CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DELL'8 MAGGIO 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
nei Paesi Bassi vi è un regime pensionistico di vecchiaia a favore dei superstiti che è finanziato mediante contributi ed ha applicazione generale. I dipendenti pubblici sono iscritti ad un ulteriore sistema pensionistico, anche questo alimentato da contributi. Per evitare il completo raddoppio delle pensioni, la pensione di vecchiaia è ridotta proporzionalmente agli anni di servizio (con un certo massimo) ed in pratica viene sostituita per questo periodo dal pagamento della pensione spettante ai pubblici dipendenti.
I contributi per le assicurazioni vecchiaia e superstiti si calcolano sulla retribuzione lorda, entro un certo massimo. Per la determinazione dei contributi, i coniugi conviventi sono considerati come un'assicurato unico e non devono versare più di un singolo.
Di regola, il datore di lavoro defalca i contributi dalla retribuzione e li versa direttamente al fisco, come l'imposta sul reddito. Tuttavia, in passato i pubblici dipendenti versavano i loro contributi e percepivano dallo stato — per questo onere — un'indennità. Ma, dal 1972, lo stato deve versare questi contributi direttamente agli enti previdenziali per conto dei propri dipendenti.
Fino al 1972, dunque, se due pubblici impiegati erano sposati o un pubblico dipendente aveva due impieghi distinti, l'ente pubblico datore di lavoro versava i contributi correspondenti a ciascun impiego. Se con ciò si superava il massimo, l'eccedenza veniva restituita dal fisco, nel caso dei coniugi, al marito.
In questa prassi, l'importo dei contributi versato dall'ente pubblico a favore dei pubblici dipendenti veniva detto «compensazione» e le somme restituite «eccedenza».
Con la legge sulle pensioni dei pubblici impiegati, adottata nel novembre del 1972, completata da un decreto 21 febbraio 1973, i pubblici dipendenti sono stati invitati a fornire le necessarie informazioni in materia all'ufficio che versa i contributi per conto loro; questo deve curare che non siano versati contributi in base al reddito eccedenti il massimo. Di conseguenza, il pubblico dependente e la moglie devono dichiarare quanto percepiscono come retribuzione dalla pubblica amministrazione, a cominciare dallo stipendio del marito. Il datore di lavoro del marito versa i contributi corrispondenti al reddito di questo; il datore di lavoro della moglie versa l'eventuale differenza senza mai superare il massimo stabilito per entrambi. Ciò consente di evitare il rimborso, perché i datori di lavoro dei coniugi non pagano contributi eccedenti il massimo. Analogo criterio si segue per i pubblici dependenti titolari di più di un impiego presso la pubblica amministrazione.
Diverse pubbliche impiegate, sposate con pubblici impiegati, adivano i tribunali competenti in fatto di pubblico impiego sostenendo che «compensazione» ed «eccedenza» rientrano nella «retribuzione» ai sensi dell'art. 119 del trattato CEE, specie alla luce della sentenza Worring-ham/Lloyds Bank (Racc. 1981, pag. 767). Esse sostengono che la situazione è la stessa che si avrebbe se il datore di lavoro avesse aumentato la retribuzione di un importo pari ai contributi e poi lo avesse defalcato per effettuare il pagamento. Poiché per conto della moglie non si versa alcun contributo o si versano somme minori, vi è discriminazione a suo sfavore.
In primo grado la domanda non veniva accolta, cosicché la causa giungeva, in sede d'appello, dinanzi al Centrale Raad von Beroep, giudice di ultima istanza in fatto di pubblico impiego nei Paesi Bassi. Questo giudice sottoponeva alla Corte, in via pregiudiziale, a norma dell'art. 177 del trattato, due questioni:
«1.
Se il termine “retribuzione” di cui all'art. 119 del trattato CEE vada inteso nel senso che ricomprende anche la “compensazione” (“compensatie”), o eventualmente l'importo denominato “eccedenza” (“overcompensatie”), versato in passato al fisco, oltre all'importo massimo prescritto dalla legge per i contributi AOW/AWW, dalla pubblica amministrazione in qualità di datore di lavoro, che non è però attualmente più tenuta a tale versamento.
2.
