CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 17 OTTOBRE 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
il sig. Rienks è un cittadino olandese. Nel 1970, egli otteneva dall'Università di Utrecht il diploma di laurea in veterinaria, che lo abilita all'esercizio della professione di veterinario nei Paesi Bassi.
Stabilitosi nel frattempo in Italia, il 12 maggio 1981 egli presentava domanda d'iscrizione all'albo dei veterinari di Varese dove egli intendeva praticare la professione. La sua domanda veniva respinta. Il motivo del rifiuto sembra essere consistito nel fatto che lo Stato italiano non aveva ancora recepito le direttive del Consiglio nn. 78/1026 e 78/1027. Dette direttive avrebbero dovuto essere attuate entro dicembre del 1980. La prima delle due direttive riguarda il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi; la seconda, il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario.
Il 1o dicembre 1981, il Rienks sottoscriveva una prestazione farmaceutica, che, secondo la legge italiana, può essere rilasciata soltanto da un veterinario regolarmente iscritto all'apposito albo della zona in cui egli esercita. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 348 del codice penale italiano, egli veniva imputato di esercizio abusivo di una professione. Il giudice adito nella fattispecie è del parere che il Rienks abbia commesso detta infrazione solo in quanto lo Stato italiano non ha attuato le direttive nn. 78/1026 e 78/1027. Egli ritiene che se le direttive fossero state tempestivamente attuate, la domanda d'iscrizione del Rienks non sarebbe stata respinta e che costui avrebbe potuto esercitare la professione.
Il giudice a quo considera la mancata attuazione delle direttive di cui trattasi una violazione del diritto comunitario, il che viene confermato dal fatto che la Commissione ha dato inizio alla procedura di cui all'art. 169 del Trattato CEE, nei confronti dell'Italia, per mancata attuazioni delle direttive. Il giudice a quo, però, ha ritenuto necessario sottoporre a questa Corte la questione se le disposizioni di dette direttive possano essere invocate dal singolo veterinario poiché lo Stato italiano non le ha attuate. Egli ha perciò sottoposto alla Corte di giustizia due questioni: la prima, in breve, è se uno Stato membro ospitante che non abbia attuato le direttive possa perseguire penalmente un cittadino di un altro Stato membro, abilitato all'esercizio della professione nel suo paese ma non iscritto all'albo dei veterinari in Italia, per un reato che può essere anche commesso da un cittadino italiano non iscritto all'albo professionale, quando la mancata iscrizione del cittadino comunitario a tale albo è dovuta semplicemente al fatto che lo Stato membro ospitante non ha dato tempestiva attuazione alle direttive CEE. La seconda questione sollevata dal giudice a quo — che va affrontata solo qualora la prima questione venga risolta a favore della perseguibilità penale — è se detto cittadino di un altro Stato membro, abilitato all'esercizio della professione nel proprio paese, abbia il diritto, azionabile in giudizio, di ottenere l'iscrizione all'albo professionale, anche se lo Stato membro ospitante non ha attuato le direttive di cui sopra.
Il giudice a quo ha sollevato dette questioni prima che la Prima Sezione di questa Corte si pronunziasse nella causa 271/82, Auer/Ministère public, L'Ordre national des vétérinaires de France, il Syndicat national des vétérinaires practiciens de France, il 22 settembre 1983 (Race. 1983, pag. 2727).
Il Governo italiano ha sostenuto che occorre fare una distinzione tra l'iscrizione all'albo professionale che, a norma della direttiva, le autorità nazionali possono imporre nell'esercizio del loro compito di vigilanza riconosciuto dalla direttiva da un lato, e la perseguibilità penale di chi esercita la professione senza essere iscritto all'albo, che sussiste quale che sia la ragione della non iscrizione, ivi compreso un ingiusto diniego della stessa all'imputato, dall'altro. Esso sostiene che questa Corte non dovrebbe estendere l'efficacia delle direttive così da consentire ai singoli di eludere la normativa nazionale. L'avvocato del Governo italiano ha sottolineato il fatto che la direttiva riserva taluni poteri alle autorità nazionali. Uno di questi consiste nel pretendere l'iscrizione all'albo. La Corte non dovrebbe attribuire ad una direttiva un'efficacia tale da paralizzare le disposizioni nazionali compatibili con la stessa direttiva. L'iscrizione all'albo fa parte di queste. Inoltre, nel caso di specie, il Rienks avrebbe dovuto astenersi dal rilasciare una prescrizione farmaceutica in violazione della normativa nazionale, e rivolgersi invece al giudice civile. Essendosi comportato come ha fatto, egli deve sopportarne le conseguenze.
