CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
del 21 novembre 1984 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Introduzione
1.1. Oggetto del ricorso
La domanda con la quale le imprese Allied Corporation, Demufert SA, Kaiser Aluminium Domestic and International Sales Corporation (in prosieguo denominata « Kaiser ») e Transcontinental Fertilizer Company (in prosieguo denominata « Transcontinental ») hanno promosso il presente procedimento riguarda i dazi antidumping definitivi imposti col regolamento del Consiglio 17 gennaio 1983, n. 101 (GU L 15, del 19 gennaio 1983) sui concimi composti di urea e di nitrato d'ammonio in soluzione (UNA) importati dalle ricorrenti dagli Stati Uniti d'America. Le ricorrenti chiedono che detto regolamento venga annullato. I dazi antidumping definitivi, che ammontano rispettivamente al 19,05% (per la Allied Corporation), al 12,13% (per la Kaiser) e al 12,01% (per la Transcontinental), sono molto più elevati — circa il doppio o il triplo — dei dazi antidumping provvisori istituiti dalla Commissione con i regolamenti n. 1976/82 e 2302/82 (rispettivamente, GU L 214, del 22 luglio 1982, e GU L 246, del 21 agosto 1982) e pari al 6,5% (5% per la Kaiser), sui quali verteva la vostra sentenza 21 febbraio 1984 (cause 239 e 275/82, Allied Corporation e a./Commissione, Racc. 1984, pag. 1005).
1.2. La questione della ricevibilità
Il curatore del fallimento della SA Demufert ha rinunciato agli atti nella presente causa dopo die il ricorso proposto da questo importatore dei prodotti della Allied Corporation nelle cause 239 e 275/82 è stato da voi dichiarato irricevibile. Per quanto riguarda gli altri ricorsi il Consiglio non solleva eccezioni d'irricevibilità. Per i motivi indicati nella vostra sentenza 21 febbraio 1984 e nelle conclusioni da me presentate nella relativa causa anche il ricorso ora in esame dev'essere certamente considerato ricevibile.
1.3. Gli antefatti e il procedimento
Per quanto riguarda i fatti essenziali e lo svolgimento del procedimento, rimando rispettivamente ai primi dodici punti del preambolo del regolamento impugnato e alla relazione d'udienza. La Commissione è intervenuta in causa a sostegno del Consiglio. Il regolamento impugnato è infatti principalmente basato sui risultati del riesame iniziato dalla Commissione il 16 luglio 1982 (prima di adottare, il 19 luglio 1982 e il 18 agosto 1982, in seguito alla denuncia da parte delle ricorrenti Allied, Transcontinental e Kaiser dei loro precedenti impegni di prezzo, provvedimenti provvisori).
Come risulta dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 179, del 16 luglio 1982, pag. 4, che costituisce l'allegato 4 del ricorso, detto riesame è stato disposto dalla Commissione su richiesta — inizialmente respinta — di due delle ricorrenti, nonché di un comitato che rappresenta quasi tutti i produttori europei del prodotto in questione. Questa constatazione ha una certa importanza, in quanto le ricorrenti hanno dato l'impressione che il riesame sia stato deciso esclusivamente in base alla richiesta dei produttori europei. La portata del riesame risulta fra l'altro dai punti 11 e 12 del preambolo del regolamento impugnato, nonché dalla circostanza che, secondo il punto 10 di detto preambolo, il 18 novembre 1982 la validità dei dazi antidumping provvisori era stata prorogata di due mesi.
1.4. Differenze rispetto al primo procedimento
Un elemento di peso rilevante nel rigetto del ricorso proposto dalle ricorrenti contro l'imposizione di dazi antidumping provvisori è stata la rapidità che naturalmente si impone per un siffatto provvedimento provvisorio dopo la denuncia di un impegno assunto in materia di prezzi. Rimando in proposito ai punti 18-24 della motivazione della vostra sentenza 21 febbraio 1984. Inoltre, l'adozione di siffatti provvedimenti provvisori è soggetta ad altre disposizioni del regolamento di base (CEE) n. 3017/79 (GU L 339, del 31 dicembre 1979), meno rigorose di quelle vigenti per l'imposizione di dazi antidumping definitivi. Nella fattispecie, la norma rilevante nel primo procedimento era in particolare l'art. 10, n. 6, del regolamento di base.
I fatti nuovi che erano stati fatti valere dalle ricorrenti nel primo procedimento riguardavano esclusivamente la condizione del pregiudizio e si riferivano: 1o) ai provvedimenti adottati dalle autorità francesi in materia di politica dei prezzi e politica della concorrenza; 2o) al costante rialzo del dollaro e 3o) alla pretesa riduzione delle importazioni controverse. Nel presente procedimento, le ricorrenti hanno in definitiva rinunciato ai propri argomenti sul primo punto. Tenuto conto del punto 29 della motivazione della suddetta sentenza della Corte, risulta ormai di per sé irrilevante anche l'influenza del costante rialzo del dollaro. Le stesse ricorrenti hanno ora spiegato in modo diverso le censure da esse formulate riguardo alla condizione del pregiudizio. Le considerazioni svolte dalla Corte relativamente al terzo punto non hanno più grande importanza ai fini del presente procedimento, poiché il periodo di riferimento per la determinazione delle importazioni si estende ormai ai primi otto mesi del 1982 e non è più limitato al primo trimestre di tale anno (come si verificava nel primo procedimento).
Dal riassunto, che ora mi propongo di fare, dei mezzi dedotti dalle ricorrenti nella presente causa risulterà che questi mezzi riguardano principalmente le condizioni poste dal regolamento di base per l'imposizione di dazi antidumping definitivi. Queste condizioni sono più rigorose di quelle che la Corte ha ricavato, nella sentenza 21 febbraio 1984, dall'art. 10, n. 6, del regolamento di base. Nell'emananda sentenza, la Corte dovrà in primo luogo, tenuto conto dei mezzi dedotti, far nuova luce sulla nozione di « dumping » e sulle condizioni alle quali gli artt. 2 e 7, n. 7, lett. b), del regolamento di base subordinano l'applicazione di tale nozione. In secondo luogo, nel presente procedimento ha grande importanza la condizione relativa al pregiudizio (art. 2, n. 1, e art. 4 del regolamento di base). In terzo luogo, sembra avere qualche rilevanza la condizione di cui all'art. 12, n. 1, del regolamento di base, relativa al fatto che « gli interessi della Comunità esigano un'azione comunitaria ». Tuttavia, accanto a queste tre condizioni principali di diritto sostanziale cui è subordinata l'imposizione di dazi antidumping definitivi, nella fattispecie sono rilevanti anche considerazioni di carattere formale.
2. I mezzi dedotti
I sei mezzi dedotti dalle ricorrenti e indicati nella relazione d'udienza si sovrappongono in parte reciprocamente. Esaminerò detti mezzi nell'ordine che segue:
Nel primo punto dell'esame dei vari mezzi {paragrafo 4.1 delle presenti conclusioni) prenderò in considerazione le censure formulate nell'ambito del quinto e del sesto mezzo relativamente al metodo di calcolo del « valore normale » dei prodotti di cui trattasi (art. 2, nn. 3-7, e art. 7, n. 7, lett. b), del regolamento di base). Nella stessa parte delle conclusioni esaminerò anche la censura di insufficiente motivazione del regolamento su questo punto, che rientra nell'ambito del quarto mezzo. Lo stesso vale per l'addebito mosso alla Commissione nel terzo mezzo, e cioè quello di non aver ripreso l'inchiesta « ab initio ».
Nel paragrafo 4.2 tratterò le censure formulate dalle ricorrenti nell'ambito del quinto e del sesto mezzo in merito alla condizione relativa al pregiudizio (art. 4 del regolamento di base).
