CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
DEL 14 LUGLIO 1983
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Le domande pregiudiziali che vi sono poste in questa causa riguardano la classificazione doganale di una merce designata come «garza idrofila». Il Bundesfinanzhof chiede che precisiate la portata della voce 30.04 tariffa doganale comune (in prosieguo TDC) anche rispetto al regolamento della Commissione 17 ottobre 1979, n. 2282, per poter risolvere una controversia tra l'Oberfinanzdirektion di Francoforte sul Meno e la società Lohmann, con sede a Neuwied.
La Lohmann importa dalla Iugoslavia un prodotto che si presenta in forma di tessuto sbiancato, idrofilo, a striscia di tela interamente di cotone, pieghettato a fisarmonica, non impregnato né ricoperto di sostanze farmaceutiche. Esso è confezionato in pacchi di cinque pezze sovrapposte, ciascuna lunga quaranta metri e larga ottanta centimetri. Ogni pacco è munito di etichetta, apposta dal produttore iugoslavo d'intesa con la Lohmann: l'etichetta descrive il tipo, la dimensione e la composizione della garza, nonché la ragione sociale e il recapito della società importatrice. Impiegata «per il trattamento dei malati», la merce è venduta dalla Lohmann nella sola Repubblica federale di Germania, senza modifiche di condizionamento e di dimensioni. Per il 91,6 % essa va ad ospedali e cliniche, per il 4,3 % a farmacie e per il residuo 4,1 % a centri di pronto soccorso di grandi stabilimenti industriali. Sono gli acquirenti che tagliano ed eventualmente sterilizzano la garza secondo le diverse necessità.
Il 14 aprile 1981, la società Lohmann — che fino ad allora aveva importato garza sotto la voce 30.04 del capitolo 3 (prodotti farmaceutici) TDC — chiese al-l'Oberfinanzdirektion di Colonia un parere vincolante di classificazione doganale. A fornirlo il 19 maggio 1981 fu però il corrispondente ufficio di Francoforte, che inquadrò la merce nella sottovoce 55.09 AI del capitolo 55 (cotone) TDC. Questa sottovoce si applica agli «altri tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di larghezza inferiore a 85 centimetri». All'epoca, le merci in essa comprese erano gravate da dazi autonomi del 17 % e da dazi convenzionali del 13 %.
Contro tale classificazione la Lohmann propose reclamo il 5 giugno 1981, allegando una perizia tecnica del «Bundesvereinigung Verbandsstoffe und medizinische Hilfsmittel e. V.», secondo cui la merce risultava «condizionata per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici» e conseguentemente doveva essere inquadrata nella voce 30.04 della TDC. Detta voce comprende infatti «ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.) impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo». Al momento dei fatti, le relative aliquote d'imposizione erano del 17 % e rispettivamente del 10,1 % per i dazi autonomi e convenzionali. Rilevò altresì la Lohmann che che la garza importata appare confezionata in modo conforme alla norma DIN 61630 posta dalle commissioni «affari ospedalieri» e «norme tecniche dell'industria tessile e delle macchine tessili» e che la definizione commerciale della merce corrisponde a una voce della farmacopea europea.
Con decisione 10 agosto 1981, l'Oberfinanzdirektion di Francoforte respinse il reclamo. L'ufficio sostenne che, per quanto confezionata ed etichettata individualmente, la merce non poteva, a causa delle sue dimensioni, ritenersi «condizionata per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici». A tal fine esso richiamò il regolamento della Commissione 17 ottobre 1979, n. 2282, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 55.09 AI TDC (GU L 262, p. 23).
Richiesto di annullare il provvedimento dell'Oberfinanzdirektion, il Bundesfinanzhof, VII Sezione, con ordinanza 12 ottobre 1982, iscritta a ruolo il 3 novembre 1982, sospese il procedimento e domandò alla Corte di pronunciarsi su due quesiti.
2.
Nel primo quesito il giudice tedesco vi chiede «se la voce 30.04 della TDC vada interpretata nel senso che per la nozione di “condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici” ha rilievo l'osservanza di determinate misure massime». Ho già riprodotto il testo della voce in questione. Con riserva di ulteriori rilievi, dico subito che l'inquadramento delle merci non ne viene fatto dipendere dalla loro misura. Su ciò il Bundesfinanzhof è d'accordo. La sua domanda mira dunque a stabilire se sulla classificazione incida il citato regolamento 2282/79, in cui si prescrive che la garza idrofila di una certa misura va inquadrata nella sottovoce 55.09 AI.