In caso di soluzione positiva della prima questione, se l'art. 119 del trattato CEE vada interpretato nel senso che debba considerarsi incompatibile col principio della parità di retribuzione fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro, sancito sempre nell'art. 119, il regime in vigore nei Paesi Bassi, fondato sulla “Wet Gemeenschappelijke Bepalingen Over-heidspensioenwetten” (legge recante disposizioni comuni in fatto di pensioni pubbliche) in forza del quale nei casi in cui i contributi AOW e AWW versati complessivamente per coniugi, entrambi pubblici impiegati, superi il massimo, è in primo luogo tenuta al versamento del contributo l'amministrazione presso cui presta servizio il marito, mentre quella da cui dipende la moglie è ormai tenuta a versare i contributi solo fino al raggiungimento massimo.».
Nella sentenza 80/70, Defienne/Belgio (Racc. 1971, pag. 445) la Corte ha dichiarato che, sebbene i vantaggi aventi il carattere di prestazioni sociali, «in linea di principio... non sono estranei alla nozione di retribuzione», definita all'art. 119 del trattato, questa nozione non comprende i regimi previdenziali o le prestazioni «direttamente disciplinate dalla legge al di fuori di qualsiasi concertazione nell'ambito dell'impresa o della categoria professionale interessata». Questi regimi, ha osservato la Corte, «permettono ai lavoratori di fruire di un sistema legale al cui finanziamento i lavoratori, i datori di lavoro ed eventualmente la pubblica amministrazione contribuiscono non tanto in funzione del rapporto di lavoro, quanto in base a considerazioni di politica sociale» (nn. 7-8). Di conseguenza, la quota a carico del datore di lavoro per il finanziamento di detti regimi non rappresenta un pagamento, diretto od indiretto, al lavoratore (n. 9).
Nella presente fattispecie, il governo olandese e la Commissione sostengono che i versamenti vengono effettuati nell'ambito di un regime pensionistico obbligatorio per legge, cosicché esulano dalla nozione di retribuzione.
Il fatto che il regime è imposto dalla legge non costituisce, a parer mio, il criterio definitivo. La legge può servire a diversi fini. Se definisce diritti ed obbligazioni relativi ad un determinato regime previdenziale per tutti i lavoratori, o per categorie di lavoratori che non possono sotto alcun aspetto considerarsi «impiegati dallo» stato, essa si fonda indubbiamente su «considerazioni di politica sociale» piuttosto che su un rapporto di impiego. D'altro canto, se con lo stesso mezzo, cioè la legge, si diciplinano le situazioni del personale «impiegato dallo» stato, tali norme possono essere l'espressione di una politica sociale o possono anche scaturire dal rapporto di lavoro e disciplinarlo. È vero che quest'ultimo può contemporaneamente anche riflettere la concezione dello stato in fatto di politica sociale, ma questo fattore a mio giudizio non può privare le norme della loro caratteristica essenziale, cioè di regolatrici del rapporto di lavoro. In caso contrario, i pubblici dipendenti non potrebbero far affidamento sul principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro, principio sancito dall'art. 119, e non mi pare vi sia nulla in questo articolo o nella giurisprudenza della Corte che giustifichi questo risultato. Il nocciolo della questione è perciò se lo stato agisca essenzialmente come datore di lavoro.
Nella presente fattispecie, i contributi che lo stato versa per il dipendente vanno al sistema previdenziale nazionale che, naturalmente, si informa a sua volta a «considerazioni di politica sociale». Il pagamento riguarda — comunque — i contributi a carico del lavoratore che, per motivi pratici, sono versati dal datore di lavoro al fisco; non si tratta della quota a carico del datore di lavoro alla quale si riferisce il punto 9 della sentenza Defienne.
Mi pare che non vi sia differenza tra la situazione in esame e quella in cui il datore di lavoro privato accetta di versare i contributi per la pensione dovuti dal dipendente per legge, vuoi defalcandoli dallo «stipendio base normale», vuoi pagandoli oltre a detto stipendio base; in questo secondo caso si può pensare ad una «contropartita... in contanti... corrisposta al lavoratore, direttamente o indirettamente dal datore di lavoro a motivo del rapporto di lavoro». Il fatto che nel presente caso la posizione degli impiegati dello stato sia disciplinata dalla legge non mi pare faccia alcuna differenza.
