CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 15 DICEMBRE 1983 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Gli antefatti
Con lettera 6 aprile 1981, la Commissione comunicava alla Metalgoi SpA, impresa siderurgica con sede in Brescia, la sua produzione di riferimento e le quote di produzione assegnatele per il secondo trimestre 1981. Si trattava al riguardo di prodotti del gruppo IV di cui alla decisione generale 31 ottobre 1980, n. 2794/80/CECA (GU 1980, L 291, pag. 1), che si applicava per il quarto trimestre 1980 e per il primo semestre 1981. Con lettera 1o febbraio 1982 la Commissione comunicava alla Metalgoi che, a suo parere, durante il secondo trimestre 1981 essa aveva superato di 1428 tonnellate la quota assegnatale. A seguito dell'audizione della Metalgoi al riguardo, avvenuta il 28 maggio 1982, aveva luogo un modesto adeguamento della cifra suddetta a 1358 tonnellate. Con decisione 24 novembre 1982, n. C(82) 1631/6 (GU 1982, C 324, pag. 2) veniva irrogata all'impresa, al punto 2, un'ammenda di 101850 ECU (pari a 136533999 Lit).
2. Il ricorso e i mezzi
Il 18 gennaio 1983 la Metalgoi proponeva ricorso contro tale decisione. Detto ricorso era diretto all'annullamento della decisione 24 novembre 1982, in via subordinata alla riduzione dell'ammenda e, in ulteriore subordine, alla concessione di una dilazione del pagamento dell'ammenda nonché alla condanna della Commissione alle spese. Vi ricordo che il 20 aprile 1983 il presidente di questa Corte ha sospeso, con ordinanza emanata in sede di procedimento d'urgenza, il pagamento dell'ammenda a condizione che la Metalgoi costituisse una cauzione a garanzia del pagamento stesso. Nell'atto introduttivo, la Metalgoi adduce tre mezzi a sostegno del ricorso dei quali passo a trattare di seguito.
2.1. Il primo mezzo
Il primo mezzo si fonda sull'asserita illegittimità della decisione con cui viene irrogata l'ammenda in quanto determinati prodotti, nei confronti dei quali viene constatata l'eccedenza di produzione, non rientrerebbero nel gruppo IV della decisione generale n. 2794/80. La Metalgoi sostiene a tal fine quanto segue. I profilati di cui trattasi (ferri a T ed angolari), per quanto riguarda il superamento della quota, non sarebbero stati venduti in quanto tali, ma come prodotti finiti (fra l'altro paletti per recinzione) che non rientrerebbero nella disciplina della decisione generale n. 2794/80/CECA. Inoltre, i profilati stessi di cui è causa, che sarebbero stati posti nell'ambito della disciplina delle quote solo con la decisione generale n. 1831/81/CECA, rientrerebbero nella categoria VI dei prodotti siderurgici. Nel periodo rilevante per il superamento della quota contestato, quest'ultima decisione non era però ancora in vigore. Questo secondo argomento va subito rigettato. Come la Commissione ha giustamente ritenuto, e risulta altresì chiaramente dalla formulazione delle definizioni in questione in entrambe le decisioni generali, il gruppo IV della decisione generale n. 2794/80 si è più precisamente sviluppato nelle categorie IV, V e VI della decisione generale n. 1831/81. Neppure l'ulteriore argomento addotto di una diversa classificazione tariffaria è rilevante sotto questo profilo considerato che le decisioni generali non si basano su una nomenclatura doganale.
Non può trovare accoglimento neppure il primo argomento ossia che i profilati di cui trattasi, per quanto qui rileva, vengono venduti come prodotti finiti. Nelle decisioni generali nulla indica che i tipi di prodotti siderurgici che vengono trasformati in prodotti finiti dalla stessa impresa interessata non rientrerebbero nell'ambito delle quote di produzione. Ove ciò appunto avvenisse, si verificherebbe altresì un indebito vantaggio per le imprese integrate. Ciò non va messo in accordo con i principi-base dell'art. 58 CECA. Il primo mezzo va pertanto integralmente respinto.
2.2. Il secondo mezzo
Il secondo mezzo attiene al fatto che la Commissione avrebbe illegittimamente respinto la richiesta di adeguamento della quota formulata dalla Metalgoi con telex 17 marzo 1981 in base all'art. 14 della decisione generale a cui quanto meno non avrebbe dato alcun seguito. Per quanto concerne questo mezzo può bastare la constatazione che la Metalgoi non ha proposto ricorso contro la mancata applicazione dell'art. 14. Che la Commissione abbia ricevuto il suddetto telex (come essa sostiene) o meno, non ha rilevanza ai fini di questo mezzo di ricorso.
