CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 4 MAGGIO 1983 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
la causa nella quale presento oggi le mie conclusioni è stata promossa con ricorso della società Usines Gustave Boël e della società Fabrique de fer de Maubeuge contro la Commissione delle Comunità europee. Viene chiesto l'annullamento della decisione della Commissione 26 novembre 1982 relativa ad una procedura d'applicazione dell'art. 14 della decisione 30 giugno 1982, n. 1696/82/CECA.
I — I fatti sono i seguenti:
A norma dell'art. 58 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Commissione ha dichiarato lo stato di crisi manifesta ed ha adottato, il 31 ottobre 1980, la decisione n. 2794/80, che istituisce un regime di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica.
Poiché questo regime è a voi ben noto, non illustrerò in dettaglio le modalità del suo funzionamento e rimando alle conclusioni presentate dall'avvocato generale Reischl il 23 febbraio 1983 nella causa Klöckner ( 1 ).
Ricordo che, per garantire l'efficacia del sistema, qualsiasi superamento delle quote è colpito da un'ammenda fissata in funzione di ciascuna tonnellata «prodotta in infrazione». Tuttavia, qualora l'applicazione delle quote crei per talune imprese, in ragione della loro situazione specifica, difficoltà eccezionali, la Commissione può autorizzare, a richiesta degli interessati, un «idoneo adeguamento».
Questo sistema è stato completato con un regime di sorveglianza, ed è stato periodicamente prorogato ( 2 ). Nella presente causa, le norme da applicare sono quelle della decisione della Commissione n. 1696/82/CECA.
L'art. 9, n. 1, di questa decisione stabilisce che la Commissione fissa trimestralmente i tassi di riduzione per poter stabilire le quote di produzione e la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune.
In base a studi svolti in collegamento con le imprese e con le loro associazioni, la Commissione ha quindi fissato, con decisione 22 settembre 1982, n. 2585/82, i tassi di riduzione che servono a stabilire le quote di produzione per il quarto trimestre 1982. Detti tassi sono i seguenti:
—
categoria la — 44 (per il trimestre precedente: — 37)
—
categoria Ib — 42 (per il trimestre precedente: — 38)
—
categoria Ic — 16 (per il trimestre precedente: — 13)
—
categoria Id + 30 (per il trimestre precedente: + 31).
In forza dell'art. 9, n. 2, della decisione n. 1696/82, la Commissione comunicava, il 1° ottobre 1982, alla società anonima Usines Gustave Boël, La Louvière (Belgio), ed alla sua affiliata francese, società anonima Fabrique de fer de Maubeuge, Louvroil (Nord), le produzioni e le quantità di riferimento, annuali e trimestrali, nonché le quote di produzione e le parti di quote che potevano essere consegnate nel mercato comune.
Il gruppo Boël è specializzato nella fabbricazione di prodotti piatti che rientrano nella categoria I, coils e nastri laminati a caldo su treni specializzati ( 3 ).
Questa categoria comprende quattro categorie «derivate» o sottocategorie (la, Ib, le, Id) in cui sono raggruppati i prodotti il cui elenco dettagliato figura nell'allegato I della decisione. La terminologia usata nelle decisioni che istituiscono le quote è alquanto imprecisa: vi si parla ora di «categoria», ora di «gruppo» o di «derivati». Poiché la decisione n. 1696/82 si riferisce alle «categorie Ia-Id», mi servirò di questa espressione.
Il gruppo Boël fabbrica anche vergella (categoria IV) e tondi per cemento armato (categoria V), ma questi prodotti non vengono in considerazione nella presente causa.
Ricordo inoltre che, con decisione della Commissione 31 marzo 1981, la società Boël è stata autorizzata a concludere accordi di specializzazione e di coordinamento con altre due imprese belghe produttrici di acciaio (Forges de Clabecq SA e Fabrique de fer de Charleroi SA), per costituire il «pôle des indépendants».
Ai sensi di questo accordo, essa si è impegnata in particolare a non produrre sul suo treno per nastri larghi le lamiere medie e grosse che possono essere laminate con minore spesa sul treno della società Clabecq. Esisteva infatti una capacità eccedentaria nel settore dei prodotti laminati a caldo presso i tre partecipanti a questo accordo, i quali, benché stabiliti nel Belgio, vendono oltre il 75 % della loro produzione negli altri paesi della Comunità.
Tuttavia, l'impresa Boël aveva superato di 2581 tonnellate la quota di produzione assegnatale per il secondo trimestre 1981 relativamente ai prodotti della categoria I. Con decisione 24 novembre 1982, la Commissione le ha quindi inflitto un'ammenda di 193575 ECU (8787453 BFR) per infrazione della decisione n. 2794/80.
II — Basandosi sull'art. 14 della decisione n. 1696/82, la società Boël (con lettera del 6 ottobre 1982) e la Fabrique de fer de Maubeuge (con lettera del 2 novembre 1982) chiedevano, per il quarto trimestre 1982, un «idoneo adeguamento» delle produzioni di riferimento e/o quantità di riferimento per la categoria I.
