CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CARL OTTO LENZ
DEL 30 MAGGIO 1984 ( 1 )
Indice
A — Gli antefatti
1. I mutamenti nell'assetto monetario e l'adeguamento dei prezzi nel settore agricolo
2. Le conclusioni della ricorrente
a) l'art. 1 del regolamento n. 1134/68
b) l'art. 4 del regolamento n. 1134/68
c) l'art. 4 del regolamento n. 878/77
e
l'art. 1 del regolamento n. 1054/78, nella versione modificata dal regolamento n. 1509/78
3. La risposta del convenuto
4. La domanda di pronuncia pregiudiziale
Β — Valutazione giuridica
1. La prima questione (relativa all'art. 1 del regolamento n. 1134/68)
a) modifica dell'unità di conto = modifica del valore dell'ECU?
b) annullamento delle fissazioni anticipate in caso di modifica dei prezzi agricoli all'inizio di una campagna?
e) applicazione analogica della disposizione sull'adeguamento, di cui all'art. 1 del regolamento n. 1134/68, in caso di modifica del valore dell'ECU
2. La seconda questione (relativa all'art. 4 del regolamento n. 1134/68 — annullamento in caso di modifica del valore della moneta di uno stato membro rispetto all'ECU)
3. La terza questione (relativa all'art. 1 del regolamento n. 1054/78)
a) misura e causa dello «svantaggio»
b) adeguamento di importi non fissati in anticipo?
c) l'art. 1, n. 3 («licenza rilasciata senza fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario»)
d) rilevanza della normativa sullo zucchero per il nostro caso?
4. La quarta questione (relativa all'art. 1 del regolamento n. 1054/78 — rilevanza del prezzo d'acquisto)
C — Conclusioni
Signor Presidente,
signori Giudici,
A —
Il 30 dicembre 1980, il 2 gennaio 1981 ed il 5 gennaio 1981 la ricorrente nella causa che ha dato luogo alla domanda pregiudiziale oggi in esame otteneva delle licenze valide sino al 31 maggio 1981 e, rispettivamente al 30 giugno 1981, rilasciate con fissazione anticipata della restituzione in base all'aliquota vigente il giorno del rilascio, ai fini dell'esportazione di burro in paesi terzi sotto forma di preparazioni alimentari comprese nelle voci doganali 21.07 G VII a) e 21.07 G VIII a) («aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, pari o superiore al 45 %, ma inferiore all'85 %»). Con domanda 21 aprile 1981, la ricorrente chiedeva al convenuto nella causa principale (la competente autorità olandese) 1'annullamento di tali licenze, nella misura in cui queste non erano state ancora utilizzate a quella data (in effetti la ricorrente aveva utilizzato solo parzialmente le prime due licenze e non aveva affatto utilizzato la terza).
Occorre tener presente, a tal proposito, quanto segue:
1.
A partire dal 23 marzo 1981 l'assetto monetario europeo subiva dei mutamenti: veniva svalutato il tasso centrale della lira italiana e rivalutato il tasso centrale teorico della sterlina inglese; in seguito a tali fatti, subivano una svalutazione rispetto all'ECU anche le monete di altri stati membri (tra cui i Paesi Bassi). L'ECU è l'unità di conto istituita dai regolamenti n. 3180/78 e n. 3181/78 (GU L 379 del 30. 12. 1978, pagg. 1 e 2), che dal 1979 sostituisce l'unità di conto sino ad allora utilizzata nel settore agricolo (cfr. regolamento n. 652/79, GU L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1).
Poiché il tasso centrale del fiorino olandese veniva pressoché a coincidere con il ed. tasso rappresentativo (com'è noto i tassi rappresentativi fissati dal Consiglio hanno sostituito nel settore dell'agricoltura le precedenti parità ufficiali — cfr. regolamento, n. 878/77, GU L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27), gli importi compensativi monetari olandesi fino ad allora applicati perché il tasso centrale del fiorino era superiore al tasso rappresentativo avrebbero dovuto — in base alle disposizioni del regolamento n. 974/71 (GU L 106, del 12. 5. 1971, pag. 1) — essere ridotti a zero. Ciò però non si verificava, in quanto il regolamento della Commissione n. 801/81 (GU L 82, del 28. 3. 1981, pag. 17) stabiliva che gli importi compensativi monetari vigenti al 23 marzo 1981 dovessero rimanere in vigore sino al 5 aprile 1981, sia perchè era imminente la modifica dei tassi rappresentativi nell'ambito della fissazione annuale dei prezzi, sia per non generare — attraverso un l'adeguamento degli importi compensativi monetari — correnti commerciali artificiali ed operazioni speculative.