Nel paragrafo 4.3 tratterò le censure formulate nell'ambito del sesto mezzo riguardo alla condizione relativa all'interesse della Comunità (art. 12, n. 1, del regolamento di base). Tuttavia, a questo punto prenderò parimenti in considerazione la censura formulata nell'ambito del terzo mezzo (punto 50 del ricorso), del quinto mezzo (punti 59, 79 e 86 del ricorso) e del sesto mezzo (punti 104 e 107) e secondo cui i dazi imposti alle ricorrenti costituirebbero una sanzione per la denuncia degli impegni di prezzo.
Nel paragrafo 4.4 prenderò in esame le censure relative all'insufficienza della previa informazione delle ricorrenti (art. 7, n. 4, lett. b), del regolamento di base), formulate nell'ambito del primo mezzo.
Nel paragrafo 4.5 esaminerò infine il secondo mezzo, con il quale le ricorrenti fanno carico al Consiglio di averle arbitrariamente discriminate rispetto ad altri esportatori americani.
3. I principi del regolamento di base
3.1.
Per una buona comprensione dell'analisi dei mezzi dedotti dalle ricorrenti ed ai quali ho brevemente accennato, ritengo anzitutto opportuno fare alcune osservazioni generali sui principi del regolamento di base, considerati in reciproco collegamento. Il principio fondamentale di questo regolamento è contenuto nell'art. 2, n. 1 e n. 2, ai sensi del quale per l'applicazione di un dazio antidumping devono essere soddisfatte due condizioni. In primo luogo il prodotto di cui trattasi deve essere oggetto di dumping. Questa condizione viene precisata nel n. 2 dello stesso articolo, nel senso che un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità è inferiore al valore normale di un prodotto simile. In secondo luogo, l'applicazione di un dazio antidumping è subordinata al fatto che l'importazione del prodotto di cui trattasi, per il consumo nella Comunità, causi un pregiudizio.
3.2.
Benché l'art. 91 del trattato CEE non contempli espressamente, oltre al dumping nell'ambito della Comunità, anche la condizione del pregiudizio, in pratica, nell'applicazione della suddetta norma, è stato fatto riferimento anche a questa condizione. Normalmente, ai fini di tale applicazione pratica (della quale, durante il periodo transitorio, ero responsabile in quanto direttore generale della concorrenza), ci si è potuti contentare, per quanto riguarda le due condizioni, di ricorrere a due semplici principi empirici. Si è ritenuto che sussistesse il dumping qualora il prezzo all'esportazione del prodotto considerato fosse inferiore al prezzo normale dello stesso nel paese esportatore (cfr. l'analogo punto di partenza dell'art. 2, nn. 2 e 3, leu. a), del regolamento di base). In via di principio, si è considerato che fosse stato causato un pregiudizio nel paese importatore qualora il prezzo all'esportazione fosse inoltre inferiore al prezzo normalmente praticato sul mercato del paese importatore e, al tempo stesso, l'importazione fosse di entità tale da provocare danni non irrilevanti per il settore economico interessato nel paese importatore. Anche questo secondo principio empirico presenta una certa analogia con le disposizioni del regolamento di base, e precisamente con l'art. 4, n. 2, salvo il fatto che, allora, nell'esame delle domande ai sensi dell'art. 91 del trattato CEE, l'entità delle importazioni in quanto tale costituiva solo un elemento accessorio per la determinazione dell'entità del danno).
3.3.
L'importanza di questa duplice comparazione di prezzi effettuata ai fini dell'applicazione dell'art. 91 del trattato CEE viene ulteriormente sottolineata dal fatto che anche la sanzione prevista dall'art. 91, n. 2, dello stesso trattato, nonché il carattere soltanto temporaneo del regime instaurato da questo articolo (vigente esclusivamente per il periodo transitorio) possono spiegarsi solo in base a tale comparazione. A prescindere da discriminazioni di prezzo dovute ad un'intesa o effettuate da un'impresa in posizione dominante, per i prodotti di largo consumo (eccettuato il caso di aiuti all'esportazione) il dumping, con un margine di dumping superiore ai costi di trasporto, è concepibile soltanto qualora esistano dazi doganali, restrizioni quantitative all'importazione o misure d'effetto equivalente. In mancanza di siffatti ostacoli frapposti all'importazione dai pubblici poteri, la possibilità della reimportazione nel paese esportatore sembra costituire effettivamente una garanzia sufficiente contro pratiche di dumping.
Inoltre, l'allineamento dei prezzi sui prezzi di mercato del paese importatore è stato sempre considerato, nell'ambito della CEE, come una prassi commerciale perfettamente normale, che, di per sé, non può ritenersi causa di un pregiudizio nel paese importatore, tale da comportare l'applicazione dell'art. 91. Né è irrilevante, sotto questo profilo, che l'art. 91 faccia parte del capo intitolato « Regole di concorrenza ». Anche nel caso del dumping si tratta di una forma di discriminazione attraverso i prezzi, che impedisce il buon funzionamento del regime della concorrenza e che dev'essere combattuta.
3.4.
Nel presente procedimento è anche importante, a mio avviso, ricordare che la politica antidumping attuata nell'ambito della Comunità nel periodo 1958-1968 era informata a principi di economia di mercato. Nel suo manuale più volte richiamato durante la trattazione della presente causa e riguardante il regime esterno antidumping della CEE ( 1 ), anche J.F. Beseler considera infatti, a pag. 41, che il dumping è una particolare forma di discriminazione attraverso i prezzi (implicante un'alterazione della concorrenza), generalmente possibile soltanto qualora sussistano ostacoli internazionali per gli scambi. Sotto questo aspetto il GATT è in effetti basato, analogamente al trattato CEE, su principi di economia di mercato, anche se nel suo ambito tali principi portano soltanto ad una riduzione e non (come nell'ambito della CEE) ad una completa abolizione dei dazi doganali e di altri ostacoli per gli scambi internazionali. Perciò, normali usi commerciali, compatibili col principio della libera concorrenza, devono essere rispettati, in linea di massima, anche nell'applicazione del regolamento di base, fondato sul GATT e sul codice GATT, com'è confermato fra l'altro dal testo dell'art. 2, n. 3, lett. a), di tale regolamento di base.
3.5.
Quest'ultima considerazione sembra avere peso nel presente procedimento anzitutto per quanto riguarda l'eventuale applicazione dell'art. 2, n. 4, del regolamento di base. Neil'applicare questa norma si dovrà mantenere una certa riserva già per il fatto ch'essa, in quanto tale, non trova riscontro nell'art. 2, n. 4, del codice GATT ( 2 ). Quest'ultima disposizione consente l'applicazione dei criteri di cui all'art. 2, n. 4, del regolamento di base esclusivamente nelle circostanze contemplate dall'art. 2, n. 3, lett. b), di questo regolamento, e non in base alla semplice presunzione di vendite in perdita. Una certa riserva nell'applicazione della suddetta norma è inoltre opportuna perché, altrimenti, in periodo di generale recessione (quando numerose imprese sono costrette a vendere in perdita ai sensi dell'art. 2, n. 4) verrebbe meno, in pratica, qualsiasi limitazione della possibilità d'imporre dazi antidumping. In ragione, fra l'altro, del principio di reciprocità contemplato dal GATT, il concreto esercizio di una siffatta facoltà, quasi illimitata, di applicare il regolamento di base implica un grave rischio di rappresaglie nei confronti della Comunità. Infine, non si deve dimenticare che, in periodo di recessione, la vendita di prodotti ad un prezzo che, oltre ai costi di produzione variabili, copre solo in parte i costi di produzione fissi e che certamente non comprende un margine di utile, può essere del tutto giustificata dal punto di vista della gestione aziendale (e anche sul piano economico-sociale) per minimizzare le perdite e garantire la continuità dell'impresa. Spesso, quindi, in una situazione di crisi, una siffatta prassi può essere considerata una prassi commerciale normale, pienamente giustificata. D'altra parte, a differenza dell'art. 2, n. 4, del regolamento di base, l'art. 2, n. 4, del codice GATT non ammette certamente che in una siffatta situazione generale di perdite venga preso in considerazione un margine di profitto. È quindi significativo constatare che, manifestamente, neppure l'art. 91 del trattato CEE, secondo l'interpretazione letterale e sistematica che ne ho dato, considera senz'altro siffatte prassi come pratiche di dumping. Anche in periodo di recessione, si può parlare di pratiche di dumping, ai sensi di detta norma, soltanto qualora l'esportazione venga effettuata a prezzi più bassi di quelli di vendita sul mercato interno.