Se «compensazione» ed «eccedenza» sono, come ritengo, parte della retribuzione, il principio della parità di retribuzione dei due sessi per lo stesso lavoro sancito dall'art. 119 del trattato va forse inteso nel senso che gli stessi importi vanno corrisposti ai o per i due sessi, se fanno lo stesso lavoro, per quanto riguarda i contributi previdenziali?
A questo proposito bisogna tener presente che «l'art. 119, circoscritto al problema delle dircriminazioni fra lavoratori dei due sessi in materia salariale, costituisee una norma speciale, la cui applicazione è vincolata a precisi presupposti» (causa 149/77 — Defrenne/Sabena, Racc. 1978, pag. 1365) e che «si deve fare una distinzione... fra le discriminazioni dirette e palesi, che si possono accertare con l'ausilio dei soli criteri d'identità del lavoro e parità di retribuzione indicati da detto articolo, da un lato, e, d'altro lato, le discriminazioni indirette e dissimulate, che possono essere messe in luce solo valendosi di disposizioni d'attuazione più precise, di carattere comunitario o nazionale» (causa 43/75 Defrenne/Sabena, Race. 1976, pag. 455).
A prima vista, la retribuzione lorda dei coniugi, entrambi pubblici dipendenti, è inferiore a quella precedente al 1972, giacché attualmente non viene effettuato alcun versamento con correlativo adeguamento per la moglie se il marito versa il massimo. Ciò — di per sé — non basta per creare una discriminazione a norma dell'art. 119.
Tuttavia, lo stipendio complessivo della pubblica impiegata coniugata è inferiore a quello della stessa impiegata nubile o del pubblico impiegato dello stesso grado ed esperienza, nonostante l'identità di «reddito disponibile», al netto dei contributi. È pure inferiore allo stipendio della pubblica impiegata coniugata con chi non sia un dipendente della pubblica amministrazione, giacché i contributi della donna sono versati dallo stato anche se, come è stato dichiarato alla Corte, in pratica si deve poi procedere ad un adeguamento (cioè rimborso dell'eccedenza) se dei contributi obbligatori vengono versati dal marito o da terzi per suo conto. In questo caso, supponendo che tutti percepiscono lo stesso stipendio base, il reddito disponibile dei coniugi — se il marito non è pubblico dipendente — o il reddito disponibile di uno dei due, può essere maggiore di quello di due coniugi entrambi pubblici dipendenti.
A prima vista, il semplice fatto che la pubblica impiegata sposata con un pubblico dipendente non percepisce alcun extra per i contributi mentre, ad esempio, la collega nubile lo percepisce, non mi pare costituisca una discriminazione che stride con il principio della parità di remunerazione per ugual lavoro. Sulle prime pare che entrambi debbono versare contributi, ma — dal momento che i coniugi entrambi pubblici dipendenti sono considerati come un assicurato unico o un'unità per il computo della retribuzione e dell'obbligo contributivo — la dipendente sposata non è più tenuta a versamenti allorché i contributi del marito hanno raggiunto il massimo. Se il marito non percepisce abbastanza per dover versare il massimo, la moglie verserà la differenza e la compensazione che le spetta non eccederà questa cifra. Ne consegue che il pubblico impiegato celibe percepisce, anche se indirettamente, l'importo dei contributi dovuti sul suo stipendio; la collega, se coniugata con un pubblico dipendente, o percepisce, mediante pagamento per suo conto, l'importo dei contributi calcolati sul suo stipendio, pari alla somma che fa difetto allo stipendio del marito per raggiungere il massimo dei contributi per entrambi i coniugi, oppure non percepisce nulla, giacché non deve nulla. Considerando la loro posizione solo sotto il profilo del versamento dei contributi, mi pare che entrambi siano sullo stesso piano, sotto questo aspetto. Per ciascuno di essi viene pagato quanto è dovuto per i contributi e nulla più.