Gli importi compensativi venivano azzerati, nei Paesi Bassi, solo dopo che il tasso rappresentativo del fiorino olandese era stato fissato, nell'ambito dell'adeguamento dei tassi rappresentativi e con effetto dal 6. aprile 1981, al livello del nuovo tasso, centrale (cfr. regolamento n. 850/81, GU L 90, del 4. 4. 1981, pag. 1 e regolamento n. 902/81, GU L 94, del 6. 4. 1981, pag. 3). In quel periodo venivano inoltre fissati, con effetto dal 6 aprile 1981, un nuovo — più alto — prezzo d'intervento per il burro (regolamento n. 851/81, GU L 90, del 4. 4. 1981, pag. 6) e, con effetto dalla stessa data; nuove restituzioni all'esportazione per determinati prodotti làttiero-caseari (regolamento n. 922/81, GU L 93, del 6. 4. 1981, pag. 10).
2.
Poiché, a partire dal 21 aprile 1981, le suddette vicende avevano reso le restituzioni fissate in anticipo non più. sufficienti per consentire esportazioni vantaggiose, la ricorrente riteneva di aver diritto all'annullamento delle licenze, e di poter così evitare la perdita della cauzione anche senza effettuare le esportazioni.
a)
A sostegno della sua domanda, essa invocava soprattutto il regolamento n. 1134/68 (GU L 188, del 1. 8. 1968, pag. 1), «che fissa le norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune». Tale regolamento era stato emesso quando le unità di conto utilizzate per la politica agricola comune erano definite in un determinato peso di oro, le monete degli stati membri possedevano una parità fissa, dichiarata al Fondo monetario internazionale, e la conversione delle unità di conto nelle monete nazionali, nonchè tra le monete nazionali, poteva essere effettuata sulla base delle parità riconosciute (cfr. artt. 1 e 2 del regolamento n. 129, GU del 30. 10. 1962, pag. 2553). La ricorrente sosteneva che — essendo, dopo gli eventi monetari del 23 marzo 1981, stato adeguato il prezzo d'intervento del burro, essendo state rifissate le restituzioni all'esportazione ed essendo state corrette col regolamento n. 1609/81 (GU L 161, del 18. 6. 1981, pagg. 1 e segg.), le restituzioni fissate in anticipo prima del 1o aprile 1981 — si era realizzata la fattispecie di cui all'art. 1 del regolamento n. 1134/68, il quale stabilisce quanto segue:
«(1)
In caso di modifica del valore dell'unità di conto e in caso d'adeguamento dei prezzi agricoli in applicazione dell'art. 3, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 653/68:
a)
gli importi che contengono elementi stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati sui mercati internazionali, elencati ai punti da 1 a 5 dell'allegato,» (tali importi includono le restituzioni all'esportazione)
«sono, se necessario, ricalcolati e rifissati immediatamente dalla Commissione secondo i metodi applicabili in ciascun caso utilizzando il nuovo valore dell'unità di conto e, se del caso, i prezzi agricoli adattati;
...
(2)
Nei casi in cui sono applicate le disposizioni del § 1, leu. a), gli importi di cui trattasi, eventualmente fissati in anticipo per un'operazione che rimane da effettuare dopo la modifica del valore dell'unità di conto o l'adattamento dei prezzi agricoli sono ricalcolati, e rifissati, se necessario, dalla Commissione in modo analogo a quello previsto in dette disposizioni; tuttavia l'interessato che abbia ottenuto una fissazione in anticipo per un'operazione determinata, ottiene, su domanda scritta che deve pervenire all'organismo competente entro 30 giorni da quello dell'entrata in vigore delle misure relative alla fissazione degli importi ricalcolati, l'annullamento della fissazione in anticipo e del relativo certificato o titolo».
b)
La ricorrente adduceva, in subordine, che si doveva applicare, in ogni caso, l'art. 4 del regolamento n. 1134/68, il quale recita quanto segue:
«(1)
In caso di modifica del rapporto tra la parità di una moneta di uno stato membro ed il valore dell'unità di conto, lo stato membro interessato adegua, utilizzando il nuovo rapporto, e fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 1, § 2, i seguenti importi previsti in unità di conto se espressi in moneta nazionale nei documenti, titoli o certificati prodotti per l'applicazione della politica agraria comune e dei regimi speciali di scambio per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli:
a)
gli importi fissati in anticipo per un'operazione o una parte di operazione che rimane da effetture dopo la modifica del rapporto;
...
