CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL22 SETTEMBRE 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Premessa
Vi è stata nuovamente sottoposta una questione relativa all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune di oggetti a carattere scientifico, importazione disciplinata dal regolamento del Consiglio n. 1798/75, «relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale» (GU 1975, L 184, pag. 1). Dalla data d'importazione menzionata nell'ordinanza di rinvio si desume che —diversamente dalla causa n. 294/81 in cui la Corte si è pronunziata il 17 marzo 1983 — il regolamento di modifica del Consiglio 8 maggio 1979, n. 1027 (GU 1979, L 134), non era ancora applicabile alla fattispecie. Ritengo però che ciò non debba impedirvi di tener conto d'interpretazioni autentiche che si desumono dal regolamento di modifica del 1979 e dal nuovo regolamento del 1983, di cui parlerò in seguito. Solo le modifiche sostanziali del regime di franchigia del 1975 non possono naturalmente essere prese in considerazione.
La controversia verte questa volta sull'importazione dagli Stati Uniti di blocchi di materia plastica. Nel corso della fase orale è emerso che i blocchi ordinati e consegnati avevano dimensioni adatte agli scopi della ricerca. Detto materiale viene usato in biologia e in medicina per la dosimetria dei neutroni. Considerazioni etiche e giuridiche ostano a che l'effetto e il dosaggio dei raggi neutronid vengano studiati mediante esperimenti sull'uomo. Il materiale possiede evidentemente le caratteristiche essenziali del tessuto muscolare umano ed è quindi particolarmente adatto agli esperimenti coi raggi neutronici. Inoltre, esso è usato nel mondo intero come sostanza di riferimento per misurare i suddetti raggi. Non serve ad altro. È conosciuto col nome di «materiale simulativo A-150». Vi è un'unica impresa, stabilita fuori della Comunità, ossia negli Stati Uniti, che lo produce; si tratta del «Physical Sciences Laboratory, Illinois Benedectine College, Lisle».
La merce è stata importata per conto del reparto «fisica nucleare medica» della clinica universitaria di Essen nell'ambito di un programma di ricerche sulla «terapia dei tumori mediante neutroni rapidi», programma elaborato per incarico del ministero federale della ricerca scientifica e della tecnologia.
2. Gli argomenti delle parti
All'atto, dell'importazione, l'attrice sosteneva che la merce doveva essere ammessa in franchigia, soprattutto con riguardo al suo carattere scientifico. L'ufficio doganale nutriva dei dubbi in quanto il materiale non poteva considerarsi uno «strumento o apparecchio» ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1798/75, poiché costituiva, non già il soggetto, bensì l'oggetto della misurazione. La ricerca viene effettuata non già col, ma sul materiale e, secondo lo Hauptzollamt, questo non può fruire della franchigia.
Il Finanzgericht, adito nella fattispecie, propende per un'interpretazione ampia della nozione di «strumento», la quale, di per sé, non è definita nell'art. 3 del regolamento n. 1798/75. Esso si basa al riguardo sul significato etimologico della parola in tedesco, che significa un «mezzo» per raggiungere un determinato scopo, nella fattispecie uno scopo scientifico. Esso si richiama inoltre al primo considerando del regolamento in cui si dice fra l'altro che «per facilitare ... la ricerca scientifica nell'ambito della Comunità, occorre, nella misura del possibile, ammettere in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune gli oggetti a carattere... scientifico ...».
Ritenendo, con ragione, che sia vostro compito in interpretare la nozione di «strumento» nel regolamento summenzionato, e dato che non può interpretarla lui stesso, il Finanzgericht vi ha sottoposto la seguente questione:
«Se nel regolamento del Consiglio 10 luglio 1975 n. 1798, la nozione di “strumenti scientifici” vada interpretata in senso ampio, in modo da comprendere anche i mezzi sussidiari e di lavoro come ad esempio I'“A-150”, materiale che consiste in blocchi di plastica ed è destinato alle ricerche in campo radiologico».
Per quanto riguarda le osservazioni della Commissione e della Gesamthochschule, rinvio alla relazione d'udienza.
