CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 30 GIUGNO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Gli antefatti
Il sig. Jerzak era occupato in miniere di carbon fossile in Germania ed in Belgio rispettivamente dalla metà del 1937 all' inizio del 1948 e dall'inizio del 1948 alla fine del 1967. Dal 1961 al 1973 egli era affiliato al regime previdenziale tedesco per i minatori in quanto occupato in una cokeria. Avendo egli contratto una malattia professionale, gli veniva concessa, dal 1964, una pensione per malattia professionale da parte del belgische Fonds voor Beroepziektes (ente belga di assicurazione contro le malattie professionali) che gli veniva aumentata nel 1973 e — con effetto retroattivo alla fine del 1975 — di nuovo nel 1977, a seguito dell'aggravamento del suo grado d'invalidità. Una quota proporzionale di tali prestazioni (circa il 51 %) viene finanziata dal competente ente assicurativo tedesco in conformità all'art. 57, n. 3, lett. c), del regolamento n. 1408/71 (GU 1971, L 149, pag. 2). Alla fine del 1975 il belgische Nationaal Pensioenfonds comunicava allo Jerzak che la pensione di invalidità spettantegli dall'aprile 1974 non veniva corrisposta in quanto l'invalidità era intervenuta a seguito di una malattia professionale e le prestazioni di invalidità a tale titolo erano più elevate della pensione di invalidità.
Oltre alle prestazioni di invalidità belghe, lo Jerzak percepisce, dal 1973, una pensione minatori tedesca per inabilità al lavoro. Tale pensione, a norma dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71, è esclusivamente liquidata in base alla legge tedesca, poiché dal cumulo dei periodi compiuti sotto le legislazioni di Stati membri diversi contemplato dal n. 2 dello stesso articolo sarebbe derivato un importo meno favorevole all'interessato. Nel 1977 la pensione minatori tedesca per inabilità al lavoro percepita dallo Jerzak veniva ridotta con effetto dalla data in cui si era verificato l'ultimo aumento della prestazione previdenziale belga e ciò in applicazione del § 75 del «Reichsknappschaftsgesetz» (legge in materia di previdenza sociale dei minatori). Tale norma disciplina il cumulo fra prestazioni di invalidità in base all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le pensioni minatori.
2. Il problema sollevato
Il problema principale, emerso nel successivo procedimento giudiziario, consisteva nella questione se la suddetta norma tedesca anticumulo poteva essere applicata anche al concorso di prestazioni tedesche e belghe. Per gli argomenti addotti in tale procedimento, nonché per la sentenza di primo grado del Sozialgericht di Aquisgrana, rimando alle pagg. 6-11 dell'ordinanza di rinvio del Landessozialgericht.
Il Landessozialgericht di Essen presuppone, riguardo all'applicabilità del § 75 RKG alla presente controversia, che l'applicazione diretta di detta norma sia esclusa secondo la giurisprudenza dei supremi giudici tedeschi, in quanto la nozione ivi impiegata di pensione per infortunio riguarda solo prestazioni derivanti dall'assicurazione infortuni prevista dalla legge tedesca. Rimane quindi la questione se l'applicazione della norma suddetta ad un cumulo di pensioni e prestazioni di infortunio maturate in Stati diversi possa aver luogo in base alle norme del diritto comunitario. Il giudice del rinvio e la Commissione ritengono concordemente decisiva, ai fini della soluzione di tale questione, l'interpretazione dell'art. 12, n. 2, prima frase. Per il modo con cui il giudice del rinvio ha formulato la sua prima, centrale questione riguardante tale problema, rimando all'ordinanza di rinvio e alla relazione d'udienza da cui risulta che la questione a voi sottoposta è limitata a casi in cui le prestazioni straniere da conteggiare sulle prestazioni nazionali, in conformità all'art. 57, n. 3, lett. c), del regolamento n. 1408/71, vengano parzialmente finanziate dall'ente assicurativo dello Stato che effettua la liquidazione. Anche la rilevanza dell'ammontare di tale ripartizione finanziaria e dei risultati pratici, per l'assicurato, dell'applicazione dell'art. 57, n. 1, del regolamento n. 1408/71, viene ivi messa in discussione.
