CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 20 OTTOBRE 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
il ricorrente della causa odierna è alle dipendenza della Commissione dal 16 aprile 1980 in qualità di traduttore di madrelingua greca. In un primo tempo aveva lavorato come dipendente temporaneo (traduttore del grado LA 7/3) e, avendo partecipato ad un concorso interno per titoli, dal 1o gennaio 1981 veniva nominato traduttore in prova con lo stesso grado presso il servizio greco.
In seguito, anche perché aveva avuto conoscenza della decisione, diffusa dalla direzione generale Personale e amministrazione nel marzo del 1981, «relativa ai criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell'assunzione» (in prosieguo: criteri d'inquadramento) il ricorrente cominciò a dubitare della correttezza del suo inquadramento. Il 9 giugno 1981 chiedeva che la sua situazione fosse riesaminata tenendo conto della sua laurea e della sua esperienza professionale. Con nota 3 novembre 1981, il comitato per l'inquadramento comunicava al ricorrente di non essere in grado di modificare il parere espresso in proposito.
Con lettera 4 febbraio 1982 il ricorrente si rivolgeva allora al direttore generale Personale e amministrazione chiedendo il riesame del suo fascicolo personale alla luce dei criteri di classificazione di cui sopra. Il 27 maggio 1982 questi gli comunicava di ritenere corretto il parere del comitato per l'inquadramento, secondo il quale il ricorrente non possedeva un'esperienza professionale specifica sufficiente per giustificare il suo inquadramento nella carriera superiore LA 7 - LA 6; questo inquadramento era riservato ai candidati che potevano dimostrare di aver acquisito esperienza come traduttori a tempo pieno. Senza tener conto dei suoi studi post-universitari, il comitato aveva ritenuto che la sua esperienza professionale «periferica» o assimilata doveva esser valutata in cinque anni e otto mesi.
Il reclamo proposto dal ricorrente a norma dell'art. 90 dello Statuto contro questo provvedimento di rifiuto veniva espressamente respinto dall'autorità che ha il potere di nomina con lettera del 1o ottobre 1982, pervenuta al destinatario il 4 ottobre 1982.
Il 28 dicembre 1982 il ricorrente adiva la Corte di giustizia chiedendo l'annullamento della decisione di cui sopra, nonché la condanna della Commissione a reinquadrarlo secondo i criteri enunciati nella decisione del 6 giugno 1973.
Ecco il mio parere in proposito.
1. Sulla ricevibilità del ricorso
Anche se la Commissione non eccepisce espressamente l'irricevibilità, non nascondo i miei dubbi circa la ricevibilità del ricorso, che va esaminata d'ufficio. La ricevibilità andrebbe in ogni caso esclusa se la decisione ora impugnata dovesse considerarsi come semplice conferma di una precedente decisione non più impugnabile.
A questo proposito non va dimenticato che il ricorrente, il quale vorrebbe ottenere il reinquadramento retroattivo, col ricorso mira in realtà a far annullare il suo primo inquadramento nel grado LA 7, contro il quale ormai non è più esperibile né il ricorso amministrativo, né il ricorso giurisdizionale. La decisione impugnata, con la quale la Commissione ha rifiutato di accogliere il reclamo del ricorrente, potrebbe costituire sotto questo aspetto un atto di conferma di quel provvedimento, che — secondo la costante giurisprudenza della Corte — può venir impugnato autonomamente soltanto se nel frattempo sono intervenuti fatti nuovi, quali una modifica della situazione di fatto o di diritto. Solo in questo caso, infatti, l'amministrazione avrebbe motivo di riesaminare a richiesta il provvedimento e l'atto emanato in seguito a ciò potrebbe considerarsi come semplice conferma.
In questo senso la Corte ha rilevato, specie nella sentenza Williams ( 2 ), che l'entrata in vigore di una decisione generale, che implichi nuovi criteri d'inquadramento per i nuovi assunti e di conseguenza comporti una disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti già in servizio, conferisce a questi ultimi il diritto di chiedere il riesame della loro posizione amministrativa per un eventuale adeguamento del loro reinqüad'ramento, poiché questa nuova situazione potrebbe danneggiarli.
