieme razionale ed equa. In fondo, lo scopo della regola secondo cui i rapporti vanno firmati anzitutto da un funzionario che non sia il superiore diretto dell'interessato — quindi non necessariamente capace di valutare competenze professionali specifiche — e solo controfirmati con eventuali osservazioni dai superiori gerachici diretti, è dettata nell'interesse del dipendente in prova. Dal concorso di più persone nella formazione del giudizio complessivo questi sarà maggiormente garantito; mentre la partecipazione al giudizio di chi ha avuto con lui stretti rapporti di lavoro potrà assicurare una più corretta valutazione delle sue capacità professionali così rispondendo all'interesse generale del servizio.
Osservo ancora che il rapporto sul periodo di prova mira a fornire un quadro complessivo fondato, oltre che sulle «capacità dell'interessato a espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni», sul suo «rendimento» e sul suo «comportamento in servizio» (articolo 34, paragrafo 2, Statuto dei funzionari). Ebbene, valutare questi ultimi non postula certo la conoscenza di una lingua, in particolare del greco. Almeno sotto i relativi profili, dunque, in compilatori del rapporto erano pienamente competenti a pronunciarsi.
5.
Prendo ora in esame il vizio relativo alla violazione di forme sostanziali. La ricorrente lo denuncia sotto due profili — l'irregolare compilazione del rapporto e il difetto di motivazione — richiamando, a sostegno della propria richiesta di annulammento, la vostra sentenza 6 ottobre 1982 (causa 206/81, Alvarez/Parlamento).
In particolare, la Papageorgopoulos si duole che non siano stati riempiti gli spazi relativi ad alcune rubriche: così, quelli in cui dovevano essere indicati il suo grado, il suo scatto, i principali compiti da essa svolti (in ispecie, la trascrizione di nastri registrati), il suo periodo di distacco presso il servizio interno della direzione generale CES, le osservazioni dei superiori gerarchici. Il CES oppone l'irrilevanza di queste lacune ai fini del giudizio complessivo sulla ricorrente. I principali compiti svolti da una dattilografa in prova — esso rileva — coincidono inevitabilmente con le funzioni che le sono assegnate. È vero, poi, che le osservazioni dei superiori mancano; ma è anche vero che, controfirmando il rapporto, essi hanno inteso confermare il giudizio del suo principale estensore. Quanto al distacco presso il Servizio interno, il rapporto ne tiene conto qualificando «ottima» la conoscenza dell'inglese e del francese dimostrata dalla Papageorgopoulos (in quel periodo, infatti, essa lavorò con un amministratore di lingua inglese).
Questi argomenti sono persuasivi; e in ogni caso, anche ad ammettere che alcune irregolarità formali inficino il rapporto, la loro ininfluenza sul giudizio complessivo mi sembra evidente. Ancora più recisi si può essere nel valutare la censura con cui la ricorrente lamenta che la trascrizione dattilografica di nastri registrati non sia stata menzionata. Muovendola, infatti, la Papageorgopoulos mostra di avere un'idea erronea delle proprie attribuzioni, giacché di esse il trascrivere nastri fa pacificamente parte.
Come ho detto, il secondo mezzo con cui la ricorrente denunzia la violazione di forme sostanziali ha per oggetto il difetto di motivazione. Le menzioni «insufficiente» ed «ottimo» attribuitele nel rapporto — essa afferma — non sono accompagnate, com'è necessario, da un commento giustificativo. Il CES ribatte che, per la giustificazione della qualifica «insufficiente», l'estensore del rapporto ha fatto un preciso rinvio alla valutazione di sintesi (supra, paragrafo 2). Quanto poi alla qualifica «ottimo», che alla Papageorgopoulos fu attribuita per la conoscenza dell'inglese e del francese, la sua mancata giustificazione è irrilevante: esplicita com' è, infatti, la detta qualifica non richiede commenti; d'altra parte, la ricorrente è chiamata a lavorare non in quelle lingue, ma in greco.
Ancora una volta sono d'accordo col CES. La obbligatorietà di un commento giustificativo, è vero, risulta sia dal formulario impiegato per i rapporti sulla prova, sia dalle istruzioni che servono per la compilazione dei rapporti informativi periodici e che, come ho già ricordato, si applicano anche nel nostro caso. Val la pena rilevare, tuttavia, che lo spazio riservato a tali commenti è molto esiguo; tanto esiguo che è formalmente possibile comprimere gli stessi in tre o quattro parole. Importa invece che il commento sia adeguatamente motivato perché, nel formulare le proprie osservazioni, il funzionario possa tener conto degli addebiti mossigli; e importa — lo dispone esplicitamente l'articolo 34 dello Statuto — che la procedura con cui si chiude il periodo di prova si svolga nel rispetto del contraddittorio.
