CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 5 OTTOBRE 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. La questione, il suo sfondo e i problemi da essa posti
1.1. Primo esame sommario della questione pregiudiziale sollevata
L'Østre Landsret vi ha sottoposto, con ordinanza di rinvio del 19 novembre 1982, la seguente questione pregiudiziale:
«Se il Trattato CEE, in particolare parte II, titolo II relativo all'agricoltura, in particolare artt. 39 e 40 e gli atti adottati per l'attuazione del Trattato stesso vadano interpretati nel senso ch'essi ostano a che uno Stato membro aumenti temporaneamente la tassazione del valore dei terreni agricoli, qualora ciò avvenga in diretta connessione con la svalutazione della “moneta verde” disposta dal Consiglio, e qualora l'aumento della tassazione abbia lo scopo d'incamerare una parte rilevante dell'aumento di reddito che la svalutazione provoca per gli agricoltori a vantaggio delle casse dello Stato, nell'ambito di un piano economico complessivo che riguarda la maggior parte dei gruppi sociali».
A prima vista la soluzione a questa questione sembra semplice alla luce della vostra sentenza 10 marzo 1981 nelle cause riunite Irish Creamery Milk Suppliers Association e a./Governo d'Irlanda e a. (Racc. 1981, pag. 725). Un più accurato esame dei diversi elementi della questione e delle osservazioni scritte e orali svolte al riguardo durante il procedimento in via pregiudiziale evidenzia tuttavia che la questione attualmente sottopostavi implica un problema di notevole portata. Tale problema, pur venendo in rilievo anche nella causa Irish Creamery, poteva però, in tale contesto, rimanere in definitiva sullo sfondo. Alludo qui al problema della ripartizione di competenze fra la Comunità e gli Stati membri in materia di formazione dei redditi dei. produttori agricoli. Tale problema poteva rimanere sullo sfondo nella succitata controversia in quanto si trattava di un'imposta indiretta su prodotti agricoli nazionali relativamente alla quale il prezzo di mercato di tali prodotti serviva da base imponibile. Per questo nella vostra sentenza poteva porsi l'accento sugli effetti dell'imposta irlandese considerata in ordine alla formazione dei prezzi e al-l'approvvigionamento del mercato. Rinvio al riguardo ai punti 15-20 della motivazione e al terzo e quarto punto del dispositivo della vostra precitata sentenza.
Nella presente controversia invece gli attori, i tre governi che hanno presentato osservazioni e la Commissione, sono d'accordo sul fatto che l'imposta patrimoniale di cui è causa non ha alcun effetto in ordine alla formazione dei prezzi, alla libera circolazione delle merci e all'approvvigionamento del mercato dei prodotti agricoli, bensì sui redditi dei produttori agricoli. Di conseguenza, nella soluzione della questione attualmente sottopostavi, dovrà porsi l'accento sulla compatibilità di provvedimenti nazionali di politica dei redditi come quelli all'esame nella presente controversia con la politica agricola comunitaria in generale e con il regolamento del Consiglio relativo alla svalutazione della corona danese verde in particolare. Risulta che, al riguardo, solo il governo italiano nelle sue osservazioni scritte e orali ha senz'altro fornito una soluzione nello spirito dell'ultima frase del punto 13 della vostra sentenza nella causa Irish Creamery secondo cui:
«La fissazione dei prezzi comuni nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato non serve a garantire ai produttori agricoli un prezzo netto indipendentemente da qualsiasi onere fiscale imposto dalle autorità nazionali e lo stesso tenore dell'art. 39, n. 1, lett. b), indica che il miglioramento del reddito individuale degli agricoltori deve essere in primo luogo il risultato dei provvedimenti strutturali descritti alla lett. a)».
Questa massima, ove si estendesse a tutti i provvedimenti delle organizzazioni di mercato nell'ambito della politica agricola comunitaria, inclusi provvedimenti agricolo-monetari come quelli litigiosi, potrebbe innanzitutto porsi in effetti a fondamento della vostra soluzione. Come esporrò ancor più precisamente, vanno infatti addotti solidi argomenti giuridici in favore di tale soluzione e questa corrisponderebbe anche alla realtà economica. Invece una tale soluzione lineare solleverebbe alcuni problemi, nella realtà di fatto della politica agricola comunitaria, a cui pure presterò attenzione. Prima di esaminare più in dettaglio l'uno e l'altro aspetto, ritengo tuttavia opportuno illustrare brevemente, in via preliminare, lo sfondo della questione pregiudiziale.