Nella fattispecie, è però pacifico che i critèri d'iiiquàdramentó — adottati nel 1973— ai quali sl' richiama il'ricorrente, sono stati da allora applicati, ma sono staţi comunicati a tutti i dipendenti solo nel 1981. Inoltre, il ricorrente non sostiene che là prassi d'applicazione del criteri, riassunta nell'allegato II di detta comunicazione, sia stata modificata dopo l'adozione dei criteri stessi, bensì egli vuol soltanto che si consideri come fatto nuòvo, che fa decorrere un nuòvo termine d'impugnazione, là pubblicazióne avvenuta successivamente al suo inquadramento.
Come emerge particolarmente dalla sentenze A. Petersen ( 3 ) e Volker Blasig la scoperta, da parte dell'interessato, che esistono ed hanno vigore direttive amministrative puramente interne od anché la loro pubblicazione da parte dell'amministrazione del personale, non costituiscono in linea di' principio Un fatto nuòvo atto a far decorrere un nuovo termine d'impugnazione. Specialmente nella sentenza Blasig ( 4 ), la Corte è partita dal presupposto che- provvedimenti interni, che se sono venuti a conoscenza di si'ń goli o sono stati' pubblicati, hanno unicamente lo scopo di dare agli uffici competenti delle direttive, ma non si propongono di attribuire dei' diritti ai dipendenti. Poiché dunque non vi è stata m'ó'-difica della situazione, né sotto il profilò del fatto, né sotto quello' del diritto, là Corte ha dichiarato irricevibili i ricorsi.
A mio giudizio sarebbe perõ innegàbile che vi è stato un fatto riuovó se, nella' fattispecie, la comunicazione al personale dei criteri d'inquadramento avesse implicato una modifica della loro natura giuridica, nel senso che i provvedimenti meramente interni — così sono stati considerati dalla Corte nella sentenza Petersen del 2 dicembre 1976 ( 3 ) — si fossero trasformati in norme giuridiche che attribuiscono dei diritti: La ricevibilità dell rŕ corso dovrebbe essere ammessa, anche in considerazione dell'assunto dėl ricorrente, secondo il quale egli ha avuto conoscenza dei criteri solo dopo essere stato inquadrato e ha potuto rendersi, conto che altri candidati, in deroga ai criteri stessi; sono stati favoriti ih iiii mòdo che costituisce sviamento di potere.
Poiché questi problemi sono strettarhertte collegati al meritò del ricorso — ai fini della' ricevibilità, cóme è notò, basta la deduzione' di una tesi coerente —; mi pare opportuno passare all'esame del meritò.
2 NeTmerito del ricorso
Il ricorrente deduce in primo luogol'inosservanza della decisione della commissióne 6 giugno 1973 relativa ai criteri d'inquadramento, specie'del suo art: 3, in forza dėl quale l'autorità che ha il potere di nomina, in deroga al principio che ogni dipendente va inquadrato nel' grado iniziale della carriera di base, può inquadrare nel grado LA 6 il candidato prescelto che abbia almeno cinque anni di esperienza professionale. Specie dal' ri. 3', lett. c), dell'allegato II di detti criteri, allegato relativo alla loro applicazione pratica, si evincerebbe chiaramente', per la carriera speciale LA 7 - LA 6, che non si richiede alcuna esperienza specifica di traduttore a tempo pieno. Egli avrebbe in complesso, se non un'esperienza professionale di undici anni e sei mesi, quanto meno un'esperienza di cinque anni. Per questo motivo il provvedimento negativo impugnato sarebbe anche erroneamente motivato.
Infine, come terzo mezzo, egli assume che — in considerazione dei titoli prodotti e della sua esperienza professionale — è stato discriminato rispetto a quei colleghi che sono stati inquadrati nel grado LA 7 senza possedere gli stessi titoli.
Poiché questi mezzi sono tutti strettamente connessi tra loro, mi par giusto esaminarli congiuntamente.
a)
' La convenuta sostiene che il ricorso è infondato già per il fatto che non si poteva criticare l'inosservanza di criteri di classificazione meramente interni; ma al massimo la trasgressione degli artt. 31 e 32 dello Statuto del personale. Già dalla motivazione di' questi criteri sì evince rebbe che essi devono costituire solò una direttiva per l'esercizio'del potére discrezionale attribuito dà detti articoli per ľihquacfrämenWdei'dipèndenti;-ma ribŕľ possono considerarsi norme giuridiche' che conferiscono dei diritti. Fra l'altro, l'art. 3 dei criteri d'inquadramento contempla un potere discrezionale, cosicché noto, è' possibile desumere dà questo articalo il: diritto ad un determinato inquadramento.