Ora, nel caso della Papageorgopoulos, la valutazione di sintesi prospetta effettivamente, in modo sintetico ma adeguato, le ragioni del giudizio negativo. Il rapporto, inoltre, fu ritualmente notificato alla ricorrente; e, come provano le osservazioni che quest'ultima gli fece allegare, non vi sono dubbi sul fatto che del detto giudizio essa fosse a conoscenza. Le regole del contraddittorio vennero insomma pienamente osservate; onde il richiamo della Papageorgopoulos alla sentenza Alvarez/Parlamento, citata, con cui annullaste un licenziamento perché fondato su una motivazione redatta a seguito di «procedura non contraddittoria», appare del tutto pretestuoso.
Ne discende che il difetto di motivazione non è configurabile né rispetto al combinato disposto degli articoli 25 e 34 Statuto, né rispetto alle norme dettate per la compilazione dei rapporti informativi periodici e applicabili per analogia al rapporto sul periodo di prova.
6.
Resta da esaminare il mezzo relativo allo sviamento di potere. Sostiene la ricorrente che sul giudizio negativo attribuitole pesarono:
a)
la posizione che essa prese a favore di una collega, risultante da una lettera indirizzata il 3 novembre 1981 al direttore generale del CES;
b)
il fatto che uno degli estensori (la signora Pallis) avesse interesse a nuocerle, essendo come la Papageorgopoulos candidata al posto di capo della sottosezione greca nel pool dattilografico. Sola a conoscere il greco tra i redattori del rapporto, la Pallis avrebbe avuto buon giuoco nell'attuazione del suo disegno; ma che il giudizio da essa dato fosse dettato da malanimo appare evidente. La ricorrente, infatti, dimostrò la propria padronanza del greco al momento del concorso generale per il reclutamento di dattilografe di espressione greca.
La Papageorgopoulos, tuttavia, non ha provato le sue accuse. Così, non risulta che la sua presa di posizione a favore di una collega abbia in qualche misura inciso sul giudizio negativo di cui fu fatta oggetto; e lo stesso si dica per quanto riguarda l'animosità che la Pallis avrebbe nutrito nei suoi confronti. Come ha rilevato l'amministrazione convenuta, infatti, le due donne non erano concorrenti al medesimo posto, avendo la Pallis superato l'età prevista per la partecipazione al concorso in esito al quale sarebbe stato scelto il funzionario destinato a dirigere la sottosezione greca nel pool dattilografico. In ogni caso, le loro carriere — dattilografa, la Papageorgopoulos, segretaria, la Pallis — erano diverse.
Quanto al grado di conoscenza che la ricorrente ha del greco, molto è stato detto — anche da parte di chi scrive — nel corso della nostra procedura. Il suo apprezzamento, tuttavia, è uno di quei complessi giudizi di valore che sono sottratti al vostro controllo. Mi limito a mettere in evidenza un dato: come ha osservato il CES — e la ricorrente non ha potuto contestarlo su questo punto — le lacune a cui si riferisce il rapporto furono provate dal risultato appena superiore al minimo che la Papageorgopoulos meritò nella prova dattilografica di velocità al momento del concorso generale e dagli esiti negativi in varie prove di concorso presso il Consiglio e la Commissione delle Comunità.
Né fondato mi pare l'argomento secondo cui la ricorrente avrebbe, superando un concorso generale, già dimostrato di conoscere nella misura necessaria la lingua greca. Se questa tesi fosse accolta, infatti, la previsione di un periodo di prova perderebbe la sua ragion d'essere : che, come afferma l'avvocato generale Slynn concludendo in causa 223/82 (de Bruyn/Parlamento), sta nell'offrire all'amministrazione una «rete di sicurezza» nei confronti dei candidati validi in sede d'esame, ma insufficienti in sede di lavoro pratico.
7.
Due parole, per concludere, sulle pretese economiche della Papageorgopoulos. Ricordo che essa chiede lo stipendio dalla data del licenziamento maggiorato degli interessi al tasso annuo del 10 %, e il pagamento a titolo di danni morali della somma di BFR 10000 per ogni mese di disoccupazione, anch'essa aumentata degli interessi.
Queste richieste sono inaccoglibili. Nel caso del licenziamento di un funzionario in prova, l'articolo 34, paragrafo 2, dello Statuto prevede la corresponsione di un'indennità pari a due rate mensili dello stipendio base se il licenziato ha compiuto sei mesi di servizio e a una rata mensile se non ha raggiunto tale limite. Nella specie, la ricorrente ha ottenuto la detta indennità; e poiché il suo rapporto d'impiego è cessato conformemente alle norme dello Statuto, null'altro le è dovuto.
Item per quanto riguarda il risarcimento dei danni morali. Il licenziamento del dipendente in prova — occorre ribadirlo — è un atto previsto dallo Statuto e, qualora sia stato intimato nel rispetto delle sue norme, non fa sorgere alcuna responsabilità a carico dell'istituzione. Ora, il procedimento seguito nei confronti della Papageorgopoulos fu formalmente impeccabile. Non si può quindi sostenere che essa abbia titolo ad indennizzi.
8.
Per tutte le considerazioni fin qui svolte, suggerisco alla Corte di respingere il ricorso presentato il 15 ottobre 1982 dalla signora Chryssanti Papageorgopoulos contro il Comitato economico e sociale.
Quanto alle spese, propongo che siano compensate fra le parti ai sensi dell'articolo 70 del regolamento di procedura.
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