CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 29 FEBBRAIO 1984 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
1. Introduzione
Il ricorso dell'Eisen und Metall AG di cui devo occuparmi oggi è diretto contro la decisione 9 dicembre 1982 con cui la Commissione ha inflitto un'ammenda. Questa decisione è a sua volta basata sull'art. 15 della decisione generale n. 1836/81/CECA. La ricorrente vi chiede:
1)
di annullare l'ammenda di DM 133736 che le è stata inflitta; in subordine, di ridurne l'importo;
2)
di annullare gli articoli 1 e 2 della decisione.
A sostegno la ricorrente deduce:
I.
l'inosservanza di forme essenziali, in particolare l'insufficienza di motivazione;
II.
la trasgressione del trattato CECA e delle norme per la sua applicazione;
III.
lo sviamento di poteri.
Prima di occuparmi di questi mezzi, ritengo opportuno fare alcune considerazioni generali.
Come si desume dall'art. 80 del trattato CECA, a parte le eccezioni ivi contemplate, che esulano però dal nostro caso, gli obblighi imposti da detto trattato valgono solo per i produttori di carbone e d'acciaio, quindi non per i commercianti. Onde rendere possibile l'applicazione al commercio dell'acciaio di norme sui prezzi e sulle condizioni di vendita analoghe a quelle in vigore per i produttori in forza dell'art. 60 del trattato CECA e delle relative disposizioni d'attuazione, la Commissione doveva quindi valersi dell'art. 95, primo e secondo comma, del trattato.
All'udienza la ricorrente ha indicato i motivi per cui non ha voluto impugnare come tale questo fondamento giuridico della decisione generale n. 1836/81/CECA.
Nella motivazione di questa decisione si dichiara anzitutto che si tratta di un provvedimento transitorio, destinato a coprire il periodo occorrente a taluni stati membri per ottemperare alla raccomandazione dello stesso giorno n. 1835/81/CECA.
Dall'ulteriore motivazione della decisione emerge chiaramente che si tratta di un provvedimento d'intervento in fatto di prezzi considerato urgente e non — come inizialmente l'art. 60 si proponeva — di un provvedimento inteso a favorire una concorrenza leale ed effettiva. Mi richiamo in proposito ai considerandi 3, 4, 5 e 6 della motivazione. Da questi considerandi si desume che il provvedimento era stato concepito sin dall'inizio come una specie di normativa sui prezzi minimi, che doveva entrare in vigore immediatamente (considerando n. 3), «ed è quindi indispensabile procedere a brevissima scadenza ad un'azione di risanamento del mercato dell'acciaio che porti ad un aumento dei prezzi necessario per evitare gravi conseguenze finanziarie» (considerando n. 4). Nell'intera motivazione non si parla più degli scopi dell'art. 60, cioè di evitare l'abuso di una posizione di monopolio e le discriminazioni di prezzo a danno degli acquirenti, in particolare a causa della loro cittadinanza.
Da detti scopi manifesti della decisione vorrei inferire subito che nel presente caso non sorgono i problemi transitori e quelli più importanti che potrebbero derivare dall'improvvisa deviazione di norme intese a favorire la concorrenza leale, nella direzione di un provvedimento sui prezzi limitativo della concorrenza. Per il complesso di detti problemi transitori in caso d'applicazione dell'art. 60 mi richiamo alle mie conclusioni del 18 gennaio di quest'anno per la causa Bertoli (causa 8/83).
Già queste differenze fra la decisione n. 30/53 (emendata il 22.12.1972), da applicarsi nella causa Bertoli, e la decisione n. 1836/81, da applicarsi nel presente caso, hanno secondo me importanti conseguenze per la valutazione di alcuni problemi fondamentali nella presente causa.
