CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 1O MARZO 1984 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
1. Premessa
Il ricorso del sig. Alvarez di cui mi occuperò oggi mira all'annullamento della seconda decisione di licenziamento adottata dal Parlamento europeo nei suoi confronti il 6 dicembre 1982, in base all' art. 34, n. 2, dello statuto del personale, nonché al risarcimento dei danni nella misura di almeno 500000 franchi belgi.
Il secondo provvedimento di licenziamento è stato adottato dopo che la Corte, con sentenza 6 ottobre 1982 (prima causa Alvarez, 206/81), aveva annullato la prima decisione di licenziamento 19 giugno 1981. Dai punti 5 e 6 della motivazione della sentenza risulta che la Corte aveva statuito in tal senso perché era stato violato il carattere contraddittorio del procedimento contemplato dall'art. 34, n. 2, dello statuto. Infatti, al ricorrente era stato, sì, trasmesso il rapporto sul periodo di prova, ma non le note complementari 18, 20 e 21 maggio 1981 dei sigg. Mestai, Van Schelven e Van den Berge, redatte quando l'amministrazione aveva dovuto esprimere il suo parere sul rapporto. Pertanto, il licenziamento era illegittimamente basato sul rapporto sul periodo di prova, che la Corte ha giudicato «incompleto» e «particolarmente lapidario» e sulle note complementari e di conseguenza era viziato da violazione del carattere contraddittorio del procedimento ex art. 34, n. 2, dello statuto.
A seguito della suddetta sentenza il Parlamento europeo trasmetteva nuovamente al ricorrente, perché formulasse eventuali osservazioni, il rapporto sul periodo di prova corredato, stavolta, delle note complementari. Dalla corrispondenza prodotta risulta che il ricorrente, e il suo avvocato, respingevano i documenti sostenendo che questi non potevano essere usati nuovamente contro l'Alvarez dopo la prima sentenza emessa nella controversia. Dopo vari e infruttuosi tentativi di ottenere una presa di posizione, il Parlamento europeo comunicava infine al ricorrente, il 17 novembre 1982, che qualora non gli fossero pervenute osservazioni circa i documenti di cui trattasi entro il 25 novembre, avrebbe considerato questo silenzio come assenso. Il ricorrente reagiva ribadendo che detti documenti non potevano essere usati una seconda volta contro di lui: era ora che il Parlamento europeo ottemperasse correttamente alla sentenza della Corte riassumendolo e pagandogli lo stipendio spettantegli in base allo statuto. Quanto al contenuto delle note complementari, il ricorrente si limitava a rinviare, in particolare, ai punti 7, 8, 9 e 12 della replica da lui presentata nella causa 206/81.
Con lettere 7 e 10 dicembre 1982, il Parlamento europeo informava il ricorrente che egli sarebbe stato licenziato il 25 dicembre in base all'art. 34, n. 2, dello statuto, tenuto conto del rapporto sul periodo di prova integrato dalle note complementari. Il ricorso è diretto contro questo provvedimento.
Do per scontato che siate al corrente degli altri antefatti, sulla scorta della prima sentenza Alvarez e della relativa ordinanza 29 settembre 1983 in materia d'interpretazione (causa 206/81bis). Rinvio inoltre al rapporto d'udienza.
2. Il punto di vista del ricorrente
A mio avviso, il punto di vista del ricorrente, anche se articolato in vari mezzi, è principalmente che gli stessi documenti, e cioè il rapporto sul periodo di prova e le note integrative, in base ai quali è stato adottato il primo provvedimento di licenziamento, non possono, dopo l'annullamento di questo, servire da base per il secondo licenziamento. Secondo il ricorrente, infatti, nella prima sentenza è stato dichiarato che i suddetti documenti non possono essere usati contro di lui. Egli sostiene inoltre, più in generale, che un vizio di procedura non può essere sanato a posteriori. Infine egli formula talune censure di merito che sono state sviluppate all'udienza.
3. Esame
Per l'analisi della sentenza nella causa 206/81 rinvio a quanto ho già detto nelle «osservazioni» presentate il 22 settembre 1982 a proposito di detta sentenza e che hanno preceduto la vostra ordinanza 29 settembre 1983 in materia d'interpretazione, già menzionata.
In quella sede ho osservato che il rapporto sul periodo di prova non è stato invalidato dalla sentenza, nonostante il ricorrente ne avesse chiesto espressamente l'annullamento. Anche l'avvocato generale Reischl, nella causa 206/81, considerò opportuno l'annullamento del rapporto. Tuttavia la Corte non ha seguito, su questo punto, le sue conclusioni.