Riassumendo, la Gesamthochschule sottolinea nelle osservazioni l'importante funzione scientifica del materiale. Il suo perito ha aggiunto, all'udienza, che il materiale, ordinato e consegnato in determinate dimensioni, ha un uso scientifico del tutto paragonabile a quello di un prisma ed è un mezzo indispensabile per misurare gli effetti di talune radiazioni. Ritengo che la Commissione non abbia confutato in modo convincente l'esattezza di tale paragone. La Commissione sostiene che il materiale non può essere considerato uno «strumento», dato che è costituito esclusivamente da elementi o composti chimici. Essa ammette che il materiale ha una notevole importanza per la ricerca scientifica. Inoltre, la definizione di base delle nozioni di «strumento e apparecchio scientifico», di cui al secondo paragrafo della pag. 5 della sua memoria, mi pare importante per la tesi della Commissione. Queste nozioni designerebbero sostanzialmente dispositivi tecnici i quali, per la loro struttura ed il loro funzionamento, si prestano ad essere usati nel campo della ricerca scientifica, ossia oggetti prodotti con determinate sostanze mediante un procedimento tecnico e che, per la loro destinazione, costituiscono in qualche modo degli «strumenti» di ricerca. Come si vedrà in seguito, ritengo che in sostanza questa definizione di base della Commissione possa essere usata. Tuttavia, in base ad una definizione analoga giungo ad una conclusione diversa per la merce in questione. A sostegno della definizione di base, la Commissione si richiama anche all'art. 3, n. 3, primo trattino, del regolamento n. 1027/79, nel quale si ritrovano effettivamente gli stessi elementi.
3. Valutazione della questione
Per risolvere la questione sollevata, osservo anzitutto che, indipendentemente dal se la merce si possa considerare uno «strumento», à assodato che le altre condizioni poste dall'art. 3 per la franchigia dai dazi doganali sono soddisfatte. È pacifico che la merce è destinata alla ricerca scientifica pura in un istituto contemplato dall'art. 3, n. 1, lett. a), e che nessun materiale di valore scientifico equivalente viene prodotto nella Comunità, come prescrive l'art. 3, n. 1, lett. b).
Inoltre, attiro la vostra attenzione sul fatto che il giudice a quo vuole ottenere solo l'interpretazione della nozione di «strumento», non già anche l'interpretazione della nozione di «apparecchio». Del resto, solo la versione tedesca del regolamento fa una triplice distinzione fra «Instrumente, Apparate und Geräte». Le altre versioni linguistiche parlano solo di«strumenti e apparecchi». Secondo me, non si deve attribuire alcuna importanza a tale differenza, certamente non nella fattispecie, dato che essa riguarda soprattutto la nozione di «strumento». Nelle osservazioni per la causa n. 45/83, Ludwig-Maximilian-Universität München, la Commissione osserva del resto che la nozione «Geräte» è stata nel frattempo soppressa nel regolamento del Consiglio n. 918/83 «relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali» (GU 1983, L 105, pag. 1).
A parte ciò, si può constatare che la duplice nozione di «strumento e apparecchio» non è definita come tale né dal regolamento n. 1798/75, né dall'accordo di Firenze sul quale il regolamento essenzialmente si basa, come risulta dal suo primo considerando. Neanche l'art. 3 del regolamento n. 1027/79 (GU 1979, L 134, pag. 1), che ha emendato il regolamento n. 1798/75 e che è entrato in vigore il 1o gennaio 1980, contiene una definizione poiché dispone quanto segue:
«per l'applicazione del seguente articolo,
—
per strumento o apparecchio scientifico si intende uno strumento o un apparecchio che, a motivo delle sue caratteristiche tecniche oggettive e dei risultati che permette di ottenere, è esclusivamente o principalmente atto alla realizzazione di attività scientifiche».
Ciò premesso, rinvio in primo luogo allo scopo dell'accordo di Firenze e, per-tanto, del regolamento n. 1798/75.