In primo luogo, le norme sui prezzi (minimi o massimi) e gli altri provvedimenti intesi a disciplinare il mercato (ad esempio nel settore agricolo) sogliono occuparsi meno degli accordi a lungo termine in atto di quanto appaia necessario, ad esempio, nell'applicare l'art. 65 del trattato CECA o l'art. 85 del trattato CEE. Lo scopo di politica congiunturale a breve termine di norme sui prezzi minimi o sui prezzi massimi diverrebbe certo irraggiungibile se determinate imprese potessero effettuare, per l'adempimento dei contratti a lungo termine già conclusi, negozi incompatibili con le norme stesse. Del resto, anche per dette norme sulla concorrenza — nonostante il particolare regime transitorio che esse contemplano per le «vecchie intese» — vale il principio che la loro applicazione non dipende dalla natura privatistica delle intese limitative della concorrenza. Il regime transitorio non esclude inoltre che anche i detti articoli valgano in linea di principio pure per le «vecchie intese». Questa prima conseguenza della rilevata differenza rispetto alla causa Bertoli implica secondo me che l'intera argomentazione relativa alla natura privatistica ed alla portata dei contratti svolta dalla ricorrente diviene irrilevante. Tornerò su questo punto, più succintamente, nel trattare dei mezzi della ricorrente.
In secondo luogo detta differenza rispetto alla causa Bertoli ha avuto come conseguenza che la Commissione, per quanto riguarda la decisione n. 1836/81/CECA, in un primo momento non ha avuto manifestamente bisogno di una direttiva interna sulle ammende analoga a quella per i successivi periodi di trasgressione della decisione n. 30/53. Come ricorderete, le direttive interne sulle ammende contemplavano il graduale aumento dell'entità delle ammende, aumento che, nella sentenza Rumi (causa 149/78, Race. 1979, pag. 2523) avete ritenuto opportuno per la trasgressione dell'art. 60. Nelle mie sovramenzionate conclusioni ho considerato il graduale aumento delle ammende per la trasgressione dell'art. 60 come una conseguenza logica — e, in ossequio a principi generali di sana amministrazione, anche necessaria — del passaggio da una politica della concorrenza relativamente marginale ad una politica d'intervento diretta ad un fine ben preciso. Nella presente causa considerazioni del genere sarebbero completamente fuori luogo, giacché gli scopi esclusivamente intervenzionistici della decisione n. 1836/81 dovevano essere chiari per tutti sin dall'inizio. Tornerò in seguito sulla questione se la natura complementare di questa decisione rispetto all'art. 60, oppure dei problemi di transizione di carattere puramente pratico possano giustificare una riduzione dell'ammenda nel caso in esame. Qui mi limito a constatare che, malgrado la mancanza nella decisione di un'autorizzazione in questo senso, stando a quanto ha dichiarato in giudizio circa l'obbligo immediato di pubblicare i listini, la Commissione ha in pratica concesso ai commercianti un ulteriore termine. In relazione ai complicati problemi amministrativi che questo problema crea per i commercianti, sono dell'opinione che un siffatto «periodo di grazia» sia rimasto dentro i limiti di una sana amministrazione. Per la ricorrente questo periodo di grazia è stato in realtà di tre mesi abbondanti. Le trasgressioni durante questo periodo non sono state addebitate alla ricorrente. Naturalmente, sotto il profilo della certezza del diritto e dell'uguaglianza sarebbe stato meglio se questo rinvio per tutti i commercianti dell'obbligo di osservare la decisione fosse stato del pari sancito dall'art. 16 del provvedimento. Per quanto riguarda l'aver tenuto conto unicamente nella prassi amministrativa di indiscutibili problemi concreti di transizione, ritengo tuttavia che nella presente causa non si possano fare alla Commissione addebiti giuridicamente rilevanti.
Prima di esaminare successivamente i vari mezzi dedotti dalla ricorrente, vorrei ancora osservare che, a parte la relazione d'udienza, si dovrebbe tener conto anche:
1)
dei documenti che la ricorrente ha prodotto il 5 gennaio 1984 a richiesta della Corte;
2)
dei documenti che essa ha prodotto all'udienza col consenso della Commissione e
3)
degli argomenti, che la ricorrente ha naturalmente potuto svolgere solo all'udienza, riguardanti le precisazioni della motivazione del provvedimento che la Commissione ha fornito nella controreplica.