In secondo luogo, a mio avviso, i principi di economia di mercato che informano il regolamento antidumping hanno rilevanza ai fini della valutazione dell'argomento relativo all'allineamento dei prezzi, che nella fattispecie ha svolto un ruolo abbastanza importante nella discussione sulla condizione del pregiudizio. Di per sé, l'adeguamento ai prezzi praticati sul mercato del paese importatore rientra nei normali usi commerciali negli scambi internazionali. Senza una siffatta possibilità di adeguamento, l'esportazione da paesi aventi un livello di prezzi relativamente elevato diverrebbe praticamente impossibile e il commercio internazionale dei paesi esportatori in questione non potrebbe più corrispondere ad una tendenza all'equilibrio delle bilance commerciali. È certo che, in collegamento con una troppo facile applicazione dell'art. 2, n. 4, del regolamento di base, l'abolizione della possibilità di allineare i prezzi all'esportazione su quelli praticati sul mercato del paese importatore (in situazioni generalizzate di perdita e quindi senza alcun margine di profitto e addirittura, in determinate circostanze, senza totale copertura delle spese generali) può essere in contrasto con l'aspirazione ad una liberalizzazione del commercio internazionale, che costituisce il fondamento del GATT e — come risulta dal sesto punto del preambolo del trattato CEE — anche della politica commerciale comune della Comunità.
3.6.
Infine, per valutare il peso che nel regolamento impugnato viene attribuito al rifiuto, in particolare della Allied Corporation, di ammettere controlli nel paese esportatore, è necessario fare ancora un'ultima osservazione preliminare. Come conseguenza del principio di sovranità, la Comunità non può effettuare, senza l'approvazione delle autorità competenti del paese esportatore e, inoltre, senza la collaborazione delle imprese interessate, siffatti controlli in loco. Nella valutazione del caso di specie, il rifiuto della richiesta collaborazione ha una duplice incidenza. In primo luogo, si deve accertare quale rapporto esista fra i « dati disponibili » di cui all'art. 7, n. 7, lett. b), ed i principi relativi al calcolo del « valore normale » ai sensi dell'art. 2, n. 3 e n. 4. In secondo luogo, tenuto conto del punto 24 del preambolo, della condizione del pregiudizio, della condizione relativa all'interesse della Comunità e della motivazione quanto all'entità dei dazi antidumping che sono stati istituiti, ci si deve chiedere in qual misura una mancanza di collaborazione come quella di cui trattasi possa influire sull'importo di detti dazi.
Questo problema è trattato nel ricorso al punto 50, relativo al terzo mezzo, ed ai punti 59, 79, 86, 104 e 107, relativi al quinto ed al sesto mezzo.
4. Valutazione dei mezzi dedotti
4.1. Determinazione del valore nonnaie
Le ricorrenti fanno principalmente carico alla Commissione e al Consiglio del fatto che, nel regolamento impugnato, il valore normale è calcolato, in conformità alle proposte della Commissione, in base ad una formula d'indicizzazione figurante negli impegni di prezzo denunciati e relativa al prezzo base convenuto (punti 14 e 15 del preambolo del regolamento). Per quanto riguarda la Kaiser e la Transcontinental, i reciproci rapporti di prezzo venivano rettificati, essendo stata constatata l'esportazione indiretta tramite la Transcontinental, esportazione che, durante il periodo considerato, era vietata alla Kaiser dal proprio impegno di prezzo (punti 16-19 del preambolo). Per tener conto di un margine di profitto del 5% per la Transcontinental, il margine di dumping veniva fissato per la Kaiser ad un livello più alto che per la Transcontinental. Contemporaneamente, dato il notevole divario fra i prezzi convenuti negli impegni denunciati da queste due imprese, per esse si procedeva ad un ulteriore adeguamento del prezzo normale, essendo stato accertato che nel periodo di riferimento — a differenza di prima — la Transcontinental aveva esportato esclusivamente prodotti della Kaiser.
In definitiva, benché siano in parte fondati, il quinto ed il sesto mezzo delle ricorrenti, in quanto si riferiscono a questo metodo di calcolo, devono essere respinti. Al riguardo, va osservato anzitutto che giustamente il Consiglio e la Commissione hanno contestato a tutte e tre le ricorrenti un rifiuto di collaborazione ai sensi dell'art. 7, n. 7, leu. b), del regolamento di base. La Allied Corporation ha rifiutato senz'altro di sottoporsi all'indagine in loco. La Transcontinental, pur avendo consentito che si procedesse a tale indagine, ha rifiutato, nel corso della stessa, di rivelare i propri prezzi d'acquisto, elemento essenziale ai fini degli accertamenti. La Kaiser ha rifiutato qualsiasi collaborazione, durante l'indagine, per quanto riguarda la sua esportazione indiretta nella Comunità durante il periodo di riferimento, che era stata messa in luce dagli accertamenti effettuati presso la Transcontinental. Come risulta dai documenti prodotti in causa, la collaborazione prestata dalle ricorrenti in una fase istruttoria successiva non ha potuto compensare questa mancata collaborazione all'indagine riguardante i dati di cui all'art. 2, B, del regolamento di base.
L'argomento delle ricorrenti, secondo cui i « dati disponibili » ai sensi dell'art. 7, n. 7, leu. b), devono essere in logico rapporto con i metodi di calcolo indicati nell'art. 2, B, è di per sé fondato. Tali dati devono poi servire per determinare il più esattamente possibile il « valore normale ». Inoltre, ho già espresso in precedenza le mie notevoli riserve sul fatto di attribuire importanza decisiva alla presunzione formulata al punto 13 del preambolo del regolamento impugnato e secondo cui la Allied venderebbe negli Stati Uniti a prezzi che non coprono i suoi costi. Una ragionevole interpretazione dell'art. 7, n. 7, lett. b), avrebbe certamente richiesto, nella fattispecie, che la Commissione tenesse conto, fin dall'epoca dell'inchiesta, anche di tutti gli altri dati che avesse potuto ottenere senza un eccessivo sforzo amministrativo, e non soltanto della formula di indicizzazione contenuta nei denunciati impegni di prezzo. A ciò si aggiunge che, in base ad elementi empirici generalmente noti, la Commissione non poteva senz'altro considerare che l'indice generale applicato nella fattispecie (« Implicit Price Deflator of Gross National Product ») fornisse risultati affidabili anche per materie prime o prodotti ausiliari come quelli di cui trattasi nella presente causa. Neppure la circostanza che le ricorrenti avessero a suo tempo accettato detta formula di indicizzazione poteva giustificare senz'altro l'applicazione di tale formula dopo la denuncia degli impegni di prezzo. Tuttavia, nel caso in esame, questa irregolarità non può portare all'annullamento del regolamento, poiché la Commissione ha dichiarato in udienza, senza essere contraddetta, che dagli altri dati allora a sua disposizione, ed ottenuti grazie a comunicazioni da parte dei produttori europei, da un lato, ed a ispezioni in loco effettuate presso altri produttori americani, dall'altro, risultava che la loro applicazione avrebbe portato a fissare un valore normale più elevato. Infine, durante la trattazione orale è emerso che l'applicazione delle statistiche sull'evoluzione dei prezzi del prodotto considerato negli Stati Uniti durante i primi sei mesi del periodo di riferimento — che le ricorrenti avevano proposto, rispondendo ad un quesito della Corte, come dati alternativi — avrebbe portato anch'essa ad un valore normale più elevato di quello calcolato dalla Commissione. Perciò, nemmeno l'applicazione dei dati che le stesse ricorrenti consideravano i più affidabili avrebbe potuto condurre ad un risultato per loro più favorevole. Infine, le ricorrenti non hanno sostenuto, né si è d'altronde constatato, che la formula di indicizzazione applicata abbia avuto l'effetto di aggiungere un margine di profitto ai normali prezzi di vendita.
