CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 17 MAGGIO 1984 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
1. Introduzione
Col ricorso in esame, il sig. Lux, dipendente di grado A 5 della Corte dei conti, ha impugnato la decisione che lo trasferisce dall'ufficio legale al settore di controllo «personale e funzionamento». Egli vi chiede di annullare la decisione della Corte dei conti in data 24 marzo 1983, con la quale viene trasferito il suo posto, nonché la decisione del presidente in data 14 aprile 1983 con cui egli viene assegnato a detto posto. In proposito, il ricorrente deduce cinque mezzi, che possono così riassumersi:
1.
incompetenza della Corte dei conti a trasferire il posto che egli occupava, in quanto la competenza al riguardo è riservata al presidente, in veste di autorità che ha il potere di nomina;
2.
insufficienza di motivazione delle impugnate decisioni della Corte dei conti e, rispettivamente, del presidente;
3.
incompatibilità con gli artt. 4, 7 e 29 dello statuto, in quanto nella fattispecie è inammissibile un trasferimento del dipendente assieme al posto, poiché siffatto provvedimento implica modifica sostanziale delle mansioni;
4.
violazione dell'art. 7 dello statuto per contrasto con l'interesse del servizio, in quanto l'interessato, che ha una preparazione giuridica, non è la persona più qualificata a lavorare per il settore controllo;
5.
sviamento di potere, in quanto il trasferimento costituisce in realtà una sanzione dissimulata a carico del ricorrente, in relazione al fatto che questi aveva adito la Corte di giustizia, il 13 ottobre 1982, impugnando la decisione con cui era stato inquadrato nel grado A 5, 3° scatto, e chiedendo l'inquadramento in A4 (cause 129 e 274/82).
2. I fatti
Dopo un periodo di attività come avvocato e come notaio, dal 25 giugno 1973 il sig. Lux era passato alle dipendenze dell'ufficio legale della Commissione, dove si occupava, tra l'altro, di diritto dei trasporti, dell'ambiente e dei consumatori.
Il 1° agosto 1978 egli veniva assunto in servizio dalla Corte dei conti, in un posto di grado A 6, cui corrispondevano, come si desume dall'avviso di posto vacante (n.. CC/A/3/1978), mansioni di controllo. Le attività della Corte dei conti, a quanto risulta dagli atti, sono di due tipi, e cioè compiti amministrativi (cosiddetti orizzontali) e compiti di controllo (cosiddetti verticali). Agli inizi, ogni membro della Corte dei conti era responsabile per una parte di entrambe le attività.
Dal 15 gennaio 1981, però, tre membri si occupano della parte amministrativa, ovvero orizzontale, mentre sette si occupano di problemi di controllo, vale a dire della parte verticale, e ciascuna parte costituisce un settore a sé stante.
Benché il ricorrente e la Corte dei conti abbiano descritto in modo diverso la natura delle mansioni esercitate in un primo momento dal ricorrente, dal fascicolo risulta, in ogni modo, che il sig. Lux si è occupato dall'inizio tanto di attività orizzontali, e precisamente di carattere giuridico, quanto di attività verticali, nel settore del controllo delle spese di personale della Comunità. Alla fine del 1978 gli venivano poi definitivamente assegnate precise mansioni di controllo nel settore delle spese di personale.
Risulta che, in seguito, egli presentava la propria candidatura a vari posti vacanti della carriera A 5/A 4, che non implicavano specifiche mansioni di carattere giuridico, bensì riguardavano le attività della Corte dei conti in generale o particolarmente quella di controllo. Pare che le sue domande non siano state accettate, in quanto egli non possedeva il requisito di un minimo di sei anni di esperienza professionale nei settori indicati nel bando di concorso.
Veniva invece accolta la sua candidatura a un posto vacante di amministratore principale (A 5/A 4) presso l'ufficio legale. Egli ha ricoperto questo posto dall'agosto 1980 fino all'emanazione della decisione 14 aprile 1983, impugnata nella presente causa, che lo trasferiva al settore di controllo «personale e funzionamento». Allorché faceva parte dell'ufficio legale, egli ha emesso pareri giuridici su questioni di ogni genere e si è occupato anche di ricorsi alla Corte di giustizia contro decisioni della Corte dei conti. L'ufficio legale fa parte della segreteria della Corte dei conti. Oltre al ricorrente, tale ufficio comprendeva anche il segretario che, in aggiunta alle altre mansioni, ha la funzione di consigliere giuridico ed era quindi il superiore gerarchico immediato del sig. Lux. Dal 15 gennaio 1981, la segreteria dipende dal presidente della Corte dei conti.