1.2. Lo sfondo della questione sollevata
Come viene riferito dall'ordinanza di rinvio, essa riguarda il problema se la legge 28. 12. 1979, n. 541, relativa all'imposta patrimoniale, riscossa a favore dello Stato sui terreni agricoli, sia legittima ovvero incompatibile con le norme comunitarie menzionate nella questione pregiudiziale stessa. Detta legge contemplava l'istituzione, per il periodo di un anno, di un'imposta patrimoniale sui terreni agricoli all'aliquota del 7 ‰ del loro valore, accertato in conformità alla legge sulla valutazione degli immobili. Poiché l'imposta patrimoniale a favore dello Stato non poteva detrarsi dal reddito imponibile, detta imposta e l'imposta generale sul reddito, secondo l'originario progetto di legge, raggiungevano insieme un importo corrispondente in media, per il settore dell'agricoltura nel suo complesso, all'aumento del reddito conseguente alla svalutazione della corona danese «verde». Nel corso dell'iter parlamentare l'aliquota dell'imposta patrimoniale, proposta nella misura dell'11 ‰, veniva ridotta al 7 ‰. Contemporaneamente però veniva ritirato un progetto relativo all'attribuzione all'agricoltura di una sovvenzione pari a circa 200 milioni di corone danesi e con ciò veniva compensato l'effetto globale della riduzione dell'imposta patrimoniale progettata. II gettito dell'imposta veniva incamerato dall'erario senza ricevere una specifica destinazione.
Mentre questi dati risultano già dall'ordinanza di rinvio, nel corso del procedimento è poi ancora emerso, riguardo all'imposta patrimoniale di cui trattasi, che nella valutazione del terreno non viene tenuto* conto né del valore dei prodotti agricoli ivi ricavati, né delle migliorie strutturali delle proprietà agricole interessate. È risultato altresì che anche se l'imposta patrimoniale viene pagata dai proprietari dei terreni, in Danimarca però, secondo una stima degli attori nella causa principale, 1*85 % dei terreni agricoli non è coltivato da affittuari, ma da produttori agricoli contemporaneamente proprietari del fondo. In quanto i fondi non vengano coltivati direttamente dai proprietari, l'imposta patrimoniale verrebbe inoltre sviata in una quota, non esattamente nota, ricadente sugli affittuari. Pertanto può ritenersi che, parlando in termini globali, l'imposta colpiva in effetti principalmente i redditi dei produttori agricoli.
Il provvedimento temporaneo con cui è stata istituita l'imposta patrimoniale sui terreni è stato adottato, secondo l'ordinanza di rinvio, nell'ambito di un piano per una «soluzione complessiva a medio termine» nel seno della politica economica, illustrato in una dichiarazione del governo danese del 3 dicembre 1979. Sotto questo profilo sarebbe stata presa una serie di provvedimenti, per lo più allo scopo di frenare l'aumento dei redditi di tutte le categorie sociali e di garantire che i sacrifici imposti ai cittadini fossero equamente ripartiti. Il provvedimento fiscale di cui è causa era connesso alla svalutazione della corona danese «verde» decisa il 3 dicembre 1979, a richiesta del governo danese, con regolamento, del Consiglio n. 2717/79 (GU 1979, L 309, pag. 1). Il provvedimento di cui trattasi era diretto in particolare a ridurre di circa la metà il prevedibile aumento, in conseguenza di tale svalutazione, dei redditi netti nel settore del l'agricoltura per il 1980 (di 800 milioni di corone danesi). Dalla motivazione del suddetto regolamento del Consiglio risulta espressamente che lo stesso mirava in particolare a prevenire l'introduzione di importi compensativi monetari in Danimarca che sarebbe stata la normale conseguenza della modifica del tasso rappresentativo della corona danese, effettuata a decorrere dal 30 novembre 1979 nell'ambito del sistema monetario europeo. Un siffatto obiettivo è per sua natura conforme al principio, valido anche per i prodotti agricoli, della libera circolazione delle merci.
È pertanto certo che il provvedimento fiscale litigioso costituiva una misura di politica dei redditi, adottata come parte di una politica dei redditi del governo danese diretta nei confronti di tutte le categorie sociali, che a sua volta era connessa alla svalutazione della corona danese.
