CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
DEL 20 OTTOBRE 1983
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Il ricorso 7 febbraio 1983 con cui è stata introdotta la presente causa si articola in una serie di pretese — dirette ad ottenere l'annullamento di due decisioni, una riguardante la soppressione di un avviso di posto vacante e l'altra il trasferimento di un posto nell'ambito dell'organico — che il signor Domenico Morina, dipendente del Parlamento europeo, avanza nei confronti di quest'ultimo.
Con avviso n. 3285 del 3 novembre 1981, il Parlamento dichiarò vacante un posto di amministratore principale, grado A 5/A 4, presso la direzione generale ricerca e documentazione (DG V). Amministratore di grado A 6 presso la stessa unità e idoneo alla promozione dal gennaio 1979, il ricorrente presentò la propria candidatura. Nelle more della procedura, peraltro, il segretario generale del Parlamento decise con nota 6 maggio 1982 che il posto disponibile in organico fosse trasferito presso la divisione tesoreria e contabilità (DG TV). In conseguenza di ciò, l'amministrazione revocò l'avviso n. 3285 dandone comunicazione al ricorrente. Contro questa decisione, il Morina inoltrò reclamo amministrativo chiedendo di conoscere il motivo dell'annullamento. Con lettera 3 novembre 1982, il presidente del Parlamento rigettò il reclamo precisando che il trasferimento del posto, dovuto ad esigenze di servizio affatto estranee al ricorrente, aveva reso impossibile la prosecuzione della procedura di reclutamento.
2.
L'istituzione convenuta eccepisce preliminarmente l'irricevibilità del ricorso sotto due profili: carenza di atto pregiudizievole e diversità d'oggetto tra ricorso giurisdizionale e reclamo amministrativo. Essa sostiene che al Morina l'impugnativa è preclusa configurandosi il trasferimento di posto come misura di carattere organizzativo, priva d'incidenza sulla situazione professionale del ricorrente; osserva in secondo luogo che la richiesta intesa ad ottenere l'annullamento della detta misura figura soltanto nel ricorso. A ciò il Morina ribatte di trovarsi comunque in una situazione giuridicamente protetta che lo legittima a proporre il ricorso.
Questa replica mi sembra valida. Presentando la propria candidatura al posto vacante, infatti, il Morina ha acquisito il diritto a che il reclutamento si svolga nel rispetto delle regole statutarie e, in particolare, a che il potere discrezionale dell'amministrazione non sia viziato da sviamento di potere. Ora, in un caso analogo, avete sottolineato che l'apprezzamento di «questi mezzi [appunto, violazione dello Statuto e sviamento di potere] rientra nell'esame del merito e l'eccezione d'irricevibilità non può quindi venire accolta» (sentenza 24. 6. 1969, causa 26/68, Fux/Commissione, Raccolta 1969, p. 145, punti 6/7 della motivazione). Cade così la prima eccezione sollevata dal Parlamento. Quanto all'altra, sono del parere che reclamo e ricorso abbiano il medesimo oggetto. La decisione di trasferire il posto comporta logicamente, e di fatto determinò, quella di sopprimere il concorso. Chiedere l'annullamento di quest'ultima, come il Monna fece nel reclamo, implica dunque la richiesta di annullare la prima.
3.
Passo quindi ad esaminare le censure di merito. Contro il trasferimento del posto il ricorrente fa valere diversi mezzi: violazione dello Statuto, lesione di princìpi generali della funzione pubblica (legittimo affidamento, buona amministrazione), sviamento di potere.
Sul primo mezzo. Secondo il ricorrente, il trasferimento di un posto sarebbe preeluso all'amministrazione quando la procedura di reclutamento abbia avuto inizio; in ogni caso, la decisione di revocare l'avviso di posto vacante non sarebbe motivata. Entrambe le censure sono prive di fondamento. Non esiste alcuna norma dello Statuto che obblighi l'amministrazione a svolgere sino in fondo la procedura di assunzione: questa può dunque essere interrotta, per esempio se lo richieda l'interesse del servizio (cfr. sentenza Fux, cit.). La revoca dell'avviso, d'altra parte, è un provvedimento di carattere generale che rientra nella discrezionalità dell'amministrazione e non è suscettibile di recare pregiudizio: l'istituzione convenuta non era perciò obbligata a motivarla (sentenza 31. 3. 1965, Ley/Commissione, cause riunite 12 e 29/64, Raccolta 1965, p. 139).
Né mi sembra vulnerato il principio del legittimo affidamento. Morina ritiene che aver risposto a un'offerta d'impiego lo abbia posto in una situazione di «quasi certezza» o di «diritto soggettivo concretizzato» alla promozione. Ma la sua tesi è priva di base. Una sterminata giurisprudenza, infatti, ci assicura che il sistema della funzione pubblica comunitaria non prevede un vero e proprio diritto alla promozione da una qualifica all'altra.
Neppure violato risulta il principio di buona amministrazione perché l'istituzione non aveva alcun dovere di sacrificare le proprie esigenze di servizio per il futuro ed eventuale interesse del Morina ad occupare il posto; e priva di riscontri probatori è la doglianza di sviamento di potere. Il ricorrente non ha dimostrato che la decisione controversa non fosse realmente fondata sull'interesse del servizio e dissimulasse l'intento di favorire un altro funzionario. Del resto, i chiarimenti forniti dalla istituzione convenuta in sede di procedura orale hanno, io credo, fugato qualsiasi dubbio o preoccupazione si potesse nutrire al riguardo. Tutt'al più, al Parlamento si può rimproverare di non averli resi in precedenza.
4.
Per tutte le considerazioni sin qui svolte, suggerisco alla Corte di respingere il ricorso proposto contro il Parlamento europeo dal signor Domenico Morina, con atto del 7 febbraio 1983. Ritengo altresì che ciascuna delle parti debba sopportare l'onere delle proprie spese.
Full & Egal Universal Law Academy