Infine, ricorderò che il 27 aprile 1983 il sig. Lux ha proposto, contro la decisione di trasferimento del 14 aprile, un reclamo a norma dell'art. 90 dello statuto, e dagli atti del fascicolo non risulta che abbia ricevuto risposta. Il 28 aprile, egli adiva perciò questa Corte, depositando contemporaneamente al ricorso una istanza di provvedimenti urgenti per la sospensione della suddetta decisione, istanza che è stata respinta con ordinanza 20 maggio 1983.
3. Esame dei mezzi d'impugnazione
3.1. Primo mezzo
Il ricorrente sostiene che la Corte dei conti non era competente ad adottare la decisione 24 marzo 1983 con cui il suo posto è stato trasferito dal settore «presidenza» al settore «personale e funzionamento». Una decisione di questo tipo sarebbe riservata all'autorità che ha il potere di nomina, nella fattispecie il presidente, in conformità, tra l'altro, agli artt. 2 e 7 dello Statuto.
In senso generale, il ricorrente ritiene che la Corte dei conti, indipendentemente dal regolamento interno che disciplina le sue competenze, può pronunciarsi in materia di trasferimento di posti tra i settori solo a condizione che detti posti siano vacanti; altrimenti, questa competenza spetta al presidente in quanto autorità che ha il potere di nomina.
La Corte dei conti ricorda anzittutto qual è la ripartizione della sua competenza interna, secondo il suo regolamento interno. Da questo regolamento si evince che il presidente, a norma dell'art. 7, lett. e), è designato come autorità che ha il potere di nomina conformemente all'art. 2 dello Statuto e che la Corte dei conti in quanto tale, in forza dell'art. 13, 1o comma, seconda frase, dello stesso regolamento, ripartisce i posti tra i vari settori.
Per la precisione ricorderò il testo di tali disposizioni ( 2 ) :
«Articolo 7: Funzioni del presidente
Il presidente della Corte :
...
e)
nei confronti dei funzionari ed altri agenti della Corte esercita i poteri demandati all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità;»
...
«Articolo 13 : Organizzazione dei servizi
La Corte stabilisce la struttura dei propri servizi. Essa ripartisce i posti tra i settori».
Dal fascicolo risulta che questa competenza della Corte dei conti in quanto collegio, cioè quella di ripartire i posti dell'organico tra i settori, è stata sancita di recente, il 21 gennaio 1982. In proposito viene inoltre precisato, tra l'altro, che la ripartizione ha luogo su proposta del presidente, che a questo scopo può eventualmente farsi assistere da un gruppo ad hoc dei suoi colleghi.
La convenuta sostiene quindi che la decisione 24 marzo della Corte dei conti va considerata come una decisione generale di trasferimento di un posto dell'organico. La prassi seguita nella formazione dell'atto va intesa nel senso che, da un lato, si è adottata una decisione generale per il trasferimento di un posto dell'organico e dall'altro, per assegnare il ricorrente al posto trasferito, è stata adottata la decisione individuale del presidente in data 14 aprile.
Tutto ciò, secondo la convenuta, è conforme al regolamento interno e compatibile con lo statuto.
Il ricorrente può facilmente accertare che, nelle altre istituzioni, l'organizzazione dei servizi e le decisioni individuali adottate in materia nei confronti dei dipendenti sono di competenza delle corrispondenti autorità di ogni istituzione.
Nell'esame di questo mezzo rilevo in primo luogo che, sostanzialmente, il ricorrente e la convenuta convengono che si è in realtà trasferito il posto con il suo titolare dal settore «presidenza» al settore «personale e funzionamento».
In base alla vostra giurisprudenza ormai consolidata, si può procedere a trasferimento se i posti sono equivalenti e il trasferimento avviene nell'interesse del servizio, a norma dell'art. 7 dello statuto (tra l'altro, cause 33 e 75/79, Kühner, Race. 1980, pag. 1692; cause 161 e 162/80, Carbognani e a., Race. 1981, pag. 558; causa 260/80, Kindermann, Race. 1981, pag. 1338; causa 125/80, Arning, Race. 1981, pag. 2550). Risulta trattarsi, al riguardo, del trasferimento di un dipendente assieme al suo posto. Le formalità che l'art. 4 e l'art. 29 dello Statuto prescrivono per i trasferimenti non devono essere osservate, in quanto non si tratta di un posto vacante.
