CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 6 OTTOBRE 1983 ( 1 )
Signor presidente,
signori Giudici,
A norma dell'art. 177, 1o e 3o comma, del trattato CEE, il Bundesfinanzhof vi ha sottoposto varie questioni pregiudiziali riguardanti,
da un lato,
—
l'interpretazione e la validità del regolamento della Commissione 29 aprile 1980 (n. 1074/80), relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 64.02 B della tariffa doganale comune,
e, dall'altro,
—
l'interpretazione del combinato disposto della voce 64.02 della tariffa doganale comune e della regola generale n. 3 per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa.
Dette questioni sono sorte nell'ambito di uria controversia tra la Gustav Schickedanz KG, primaria casa di spedizioni della Repubblica federale tedesca, e l'Oberfinanzdirektion di Francoforte sul Meno, relativamente alla classificazione doganale di calzature importate dalla Schickedanz, nel 1981, dalla Repubblica popolare cinese.
I —
1.
Per questa importazione, l'impresa chiedeva all'Oberfinanzdirektion di Francoforte un parere ufficiale circa la classificazione della merce. L'autorità doganale classificava le calzature nella sottovoce 64.02 B in quanto «calzature sportive con suola esterna di gomma e tomaia di tessuto».
Ritenendo che le calzature in questione andassero classificate nella sottovoce doganale 64.02 A in quanto «calzature sportive con suola esterna in gomma e con tomaia di cuoio naturale», la Schickedanz faceva opposizione al suddetto provvedimento.
La voce doganale 64.02 comprende in particolare i seguenti articoli:
«Calzature (...) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale :
A.
Calzature con tomaia di cuoio naturale
B.
Altre».
L'aliquota dei dazi doganali convenzionali che si applica alle calzature con tomaia di cuoio naturale è dell'8 %. L'aliquota applicata alle calzature della sottovoce 64.02 B è del 20 %.
2.
Poiché l'Oberfinanzdirektion respingeva l'opposizione, la società Schickedanz proponeva ricorso al Bundesfinanzhof, la cui settima sezione, ritenendo che la controversia implicava problemi di diritto comunitario, adiva la Corte di giustizia come imposto ai giudici di ultimo grado dall'art. 177, 3o comma, del trattato.
La suprema corte finanziaria tedesca vi chiede anzitutto quale sia la sfera d'applicazione del regolamento n. 1074/80 della Commissione, e precisamente se questo contempli pure «le calzature sportive con suola esterna di gomma e alla cui tomaia, interamente costituita da tessuto, sono cuciti nelle zone della puntina, del contrafforte, dell'occhiellatura, del gambetto esterno e interno, nonché come strisce ornamentali, pezzi di cuoio che ricoprono circa il 70 % del tessuto, che hanno un valore superiore a quello del tessuto e che, tanto per la loro funzione di protezione e di sostegno quanto per il particolare modo di attaccatura della suola interna, hanno importanza essenziale per l'uso della merce come calzatura sportiva».
In caso di soluzione affermativa, il Bundesfinanzhof solleva la questione della validità del suddetto regolamento.
In caso di soluzione negativa della prima o della seconda questione, il giudice a quo chiede infine se le calzature descritte vadano classificate nella sottovoce doganale 64.02 B, tenuto conto della regola generale di interpretazione n. 3.
Esaminerò una dopo l'altra queste varie questioni.
II —
Il Bundesfinanzhof osserva che il regolamento della Commissione n. 1074/80 si applica alle calzature sportive con tomaia di tessuto sulla quale sono cuciti esternamente strisce o pezzi di cuoio che ricoprono una parte più o meno grande della superficie, senza altre precisazioni. Si chiede quindi se detto regolamento contempli pure le calzature nelle quali il cuoio
—
prevale tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto il profilo qualitativo,
—
consente, esclusivamente o principalmente, l'uso della calzatura allo scopo per il quale essa è stata concepita, vale a dire come calzatura sportiva,
—
non è cucito tutt'intorno al tessuto.