1.3. Precisazione dei problemi posti dalla questione sollevata
Appare altresì certo che la precitata modifica del tasso «verde» della corona danese, diversamente da quanto sostengono gli attori nella causa principale secondo l'ordinanza di rinvio, non aveva affatto la finalità di aumentare i redditi nel settore agricolo in Danimarca. Il provvedimento fiscale danese diretto alla riduzione parziale di tale aumento di redditi non potrebbe così porsi, neppure al riguardo, in contrasto col succitato regolamento del Consiglio. Poi nell'ordinanza di rinvio si afferma essere pacifico fra le parti (diversamente — aggiungo io — da quanto si è verificato nella causa irlandese) «che l'imposta non influisce sulla formazione dei prezzi, sulla libera circolazione delle merci o sulla quantità delle stesse sul mercato, e che non ha l'effetto di un dazio o di una misura d'effetto equivalente». Anche al riguardo non si delinea così alcun problema.
Purtroppo non posso però chiudere la mia trattazione con una conclusione così semplice.
In primo luogo sarebbe dubbia l'esattezza di una soluzione della questione a voi sottoposta, basata su constatazioni di fatto del genere, qualora il Consiglio, fissando la politica agricola comunitaria in generale e fissando i «tassi verdi» in particolare fosse costretto a tener conto delle conseguenze in materia di politica dei redditi, nei confronti del produttore agricolo, dei provvedimenti adottati. E generalmente noto, come gli attori nella causa principale hanno giustamente osservato, che il Consiglio in ogni caso tiene seriamente, conto, determinando i «tassi verdi» nell'ambito della fissazione annuale della politica dei prezzi agricoli, delle conseguenze di politica dei redditi di tali provvedimenti agricolo-monetari.
La formulazione della vostra soluzione della questione sollevata, onde impedire che da essa derivino conseguenze non volute riguardo ad altri casi, dovrà tener conto di questa realtà politica. In quanto si ritenga che il Consiglio, in base all'art. 39 del Trattato CEE, sia anche obbligato a prendere in considerazione le conseguenze di politica dei redditi dei propri atti giuridici nei confronti dei redditi agricoli, si dovrà poi presupporre, ch'esso lo abbia implicitamente fatto anche nel caso di specie. Dovrà prestarsi quindi maggior attenzione anche all'interpretazione dell'art. 39 del Trattato CEE.
Risulta poi dalla vostra giurisprudenza (fra l'altro dal punto 3 del dispositivo della sentenza nella citata causa irlandese) che voi non ritenete incompatibili col diritto comunitario solo i provvedimenti nazionali che ostacolano gli obiettivi della politica agricola comunitaria. Voi ritenete invece sempre decisivo, sotto il profilo della legittimità dei provvedimenti nazionali presi in esame, stabilire se venga da essi ostacolato ¡1 funzionamento della politica agricola comunitaria. Nella fattispecie è certo che il provvedimento fiscale litigioso aveva lo scopo e l'effetto di neutralizzare (per circa la metà) le conseguenze, sotto il profilo della politica dei redditi, del provvedimento adottato dal Consiglio rispetto al «tasso verde» della corona danese. Nella causa irlandese non risultava un'analoga connessione diretta con un concreto provvedimento di diritto comunitario produttivo di effetti per i redditi agricoli. Anche la Commissione ammette espressamente, a pag. 14, ultimo capoverso, delle sue osservazioni, che possono ad-dursi solidi argomenti a favore dell'incompatibilità del provvedimento fiscale danese con la summenzionata decisione di svalutazione. La via da essa poi seguita, a pag. 15 della sua memoria, per concludere tuttavia nel senso della legittimità del provvedimento di cui trattasi, viene giustamente qualificata «tortuosa» da parte del governo danese. A mio parere essa è, oltre che «tortuosa», anche poco convincente, in quanto la Commissione avanza qui, senza ulteriori argomenti, la tesi della compatibilità d'imposte dirette nazionali con la politica agricola comunitaria tesi ch'essa aveva respinto, proprio per il caso in esame, a pag. 14, ultimo capoverso, della sua memoria. L'affermazione, espressa a pag. 15, secondo cui provvedimenti agricolo-monetari come quello di cui è causa non hanno lo scopo di tutelare in misura maggiore dell'organizzazione di mercato stessa gli interessi dei produttori agricoli (nella fattispecie, dei prezzi netti) e secondo cui tali provvedimenti agricolo-monetari mirano soltanto al buon funzionamento della vera e propria organizzazione di mercato, potrebbe essere considerata un tentativo di spostare la questione verso il problema della compatibilità del provvedimento danese con la politica comunitaria di mercato e dei prezzi che non viene contestata neppure dagli attori.