Per uno sguardo complessivo sulla presente causa, per gli addebiti mossi alla ricorrente e per gli argomenti che le parti hanno svolto durante la fase scritta, mi limito qui ad un richiamo alla relazione d'udienza.
2. Il primo mezzo (inosservanza di forme essenziali)
2.1.
Col primo mezzo, come già detto, la ricorrente deduce in particolare l'insufficiente motivazione del provvedimento impugnato. Come seconda censura essa lamenta l'inosservanza, da parte della Commissione, dell'obbligo di audizione. Soprattutto la prima censura ha, oltre l'aspetto formale, anche un aspetto sostanziale. Questo coincide in parte col secondo mezzo. Onde evitare ripetizioni, tratterò quindi quest'aspetto sostanziale a proposito del secondo mezzo.
2.2.
Per quanto riguarda la prima censura, premetto che la motivazione della decisione appare effettivamente alquanto sommaria. Ciò vale in particolare per i punti sui quali, durante il procedimento amministrativo, la ricorrente si è difesa dagli addebiti mossile. Cionondimeno le trasgressioni sono secondo me indicate abbastanza chiaramente per consentire alla ricorrente di difendersi dinanzi a voi. Ciò è indiscutibile se si pone il provvedimento in relazione con la lettera 16 febbraio 1982 inviata dalla Commissione alla ricorrente durante il procedimento amministrativo (vedasi il documento n. 1 allegato al controricorso). Anche la circostanza che gli argomenti dedotti dalla ricorrente dinanzi a voi fossero già in sostanza contenuti nella sua risposta alla Commissione in data 20 settembre 1982 (doc. n. 2 allegato al controricorso) conferma che il provvedimento sotto questo profilo non ha leso il diritto alla difesa della ricorrente. In proposito non si deve inoltre perdere di vista che — a differenza della causa Bertoli — la natura delle trasgressioni e la loro definizione giuridica sono nel nostro caso molto semplici. Benché ciò non sia detto espressamente nella decisione, pare che la ricorrente abbia perfettamente compreso che di fatto le viene fatto carico di aver trasgredito l'art. 8 della decisione di base, praticando prezzi inferiori a quelli del proprio listino nei casi specificamente indicati, cioè di aver trasgredito il divieto di applicare condizioni disuguali ad operazioni equiparabili. Sotto l'aspetto formale ritengo quindi che l'obbligo di motivazione non sia stato trasgredito. Sulle censure sostanziali della ricorrente tornerò, come già detto, nel trattare del secondo mezzo.
2.3.
La seconda inosservanza di forme essenziali di cui la ricorrente fa carico alla Commissione consiste nella trasgressione dell'obbligo, stabilito dall'art. 36 del trattato, di «mettere l'interessato in grado di presentare le sue osservazioni ... prima di infliggere una delle sanzioni pecuniarie o di fissare una delle penalità di mora previste dal presente trattato». Per quanto riguarda questa censura, rilevo per cominciare che l'art. 36 non prescrive di sentire oralmente gli interessati dopo aver ricevuto le loro osservazioni scritte a proposito degli addebiti loro mossi. L'art. 36 non impone poi alla Commissione nemmeno l'obbligo di ribattere agli argomenti degli interessati già durante il procedimento amministrativo che precede la decisione. Infine, come si desume dal fascicolo, la ricorrente si è deliberatamente astenuta dal valersi della possibilità in pratica offertale dalla Commissione di illustrare oralmente la propria memoria difensiva (vedasi il documento n. 3 allegato al controricorso). La presente censura va quindi disattesa.
3. Il secondo mezzo
3.1.
Col secondo mezzo la ricorrente fa carico alla Commissione di aver trasgredito gli am. 15, 47 e 36 del trattato CECA, nonché gli artt. 11, 14 e 15 della decisione n. 1836/81.