Per la valutazione del primo mezzo, ritengo interessante citare letteralmente entrambe le decisioni. Del resto il ricorrente ha potuto prendere visione della prima decisione della Corte dei conti, quella del 24 marzo, solo allorchè questa Corte ha richiesto alla Corte dei conti di produrre detto documento. L'interessato ne è stato informato solo oralmente, da parte del segretario, il 24 marzo.
Secondo il verbale della riunione tenuta dalla Corte dei conti il 24 marzo 1983 e prodotto in giudizio, la decisione aveva il seguente tenore:
«10.3.
Proposta di modifica della ripartizione dei posti tra i settori
[Presidente]
Conformemente alla decisione della Corte in merito alla ripartizione dei posti tra i settori, il presidente presenta due proposte di modifica della ripartizione dei posti tra i settori “presidenza” e “personale e funzionamento”.
La prima modifica consiste nel trasferire un posto d'amministratore principale giurista dal settore “presidenza” al settore “personale e funzionamento”.
La seconda modifica consiste nel trasferire un posto d'amministratore dal settore “personale e funzionamento”, al settore “presidenza”.
La Corte adotta entrambe le modifiche». ( 3 )
La decisione del presidente ( 4 ) in quanto autorità che ha il potere di nomina, in data 14 aprile, recita:
«Il presidente della Corte dei conti,
visto lo Statuto del personale delle Comunità europee, e in particolare l'art. 7, n. 1,
visto il regolamento interno della Corte dei conti e in particolare il suo art. 7, relativo all'esercizio dei poteri deferiti dallo Statuto del personale all'autorità che ha il potere di nomina,
visto il verbale della riunione tenuta dalla Corte dei conti giovedì 24 marzo 1983 (documento DEC 37/83 Rev. 1), adottato nella riunione del 14. 4. 1983, e più precisamente il punto 10.3, con cui la Corte ha modificato la ripartizione dei posti dell'organico tra il settore “presidenza” e il settore “personale è funzionamento”;
considerando che, in applicazione di detta decisione della Corte, esiste un posto d'amministratore principale giurista nel settore “personale e funzionamento”;
considerando che detto posto è l'unico nell'organigramma della Corte (Ripartizione dei posti di bilancio tra i vari settori”), che corrisponde alla specializzazione e alle qualifiche del sig. Lux;
decide:
1.
Nell'interesse del servizio, la destinazione del sig. Charles Lux (numero di matricola 90137) è modificata come segue:
vecchia destinazione: settore presidenza
nuova destinazione: settore personale e funzionamento.
2.
La presente decisione avrà effetto dal 15 aprile 1983.
Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 1983
Pierre Lelong»
Entrambe queste decisioni confermano quanto ha esposto la Corte dei conti, per illustrare il procedimento seguito. In primo luogo la Corte dei conti, in quanto tale, ha adottato una decisione, cioè quella di trasferire il posto. In seguito il presidente ha adottato una decisione individuale per destinare il ricorrente al posto nel nuovo settore. In proposito faccio richiamo in particolare al quarto punto della seconda questione.
Tuttavia, gli argomenti svolti al riguardo dalla Corte dei conti non mi persuadono. Nella fattispecie, la decisione di trasferire il posto che veniva occupato va praticamente considerata come provvedimento individuale. La Corte dei conti sapeva che si trattava dell'unico posto di amministratore principale presso l'ufficio legale, costituito in precedenza dal solo segretario, e che tale posto era occupato dal ricorrente. Durante la fase orale del procedimento, ciò è stato confermato dalla Corte dei conti. Se un dipendente viene privato di un posto che prima occupava, il relativo atto lo riguarda individualmente. Un atto del genere non è diverso, in sostanza, da un provvedimento di assegnazione di un dipendente ad un determinato posto. È però d'interesse essenziale il fatto che il dipendente possa partire dal presupposto che anche l'atto che lo priva del posto che occupa può essere adottato soltanto in conformità alle norme dello statuto. Un esempio è dato dall'art. 41 dello statuto, relativo alla messa «in disponibilità». Nel sistema dello statuto, una siffatta decisione individuale può venir adottata soltanto dal-l'APN.