Tuttavia l'interessato che abbia ottenuto una fissazione anticipata per un'operazione determinata, ottiene, su domanda scritta che deve pervenire all'organismo competente entro 30 giorni da quello dell'entrata in vigore delle misure relative alla fissazione degli importi adattati, l'annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato o titolo».
c)
Essa richiamava, in subordine, anche il regolamento n. 878/77 (GU L 106, del 29. 4. 1977, pag. 27 e segg.), «relativo ai tassi di cambio da applicarsi nel settore agricolo», il quale, com'è noto, ha sostituito nel settore agricolo — in applicazione dell'art. 3 del regolamento n. 129, che prevede la possibilità di adottare misure derogatorie al regolamento suddetto — le parità ufficiali con i tassi cosiddetti rappresentativi stabiliti dal Consiglio (art. 1). All'art. 4, il regolamento n. 878/77 stabilisce quanto segue:
«(1)
Sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 relativo alla modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno stato membro ed il valore dell'unità di conto.
(2)
Tuttavia, l'art. 4, § 1, 2° comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applica soltanto nella misura in cui l'applicazione dei nuovi tassi rappresentativi costituisca un pregiudizio per l'interessato.
Prima della data d'applicazione del nuovo tasso, può essere deciso che tale pregiudizio venga compensato con una misura adeguata. In tal caso non può procedersi all'annullamento della fissazione anticipata e del certificato o titolo che ne costituiscono la prova».
In proposito l'art. 1 del regolamento n. 1054/78 (GU L 134, del 22. 5. 1978, pag. 40 e segg.), nella versione risultante dal regolamento n. 1509/78 (GU L 178, dell'1. 7. 1978, pag. 50 e segg.), stabilisce inoltre quanto segue:
«1.
Si intende per svantaggio, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 878/77, la modifica, in moneta nazionale, dell'insieme degli importi applicabili all'operazione in oggetto, che, in seguito all'applicazione del nuovo tasso rappresentativo, determini, eventualmente mediante saldo,
—
la riscossione di un importo superiore
o
—
la concessione di un importo inferiore a quello che sarebbe applicabile senza l'entrata in vigore di detto tasso.
Lo svantaggio viene determinato raffrontando la situazione dell'interessato prima e dopo l'entrata in vigore dei nuovi tassi e dei nuovi prezzi.
...
2.
L'annullamento della fissazione anticipata e del relativo certificato o titolo, previsto dall'art. 4, § 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 può essere chiesto unicamente
a)
se il tasso rappresentativo della moneta interessata abbia subito una modifica
e
b)
se, in caso di contemporanea modifica del tasso rappresentativo e del livello di prezzi, espressi in unità di conto, lo svantaggio risultante dalla modifica del tasso rappresentativo è superiore al vantaggio che può risultare dall'incidenza della modifica del livello di prezzi sugli importi da concedere o da riscuotere negli scambi.
3.
Nel caso di un titolo non implicante la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario, l'eventuale svantaggio viene calcolato per la moneta dello stato membro in cui è stato rilasciato il certificato o il titolo.
Tuttavia, se il titolo implica la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario il calcolo è operato per la moneta dello stato membro in cui il titolo è valido».
La ricorrente ritiene che debbano essere applicate per lo meno queste disposizioni, poiché la modifica dei tassi rappresentativi decisa col regolamento n. 850/81 avrebbe implicato uno svantaggio nella forma dell'azzeramento degli importi compensativi monetari e poiché costituirebbe uno svantaggio anche il fatto che il livello dei prezzi nella Comunità è salito in seguito alla fissazione di un nuovo prezzo d'intervento, alla rivalutazione dell'ECU ed alla rifissazione dei tassi rappresentativi.
3.
L'autorità competente olandese contestava però tale assunto, adducendo quanto segue: la situazione esistente nella primavera del 1981 non corrispondeva a quella descritta nell'art. 1 del regolamento n. 1134/68, poiché questo articolo presuppone che l'adeguamento dei prezzi agricoli avvenga in un momento diverso da quello dell'inizio di una campagna. Deve inoltre essere esclusa la diretta applicazione dell'art. 4 del regolamento n. 1134/68, poiché, a partire dal 1971, le nozioni di «parità delle monete» e «valore dell'unità di conto» non sono più pertinenti nella politica agricola della Comunità. L'applicazione di questa norma in forza del rinvio contenuto nel regolamento n. 878/77 è da escludersi perché dalla modifica del tasso rappresentativo alla ricorrente non è derivato alcuno svantaggio, segnatamente nella forma dell'azzeramento degli importi compensativi monetari, e inoltre perchè la ricorrente non aveva chiesto la fissazione anticipata. Per tali motivi lo Hoofdproduktschap respingeva la domanda della ricorrente.
4.
Il giudice olandese adito in seguito a tale rigetto giungeva a concludere che la definizione della controversia dipendesse per diversi aspetti dall'interpretazione del diritto comunitario, e con ordinanza 2 febbraio 1983, sospendeva il procedimento dinanzi ad esso pendente e sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«I.