Ho già trattato degli aspetti formali dell'asserita trasgressione degli artt. 15 e 36 del trattato CECA, a proposito del primo mezzo. La ricorrente ravvisa la trasgressione dell'art. 47 di detto trattato e dell'art. 14 della decisione nel fatto che la Commissione, nel corso dell'indagine, avrebbe tenuto conto solo delle circostanze aggravanti, ad esclusione di quelle che militavano a suo favore. Dal raffronto fra la trattazione sommaria dei suoi argomenti difensivi nella decisione che ha inflitto l'ammenda ed i mezzi d'impugnazione dedotti dinanzi a voi si desume però che la presente censura manca di fondamento in fatto sui punti essenziali. In proposito, la ricorrente fa pure ingiustamente carico alla Commissione di aver trasgredito l'art. 11 della decisione n. 1836/81. Ho già parlato, trattando del primo mezzo, dell'asserita trasgressione dell'art. 15 di detta decisione consistente nella mancata indicazione espressa degli articoli che sarebbero stati trasgrediti. Passo ora a trattare gli aspetti sostanziali tanto del primo quanto del secondo mezzo. Le critiche sostanziali che la ricorrente ha rivolto alla Commissione, implicitamente, a proposito del primo e del secondo mezzo, nell'atto introduttivo e più ampiamente ed espressamente nella replica e nella fase orale, vertono su tre punti di cui mi occuperò in ordine d'importanza.
3.2.
I contratti hi corso. A proposito di tutti e quattro i gruppi di trasgressioni la ricorrente si richiama al fatto che i negozi di cui le si fa carico costituivano adempimento di contratti conclusi anteriormente al 15 ottobre 1981 con i quattro clienti di cui trattasi. Per Markmann e Claas, stando ai documenti prodotti a vostra richiesta, si tratta di due contratti conclusi il 7 settembre 1981. Con Schlafhorst, il 24 giugno 1981 era stato concluso un contratto che era stato prorogato il 9 settembre successivo. Il contratto con Bergbau era stato concluso già il 3 aprile 1981.
La Commissione, benché non concordi con la ricorrente circa la natura giuridica e la portata di detti contratti, non ne contesta l'esistenza. Nelle osservazioni preliminari ho già detto perché la denominazione privatistica e la natura di tali accordi secondo me sono irrilevanti dinanzi a questa Corte. Ho del pari già esposto perché, anche secondo me, una normativa di crisi di diritto pubblico che abbia come nel presente caso la forma di un provvedimento sui prezzi deve prevalere sulle eventuali obbligazioni contrattuali derivanti da contratti del genere. La normativa di crisi di diritto pubblico può annullare tali obbligazioni, anche nel caso in cui i contratti preliminari siano stati posti in essere anteriormente al 4 luglio 1981. Non si può nemmeno parlare di efficacia retroattiva, ammissibile solo in casi eccezionali e per validi motivi d'interesse generale, giacché l'art. 8 della decisione (della cui trasgressione si tratta) vale per tutti i negozi posti in essere dopo il 4 luglio 1981 e quindi certamente per i negozi posteriori al 15 ottobre 1981 di cui viene fatto carico alla ricorrente. L'art. 8 non contempla alcuna eccezione per i negozi che derivano da un contratto stipulato in precedenza, né dai sovramenzionati scopi della decisione si può desumere alcun altro intento. Al contrario, detti scopi confermano l'esattezza di una siffatta interpretazione dell'art. 8. Per quanto riguarda l'efficacia retroattiva della decisione, asserita dalla ricorrente, a sostegno della tesi che sostengo qui come pure nelle osservazioni preliminari mi posso richiamare alle situazioni, analoghe sotto questo profilo, delle cause Westzucker (1/73, Race. 1973, pag. 723, punto n. 5) e Sopad (143/73, Race. 1973, pag. 1483, punto n. 8). La tesi della ricorrente di cui sto trattando va quindi respinta. Dato che per quanto riguarda i negozi con Schlafhorst e Claas non è stato dedotto alcun altro argomento difensivo, gli addebiti relativi a questi clienti vanno quindi considerati provati.
