CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 22 MARZO 1984 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Nella presente causa dovete ancora una volta occuparvi delle conseguenze derivanti per i dipendenti delle istituzioni comunitarie dall'adesione dei tre nuovi stati membri nel 1973. Anche oggi, dopo tanto tempo da questo avvenimento — in occasione del quale il Consiglio emanò il regolamento 4 dicembre 1972, n. 2530 (GU L 272, 1972, pag. 1), che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per l'assunzione di dipendenti delle Comunità europee in conseguenza dell'adesione di nuovi stati membri nonché per la cessazione definitiva dal servizio per taluni dipendenti delle stesse Comunità — i provvedimenti adottati non risultano del tutto soddisfacenti sul piano umano. La sentenza che pronunzierete può pertanto avere importanza per l'elaborazione di provvedimenti analoghi che verosimilmente verranno adottati in occasione dell'adesione di Spagna e Portogallo.
1. I fatti più importanti
Il ricorrente, nato nel 1926, veniva assunto dalla Commissione nel 1959. Da ultimo egli lavorava come amministratore principale (grado A4) presso il gruppo del portavoce di detta istituzione. Nel 1967 veniva colpito da infarto cardiaco. Nel certificato rilasciato dal medico curante a seguito di detto evento, e versato nel fascicolo come prova, si sottolineava che l'attività del ricorrente non avrebbe dovuto eccedere l'orario normale di lavoro. Ciò, manifestamente, non avveniva e né la Commissione né il ricorrente ritenevano che vi fosse motivo di instaurare il procedimento per l'accertamento dell'invalidità contemplato dallo statuto. Dal fascicolo risulta inoltre che il ricorrente era un buon dipendente e che per questo venne preso in considerazione ai fini della promozione al grado A 3. Rinvio in proposito alle copie delle lettere del sig. von der Groeben (1o marzo 1968) e del sig. Dahrendorf (24 febbraio 1973). A quanto pare, però, la promozione divenne impossibile nell'ambito del gruppo del portavoce a seguito dell'adesione dei tre nuovi stati membri, il 1o gennaio 1973. Questo, com'è noto, è il motivo che spinse il ricorrente a chiedere, con lettera 23 febbraio 1973 (allegato I del controricorso), l'applicazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2530/72. La domanda veniva accolta dalla Commissione con lettera 29 maggio 1973 (allegato III del controricorso). La data della cessazione dal servizio veniva fissata al 1 luglio 1973. A partire da questa data il ricorrente fruiva dell'indennità contemplata dal suddetto regolamento. In conformità a questo, all'indennità faceva seguito la pensione di vecchiaia a partire dal 1o novembre 1982.
Nel 1980 il ricorrente veniva nuovamente colpito da un infarto cardiaco che lo rendeva del tutto inabile al lavoro e richiedeva cure permanenti. Il 27 luglio 1981 egli scriveva alla Commissione (allegato V del controricorso) chiedendo l'applicazione del procedimento per l'accertamento dell'invalidità contemplato dal combinato disposto dell'art. 78 dello statuto e dell'art. 13 dell'allegato VIII di questo. Con lettera 7 settembre 1981 (allegato VI del controricorso) la Commissione, nella persona del direttore del personale, respingeva la domanda motivando che il rapporto d'impiego del ricorrente era cessato definitivamente il 1o luglio 1973 e che pertanto le suddette disposizioni non erano più applicabili nel suo caso. Con lettera 21, maggio 1982 (allegato VII) il ricorrente contestava detta decisione. La Commissione considerava questa contestazione come un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto, che respingeva con lettera 19 ottOTbre 1982 (allegato VIII). Il 31 gennaio 1983 l'interessato ha proposto ricorso dinanzi alla Corte.
2.1. Il ricorso
Nell'atto introduttivo il ricorrente chiede che la Corte voglia:
1.
Annullare la decisione 19 ottobre 1982, notificatagli il 21 ottobre 1982, con cui la Commissione gli ha negato la pensione d'invalidità ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 e 78 dello statuto e degli artt. 13-16 dell'allegato Vili dello stesso.
2.
a)
(In via principale): attribuire al ricorrente la pensione d'invalidità dal 1o luglio 1973 o, in subordine, dal 10 febbraio 1980.
b)
(In subordine): ordinare alla Commissione di instaurare gli opportuni procedimenti ai fini dell'attribuzione della pensione d'invalidità dal 1 luglio 1973 o, in subordine, dal 10 febbraio 1980.
3.
Condannare la Commissione alle spese.
2.2. Sulla ricevibilità
La Commissione ha dedotto due mezzi per contestare la ricevibilità del ricorso.