La Schickedanz sostiene che le calzature discritte nell'ordinanza di rinvio non rientrano nella sfera d'applicazione del regolamento n. 1074/80 per tre motivi.
1.
Dette calzature non hanno una tomaia di tessuto, ma una tomaia costituita tanto da tessuto quanto da cuoio, mentre l'art. 1 del regolamento parla solo di tomaia di tessuto.
La Commissione ribatte giustamente che si desume dagli stessi termini di detto art. l che le calzature contemplate dal regolamento n. 1074/80 sono quelle «con tomaia di materia tessile sulla quale sono cuciti esteriormente, ... dei nastri o dei pezzi di cuoio... che coprono una parte più o meno grande della superficie».
Ne consegue che calzature la cui parte superiore è fatta interamente di tessuto sul quale, come risulta dal tenore dell'ordinanza di rinvio, sono stati riportati pezzi di cuoio che ricoprono il 70 % della superficie sono disciplinate dal regolamento.
2.
I pezzi e le strisce di cuoio non sono cuciti esteriormente («aufgenäht») sulla materia tessile. È opportuno distinguere l'espressione «cuciti esteriormente», che è l'unica che figura nell'art. 1 del regolamento n. 1074/80, dalle espressioni «cuciti insieme» («angenäht») e «cuciti uno sull'altro» («aufeinandergenäht»). Questa distinzione risulta dai lavori preparatori del regolamento n. 1075/80 prodotti dalla Commissione in allegato alle sue osservazioni. Orbene, nella fattispecie, i pezzi di cuoio che conferiscono essenzialmente alla calzatura la caratteristica di calzatura sportiva ( 2 ) sono stati attaccati al tessuto mediante cucitura che non si estende all'intero perimetro, il che. corrisponde alla definizione della cucitura di un pezzo sull'altro. Per questi pezzi la cucitura non è quindi stata effettuata sull'intero bordo, operazione che risponde all'espressione «cucite esteriormente», come osserva pure il giudice a quo.
Per la Commissione, invece, questa distinzione non ha senso poiché, come emerge dalla sua nota introduttiva per la riunione del Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune in cui è stata approvata la sua proposta di regolamento che doveva poi trasformarsi nel regolamento controverso, il criterio deve valere per un gran numero di calzature sportive con tomaia di tessuto sulla quale sono cuciti esternamente strisce o pezzi di cuoio, di tessuto ricoperto di plastica o di tipo composito comprendente entrarabi i materiali in strisce o pezzi. Di conseguenza, una distinzione fra i vari tipi di lavorazione dei pezzi o delle strisce sulla materia tessile non ha senso e i termini «cuciti insieme» o «cuciti l'una sull'altra» e «cuciti esteriormente» sono praticamente sinonimi.
Il problema è essenzialmente tecnico, e mi pare che il fascicolo metta in rilievo un solo punto fermo. Dal numero 14 della nota con cui l'amministrazione doganale danese ha chiesto al Comitato della nomenclatura di pronunciarsi sulla classificazione delle calzature sportive in questione risulta chiaramente che vi sono varie tecniche per cucire pezzi o strisce sulla tomaia di tessuto di queste calzature e che questi diversi tipi di lavorazione possono giustificare differenze di classificazione doganale.
Per il resto, tuttavia, il fascicolo non consente di accogliere senza incertezze l'uno o l'altro dei punti di vista sostenuti. Non escludo affatto che le spiegazioni tecniche della ditta Schickedanz illustrino correttamente i vari sistemi di fabbricazione delle calzature. Ma mi pare altrettanto possibile che l'espressione «cuciti esteriormente» usata dalla Commissione nel regolamento non abbia il senso tecnico preciso che ad essa attribuisce la ricorrente nella causa principale oppure che sia stata scelta di proposito per comprendere tutti i tipi di lavorazione abituali e ricordati nella nota dell'amministrazione doganale danese.
3.