Vi sono varie ragioni per considerare in quésto modo i critèri in questione, cioè come disposizioni di natura puramente interna. Già sotto' l'aspetto' della forma, si tratta di una «decisione» della Commissione, nella cui motivazione sono menzionate diverse norme dello Statuto' del personale, ma non l'art. 110 dello stesso; che disciplina la procedura per l'emanazione di disposizioni di esenzione di carattere generale.
Le «disposizioni generali di esenzione», di cui all'art. 110, come la Corte ha già affermato nella sentenza Willame ( 5 ), sono anzitutto quelle espressamente contemplate da alcune norme speciali dello Statuto. Poiché tra'queste non figurano gli artt. 31 e 32 dello Statuto, i criteri di classificazione non vanno considerati come disposizioni di esenzione contemplate dallo Statuto, ma come disciplina amministrativa interna, che si risolve in un vincolo per il' potere discrezionale tale da escludere qualsiasi arbitrio.
In questo senso, nella sentenza Petersen ( 6 ) la Corte ha sottolineato che i criteri di classificazione «(hanno) l'unica funzione di facilitare la scelta che l'autorità che ha il potere di nomina avrebbe dovuto fare, in baše alle proposte del comitato» ed inoltre' ha chiarito che «costituivano provvedimenti puramente' interni, miranti ad agevolare le numerose selezioni e decisioni da operarsi entro un periodo di tempo relativamente breve e, in quanto tali, non potevano attribuire agli interessati alcun diritto né alcuna aspettativa».
b)
Rimane quindi da accertare solo se questi provvedimenti meramente interni, resi noti nel 1981 come allegato ad una comunicazione al personale firmata dal direttore generale dell'amministrazione, abbiano assunto diversa natura giuridica per effetto della pubblicazione. In senso contrario milita già il fatto che il procedimento contemplato dall'art. 110 dello Statuto non è stato seguito. Come emerge dalla comunicazione di cui trattasi, scopo della divulgazione era invece quello di informare il personale delle direttive per l'inquadramento e della loro applicazione pratica, nonché della composizione del comitato per l'inquadramento. Con questo si voleva ottenere che, «qualunque sia la nazionalità dell'agente appena assunto, in materia d'inquadramento vengono applicate norme uniformi e connesse con quelle che presiedono al successivo sviluppo della carriera».
Infine anche la Corte ha più volte affermato che la pubblicazione di discipline interne non le trasforma, ipso facto, in norme giuridiche. Ad esempio nella sentenza Geeraerd ( 7 ), nella quale il ricorrente aveva dedotto la trasgressione di una decisione della Commissione, pubblicata nelle «comunicazioni amministrative» e relativa a norme generali di esecuzione circa il procedimento per la promozione nell'ambito della carriera, avete dichiarato che questa decisione «non costituisce una disposizione di attuazione prevista dallo Statuto, bensì un provvedimento di ordine interno, volontariamente adottato dalla Commissione, al quale non si può quindi riconoscere carattere strettamente normativo». Nella sentenza Blasig ( 8 ) la Corte ha dichiarato che una «Guida per la compilazione del rapporto informativo» deve fornire direttive ai superiori competenti per la stesura del rapporto. Essa viene pubblicata per informare i dipendenti interessati dei criteri seguiti nell'ambito di questo procedimento, ma non attribuisce al personale alcun diritto di esigere, dopo essere stati inquadrati in un determinato grado, un grado superiore al di fuori del normale procedimento di promozione.
Tenuto conto di questa giurisprudenza, anche nel nostro caso bisogna quindi partire dal presupposto che i criteri d'inquadramento, anche dopo la loro comunicazione al personale nel marzo del 1981, hanno conservato la loro natura di mere direttive le quali hanno il solo scopo di meglio definire il potere discrezionale attribuito all'autorità che ha il potere di nomina, fra l'altro, dagli artt. 31 e 32 dello Statuto e di porre così un vincolo alla discrezionalità. Nonostante queste direttive interne — come la Corte ha rilevato, fra l'altro nella causa Raymond Louwage ( 9 ) — non possano definirsi norme giuridiche, che l'amministrazione deve osservare in ogni caso, esse costituiscono comunque norme di comportamento che indicano quale prassi amministrativa si debba seguire e dalle quali l'amministrazione non può discostarsi ad libitum senza trasgredire il principio della parità di trattamento. Gli interessati, sotto questo aspetto, hanno il diritto di pretendere un corretto esercizio del potere discrezionale.