A norma dell'art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68, sussiste il diritto all'annullamento della fissazione anticipata e della relativa licenza “nel caso in cui sono applicate le disposizioni del § 1, lett. a)”. Se, interpretando correttamente la suddetta disposizione, si debba ritenere che si sia realizzata una fattispecie del genere quando:
—
è stato variato il valore dell'ECU il 23 marzo 1981, ed inoltre
—
i prezzi d'intervento per il burro sono stati rifissati con decorrenza 6 aprile 1981, dal regolamento (CEE) n. 851/81, ed inoltre
—
le restituzioni all'esportazione per il. settore lattiero-caseario sono state ripristinate, con decorrenza 6 aprile 1981, dal regolamento (CEE) n. 922/81.
II.
A norma dell'art. 4, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1134/68, sussiste il diritto all'annullamento della fissazione anticipata e della relativa licenza, “in caso di modifica del rapporto fra la parità della moneta di uno stato membro ed il valore dell'unità di conto”. Se, interpretando correttamente tale disposizione, si debba ritenere che si sia realizzata una fattispecie del genere quando, il 23 marzo 1981, è stato variato il valore dell'ECU.
III.
Se la corretta interpretazione dell'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1054/78 comporti che per valutare lo svantaggio cui si riferisce tale disposizione si debbano prendere in considerazione, nel raffrontare la situazione dell'interessato prima e dopo l'entrata in vigore dei nuovi tassi e prezzi, anche gli importi compensativi monetari non fissati in anticipo.
IV.
Se la corretta interpretazione dell'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1054/78 comporti che per valutare lo svantaggio cui si riferisce tale disposizione si debba prendere in considerazione, nel raffrontare la situazione dell'interessato prima e dopo l'entrata in vigore dei nuovi tassi e prezzi, anche il prezzo d'acquisto».
Sentiti gli argomenti delle parti, ritengo di dover prendere posizione su tali questioni nel modo seguente.
Β —
1. La prima questione
La ricorrente nella causa principale sostiene che la prima questione — il problema del se gli eventi monetari del 23 marzo 1981 e la fissazione di nuovi prezzi d'intervento e di nuove restituzioni all'esportazione con effetto dal 6 aprile 1981 integrino la fattispecie contemplata dall'art. 1 del regolamento 1134/68 — dev'essere risolta in senso affermativo, mentre la Commissione e la convenuta nella causa principale propongono che essa venga risolta in senso negativo.
Ritengo che si debba aderire a quest'ultimo punto di vista.
a)
A suo favore milita soprattutto il fatto che il regolamento n. 1134/68 stabiliva disposizioni di attuazione del regolamento n. 653/68, «relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la. politica agraria comune». Si deve quindi ritenere che siano determinanti per l'interpretazione del regolamento n. 1134/68 le nozioni utilizzate nel regolamento n. 653/68. Non si può quindi accogliere l'assunto della ricorrente secondo cui la nozione di «unità di conto» ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1134/68 sarebbe una nozione generale. Le nozioni di «unità di conto» e «modifica del valore dell'unità di conto» hanno qui il significato specifico che viene loro attribuito nel regolamento n. 653/68. Ciò risulta sia dal titolo, sia dal preambolo di detto regolamento.
Dall'art. 1 del regolamento n. 653/68 risulta con assoluta chiarezza che il valore dell'unità di conto ivi menzionata era definito in un determinato peso di oro e che tale valore poteva essere modificato solo nei casi previsti dagli artt. 2 e 3, e con il procedimento ivi stabilito. L'art. 2 di tale regolamento contempla il caso che tutti gli stati membri modifichino contemporaneamente e nella stessa direzione la parità della loro moneta, riferendosi evidentemente alle parità (utilizzate fino al 1971) ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 129, vale a dire alle parità fisse dichiarate al Fondo monetario internazionale. L'art. 3 del regolamento contempla, tra l'altro, il caso che uno o più stati membri annuncino una modifica della parità della loro moneta (ai sensi dell'art. 2 summenzionato) e prevede che in tal caso il Consiglio si riunisca entro 3 giorni, per decidere se debba essere modificato il valore dell'unità di conto.
Nel 1981, invece, cioè al tempo degli avvenimenti rilevanti per la causa principale, non venivano più utilizzate — corno ho già indicato nell'esposizione degli antefatti — tali unità di conto, bensì l'ECU, cioè un'unità calcolata in base alla somma di determinati importi delle monete degli stati membri. Non esistevano nemmeno le parità fisse delle monete degli stati membri, ma da un lato tassi fluttuanti e dall'altro tassi centrali, collegati tra loro nell'ambito del sistema monetario europeo, ed oscillanti entro determinati limiti.