Qualora non sia stata data alcuna applicazione all'art. 14, le imprese non sono naturalmente libere, in base al proprio parere in ordine alla possibilità di applicazione di questa norma di equità, di procedere a superamenti di quote. Inoltre sorge il dubbio, sollevato a pag. 3 del processo verbale relativo all'audizione del 28 maggio 1982 (allegato 6 del ricorso), che la Metalgoi in effetti non si trovasse proprio in difficoltà finanziarie così gravi da poter giustificare l'applicazione dell'art. 14. Lo stesso difensore della Metalgoi dichiarava allora che l'impresa presentava un bilancio in attivo.
2.3. Il terzo mezzo
La Metalgoi assume, come mezzo alternativo, che i prodotti siderurgici prodotti in eccesso sarebbero stati esportati in paesi terzi e pertanto non avrebbero influenzato l'offerta sul mercato comunitario. Nella sua genericità tale tesi non è sostenibile, atteso che le decisioni generali, come si è detto, si basano sulla produzione in quanto tale senza tener conto del suo smercio. Nella sentenza 11 maggio 1983 in causa 244/81 (Klöckner, Raccolta 1983, pag. 1451) un argomento del genere è stato da voi energicamente respinto (punto 44 della motivazione). Un'altra questione è tuttavia quella se il superamento di una quota di produzione a seguito di consegne verso paesi terzi debba sempre essere valutato, ai fini dell'ammontare dell'ammenda, nella stessa misura del superamento intervenuto a seguito di vendita all'interno del mercato comune. Un argomento in favore della distinzione in ordine alla gravità di tali infrazioni al sistema delle quote potrebbe forse trovarsi nei considerandi delle decisioni generali e nel fatto che il sistema delle quote di consegna riguarda soltanto consegne all'interno del mercato comune. È certo, alla luce della recente sentenza 16 novembre 1983 in causa 188/82 (Thyssen AG, Raccolta 1983, pag. 3721) che questa Corte non considera la fissazione dell'ammontare dell'ammenda come un mero automatismo amministrativo. Nondimeno, a mio parere, il semplice fatto che una certa quantità di prodotti siderurgici, pari al superamento della quota, sia esportata verso paesi terzi non può ancora venire di per se stesso considerato un motivo eccezionale tale da giustificare una deroga dalla normale quantificazione dell'ammenda. A tal fine l'impresa interessata dovrebbe almeno rendere credibile di aver aperto, attraverso tali esportazioni verso paesi terzi, nuovi mercati non accessibili ai produttori siderurgici concorrenti, non trasgredendo accordi internazionali e superando la sua normale quota di esportazione. Anche in risposta ad un quesito da me posto al riguardo durante la fase orale, la Metalgoi non ha però potuto indicare alcuna circostanza eccezionale, nel senso qui inteso, che possa giustificare una riduzione dell'ammenda.
Ai fini della valutazione di questo terzo mezzo posso ora rinviare anche alla sentenza della Quinta Sezione, del 30 novembre 1983, in causa 235/82 (Ferriere San Carlo), nonché alle conclusioni dell'avvocato generale Reischl del 1o dicembre 1983 in causa 348/82 (Odolesi). Alle pagg. 9-16 delle sue conclusioni il mio collega esamina ampiamente un ricorso del genere ad operazioni di esportazione e a pag. 16 non esclude altresì che tale aspetto possa essere rilevante ai fini della determinazione dell'ammontare dell'ammenda.
2.4. Altre eventuali circostanze attenuanti
Così come ricorderete, la Metalgoi tuttavia non si è tanto richiamata, durante la fase orale, a queste operazioni di esportazione, quanto alla circostanza che il superamento di quota di cui trattasi corrispondeva al rilevante aumento dello smercio, da parte sua, dei prodotti finiti considerati. Anche al riguardo non vorrei escludere a priori la possibilità che tale circostanza possa giustificare una riduzione dell'ammenda. Anche sotto questo profilo la Metalgoi avrebbe però dovuto poi rendere almeno credibile che si trattasse, nella specie, dell'apertura di un nuovo mercato e che tali vendite di prodotti finiti non fossero quindi avvenute a danno delle possibilità di sbocco dei suoi concorrenti, così da potersi considerare come una circostanza eccezionale ai sensi dell'art. 9 della decisione generale, tale da poter giustificare la riduzione dell'ammenda. Dai punti 22 e 24 della vostra sentenza in causa 188/82 (Thyssen) desumo che voi vi basate sul fatto che in effetti l'impresa interessata deve rendere credibile il verificarsi di circostanze eccezionali. Ciò, a mio parere, non è avvenuto nella fattispecie, così che anche tale argomento della ricorrente deve essere respinto.
Per quanto riguarda la dilazione di pagamento dell'ammenda irrogata, chiesta in via subordinata dalla Metalgoi, la Commissione ha asserito, durante il procedimento, di concederla solitamente, in concreto, quando vengono addotti soddisfacenti motivi a tal fine.
3. Conclusione
In sintesi, concludo pertanto nel senso che il ricorso della Metalgoi dev'essere integralmente rigettato e che la ricorrente dev'essere condannata alle spese.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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