CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
DEL 12 GENNAIO 1984
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Nella causa pregiudiziale a cui si riferiscono queste conclusioni, il Finanzgericht di Brema vi chiede di interpretare il regolamento del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1), per poter risolvere una controversia tra un ufficio doganale della Repubblica federale di Germania e la società Ospig Textilgesellschaft KG W. Ahlers (di seguito Ospig), con sede a Brema.
I fatti. Il 25 novembre 1981, la società Ospig mise in libera pratica presso lo Hauptzollamt di Brema-Est 600 pantaloni jeans acquistati a Hong Kong dalla ditta Wan Tat Industrial Ltd. Ai fini della valutazione doganale, la Ospig dichiarò il prezzo fatturato per la merce dalla ditta di Hong Kong, ammontante a 16800 dollari, più le spese sostenute per il trasporto via mare e l'assicurazione. Lo Hauptzollamt aggiunse peraltro a queste somme 3000 dollari, corrispondenti all'importo pagato dalla Ospig e separatamente fatturato dalla Wan Tat, per l'acquisto di quote del contingente d'esportazione da Hong Kong verso la Comunità. Ne risultò un valore in dogana complessivo di 8438,29 marchi tedeschi, sulla cui base furono calcolati 1434,51 marchi a titolo di dazi doganali sull'importazione.
Dopo aver reclamato senza successo in via amministrativa contro l'avviso di accertamento d'imposta, la Ospig ricorse al Finanzgericht di Brema, sostenendo che le spese per l'acquisto di quote d'esportazione non devono essere calcolate nel valore in dogana delle merci. Con ordinanza 12 gennaio 1983, la seconda sezione dell'organo adito sospese il procedimento ritenendo necessario sottoporre alla nostra Corte il seguente quesito pregiudiziale:
«Se rientrino nel valore in dogana (valore di transazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci) le spese che un esportatore di Hong Kong addebiti separatamente (cosiddette spese di quota) all'acquirente tedesco per l'acquisto di quote libere (contingenti di esportazione)».
2.
Perché la materia del contendere sia più chiara, è opportuno fornire qualche notizia sulla disciplina delle importazioni dei prodotti tessili da Hong Kong nella Comunità e poi richiamare la pertinente normativa comunitaria.
Comincio ab ovo. Come tutti sanno, i paesi in via di sviluppo (PVS) fabbricano a basso costo di manodopera. Per evitare che l'esportazione dei loro prodotti tessili si espanda troppo rapidamente e induca i paesi industrializzati a reagire con misure protezionistiche, nel quadro GATT venne firmato a Ginevra il 20 dicembre 1973 l'accordo sul commercio internazionale dei tessili (meglio noto come «accordo multifibre»). Secondo l'articolo 4 di questa intesa, le parti contraenti possono concludere accordi bilaterali per promuovere l'equo e ordinato sviluppo degli scambi di prodotti tessili fra paesi fornitori e paesi industrializzati. Tale obiettivo è perseguito mediante la fissazione di limiti quantitativi alle esportazioni dai primi.
La partecipazione della Comunità all'accordo multifibre e la conclusione di numerose intese bilaterali tra di essa e i PVS, tra cui Hong Kong, ha reso necessaria l'adozione di misure comunitarie applicabili alle importazioni di tessili originari dai paesi terzi. La relativa disciplina si fonda sul regolamento del Consiglio 23 dicembre 1982, n. 3589/82 (GU L 374, pag. 106). Il rispetto dei limiti quantitativi è garantito da un sistema di duplice controllo. Esso prevede che le autorità competenti del paese fornitore rilascino una licenza d'esportazione e che lo Stato membro subordini al possesso di questa l'autorizzazione a importare (articoli 10-12 e allegato VI).
A Hong Kong, la camera di commercio ripartisce annualmente in quote il contingente di esportazione fra i fabbricanti e i commercianti dei prodotti tessili sulla base del volume di merci esportate l'anno prima. Le quote sono cedibili e il loro corrispettivo (denominato nella pratica commerciale «spese di quota») varia secondo le regole di mercato. Verso la fine dell'anno, quando i contingenti sono pressoché esauriti, esso può raggiungere cifre considerevoli, mentre è quasi insignificante nei mesi precedenti. Gli esportatori di Hong Kong che hanno finito le proprie quote e devono acquistarne tra le ancora libere per chiedere una licenza d'esportazione ed evadere gli ordini delle ditte comunitarie fatturano separatamente a queste ultime il costo della quota.