Secondo l'accordo, le varie forme di diffusione delle conoscenze e della scienza sono di grandissimo rilievo per il progresso intellettuale e per la buona comprensione internazionale e, quindi, per la conservazione della pace nel mondo. Questa diffusione avviene principalmente per mezzo di libri, pubblicazioni ed oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale. Ai sensi dell'art. 1, gli Stati contraenti si impegnano a non riscuotere dazi doganali o altri tributi sull'importazione o all'atto dell'importazione, fra l'altro, degli oggetti a carattere scientifico di cui all'allegato D. Quest'allegato, che è intitolato «strumenti e apparecchi scientifici», elenca poi le condizioni cui è subordinata la franchigia. Il primo considerando del regolamento n. 1798/75 definisce lo scopo del regolamento stesso nei seguenti termini: «allo scopo di facilitare sia la libera circolazione delle idee che l'esercizio di attività culturali, nonché la ricerca scientifica, occorre, nella misura del possibile, ammettere in franchigia dai dazi doganali della tariffa doganale comune gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale».
Gli artt. 1 e 2 stabiliscono che «gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale», indicati rispettivamente nell'allegato 1 e nell'allegato 2, sono ammessi in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune quando sono importati a determinate condizioni. L'art. 3 in questione dispone inoltre, per quanto qui c'interessa, che
«Gli strumenti ed apparecchi scientifici non contemplati dall'art. 2 e importati esclusivamente ai fini dell'insegnamento e della ricerca scientifica pura sono ammessi al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune, allorché ...» (seguono le condizioni che nella fattispecie sono comunque soddisfatte, come si è detto prima).
La differenza di sistema fra gli artt. 1 e 2, da un lato, e l'art. 3 dall'altro, non ha secondo me alcuna importanza per la questione in esame. Si può certo concludere che il campo d'applicazione dell'art. 3 è ampio, dato che esso riguarda il regime della franchigia per gli strumenti ed apparecchi non contemplati dall'art. 2.
Non posso condividere l'interpretazione restrittiva della nozione di «strumento» caldeggiata dallo Hauptzollamt e dalla Commissione. Secondo me, quest'interpretazione non discende nemmeno necessariamente dalla definizione di base data dalla Commissione e che ho citato. Concordo invece con la Commissione nel ritenere che il criterio distintivo seguito dallo Zollamt, secondo cui si deve distinguere il materiale col quale da quello sul quale la ricerca viene effettuata, non è utilizzabile (secondo me, anche per motivi epistemologici).
Come ho detto sopra, la nozione di «strumento» non è definita come tale né dal regolamento in questione né dall'accordo di Firenze.
L'esame di vari dizionari conferma il senso di «strumento» come «mezzo» per raggiungere un determinato scopo, come ha affermato pure il Finanzgericht.
Per il francese, il «petit Robert» definisce il termine «strumento» come segue: «objet fabriqué servant à exécuter quelque chose»; il «Shorter Oxford English dictionary» contiene una definizione ancora più ampia: «Instrument — a thing with or through which something is done or effected».
La definizione del termine in queste due lingue è particolarmente importante in quanto si tratta delle lingue nelle quali l'accordo di Firenze fa fede. Tuttavia condivido la tesi della Commissione secondo cui il problema d'interpretazione che vi è stato sottoposto non può essere risolto esclusivamente valendosi di considerazioni lessicali. Occorre tener conto del contesto concreto nel quale le nozioni s'inseriscono.
Al riguardo, ritengo che sia anzitutto rilevante il fatto che, secondo il preambolo dell'accordo nonché la motivazione del regolamento, le condizioni per l'ammissione in franchigia non debbono essere interpretate in senso restrittivo. Anche la vostra giurisprudenza è per l'interpretazione in senso lato. In proposito mi riferisco alle sentenze 72/77, Clinique universitaire d'Utrecht, Race. 1978, pag. 196, e 294/81, Control Data, punto n. 23 della motivazione, benché dette cause vertessero non già sulla natura di strumento, bensì sul se gli strumenti ed apparecchi fossero destinati alla ricerca scientifica. A mio parere si può tuttavia desumere dal primo considerando summenzionato e dallo spirito generale del regolamento, che anche la nozione di «strumento» dev'essere interpretata in senso lato. Infatti, non solo il considerando dichiara che gli «oggetti a carattere scientifico» debbono, nella misura del possibile, essere importati in franchigia dai dazi, per cui l'accento viene posto non già sulla particolare natura dell'oggetto, bensì sul carattere scientifico (nella fattispecie, la destinazione) ma, dal terzo considerando nonché dall'art. 3, n. 1, lett. b), si può desumere che oltre alla condizione positiva riguardante il carattere o la destinazione scientifica, anche la condizione negativa che oggetti di valore scientifico equivalente non siano fabbricati nella Comunità è rilevante per limitare le franchigie concesse.