Nella sentenza pronunziata nella causa 206/81 la Corte ha motivato l'annullamento del primo provvedimento di licenziamento soltanto con l'inosservanza del carattere contraddittorio del procedimento relativamente alle note complementari al rapporto sul periodo di prova.
Prima di adottare il secondo provvedimento di licenziamento, il Parlamento europeo ha seguito la procedura prescritta trasmettendo nuovamente al ricorrente, perché egli formulasse le sue osservazioni, tutti i documenti di cui trattasi, cioè il rapporto sul periodo di prova e le note complementari. Se il ricorrente ha reagito, a proposito del contenuto delle note complementari, limitandosi a rinviare alla sua replica nella causa 206/81, la responsabilità di questo comportamento è solo sua.
Non mi soffermerò a lungo sulla tesi del ricorrente secondo cui un vizio di procedura non può essere sanato a posteriori. Per respingerla è sufficiente, secondo me, richiamarsi alla vostra giurisprudenza. Ricordo innanzitutto le sentenze Van Eick nelle cause 35/67 e 13/69 (Race. 1968, pag. 435, e, rispettivamente, Race. 1970, pag. 3), citate dallo stesso ricorrente, con cui il primo provvedimento di licenziamento venne annullato perché l'autorità che ha il potere di nomina non aveva proceduto direttamente all'audizione del dipendente, come prescritto dall'art. 7, 3o comma, dell'allegato IX dello statuto, ma aveva delegato il suo potere a un'altra persona. Successivamente venne adottato un secondo provvedimento nel rispetto della suddetta norma di procedura. Rinvio inoltre alle sentenze nelle cause dell'isoglucosio, con cui annullaste un regolamento perché era stato adottato senza il parere del Parlamento. Il Consiglio emanò poi il regolamento seguendo la procedura prescritta (si vedano, in particolare, le cause 138/79, Roquette, Race. 1980, pag. 3352, e 110/81, Roquette, Race. 1982, pag. 3159).
Per quanto riguarda le censure di merito, il ricorrente non si è, a mio avviso, comportato ragionevolmente omettendo di formulare, nel corso della fase amministrativa del secondo procedimento di licenziamento, osservazioni veramente sostanziali sui documenti trasmessigli. Egli si è infatti limitato a ribadire quanto aveva già sostenuto dinanzi alla Corte nella prima causa (rinvio, in particolare, alle asserzioni contenute nella sua lettera 23 novembre 1982 al Parlamento europeo e ripetute nella replica), cioè che egli non poteva essere d'accordo con le note complementari dei sigg. Mestai, Van Schelven e Van den Berge. A questo proposito il ricorrente si richiama alle considerazioni già svolte nei nn. 7, 8, 9 e 12 della replica nella (prima) causa 206/81. La rilettura delle critiche mosse in quella sede alle note complementari mostra che esse si riferiscono principalmente a eventuali imprecisioni o a eventuali questioni e non costituiscono una vera e propria contestazione di quanto ivi rilevato. Il valore delle note complementari non è sminuito dal fatto che esse fanno più volte riferimento a note e dichiarazioni del sig. MacKeever che, secondo il ricorrente, non erano unanimamente condivise da colleghi e superiori. All'udienza il patrono del ricorrente ha trattato diffusamente questo punto. Secondo me, detto riferimento non ha importanza decisiva, giacché gli autori delle note complementari hanno espressamente formulato un giudizio autonomo sull'interessato.
Occorre inoltre considerare che il sindacato della Corte sul provvedimento di licenziamento ai sensi dell'art. 34, n. 2, è limitato all'errore manifesto (causa 98/81, Munck, Race. 1982, pag. 1165). Orbene, nella fattispecie non sono emersi errori del genere.
Non è necessario esaminare l'ultimo mezzo, relativo all'asserito sviamento di potere, poiché il ricorrente vi ha rinunciato all'udienza, affermando di aver sollevato solo come ipotesi la questione se, dopo la sentenza, egli non dovesse essere più considerato in prova, ma dipendente di ruolo e se quindi il licenziamento non dovesse essere disposto in base all'art. 51 anziché a norma dell'art. 34 dello statuto. Nel corso della trattazione orale è risultato, in particolare, che le parti potevano concordare sul fatto che la sentenza nella causa 206/81 aveva avuto l'effetto di ripristinare lo «status quo ante», per cui il ricorrente doveva essere ancora considerato dipendente in prova.
4. Conclusione
Ciò premesso, vi suggerisco di respingere la domanda di annullamento del secondo provvedimento di licenziamento e la domanda di risarcimento dei danni.
A norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, ciascuna parte dovrebbe sopportare le proprie spese.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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