CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
DEL 6 OTTOBRE 1983
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Il ricorso del 1o dicembre 1982 con cui è stata introdotta la presente causa concerne la pretesa di promozione al grado A2 che il signor Horst W. Steinfort, dipendente della Commissione delle Comunità europee, avanza nei confronti di questa istituzione.
Riassumo i fatti. Il ricorrente fu assunto dalla Commissione il 27 marzo 1961 come amministratore principale, grado A4. Dal 9 settembre 1964 al 5 luglio 1967 fu comandato a svolgere le funzioni di capo di gabinetto del signor Margulies, membro della Commissione Euratom, coprendo un posto di grado A2. Al termine del comando lavorò presso la Direzione generale delle ricerche Euratom e, dal 1968, promosso al grado A3, fu occupato presso la Direzione generale XIII, «Mercato dell'informazione e innovazione».
Con lettera 18 febbraio 1982, lo Steinfort chiese al presidente della Commissione di essere promosso al grado A2. Egli fondò la pretesa sulla decisione della Commissione relativa alla «reintegrazione dei funzionari comandati presso un gabinetto dopo la promozione» e adottata il 28 luglio 1981 (doc. COM(81) PV 615). Più precisamente, il ricorrente fece riferimento al paragrafo 1 di tale fonte che recita:
«Les fonctionnaires de la catégorie A qui sont promus à un poste d'une carrière différente pendant la période de détachement dans un Cabinet réintégreront leur service où la promotion leur est assurée dans un certain délai: promotion vers le grade Al, A2 ou A3: 3 mois; promotion, vers le grade A5: à la fin du mandat actuel de la Commission.»
Secondo il ricorrente, questo paragrafo ha codificato la prassi in base a cui gli ex capi di gabinetto, giunti al termine del comando, venivano promossi a un grado almeno equivalente a quello previsto per la funzione adempiuta presso il membro della Commissione.
Non avendo ricevuto risposta alla propria istanza, il ricorrente inoltrò un reclamo amministrativo contro l'implicita decisione di rigetto (24 giugno 1982). Ma, con provvedimento 9 novembre 1982, l'Autorità investita del potere di nomina lo respinse. La fonte invocata dal ricorrente — rilevò — ha un fine ben diverso da quello che egli le attribuisce. Essa mira infatti a disciplinare i tempi del ritorno ai rispettivi servizi dei funzionari promossi durante il comando nel gabinetto di un membro della Commissione.
2.
Esaminiamo la tesi del ricorrente. Come ho detto, egli ritiene che la decisione de qua accordi agli ex capi di gabinetto un diritto di promozione al termine del periodo di comando, fissando altresì i tempi entro cui l'istituzione deve provvedervi. In questo senso milita la sua lettera e soprattutto l'inciso «où la promotion leur est assurée». Il rifiuto di promuovere è dunque illegittimo perché: a) viola il principio dell'affidamento; b) configura una discriminazione di trattamento rispetto ad altri funzionari comandati nei gabinetti; e) integra gli estremi dello sviamento di potere.
Quest'interpretazione è peraltro del tutto infondata. Come osserva la difesa dell'istituzione convenuta, la decisione 28 luglio 1981 è intesa a modificare una decisione precedente, adottata dalla Commissione il 20 giugno 1979 e anch'essa relativa alla reintegra dei funzionari comandati presso un gabinetto dopo la promozione. Ciò che il nuovo provvedimento ha di mira è soprattutto la riduzione dei tempi previsti dal vecchio per l'immissione nel nuovo servizio. Il termine massimo di tre mesi che vi si fissa per la promozione in Al, A2 e A3 vuol dunque contemperare due esigenze entrambe importanti: coprire rapidamente posti direttivi di notevole responsabilità e consentire ai gabinetti di riorganizzarsi e di scegliere il nuovo personale.
A confermare la tesi della Commissione sono i lavori preparatori della decisione (doc. PERS (81) 171) e, a ben guardare, lo stesso suo testo. Che esso sia mal redatto è pacifico (e l'inciso invocato dal ricorrente, tanto incomprensibile da far pensare a un refuso, lo dimostra per tabulas). Ma la lettura che ne offre lo Steinfort — secondo cui il funzionario promosso durante il comando dovrebbe, una volta reintegrato in servizio, ottenere una «seconda» promozione che l'istituzione gli «assicura» — è assurda e in palese contrasto con lo Statuto. Lo si legga meno affrettatamente e ci si accorgerà che tra le parole «dans un certain délai» e «réintégreront leur service» c'è un nesso preciso; onde il termine di tre mesi non può che configurarsi come il periodo entro cui il funzionario è tenuto ad occupare il nuovo impiego. Sta comunque di fatto che il testo in esame contempla espressamente l'ipotesi del funzionario di categoria A promosso durante il comando presso un gabinetto. Ora, come sappiamo, lo Steinfort fu promosso successivamente: dalla decisione, dunque, anche se l'interpretazione che egli ne dà fosse esatta, non potrebbe trarre alcun vantaggio.
3.
Al funzionario comandato nel gabinetto di un membro della Commissione, dunque, la decisione 28 luglio 1981 non attribuisce né un'aspettativa, né, tanto meno, un diritto ad essere promosso. Del resto, come avete più volte sottolineato, tale diritto è estraneo al sistema della funzione pubblica comunitaria, perché la promozione dipende dall'apprezzamento discrezionale dell'Autorità che ha il potere di nomina.
Ne viene che nessuna delle censure del ricorrente coglie nel segno. Poiché la decisione non contiene promesse di promozione, non può dirsi violato il principio del legittimo affidamento. Priva di base, poi, è la doglianza di un trattamento discriminatorio rispetto ai funzionari comandati nei gabinetti: le eventuali promozioni che essi abbiano ottenuto, infatti, non contrastano col principio di eguaglianza nello sviluppo della carriera (articolo 5, n. 3, Statuto dei funzionari) almeno in quanto l'AIPN vi abbia provveduto rispettando le regole statutarie. Gratuita, infine, è l'accusa di sviamento di potere. Né gli atti di causa né la procedura orale hanno portato elementi che consentano di configurare il rifiuto della promozione come una sanzione simulata o come il frutto di un atteggiamento persecutorio nei confronti dello Steinfort.
4.
Per tutte le considerazioni sin qui svolte, concludo proponendo alla Corte di respingere il ricorso presentato il 1o dicembre 1982 dal signor Horst W. Steinfort contro la Commissione. Quanto alle spese, giusta l'articolo 70 regolamento di procedura, ritengo che ciascuna delle parti deva sopportare le proprie.
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