3.3.
L'asserita diversità dei negozi Markmann. Circa i negozi di materiale I a) con la Markmann, la ricorrente ha tuttavia sostenuto inoltre, già durante il procedimento amministrativo, che essi non erano paragonabili agli altri negozi in quanto la Markmann, a differenza dei suoi altri clienti, acquistava soprattutto materiale II a). Quest'assunto va secondo me disatteso, giacché l'obbligo di pubblicare i prezzi e le altre prescrizioni contenute nella decisione n. 1836/81 riguardano unicamente i negozi di materiale I a). Nel confrontare i negozi non si potrà quindi tenere alcun conto degli obblighi di consegna contemporaneamente assunti per il materiale II a). A norma della decisione, inoltre, per negozi connessi del genere la ricorrente avrebbe potuto perfettamente concedere alla Markmann sconti sul materiale II a). Sotto questo profilo, anche sotto l'aspetto commerciale non vi era alcun motivo di discostarsi dal listino per il materiale I a) fornito alla Markmann.
3.4.
Le asserite particolarità dei negozi con la Bergbau. Circa i negozi con la Bergbau la. ricorrente ha poi sostenuto che si trattava in realtà esclusivamente di materiale II a), quantomeno di negozi relativi ad acciaio proveniente dalla DDR, per il quale la Commissione ammette uno sconto del 6 % all'importazione. A mio parere, quest'assunto ha fatto sorgere fondati dubbi circa l'esattezza dei criticati comportamenti, dubbi che la Commissione non ha potuto completamente dissipare. In questo senso milita in primo luogo la destinazione del materiale alle miniere, nel qual caso sono importanti la resistenza e la possibilità di saldatura, non già la lunghezza e la larghezza esatte del materiale né il fatto che non sia arrugginito. Inoltre l'esattezza dell'assunto era resa verosimile dalla circostanza, non contestata dalla Commissione, che la ricorrente è una delle principali acquirenti, nella Repubblica federale di Germania, di acciaio della DDR. Come si desume dal fascicolo, la Repubblica federale di Germania è obbligata ad acquistare nella DDR una determinata quantità di acciaio come parziale compensazione della maggior quantità d'acciaio che la DDR acquista dalla Repubblica federale di Germania. Non è secondo me necessario stabilire se il fatto che l'acciaio sia originario della DDR costituisca un motivo sufficiente per considerarlo materiale II a). Per vari motivi indicati dalle parti in corso di causa ciò mi sembra di per sé dubbio. Dato che quest'acciaio, come la Commissione ammette, può essere acquistato ad un prezzo inferiore, a norma dell'art. 9, n. 1, lett. b), della decisione, i negozi relativi a questo materiale non costituiscono secondo me in alcun caso negozi paragonabili ai sensi dell'art. 8 della decisione. Anche a proposito dei problemi di classificazione relativi a quest'acciaio non mi sembra dimostrato che l'art. 7 della decisione sia stato trasgredito. Mi pare infatti esagerato il considerare come materiale II a) l'acciaio proveniente dalla DDR solo a causa di questa origine e del prezzo inferiore. Considero quindi non dimostrate le trasgressione dell'art. 8 e, rispettivamente, dell'art. 7 della decisione in relazione ai negozi con la Bergbau. Nel determinare l'importo dell'ammenda se ne dovrà tener conto.
4. Il terzo mezzo (asserito sviamento di potere nella commisurazione dell'ammenda)
L'art. 15 della decisione generale n. 1836/81 attribuisce alla Commissione il potere di infliggere ai commercianti che abbiano trasgredito gli artt. 2-13 ammende pari al massimo al doppio del valore delle vendite irregolari. Nel nostro caso la Commissione, stando al considerando n. 4 della decisione, ha inflitto un'ammenda pari al 110% dell'importo complessivo delle sottoquotazioni accertate. Secondo gli allegati 3 e 4 della risposta data dalla Commissione il 7 ottobre 1983 ai quesiti che le avevate posto nella causa 8/83 (Bertoli), dal 9 dicembre 1982 la Commissione ha uniformato i parametri delle ammende per la trasgressione delle decisioni generali 30/53 e 1836/81.