Ma procediamo con ordine. Come ho ricordato concludendo in causa 175/82, Dinter, per garantire la certezza del diritto avete ripetutamente affermato che la classificazione delle merci nel quadro della TDC va eseguita sulla base delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali si presentano all'atto dello sdoganamento. Nel nostro caso, la caratteristica oggettiva da verificare è la presenza del «condizionamento per la vendita al minuto» a fini medici o chirurgici. Che cosa significhino queste parole risulta ancora dalla vostra giurisprudenza. Secondo la TDC — avete detto — le merci si considerano in generale «preparate» o «condizionate» per la vendita al minuto quando «il prodotto si presenta, obiettivamente, sotto una forma che [ad essa] si presta ... senza ulteriore condizionamento» (sentenza 11 febbraio 1982, causa 278/80, Chem-Tec/Hauptzollamt Koblenz, Raccolta 1982, p. 439, punto 12 della motivazione): in altri termini, quando la merce è direttamente ceduta al consumatore finale.
L'indagine va quindi portata sull'acquirente: ci si può chiedere infatti se sia vendita al minuto quella di cui è oggetto la garza della Lohmann, che, come sappiamo, viene ceduta per oltre il 90 % ad ospedali e a cliniche. Ebbene, la risposta non può essere che affermativa. Essa trova un'espressa conferma nelle note alla voce 30.04 della «Nomenclatura di Bruxelles» che mirano a definire l'ambito di applicazione delle varie voci e che — come voi stessi avete affermato nella sentenza 8 dicembre 1970, causa 14/70, Deutsche Bakels/Oberfinanzdirektion, Raccolta 1970, p. 1001 — costituiscono, in difetto di note esplicative comunitarie, un elemento rilevante per l'interpretazione della TDC.
Si legga allora la nota alla voce 30.04. «Rientrano egualmente nella voce — essa afferma — le ovatte e le garze per fasciatura (generalmente di cotone idrofilo), le bende, ecc., che, pur non essendo impregnate né ricoperte di sostanze farmaceutiche, sono riconoscibili a motivo del loro condizionamento (presenza di etichette, presentazione in pacchi, ecc.), come esclusivamente destinate alla vendita diretta e senza ulteriori condizionamenti agli utenti (individui, ospedali ecc.) per essere impiegate a fini medici o chirurgici» (Note alla voce 30.04, doe. NE/MJ 31 — gennaio 1980, p. 459, mio corsivo).
Dinanzi a un testo così limpido, la Commissione non può non ammettere che anche la cessione di garza agli ospedali o a strutture analoghe è qualificabile come vendita al minuto. Essa contesta, tuttavia, che di quest'ultima si possa parlare nel caso della garza ceduta dalla Lohmann e a tal fine avanza argomenti che prescindono dalla natura dell'acquirente. Quella garza — osserva — può essere impiegata per altri usi: così, per imballare certe qualità di formaggio, per filtrare il latte o ancora per fabbricare isolanti termici, rilegature ed assorbenti igienici. A vietarne l'inquadramento nella voce 30.04 sono poi le sue dimensioni: che, da un lato, si differenziano da quelle della garza generalmente venduta al minuto (in farmacia, ad esempio), e dall'altro, escludono la rispondenza del nostro tessuto a un «bisogno diretto» degli acquirenti. Per servirsene, infatti, gli ospedali e le cliniche devono «ricondizionarlo», sterilizzandolo o tagliandolo nella misura voluta.
Questi argomenti non mi sembrano persuasivi. È verissimo che al tessuto de quo si ricorre anche per i fini ricordati dalla Commissione. Ma è anche vero che, in tali casi, la TDC lo colloca sotto voci doganali diverse; così gli assorbenti e i tamponi sono classificati al n. 48.21, i tessuti di cotone a punto di garza al n. 56.07, ecc. Quanto alle dimensioni della garza, mi riservo di tornarvi più a fondo allorché tratterò del regolamento 2282/79. Ma già ora è impossibile non rilevare l'incongruità della tesi che sostiene la Commissione. Non si può infatti riconoscere che la cessione di garza agli ospedali e alle cliniche costituisce vendita al minuto e allo stesso tempo far leva sulle misure del prodotto che si acquista in farmacia. Dopo tutto, i bisogni individuali e quelli di una struttura ospedaliera sono diversi se non addirittura incommensurabili.
Né più persuasiva è la Commissione quando, fondandosi ancora sulle dimensioni della garza, la dichiara non «condizionata per la vendita al minuto» dal momento che gli ospedali sono costretti a tagliarla e a sterilizzarla. Al riguardo, si può osservare che la sterilizzazione non è un requisito previsto per tutti i prodotti di cui alla voce 30.04 e in particolare non lo è per quelli non impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche. Il taglio, poi, equivale a un ricondizionamento solo quando lo si effettua in vista di un'ulteriore cessione del prodotto a terzi. In ogni caso, mi pare incontestabile che il condizionamento della garza varii in rapporto al tipo di acquirente (privato o ospedale) e all'impiego che esso ne fa.
3.