Mi permetto di sorvolare su questo punto, poiché il terzo argomento della ditta Schickedanz mi pare decisivo; esso coincide peraltro largamente con le osservazioni del Bundesfinanzhof.
a)
Dal 3o e dal 4o punto della motivazione del regolamento n. 1074/80 risulta che questo si applica a due categorie di calzature sportive con tomaia di tessuto sulla quale sonó cuciti strisce o pezzi di cuoio :
—
quelle in cui i nastri o pezzi di cuoio vanno considerati come semplici accessori o rinforzi (3o«considerando») ;
—
quelle in cui questi nastri o questi pezzi, data la loro importanza, non possono più essere considerati come semplici accessori o elementi di rinforzo, ma come una delle materie costitutive della tomaia (4o«considerando»).
Nel primo caso sono d'accordo con la Commissione allorché sostiene che è il tessuto che conferisce alla tomaia la sua caratteristica essenziale. Di conseguenza è giusto, a mio parere, che il regolamento n. 1074/80 classifichi tali calzature nella sottovoce 64.02 B. Questa classificazione risulta infatti dalle regole generali 3 b) e 5 per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune. Infatti, secondo la regola generale 3 b), «i lavori composti da materie differenti... devono essere classificati... secondo la materia... che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale» e la regola generale 5 estende la validità delle altre regole generali alla determinazione, all'interno della stessa voce, della sottovoce applicabile.
Nella seconda ipotesi è impossibile, secondo il regolamento, stabilire in base a criteri oggettivi quale sia la materia costitutiva che conferisce alla tomaia delle calzature la loro caratteristica essenziale. È allora in forza delle regole generali 3 e) e 5 che dette calzature vanno classificate nella stessa sottovoce 64.02 B. Com'è noto, la regola generale 3 e) prescrive di classificare le merci «nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione» nei casi in cui la regola 3 b), in particolare, non consenta di procedere alla classificazione.
Orbene, a mio parere, l'impresa Schickedanz ha sufficientemente provato che questa impossibilità non esisteva per le calzature in questione e che, invece, ricorrendo a criteri semplici era possibile escluderle dalla sfera d'applicazione del regolamento n. 1074/80.
Applicando congiuntamente i due criteri oggettivi che seguono si può stabilire se il cuoio conferisca alla tomaia di questo tipo di calzature al caratteristica essenziale:
—
la proporzione, sulla superficie visibile della tomaia, del cuoio rispetto al tessuto,
—
la collocazione dei pezzi di cuoio sulla tomaia, elemento decisivo per procedere ad una classificazione che rispetti le funzioni particolari di dette calzature sportive.
b)
Il primo criterio è quello accolto dalla nuova nota 4 a) provvisoriamente addottata dal comitato della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale durante l'esame del progetto di capitolo 64 del sistema armonizzato (41esima sessione):
«La materia della tomaia è determinata dalla materia costitutiva la cui superficie di ricopertura esterna è maggiore, indipendentemente dagli accessori o rinforzi come bordi, paracaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o altri dispositivi analoghi».
Paradossalmente, la Commissione si richiama a questo testo per affermare che è il tessuto che conferisce alla tomaia delle calzature di cui trattasi il loro carattere essenziale, in quanto le ricopre totalmente e non parzialmente come il cuoio. Questa interpretazione ha dunque senso solo se si tiene conto non soltanto della parte visibile della tomaia, ma anche del tessuto ricoperto dai pezzi di cuoio.
Ora, io penso invece che si debba tener conto soltanto della parte visibile. Il non prendere in considerazione parti invisibili della superficie di una calzatura mi pare conforme, da un lato, alla linea generale della vostra giurisprudenza e, dall'altro, specialmente alla vostra sentenza 26 febbraio 1980 nella causa Hako-Schuh. Per evidenti motivi di certezza del diritto, la Corte propende per i criteri di classificazione più facili da applicare ( 3 ). Sotto questo profilo mi pare più comodo eliminare qualsiasi riferimento alle parti invisibili dell'oggetto da classificare. È quello che avete fatto in particolare nella causa Hako-Schuh ( 4 ), anch'essa vertente sulla classificazione doganale delle calzature. Nella relativa sentenza avete dichiarato che, per la classificazione doganale delle «espadrillas» in questione si deve tener conto soltanto della superficie e della collocazione dei rinforzi di gomma che coprono la suola esterna di corda, escludendo quindi le parti di questa ricoperte da rinforzi.