Del resto, la motivazione della decisione del presidente in data 14 aprile, e in particolare il quarto punto, potrebbe far pensare che vi sia un posto vacante («... esiste un posto ... nel settore ...»), che quindi viene occupato assegnandolo al ricorrente. In questo caso, avrebbero dovuto essere rispettate le formalità di cui agli artt. 4 e 29 dello Statuto. In ogni modo, dato che entrambe le parti concordano nell'affermare che in realtà si trattava di un trasferimento e non risulta che vi fosse un posto vacante, non mi dilungherò oltre su questo aspetto della controversia.
Si deve ritenere che la Corte dei conti ha agito senza averne la competenza e che quindi la decisione 24 marzo di trasferire un posto dell'organico è invalida? La risposta, a mio parere, si potrà dare dopo aver appurato se con la procedura seguita siano state violate le garanzie che lo Statuto prevede a favore del dipendente. La ripartizione della competenza interna della Corte dei conti non può evidentemente derogare agli obblighi imposti dallo statuto. Mi riferisco in particolare all'art. 25, secondo il quale ogni decisione individuale deve immediatamente essere resa nota all'interessato per iscritto e deve essere motivata.
Per pronunciarsi sulla validità del provvedimento, a mio parere si devono quindi considerare contemporaneamente il primo ed il secondo mezzo.
3.2. Secondo mezzo: difetto di motivazione
In primo luogo risulta chiaramente dalla seconda decisione che la motivazione si riferisce solo alla nuova destinazione del ricorrente, mentre cita come semplice dato di fatto, senza motivarlo, il precedente trasferimento del posto. Resta da vedere se ciò basta per soddisfare le esigenze di motivazione che avete posto per i provvedimenti di trasferimento.
Secondo la vostra costante giurisprudenza, l'obbligo di motivazione, nelle decisioni di. trasferimento, va considerato alla luce dei rappòrti tra l'ampio potere discrezionale di cui dispone l'istituzione per organizzare i suoi servizi e il carattere marginale degli svantaggi che può arrecare al dipendente la nuova destinazione (tra l'altro, cause 33 e 35/79, Kühner, Race. 1980, pag. 1692; causa 125/80, Arning, Race. 1981, pag. 2550). Un semplice richiamo all'interesse del servizio non è mai stato considerato sufficiente dalla vostra giurisprudenza, come si desume fra l'altro dal punto 12 della motivazione della sentenza Arning. Secondo la vostra costante giurisprudenza si deve tener conto non solo del documento col quale è stata comunicata la decisione, ma anche del contesto, nonché delle circostanze in cui essa è stata adottata e portata a conoscenza dell'interessato.
Come abbiamo visto, nella decisione del 14 aprile è stata motivata soltanto la nuova destinazione del dipendente, ma non vi è alcuna motivazione per il trasferimento del posto, che è menzionato in quanto unica ragione della destinazione del titolare. L'interesse del servizio non è stato ricordato nella motivazione, bensì solo nel testo della decisione stessa e non è stato affatto illustrato più diffusamente.
Vediamo ora se si può giustificare questa carenza, tenendo conto del contesto nel quale è stato adottato il provvedimento.
Sotto questo aspetto, la prima decisione, quella del 24 marzo, ha chiaramente avuto una funzione determinante. Essa non è però mai stata notificata integralmente all'interessato, bensì, come abbiamo visto, questi ne ha avuto conoscenza solo perché essa è stata prodotta in giudizio su richiesta della Corte di giustizia.
Inoltre, risulta che neppure in quella decisione viene in alcun modo motivato il trasferimento del posto. È invece pacifico che il segretario della Corte dei conti, su richiesta del presidente, ha comunicato oralmente al ricorrente, il 24 marzo, il contenuto della decisione.
Dal fascicolo non risulta che, anteriormente alla prima decisione, il ricorrente sia stato consultato circa la modifica del posto, né che in seguito si sia esaminata con lui la situazione.
Il ricorrente dichiara d'altronde che, poco prima dell'adozione della decisione, egli era stato informato dal segretario del fatto che, a causa del precedente ricorso proposto alla Corte di giustizia e di un parere criticato dal presidente, questi aveva pensato di allontanarlo dal settore «presidenza» per destinarlo ad un altro settore.