A conclusione delle sue osservazioni, la Commissione rileva ancora giustamente che il provvedimento fiscale danese, nella fattispecie, va esaminato anche per quanto riguarda i suoi effetti politico-strutturali sulla politica comunitaria. Mantenendo i suoi effetti per un periodo superiore ad un anno, esso infatti potrebbe condurre a modifiche della struttura produttiva che potrebbero venire in constrasto con gli obiettivi della politica agricola comunitaria. A mio parere la vostra soluzione dovrà prendere in considerazione anche tale aspetto.
2. La soluzione della questione
Un primo elemento della vostra soluzione può essere cercato in accordo con l'opinione di tutte le parti secondo cui la sovranità fiscale degli Stati membri non viene in linea di principio pregiudicata dal Trattato CEE. Le eccezioni a tale principio citate dalla Commissione, riguardano soprattutto tributi indiretti e, già per questo, non sono di importanza decisiva ai fini della presente controversia. Le sentenze invocate dagli attori nella causa principale non sono maggiormente rilevanti sotto tale profilo in quanto attinenti a imposte che riguardavano direttamente determinati prodotti o servizi o le relative operazioni commerciali ovvero alla formazione dei prezzi di prodotti agricoli (cause 2/73, Geddo; 51/74, van der Hulst; 77/76, Cucchi e 177/78, McCarren). Neppure le sentenze 31/74, Galli; 154/77, Dechmann; 223/78, Grosoli, e 5/79, Denkavit, invocate a sostegno dagli attori nella causa principale, sono rilevanti ai fini della so-: luzione della presente questione pregiudiziale in quanto esse riguardano provvedimenti non fiscali relativi alle organizzazioni di mercato che incidono quindi tutti indirettamente sul meccanismo dei prezzi delle organizzazioni agricole di mercato interessate. Come in precedenza osservato, le parti sono d'accordo sul fatto che, nella specie, tale aspetto non viene in nessun modo in considerazione. Anche le vostre sentenze, citate dagli attori, 39/72, Commissione/Italia; 42/82, Commissione/Regno Unito; 261/82, Rau, e 5/79, Buys, riguardano argomenti completamente diversi da quelli all'esame nella presente controversia. Infine va considerato non pertinente il riferimento degli attori alla sentenza «Cassis de Dijon» in quanto essa riguardava la problematica completamente diversa degli artt. 30-36 del Trattato CEE, mentre nella fattispecie viene in rilievo un esame della politica agricola comunitaria.
Un secondo elemento della vostra soluzione potrebbe coincidere, come osservato in precedenza, col principio espresso nella precitata ultima frase del punto 13 della motivazione della vostra sentenza nella causa irlandese, giustamente richiamata così frequentemente nella presente controversia. L'art. 39, n. 1, lett. b), del Trattato CEE fissa infatti come scopo della politica agricola comunitaria, quello di «assicurare così» (ossia attraverso un incremento della produttività dell'agricoltura e quindi non attraverso provvedimenti relativi all'organizzazione di mercato) «un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura». Il «Programma agricolo 1980» stabilito dalla Commissione il 18 dicembre 1968 prevedeva com'è noto a tale scopo un gran numero di provvedimenti di politica strutturale, compresi incrementi di reddito, fra l'altro, per «produttori agricoli montani». Da allora è stato anche adottato un certo numero di tali provvedimenti di politica strutturale. Per contro, l'art. 39, per la vera e propria politica relativa all'organizzazione di mercato, propone soltanto, come scopo, la stabilizzazione dei mercati, la salvaguardia degli approvvigionamenti e la garanzia di prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori, non anche un reddito ragionevole dei produttori agricoli (art. 39, n. 1, lett. c), d) e e)). Anche il governo italiano pone un particolare accento, nelle sue osservazioni scritte (pagg. 4 e 5), a questi argomenti tratti dall'art. 39.