L'argomento svolto dalla Kaiser in udienza, e cioè che per le esportazioni dirette e quelle indirette (effettuate tramite un anello intermedio del circuito commerciale) dei suoi prodotti non era possibile determinare valori normali e margini di dumping differenti, dev'essere disatteso in base agli art. 2, n. 3, lett. b), 9 e 10, lett. c). La tesi difesa dalla Kaiser implicherebbe l'impossibilità di agire separatamente contro le pratiche di dumping di un'impresa che esercita il commercio di esportazione. Tuttavia, questo punto di vista non trova alcun sostegno nel regolamento di base. Il fatto che il margine di dumping della Kaiser sia stato calcolato mediante comparazione dei prezzi allo stadio « partenza stabilimento » è conforme all'art. 2, n. 9, seconda frase, del regolamento di base, mentre giustamente, per le esportazioni effettuate dall'impresa commerciale Transcontinental, si è tenuto conto di un ragionevole margine di profitto, nel modo indicato al punto 17 del preambolo del regolamento impugnato e illustrato dalla Kaiser in udienza in una tabella comparativa dei prezzi. La censura di insufficiente motivazione del metodo di calcolo del valore normale, formulata nell'ambito del quarto mezzo delle ricorrenti, non è, per motivi analoghi a quelli sopra indicati, del tutto infondata. Tuttavia, per gli stessi motivi esposti relativamente al quinto e al sesto mezzo, neppure il mezzo in esame può portare all'annullamento del regolamento. Nella fattispecie, una più esatta motivazione non porterebbe necessariamente ad un diverso risultato.
Anche la censura che costituisce oggetto del terzo mezzo delle ricorrenti, e cioè il fatto che la Commissione, dopo la denuncia degli impegni di prezzo, non abbia riaperto l'inchiesta « ab initio », dev'essere disattesa. Se la Commissione non ha potuto procedere a nuovi controlli in loco della contabilità delle ricorrenti, per accertare in particolare quali fossero i prezzi d'acquisto delle materie prime necessarie ed i prezzi di vendita praticati dalle ricorrenti sul mercato americano, le ricorrenti devono imputare questo fatto al loro proprio rifiuto di collaborare alla relativa indagine. Stando così le cose, la Commissione era legittimata, in forza dell'art. 7, n. 7, leu. b), del regolamento di base, a fondare il proprio esame esclusivamente sui dati disponibili durante la fase amministrativa dell'inchiesta. Ho già spiegato perché l'interpretazione troppo restrittiva che la Commissione ha dato alla nozione di « dati disponibili » non può comportare, nella fattispecie, l'annullamento del regolamento impugnato.
4.2. Condizione del pregiudizio
In particolare nell'ambito del sesto mezzo, le ricorrenti formulano varie censure dalle quali risulterebbe, a loro avviso, che l'esistenza di un pregiudizio ai sensi dell'art. 2, n. 1, e dell'art. 4 del regolamento di base non è stata dimostrata. Dette censure devono essere esaminate alla luce dell'art. 4 del regolamento di base, dei punti 25-28 del preambolo del regolamento impugnato e dei dati statistici prodotti in causa dal Consiglio e dalla Commissione in risposta a quesiti loro rivolti per iscritto dalla Corte e relativi alla produzione, agli scambi intracomunitari, al commercio d'importazione e ai prezzi all'importazione sul mercato più importante per la vendita dei prodotti considerati, e cioè sul mercato francese (allegati 2 e 3 alla risposta del Consiglio e della Commissione in data 17 luglio 1984).
Le ricorrenti contestano in primo luogo di aver importato nella Comunità, come è detto nel punto 25 del preambolo del regolamento impugnato, durante il periodo di riferimento (primi 8 mesi del 1982), 118850 tonnellate di UNA. Nella misura in cui riguarda le 20000 tonnellate importate indirettamente dalla Transcontinental durante il primo semestre, in violazione del suo impegno di prezzo, tale contestazione dev'essere disattesa, poiché dagli accertamenti in loco è emerso che in realtà si trattava di una illecita esportazione indiretta della Kaiser. Il fatto che, secondo le ricorrenti, la Allied abbia importato circa 100000 tonnellate di UNA soltanto nell'agosto 1982 è irrilevante, poiché anche il mese di agosto è compreso nel periodo di riferimento prescelto.
Tenuto conto dei punti 26 e 28 del preambolo, risulta infondata la censura secondo cui il regolamento impugnato sarebbe fondato unicamente sul danno subito dai produttori francesi.
Pertanto, ciò che in definitiva importa è la duplice questione del se nel regolamento impugnato sia stato esattamente applicato l'art. 4 del regolamento di base e se i dati statistici prodotti in causa dal Consiglio confermino sufficientemente le constatazioni contenute nel regolamento controverso.
Secondo l'art. 4, n. 1, del regolamento di base, punto di partenza per l'applicazione della condizione del pregiudizio è il fatto che « il pregiudizio eventuale verrà determinato soltanto se le importazioni oggetto di dumping ... costituiscono ... la causa del pregiudizio, ossia se arrecano o minacciano di arrecare un pregiudizio notevole ad una industria stabilita nella Comunità, oppure ritardano sensibilmente la creazione di una siffatta industria. I pregiudizi causati da altri fattori, quali il volume e i prezzi di importazioni non oggetto di dumping o di sovvenzioni o la contrazione della domanda, che, singolarmente o combinati fra loro, esercitano altresì un'influenza negativa sull'industria della Comunità, non devono essere attribuiti alle importazioni che sono oggetto di dumping o di sovvenzioni ».
Poiché nel punto 26 del preambolo del regolamento impugnato si constata che i prodotti importati sono stati venduti a prezzi inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari, si può fare a meno, nella fattispecie, di accertare in qual misura il danno subito dai produttori francesi non sia dovuto anche ai bassi prezzi all'esportazione praticati dai produttori olandesi.
Ricorderete che la Commissione, nella precedente causa, aveva dato maggiormente spunto alla presunzione che in particolare il danno subito dai produttori francesi avesse influito sulla sua decisione e che perciò, nelle mie conclusioni del 10 gennaio 1984, ho trattato con una certa ampiezza la questione dell'incidenza dei prezzi olandesi all'esportazione. Stando alla lettera del punto 26 del preambolo del regolamento ora impugnato, devono essere presi in considerazione, nell'esame di questo regolamento alla luce dell'art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento di base, i prezzi praticati da tutti i produttori importanti nell'ambito della Comunità, che vendono i loro prodotti sul principale mercato di collocamento degli stessi, che è il mercato francese.
Nel valutare, in particolare, alla luce dell'art. 4, n. 2, lett. a), del regolamento di base il punto 25 del preambolo del regolamento impugnato, si dovrà tener conto in larga misura della discrezionalità spettante alla Commissione e giustamente messa in rilievo dall'avvocato generale Warner nelle conclusioni da lui presentate nella causa 113/77 (« cuscinetti a sfera », Race. 1979, pag. 1185 e segg., pag. 1266). Poiché, come ho già sottolineato, nella fattispecie si tratta di accertamenti nell'ambito delle norme sulla concorrenza, non si può, a mio avviso, far carico alla Commissione di aver interpretato il fattore in questione come una specie di « criterio dell'incidenza rilevante », da essa seguito anche per escludere « accordi di secondaria importanza » dall'applicazione dell'art. 85 del trattato CEE. Una siffatta interpretazione coincide anche, stando ai dati forniti dal Consiglio, con la prassi americana in materia. Nell'ambito del suo potere discrezionale e con riferimento al principio di reciprocità, che ha grande importanza nelle questioni di politica commerciale, la Commissione può sempre tener conto di tale prassi americana, anche se, forse, sarebbe auspicabile una certa armonizzazione internazionale verso l'alto. Anche volendo aggiungere un punto interrogativo all'extrapo-lazione per un intero anno dei quantitativi importati nei primi otto mesi del 1982, contenuta nel punto 25 del preambolo del regolamento impugnato, la quota di mercato accertata cui corrisponde l'importazione di cui trattasi può essere considerata, per i motivi già indicati, sufficientemente importante per escludere la possibilità di ritenere non equo il modo in cui si è tenuto conto del primo fattore menzionato nell'art. 4, n. 2, del regolamento di base. Esso resta, a mio avviso, senz'altro entro i limiti del potere discrezionale spettante in materia alla Commissione e al Consiglio. La questione del se, nel periodo di riferimento, le importazioni effettuate siano state o meno notevolmente inferiori a quelle degli anni precedenti (come è stato sostenuto dalle ricorrenti, che al riguardo hanno prodotto in causa dati statistici) non va di per sé considerata decisiva su questo punto.