Se non erro, vi è una differenza tra la posizione delle coppie di pubblici dipendenti e di quelle in cui il marito non lo è. Può avvenire che la seconda, o la moglie, se il marito le rimette quanto gli viene rimborsato dal fisco, si trovi in una situazione più favorevole. L'eventuale discriminazione riguarda l'altra coppia, perché entrambi sono pubblici dipendenti; le discriminazioni fra singoli possono riguardare solo le due mogli e a mio parere contro di esse non si può invocare l'art. 119. La posizione del pubblico impiegato rispetto alla, collega coniugata con chi non sia un pubblico dipendente non è stata posta sul tappeto in questa causa e preferisco astenermi dal parlarne.
Di conseguenza, mi pare che l'art. 119 non vada inteso nel senso che esso vieta il sistema seguito nella fattispecie per il versamento dei contributi delle pubbliche impiegate sposate, a prescindere dagli effetti secondari.
È stato però sostenuto che vi sono svan : taggi fiscali per la pubblica impiegata moglie di un pubblico dipendente e che lo stipendio lordo minore che essa percepisce ha conseguenze per l'indennità di disoccupazione e per l'assicurazione malattia. Giacché però questi sono commisurati al reddito familiare, mi pare che tocchino ad un tempo l'uno e l'altro coniuge ed è difficile ravvisare una discriminazione a danno della donna lavoratrice in questo contesto.
Quanto ai rapporti tra le coniugate o tra le coppie, vi è divergenza in quanto il datore di lavoro, per le coppie di pubblici dipendenti, anziché pagare entrambi i contributi e rimborsare l'eccedenza, ha preferito versare l'importo netto effettivamente dovuto. Ciò — direi -. — è conseguenza del fatto che lo stato agisce come datore di lavoro, non sotto l'aspetto politico-sociale che riguarda l'intera comunità, ma gli eventuali svantaggi che ne conseguono non mi pare ricadano sotto l'art. 119, il quale non si occupa delle discriminazioni fra donne ρ fra coppie.
Quanto al rapporto tra pubblica impiegata sposata con un pubblico dipendente ed il collega celibe, la distinzione dipende dal sistema previdenziale, non già dal rapporto di lavoro. L'uomo deve pagare; la donna no, se i contributi sono versati dal marito o per suo conto. Se per la donna non viene versato alcun contributo ed essa non percepisce alcun rimborso, i due si trovano nella stessa posizione come dipendenti, anche se vi è una differenza tra i loro diritti sotto il profilo previdenziale. In caso di versamento, per conto della donna, di somme poi restituite — sia pure al marito — essa in realtà fruisce, almeno indirettamente, del maggior reddito disponibile della famiglia.
Questo mi pare costituisca la differenza rispetto alla causa. Worringham, nella quale i pagamenti esulavano completamente dal sistema previdenziale e il matrimonio non era un aspetto rilevante. Se sussistono svantaggi analoghi a quelli prospettati ai punti 25 e 26 della sentenza Worringham spetta al giudice nazionale accertarlo, ma non mi pare che nel nostro caso ne siano emersi a carico della pubblica impiegata che conviva con il marito. Dovremmo aggiungere che in nessuno dei due casi insorgono poi problemi di discriminazione a danno della donna sposata che viva separata dal marito, per la quale sarebbe più facile dimostrare le conseguenze di limitazioni di credito.
La situazione potrebbe esser diversa sotto l'impero della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978 n. 79/7 (GU L 6/24 1979, ma questa dev'essere attuata nel dicembre del 1984, cosicché non si può dire che attualmente sotto questo aspetto, vi sia un'inosservanza del diritto comunitario di cui i giudici nazionali debbono tener conto. Il giudice nazionale non si è comunque richiamato alla direttiva.
Ritengo quindi che le questioni sollevate vadano risolte come segue:
1.
Il termine «retribuzione» di cui all'art. 119 del trattato CEE comprende i contributi pensionistici dei dipendenti versati per conto dei pubblici impiegati a norma di un regime previdenziale nazionale, dal datore di lavoro e gli eventuali rimborsi dei contributi versati in eccesso effettuati agli impiegati stessi.
2.
L'art. 119 non vieta il pagamento dei contributi previdenziali prescritti dalla legge per conto dei soli dipendenti tenuti a versarli, purché i contributi vengano pagati tanto per gli uomini quanto per le donne che devono versarli.
Le spese processuali della causa principale vanno liquidate dal Centrale Raad van Beroep e non mi pare che si debba provvedere in merito alle spese del governo olandese e della Commissione.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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