Con telex 26 novembre 1982 del direttore della direzione generale «Mercato interno e affari industriali» e con lettera 3 dicembre 1982 del direttore generale di detta direzione, la Commissione respingeva questa domanda di adattamento complementare in quanto «i prodotti della categoria le non sono soggetti a un tasso di riduzione del 20 % minimo per il trimestre in corso».
Detta categoria le, il cui tasso di riduzione era del 16 %, comprende le lamiere zincate a caldo (in fogli o in rotoli) e le lamiere zincate per l'elaborazione dei prodotti della categoria Id (altri prodotti piatti rivestiti) presso le altre imprese della Comunità.
Con ricorso presentato congiuntamente il 13 dicembre 1982, la società anonima Usines Gustave Boël e la società anonima Fabrique de fer de Maubeuge chiedono l'annullamento della decisione 26 novembre 1982 della Commissione.
Dopo il deposito del controricorso da parte della Commissione, le ricorrenti hanno rinunciato a presentare la replica e la Commissione ha espresso il suo accordo sul fatto che, in conformità all'art. 55, § 1, 2° comma, del regolamento di procedura, la causa venga decisa con priorità. Le ricorrenti hanno invocato, come «circostanze particolari», il fatto che la Fabrique de fer de Maubeuge aveva dovuto arrestare la produzione ed i suoi impianti di galvanizzazione sin dalla seconda quindicina del mese di novembre 1982.
III — A sostegno della domanda le ricorrenti fanno valere la violazione dell'art. 14 della decisione n. 1696/82, e dell'art. 58 del Trattato.
1. Sull'art. 14
L'art. 14 ha il seguente tenore:
«Se, a causa dell'alto tasso di riduzione fissato per un trimestre, la disciplina di quote crea difficoltà eccezionali ad un'impresa, la Commissione procede ad un idoneo adeguamento delle produzioni di riferimento e/o quantità di riferimento per le categorie in questione, sempreché l'impresa ne faccia richiesta nel corso dei primi due mesi del trimestre considerato, nei seguenti casi:
—
la produzione di riferimento totale delle categorie da la a Id è inferiore a 1000000 di tonnellate l'anno ed è composta per almeno il 75 % da prodotti per i quali i tassi di riduzione di una o più di dette categorie superano il 20 %,
oppure
—
la produzione di riferimento totale delle categorie IV, V e VI è inferiore a 100000 tonnellate l'anno ed i tassi di riduzione di una o più di dette categorie superano il 20 %».
Le ricorrenti sostengono che da questo testo risultano tre condizioni: la prima riguardante l'esistenza di difficoltà eccezionali incontrate dall'impresa in ragione dell'entità del tasso di riduzione, la seconda consistente in una produzione di riferimento totale delle categorie Ia-Id inferiore a 1000000 di tonnellate l'anno, e l'ultima relativa al fatto che la produzione di riferimento sia composta per il 75 % almeno da prodotti per i quali i tassi di riduzione di una o più di dette categorie superano il 20 %.
Esse assumono che la società di Maubeuge ha dovuto arrestare la produzione e che, respingendo la domanda di adattamento per il solo motivo che i prodotti della categoria lc non erano soggetti ad un tasso di riduzione del 20 % almeno per il quarto trimestre, la Commissione ha aggiunto una condizione che non è contenuta nell'art. 14 della decisione n. 1696/82.
Esse ritengono infatti che i tassi di riduzione la cui entità può giustificare un idoneo adattamento si riferiscono al complesso delle categorie Ia-Id, senza che sia necessario considerare separatamente il tasso di ciascuna categoria. L'applicazione dell'art. 14 è unicamente subordinata al fatto che la produzione di riferimento totale delle categorie Ia-Id sia composta, in ragione del 75 % almeno, da prodotti per i quali i tassi di riduzione di una o più di dette categorie superano il 20 %.
Dirò subito che non condivido questo ragionamento, pur sottolineando l'ambiguità della redazione dell'art. 14 che, riferendosi alle «categorie in questione», crea effettivamente difficoltà d'interpretazione.
Devo osservare che la società Boël aveva chiesto un aumento delle quote in forza dell'art. 14 con una lettera del 20 agosto 1982, nella quale essa precisava che nel suo caso erano soddisfatte «le due condizioni, cioè produzione annua di prodotti delle categorie Ia-Id inclusa inferiore a 1000000 di tonnellate l'anno e di cui il 75 % in categorie per le quali il tasso di riduzione di almeno una di tali categorie supera il 20 %».
Ora, ai fini dell'applicazione dell'art. 14, I o trattino, si deve accertare in primo luogo se la produzione di riferimento totale delle categorie Ia-Id sia inferiore a 1000000 di tonnellate l'anno.
Questo presupposto esiste nel caso delle ricorrenti, la cui produzione ammonta a 876988 tonnellate (497460 + 198052 + 176264 + 5212).