La ricorrente sostiene ora che la Commissione ha comesso uno sviamento di potere. In primo luogo gli addebiti mossile non sarebbero provati. Salvo per quanto riguarda i negozi con la Bergbau, quest'assunto va disatteso come si desume da quanto ho detto sopra. Lo stesso vale per l'argomento, ripetuto nel terzo mezzo, secondo cui la motivazione del provvedimento sarebbe difettosa. Infine la ricorrente deduce che l'importo dell'ammenda sarebbe stato in realtà determinato da considerazioni di prevenzione generale, dal bisogno di dare un esempio a tutti i commercianti di acciaio, onde indurli ad osservare più scrupolosamente la decisione. Quest'assunto non solo è stato contrastato dalla Commissione in corso di causa, ma inoltre non trova alcun fondamento nel testo del provvedimento che ha inflitto l'ammenda. Dopo il secondo trattino del quarto considerando di questa decisione si legge invece che l'ammenda dev'essere di entità sufficiente per dissuadere l'impresa (il corsivo è mio) da ulteriori inosservanze del listino. Del resto un'ammenda del genere ha sempre per sua natura deipari effetto preventivo e anche se questo è stato uno degli scopi della Commissione (come la ricorrente sostiene, svolgendo però solo argomenti vaghi e non documentati relativi a dichiarazioni della Commissione), non ravviserei in ciò alcun contrasto coi principi generali delle sanzioni amministrative.
Nell'atto introduttivo la ricorrente ha tuttavia chiesto in subordine anche la riduzione dell'ammenda. Richiamandomi alla giurisdizione di merito che l'art. 36, secondo comma, del trattato CECA vi attribuisce, concluderò quindi la mia esposizione trattando dell'entità dell'ammenda.
Su questo punto, da quanto detto sopra si desume anzitutto che secondo me, nel commisurare l'ammenda, non si deve tener conto dei negozi con la Bergbau. L'importo delle trasgressioni del listino accertate diviene allora DM 5436,68 (per i negozi con la Markmann) + DM66683,18 (per i negozi con la Schlafhorst) + DM 9126,45 (per i negozi con la Claas), quindi in totale DM 81246,31.
Per quanto riguarda la gravità delle trasgressioni, a favore dei parametri usati dalla Commissione milita certo il fatto che, a differenza di quanto i produttori d'acciaio potevano ritenere a causa dell'origine, della prassi costante e della vostra giurisprudenza a proposito della decisione n. 30/53, la decisione n. 1836/81 era fin dall'inizio destinata ad essere un provvedimento di crisi, in fatto di prezzi, di grande momento. Stando alla sua motivazione, questo provvedimento aveva ormai poco o nulla a che fare con gli scopi di politica della concorrenza che avevano costituito inizialmente il fondamento dell'art. 60 del trattato CECA. Nel periodo di cui trattasi, anche le direttive interne in fatto di ammende emerse nella causa Bertoli erano prive di valore per le trasgressioni della decisione n. 1836/81. Come ho detto nelle conclusioni del 18 gennaio scorso per la causa Bertoli, l'aumento solo graduale delle ammende, dal 7,5 % iniziale al 25 % delle vendite irregolari, per le trasgressioni commesse nel periodo successivo al 31 agosto 1981 (fino al 9 dicembre 1982, quando la Commissione fissò il parametro delle ammende anche in quel campo nel 100 e, rispettivamente, 110% delle sottoquotazioni accertate) in caso di trasgressione sostanziale dell'art. 60 e delle relative norme di attuazione, dati i precedenti, doveva ritenersi ragionevole e, in linea di principio, persino necessario come direttiva generale. Nel presente caso mancano precedenti analoghi quanto allo scopo completamente diverso delle disposizioni nonché quanto alla prassi completamente diversa. In ciò si potrebbe ravvisare un'adeguata giustificazione dell'uso di parametri d'ammenda come quelli che, dal 9 dicembre 1982, vengono usati pure in caso di trasgressione della decisione n. 30/53 e come quelli che, dalla decisione della Commissione del 19 gennaio 1983 (allegato 4 della risposta data dalla Commissione il 7.10.1983 ai quesiti da voi postile nella causa Bertoli), sono stati fissati in via generale per il caso di trasgressione delle decisioni nn. 30/53 e 1836/81.