Lo stesso giudice del rinvio ha dedicato alla questione cosi esposta alle pagg. 14-17 della sua ordinanza dettagliate considerazioni esplicative che contribuiscono molto alla comprensione dello sfondo delle questioni sollevate. La seconda e la terza questione proposta dal giudice del rinvio sono rilevanti solo in quanto l'art. 12, n. 2, prima fase, del regolamento n. 1408/71 non debba intendersi nel senso di escludere l'applicazione, in via analogica, di clausole anticumulo nazionali anche in casi come quello in esame.
3. Il punto di vista della Commissione
La Commissione, nelle osservazioni scritte, ha giustamente ricordato che esiste già un'ampia giurisprudenza in ordine all'interpretazione dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 ( 2 ) In base a tale giurisprudenza la norma suddetta consente un'applicazione estensiva o analogica di una clausola anticumulo di uno Stato membro al concorso di prestazioni interne ed esterne solo a condizione che le prestazioni di tale Stato membro siano state acquisite in applicazione della normativa comunitaria. Poiché il diritto comunitario infatti richiede che uno Stato membro nel calcolo di prestazioni nazionali a favore di lavoratori migranti prenda in considerazione anche le norme di altri Stati membri, al primo Stato membro deve essere data anche la possibilità di applicare le norme di diritto nazionale relative all'esclusione di cumuli di prestazioni interne anche ad analoghi cumuli di prestazioni interne ed esterne. La Commissione si richiama, al riguardo, in particolare alle vostre precitate sentenze nelle cause Kaufmann (184/73) e Duffy (34/69). Per contro questa Corte ha escluso un'applicazione del diritto comunitario, compreso l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, da cui consegua la possibilità, da parte di uno Stato membro, di ridurre anche i diritti a prestazioni acquisiti unicamente in base alla sua legge nazionale. La Commissione rinvia, sotto tale profilo, al punto 13 della vostra prima sentenza Baccini (causa 79/81).
La Commissione sostiene poi con ragione che, in base a questa giurisprudenza, sembra esclusa, nella fattispecie, l'applicazione delle norme anticumulo nazionali. Le prestazioni che il competente ente assicurativo tedesco intende ridurre in ragione del cumulo con prestazioni belghe sono in effetti di per sé fondate esclusivamente sulla normative tedesca. Ciò è stato considerato anche dal giudice del rinvio. Alla luce delle questioni sollevate e delle spiegazioni fornite al riguardo, esso tuttavia ritiene chiaramente che per l'applicazione di norme anticumulo nazionali potrebbe esistere un buon fondamento anche qualora un ente assicurativo dello Stato membro interessato, in base al diritto comunitario, abbia contribuito (nel caso di specie per un po' più del 50 %) alla prestazioni straniere da prendere in conto che, dal canto loro, vengono appunto acquisite in applicazione del diritto comunitario. Il fatto che le prestazioni belghe di cui trattasi anche in quanto tali (e quindi non solo il loro finanziamento) siano basate nella fattispecie sul diritto comunitario non è, in effetti, controverso. Non è neppure controverso il fatto che le prestazioni belghe sono sostanzialmente comparabili alle prestazioni tedesche di assicurazione contro gli infortuni che possono venire prese in considerazione per la pensione minatori (la «Knappschafts-rente»).
La Commissione sostiene, al punto 14 delle osservazioni scritte, in base ad un esame approfondito della vostra giurisprudenza, che ogni detrazione di prestazioni estere da prestazioni nazionali è incompatibile con l'art. 51 del Trattato CEE qualora la prestazione nazionale sia unicamente fondata sulla normativa interna. Essa si richiama, al riguardo, in particolare alle vostre sentenze Manzoni (causa 112/76, Race. 1977, pag. 1647) e Petroni (causa 24/75, Race. 1975, pag. 1149). Al punto 10 della motivazione della sentenza Manzoni viene in effetti dichiarato, sulla falsariga del punto 13 della sentenza Petroni, che «lo scopo degli artt. 48-51 non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell'esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero esser privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro, in ogni caso, dalle leggi di un solo Stato membro». Rinvio poi al punto 21 della sentenza Petroni in cui si afferma che «... è incompatibile col Trattato la limitazione del cumulo di prestazioni che implichi la decurtazione dei diritti che agli interessati già spettano in uno Stato membro, in forza dell'applicazione pura e semplice delle leggi nazionali».
