CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
DEL 26 OTTOBRE 1983
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La presente controversia riguarda un ricorso diretto che in base all'articolo 93, paragrafo 2, secondo comma, del Trattato CEE, la Commissione ha proposto contro la Repubblica francese. A quest'ultima si addebita di non essersi conformata a una decisione presa dalla medesima Commissione il 12 gennaio 1983 e relativa a un regime di aiuti statali in favore delle imprese tessili e dell'abbigliamento.
Riassumo i fatti. Il 19 febbraio 1982 il Governo francese notificò alla Commissione un progetto di regolamento istitutivo del regime a cui ho accennato e il 1° marzo lo mise in vigore (ordonnance n. 204, Journal Officiel de la République française n. 51 del 2. 3. 1982) senza attendere che la Commissione formulasse i propri rilievi ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CEE. Il regolamento prevede che lo Stato assuma temporaneamente a proprio carico una parte degli oneri derivanti dalle assicurazioni sociali. Per ottenere lo sgravio, tuttavia, l'imprenditore interessato deve, entro il 31 dicembre 1982, concludere con lo stesso Stato un accordo efficace per dodici mesi nel quale si precisano gli obblighi che egli assume quanto al mantenimento dei livelli occupazionali e a nuovi investimenti. È altresì prevista la possibilità di rinnovare questi accordi per un secondo periodo di dodici mesi. Le misure attuative delle dette norme furono adottate con decreto n. 82-340 del 16 aprile 1982 (Journal Officiel de la République française n. 90 del 17. 4. 1982).
Qualche mese più tardi, e cioè il 12 gennaio 1983, la Commissione ingiunse alla Francia di sopprimere il regime così descritto nel mese successivo alla notifica della decisione. Questo termine venne a scadenza il 21 gennaio 1983. Il 23 febbraio successivo, il Governo francese informò la Commissione che avrebbe nuovamente fatto ricorso al detto regime, dopo averlo tuttavia modificato in modo da assicurare una migliore proporzione tra l'aiuto concesso e lo sforzo d'investimento da parte delle imprese (cfr. allegato terzo al ricorso). Ravvisando in tale comportamento la volontà di non conformarsi alla sua decisione, la Commissione presentò allora ricorso giurisdizionale. Essa chiese a questa Corte di dichiarare che la Repubblica francese è venuta meno a un obbligo impostole dal Trattato.
2.
Mi sembra opportuno sottolineare in limine che la causa non attiene al merito delle misure francesi. La decisione 12 gennaio 1983 con cui la Commissione le giudicò contrarie all'articolo 92 del Trattato non fu infatti impugnata dallo Stato destinatario ed è pertanto divenuta definitiva. Nostro compito, dunque, è solo accertare se la Francia he eseguito la decisione adottando nel termine stabilito le norme necessarie a questo fine.
Esaminiamo allora il contenuto della decisione. La parte dispositiva si compone di tre articoli. Il primo comma dell'articolo 1 stabilisce che «La Repubblica francese sopprime, nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della ... decisione, il regime di aiuti in favore del settore tessile e dell'abbigliamento, istituito sotto forma di assunzione da parte dello Stato dell'onere relativo ad una quota dei contributi sociali gravanti sui datori di lavoro». A quest'obbligo il secondo comma ne aggiunge un altro: «la Repubblica francese — esso afferma — non accorda più alcun aiuto in base al regime in questione a partire dalla data della notifica della ... decisione». La concreta portata di tali precetti è poi chiarita dalla motivazione. Secondo l'ultimo considerando della sua parte terza (p. 8), infatti, la soppressione del regime di aiuti implica che il Governo francese non stipuli più «alcun contratto» e faccia «cessare i contratti già conclusi con le imprese».
In sintesi, dunque, la Francia è tenuta: a) ad abrogare il regime vigente; b) a interrompere gli aiuti già concessi. Il primo obbligo, ho detto, impone di non rinnovare i contratti conclusi sino al 31 dicembre 1982. Ebbene, nel corso della procedura orale, il Governo francese ha ammesso che alcuni di essi furono rinnovati; ma ha aggiunto che lo furono conformemente alle disposizioni di un diverso provvedimento, emanato in forma di decreto il 7 giugno 1983.