Ho già osservato del resto che, tenuto conto dei principi di economia di mercato cui sono informate le norme sul dumping, maggiore importanza dev'essere attribuita al secondo fattore di cui all'art. 4, n. 2, lett. b). Il primo fattore assume significato autonomo, come risulta anche dalla formulazione usata nel regolamento di base, soprattutto in caso di notevole incremento delle importazioni. Altrimenti, come ho già detto, tale fattore equivale esclusivamente ad un « criterio dell'incidenza rilevante » da applicare al pregiudizio accertato in base ai fattori di cui alle lettere b) e c). Quanto al fattore indicato alla lett. b), si deve stabilire in particolare « se si è verificata una notevole riduzione del prezzo rispetto a quello praticato nella Comunità per un prodotto simile ». Per « prezzo », a mio avviso, si deve in tal caso intendere il prezzo comparabile, realmente praticato sul mercato dai produttori del paese importatore. Ritengo che non sia compatibile né col testo dell'art. 4, né coi principi di economia di mercato che sottendono a questa norma, il fatto che la Commissione — come risulta dalle dichiarazioni fatte dal Consiglio in udienza — stabilisca, ai fini di tale comparazione, un prezzo di mercato astratto dei produttori comunitari, basato sui costi di produzione aumentati di un margine di profitto considerato normale. La Commissione ha confermato, alla fine dell'udienza, rispondendo alla domanda di uno dei membri della Corte, l'esattezza delle suddette dichiarazioni. Essa considera che coloro che importano da paesi terzi possono allinearsi ai prezzi dei produttori comunitari soltanto se questi prezzi, oltre alla copertura dei costi, rendano possibile un normale profitto. Poiché si deve ritenere che anche il punto 26 del preambolo del regolamento impugnato sia fondato su questa interpretazione, a mio avviso insostenibile, dell'art. 4, n. 2, lett. b), il suddetto punto di vista potrebbe costituire un motivo di annullamento del regolamento, qualora non risulti che, contemporaneamente, si è avuta una riduzione dei prezzi effettivi comparabili nell'ambito della Comunità.
Per quest'ultimo raffronto tra i prezzi, il punto di partenza può essere costituito dall'allegato 3 della risposta data dal Consiglio e dalla Commissione, il 17 luglio 1984, ai quesiti loro rivolti per iscritto dalla Corte. Tuttavia — come Lei, signor Presidente, ha già accennato durante il dibattimento — il Consiglio non ha dato, in udienza, una risposta completamente soddisfacente all'obiezione delle ricorrenti secondo cui le cifre contenute nel suddetto allegato non riguardano lo stesso stadio commerciale e perciò non sono del tutto comparabili. In particolare, i produttori francesi venderebbero il 70-80% dei loro prodotti direttamente ai dettaglianti e alle cooperative agricole, e soltanto il 20-30% ai grossisti, mentre gli importatori (come, a suo tempo, la società Demufert) venderebbero il 97% dei prodotti importati ai grossisti. Perciò nella fattispecie, il Consiglio e la Commissione avrebbero dovuto confrontare i prezzi praticati dai grossisti con i prezzi « partenza stabilimento » dei produttori comunitari da prendere in considerazione, il che, secondo le ricorrenti, avrebbe necessariamente implicato un aumento del 2-3% dei prezzi d'importazione che sono stati comunicati.
Nel rispondere, il Consiglio ha riconosciuto che i prezzi da esso comunicati per i produttori comunitari erano quelli praticati in caso di fornitura da parte del produttore alle cooperative agricole. A suo avviso ne dovrebbe conseguire che, come prezzi d'importazione comparabili, avrebbero dovuto essere indicati i prezzi cif dei produttori americani. Perciò, i prezzi comunicati per le importazioni americane non sarebbero troppo bassi, ma per l'appunto troppo alti, in quanto calcolati in base ai prezzi praticati dall'importatore.
Mi sembra che questa risposta ignori completamente la parte essenziale della tesi delle ricorrenti, e cioè l'argomento secondo cui la concorrenza in materia di prezzi da parte dei prodotti importati influisce soltanto a livello dell'utilizzatore di concimi composti, ovvero riguardo ai prezzi d'acquisto dell'ultimo stadio commerciale in cui sono presenti tanto i produttori comunitari quanto gli importatori, vale a dire dei dettaglianti e delle cooperative agricole. In via di principio su questo punto le ricorrenti sono effettivamente, a mio avviso, dalla parte della ragione.
Purtroppo, però, ciò non serve a chiarire sufficientemente la questione della comparabilità delle cifre prodotte in causa. In base ai dati di fatto indicati dalle ricorrenti — e in quanto tali non contestati dal Consiglio — in merito ai canali di distribuzione usati dai produttori europei, da un lato, e dagli importatori, dall'altro, sarebbe giustificata una rettifica di 7/10 del 2-3%, vale a dire dell'1 e 1/2 - 2% in più dei prezzi all'importazione ( 3 ), il che porterebbe, per il primo semestre del 1982, ad un prezzo d'importazione pari a 827-831 FF la tonnellata. In tale ipotesi, i prezzi all'importazione resterebbero sempre al di sotto dei prezzi praticati dai produttori francesi, ma non risulterebbero più inferiori ai prezzi dei produttori olandesi. Il « margine di pregiudizio » (da non confondere con il margine di dumping) sarebbe tuttavia, in tal caso, al massimo dell'1,1/2 - 2%.
Come risulta dall'allegato 2 alla suddetta risposta della Commissione e del Consiglio, la quota dei produttori olandesi sul mercato francese è stata, nella campagna 1982/83, notevolmente superiore alla quota dei produttori francesi sul proprio mercato nazionale e, nella campagna precedente, era stata di poco inferiore, pur presentando già grande importanza per i rapporti di prezzo su tale mercato. Inoltre, anche in base alla lettera del punto 26 del preambolo del regolamento impugnato, il raffronto con i prezzi dei produttori olandesi è rilevante ai fini della vostra pronunzia.