La realtà economica mi sembra che confermi l'esattezza di questi argomenti desunti dall'art. 39 in quanto, come è generalmente noto, l'organizzazione agricola comune dei mercati — anche trattandosi degli stessi prodotti — ha condotto nei diversi Stati membri a forti diversità nei redditi dei produttori agricoli. Chiaramente quindi l'organizzazione agricola di mercato — malgrado gli sforzi a tal fine — non è in condizione di garantire uno sviluppo equivalente dei redditi agricoli nell'intera Comunità. L'andamento dei redditi agricoli è manifestamente dipendente in primo luogo dalla struttura produttiva, da differenze climatiche e di composizione dei terreni e dalla situazione economica, sociale, fiscale e monetaria generale nei vari Stati membri. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è stato giustamente messo in evidenza da diverse parti, nella presente controversia, che l'art. 39, n. 2, lett. c), affida espressamente alle istituzioni comunitarie il compito di considerare «il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia». Al riguardo può ancora aggiungersi che, in forza dell'art. 104 del Trattato CEE, gli Stati membri sono in primo luogo tenuti a garantire l'equilibrio della loro bilancia dei pagamenti, la fiducia nella loro moneta, un alto livello di occupazione e la stabilità del livello dei prezzi. Com'è noto una politica globale dei redditi quale quella seguita, nella specie, dal Governo danese, può costituire un importante presupposto di tutto ciò. Così debbono essere dunque addotti in concreto convincenti argomenti di ordine giuridico ed economico a sostegno della tesi, espressa dal governo italiano, secondo cui gli obiettivi di politica dei redditi per i produttori agricoli possono tutt'al più essere perseguiti attraverso la parte politico-strutturale della politica agricola comunitaria, ma non dalla vera e propria politica di mercato di cui fa parte anche la politica agricola monetaria. La politica dei redditi in generale ed anche quella relativa all'agricoltura è poi per il resto una competenza degli Stati membri. La soluzione della questione sottopostavi nella presente controversia diventa allora semplice. Se la politica dell'organizzazione agricola di mercato non può perseguire obiettivi di politica dei redditi, nemmeno i provvedimenti nazionali di politica dei redditi possono essere in contrasto con questa parte della politica agricola comunitaria.
Come in precedenza osservato, la realtà politica finora diverge però purtroppo in una certa misura da quella che dovrebbe essere la realtà in base ai citati argomenti giuridici ed economici ( 2 ). Nella pratica si tiene ben concretamente conto, anche nella vera e propria politica di mercato e poi nei provvedimenti agricolo-monetari, pure di considerazioni di politica dei redditi. Qualora voi intendiate desumere dal testo dell'art. 39, in base alla prassi politica, che ciò non costituisce un obbligo vero e proprio, bensì una competenza non espressamente esclusa per le istituzioni comunitarie, la vostra soluzione dovrà tener conto di tale possibilità. L'ultima frase del punto 13 della motivazione della vostra sentenza nelle cause riunite 36 e 71/80 (Irish Creamery) non esclude infatti a mio parere un'interpretazione di questo tipo, ma essa potrebbe essere ripetuta e ulteriormente precisata in questo spirito nella decisione che voi dovete ora pronunciare. Ai fini della presente controversia è poi importante al riguardo la constatazione che il Consiglio, nella fattispecie, svalutando la corona danese verde non ha chiaramente fatto uso di una competenza del genere.
Infine potrà tenersi conto, nella maniera da voi indicata, degli aspetti politico-strutturali del provvedimento fiscale danese indicati dalla Commissione.