In primo luogo essa sostiene che la domanda principale del ricorrente intesa all'attribuzione della pensione d'invalidità è irricevibile giacché il diritto a questa pensione può essere attribuito soltanto dalla commissione d'invalidità ai sensi del combinato disposto dell'art. 78 dello statuto e dall'art. 13 dell'allegato VIII di questo. Ciò è senz'altro esatto, ma in pratica non cambia granché, poiché il suddetto scopo della domanda principale coincide con quello della domanda proposta in subordine. Secondò la Commissione, il capo della domanda subordinata relativo alla constatazione dell'invalidità con effetto dal 1 luglio 1973 dev'essere considerato irricevibile poiché questa richiesta è stata formulata solo nell'atto introduttivo del ricorso. Questa osservazione è giusta. Tuttavia, siccome il reclamo si riferiva all'omissione di instaurare il procedimento per l'accertamento dell'invalidità, il fatto che nell'atto introduttivo sia stato precisato l'effetto, sotto il profilo temporale, dei diritti scaturenti dalla sollecitata constatazione dell'invalidità non può di per sé, a mio avviso, determinare l'irricevibilità del suddetto capo di domanda.
In secondo luogo, la Commissione rileva che il ricorrente ha presentato reclamo contro la decisione della Commissione di non instaurare il procedimento per l'accertamento dell'invalidità (7 settembre 1981) solo il 21 maggio 1982, cioè oltre il termine di 3 mesi stabilito nell'art. 90, n. 2, dello statuto. Questo rilievo è inaccettabile. La Commissione ha considerato la lettera 21 maggio 1982 del ricorrente reclamo ai sensi della pertinente disposizione dello statuto e, come tale, ricevibile. Secondo me, è in contrasto con i principi della sana amministrazione asserire che il reclamo di un ex dipendente, ritenuto inizialmente ricevibile, è irricevibile in una fase successiva del procedimento.
Ricapitolando, sono del parere che la domanda subordinata del ricorrente, come formulata sub 2) nell'atto introduttivo, debba essere considerata ricevibile. Peraltro, la stessa Commissione propone che venga esaminato il merito della causa, poiché a suo avviso il ricorso dev'essere senz'altro respinto.
3. I mezzi dedotti
I mezzi dedotti dal ricorrente non sono del tutto chiari. Penso che si possano riassumere come segue.
1.
La Commissione, in contrasto con l'obbligo di assistenza (Fürsorgepflicht) che le incombe nei confronti dei suoi dipendenti, ha omesso di instaurare il procedimento per l'accertamento dell'invalidità dopo il primo infarto del ricorrente nel 1967.
2.
Il secondo infarto che ha colpito il ricorrente nel 1980 è in relazione col primo, verificatosi quando egli era ancora dipendente, e quindi si ricollega alla sua attività lavorativa.
3.
Il combinato disposto degli artt. 78 dello statuto e 13-16 dell'allegato VIII si applica senz'altro al ricorrente e, considerato in relazione a detto disposto, il regolamento n. 2530/72 non osta a questa applicazione, alla quale la Commissione è pertanto tenuta in forza dell'obbligo di assistenza che le incombe.
3.1. Uprimo mezzo
A norma dell'art. 53 dello statuto, il dipendente che si trovi nelle condizioni contemplate dall'art. 78 dello statuto relativamente all'invalidità permanente e totale è collocato a riposo e il collocamento a riposo determina, in base all'art. 47, lett. f), dello statuto, la cessazione definitiva dal servizio. Dal testo dell'art. 78 risulta chiaramente che l'accertamento dell'invalidità è un provvedimento dovuto principalmente a motivi inerenti all'interesse del servizio. Di conseguenza, non è nemmeno prescritta una domanda del dipendente in tal senso. A causa dell'invalidità il dipendente non è più (interamente) in grado di svolgere debitamente le sue mansioni. L'interesse personale del dipendente è soddisfatto attraverso il collocamento a riposo legato all'accertamento dell'invalidità. Ciò premesso, non si può sostenere che la Commissione, omettendo nel 1967, dopo il primo infarto del ricorrente, di instaurare il procedimento per l'accertamento dell'invalidità, sia venuta meno all'obbligo di assistenza che le incombe nei confronti dei suoi dipendenti. Secondo la sentenza pronunziata nelle cause riunite 33 e 75/79 (Race. 1980, pag. 1677, punto 22 della motivazione), detto obbligo implica che l'autorità competente, quando adotta un provvedimento — nella fattispecie, decidendo di non instaurare il procedimento per l'accertamento dell'invalidità — deve prendere in considerazione tutti gli elementi atti a determinare la sua decisione. Ciò concerne non solo l'interesse del servizio, ma anche gli interessi del dipendente.
Orbene, non è assodato che l'instaurazione, al tempo di cui trattasi, del procedimento per l'accertamento dell'invalidità fosse nell'interesse del ricorrente, poiché il certificato medico versato agli atti come prova prescriveva non già detto accertamento, ma soltanto l'osservanza del normale orario di lavoro. Inoltre, dal suddetto certificato non può nemmeno desumersi che il ricorrente fosse considerato interamente o parzialmente inabile al lavoro. È pertanto eccessivo affermare che l'obbligo di assistenza implichi che l'istituzione debba sempre instaurare il procedimento per l'accertamento dell'invalidità dopo determinati eventi relativi alla salute del dipendente. A mio avviso, ciò diventa necessario solo in presenza di circostanze particolari, come la domanda in tal senso del medico curante e dello stesso infermo. Non è risultato che il ricorrente non fosse d'accordo sulla prosecuzione del rapporto d'impiego. Aggiungasi che il ricorrente era perfino giudicato dai suoi superiori — e, manifestamente, si riteneva egli stesso — idoneo ad espletare mansioni di rango più elevato. Ciò può difficilmente conciliarsi con la sua asserzione che egli avrebbe dovuto in pratica essere dichiarato totalmente o parzialmente invalido.