Ritengo dunque che questo criterio sia soddisfatto se il cuoio occupa una superficie maggiore, rispetto al tessuto, nella ricopertura esterna della tomaia delle calzature.
e)
Questa non mi pare, tuttavia, una ragione sufficiente per classificare le calzature sportive del tipo di quelle importate dalla società Schickedanz come calzature con tomaia di cuoio ai sensi della sottovoce doganale 64.02 A. Mi sembra inoltre necessario tener conto della collocazione dei pezzi di cuoio sulla tomaia delle calzature, elemento essenziale per conferire a queste il carattere di «calzature sportive», conforme alla designazione loro attribuita dall'importatore nella dichiarazione doganale. Le strisce o i pezzi di cuoio adempiono infatti le funzioni di protezione, di sostegno e di stabilizzazione, che le rendono adatte per la pratica di determinati sport relativamente violenti (salto in lungo, salto in alto, lanci, corse, calcio) soltanto se sono collocati a livello della puntina, del contrafforte, del supporto degli occhielli e del gambetto esterno ed interno.
Se non si ponesse questa condizione si potrebbe temere, infatti, come la Commissione ha giustamente sottolineato, che alcuni operatori economici applichino pezzi di cuoio sulle calzature senza tener conto della loro posizione, al solo scopo di pagare dazi doganali meno elevati. È opportuno impedire questo tipo di frode alla legge doganale.
III —
La seconda questione del Bundesfinanzhof, che verte sulla validità del regolamento n. 1074/80, è stata formulata solo per il caso di soluzione affermativa della prima questione. Orbene, ritenendo che il regolamento n. 1074/80 non si applica alle calzature sportive descritte nella prima questione, ho dato di questa una soluzione negativa. Tratterò quindi la seconda questione solo in via subordinata.
A mio parere, un'interpretazione del regolamento secondo cui esso sarebbe applicabile ai tipi di calzature in questione implicherebbe la sua invalidazione per inosservanza delle norme superiori nella gerarchia delle norme dell'ordinamento giuridico comunitario.
Il regolamento della Commissione n. 1074/80 è stato adottato in forza del regolamento del consiglio 16 gennaio 1969, n. 97, relativo ai provvedimenti da adottarsi per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune. Indubbiamente non si può contestare che la procedura definita dagli artt. 2 e 3 di quest'ultimo regolamento è stata rispettata nella fattispecie. La Commissione ha regolarmente sottoposto al comitato della nomenclatura, istituito col regolamento n. 97/69, il progetto che doveva trasformarsi nel regolamento n. 1074/80. Essa ha preso questa iniziativa a richiesta dell'amministrazione doganale danese che aveva dubbi sul modo di classificare le calzature che sarebbero state disciplinate da detto regolamento ( 5 ). Il comitato ha dato parere conforme alla proposta di regolamento della Comissione pronunciandosi a maggioranza qualificata ( 6 ).
Al contrario, nel merito, ritengo che il regolamento n. 1074/80 sia incompatibile tanto con la regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, quanto con il regolamento n. 97/69. Proprio per il fatto che contempla calzature per le quali è possibile stabilire, in funzione dei criteri testé enunciati per risolvere la prima questione, che il cuoio è la materia costitutiva che conferisce alla tomaia il carattere essenziale, detto regolamento della Commissione è incompatibile con la regola generale 3 b), che costituisce una norma di rango superiore in quanto è compresa nel regolamento del Consiglio n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune, e nei successivi regolamenti di modifica.