Poiché però la Corte deve limitarsi a sindacare la legittimità della condotta dell'amministrazione e non può controllare pure l'opportunità degli atti da essa adottati, si deve limitare l'esame alla questione se l'autorità che ha il potere di nomina, nel fissare l'inquadramento del ricorrente — o rispettivamente negandogli un inquadramento superiore — abbia commesso uno sviamento di potere.
c)
A norma dell'art. 31, n. 1, dello Statuto del personale, i dipendenti della categoria A vanno nominati nel grado iniziale della loro carriera. Il n. 2 dello stesso articolo deroga a questa norma e autorizza l'autorità che ha il potere di nomina, entro i limiti che esso fissa — e che nella fattispecie non c'interessano — ad inquadrare i nuovi assunti in un grado più alto di quello iniziale della loro carriera. Ciò non toglie, come la Corte ha affermato nella causa Kurrer ( 10 ), che detta autorità debba esercitare il potere così conferitole conformandosi alle esigenze che scaturiscono dalla nozione di carriera ai sensi dell'art. 5 e dell'allegato I dello Statuto. Detta nozione — prosegue la Corte in quella sentenza — perderebbe ogni rilievo giuridico se l'autorità che ha il potere di nomina potesse in tal caso agire con la stessa libertà di cui dispone per gli altri gradi. La nomina al grado superiore di una carriera in esito ad un concorso generale è infatti «ammessa solo in via eccezionale — afferma poi la Corte — qualora l'applicazione dell'art. 31, n. 2, sia giustificata da specifiche esigenze di servizio, che rendano necessaria l'assunzione di persona particolarmente qualificata».
Tenuto conto delle considerazioni che precedono non vi è nulla da ridire se la convenuta, nell'art. 3 dei criteri d'inquadramento, che tratta della nomina al grado superiore di una carriera, ha subordinato l'inquadramento straordinario nel grado superiore al possesso di una determinata esperienza professionale. Da quanto precede si desume inoltre — per parlare di un ulteriore argomento del ricorrente — che dalla diversa impostazione dell'art. 2 dei criteri d'inquadramento, che tratta della nomina in carriere diverse da quelle di base, non si può arguire nulla per l'interpretazione dell'art. 3.
d)
Quanto ora alla censura del ricorrente, secondo cui l'autorità che ha il potere di nomina nel suo caso avrebbe mal applicato i criteri in questione, specie quelli di cui all'art. 3, in quanto non gli è stato attribuito il grado LA 6 nonostante la sua comprovata esperienza professionale di cinque anni e otto mesi, si deve anzitutto ricordare che anche l'art. 3 in questione, pur se l'interessato comprova l'esperienza professionale ivi prescritta, lascia all'autorità che ha il potere di nomina un potere discrezionale in quanto stabilisce che essa «può, a titolo eccezionale e per tener conto delle esigenze di assunzione, nominare il candidato prescelto nel grado superiore...». A questo proposito, contrariamente alla tesi svolta in subordine dal ricorrente, non si deve stabilire se esigenze di assunzione ostassero all'inquadramento ad un grado superiore, ma spetta invece alla Commissione giudicare se particolari esigenze di assunzione inerenti al servizio giustificassero la deroga all'inquadramento normale.
Se non m'inganno, il ricorrente non si duole che nei suoi confronti la convenuta abbia erroneamente esercitato il suo potere discrezionale, bensì critica la valutazione della sua esperienza professionale, che costituisce la base per la valutazione discrezionale da effettuarsi in forza dell'art. 3 in questione. Quanto al parametro da adottarsi, l'art. 3 rinvia espressamente all'art. 2, che in proposito recita:
«L'esperienza professionale viene valutata in relazione al posto da coprire, prendendo in considerazione l'attività esercitata dal candidato prima della sua assunzione».
Quanto alla carriera LA 7/6 il n. 3, leu. e), dell'allegato II, stabilisce inoltre:
«Viene riconosciuta al 100 % l'esperienza pertinente alla funzione, purché sia di livello A (esperienza di traduttore, economista, giurista, ecc.)».
A giudizio del ricorrente, in base a queste norme, il periodo di studio all'estero e la sua attività (implicante l'uso di lingue straniere) nei settori economico, amministrativo e sociologico, avrebbero dovuto venir considerati almeno come un quinquennio di esperienza professionale ai sensi dell'art. 3.
