CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 7 LUGLIO 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Con decisione 15 ottobre 1982, registrata in cancelleria il 9 dicembre successivo, il Consiglio di Stato della Repubblica francese vi ha sottoposto una domanda di pronunzia pregiudiziale vertente sull'interpretazione e sulla validità dell'art. 2, n. 3, del regolamento della Commissione 30 luglio 1974, n. 2012 ( 2 ).
I —
Gli antefatti della controversia portata dinanzi al Consiglio di Stato sono i seguenti:
La società Roquette assoggettava granoturco a sorveglianza ufficiale prima del 31 luglio 1974, data di chiusura della stagione di vendita del suddetto cereale. Essa trasformava il granoturco in prodotti amidacei (amido) dopo quella data, cioè nell'agosto e nel settembre 1974.
Il regolamento del Consiglio 29 aprile 1974, n. 1125 ( 3 ) aveva fissato l'inizio delle stagioni di vendita del granoturco al 1o ottobre, e la fine al 30 settembre dell'anno seguente. Tuttavia, all'art. 2, esso aveva disposto che, nell'anno in corso, la stagione sarebbe ancora iniziata il 1o agosto.
Conformemente al regolamento della Commissione 24 luglio 1968, n. 1060 ( 4 ), la Roquette percepiva dall'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) anticipi sulle restituzioni alla produzione attribuite per il granoturco destinato alla produzione di amido.
L'importo versato era stato calcolato, in base all'art. 1 del regolamento n. 1060/80, in funzione della differenza tra il prezzo d'entrata vigente all'inizio della stagione di vendita e il prezzo d'approvvigionamento del cereale, cioè, nella fattispecie, tra 16065 e 6,80 unità di conto il quintale.
Ora, dal 1° agosto 1974, il prezzo d'entrata scendeva a 10,66 UC mentre il prezzo d'approvvigionamento veniva aumentato a 8,20 UC a norma dell'art. 1, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1132/74.
Dopo che il prodotto base era stato trasformato, l'ONIC procedeva, in base all'art. 2, n. 3, del regolamento della Commissione n. 2012/74, alla rettifica dell'importo versato alla Roquette, in funzione della differenza tra il prezzo d'entrata vigente nel mese della trasformazione (cioè 10,66 UC, parametro che la Roquette non contesta) e il nuovo prezzo d'approvvigionamento (8,20 UC), e, a norma della lett. b) della summenzionata disposizione, esigeva e otteneva dalla società interessata il rimborso della somma riscossa in eccedenza (3615399,50 franchi).
La Roquette contestava la fondatezza di questa domanda di restituzione dinanzi al tribunale amministrativo di Lille: essa era d'accordo sulla presa in considerazione del prezzo d'entrata vigente nel mese della trasformazione, ma sosteneva che il secondo parametro da prendere in considerazione era il vecchio prezzo d'approvvigionamento.
Il tribunale amministrativo respingeva, il 22 aprile 1980, la domanda della Roquette; questa impugnava la sentenza del tribunale avanti al Consiglio di Stato.
II —
Il problema delle rettifiche delle restituzioni alla produzione e la domanda d'interpretazione che ne è conseguita nella fattispecie hanno molti punti in comune con la questione sollevata il 24 novembre 1981 dal Bundesfinanzhof della Repubblica federale di Germania nella causa Maizena (5/82) con domanda pervenuta alla cancelleria il 7 gennaio 1982.
L'Alta Corte fiscale tedesca vi chiedeva come andasse calcolata la restituzione alla produzione per il granoturco sottoposto a sorveglianza anteriormente al 1o agosto 1974, ma trasformato successivamente in amido entro il termine stabilito.
Con sentenza 15 dicembre 1982, non ancora pubblicata nella Raccolta e a seguito della quale il Bundesfinanzhof, almeno a quanto mi risulta, non s'è ancora pronunziato, avete dichiarato che:
«tanto in base alla normativa comunitaria in vigore sino al 31 luglio 1974, quanto in base alla normativa in vigore successivamente a tale data, la restituzione alla produzione attribuita al granoturco trasformato in amido doveva essere uguale alla differenza tra il prezzo d'entrata ed il prezzo d'approvvigionamento, ai tassi vigenti alla data delta trasformazione del granoturco».
III —
Nelle osservazioni scritte presentate il 3 marzo 1983, la società Roquette afferma di «non ignorare ... la sentenza emessa il 15 dicembre 1982» e di essere «consapevole che questa sentenza le è largamente sfavorevole». Essa «si permette di insistere, tuttavia, affinché si proceda ad un nuovo esame del problema».
In primo luogo essa si richiama al punto 16 della vostra sentenza 12 luglio 1977 nella causa Hoffmann's Stärkefabriken ( 5 ), che recita:
«infine, nell'intento di lasciare agli operatori economici un lasso di tempo sufficiente per adattarsi alla nuova situazione, l'art. 3, 2° comma, del regolamento n. 3113/74 ( 6 ) dispone che il regolamento stesso, benché emanato il 9 dicembre 1974, si applichi soltanto a decorrere dal 1o aprile 1975.
Poiché la restituzione alla produzione viene pagata, ed il suo importo determinato, in forza dell'art. 2, nn. 1 e 3, del regolamento della Commissione 30 luglio 1974, n. 2012, ... nel momento in cui l'avente diritto fornisce la prova che il prodotto di base in questione è stato posto sotto sorveglianza ufficiale delle autorità designate dagli Stati membri, gli operatori economici interessati hanno avuto la possibilità di regolare i loro acquisti di granoturco nei primi tre mesi del 1975 in modo tale da fruire in larga misura per la loro produzione, nei mesi successivi, d'una restituzione intera».