Per le ragioni che ho già indicato, riterrei in via di principio ammissibile, in base alla lettera dell'art. 4, n. 2, lett. b), ed alla concezione liberalistica cui si ispira questa norma, un allineamento dei prezzi all'importazione sui prezzi praticati dai produttori olandesi concorrenti. Vi sono tuttavia due motivi per i quali, a mio avviso, le ricorrenti non possono in definitiva pretendere che la comparazione sia effettuata con i prezzi effettivamente praticati dai produttori olandesi. In primo luogo, dalle cifre contenute nell'allegato 3 alla risposta data dal Consiglio e dalla Commissione ai quesiti loro rivolti dalla Corte risulta chiaramente che, nella fattispecie, non si tratta tanto dell'allineamento dei prezzi all'importazione sui prezzi dei produttori olandesi, quanto, viceversa, dell'allineamento di questi ultimi prezzi su quelli d'importazione. I prezzi olandesi sono infatti notevolmente inferiori a quelli francesi e molto più vicini ai prezzi americani all'importazione. Ciò vale anche qualora si applichino, nel modo indicato, a questi prezzi all'importazione i correttivi auspicati dalle ricorrenti. In secondo luogo, dubito molto che l'applicazione di tali correttivi sia veramente giustificata nell'ambito della comparazione dei prezzi di cui trattasi. Nella nota esplicativa sulle statistiche figuranti nell'allegato 3 è detto espressamente che i prezzi dei produttori comunitari sono prezzi « partenza stabilimento » o prezzi di rivendita all'ingrosso; Mi sembra plausibile che in particolare i produttori olandesi vendano in Francia tramite grossisti. I prezzi praticati dai produttori olandesi sono quindi in realtà comparabili ai prezzi all'importazione, anche se, eventualmente, si debba aggiungere ad entrambe le categorie di prezzi uno stesso margine di utile per il grossista, dell'ordine del 2-3%. I prezzi all'importazione sono comunque, in tal caso, sempre inferiori dell'I % ai prezzi effettivamente praticati dai produttori olandesi.
Dato che le differenze di prezzo constatate sono relativamente modeste, possono certo sussistere dubbi quanto al se si sia verificata « una notevole riduzione del prezzo rispetto a quello praticato nella Comunità », ai sensi dell'art. 4, n. 2, lett. b). Anche qui, tuttavia, ritengo che si debba lasciare una certa discrezionalità alla Commissione, la quale deve poter tener conto anche della prassi dei principali partners commerciali della Comunità. Inoltre, e certamente in periodo di recessione, differenze di prezzo relativamente modeste possono già portare a notevoli modifiche nella ripartizione del mercato. È quanto viene esattamente illustrato dalle cifre che figurano nell'allegato 2 della più volte menzionata risposta della Commissione e del Consiglio ai quesiti della Corte, e in particolare da quelle del primo e del secondo gruppo (relative all'aumento delle esportazioni olandesi verso la Francia). A norma dell'art. 13, n. 3, del regolamento di base, si dovrà tener conto dell'entità della differenza di prezzo nel determinare l'importo dei dazi antidumping da istituire. Ma su questo punto tornerò in altro contesto.
Per l'esame alla luce del terzo fattore, indicato nell'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento di base, hanno particolare importanza, oltre alle statistiche prodotte in causa, i punti 27 e 28 del preambolo del regolamento impugnato. Le considerazioni ivi contenute confermano anzitutto la conclusione cui sono già pervenuto, e cioè che i prezzi dei produttori olandesi erano adeguati in funzione dei prezzi americani all'importazione. Inoltre, nel punto 28 è detto che il prezzo praticato dai produttori olandesi si è concretato in perdite considerevoli, il che non viene contestato dalle ricorrenti. Nel punto 27 si fa menzione delle perdite subite dall'industria comunitaria nell'intero settore considerato. Perciò, ricorrono in ogni caso i presupposti di cui all'art. 4, n. 2, lett. c), sesto e settimo trattino, nel senso che i prezzi all'importazione delle ricorrenti hanno esercitato una pressione al ribasso sui prezzi praticati dai produttori comunitari ed hanno avuto sfavorevoli ripercussioni sui profitti. Perciò, anche l'esame alla luce del terzo fattore menzionato nell'art. 4 porta in definitiva ad un risultato negativo per le ricorrenti. Anche se la pressione al ribasso sui prezzi dei produttori francesi fosse stata principalmente causata (come sostengono le ricorrenti) dai prezzi praticati dai produttori olandesi, neppure questa circostanza potrebbe giovare alle ricorrenti. Come ho già detto, infatti, i produttori olandesi sono quasi sicuramente indotti a ridurre i propri prezzi a causa dei prezzi all'importazione di cui trattasi, cosicché, indirettamente, anche una pressione al ribasso sui prezzi dei produttori francesi risulta in parte determinata dai prezzi praticati all'esportazione dalle ricorrenti. Nell'ambito del potere discrezionale che dev'essere riconosciuto alla Commissione anche per l'interpretazione dell'art. 4, n. 1, del regolamento di base, ciò appare sufficiente.
4.3. Condizione relativa all'interesse della Comunità
L'art. 12, n. 1, del regolamento di base impone, come ho già detto, la condizione che gli interessi della Comunità esigano un'azione comunitaria. Al punto 32 del preambolo del regolamento impugnato, la necessità d'istituire dazi antidumping definitivi è motivata con la considerazione che « in ogni caso l'interesse dei consumatori comunitari non viene salvaguardato, a lungo termine, da un'industria comunitaria indebolita o ridimensionata da persistente dumping ». Quanto all'importo dei dazi, è detto soltanto che « tali dazi, data l'entità del pregiudizio causato, devono essere pari ai margini di dumping rilevati ».
Nell'ambito del sesto mezzo, le ricorrenti sostengono che l'interesse della Comunità non può essere equiparato senz'altro all'interesse di determinati produttori e che, nella fattispecie, non è stato preso in esame l'interesse dei consumatori. Il primo argomento non viene contestato, bensì condiviso dal Consiglio, che indica in proposito vari altri aspetti dell'interesse della Comunità, fra i quali, tuttavia soltanto il preteso interesse dei consumatori è espressamente menzionato nel suddetto punto del preambolo. Benché si debba certamente riconoscere al Consiglio un ampio potere discrezionale nel determinare il contenuto della nozione di « interesse della Comunità », tale potere non esonera tuttavia il Consiglio dall'obbligo di indicare anche nel regolamento i motivi che, a suo avviso, rendono necessario l'intervento. Il secondo argomento delle ricorrenti è chiaramente corroborato dalla frase che figura all'inizio del punto 32 del preambolo e secondo cui « la Commissione non ha ricevuto rimostranze da parte dei consumatori comunitari ». La successiva considerazione, già ricordata, e cioè che « ... l'interesse dei consumatori comunitari non viene salvaguardato, a lungo termine, da un'industria comunitaria indebolita o ridimensionata da persistente dumping » rientra certo, sotto un profilo generale, nell'ambito della discrezionalità spettante anche su questo punto alla Commissione e al Consiglio. Poiché, tuttavia, non è stato più dettagliatamente indicato perché essa si applichi nel caso concreto, tale considerazione non può costituire il fondamento della conclusione che ne è stata tratta, e cioè che gli interessi della Comunità esigono nella fattispecie l'istituzione di dazi antidumping definitivi. Il carattere esclusivamente astratto della citata considerazione e il fatto ch'essa non è necessariamente applicabile nel caso concreto vengono sottolineati dai dati statistici prodotti in causa dal Consiglio a richiesta della Corte. Questi dati dimostrano che, quanto meno, nella fattispecie non si può parlare di ridimensionamento dell'industria comunitaria. La produzione della Comunità ha registrato per l'appunto, secondo i dati forniti per il periodo 1979/80 - 1982/83, un continuo aumento.
Secondo la risposta che è stata data in udienza ad una mia domanda, la spiegazione dell'assunto secondo cui nel caso di specie si sarebbe avuto un indebolimento dell'industria comunitaria si deve trovare nella constatazione di notevoli perdite subite dai produttori olandesi, contenuta nel punto 28 del preambolo. Tuttavia, il tacito rinvio del punto 32 al punto 28 non è affatto sufficiente a motivare la conclusione tratta nel punto 32, e cioè che i dazi definitivi devono essere pari ai margini di dumping rilevati.
Per la valutazione delle conseguenze del difetto di motivazione quanto all'importo dei dazi definitivi, ha carattere decisivo, a mio avviso, l'art. 13, n. 3, del regolamento di base. Questa norma stabilisce che « l'importo di detti dazi non può superare il margine del dumping provvisoriamente stimato o definitivamente constatato, oppure l'importo della sovvenzione provvisoriamente stimato o definitivamente stabilito; tale importo dovrebbe essere inferiore se un dazio inferiore risultasse sufficiente ad eliminare il pregiudizio » (il corsivo è mio). Da questa norma, che segue immediatamente l'art. 12, si deve a mio avviso desumere che la condizione relativa all'interesse della Comunità, nell'art. 12, va intesa nel senso che dev'essere motivato anche il livello dei dazi imposti in caso di istituzione di dazi antidumping definitivi. In particolare, sarà necessario accertare se dazi inferiori non siano sufficienti per eliminare il pregiudizio. Di conseguenza, oltre al margine di dumping, anche il « margine di pregiudizio » costituisce un limite che non può essere superato.