La disciplina comunitaria relativa al valore in dogana delle merci si fonda attualmente sul citato regolamento n. 1224/80. Secondo il suo articolo 3, paragrafo 1, il valore in dogana è dato dal «valore di transazione», cioè dal «prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità». Nella versione modificata dal regolamento del Consiglio 8 dicembre 1980, n. 3193/80 (GU L 333, pag. 1), il paragrafo 3 del medesimo articolo precisa che il prezzo della transazione comprende «la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore o dal compratore a una terza persona per soddisfare un'obbligazione del venditore».
La stessa fonte elenca i costi sopportati dall'acquirente oltre il prezzo della merce che sono da comprendere nel calcolo del valore in dogana: si tratta, secondo l'articolo 8, delle commissioni e delle senserie, dei corrispettivi e dei diritti di licenza, delle spese di trasporto e di assicurazione. Altri costi, invece, vanno esclusi da quel calcolo purché siano distinti dal prezzo della merce: da un lato, le spese relative alla costruzione, all'installazione, al montaggio, all'assistenza tecnica e al trasporto sostenute dopo l'importazione, dall'altro, i dazi e le imposte dovuti nella Comunità per l'importazione o la vendita della merce (articoli 3, paragrafo 4, e 15).
3.
Ciò premesso, passo all'esame del quesito. Ricordo che il giudice tedesco vi chiede se le spese per l'acquisto di quote libere a Hong Kong vadano comprese nel calcolo del valore in dogana.
Come ho già detto, secondo la normativa comunitaria la base su cui tale valore si determina è costituita dal prezzo effettivamente pagato o da pagare come condizione per la vendita delle merci importate. Dobbiamo dunque domandarci se le spese per l'acquisto delle quote siano collegate all'importazione delle merci e rappresentino pagamenti riducibili al concetto di «condizione della vendita». Lo Hauptzollamt di Brema-Est ritiene che la risposta deva essere positiva. Il contratto di compravendita — esso afferma — subordina la consegna dei jeans al pagamento della merce e al rimborso della somma versata dalla Wan Tat per comprare le quote. La loro separata fatturazione è irrilevante; le due spese, infatti, costituiscono la «totalità dei pagamenti» a cui si riferisce il citato paragrafo 3, articolo 3, regolamento 1224/80.
Due argomenti corroborerebbero questa tesi. Il primo si fonda su un'interpretazione letterale del regolamento 1224/80: che — dice lo Hauptzollamt — non menziona le «spese di quota» tra i costi esclusi dal calcolo del valore in dogana (supra, n. 2, in fine). Il secondo è a contrario e fa leva sul parere che il «comitato del valore in dogana» (un organo istituito dal medesimo regolamento agli articoli 17 e 18) emise nella sua XXXIII sessione, tenutasi a Bruxelles dal 19 al 21 gennaio 1983. In tale documento si afferma che le spese supplementari sostenute dall'acquirente per il rilascio della licenza d'esportazione non possono considerarsi parte del prezzo pagato per le merci «qualora il pagamento sia effettuato ... a un terzo non legato al venditore della merce». Ora — ragiona l'ufficio doganale — nel nostro caso è certo che le spese di quota furono pagate al venditore: dunque, esse entrano nel calcolo del valore in dogana.
4.
Questi argomenti mi persuadono assai poco. Li esaminerò specificamente tra un istante. In primo luogo, tuttavia, vorrei osservare che tra «spese di quota» e importazione della merce non c'è praticamente rapporto o c'è un rapporto troppo tenue e indiretto perché si possa ritenere che le prime costituiscano «condizione della vendita».
Milita in questo senso una serie di elementi. Anzitutto l'acquisto delle quote è un negozio concluso tra il venditore della merce o il compratore comunitario e un terzo: quindi, del tutto indipendente dal contratto di compravendita. Quell'acquisto, poi, non è funzionale ad una transazione concernente una merce determinata: la licenza d'esportazione che esso permette di ottenere è infatti utilizzabile dal venditore per ogni merce della medesima specie destinata al medesimo Stato membro della Comunità. Infine, il prezzo delle quote: a determinarlo, come si è visto, è il rapporto tra necessità di esportare e restrizioni quantitative all'importazione. La sorte e il valore della merce gli sono estranei.