Tuttavia, le sentenze testé menzionate si riferiscono solo alla questione se il legislatore comunitario possa disporre una tale limitazione al cumulo di prestazioni interne ed esterne. Come rileva altresì la Commissione, il diritto comununitario, entro certi limiti, non osta a che il legislatore nazionale, accanto al cumulo di prestazioni interne, limiti anche il cumulo di prestazioni interne ed esterne. La Commissione rinvia al riguardo alla vostra sentenza nelle cause riunite 116-121/80 (Celestre e a., Race. 1981, pag. 1737). La più importante limitazione che il diritto comunitario, secondo tale sentenza, pone a restrizioni nazionali nei confronti del cumulo di prestazioni in-. terne ed esterne, risiede, alla luce del punto 9 della motivazione di tale sentenza, nel fatto che, «se l'applicazione di dette leggi si rivela meno favorevole per il lavoratore dell'applicazione del regime di cui all'art. 46 del regolamento n. 1408/71, va applicato quest'ultimo articolo». Come la Commissione ha tuttavia osservato con ragione nella sua memoria, dalla vostra giurisprudenza precedentemente citata possono desumersi anche altre limitazioni nei confronti del legislatore nazionale.
Diversamente dalla Commissione, considerata la competenza degli Stati membri, così riconosciuta in linea di principio, ad adottare anche norme anticumulo esterne, ritengo che «i vantaggi ingiustificati» di cui parla il giudice del rinvio riguardo al cumulo di prestazioni in esame non siano tanto da imputare alla mancanza di armonizzazione delle norme di previdenza sociale degli Stati membri, quanto alla mancanza di una normativa nazionale anticumulo compatibile col diritto comunitario in relazione al cumulo di prestazioni interne ed esterne. La norma tedesca di cui trattasi si riferisce in effetti esclusivamente ad un cumulo interno e il diritto comunitario, secondo la vostra giurisprudenza in materia, non è in grado di colmare tale lacuna. Poiché i problemi chiaramente esposti dal giudice del rinvio sono di per sé reali, mi sembra auspicabile che questa causa nazionale dei problemi e l'impossibilità di risolverli in base al diritto comunitario vigente siano chiaramente messe in luce nella vostra pronunzia. Se interpreto correttamente il § 21, 12° comma, della «Gesetz zur Wiederbelebung der Wirtschaft und Beschäftigung und zur Entlastung des Bundeshaushalts» (legge sulla ripresa dell'economia e dell'occupazione e sullo sgravio del bilancio federale) del 20 dicembre 1982 (BGBl. I, del 23. 12. 1982, n. 54), la lacuna di cui trattasi è stata nel frattempo anche di fatto eliminata dal legislatore tedesco.
4. Conclusione
Di conseguenza propongo che le questioni sottopostevi dal Landessozialgericht di Essen siano risolte come segue:
«In quanto una norma nazionale anticumulo riguardi esclusivamente prestazioni interne, e la prestazione di cui viene considerata la riduzione in base al concorso con altre prestazioni sia basata unicamente su norme nazionali dello Stato membro interessato, l'art. 12, n. 2, prima frase, del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che esso esclude l'applicazione della norma nazionale anticumulo, anche se le altre prestazioni da prendere in conto in un altro Stato membro siano state determinate in applicazione dell'art. 57 del suddetto regolamento. Un'estensione, da parte del legislatore nazionale, della norma nazionale anticumulo al concorso di prestazioni interne ed esterne non viene esclusa da questa soluzione, a condizione che, naturalmente, l'estensione e la sua applicazione si verifichino tenendo conto dei principi del diritto comunitario.»
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
( 2 ) Causa 34/69, Duffy, Race. 1969, pag. 597; causa 184/73, Kaufmann, Race. 1974, pag. 517; causa 75/76, Kaucie, Race. 1977, pag. 495; cause 22 e 37/77, Mura-Greco, Race. 1977, pagg. 1699 e 1711; causa 98/77, Schaap, Race. 1978, pag. 707; causa 105/77, Boerboom Kersjes, Race. 1978, pag. 717; causa 26/78, Viola, Race. 1978, pag. 1771; causa 181/78, Brouwer-Kaune, Race. 1979, pag. 2111; causa 4/80, d'Amico, Race. 1980, pag. 2951; causa 79/81, Baccini, Race. 1982, pag. 1063.
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