Cionondimeno vorrei giungere ad una conclusione diversa per due motivi. In primo luogo la decisione n. 1836/81, data la sua motivazione, è pur chiaramente concepita come un complemento dell'art. 60 (nella sua interpretazione modificata). Già per questo motivo sarebbe secondo me iniquo infliggere ai commercianti di acciaio un'ammenda più elevata di quella che vigeva all'inizio per i produttori d'acciaio, a proposito di trasgressioni commesse nel quarto trimestre del 1981. Secondo le direttive interne in fatto di ammende a quell'epoca in vigore, si applicava in linea di principio un'ammenda pari al 25 % delle sottoquotazioni accertate, con la possibilità di ridurre o aumentare del 40 % l'importo così calcolato.
In secondo luogo ritengo che pure per i commercianti d'acciaio devono valere considerazioni di regime transitorio, anche se per motivi del tutto diversi da quelli che potevano essere addotti per i produttori d'acciaio. Anzitutto in corso di causa è emerso con sufficiente chiarezza che i commercianti d'acciaio avevano grande difficoltà ad adeguarsi ad un sistema che in origine era stato elaborato per i produttori. Mentre questi forniscono in genere partite di qualità uniforme, i commercianti vendono normalmente prodotti di diversa origine e di qualità non omogenea. Anche gli usi commerciali sono diversi, come è emerso all'udienza dal dibattito e dai dati forniti circa l'applicazione o meno di prezzi fissi e di clausole che fanno dipendere il prezzo dalla data di consegna. Dal dibattito ho tratto l'impressione che la Commissione, quando ha adottato la decisione generale, aveva un'idea incompleta e inoltre parzialmente inesatta di questi usi commerciali. La Commissione inoltre, con la cautela dimostrata nell'istituire il nuovo sistema, ha provato di aver compreso una parte di queste difficoltà. Per questi motivi ritengo iniquo punire sin dall'inizio le insufficienze accertate nell'applicazione del nuovo sistema con un rigore che sarebbe giustificato solo dopo un ragionevole periodo di adeguamento. Infine, benché sia persuaso che la Commissione abbia ragione nel sostenere che la decisione deve valere anche per i negozi conclusi per l'adempimento di contratti già in atto, ciò non toglie che i commercianti potessero ritenere in buona fede che ciò non fosse vero, finché questa Corte non si fosse pronunziata in modo conforme alla tesi della Commissione.
Per tutte queste considerazioni sono in definitiva d'opinione che sia equo, per le trasgressioni da considerarsi provate nel quarto trimestre del 1981, applicare un parametro del 25% dell'importo delle sottoquotazioni accertate, più il 10 % dell'importo così calcolato. Ciò significa che a mio parere l'importo dell'ammenda dev'essere ridotto a (0,25 X DM 81246,31) = DM 20211,58x10% ovverosia, arrotondando, DM 22 233.
5. Ultime osservazioni e conclusioni finali
5.1.
Prima di concludere ritengo opportune alcune considerazioni generali.