Ciò premesso, veniamo agli argomenti dello Hauptzollamt. L'interpretazione letterale che esso dà degli articoli 3, paragrafo 4, e 15 del regolamento 1224/80 è insufficiente. Le si potrebbe ribattere che se tali norme non contemplano le «spese di quota» tra i costi escludibili dal calcolo del valore in dogana, neppure l'articolo 8 le elenca tra i costi che in quel calcolo devono essere inclusi. Ma la verità è che problemi di questo genere non si risolvono ricorrendo a vecchi e screditati brocardi come ubi lex tacuit, noluit. Si tratta di andar oltre la superficie del dato su cui lo Hauptzollamt fa leva: di chiedersi, in altri termini, se all' esplicita menzione dei costi escludibili presieda una ragione che nel caso delle spese di quota non sussiste.
Ora, tale ragione sta nella possibilità che essi facciano parte del prezzo pagato o da pagare. Per questo, come ho già ricordato, le due norme li individuano uno per uno esigendo che da tale prezzo essi siano distinti; e lo stesso fa il regolamento della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495/80 (GU L 154, pag. 14), che attua talune disposizioni della normativa sul valore in dogana. Anche il suo articolo 3, infatti, prescrive che di certe spese sostenute dall'acquirente (così quelle relative al diritto di riprodurre le merci, le commissioni d'acquisto ecc.) non si tenga conto nel calcolo del valore in dogana «a condizione che siano distinte dal prezzo». Evidentemente, il legislatore comunitario teme che il valore della merce importata sia artificiosamente ridotto mediante fatturazioni separate arbitrarie o fittizie. E tanto basta, mi sembra, a spiegare perché le due fonti tacciano sulle spese di quota. La loro distinguibilità dal prezzo della merce, e perciò la genuinità della loro fatturazione separata, sono infatti fuori questione.
Quanto al parere del comitato del valore in dogana (che ha comunque l'efficacia di una mera raccomandazione), non vedo come se ne possa trarre un argomento contro la tesi da me accolta. È vero che nella fattispecie a cui esso si riferisce le spese di quota erano state pagate a un terzo, mentre nella nostra destinatario del pagamento è il venditore. Ma, sotto il profilo che a noi interessa, questa circostanza è priva di rilievo. Che il compratore comunitario negozi direttamente col titolare della quota o incarichi del suo acquisto il venditore per poi rimborsarlo non modifica il dato di fondo: a beneficiare dell'operazione è in ogni caso il detto titolare e le spese relative sono estranee al corrispettivo della merce ceduta dal venditore al compratore.
Una conferma definitiva dell'interpretazione che mi pare più convincente si trae comunque dalle finalità della normativa sul valore in dogana. Il regolamento 1224/80 ha due scopi immediati: assicurare la conformità della disciplina comunitaria ai princìpi dell'accordo stipulato a Ginevra il 12 aprile 1979 per l'attuazione dell'articolo VII GATT e anticipare l'entrata in vigore di questo accordo nella Comunità. Ma esso ha anche un obiettivo di più ampia portata: lo sviluppo del commercio mondiale mediante l'instaurazione di «un sistema equo, uniforme e neutro di valutazione in dogana che escluda l'impiego di valori ... arbitrari o fittizi» (cfr. il sesto considerando).
Ora, se le spese di quota fossero incluse nel valore in dogana, il valore di transazione si eleverebbe determinando un aumento dei dazi doganali all'importazione. Avremmo insomma un più accentuato protezionismo e a soffrirne sarebbe il commercio internazionale dei tessili, specie coi PVS: il che, per quanto si è appena detto, non è certo un risultato compatibile con le finalità del regolamento 1224/80.
5.
Concludendo, suggerisco alla Corte di rispondere come segue al quesito formulato dal Finanzgericht di Brema, con ordinanza 12 gennaio 1983, nella causa promossa dalla ditta Ospig Textilgesellschaft KG W. Ahlers contro lo Hauptzollamt di Brema-Est:
I costi (denominati «spese di quota») che un esportatore di Hong Kong sopporta per acquistare da un terzo quote disponibili del contingente d'importazione nella Comunità di prodotti tessili su richiesta di un acquirente comunitario e che vengono a quest'ultimo fatturati in modo distinto dal prezzo della merce, non vanno compresi nel valore in dogana qual è previsto dall'articolo 3 del regolamento del Consiglio n. 1224/80.
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