Rilevo poi che il materiale simulativo è insostituibile nell'accertare gli effetti dei raggi neutronici. Concedo alla Commissione che il notevole valore scientifico del materiale deriva dalla sua composizione. Non vedo tuttavia come ciò possa impedire di considerare il prodotto come uno strumento per la ricerca nel campo dei neutroni. A quanto pare, solo l'uso di esso consente la riuscita delle ricerche.
Ritengo opportuno fare ancora alcune osservazioni più precise sulla distinzione fra strumento (o apparecchio), inteso in senso ampio, e le «sostanze biologiche o chimiche». All'udienza la Commissione ha infatti sostenuto con ragione che l'art. 30 del regolamento del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918 (GU 1983, L 105) contempla una franchigia particolare per le sostanze biologiche o chimiche, che siano importate per scopi non commerciali, fra l'altro di ricerca scientifica. Detto articolo parte manifestamente dal principio che siffatte sostanze biologiche o chimiche non rientrano nella nozione di «strumenti o apparecchi scientifici», di cui all'art. 54, prima definizione. Nella presente fattispecie mi sembrano sufficienti al riguardo i seguenti criteri distintivi. In primo luogo, dal primo considerando del regolamento CEE n. 1798/75, già più volte citato, si, desume che uno strumento dev'essere in ogni caso anche un «oggetto». Secondo il linguaggio corrente, sostanze liquide o solide che sono vendute non già in dimensioni fisse, ma in quantità definite in peso o in volume, non possono mai essere considerate come «oggetti», nemmeno qualora servano d'altro canto come «strumenti» nel campo della ricerca sicentifica. In secondo luogo, dal terzo considerando, anch'esso già citato, e dall'art. 3, n. 1, lett. b), si desume che deve trattarsi di oggetti prodotti (da artigiani, da industrie o in laboratorio). Se si importassero scimmie o altri animali per effettuare ricerche sui raggi, questi animali non potrebbero fruire della franchigia già per questo motivo. Pure le materie prime ed i prodotti semifiniti biologici o minerali non soddisfano questa seconda condizione. Ciò è confermato — per quanto riguarda i prodotti semifiniti — dall'espressa decisione adottata in materia e menzionata a pag. 8, ultimo paragrafo, della memoria della Commissione. In terzo luogo, dall'art. 3, n. 1, lett. b), a mio parere si desume indirettamente che deve trattarsi di oggetti (prodotti finiti) di qualità tecnica piuttosto elevata. La condizione secondo cui «nessuno strumento o apparecchio di valore scientifico equivalente viene prodotto nella Comunità» presuppone infatti che i prodotti in questione non possano essere imitati fa-cilmente, ad esempio in quanto sono protetti da un brevetto o sono il risultato di un know-how tecnico complesso.
Alla luce di quanto precede concludo che un oggetto di dimensioni fisse che abbia una funzione scientifica essenziale nel campo della ricerca scientifica e sia prodotto a tale scopo in un laboratorio o in un'impresa industriale o artigiana, deve essere considerato uno strumento ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 1798/75. Come già detto, questa descrizione non differisce sostanzialmente da quella generale proposta dalla stessa Commissione. Tuttavia, per non pregiudicare inutilmente altri casi, vi suggerisco di limitare la vostra pronunzia al prodotto di cui trattasi.
Vi propongo quindi di risolvere la questione come segue:
La nozione di strumento scientifico, di cui all'art. 3 del regolamento n. 1798/75, dev'essere interpretata nel senso che essa può comprendere pure il materiale «Phantom A-150», consistente in blocchi di plastica e destinato alle ricerche sui raggi, purché questo abbia una funzione scientifica essenziale nel campo di tali ricerche e sia reso idoneo alle stesse grazie a dimensioni fisse all'uopo stabilite.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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