È alla luce di queste considerazioni che si devono leggere, a mio avviso, anche il punto 24 del preambolo del regolamento impugnato e le censure formulate ai punti 50, 59, 79, 86, 104 e 107 del ricorso, che ad esso soprattutto, ma comunque non esclusivamente, si riferiscono. Il quinto mezzo, nell'ambito del quale dette censure vengono in particolare sviluppate, riguarda anche espressamente (punto 58, lett. b)) la violazione dell'art. 13, n. 3, del regolamento di base, che ho poco fa ricordato. Lo stesso deve dirsi, e il riferimento è ancor più chiaro, per la censura di cui al punto 104 e per l'ultima frase della censura finale, formulata al punto 107 del ricorso. Nel punto 24 del preambolo del regolamento impugnato è detto che, secondo la Commissione, « i risultati dell'indagine hanno fornito una base per quanto possibile valida per determinare il margine di dumping e ... un livello più basso avrebbe rappresentato un premio a favore della Allied Corporation per il ritiro dell'impegno di prezzo assunto e per la successiva mancata cooperazione, nonché a favore della Kaiser e della Transcontinental per i rispettivi ritiri degli impegni di prezzo ».
In via di principio, il Consiglio ha ragione quando sostiene, nel controricorso, che il « rifiuto di premiare » la denuncia degli impegni di prezzo e la successiva mancata collaborazione non costituisce ancora una « sanzione ». A ciò, tuttavia, può obiettarsi in primo luogo che il suddetto passo del punto 24 del preambolo del regolamento è cionondimeno controvertibile. Poiché le ricorrenti avevano incontestabilmente il diritto di denunciare gli impegni di prezzo assunti (certamente qualora, a torto o a ragione, si ritengano modificate le condizioni di mercato ritenute esistenti), tale denuncia non dovrebbe avere, in quanto tale, alcun effetto sulla diligenza e sull'obiettività con le quali deve aver luogo il riesame. Anche il rifiuto di collaborare all'inchiesta è, come ho già osservato, un diritto avente un incontestabile e generalmente riconosciuto fondamento in diritto internazionale. Come tale, neppur esso può giustificare il passo in questione. Molto più importante mi sembra invece il fatto che detto passo costituisce in realtà l'unica considerazione, nel regolamento impugnato, che potrebbe eventualmente motivare la mancata applicazione dell'art. 13, n. 3, ultimo inciso, del regolamento di base. In tale contesto è strano che il Consiglio, nel controricorso, non prenda quasi in considerazione la censura relativa alla violazione di quest'articolo. Ciò che ritengo assolutamente decisivo è però il fatto che, per il calcolo dei dazi definitivi e per la mancata applicazione, al riguardo, dell'art. 13, n. 3, ultimo inciso, il Consiglio e la Commissione non abbiano fornito alcuna motivazione riferentesi all'entità del pregiudizio constatato.
Ritengo tanto più grave questa omissione, in quanto dalla mia analisi del metodo secondo cui è stato calcolato il margine di dumping e del modo in cui è stato motivato il pregiudizio risulta che su entrambi i punti hanno influito anche varie inaccettabili opinioni della Commissione. Per quanto riguarda il calcolo del margine di dumping, detta analisi non mi ha portato a concludere che il metodo applicato fosse, in definitiva, inammissibile. Quanto al pregiudizio, pur essendo pervenuto a ritenere che l'art. 4 non sia stato applicato in modo giuridicamente inammissibile, ho però tenuto conto anche del fatto che il pregiudizio accertato nel regolamento è in realtà molto minore di quanto la Commissione ed il Consiglio hanno manifestamente supposto, stando allo stesso regolamento e alle spiegazioni fornite in proposito. Per i produttori francesi, ho calcolato un margine di danno dell'I e 1/2 - 2%. Le perdite che, secondo il regolamento, i produttori olandesi hanno subito per aver allineato i propri prezzi a quelli d'importazione possono giustificare, al massimo, una rettifica del loro pregiudizio per portarlo allo stesso livello. Anche senza le importazioni americane, essi non avrebbero infatti potuto praticare, sul mercato francese, prezzi più elevati di quelli dei loro concorrenti francesi. A questo margine di pregiudizio sarebbe eventualmente lecito aggiungere ancora qualcosa in considerazione delle perdite subite dai produttori francesi, in quanto tali perdite siano, nel caso dell'UNA, più gravi di quelle che questi produttori registrano per i concimi composti non costituenti oggetto di.dumping. Le perdite subite dai produttori francesi a causa della recessione o delle importazioni dai Paesi Bassi non possono assolutamente, come risulta dall'art. 4, n. 1, seconda frase, essere considerate come un pregiudizio ai sensi dell'art. 13, n. 3. Così pure, si deve eliminare l'incidenza di altre importazioni americane sulle perdite francesi. I dazi antidumping imposti alle ricorrenti non dovrebbero quindi portare i loro prezzi all'importazione ad un livello più elevato di quello ammesso per i loro concorrenti americani al momento dell'adozione del regolamento. Perciò, un dazio notevolmente inferiore a quello stabilito sarebbe stato probabilmente sufficiente, nella fattispecie, per eliminare il pregiudizio causato dal dumping. In ogni caso, sembra del tutto inverosimile la necessità di triplicare o di raddoppiare i dazi provvisori, cosicché è probabilmente illegittima la mancata applicazione dell'art. 13, n. 3, ultimo inciso. Tuttavia, ciò che importa per la Corte è il fatto che il punto 32 del preambolo del regolamento impugnato non contiene alcuna considerazione intesa a provare che è stato rispettato il secondo limite inderogabile posto dall'art. 13, n. 3, quello relativo al margine di pregiudizio, e che anche il triplicare o raddoppiare i dazi istituiti in via provvisoria era giustificato.
Riassumendo, ritengo perciò che il terzo, il quinto e il sesto mezzo delle ricorrenti, qui esaminati, sono fondati in quanto tendono a dimostrare che gli interessi della Comunità non giustificano i dazi istituiti in via definitiva, o quanto meno che il rispetto della relativa condizione, anche alla luce dell'art. 13, n. 3, ultimo inciso, non è provato. Su questo punto, concludo nel senso che le censure in questione sono di tale gravità da giustificare l'annullamento del regolamento impugnato.
4.4. Il fatto che le ricorrenti non sarebbero state sufficientemente informate
Nell'ambito del primo mezzo, le ricorrenti lamentano che la Commissione non abbia adempiuto in modo soddisfacente l'obbligo, risultante dall'art. 7, n. 4, lett. b), del regolamento di base, di informarle all'inizio dell'inchiesta (nella fattispecie, all'inizio del riesame) « dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si prevede di raccomandare l'imposizione di dazi definitivi o la riscossione definitiva degli importi garantiti da un dazio provvisorio ». Nel valutare questa censura, si può fare a meno di accertare se il Consiglio avesse o meno ragione di sostenere, nel controricorso, che le ricorrenti hanno omesso di chiedere alla Commissione di fornire loro le suddette informazioni ( 4 ). Così pure, si può prescindere, nel presente contesto, dalla questione del se l'art. 7 stabilisca effettivamente (come sostiene il Consiglio), nell'ipotesi considerata, il presupposto della presentazione di una domanda d'informazioni. È certo, infatti, che la Commissione, con telex in data 17 e 30 novembre 1982, si è conformata all'art. 7, n. 4, lett. b) (cfr. allegati II e IIIdel controricorso). Con questi telex venivano comunicati i dati essenziali in base ai quali la Commissione intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi a carico delle ricorrenti.