La convenuta ribatte che, nella sua prassi costante, queste norme sono sempre state applicate in modo che per i traduttori che, come l'interessato, non siano specializzati, si è considerata esperienza professionale vera e propria solo l'attività svolta come traduttore a tempo pieno.
A questo proposito, si deve osservare anzitutto che, per la valutazione della legittimità dell'esercizio di un potere discrezionale, quello che conta non sono le possibili interpretazioni di norme interne, bensì l'effettivo uso del potere stesso. Alla luce dei principi generali della parità di trattamento, della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento ci si può certo chiedere se l'amministrazione, nella sua pratica quotidiana, possa scostarsi da direttive amministrative pubblicate che — come nella causa Louwage ( 11 ) — sono chiare ed univoche e non ammettono un'interpretazione diversa. Nel nostro caso però la questione può rimanere irrisolta, poiché, per quel che riguarda la valutazione dell'esperienza professionale, il testo dei criteri d'inquadramento è lungi dall'esser chiaro ed univoco e comunque lascia all'amministrazione un potere discrezionale. Per determinare l'esperienza professionale utile si deve infatti giudicare («apprécier»), cioè valutare, alla luce del posto da occupare, l'attività svolta prima dell'assunzione. Spetta dunque all'autorità che ha il potere di nomina il decidere, tenendo conto delle future mansioni del candidato, in qual misura la sua esperienza vada considerata specifica e quindi presa in considerazione. Il fatto che l'inquadramento nel grado superiore della carriera iniziale sia ammesso solo in via eccezionale, qualora particolari, specifiche esigenze del servizio richiedano l'assunzione di una persona altamente qualificata, giustifica l'applicazione di criteri rigorosi. Sotto questo aspetto il criterio di valutazione seguito per gli inquadramenti si differenzia anche da quello applicato nei confronti dei nuovi assunti, in quanto per l'assunzione dei traduttori non specializzati è opportuno che i candidati dispongano dell'esperienza più ampia possibile, mentre per l'inquadramento si può tener conto, in via eccezionale, del fabbisogno di personale altamente qualificato.
Da queste considerazioni discende inoltre che, nemmeno dal fatto che al ricorrente, in un concorso indetto per l'assunzione di amministratori principali di grado A 5, siano stati riconosciuti sette anni di esperienza professionale, si può inferire che, nella fattispecie, l'autorità che ha il potere di nomina avrebbe dovuto riconoscere al ricorrente almeno un quinquennio di esperienza.
Pur se dobbiamo ammettere, a favore del ricorrente, che né nell'art. 31 dello Statuto del personale, né nei criteri d'inquadramento si parla espressamente di esperienza professionale specifica o particolare, da un esame sistematico e teleologico di dette disposizioni si trae comunque la conclusione che la Commissione non ha travalicato i limiti del suo potere discrezionale considerando, nella sua prassi costante, solo cinque anni di attività come traduttore a tempo pieno un'esperienza specifica per un traduttore non specializzato. A questo proposito dobbiamo ricordare che l'art. 32, n. 2, dello Statuto stabilisce che, per quanto riguarda lo scatto di anzianità in un determinato grado, l'autorità che ha il potere di nomina, tenuto conto della preparazione e della particolare esperienza professionale, del dipendente, può derogare alle norme sull'inquadramento. A maggior ragione è ammissibile che, anche nell'ambito dell'art. 31, n. 2, dello Statuto del personale, il quale disciplina i casi di deroga dal normale inquadramento al grado iniziale, si esige una particolare esperienza professionale.
A favore della legittimità dei rigidi criteri amministrativi seguiti dalla Commissione, milita anche il fatto che, a norma dell'art. 3 dei criteri d'inquadramento, un minimo di un quinquennio di esperienza professionale è richiesto per l'inquadramento nel grado LA 6, mentre per l'inquadramento nel grado A 6 sono necessari almeno otto anni di esperienza. Questa differenza si può giustificare obiettivamente solo se si considera l'attività di traduzione, per la quale è previsto il ruolo speciale LA, come un'attività speciale che si distingue notevolmente dalle altre mansioni amministrative. Ammesso questo principio, non è nemmeno assurdo che per il traduttore non specializzato, il quale normalmente dovrà occuparsi di svariati settori, si tenga conto, ai fini della deroga alle norme generali, solo dell'esperienza di traduttore a tempo pieno. Lasciando da parte la questione, che ora non dobbiamo risolvere, del se questa prassi sia opportuna, questo modo di procedere — come giustamente osserva la Commissione — ha comunque il vantaggio di garantire in modo pratico ed obiettivo la parità di trattamento di tutti i traduttori non specializzati.
e)
Infine, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, nemmeno dall'allegato II dei criteri d'inquadramento si può desumere l'obbligo dell'autorità che ha il potere di nomina di considerare come esperienza professionale, specifica per un traduttore non specializzato, qualsiasi attività di livello A che implichi l'uso delle lingue straniere.
