CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DELL'11 GENNAIO 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nell'agosto del 1980, la ditta Gerlach e Co. BV, con sede in Amsterdam, attrice nel procedimento principale, presentava in dogana merci di orgine spagnola, dichiarandole come «oli di fegato di pesce, della sottovoce doganale 15.04 A II» della tariffa doganale comune. L'ufficio doganale olandese accettava dapprima questa classificazione e concedeva l'importazione in franchigia del prodotto. In esito però ad un controllo per campione, l'amministrazione doganale si convinceva che il prodotto importato come peridrosqualano (esametile tetracosano) era in realtà un idrocarburo acrilico, che rientrava nella voce 29.01 A I della tariffa doganale comune. Poiché allora questo prodotto era gravato di un dazio ad valorem del 6,7 %, il 23 ottobre 1980 l'amministrazione doganale (Ontvanger der invoerrechten en accijnzen) emetteva un'ingiuzione di pagamento per l'importo di 11942,80 HFL.
Respinta l'opposizione avverso la richiesta di pagamento promossa dinanzi all'autorità competente (Inspecteur der invoerrechten en accijnzen), la società Gerlach e Co. BV impugnava in sede giurisdizionale questo provvedimento negativo, chiedendo fosse annullato l'onere fiscale impostole, in quanto i composti idrogenati aciclici di cui alla voce doganale 29.01 devono derivare da idrocarburi minerali, mentre nella fattispecie il prodotto è di origine animale e quindi va classificato nella voce 15.04 A IL
L'amministrazione convenuta invece ribatte che il prodotto importato non presenta più le caratteristiche apparenti dell'olio di pesce ed inoltre, per effetto della lavorazione, è stato trasformato nel composto ben determinato chimicamente detto «idrocarburo aciclico», che è espressamente citato nella voce 29.01 A. Per questa classificazione non ha alcuna rilevanza l'origine sintetica o naturale del prodotto. Anche se non si tratta di carburanti o combustibili ai sensi della voce 29.01 A I, questo prodotto va comunque classificato sotto di essa, giacché l'attrice non ha richiesto, prima dell'importazione, la prescritta autorizzazione che le consentirebbe di importare il prodotto classificandolo nella voce 29.01 AII — idrocarburi aciclici destinati ad altri usi — che non è gravata da dazi doganali.
La Tariefcommissie ritiene che per il prodotto che essa ha descritto come trasparente, incolore e inodore, e che si impiega anzitutto nella produzione di cosmetici, oltre alle voci doganali già ricordate, si dovrebbe prendere in considerazione anche la voce 15.12. Essa pensa che sia possibile classificare il prodotto litigioso nella voce 29.01 A II in virtù del tenore di questa voce, ma ricorda che l'autorizzazione di cui al regolamento della Commissione 28 luglio 1977 n. 1775, che determina le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di alcuni prodotti petroliferi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare (GU L 195 pag. 5), non è stata rilasciata da parte delle competenti autorità, sicché fa difetto uno dei presupposti per la classificazione in questa voce.
La Tariefcommissie ha perciò sospeso il procedimento e, con ordinanza del 16 marzo 1983, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
In quale voce della TDC debba essere classificato un olio animale, interamente idrogenato, ottenuto da fegato di pesce, che è nel contempo un idrocarburo aciclico.
2.
Se, ove il prodotto considerato al precedente punto 1. vada classificato nella voce 29.01 A, debbano poi applicarsi le sottovoci I o II, nel caso in cui il prodotto non sia destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile, ma manchi un'autorizzazione ai sensi del regolamento (CEE) della Commissione 28 luglio 1977, n. 1775».
E questo è il mio parere in merito:
I — Sulla prima questione
1.
A giudizio dell'attrice nella causa principale, il prodotto litigioso va classificato nella voce doganale 15.04 A II della tariffa doganale comune — oli di fegato di pesce — giacché si tratta di un prodotto d'origine animale, origine accertabile mediante il procedimento C-14, prodotto che, contrariamente al peridrosqualano di origine puramente sintetica, oltre alla composizione C30H62 contiene altre impurità costituite da idrocarburi.