In udienza, il segretario ha negato che il presidente abbia minacciato di trasferire il ricorrente per i motivi di cui sopra. Dalla sua dichiarazione risulta però che il presidente gli aveva fatto parte della sua preoccupazione circa il fatto che l'unico collaboratore dell'ufficio legale, che affiancava il segretario,. aveva proposto un ricorso a questa Corte. Inoltre, al riguardo, egli avrebbe accennato al fatto che, presso le altre istituzioni, normalmente in un caso del genere il dipendente sarebbe stato trasferito. Sollecitato dal presidente — ha dichiarato il segretario — egli ha avvertito il ricorrente di queste preoccupazioni dello stesso presidente.
Considerata nel contesto della decisione, la motivazione è, a mio parere, esauriente e non può lasciare dubbi all'interessato circa i reali motivi che hanno indotto l'amministrazione, ad adottare il provvedimento.
L'obbligo di motivazione, secondo la vostra consolidata giurisprudenza, ha lo scopo di permettere all'interessato di valutare se l'atto sia inficiato da un vizio che consenta di contestarne la legittimità e di rendere possibile il controllo giurisdizionale (tra l'altro, sentenza 14. 7. 1983, causa 176/82, Nebe, Race. 1983, pag. 2475).
A mio avviso, solo nel procedimento dinanzi a questa Corte è stata resa nota la motivazione della decisione della Corte dei conti, anche perché il reclamo del ricorrente a norma dell'art. 90 dello Statuto è rimasto senza risposta. Il settore «personale e funzionamento», che si occupa del controllo delle spese di personale e deve quindi ispirare il suo operato alle norme dello statuto e alla giurisprudenza in materia aveva bisogno, per tali ragioni esposte nella suddetta motivazione «a posteriori», di un dipendente che avesse una preparazione giuridica. Solo all'udienza la Corte dei conti ha inoltre comunicato che il membro allora responsabile per detto settore aveva presentato, per tali ragioni, una richiesta in questo senso al presidente. Di questa richiesta, d'altro canto, non vi è alcuna traccia nel fascicolo.
Ritengo tuttavia che il difetto di motivazione sussistente nel momento in cui è stata adottata la decisione non possa essere sanato in seguito nel corso del procedimento dinanzi a questa Corte (come avete del resto affermato nella causa 195/80, Michel, Race. 1981, pag. 2872).
Vista la nebulosità del contesto in cui è stata adottata la decisione, mi pare che la motivazione sia effettivamente insufficiente. Ciò dipende dall'errato modo di procedere della Corte dei conti, che ha fatto ricorso a due decisioni distinte, emanate da due diverse istanze, e di cui la prima non è motivata e la seconda si fonda specialmente sulla prima, senza fornire alcuna motivazione quanto al relativo trasferimento del posto, che costituisce un elemento essenziale del trasferimento del dipendente. Questo vizio sostanziale, a mio giudizio, non può essere sanato grazie al contesto in cui è stata adottata la decisione. Nella fattispecie, è invece proprio il contrario.
3.3. Conclusioni circa il primo ed il secondo mezzo
Quanto ai primi due mezzi, dopo quanto ho esposto in precedenza, giungo alle seguenti conclusioni:
a)
Nella fattispecie, la decisione di trasferire il posto ha carattere individuale, in quanto il posto era occupato dal ricorrente. Tenuto conto del sistema dello statuto, la decisione avrebbe quindi dovuto essere adottata dall'autorità che ha il potere di nomina. Inoltre, devono essere rispettate le condizioni poste dall'art. 25, e cioè l'immediata notifica per iscritto e l'obbligo di motivazione.
b)
La decisione individuale di trasferimento del 14 aprile non è motivata neppure per quanto riguarda il trasferimento del posto, provvedimento indicato come unico motivo dell'atto, ma che in realtà non costituisce una motivazione, bensì la seconda parte della stessa decisione, non motivata, di trasferire il ricorrente con il suo posto. Questo vizio, a mio avviso, non è sanato dal richiamo alle circostanze concrete nelle quali è stato adottato il provvedimento. Nemmeno giova il fatto che la stessa decisione contiene una constatazione, non meglio precisata, nel senso che il trasferimento del ricorrente viene effettuato nell'interesse del servizio.
Su tale base vi propongo quindi di annullare entrambe le decisioni.