In secondo luogo si deve accertare se detta produzione sia composta, in ragione del 75 % almeno, da prodotti che rientrano in una o più delle categorie per le quali il tasso di riduzione supera il 20 %.
Nella fattispecie ricorre anche questo presupposto: i prodotti delle categorie la (497000 tonnellate) e Ib (198052 tonnellate), che rappresentano insieme più del 75 % della produzione annua (695512 è un quantitativo superiore al 75% di 876988, vale a dire 657512), sono colpiti rispettivamente da un tasso di riduzione del 44 e del 42 %.
Stando così le cose, in ragione dell'entità dei tassi delle categorie Ia-Ib, superiori al 20 %, si presume che il regime delle quote «crei difficoltà eccezionali all'impresa» e sono soddisfatte le condizioni necessarie affinché la Commissione proceda ad un idoneo adeguamento delle produzioni e delle quantità di riferimento per queste due categorie.
Per la categoria Ic, risulta che il tasso di riduzione è del 16 %, quindi inferiore al 20 %, e non può portare ad alcun idoneo adattamento.
Nella fattispecie, l'espressione «per le categorie in questione» si riferisce a ciascuna delle categorie Ia, Ib, le e Id. Essa ha potuto indurre in errore le ricorrenti; sarebbe stato più chiaro riferirsi ad «una o più delle categorie in questione» (ad esempio, in inglese «For the category in question»). Tuttavia, questa ambiguità di stile non può influire sul significato generale della disposizione controversa.
2. Sull'art. 58
Le ricorrenti sostengono inoltre che soltanto la loro interpretazione corrisponde all'art. 58 del Trattato, che serve di base al regime delle quote.
Io ritengo, invece, che l'interpretazione da me proposta non sia affatto in contraddizione con l'art. 58 del Trattato, il quale prevede che le quote vengano stabilite «equamente, tenuto conto dei principi definiti agli artt. 2, 3 e 4» (n. 2, 1o comma).
Il regime instaurato in ragione del «periodo» di crisi manifesta costituisce evidentemente una «deroga alle norme ordinarie che disciplinano il funzionamento del mercato comune e si ispirano al principio dell'economia di mercato», come avete affermato nella vostra sentenza Valsabbia ( 4 ). In base all'esperienza, si è reso evidente che l'applicazione di detto regime rischiava di implicare difficoltà eccezionali per un crescente numero di imprese; è per questo motivo che temperamenti sempre più numerosi sono stati apportati al sistema. Ma queste eccezioni non provano che la situazione sia ridivenuta normale; esse si spiegano unicamente con ragioni di necessità e non devono essere concesse in modo inconsiderato, se non si vuole compromettere il funzionamento del sistema e ritardare il ritorno ad una situazione più normale.
Nella suddetta sentenza, avete avuto cura di precisare che
«la politica anticrisi nel settore siderurgico si impernia sul principio fondamentale della solidarietà fra le varie imprese» ( 5 ).
L'art. 14, 1o trattino, consente un'attenuazione del regime delle quote, prevedendo eccezionalmente un adattamento per i prodotti delle categorie Ia-Id. Ma tale adattamento è subordinato a condizioni specifiche. Una di queste condizioni è che il tasso di riduzione che colpisce i prodotti interessati superi il 20 %. Anche se si tratta di una attenuazione, questa norma fa pur sempre parte del regime generale prorogato dalla decisione n. 1696/82.
Così interpretata ed applicata, la suddetta norma rispetta gli obiettivi definiti dall'art. 58, che corrispondono alla politica economica e sociale scelta dalla Commissione.
Stando così le cose, la Commissione ha esattamente applicato l'art. 14 motivando il rifiuto opposto alle ricorrenti con la considerazione che l'adattamento previsto da tale norma non può intervenire se non per la o le categorie cui appartengono i prodotti che compongono la percentuale (75 %) contemplata al 1° trattino, e cioè per la o le categorie per le quali il tasso di riduzione supera il 20 %.
Concludo per il rigetto del ricorso e per la condanna delle ricorrenti alle spese.
( *1 ) Traduzione dal francese.
( 1 ) Causa 244/8!.
( 2 ) Decisione 24 giugno 1981, n. 1831/81; decisione 3 luglio 1981, n. 1832/81, che include nel regime delle quote i tondi per cemento armato e gli acciai mercantili, decisione 3 marzo 1982, n. 533/82; decisione 30 giugno 1982, n. 1696/82; decisione n. 1698/82, della stessa data, relativa all'adattamento dei lassi di riduzione della categoria V per il terzo trimestre 1982 a favore di alcune imprese; decisione 6 ottobre 1982, n. 2751/82.
( 3 ) Art. 1 della decisione n. 1696/82.
( 4 ) Sentenza 18 marzo 1980, cause riunite 154, 205, 206, 226-228, 263 e 264/78, 39, 31, 83 e 85/79, Racc. pag. 1008, punto 80 della motivazione.
( 5 ) Sentenza Valsabbia, surricordata, Racc. 1980, pag. 1004, punto 59 della motivazione.
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