3.2. Il secondo mezzo
Qualora, come il ricorrente ha dichiarato rispondendo a taluni vostri quesiti, tra il secondo infarto e il primo vi fosse un nesso causale, si potrebbe affermare che si tratta di una malattia professionale, in relazione alla quale l'art. 78 dello statuto contempla l'attribuzione di una pensione pari al 70 % dell'ultimo stipendio base. In primo luogo, però, non risulta dal summenzionato certificato medico che il primo infarto del ricorrente possa essere considerato malattia professionale comportante invalidità totale ai sensi dell'art. 78. Inoltre, non è assolutamente certo che il secondo infarto fosse un'inevitabile conseguenza del primo. Non solo il periodo di 14 anni intercorso fra le due crisi cardiache consente di dubitarne, ma per di più non esiste alcuna prova medica in tal senso.
3.3. Il terzo mezzo
Più importante dei due mezzi precedenti — che, secondo me, devono essere disattesi in base a considerazioni di fatto — mi sembra il mezzo relativo all'interpretazione del combinato disposto degli artt. 78 dello statuto e 13 dell'allegato VIII, col quale il ricorrente sostiene che il regolamento n. 2530/72 non esclude l'applicazione di detto disposto. L'esame approfondito del mezzo fa sorgere due questioni legate fra loro.
In primo luogo, la relazione fra il suddetto regolamento e gli artt. 35 e 47 dello statuto non è priva d'importanza. Nell'art. 35 le cinque possibili «posizioni» amministrative si riferiscono chiaramente al dipendente nominato ad un impiego permanente ai sensi dell'art. 1 dello statuto. A queste situazioni si può porre fine solo in uno dei modi elencati nell'art. 47. Dal testo dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 2530/72 risulta che questa disposizione ha creato due possibilità: un provvedimento di collocamento in disponibilità ai sensi dell'art. 41 dello statuto — che implica, in connessione con l'art. 35 dello statuto, la conservazione della posizione amministrativa — e un provvedimento di cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 47 dello statuto. È assodato che il ricorrente ha chiesto quest'ultimo provvedimento e pertanto non si trova più in una posizione amministrativa ai sensi dell'art. 35 dello statuto. Egli resta però «funzionario» ai sensi dello statuto e del regolamento suddetto, il che significa che non tutti i rapporti giuridici fra lui e la sua istituzione si sono estinti. Ciò risulta anche da numerose disposizioni degli artt. 3 e 4 del regolamento. L'art. 3, n. 7, 3° comma, tiene perfino conto espressamente dell'eventualità che l'interessato venga riammesso in servizio.
La seconda questione è chi possa essere dichiarato invalido ai sensi del combinato disposto degli artt. 78 dello statuto e 13 dell'allegato VIII. Il testo del primo articolo non sembra invero escludere che esso si applichi al dipendente che si sia avvalso del regolamento n. 2530/72 nel modo suddetto. In particolare, il criterio che egli (in conseguenza di invalidità permanente totale) si trovi «nell'impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego nella sua carriera» non sembra, tenuto conto della possibilità della riammissione in servizio espressamente contemplata dal regolamento, ostare a detta applicazione. Né dalla lettera dell'art. 78 risulta che debba trattarsi di un dipendente che si trovi in una delle posizioni amministrative menzionate nell'art. 35 dello statuto. Per contro, l'inciso dell'art. 13 dell'allegato VIII citato dalla Commissione nel controricorso («e sia pertanto costretto a sospendere il servizio presso le Comunità») sembra davvero costituire un ostacolo testuale alla sollecitata dichiarazione d'invalidità. Diversamente dal testo dell'art. 78 dello statuto, il testo della citata disposizione evidenzia quindi chiaramente una limitazione della sua sfera d'applicazione ai dipendenti contemplati dall'art. 35 dello statuto. Qualora fosse stata dimostrata l'esistenza di un nesso di causalità tra il primo e il secondo infarto del ricorrente e fra le due crisi cardiache non fosse trascorso un periodo di tempo così lungo, non sarebbe forse stato ragionevole trarre conseguenze così estreme da un inciso di una disposizione figurante in un allegato. Tuttavia, date le circostanze del caso di specie, penso che ciò sia giustificato. A mio avviso, comunque, sarebbe stato più giusto che il regolamento consentisse una deroga all'art. 78 dello statuto e all'art. 13 dell'allegato VIII in relazione ad un'invalidità derivante da una malattia professionale contratta in servizio attivo.
4. Conclusione
Ricapitolando, ritengo che, per quanto riguarda il caso specifico, il ricorso debba essere respinto e che ciascuna delle parti debba sopportare le proprie spese.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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