CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 6 OTTOBRE 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il Finanzgericht Hamburg vi chiede di interpretare il regolamento del Consiglio 10 dicembre 1979, n. 2789 che istituisce preferenze doganali per determinate merci originarie di paesi in via di sviluppo ( 2 ) il quale ha servito come base al regolamento della Commissione 20 dicembre 1979, n. 3067, relativo alla definizione della nozione «merci originarie» per l'applicazione di preferenze doganali concesse dalla Comunità economica europea a determinate merci di paesi in via di sviluppo ( 3 ).
I —
Il regime preferenziale, che costituisce la base di detti regolamenti e che ha già dato origine alla causa Weidenmann ( 4 ), può essere descritto nel modo seguente:
Le preferenze doganali concesse dalla Comunità costituiscono uno strumento di politica commerciale di aiuto allo sviluppo che consente ai paesi che ne fruiscono di importare nella Comunità prodotti finiti e semilavorati in franchigia doganale. A questo scopo, il Consiglio sospende per un anno, fino ad un certo massimale di quantità, i dazi della tariffa doganale comune che andrebbero applicati a dette merci originarie dei paesi di cui trattasi. Come prova dell'origine delle merci deve essere presentato un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità del paese esportatore. La quantità importata viene imputata ai massimali a cura degli Stati membri ed il risultato viene comunicato alla Commissione. Se i massimali sono stati raggiunti, la Commissione può ripristinare mediante regolamento la riscossione dei dazi doganali sull'importazione delle merci di cui trattasi, originarie dei paesi beneficiari.
In forza del regime di dispensa dalle formalità doganali che le è stato concesso a norma dell'art. 40, lett. a), della legge doganale tedesca sulle formalità doganali ( 5 ), la Volkswagenwerk AG, con sede in Wolfsburg, l'11 marzo 1980 dichiarava allo Zollamt Wolfsburg, quattro partite di accumulatori elettrici (voce 85.04 della tariffa doganale comune) importate dalla Iugoslavia, che essa aveva contabilizzato nel mese di febbraio del 1980 con la tariffa preferenziale «franchigia» e per le quali essa chiedeva la franchigia doganale contemplata dal regolamento del Consiglio n. 2789/79. Tuttavia, solo nell'aprile 1980 essa presentava i certificati di origine prescritti a comprova dell'origine degli accumulatori.
Orbene, nel frattempo il regolamento della Commissione 3 marzo 1980, n. 545 ( 6 ) aveva ripristinato, con effetto dall'8 marzo 1980, la riscossione dei dazi doganali dovuti per gli accumulatori elettrici importati dalla Iugoslavia.
Con provvedimento di rettifica 19 marzo 1980, lo Hauptzollamt applicava agli accumulatori l'aliquota del 9,5 % in vigore per i paesi terzi e riscuoteva un dazio di DM 28914,50, motivando che i certificati di origine non erano stati presentati durante il periodo di validità della tariffa preferenziale.
Essendo stato respinto il reclamo proposto contro detto provvedimento di rettifica, la Volkswagenwerk AG adiva il Finanzgericht Hamburg, sostenendo essenzialmente che i presupposti per l'applicazione della tariffa preferenziale sussistevano al momento, a suo parere determinante, della messa in libera pratica, cioè al momento della contabilizzazione delle merci.
Dato che i regolamenti di cui trattasi non stabiliscono espressamente fino a quale data limite il certificato di origine possa essere presentato, se si vuole che la merce fruisca della tariffa preferenziale, e che la giurisprudenza della Corte non fornisca indicazioni chiare in proposito, il Finanzgericht, con ordinanza 29 ottobre 1982 ha sospeso il giudizio e vi ha sottoposto, a norma dell'art. 177 del Trattato, la seguente questione pregiudiziale :
«Se il combinato disposto del regolamento (CEE) n. 2789/79 — in particolare gli artt. 2 e 3 — e del regolamento (CEE) n. 3067/79 — in particolare gli artt. 7 e 11 — si debba interpretare nel senso che, dopo il ripristino della riscossione del dazio non è più ammissibile la presentazione del certificato d'origine».
II —
Per risolvere la questione è opportuno ricordare anzitutto che a norma dell'art. 1 del regolamento n. 2789/79 l'applicazione della franchigia ivi contemplata va esclusa qualora, come nel caso in esame, la Commissione ripristini la riscossione dei dazi doganali mediante regolamento, a norma del combinato disposto degli artt. 2 e 4, n. 2, del regolamento stesso. Il presente caso è cionondimeno caratterizzato dal fatto che le formalità d'importazione sono state espletate prima del ripristino dei dazi doganali, ad eccezione della presentazione del certificato di origine che è avvenuta solo dopo la scadenza del regime preferenziale.
L'art. 3, n. 2, del sopra menzionato regolamento stabilisce che
«una merce può essere imputata su di un massimale o un importo massimo soltanto se il certificato di origine ... viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi».
In altri termini, l'imputazione non è più possibile qualora la presentazione del certificato di origine avvenga solo al momento del ripristino della riscossione dei dazi o in data ulteriore. Come la Commissione rileva, la possibilità di imputare le merci ai massimali o agli importi massimi costituisce il presupposto logico e giuridico della concessione della franchigia doganale. Di conseguenza, le merci che non possono più essere importate perché il dazio doganale è stato nel frattempo ripristinato, non possono nemmeno fruire della franchigia doganale contemplata dall'art. 1, n. 1, del regolamento.