Perciò — sebbene nel bollettino delle Comunità europee (1981, n. 3, pag. 45) si parli di "rivalutazione dell'ECU — nel caso degli eventi del 23 marzo 1981 non si può certo parlare di modifica del valore dell'unità di conto (in quanto da nessuna parte è stabilito — come nel regolamento n. 652/79 rispetto al regolamento n. 878/77 — che anche nel regolamento n. 1134/68 l'unità di conto vada sostituita con l'ECU). Perciò si può ritenere accertato, anche senza dover esaminare se la Commissione abbia a suo tempo — ciò che essa contesta — adottato provvedimenti a norma dell'art. 1, n. 1, leu. a), e n. 2, del regolamento n. 1134/68, che l'art. 1 del regolamento n. 1134 non è applicabile ad una fattispecie del genere.
b)
È inoltre evidente che l'articolo in questione non è applicabile ai fatti della primavera del 1981 nemmeno in relazione ali «adeguamento dei prezzi agricoli», di cui ugualmente parla tale disposizione (e qui la ricorrente pensa ovviamente alla rifissazione dei prezzi d'intervento con effetto dal 6 aprile 1981). L'art. 1 del regolamento 1134/68 parla sì dell'adeguamento dei prezzi agricoli ma precisa espressamente che si tratta di un adeguamento a norma dell'art. 3 del regolamento n. 653/68, e cioè di un'operazione che viene effettuata in seguito alla modifica della parità della moneta di uno o più stati membri (quando il Consiglio nella riunione che deve avvenire, al più tardi, entro tre giorni da detto evento monetano, la ritenga necessaria) e quindi al di fuori dell'ordinaria revisione dei prezzi che ha luogo, secondo il diritto comunitario del mercato agricolo, all'inizio di ogni campagna. Un adeguamento del genere — come dirò fra breve — non era affatto necessario nel caso degli eventi del 23 marzo 1981. In realtà, le revisioni dei prezzi dell'aprile del 1981 non erano degli adeguamenti ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 653/68, ma degli adeguamenti decisi all'inizio di una campagna, rall'ambito della normale revisione dei prezzi. Tali adeguamenti, come del resto anche la rifissazione delle restituzioni con effetto dal 6 aprile 1981, non avevano manifestamente alcun rapporto con gli eventi monetari del 23 marzo 1981. È perciò da escludersi che essi costituiscano un provvedimento della Commissione ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1134/68.
c)
È emerso inoltre dal procedimento che mancano i presupposti per applicare in via analogica l'art. 1 del regolamento n. 1134/68 ad un caso come quello su cui deve pronunciarsi il giudice a quo. La funzione del regolamento, la sua ratio, deve essere posta in relazione al fatto che una modifica dell'unità di conto (ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 653/68) o una modifica della parità della moneta di uno o più stati membri (che veniva parimenti definita in un determinato peso d'oro) aveva incidenza diretta sul livello dei prezzi della Comunità. Questo non si verifica invece nel caso, di una modifica dei tassi centrali nell'ambito del nuovo sistema (come quella del 23 marzo 1983). La conversione dell'ECU in monete nazionali avviene infatti sulla base dei tassi rappresentativi (i quali non subivano modifiche il 23 marzo 1981) e la differenza tra questi ed i tassi centrali (o — in mancanza di tassi centrali — tra questi ed i tassi effettivi) viene compensata attraverso gli importi compensativi monetari, che servono al mantenimento di un certo livello dei prezzi, e rendono perciò superfluo l'adeguamento dei prezzi in caso di modifiche dei tassi centrali.
Sebbene il regolamento n. 1134/68 non sia stato modificato dopo la summenzionata modifica del sistema (esso è pur sempre applicabile nei limiti del rinvio contenuto nell'art. 4 del regolamento n. 878/77), e sebbene il termine «unità di conto» non sia stato, dopo l'istituzione dell'ECU, sostituito sistematicamente in tutti i testi, la prima questione — tenuto conto di tutti i dati che abbiamo potuto acquisire in merito — va necessariamente risolta in senso negativo.
2. La seconda questione
Anche questa questione — vale a dire se gli eventi monetari del 23 marzo 1981 rappresentino un caso d'applicazione dell'art. 4, n. 1, del regolamento 1134/68 — va risolta per la ricorrente nella causa principale in senso affermativo e per la Commissione ed il convenuto nella causa principale in senso negativo.