Nella voce 15.04 della tariffa doganale comune, sotto la definizione di «grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati», rientrano, secondo le note esplicative del consiglio per la collaborazione doganale relative a questa sottovoce, n. 1, grassi e oli ottenuti da vari pesci o mammiferi marini, generalmente contraddistinti da un odor di pesce tipico e caratteristico e da gusto sgradevole e di colore variabile dal giallo al bruno-rossastro. Al n. 5 delle note esplicative è inoltre specificato che i grassi e gli oli raffinati fanno sempre parte di questa voce, mentre quelli idrogenati o induriti con qualsiasi altro procedimento rientrano nella voce 15.12. Poiché il prodotto litigioso, a giudizio della Tariefcommissie, è trasparante, incolore ed inodore e deve considerarsi interamente idrogenato, ha perso il suo carattere di olio di fegato di pesce e — come giustamente osserva la Commissione — già per questo motivo non può classificarsi nella voce 15.04.
2.
Al missimo si potrebbe dunque prendere in considerazione la voce 15.12. In questa voce rientrano oli e grassi animali e vegetali, parzialmente o interamente idrogenati o induriti con qualsiasi altro procedimento, anche raffinati, ma non lavorati. Come ha dichiarato la Commissione, se non si opera una ulteriore lavorazione è praticamente impossibile ottenere dall'olio di fegato di pesce una sostanza che non presenti il tipico odore di pesce o il gusto di pesce o la colorazione variante dal giallo al bruno-rossastro. Per questi motivi è escluso che si possa far ricorso alla voce 15.12.
3.
Condivido il punto di vista della Commissione e del Governo belga, che hanno presentato parimenti le loro osservazioni su questa controversia, nel sostenere che sia corretto prendere invece in considerazione la voce 29.01 A, che comprende gli idrocarburi aciclici. La suddivisione tra i prodotti che rientrano nel cap. 15 e quelli che rientrano nel cap. 29, come ha osservato la Tariefcommissie, è disciplinata dalla norma 1 d) relativa al cap. 15 e dalla norma 1 a) relativa al cap. 29. In virtù della norma 1 d) i prodotti ivi contemplati, nonchè tutti gli altri di cui alla sez. VI, quindi anche quelli del cap. 29, non rientrano nel cap. 15. Ai sensi della norma 1 a) relativa al cap. 29, rientrano però comunque in questo capitolo i composti organici isolati, di costituzione chimica definita, «contenenti o non delle impurezze».
Secondo gli accertamenti della Tariefcommissie, risulta che la merce importata è un idrocarburo aciclico. Costituisce quindi un prodotto organico, di costituzione chimica definita, presentato isolatamente, contemplato nella voce 29.01 della sez. VI. Dalle note esplicative sulla tariffa doganale comune relative al cap. 29, n. 6, si desume che il grado di purezza deve essere almeno del 95 %; è quindi sufficiente che almeno il 95 % del prodotto da classificare sia costituito da idrocarburi aciclici.
D'altro canto, né nella voce 29.01 né nelle note che vi si riferiscono è reperibile alcun cenno in base al quale in questo voce — come sostiene l'attrice nella causa principale — dovrebbero rientrare soltanto i composti di carbonio aciclici derivati da idrocarburi d'origine minerale. Di conseguenza va accolto il punto di vista sostenuto dalla Tariefcommissie, dal Governo belga e dalla Commissione, secondo cui l'origine animale del prodotto di cui alla questione n. 1 non costituisce ostacolo alla classificazione dello stesso nella voce 29.01 A della tariffa doganale comune.
II — Sulla seconda questione
Rimane ora da esaminare la seconda questione, cioè in quale voce doganale vada classificato un idrocarburo aciclico, allorché è pacifico che — da un lato — non è destinato ad esser impiegato come carburante o combustibile ai sensi della sottovoce 29.01 Ale — dall'altro — non presenta i presupposti per l'inclusione nella voce doganale 29.01 A II.
a)
Nella nota a pie di pagina è dichiarato inequivocabilmente che l'inclusione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti. La Commissione ha stabilito queste condizioni nel regolamento 1775/77, che a sua volta si fonda sul regolamento (CEE) del Consiglio 16 gennaio 1969 n. 97/69 relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (GU L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1). L'art. 1 del regolamento 1775/77 prevede che, salve restando alcune disposizioni speciali, il regolamento (CEE) della Commissione 4 luglio 1977 n. 1535, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare (GU L 171 del 9. 7. 1977 pag. 1), si applica anche ai prodotti petroliferi — sono considerati tali, fra l'altro, anche i prodotti che rientrano nella voce 29.01. L'art. 3 n. 1 del regolamento 1535/17 prescrive però che, per fruire del regime più favorevole all'importazione di merci in considerazione del loro impiego particolare, l'importatore deve ottenere anzitutto l'autorizzazione scritta da parte dell'autorità competente dello Stato membro nel quale la merce viene messa in libera pratica. Poiché ora risulta alla Tariefcommissie che l'attrice nella causa principale non possedeva detta autorizzazione, rimane da vedere quali conseguenze abbia questa carenza.