Secondo la lettera e lo spirito della decisione n. 18 36/81/CECA, come pure in base a principi generali, ammessi anche nella vostra giurisprudenza, relativi al rapporto tra il diritto amministrativo economico ed i contratti di diritto privato, mi sono associato alla tesi della Commissione secondo cui detta decisione e gli obblighi che ne derivavano per la ricorrente dovevano prevalere — per i tre gruppi di negozi da me ritenuti rilevanti, dopo l'entrata in vigore della decisione — sui contratti preliminari conclusi o rinnovati dalla ricorrente. Si può ammettere che, sotto il profilo privatistico, questa conclusione non è del tutto soddisfacente, giacché in questo modo la ricorrente doveva modificare unilateralmente mediante i propri listini le condizioni di vendita che aveva stabilito contrattualmente in settembre, per i negozi conclusi dopo l'applicazione del listino (a meno che, in contrasto con l'espresso scopo della decisione, avesse fissato i propri prezzi pubblicati al di sotto dei prezzi di mercato allora correnti). Cionondimeno, le considerazioni anche secondo me imprescindibili che militano a favore della prevalenza della decisione su detti contratti preliminari, devono qui a mio parere avere peso decisivo. A parte ciò la ricorrente avrebbe potuto probabilmente evitare queste conseguenze dando alle condizioni più favorevoli del contratto preliminare la forma di sconti di fedeltà (come la Commissione ha ritenuto possibile per quanto riguarda i negozi Markmann) ovvero quella di sconti periodici di quantità. La possibilità di sconti del genere e la loro entità, a norma dell'art. 3, lett. f), della decisione n. 1836/81, avrebbero certo dovuto essere del pari indicate nel listino.
La mia seconda osservazione generale è che assistiamo qui al fenomeno unico per cui l'interpretazione della decisione che darete nella vostra sentenza costituirà un precedente, non tanto per eventuali ulteriori ricorsi dinanzi a voi, quanto per le autorità amministrative e giurisdizionali degli stati membri. Dal primo gennaio 1983, infatti, grazie alle disposizioni nazionali d'attuazione della raccomandazione n. 1835/81/CECA (GU 1981, n. L 184, pag. 9), l'applicazione sostanziale della normativa è stata affidata agli stati membri. In minor misura un cosiffatto valore di precedente sussiste per le considerazioni che dedicherete ai criteri di commisurazione dell'ammenda. Dal fascicolo è emerso che il Consiglio non ha accolto la proposta iniziale della Commissione di determinare nella raccomandazione anche l'importo massimo delle ammende e precisamente nello stesso modo che nella decisione n. 1836/81/CECA. Ciò è comprensibile in quanto, almeno in un certo numero di stati membri, le ammende richiedono un lungo iter di diritto penale ovvero vanno inflitte secondo altre norme di legge relative ad analoghe trasgressioni di disposizioni nazionali di diritto amministrativo economico. Tenuto conto anche della vostra giurisprudenza relativa a problemi del genere nella realizzazione della politica agricola comune, ciò deve inevitabilmente portare a differenze nella prassi nazionale in fatto di ammende. Cionondimeno anche le vostre considerazioni relative alla gravità delle trasgressioni di cui trattasi potranno avere un sicuro effetto armonizzatore su detta prassi degli stati membri. In proposito vorrei raccomandarvi di dire espressamente nella sentenza che, per le trasgressioni posteriori al 9 dicembre 1982, ritenete equi i parametri adottati dalla Commissione per commisurare le ammende, a meno che circostanze particolari non giustifichino la riduzione nel caso concreto.
5.2.
Per concludere vi propongo :
1.
Di annullare la decisione 9 dicembre 1982 con cui la Commissione, in forza dell'art. 15 della decisione n. 1836/81/CECA, ha inflitto un'ammenda alla Eisen und Metall Aktiengesellschaft con sede in Gelsenkirchen, nella parte in cui detto articolo riguarda i DM 40332,28 di inosservanze di listino nei negozi con la Bergbau AG.
2.
Ridurre a DM 22233 l'ammenda di DM 133736 inflitta con l'art. 2 della decisione sopramenzionata.
3.
Respingere il ricorso nella parte restante.
4.
A norma dell'art. 69, paragrafo 3, del regolamento di procedura, compensare le spese in modo che ciascuna parte sopporti le proprie.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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