Già da quanto ho detto in merito alla prima questione risulta che la ricorrente non può essere seguita nemmeno su questo punto. L'art. 4 parla di modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno stato membro ed il valore dell'unità di conto. Tale disposizione è quindi stata concepita — come emerge dal contesto normativo che abbiamo illustrato — per una situazione caratterizzata da un'unità di conto avente un valore determinato ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 129, nella quale vigevano tra gli stati membri le parità dichiarate al Fondo monetario internazionale (art. 2 del regolamento n. 129). Ma nel 1981 non esisteva più una situazione del genere, in quanto nel settore agricolo le due misure suddette erano state sostituite, da un lato, dalla già descritta ECU, e dall'altro, dai tassi rappresentativi ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 878/77. È importante, al riguardo, che il regolamento n. 878/77 richiami espressamente l'art. 3 del regolamento n. 129, il quale prevede che in caso di pratiche monetane a carattere eccezionale, possano essere adottate misure in deroga a tale regolamento, cioè al sistema dell'unità di conto definita in un determinato peso di oro ed alla conversione basata sulle parità dichiarate al Fondo monetario internazionale.
Non avrebbe inoltre alcun senso continuare ad applicare direttamente l'art. 4 del regolamento n. 1134/68 dopo le radicali modifiche nel settore monetario e nel settore agricolo in quanto tale disposizione era manifestamente concepita per una situazione in cui gli eventi ivi menzionati avevano effetti diretti sui prezzi. Questo però non si verifica in caso di modifiche dei tassi centrali oppure dei tassi effettivi (nemmeno la sterlina inglese possiede più una parità dichiarata al Fondo monetario internazionale), modifiche che — se restano invariati i tassi rappresentativi — non hanno alcuna influenza sulla situazione dei prezzi.
La modifica del valore del fiorino olandese rispetto all'ECU, verificatasi dopo il 23 marzo 1981, non giustifica quindi, di per sé, l'applicazione dell'art. 4 del regolamento 1134/68, data la necessaria interpretazione del regolamento n. 1134/68, contro la quale nulla possono i richiami della ricorrente a determinate formulazioni contenute nel preambolo del regolamento n. 878/77 ed alla proposta della Commissione relativa ad un regolamento sul valore dell'unità di conto (GU C 57, 1980, pag. 11 e segg.). Tale applicazione poteva venir in considerazione solo dopo la modifica dei tassi rappresentativi, in virtù dell'esplicito rinvio che si trova nell'art. 4 del regolamento n. 878/77 e che veniva giudicato necessario perché l'art. 4 del regolamento n. 1134/68 — come risulta dal preambolo del regolamento n. 976/78 (GU L 125, 1978, pag. 32 e segg.) — era stato concepito «per la modifica della parità di una moneta e non per la modifica dei tassi rappresentativi». Ai fini dell'applicazione di detto articolo — dovremo tornare fra breve su questo punto — doveva però essere soddisfatta l'ulteriore condizione dell'esistenza di uno svantaggio causato dall'applicazione dei nuovi tassi rappresentativi e dalla mancanza di misure dirette a compensarlo.
3. Sulla terza questione
Tale questione verte sull'interpretazione dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 1054/78 (nella versione modificata dal regolamento n. 1509/78) nel quale viene definita la nozione di svantaggio ai sensi dell'art. 878/77, vale a dire la nozione rilevante ai fini dell'annullamento di licenze con importi fissati in anticipo, richiesto dopo una modifica dei tassi rappresentativi. Ponendo tale questione, il giudice non intende riferirsi agli eventi monetari del 23 marzo 1981 (i quali non hanno modificato il tasso rappresentativo dell'ECU — 1 ECU = 2,80821 fiorini olandesi —, ma hanno solamente portato il tasso centrale del fiorino molto vicino al suo tasso rappresentativo, e cioè da 2,74362 fiorini/ECU a 2,81318 fiorini/ECU). La questione riguarda invece l'adeguamento dei tassi verdi con effetto dal 6 aprile 1981, il quale si ripercuoteva sul fiorino olandese nel senso che, a partire dal 6 aprile 1981, si dovevano contare 2,81318 fiorini per 1 ECU. Se si discute, in tale contesto, di importi compensativi monetari non fissati in anticipo, ciò è dovuto all'argomento della ricorrente nella causa principale, secondo cui l'azzeramento degli importi compensativi monetari nei Paesi Bassi avrebbe portato ad un peggioramento delle condizioni di esportazione, del quale si dovrebbe tenere conto nel decidere sulla richiesta d'annullamento delle licenze.
a)
Va innanzitutto rilevato, a tal riguardo, che secondo l'art. 4, 2° comma, del regolamento n. 878/77 l'applicazione di nuovi tassi rappresentativi causa necessariamente uno svantaggio. Se però si considera l'entità della modifica del tasso del fiorino verde, intervenuta ai primi di aprile del 1981, ci si deve chiedere se da una variazione talmente esigua (pari a 0,01927 fiorini = 0,05—0,06 %) possa veramente essere sorto uno svantaggio rilevante. La ricorrente attribuisce importanza decisiva, in proposito, all'azzeramento degli importi compensativi monetari. Questo in realtà non era connesso con la modifica dei tassi rappresentativi, ma avrebbe dovuto verificarsi già il 31 marzo 1981, in seguito alla modifica del tasso centrale del fiorino del 23 marzo 1981. Tale conseguenza veniva tuttavia differita in via eccezionale dalla Commissione, per evitare operazioni speculative.