Spetta al Consiglio motivare la decisione definitiva in materia e su tale decisione devono poter influire anche gli argomenti contrari delle imprese interessate. In analogia con la vostra giurisprudenza relativa alla comunicazione degli « addebiti » nei procedimenti in materia di intese, non è necessario che la comunicazione dei « principali fatti e considerazioni » ai sensi dell'art. 7, n. 4, lett. b), del regolamento di base indichi già i motivi della decisione definitiva o l'entità della prevista « sanzione ». È sufficiente che i dati comunicati consentano agli interessati di esercitare il proprio diritto alla difesa relativamente ai punti decisivi. Dai documenti prodotti in causa dalle ricorrenti (allegati 12, 13 e 14 del ricorso) e dal Consiglio (allegato 1 della sua risposta 27 luglio 1984 a quesiti della Corte) in merito a tale difesa risulta che su tutti i punti da esse considerati importanti, le ricorrenti sono state poste in grado di presentare le loro controdeduzioni. Poiché, quindi, non si può constatare alcuna rilevante violazione del diritto alla difesa delle ricorrenti durante il procedimento amministrativo d'inchiesta, il mezzo in esame dev'essere disatteso.
4.5. Il fatto che le ricorrenti sarebbero state arbitrariamente discriminate
Nell'ambito del secondo mezzo, le ricorrenti fanno carico al Consiglio di aver adottato il regolamento impugnato quando non era stato ancora chiuso il procedimento di riesame riguardante altre esportazioni dagli Stati Uniti.
Il regolamento avrebbe perciò carattere arbitrario e implicherebbe una discriminazione delle ricorrenti rispetto ad altri esportatori americani del prodotto in questione.
In merito a questa censura il Consiglio osserva, giustamente, che gli art. 7 e 14 del regolamento di base non vietano di effettuare inchieste separate su presunte pratiche di dumping poste in atto da diverse imprese e che presentino divergenze su punti rilevanti. Così pure il Consiglio ha ragione quando sostiene che gli art. 7, 10, n. 6, e 14 non ostano all'adozione di provvedimenti definitivi, divergenti quanto al momento della loro emanazione ed al loro contenuto, nei confronti dei vari esportatori interessati. Tanto più che un procedimento di riesame relativo alle esportazioni delle ricorrenti doveva concludersi nel giro di quattro o al massimo di sei mesi, in ragione dei provvedimenti adottati nei loro confronti a titolo provvisorio. In proposito, rimando all'art. 11, n. 5, del regolamento di base. Per le altre esportazioni dagli Stati Uniti non esisteva un siffatto limite temporale, poiché per esse continuava ad applicarsi un provvedimento di carattere generale e non erano stati adottati analoghi provvedimenti provvisori. In generale, su questo punto osserverò ancora che — come ho già dimostrato — le pratiche di dumping hanno per natura carattere individuale, il che può rendere necessario l'accertamento dei costi di produzione e dei prezzi di vendita (sul mercato interno e all'esportazione), che variano da caso a caso. Perciò, anche il secondo mezzo delle ricorrenti deve, come tale, essere disatteso.
Ciò lascia naturalmente impregiudicata la possibilità che il modo in cui sono stati fissati i dazi antidumping definitivi a carico delle ricorrenti, oltre ad una violazione degli art. 12 e 13 del regolamento di base, implichi anche, considerato a posteriori, una discriminazione a loro danno rispetto ad altri esportatori americani. Tuttavia, a mio avviso il secondo mezzo non riguarda tale possibilità. Secondo me, esso si riferisce esclusivamente al momento della chiusura dell'inchiesta, che dovrebbe, secondo le ricorrenti, essere già di per sé considerato arbitrario e discriminatorio.
5. Riassunto e conclusione
5.1. Riassunto
L'esame da me effettuato mi ha portato a concludere, in primo luogo, che a torto considerazioni relative alle perdite delle ricorrenti sono state incluse nel preambolo del regolamento impugnato per motivare la determinazione dei margini di dumping. In secondo luogo, risulta che la Commissione ha interpretato in modo troppo restrittivo la nozione di « dati disponibili » cui si riferisce l'art. 7, n. 7, leu. b). Nel corso del procedimento è risultato tuttavia che, anche senza questi errori, non si sarebbe avuto un risultato più favorevole per le ricorrenti. Le censure formulate in proposito dalle ricorrenti non possono quindi comportare l'annullamento del suddetto regolamento.
Nella mia analisi, sono poi pervenuto alla conclusione che, nel determinare la causa del pregiudizio, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di base, la Commissione è rimasta entro i limiti del potere discrezionale ad essa spettante. L'eliminazione delle irregolarità da me rilevate anche su questo punto nel ragionamento seguito dalla Commissione e dal Consiglio non consente di affermare che l' esistenza del pregiudizio non sia stata sufficientemente provata in conformità a detto art. 4. Tali irregolarità nella comparazione dei prezzi risultano avere rilevanza esclusivamente per l'entità del pregiudizio accertato. Tuttavia, se si esamina il regolamento impugnato alla luce dell'art. 4 del regolamento di base, dette irregolarità non forniscono alcun motivo di annullamento in forza di quest'articolo.
Per contro, la mia disamina porta senz'altro all'inevitabile constatazione che nel regolamento, al punto 32 del preambolo, l'imposizione di dazi antidumping definitivi non è stata motivata in modo tale che i motivi addotti, esaminati alla luce dell'art. 12, n. 1, del regolamento di base possano giustificare la conclusione trattane, e cioè che gli interessi della Comunità esigevano un'azione comunitaria come quella in causa. Inoltre, sono stato indotto a constatare che, in contrasto col combinato disposto dell'art. 12, n. 1, e dell'art. 13, n. 3, del regolamento di base, fa difetto qualsiasi motivazione di quanto viene affermato nel punto 32 del preambolo circa l'importo dei dazi antidumping definitivi. Infine, dalla mia ulteriore analisi dei fatti accertati, comunicati dallo stesso Consiglio e dalla stessa Commissione, si deve desumere che, probabilmente, dazi antidumping molto meno elevati sarebbero stati sufficienti per impedire che le ricorrenti persistessero nelle loro pratiche di dumping rispetto ai prezzi della concorrenza, o quanto meno che non è stato in alcun modo dimostrato che i dazi imposti rispondessero alla norma imperativa costituita dall'art. 13, n. 3, ultimo inciso, del regolamento di base. Anche le censure formulate ai punti 59, 79, 86, 104 e 107, ultima frase, del ricorso relativamente all'importo dei dazi antidumping imposti alle ricorrenti devono quindi essere considerate fondate. A mio avviso, le censure da me riassunte in questo paragrafo devono portare, in ragione della loro gravità, all'annullamento del regolamento.
Tutte le altre censure formulate dalle ricorrenti devono, per i motivi già indicati, essere disattese.
5.2. Conclusione
Concludendo, propongo alla Corte:
a)
di annullare il regolamento (CEE) del Consiglio 17 gennaio 1983, n. 101, che istituisce un dazio antidumping definitivo su alcune importazioni di concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America;
b)
di condannare il Consiglio alle spese processuali, lasciando a carico della Commissione le spese da questa sostenute per l'intervento.
( *1 ) Traduzione dall'olandese.
( 1 ) J.F. Baseler, Die Abwehr von Dumping und Interventionen durch die Europäischen Gemeinschaft, Baden-Baden 1980.
( 2 ) Per ¡1 testo del codice antidumping nell'ambito del GATT, cfr. Beseler, op. cit., pag. 233.
( 3 ) In tal modo si tiene conto della comunicazione fatta dalle ricorrenti, secondo cui anche i produttori vendono fino al 30% della loro produzione tramite i grossisti.
( 4 ) Dall'allegato al ricorso risulta che quanto meno la Allied Corporation ha in effetti presentato una domanda in tal senso il 27 agosto 1982.
Full & Egal Universal Law Academy