3. Conclusione
Vi propongo, in base alle mie precedenti considerazioni, di risolvere come segue la questione sottopostavi nella fattispecie :
«Il Trattato CEE, in particolare la parte II, titolo II, in particolare gli artt. 39, 40 e 41 e gli atti adottati in forza del Trattato vanno interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro aumenti temporaneamente la tassazione del valore dei terreni agricoli qualora ciò avvenga in diretta connessione con una svalutazione della “moneta verde”, dello stesso Stato membro disposta dal Consiglio, e qualora l'aumento della tassazione abbia lo scopo d'incamerare una parte rilevante dell'aumento di reddito che la svalutazione provoca per gli agricoltori a vantaggio delle casse dello Stato, nell'ambito di un piano economico complessivo che riguarda la maggior parte dei gruppi sociali. Ciò vale sicuramente in quanto una svalutazione del genere non persegua espressamente fini di politica dei redditi ed inoltre tale compatibilità è soggetta alla riserva che un provvedimento fiscale del genere non può condurre né a perturbare il funzionamento dei congegni, previsti nell'ambito delle organizzazioni comunitarie di mercato interessate, per la formazione dei prezzi comunitari e per la regolazione della domanda e dell'offerta, né — in particolare rimanendo in vigore per un periodo superiore ad un anno — a modifiche nella struttura produttiva dell'agricoltura che potrebbero condurre a distorsioni sul mercato dei prodotti agricoli o a neutralizzare l'efficacia di provvedimenti politico-strutturali comunitari».
A chiarimento di questa soluzione propostavi osservo ancora, ad integrazione delle mie precedenti considerazioni, soltanto quanto segue:
a)
Diversamente dalla Commissione ritengo opportuno menzionare anche l'elemento della connessione con una politica dei redditi generale, perché a fronte di un provvedimento fiscale limitato all'agricoltura potrebbe sorgere il problema se si tratti di un provvedimento tale da provocare distorsioni ai sensi degli artt. 101 e 102 del Trattato CEE. In base alla questione sollevata non ritengo tuttavia strettamente necessario aggiungere questo elemento, poiché, secondo la vostra giurisprudenza, i predetti articoli del Trattato non hanno efficacia diretta.
b)
Alla riserva della Commissione ho ancora aggiunto che il provvedimento fiscale non può neppure perturbare il funzionamento delle misure di politica strutturale della Comunità. Ritengo importante questa aggiunta in quanto, come già accennato, non è possibile alcun dubbio sul fatto che solo provvedimenti politico-strutturali comunitari possono perseguire obiettivi di politica dei redditi. Sotto questo profilo mi sembra opportuno anche un rinvio all'art. 41, del Trattato.
e)
Infine mi sembra non privo di importanza osservare che, senza i presenti provvedimenti fiscali di riduzione dei redditi, il pericolo di perturbazione del funzionamento dei congegni delle organizzazioni di mercato comunitarie non sarebbe stato minore, ma appunto molto maggiore che non dopo l'adozione dei provvedimenti stessi. Rimanendo invariati o anche aumentando in una certa misura i prezzi netti, espressi in corone danesi, i produttori agricoli danesi avrebbero potuto quindi pure esportare una maggior quantità di prodotti in altri Stati membri e paesi terzi. Per contro le importazioni da altri Stati membri avrebbero poi subito un pregiudizio sul piano della concorrenza per il fatto di dover competere in Danimarca con prezzi agricoli potenzialmente inferiori. Com'è noto, in questi pericoli risiede la ragione del principio dell'istituzione d'importi compensativi monetari dopo la svalutazione di una «moneta verde», ma, nella fattispecie, il Consiglio, su richiesta del governo danese, ha derogato a tale principio per prevenire nuovi ostacoli al commercio fra Stati che, per loro natura, derivano dall'istituzione di tali importi compensativi monetari.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
( 2 ) Nel suo interessante studio, pubblicato nel 1982, intitolato «Aufbaujahre der Europäischen Gemeinschaft» (Gli anni della costituzione della Comunità europea), pagg. 97-110 e 300-305, l'ex commissario von der Groeben espone ampiamente come nella pratica politica vengano intaccati gli orientamenti della Commissione conformi al Trattato nel senso indicato. Dalle sue informazioni risulta altresì che la Commissione sin dall'inizio si è resa conto del fatto che l'uso dei prezzi d'intervento per obiettivi di politica dei redditi potrebbe mettere a repentaglio il suddetto scopo della stabilizzazione del mercato e potrebbe condurre ad una super produzione. Il ricorso, fatto ora dalla Commissione durante la discussione orale, all'art. 41 del Trattato al fine di giustificare una diversa interpretazione dell'art. 39, deve respingersi già per il fatto che tale articolo riguarda attualmente soltanto provvedimenti politico-strutturali. Né da difesa di una diversa interpretazione può essere basata sull'art. 40, 2o e 3o comma, perchè questo articolo, rinviando all'art. 39, non apporta allo stesso alcuna modifica del genere.
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