Ma anche a prescindere da tali considerazioni, è chiaro che anche per quanto riguarda questa questione si deve, aderire al punto di vista della Commissione e del convenuto nella causa principale, i quali propongono una soluzione negativa. Gli argomenti delia ricorrente, basati sulla lettera dell'art. 1 del regolamento n. 1054/78, nonché sul regolamento della Commissione n. 908/81 (GU L 91, del 4. 4. 1981, pag. 9), «relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari nell'ambito delle gare per l'esportazione dello zucchero», emanato nello stesso periodo, non appaiono invece plausibili.
b)
Quel che importa è che il regolamento della Commissione dev'essere interpretato alla luce del regolamento di base, cioè in modo ch'esso rimanga nell'ambito del regolamento di base, poiché non si può ritenere che la Commissione, nell'emanare norme d'attuazione, abbia voluto o potuto apportare modifiche o aggiunte rilevanti alle disposizioni del Consiglio. Dal regolamento di base n. 1134/68 risulta chiaramente che si tratta dell'adeguamento di importi fissati in anticipo e che tale adeguamento fa sorgere, per i titolari delle licenze, il diritto all'annullamento. Essendo ciò stato esteso dal regolamento n. 878/77 al caso di modifiche dei tassi verdi, ed essendo stata posta, a tal proposito, la condizione che il titolare subisca uno svantaggio, si deve ritenere che lo svantaggio in questione sia quello dovuto all'adeguamento degli importi fissati in anticipo. Per questo motivo — sebbene il regolamento n. 1054/78 (nella versione modificata dal regolamento n. 1509/78) parli, con riferimento allo svantaggio, di «modifica, in moneta nazionale dell'insieme degli importi applicabili all'operazione in oggetto» — dal semplice uso del termine «insieme» non si può desumere che vadano presi in considerazione anche gli importi non fissati in anticipo. Giustamente la Commissione ha rilevato anche che facoltà di ottenere la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari — come risulta dal preambolo del regolamento n. 243/78 — era stata introdotta al fine di evitare ai commercianti determinate difficoltà, e cioè per offrire loro la possibilità di cautelarsi proprio in vista di eventi monetari quali quelli del 23 marzo 1981; risulta inoltre, da tale preambolo, che il commerciante che non si avvalga di tale facoltà, non può valersi del regolamento n. 1608/74 cioè dell'esenzione dalla riscossione degli importi compensativi monetari per operazioni effettuate in esecuzione di contratti conclusi prima che intervenissero determinate misure monetarie). Un esportatore che rinunci alla prefissazione dell'importo compensativo monetario, accetta il rischio di una relativa modifica. Di conseguenza non potrà addurre ai fini dell'annullamento delle licenze l'argomento secondo cui la riduzione a zero degli importi compensativi monetari causa uno svantaggio che deve essere preso in considerazione.
A mio parere, non sono persuasivi neppure gli ulteriori argomenti addotti dalla ricorrente a sostegno del proprio assunto.
c)
Ciò vale per il richiamo all'art. 1 del regolamento n. 1054/78, (nella versione del regolamento n. 1509/78) il quale parla al n. 3, di licenze non implicanti la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario; infatti è chiaro che questa parte della disposizione contiene solo una affermazione relativa alla moneta rilevante per l'accertamento dello svantaggio, ma non stabilisce che ai fini della determinazione dello svantaggio si debba tener conto anche degli importi compensativi monetari non fissati in anticipo.