Per completezza, esaminerò tuttavia anche gli ulteriori mezzi dedotti dal ricorrente.
3.4.
Il terzo mezzo verte su un'asserita incompatibilità con gli artt. 4, 7 e 29 dello statuto, in quanto il trasferimento sarebbe inammissibile qualora, come nella fattispecie, vi sia un radicale mutamento di mansioni.
Il ricorrente si richiama in proposito alla descrizione delle mansioni nell'avviso di posto vacante per il posto che egli occupava presso l'ufficio legale. A suo avviso non sarebbe possibile passare da un posto con mansioni tipicamente giuridiche ad un altro con funzioni di controllo, giacché le due attività sono sostanzialmente diverse.
Questo mezzo non trova alcun conforto nella vostra giurisprudenza. La Corte ha affermato che il trasferimento di un dipendente assieme al suo posto è possibile, qualora questo trasferimento avvenga nell'interesse del servizio e si garantisca l'equivalenza delle mansioni. Ciò significa il rispetto delle condizioni dell'art. 7, vale a dire la corrispondenza tra il grado ed il posto, e non l'analogia di mansioni nell'uno e nell'altro posto.
Ora è pacifico che il nuovo posto corrispondeva alla carriera A 5/4 dell'interessato. Questo mezzo non può dunque venir accolto.
3.5.
Anche il quarto mezzo non giova al ricorrente, il quale sostiene in definitiva che sarebbe più logico impiegarlo presso l'ufficio legale che in un settore di controllo, data la sua preparazione giuridica.
Secondo la vostra giurisprudenza ormai consolidata, le istituzioni sono libere di organizzare i loro uffici, in funzione dei compiti che sono loro affidati e di disporre, in vista di questi, del personale alle lóro dipendenze (tra l'altro, cause 161 e 162/80, Carbognani e a., Racc. 1981, pag. 558, n. 28).
Dal fascicolo emerge inoltre che il ricorrente, dalla fine dell'ottobre 1978 fino alla sua nomina presso l'ufficio legale, ha lavorato nello stesso settore di controllo nel quale egli viene ora trasferito. L'esperienza da lui acquisita in questo settore è per di più espressamente menzionata nel suo rapporto informativo per il periodo 1° gennaio 1980 - 31 dicembre 1981. Non è quindi provato che fosse illogico affidargli mansioni di controllo.
3.6.
Come quinto mezzo, il ricorrente ha denunciato uno sviamento di potere, nel senso che il suo trasferimento costituiva ih realtà una misura disciplinare dissimulata, per il fatto che egli aveva proposto un ricorso a questa Corte chiedendo una. modifica del suo inquadramento. La convenuta contesta l'assunto del ricorrente, ricordando ancora una volta che la decisione è stata presa in quanto vi era bisogno di un giurista nel settore di controllo. In udienza, l'attuale superiore gerarchico del ricorrente ha ulteriormente illustrato questo punto, ricordando che nel suo servizio vi era un ragioniere (expert-comptable), ma non un giurista.
In base alla vostra giurisprudenza, una decisione di trasferimento è viziata da sviamento di potere «qualora indizi oggettivi, pertinenti e concordanti la facciano apparire adottata onde perseguire scopi diversi da quelli dichiarati» (cause 18 e 35/65, Gutmann, Race. 1966, pag. 161).
Secondo l'art. 7 dello Statuto, il trasferimento è ammesso, come ho già detto, per quanto è rilevante nell'ambito di questo mezzo, nell'interesse del servizio. La Corte dei conti ha precisato in udienza quale fosse l'interesse del servizio per quel che riguarda il trasferimento del ricorrente, nel senso testé ricordato.
A mio giudizio vi sono però vari fatti e circostanze per cui ci si può chiedere se solo l'interesse del settore in questione abbia determinato il trasferimento ovvero su questo abbia influito anche la presentazione del ricorso alla Corte di giustizia.
Esporrò ora le ragioni dei miei dubbi e premetto che l'esame di questo mezzo è logicamente reso molto più difficile dalla summenzionata insufficienza di motivazione.
Da nessuno dei documenti prodotti emerge una necessità obiettiva di ampliare il settore di cui trattasi, assegnandovi un giurista qualificato. Come ho già detto, soltanto in udienza è stato dichiarato che il membro della Corte dei conti allora responsabile per tale settore aveva presentato al presidente una domanda in questo senso. Il punto non è stato ulteriormente chiarito e la richiesta non è peraltro stata prodotta in causa.