La Roquette sostiene, di conseguenza, che la data di cui si deve tener conto per il calcolo della restituzione è necessariamente quella in cui il granoturco è posto sotto sorveglianza ufficiale.
In secondo luogo, la Roquette rileva che solo nel regolamento della Commissione 31 dicembre 1974, n. 10/75 ( 7 ) è stato per la prima volta espressamente prescritto di tener conto anche della modifica dell'importo fissato nell'art. 1, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1132/74, cioè del prezzo d'approvvigionamento. Essa si richiama alla lettera del regolamento n. 2012/74, in vigore al momento della trasformazione di cui trattasi, ed aggiunge che «agli operatori economici non è possibile formulare supposizioni circa le recondite intenzioni della Commissione».
IV —
Gli argomenti dedotti dalla Roquette non possono essere accolti.
Innanzitutto, nella sopra menzionata sentenza Maizena avete considerato che:
«il passo di tale sentenza [cioè la sentenza 12 luglio 1977] si limita a ricordare che, secondo l'art. 2, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2012/74, la restituzione alla produzione viene pagata, ed il suo importo viene determinato, nel momento in cui l'avente diritto fornisce la prova che il prodotto di base è stato posto sotto sorveglianza ufficiale. Tenuto conto della riserva di correzione della restituzione enunciata nello stesso articolo, non si potrebbe desumere da tale passo alcun elemento che consenta d'asserire che la data della trasformazione non sia determinante per la fissazione dell'importo della restituzione» ( 8 ).
Avete inoltre rilevato nella stessa sentenza che:
«anche se prima dell'entrata in vigore del ... regolamento ... n. 10/75 ... il diritto comunitario non disciplinava espressamente il problema degli effetti concreti delle modifiche di tale prezzo intervenute fra il momento dell'assoggettamento a controllo del granoturco e quello della sua trasformazione, cionondimeno dall'insieme delle disposizioni relative alla restituzione alla produzione d'amido entrate in vigore dopo il 1967 risulta che tale restituzione si calcola in base al tasso valido il giorno della trasformazione. Infatti, a differenza del prezzo d'entrata che varia mensilmente e per il quale è quindi stato necessario stabilire nel regolamento n. 2012/74 una riserva di correzione, il prezzo d'approvvigionamento viene fissato dal Consiglio per un periodo indeterminato e resta immutato sino a che il Consiglio non decida di modificarlo. Mancando qualsiasi disposizione espressa relativa al tasso del prezzo d'approvvigionamento da usare per il calcolo della restituzione, questo va evidentemente determinato con riferimento alla stessa data di quella presa in considerazione per il prezzo d'entrata» ( 9 ).
Di conseguenza, avete affermato ( 10 ) che «la presa in considerazione, per il calcolo della restituzione, dei tassi vigenti alla data della trasformazione del granoturco», cioè sia del prezzo d'entrata che del prezzo d'approvvigionamento, era conforme al diritto comunitario.
Invero, tale constatazione si spiega con la considerazione d'indole economica che fatto generatore della restituzione è la trasformazione del granoturco in amido, non già il suo assoggettamento a sorveglianza ufficiale. Il versamento degli anticipi al trasformatore in base ai prezzi in vigore al momento dell'assoggettamento a sorveglianza del prodotto base non può ostare a che successivamente si tenga conto del prezzo di costo effettivo.
Concludo, pertanto, suggerendovi di dichiarare che:
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l'art. 2, n. 3, del regolamento della Commissione 30 luglio 1974, n. 2012, dev'essere interpretato nel senso che la restituzione alla produzione attribuita al granoturco trasformato in amido è pari alla differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo d'approvvigionamento al tasso in vigore alla data della trasformazione del prodotto base considerato;
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l'esame della questione sollevata non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità, con riguardo al regolamento del Consiglio 29 aprile 1974, n. 1132, della suddetta disposizione così interpretata.
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) GU L 209 del 31. 7. 1974, pag. 44; il regolamento stabilisce, a proposito della restituzione alla produzione per i prodotti amidacei, modalità di applicazione del regolamento del Consiglio 29. 4. 1974, n. 1132, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (GU L 128 del 10. 5. 1974, pag. 24).
( 3 ) GU L 128 del 10. 5. 1974, pag. 12; questo regolamento è entrato in vigore il 1o agosto successivo.
( 4 ) GU L 179 del 25. 7. 1968, pag. 38; il regolamento stabilisce talune modalità d'applicazione dei regolamenti nn. 367/67 e 371/67 per quanto concerne la restituzione alla produzione concessa al granoturco trasformato in semola e semolini e al granoturco e al grano tenero trasformati in amido quellmehl.
( 5 ) Causa 2/77, Race. pag. 1395.
( 6 ) Il regolamento del Consiglio 9 dicembre 1974, n. 3113, che modificava il regolamento n. 1132/74, venne pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 12 dicembre 1974; esso entrò in vigore il 15 dicembre 1974, ma si applicava solo a partire dal 1o aprile 1975.
( 7 ) GU L 1 del 3. 1. 1975, pag. 24; questo regolamento è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione.
( 8 ) Sentenza 15 dicembre 1982, causa 5/82, Maizena, punto 10 della motivazione.
( 9 ) Sentenza Maizena, punto 8 della motivazione.
( 10 ) Stessa sentenza, punto 23.
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