Ho già rilevato che con il primo quesito il giudice a quo vuole sapere se e in quale misura sulla classificazione controversa reagisca il regolamento della Commissione 2282/79. Questa normativa ha per base il regolamento del Consiglio 16 gennaio 1969, n. 97 (GU L 14, p. 1) che mira ad un'applicazione uniforme della nomenclatura TDC nei vari Stati membri e a tale scopo autorizza l'emanazione di provvedimenti diretti a «precisare il contenuto delle voci o sottovoci della TDC senza tuttavia modificarne il testo» (secondo considerando). Durante la procedura orale il rappresentante della Commissione ci ha detto che il regolamento 2282/79 fu adottato su iniziativa della delegazione francese nel Comitato per la nomenclatura TDC al fine di risolvere questioni tutt'affatto particolari (così, l'inquadramento di una certa confezione di garza idrofila venduta in Francia); e già questo dato, mi sembra, sottrae alla fonte in parola parte del rilievo che la Commissione le attribuisce come chiave di lettura della nostra (ben più ampia) voce tariffaria.
Esaminiamone comunque il contenuto. L'articolo 1 prescrive che «le pezze di tessuto di cotone (garza idrofila) non impregnate né ricoperte di sostanze farmaceutiche, della lunghezza di 100 metri e della larghezza di 65 centimetri, pieghettate a fisarmonica, confezionate ed etichettate individualmente, vanno classificate nella ... sottovoce» 55.09 ALA dar conto dei motivi di questa scelta sono il quarto e il quinto considerando. «Per le loro dimensioni — dice il primo — tali articoli, anche se condizionati ed etichettati individualmente, non possono essere ritenuti, all'atto dell'importazione, condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici». «Per la [loro] natura e dimensioni» — ribadisce l'altro —, inquadrarli nella voce 30.04 è impossibile. La loro collocazione più adeguata è dunque la sottovoce 55.09 AI.
Che dire di questa disciplina? Non a torto, mi sembra, il Bundesfinanzhof dubita che, adottandola, la Commissione «sia rimasta nei limiti dei poteri conferitile dal regolamento 97/69». Essa modifica, infatti, il testo delle voci doganali, laddove, come ho già detto, tale operazione è esplicitamente interdetta dal secondo considerando della fonte-base. Né questo è tutto. Oltre che detta fonte, a risultare trasgredita dalle sue norme è la regola generale per l'interpretazione della nomenclatura TDC secondo cui se una merce è «classificabile in due o più voci della tariffa ... la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale» (Regola 3, a) GU L 335, 1981, p. 11). Infine — e l'argomento ha tutta l'aria di essere decisivo — lo stesso rappresentante della Commissione ha riconosciuto nel corso della procedura orale che, anche a ritenerlo efficace, il regolamento 2282/79 non potrebbe applicarsi alla garza idrofila della Lohmann. Le misure di quest'ultima, infatti, sono diverse da quelle che esso prevede (lunghezza 40 metri e larghezza 80 centimetri).
4.
Per l'inquadramento della nostra garza nella voce 30.04, in definitiva, il fattore dimensione è privo di rilevanza. Cade così implicitamente il secondo quesito del Bundesfinanzhof che era inteso a determinare «quali dimensioni massime vadano rispettate». Anche ad esso, tuttavia, dedicherò qualche osservazione per le conferme che se ne possono trarre a favore della tesi qui accolta.
Come ha messo in evidenza la ricorrente nel giudizio principale, la misura della garza dipende dall'uso che se ne fa; tale uso, d'altra parte, varia a seconda che l'utente sia un privato o un ospedale o, trattandosi di ospedale, a seconda degli interventi che vi si praticano. Fermo resta solo il requisito previsto dalla voce 30.04: cioè — lo ripeto — il condizionamento della garza per la sua vendita al minuto a fini medici o chirurgici. A parte ciò, mi pare che il criterio della TDC risponda ad una valida esigenza di politica sociale: è equo infatti che sulla garza per uso medico o chirurgico impiegata in una struttura ospedaliera non gravi un prelievo fiscale più alto di quello che colpisce lo stesso prodotto confezionato diversamente e destinato ai privati.
Due parole, infine, sulla soluzione che la Lohmann vi suggerisce rispetto al secondo quesito del Bundesfinanzhof. Per rispondergli — essa afferma — è necessario tener presenti le dimensioni massime fissate dalla norma DIN 61630. Ma, come ho già detto, questa norma fu elaborata da un organismo privato tedesco e in Germania ha l'efficacia di un uso commerciale. Ora, nell'interpretare una voce della TDC, è sicuramente inammissibile riferirsi a prassi o a usi nazionali, siano di matrice privata o pubblica. Facendovi ricorso, invero, si trasgredirebbe il fine stesso della TDC che è ovviamente l'uniformità di trattamento nell'ambito del mercato comune.
5.
In conclusione propongo alla Corte di rispondere alla domanda formulata dal Bundesfinanzhof, VII Sezione, con ordinanza 12 ottobre 1982 a norma dell'articolo 177 Trattato CEE nel modo seguente:
Per l'interpretazione della nozione «condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici», di cui alla voce 30.04 della tariffa doganale comune, l'osservanza di determinate dimensioni non ha rilievo.
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