Per intendere la portata di questa difesa, occorre riferire ulteriori elementi di fatto. Il 5 maggio 1983, il Governo francese notificò alla Commissione il progetto di un nuovo provvedimento sul regime di aiuti alle imprese tessili e dell'abbigliamento. Ritenuto che esso non differisse sostanzialmente dal precedente e fosse quindi in contrasto con l'articolo 92, la destinataria iniziò la procedura precontenziosa di cui all'articolo 93, paragrafo 2; ma mentre quest'ultima era in corso, la Francia emanò le norme controverse (appunto, il 7 giugno 1983). La Commissione allora dette inizio alla diversa procedura precontenziosa di cui all'articolo 169 del Trattato; e poiché anch'essa si concluse senza esito, presentò ricorso giurisdizionale (171/83) davanti alla nostra Corte il 4 agosto 1983.
Detto ciò, peraltro, occorre aggiungere che del secondo decreto noi possiamo prendere atto, ma non occuparci; non chiederci in particolare se si limiti a ripetere il precedente o se contenga novità tali da escludere un suo contrasto con l'articolo 92. Ripeto che in questa sede è dato verificare solo se i contratti conclusi in base al primo decreto sono stati rinnovati. E su tale punto, considerate le precise ammissioni del Governo convenuto, non sussistono dubbi. Non ci resta quindi che constatare l'inadempimento della Francia al primo degli obblighi postile dalla decisione della Commissione.
3.
Vengo al secondo obbligo: quello d'interrompere gli aiuti già concordati facendo cessare gli effetti dei contratti conclusi prima del 31 dicembre 1982. Anche qui soccorrono le dichiarazioni rese dalla difesa del Governo francese durante la procedura orale. Nel momento in cui stipula il contratto — ci è stato detto — l'imprenditore riceve un attestato indicante la percentuale di contributi assicurativi che gli è consentito non versare alle scadenze mensili o trimestrali previste dalle leggi relative. Il meccanismo così posto in essere è dunque tale da rendere automatica l'esecuzione dei contratti: che — si è riconosciuto — hanno infatti continuato a produrre i loro effetti anche dopo la notifica della decisione. Stando a quest'ultima, il Governo convenuto avrebbe dovuto introdurre misure volte a impedire che gli imprenditori seguitassero a versare i contributi in misura ridotta. Ma è pacifico che nessuna disposizione del genere è stata emanata.
Su questo punto la Francia si difende sostenendo che, interpretata in base al principio del legittimo affidamento, la decisione non le imponeva di sospendere l'esecuzione dei contratti; e in tal senso invoca la vostra sentenza 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Repubblica federale di Germania (Raccolta 1973, p. 813). Si trattava anche allora di un ricorso ex articolo 93, n. 2; e la Germania era accusata di non aver dato seguito a una decisione che le imponeva di interrompere gli aiuti concessi dalle autorità, sulla base di norme nazionali, per il risanamento dei bacini carboniferi. La Corte rilevò che la decisione non aveva indicato con la dovuta chiarezza l'ambito territoriale in cui il beneficio doveva considerarsi illegittimo e da questa sua ambiguità trasse una conseguenza esoneratrice: alle autorità tedesche — disse — non si può addebitare di aver applicato le loro norme anche dopo la notifica della decisione a tutela «degli operatori che effettuavano investimenti» nelle zone per cui aiuti sarebbero poi stati esclusi (v. punto 23 della motivazione).
Ebbene, afferma il Governo francese, si applichi questo principio al caso di specie; non si potrà interpretare la decisione 12 gennaio 1983 se non nel senso che i legittimi interessi (cioè le ragionevoli aspettative) degli imprenditori, e quindi i contratti in corso d'esecuzione, sono da essa fatti salvi. Non credo, tuttavia, che l'argomento sia fondato. In primo luogo, la fattispecie di cui alla sentenza del 1973 era molto diversa da quella che oggi ci occupa. La decisione di allora era effettivamente ambigua; l'attuale non lo è dal momento che la Commissione vi fa uso di un verbo — «sopprimere» — la cui portata non potrebbe essere più chiara. Si aggiunga che domandarci se la decisione ha compromesso gli interessi degli impreditori a cui vanno gli aiuti, si risolverebbe in un controllo sul merito; e, come ho più volte sottolineato, una simile indagine ci è preclusa.
Constato di conseguenza che ai contratti in corso si è continuato a dare esecuzione e che anche sotto questo profilo la Repubblica francese si è resa inadempiente.
4.
Per le considerazioni sin qui esposte, concludo suggerendo alla Corte di dichiarare che la Repubblica francese non ha ottemperato alla decisione adottata nei suoi confronti dalla Commissione in data 12 gennaio 1983 e concernente gli aiuti al settore tessile e dell'abbigliamento introdotti col regolamento n. 204 del 1° marzo 1982, pubblicato nel Journal Officiel del 2 marzo 1982. La Repubblica francese va altresì condannata a pagare le spese, in base al criterio della soccombenza (cfr. articolo 69, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura).
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