Infine — e forse questo è il nocciolo della questione — il Governo italiano sostiene che la sentenza della Corte nella causa Auer non risolve nessuna delle questioni che sono state sollevate e che debbono essere decise nel caso di specie.
Per quanto riguarda quest'ultimo punto, io la penso diversamente. La sentenza Auer, improntata ai principi sanciti da questa Corte nelle cause Ratti e, più recentemente, Becker, dice ben chiaramente che queste direttive impongono agli Stati membri obblighi che, per quanto interessa nella fattispecie, sono chiari, precisi e assoluti, e che non lasciano spazio a valutazioni discrezionali. Il singolo può quindi far valere le disposizioni di queste direttive nei confronti di uno Stato membro che non le abbia attuate contravvenendo così ai suoi obblighi.
Nella sentenza Auer, la Corte dichiara che un ordine professionale non può rifiutare l'iscrizione all'albo di un veterinario che sia in possesso dei titoli necessari. La Corte ha dichiarato espressamente che un veterinario in possesso dei titoli di cui all'art. 3 della direttiva n. 78/1026 ha il diritto di praticare detta professione in un altro Stato membro purché esibisca un certificato attestante che tale diploma è conforme all'art. 1 della direttiva n. 78/1027.
Secondo la sentenza Auer, la mancata iscrizione all'albo non può impedire al veterinario di esercitare la propria professione, né giustificare un procedimento penale nei suoi confronti per questo motivo, quando l'iscrizione è stata negata in violazione dei principi del diritto comunitario.
In quella causa, la Corte di giustizia ha accolto la tesi del Governo italiano secondo cui lo Stato membro conserva un potere di controllo, ma ha specificato che detto potere non può essere esercitato in modo incompatibile con i principi del diritto comunitario.
Anche se la direttiva non può paralizzare le disposizioni di una normativa nazionale con essa incompatibili, essa può impedire che lo Stato membro adotti provvedimenti in contrasto con le norme comunitarie ch'esso avrebbe dovuto attuare. Ciò non estende assolutamente l'efficacia di una direttiva che non è stata attuata, al di là dei propri limiti. Diversamente da quanto sostiene il Governo italiano, ciò non influisce sulle disposizioni nazionali compatibili con la direttiva.
E nemmeno il fatto che il sig. Rienks abbia sfidato la legge agendo come egli ha fatto, lo priva del diritto di ottenere una pronunzia pregiudiziale sulla questione di cui trattasi o compromette la risposta da dare alla stessa.
Il certificato 11 maggio 1981, rilasciato dal ministero olandese per l'educazione e le scienze, è stato ricevuto. Questo certificato dimostra che il diploma del Rienks è conforme all'art. 1 della direttiva n. 78/1027.
Alla luce di questo fatto e della sentenza della Corte nella causa Auer, ritengo che la soluzione delle questioni sollevate dal giudice a quo sia retta dalla sentenza della Corte nella causa Auer, e che la prima questione vada risolta nel senso che uno Stato membro, che non ha attuato tempestivamente le direttive del Consiglio 18 dicembre 1978, n. 78/1026 e n. 78/1027, non può perseguire penalmente un cittadino di un altro Stato membro che sia in possesso di uno dei titoli menzionati nell'art. 3 della direttiva n. 78/1026 (purché detto titolo sia conforme all'art. 1 della direttiva n. 78/1027) per aver compiuto un atto che può essere legittimamente compiuto solo da un soggetto iscritto al relativo albo professionale, e quando detto cittadino non è iscritto a tale albo solo perché il primo Stato membro non ha attuato le direttive nei termini stabiliti.
Ciò premesso, non è necessario risolvere la seconda questione. Tuttavia, a mio parere, come sostiene la Commissione, spetta all'autorità competente iscrivere nell'albo professionale un veterinario in possesso dei titoli conformi alle due direttive.
A mio parere, la decisione sulle spese del Rienks dovrebbe essere riservata al giudice nazionale dinanzi al quale pende la causa che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale. Il Governo italiano e la Commissione dovrebbero sopportare le proprie spese.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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