d)
Ciò vale parimenti per il richiamo della ricorrente al regolamento della Commissione n. 908/81, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari nell'ambito delle gare per l'esportazione di zucchero, ugualmente emanato in conseguenza degli eventi monetari suddetti. Esso stabilisce, è vero, che la richiesta di fissazione anticipata degli importi compensativi monetari può essere presentata successivamente alla richiesta del titolo di esportazione, quando di tratta di licenza rilasciata prima della data di applicazione di tale regolamento, quando le formalità doganali di esportazione son'o state espletate a decorrere dalla data di applicazione di tale regolamento, e quando l'interessato non si è avvalso, per l'operazione di cui trattasi, della fissazione anticipata degli importi compensativi monetari. Non va però ignorato il preambolo del regolamento, dove si afferma che un ricorso massiccio — basato sul combinato disposto del regolamento n. 1134/68 e del regolamento n. 878/77 — al diritto all'annullamento dei titoli di esportazione, rilasciati in base a gare parziali, aveva turbato gravemente la gestione comunitaria del settore e che per questo motivo si doveva adottare una misura diretta a compensare tale svantaggio ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 878/77. La possibilità di chiedere la fissazione degli importi compensativi monetari in un momento successivo costituisce quindi solamente una misura di compensazione ai sensi dell'art. 4, n. 2, 2° comma, del regolamento n. 878/77. Essa non prova che si debba sempre tenere conto dell'assenza di importi compensativi monetari prefissati e delle conseguenze che ne derivano ai fini della valutazione dello svantaggio ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 878/77.
4. Sulla quarta questione
Anche essa concerne l'interpretazione dell'art. 1 del regolamento n. 1054/78, nella versione del regolamento n. 1509/78. Con tale questione si chiede se, per valutare lo svantaggio ivi menzionato, si debba tener conto anche del prezzo d'acquisto. Nel porre tale questione, il giudice a quo ha presente l'argomento della ricorrente nella causa principale, secondo cui la modifica dei tassi rappresentativi, del 6 aprile 1981, si sarebbe ripercossa sul prezzo d'intervento e quindi sul prezzo di mercato, rendendo cosi impossibile alla ricorrente stessa effettuare delle esportazioni vantaggiose in base alla restituzione fissata in anticipo.
Com'è noto la ricorrente nella causa principale propone che questa quarta questione venga risolta in senso affermativo. A sostegno del suo assunto essa adduce che nel summenzionato art. 1, n. 1, 2° comma, si parla anche di prezzi e fa valere che solo una modifica del livello dei prezzi potrebbe provocare uno svantaggio rilevante in caso di fissazione anticipata sia della restituzione sia degli importi compensativi monetari. La Commissione e il convenuto nella causa principale propongono, anche per quanto riguarda questa questione, una soluzione contraria a quella della ricorrente.
Ritengo che, anche in relazione alla questione che ora trattiamo, questi ultimi dispongano degli argomenti migliori.
Al riguardo sarebbe sufficiente rinviare all'argomento decisivo ai fini della soluzione della terza questione, secondo cui, dato il contesto giuridico generale, sono rilevanti solo gli effetti della modifica dei tassi rappresentativi sugli importi prefissati, tra cui non rientrano manifestamente i prezzi d'acquisto.
Si può però aggiungere che a favore di tale opinione milita anche la lettera dell'art. 1 del regolamento n. 1054/78. Questo articolo definisce lo svantaggio come una modifica degli importi applicabili ad una operazione in seguito all'applicazione del nuovo tasso rappresentativo che determini la riscossione di un importo superiore o la concessione di un importo inferiore a quello che sarebbe applicabile senza l'entrata in vigore di detti tassi. Anche sotto tale profilo il prezzo d'acquisto è dunque irrilevante.
Non appare invece plausibile che si possano trarre argomenti a favore dell'assunto della ricorrente dalla formulazione del 2° comma, nel quale vengono menzionati i prezzi. La Commissione ha rilevato a ragione che con esso non si è inteso introdurre un nuovo elemento (il prezzo d'acquisto) per la valutazione dello svantaggio, ma che la funzione di tale comma consiste semplicemente nel fissare il momento determinate per l'accertamento di tale svantaggio. Ciò risulta in modo inequivocabile dal n. 2, lett. b), il quale stabilisce — per il caso di contemporanea modifica del tasso rappresentativo e del livello dei prezzi espresso in unità di conto — che lo svantaggio risultante dalla modifica del tasso rappresentativo deve essere superiore al vantaggio che può risultare dall'incidenza della modifica del livello dei prezzi. Da questa disposizione emerge chiaramente che la modifica del livello dei prezzi non entra in considerazione ai fini della determinazione dello svantaggio, ma solo ai fini del raffronto fra lo svantaggio risultante dalla modifica dei tassi rappresentativi ed il vantaggio dovuto alla modifica dei prezzi.
C — Propongo perciò di risolvere tutte le questioni poste dal College van beroep voor het bedrijfsleven in senso negativo, e di dichiarare che gli artt. 1 e 4 del regolamento 1134/68 non erano applicabili agli eventi monetari del 23 marzo 1981, e di affermare inoltre che per valutare lo svantaggio ai sensi del regolamento n. 1054/78 non si deve tener conto né degli importi compensativi monetari non prefissati, né della modifica dei prezzi d'acquisto causata dalla modifica dei tassi rappresentativi e dalla sua incidenza sui prezzi d'intervento.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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