Il superiore gerarchico del ricorrente ha dichiarato, su richiesta del patrono di questo, che egli non era al corrente del fatto che una richiesta del genere fosse stata rivolta al presidente, poiché era entrato a far parte di quel settore solo dal gennaio 1983 e il trasferimento del ricorrente era stato deciso poco dopo. Però, a posteriori, riteneva logica la richiesta.
Inoltre, al riguardo, ricordo ancora una volta che il segretario, come questi ha confermato in udienza, aveva fatto presenti al ricorrente le preoccupazioni del presidente circa la causa che egli aveva promosso. Inoltre la Corte dei conti, in una «risposta integrativa», dichiara che il ricorrente non poteva più svolgere determinati compiti nell'ufficio legale in conseguenza del ricorso che aveva proposto a questa Corte.
Non sono invece convinto che gli argomenti del ricorrente mettano effettivamente in luce un effettivo sviamento di potere.
Non condivido la sua idea che lo abbiano «parcheggiato su un binario morto». In definitiva, a quell'epoca, egli aveva presentato la propria candidatura a vari posti vacanti che implicavano funzioni di controllo, indicando per di più di aver acquisito esperienza in questo settore durante il periodo di attività iniziale presso la Corte dei conti. Una nota in questo senso è pure inclusa nel suo rapporto informativo su sua espressa richiesta, come ha dichiarato il segretario all'udienza. Inoltre, ritengo che la Corte dei conti abbia dimostrato in modo convincente che il ricorrente, tenuto conto dell'esperienza da lui precedentemente acquisita, aveva maggiori possibilità di carriera in uno dei sette settori di controllo che non nei settori competenti in materia amministrativa e giuridica, molto più limitati. È difficile valutare l'argomento secondo cui nel nuovo posto l'interessato era scarsamente occupato. Le parti si sono diffuse su questo punto e concordano sulle mansioni affidate al ricorrente. Dal maggio 1983 egli ha svolto quattro studi sugli assegni per figli a carico, sui gradi ad personam, sul personale non statutario ad Ispra e su un inventario per categorie del personale dipendente dalle Comunità. Le parti giudicano in modo completamente divergente l'importanza di questi incarichi. La precisione con cui il ricorrente descrive la durata di tali attività è notevole. Non penso però che possiate pronunciarvi su questo punto, poiché non risulta chiaramente che egli fosse del tutto inattivo. Per di più mi pare che il ricorrente ponga l'accento soprattutto sulla qualificazione del lavoro. Egli ritiene di dover svolgere solo attività strettamente giuridica, non avente alcun carattere di controllo, come faceva presso l'ufficio legale. Evidentemente egli ha valutato secondo questo parametro le proprie mansioni.
Questo modo di vedere non è corretto e si ricollega col terzo mezzo. Il ricorrente deve rendersi conto che è stato giudicato idoneo a svolgere attività di carattere giuridico nell'ambito del settore di controllo «personale e funzionamento». Anche l'argomento secondo cui all'ufficio legale è stato destinato un altro dipendente non corrobora il punto di vista del ricorrente, bensì conferma l'esigenza di continuità nei servizi.
Osservando la situazione nel suo complesso, ritengo però che effettivamente ci possono essere dubbi circa il reale motivo del trasferimento. Con ciò non voglio negare che vi fosse necessità di un giurista qualificato presso il settore «personale e funzionamento». Tuttavia, anche qualora il fatto di aver proposto un ricorso giurisdizionale abbia costituito il vero motivo del trasferimento, vuoi come motivo principale, vuoi come concausa, non mi sembra che ciò costituisca uno sviamento di potere, nel senso che la Corte dei conti, con il suo provvedimento, abbia perseguito una finalità diversa dall'interesse del servizio di cui all'art. 7.