La conclusione secondo cui la franchigia non può più essere concessa qualora il certificato di origine sia stato presentato solo al momento del ripristino dei dazi doganali o in data ulteriore, è del pari suffragata, come la Commissione rileva, dalla direttiva della Commissione 17 dicembre 1981 n. 82/57/CEE ( 7 ) la quale, benché non fosse ancora stata applicata nel periodo di cui trattasi, ha concretato la direttiva del Consiglio 24 luglio 1979 n. 79/695/CEE ( 8 ) in vigore a quell'epoca. Dal combinato disposto dell'art. 7, n. 2, e dell'art. 3, n. 1, lett. e), di detta direttiva della Commissione si desume chiaramente che, qualora un dazio d'importazione ridotto o la franchigia possano essere applicati solo alle merci messe in libera pratica nei limiti di determinati massimali, l'imputazione da effettuarsi entro i limiti stabiliti può avvenire solo al momento della presentazione effettiva del documento cui è subordinata l'applicazione delle preferenze doganali. Se si tratta di un massimale, a norma di detta disposizione il certificato d'origine deve quindi essere presentato prima del ripristino del dazio d'importazione normale.
Viceversa, l'art. 7, n. 3, della direttiva n. 82/57/CEE cui il giudice proponente si richiama, dovrebbe essere irrilevante. Come rileva del pari la Commissione, questa disposizione presuppone che
«il periodo per il quale il dazio d'importazione ridotto o nullo è stato fissato ...»
sia scaduto senza essere interrotto dal ripristino dei dazi doganali.
Questa opinione è conforme alla vostra sentenza Weidenmann. In questa sentenza, la quale riguardava gli analoghi regimi preferenziali del regolamento del Consiglio 17 novembre 1979, n. 3004 ( 9 ) e del regolamento della Commissione 3 dicembre 1975, n. 3214 ( 10 ), avete dichiarato:
«il regime tariffario preferenziale, mentre comporta la richiesta di un certificato d'origine che giustifichi l'applicazione delle aliquote preferenziali, non può tuttavia essere interpretato in modo da autorizzare provvedimenti amministrativi troppo restrittivi nell'organizzazione concreta del controllo in base all'origine delle merci».
Voi avete dedotto da questo scopo del regolamento nonché dall'art. 3, n. 2, del regolamento n. 3004/75, il quale corrisponde all'art. 3, n. 2, delregolamento n. 2789/79, che la presentazione del certificato d'origine può in linea di principio avvenire anche dopo la dichiarazione in dogana, purché — ed è la condizione che conta nel presente caso — essa preceda il ripristino mediante regolamento della riscossione dei dazi. Orbene, quella causa era caratterizzata dal fatto che la riscossione dei dazi non era ancora stata ripristinata a quell'epoca dalla Commissione. Di conseguenza, voi avete affermato che, se i dazi non erano stati ripristinati durante l'anno, la produzione a posteriori di un certificato di origine non poteva nuocere alla corretta applicazione del regolamento.
Infine, il dispositivo della sentenza implica che i dazi doganali non siano stati ripristinati: l'inciso «anche se il certifi-cato di origine è stato presentato dopo la scadenza del periodo di vigenza di detto regolamento» presuppone, come la Commissione giustamente rileva, che l'anno di applicazione della tariffa preferenziale sia trascorso come previsto e non sia stato prematuramente interrotto dal ripristino dei dazi doganali.
Non si può inferire da questa sentenza che la presentazione del certificato di origine dopo il ripristino della riscossione dei dazi debba implicare del pari la concessione della franchigia doganale.
L'esclusione del trattamento preferenziale in un caso del genere non è nemmeno in contrasto con il principio della tutela del legittimo affidamento. Non vi è motivo di parlare di tale tutela giacché l'art. 3, n. 2, del regolamento n. 2789/79 stabilisce chiaramente che, ai fini dell'importazione, il certificato di origine deve essere presentato prima del ripristino dei dazi doganali.
L'importatore non può nemmeno invocare gli artt. 7 e 11 del regolamento d'attuazione della Commissione n. 3067/79. Come il giudice proponente rileva, queste disposizioni non contemplano deroghe espresse all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 2789/79. Esse riguardano unicamente la validità del certificato di origine e non possono essere interpretate in modo contrastante con il loro fondamento giuridico.
III —
Per risolvere la questione, concludo proponendovi di dichiarare che:
il regolamento n. 2789/79 deve essere interpretato nel senso che la franchigia doganale non va concessa qualora il certificato di origine delle merci importate nella Comunità venga presentato solo dopo la soppressione da parte della Commissione delle preferenze doganali.
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) GU L 328 del 24. 12. 1979, pag. 25.
( 3 ) GU L 349 del 31. 12. 1979, pag. 1.
( 4 ) Sentenza 10 giugno 1982, causa 231/81, Racc. 1982, pag. 2259.
( 5 ) Zollgesetz del 14 giugno 1961, Bundesgesetzblatt I, pag. 737.
( 6 ) GU L 60 del 5. 3. 1980, pag. 14.
( 7 ) GU L 28 del 5. 2. 1982, pag. 38.
( 8 ) GU L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.
( 9 ) GU L 310 del 29. 11. 1975, pag. 24.
( 10 ) GU L 323 del 15. 12. 1975, pag. 1.
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