Col ritenere impossibile, salvi casi marginali in cui il cuoio ricopre il 90 % almeno della superficie, stabilire quale materia, cuoio o tessuto, conferisca alla tomaia delle calzature il carattere essenziale ai sensi della regola generale 3 b), la Commissione pare non essersi accontentata d'interpretare le sottovoci 64.02 A e B; a me sembra che ne abbia modificato il senso e la portata.
In questo modo, essa ha pure oltrepassato i limiti delle prerogative che le conferisce il regolamento n. 97/69. Questo, come emerge esplicitamente dal secondo «considerando», le consente «di precisare il contenuto delle voci o sottovoci della tariffa doganale comune senza tuttavia modificarne il testo» ( 7 ). Il regolamento n. 1074/80 della Commissione presenta dunque, sotto questo profilo, lo stesso vizio del regolamento n. 2282/79 che costituisce oggetto della causa Lohmann (289/82), anch'essa iniziata su rinvio della settima sezione del Bundesfinanzhof e per la quale l'avvocato generale F. Mancini ha presentato le sue conclusioni il 14 luglio scorso ( 8 ).
IV —
Se, come me, la Corte riterrà che le calzature descritte nella prima questione non possono rientrare nell'ambito del regolamento n. 1074/80 o qualora essa dichiari che detto regolamento è invalido, la classificazione di queste calzature dovrà essere effettuata direttamente in base alle regole generali d'interpretazione della tariffa doganale comune.
Il Bundesfinanzhof vi chiede anche se questo prodotto, tenuto conto della regola generale d'interpretazione 3, debba venir classificato nella sottovoce doganale 64.02 B della tariffa doganale comune.
La soluzione di quest'ultima questione si ricollega evidentemente a quella che ho dato alle prime due questioni del Bundesfinanzhof. Calzature sportive come quelle descritte nella prima questione non possono venire classificate nella sottovoce doganale 64.02 B della tariffa doganale comune, riferentesi a calzature sportive con tomaia di materiale diverso dal cuoio. Esse rientrano invece, secondo la regola generale d'interpretazione 3 b), nella sottovoce 64.02 A: calzature con tomaia di cuoio.
In conclusione, vi propongo di risolvere come segue le questioni sottopostevi dal Bundesfinanzhof:
1.
Il regolamento della Commissione 29 aprile 1980, n. 1074, va interpretato nel senso ch'esso non si applica a calzature sportive con suola esterna di gomma, la cui parte superiore è costituita interamente da tessuto sul quale sono attaccati, nelle zone della puntina, del contrafforte, del supporto, degli occhielli e del gambetto esterno ed interno, pezzi di cuoio che occupano, rispetto al tessuto, la maggior parte della superficie della tomaia e che hanno, date le loro funzioni di protezione, di rinforzo e di stabilizzazione, importanza essenziale per ľuso della merce come calzatura sportiva.
2.
Secondo la regola generale d'interpretazione 3 b), la sottovoce doganale 64.02 A va interpretata nel senso ch'essa si applica a calzature sportive come quelle descritte al punto 1.
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) Quelli cuciti nelle zone della puntina, del contrafforte e del gambetto interno ed esterno.
( 3 ) Ved. in particolare la sintesi (iella giurisprudenza fatta dall'avvocato generale Mancini nelle conclusioni del 3 febbraio 1983 per la causa 175/82, Dimer, non ancora pubblicata.
( 4 ) Causa 54/79, Hako-Schuh/Hauptzollamt di Francoforte sul Meno Est, Racc. 1980, pag. 311, in particolare punto 6 della motivazione, pag. 319.
( 5 ) Art. 2 e art. 3, n. 2, prime due frasi.
( 6 ) Art. 3, n. 2, ultima frase.
( 7 ) Il corsivo è mio.
( 8 ) Vedasi, in particolare, il punto 3 di dette conclusioni che riguarda il regolamento n. 2282/79.
Full & Egal Universal Law Academy