Può- darsi che ragioni obiettive di interesse del servizio richiedessero nel caso di specie il trasferimento tenuto conto del fatto che il ricorrente trattava anche reclami a norma dell'art. 90 dello statuto e ricorsi giurisdizionali proposti da suoi colleghi. Se però queste sono state le ragioni del trasferimento, bisogna andare molto cauti: solo in base ad un esame obiettivo si sarebbe potuto giungere ad una conclusione del genere. In definitiva, anche un dipendente dell'ufficio legale deve essere in grado di difendere i propri diritti. In proposito ricordo l'osservazione fatta dalla Corte dei conti in udienza, secondo cui anche altri giuristi della segreteria, ma non dell'ufficio legale, svolgono compiti di carattere giuridico. Dal momento che il ricorrente aveva promosso una causa dinanzi a questa Corte, gli altri reclami presentati in forza dello Statuto potevano eventualmente venire trattati da altri giuristi.
In base a quanto precede, giungo alla conclusione che, nonostante il fatto che sussistono dubbi, non è sufficientemente dimostrato che l'autorità che ha il potere di nomina abbia voluto perseguire una finalità che non sia legittima (causa 23/76, Pellegrini, Race. 1976, pag. 1807).
A conclusione del mio esame del quinto mezzo mi chiedo se questa causa, come molte altre relative a trasferimenti, non si potesse evitare con una migliore informazione, anche preventiva, dell'interessato da parte dell'amministrazione.
Nella sentenza da voi emessa nella causa 125/80, Arning, avete stabilito che non vi è alcun obbligo in questo senso, ma che, tuttavia, una siffatta condotta dell'amministrazione sarebbe conforme al principio di reciproca buona fede e della fiducia tra dipendenti e amministrazione. Avete anche aggiunto che una prassi del genere sarebbe pure atta a prevenire controversie. Tale prassi non è però stata seguita nella fattispecie, il che è tanto più deplorevole in quanto il trasferimento riguardava un solo dipendente.
4. Conclusione
Concludendo, vi propongo di annullare, per incompetenza e/o inosservanza dell'art. 25 dello Statuto, la decisione della Corte dei conti in data 24 marzo, relativa al trasferimento del posto del ricorrente dal settore «presidenza» al settore «personale e funzionamento», nonché di annullare pure, per insufficienza di motivazione, la decisione del presidente in data 14 aprile, con cui si assegna l'interessato al posto trasferito. Le spese processuali andrebbero di conseguenza poste a carico della Corte dei conti.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
( 2 ) Regolamento interno della Corte dei conti (versione italiana) del 21 maggio 1981.
( 3 ) Traduzione non ufficiale del testo originale francese, il quale recita:
«10.3.
Proposition de modification de la répartition des emplois entre les secteurs
[M. le Président]
Conformément à la décision de la Cour concernant la répartition des emplois entre les secteurs, le president soumet deux propositions de modification de larépartitton des emplois entre les secteurs “Présidence” et “Personnel et Fonctionnement”.
La première modification consiste à transférer un poste d'administrateur principal-juriste du secteur “Présidence” vers le secteur “Personnel et Fonctionnement”.
La deuxième modification consiste à transférer un poste d'administrateur du secteur “Personnel et Fonctionnement” au secteur “Présidence”.
La Cour adopte ces deux modifications.»
( 4 ) Traduzione non ufficiale dell'originario testo francese, riportato di seguito, nel corpo delle presenti conclusioni.
«Le président de la Cour des comptes,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 7, § 1;
vu le règlement intérieur de la Cour des comptes et notamment son article 7 relatif à l'exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires à l'Autorité investie du pouvoir de nomination;
vu le prócès-verbal de la réunion tenue par la Cour des comptes le jeudi 24 mars 1983 (doc. DEC 37/83 Rev. 1) adopté à la réunion du 14 avril 1983, et plus précisément le point 10.3 par lequel la Cour a modifié la répartition des emplois budgétaires entre le secteur “Présidence” et le secteur “Personnel et Fonctionnement”;
considérant qu'en application de cette décision de la Cour, un emploi d'administrateur principal juriste existe au secteur “Personnel et Fonctionnement”;
considérant que cet emploi est le seul, dans l'organigramme de la Cour (“Répartition des postes budgétaires entre les secteurs”), qui corresponde à la spécialité et au niveau de qualification de M. Lux;
décide:
1.
Dans l'intérêt du service, l'affectation de M. Charles Lux (n° personnel 90137) est modifiée comme suit:
Affectation ancienne: Secteur Présidence
Affectation nouvelle: Secteur Personnel et Fonctionnement.
2.
La présente décision prend effet le 15 avril 1983.
Fait à Luxembourg, le 14 avril 1983
Pierre Lelong»
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