A questo proposito si deve tener presente che — come ci ha confermato la Commissione — la possibilità di classificare lo stesso prodotto in due diverse voci, in funzione del suo impiego, consente di differenziare l'onere fiscale secondo un parametro funzionale, qualora sussistano i presupposti prescritti dal regolamento. Al contrario, si arguisce che — se non sussistono i presupposti — il prodotto non può fruire del regime più favorevole e perciò nemmeno può venir classificato nella voce doganale corrispondente. In pratica ciò significa che, se fanno difetto i presupposti, per il prodotto litigioso, che indipendentemente dal suo impiego è rimasto un idrocarburo aciclico, non si può applicare l'aliquota di dazio più vantaggiosa. Quindi, se non sussistono i presupposti di cui ai regolamenti n. 1535/77 e 1775/77 il prodotto litigioso, anche se non è destinato a venir impiegato come carburante o combustibile, va gravato secondo il dazio previsto per la voce doganale 29.01 A I.
b)
Resta il problema, sollevato dal Governo belga, della costituzione a posteriori delle condizioni per l'applicazione del dazio più favorevole ad un prodotto già importato se l'autorità competente rilascia l'autorizzazione prevista con effetto retroattivo.
Concordo con la Commissione nel sostenere che l'ordinamento comunitario, specie il regolamento 1535/77, esclude questa possibilità. Lo stesso art. 3 di detto regolamento prescrive che l'autorizzazione a fruire del dazio più favorevole deve venir rilasciata al più tardi al momento della messa in libera pratica della merce in uno Stato membro; specie la versione tedesca di detto articolo è chiarissima, in quanto fa dipendere la concessione del regime preferenziale dal fatto che all'importatore «... eine schriftliche Bewilligung erteilt worden ist». Evidentemente anche l'art. 2 dello stesso regolamento parte dal presupposto che le condizioni per l'importazione di determinate merci in regime preferenziale devono sussistere già al momento dell'importazione, in quanto stabilisce che «per importo dei dazi non riscossi si intende la differenza tra l'importo dei dazi all'importazione risultanti dall'applicazione del regime tariffario favorevole ... e l'importo dei dazi all'importazione esigibili in mancanza di un tale regime». L'«importo dei dazi non riscossi» si determina quindi alla data alla quale l'amministrazione doganale competente ha accettato la dichiarazione doganale ed ha iniziato le pratiche di sdoganamento.
Non si dimentichi che i regolamenti n. 1535/77 e 1735/77 contemplano un procedimento minuziosamente definito per la concessione del regime doganale più favorevole all'importazione, destinato — da un lato — a facilitare le pratiche doganali e — dall'altro — a evitare possibili frodi. Queste finalità, come osserva la Commissione, verrebbero messe a repentaglio se un importatore, dopo l'espletamento delle pratiche per la messa in libera pratica della merce, potesse ancora chiedere l'autorizzazione a fruire del regime preferenziale d'importazione.
III —
Dopo le considerazione testé esposte, concordo con la Commissione nel proporre di risolvere come segue le questioni della Tariefcommissie.
1)
L'olio interamente idrogenato, ottenuto da fegato di pesce che, oltre esser stato indurito o raffinato, non è stato lavorato, va classificato nelle voce doganale 15.12 della tariffa doganale comune.
2)
Il peridrosqualano interamente idrogenato, ottenuto dall'olio di fegato di pesce con una percentuale di purezza del 95 % in peso o più va classificato nella voce 29.01 A della tariffa doganale comune, in quanto idrocarburo aciclico.
3)
Se già al momento della dichiarazione doganale per la messa in libera pratica non sussistono i presupposti per importare un prodotto, che andrebbe classificato nella voce 29.01 A e non è destinato all'impiego come combustibile o carburante, in base ad un regime più favorevole, come contemplato dal regolamento della Commissione 28 luglio 1977 n. 1775, detto prodotto va classificato nella voce doganale 29.01 A I della tariffa doganale comune.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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