In questo allegato, che riassume soltanto la prassi finora seguita dal comitato per l'inquadramento, al n. 1 si ribadisce infatti il principio che, per la valutazione dell'esperienza professionale, ci si deve basare sulla definizione contenuta nell'art. 2 dei criteri di inquadramento. Alla luce di questa definizione, il n. 3 della lettera e) — che mi pare formulato in modo piuttosto infelice — vuol dire semplicemente, senza derogare alla norma fondamentale, che anche un'esperienza specifica di economista o di giurista, ecc., può esser presa in considerazione ai fini della carriera LA 7 - LA 6, se il posto da coprire ha stretti rapporti con questa attività e richiede conoscenze specifiche. Ci è stato detto, però, che la Commissione ha finora richiesto questa specializzazione solo per i traduttori di testi giuridici.
f)
Se quindi l'operato dell'autorità che ha il potere di nomina non presta il fianco a critiche, risulta infondata anche l'ulteriore censura del ricorrente, secondo cui la reiezione della domanda di reinquadramento è stata motivata in modo non pertinente.
g)
Poiché il ricorrente non possiede un'esperienza professionale specifica come traduttore ai sensi della prassi amministrativa finora seguita dalla convenuta, circa il terzo mezzo (trasgressione del divieto di discriminazione) va rilevato che la convenuta non ha trasgredito il principio della parità di trattamento, non inquadrando il ricorrente in modo più favorevole dei suoi colleghi, che al pari di lui non possedevano un'esperienza professionale specifica.
h)
Si svuota quindi di contenuto l'ulteriore domanda del ricorrente mirante a far condannare la convenuta a reinquadrarlo in modo conforme ai criteri d'inquadramento, cosa che sarebbe stata obbligatoria in caso di accoglimento del ricorso.
3.
Propongo quindi che il ricorso, se non viene dichiarato irricevibile — contro l'irricevibilità si potrebbe osservare che l'autorità che ha il potere di nomina ha riesaminato il caso dopo il reclamo del ricorrente — sia comunque respinto, e che, a norma dell'art. 70, ciascuna delle parti sopporti le spese da essa incontrate.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 6. 10: 1982, causa 9/81, Calvin E. Williams/Corte dei conti delle Comunità europee, Race. 1982, pag! 3301.
( 3 ) Sentenza 2. 12. 1976, causa 102/75, Asger Petersen/ Commissione delle Comunità europee, Race. 1976, pag. 1777.
( 4 ) Sentenza 18. 6. 1981, càusa 173/80, Volker Blasig/, Commissione delle Comunità europee, Race. 1981, pàg. 1649.
( 5 ) Sentenza 8. 7. 1965, causa 110/63, Alfred Willame/ Commissione Euratom, Race. 1965, pag. 709.
( 6 ) Sentenza 2. 12. 1976, causa 102/75, Asger Petersen/ Commissione delle Comunità europee, Race. 1976, pag. 1777.
( 7 ) Semenza 4. 12. 1980, causa 782/79, Maurice Geeraerd/Commissione delle Comunità europee, Race. 1980, pag. 3651.
( 8 ) Sentenza 18. 6. 1981, causa 173/80, Volker Blasig/ Commissione delle Comunità europee, Race. 1981, pag. 1649.
( 9 ) Sentenza 30. 1. 1974, causa 148/73, Raymond Louwage e Marie-Thérèse Moríame in Louwage/Commissione delle Comunità europee, Race. 1974, pag. 81.
( 10 ) Sentenza 28. 3. 1968, causa 33/67, Dietrich Kurrer/Consiglio delle Comunità europee, Race. 1968, pag. 169.
( 11 ) Sentenza 30. 1. 1974, causa 148/73, Raymond Louwage e Marie-Thérèse Moríame in Louwage/Commissione delle Comunità europee, Race. 1974, pag. 81.
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