CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 21 MARZO 1984 ( 1 )
Signor Presidente
signori Giudici,
La società belga Goeminne Hout NV è portatrice di due polizze di carico per il trasporto di legname da essa acquistato in Canada e di là spedito via mare. All'atto della consegna del legname ad Anversa, il 7 settembre 1976, ne risultava mancante una parte. La Goeminne Hout e i suoi rappresentanti citavano in giudizio la società armatrice di fronte al tribunale del commercio di Anversa. La società armatrice eccepiva che le polizze di carico contenevano la seguente clausola: «4 (e), competente a conoscere di qualsiasi controversia attinente alla presente polizza è il foro di Amburgo»; di conseguenza, ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudice di Anversa non era competente. Il tribunale del commercio e il 7 ottobre 1981 la Corte di appello respingevano l'eccezione. La controversia giungeva dinanzi alla Corte di cassazione (Hof van Cassatie), la quale sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia in via pregiudiziale la seguente questione:
«Se, tenendo conto degli usi generalmente vigenti in materia, la polizza di carico rilasciata dal vettore marittiro al caricatore possa essere considerata, ai sensi dell'art. 17 della convenzione, una “clausola scritta”, ovvero una “clausola confermata per iscritto”, fra le parti e, in caso affermativo, se ciò valga anche nei confronti del terzo portatore della polizza di carico».
L'art. 17, che deroga alla norma generale secondo cui una persona domiciliata in uno stato contraente dev'essere ivi citata in giudizio, nonché alla competenza speciale contemplata dagli artt. 5 e 6 per determinate obbligazioni, attribuisce, con qualche eccezione, competenza esclusiva ai giudici di uno stato contraente, se le parti, di cui almeno una sia domiciliata in detto stato, hanno convenuto, con clausola scritta o con clausola verbale confermata per iscritto, che detti giudici sono competenti a conoscere delle controversie presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico.
La versione francese, che a me sembra corrispondente alle altre versioni, recita: «par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit». Non mi sembra che nella specie occorra fare una distinzione fra «evidenced in writing» e «confirmee par écrit».
L'art. 17 è stato modificato dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito alla convenzione di Bruxelles. Per quanto qui interessa, la clausola attributiva di competenza deve, secondo il testo modificato «essere conclusa sia per iscritto, sia verbalmente con conferma scritta, sia, nel commercio internazionale, in una forma ammessa dagli usi in questo campo e che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere». Poiché tuttavia, detta modifica non è ancora entrata in vigore, mi sembra che non occorra tenerne conto nell'esaminare le forme nelle quali il consenso circa la proroga di competenza può essere provato.
L'art. 17, nella versione attualmente in vigore, esige che il consenso circa una clausola attributiva di competenza sia provato e stabilisce in quale modo tale consenso può essere provato. È compito del giudice nazionale stabilire, in base al diritto nazionale vigente, se di fatto ci sia stato un accordo sul foro competente, quale portata e quale efficacia esso abbia e come sia da risolvere la controversia fra le parti. Che cosa possa costituire «una clausola scritta» ovvero una «clausola verbale confermata per iscritto», in altre parole come possa essere provato l'accordo, è una questione di diritto comunitario che questa Corte deve risolvere in ultima istanza. Altrimenti i requisiti formali stabiliti dall'art. 17 potrebbero essere interpretati in modo diverso dai giudici dei vari stati membri e non si raggiungerebbe l'uniformità voluta dalla convenzione.
A mio parere, non è pertanto compito di questa Corte, in base alla convenzione, risolvere l'ampia questione se una polizza di carico possa costituire — né tanto meno se in questo caso costituisca — un contratto di trasporto o una prova scritta di un contratto verbale di trasporto oppure se, come si sostiene, essa sia una semplice ricevuta delle merci spedite o un documento di consegna separato dal contratto di trasporto. Ciò rimane un problema di diritto nazionale. Qui si tratta solo di decidere se la polizza di carico possa costituire un accordo sulla competenza o possa provare tale accordo.
Occupandosi di questo genere di questioni che nascono dalla convenzione, la Corte ha già dichiarato, come principio fondamentale, che ai giudici di uno stato contraente può essere validamente attribuita competenza solo se il consenso delle parti su questo punto sia manifestato «in maniera chiara e precisa». «I requisiti di forma stabiliti dall'art. 17 hanno lo scopo di garantire che il consenso delle parti sia effettivamente provato» (causa 24/76, Estasis Salotti/RÜWA, Racc. 1976, pag. 1831 e causa 25/76 Galeries Segoura/Bonakdarian, ib. pag. 1851). Un effettivo consenso, la prima condizione, può perciò esistere quando la clausola attributiva di competenza sia contenuta nel testo del contratto o della conferma scritta del. contratto, oppure quando ad essa si faccia ivi chiaramente riferimento, oppure quando essa figuri nelle condizioni inserite chiaramente ed espressamente nel contratto. Dev'esservi un'adeguata ed espressa menzione dell'esistenza di condizioni contenenti la clausola attributiva di competenza che l'altra parte possa ragionevolmente notare ed identificare. Qualora le parti abbiano stipulato un accordo verbale comprendente espressamente condizioni generali che contengono la clausola attributiva di competenza, allora la conferma scritta deve espressamente — o, a mio avviso — implicitamente far riferimento a dette condizioni. Queste regole fondamentali possono tuttavia non valere nel caso in cui tra le parti esistano rapporti commerciali correnti nell'ambito dei quali viga la clausola attributiva di competenza ed una parte si comporterebbe in mala fede se si richiamasse all'inosservanza dei requisiti formali di cui all'art. 17. Si vedano, ad integrazione delle due sentenze citate, le sentenze 23/78, Meetb/Glacetal, Race. 1978, pag. 2183, punto 5 della motivazione; 784/79, Porta-Leasing/Prestige International, Racc. 1980, pag. 1517, punti 5 e 7 della motivazione; 150/80, Elefanten Schuh/Jacqmain, Racc. 1981, pag. 1671, punti 25 e 26 della motivazione, 201/82, Gerling Konzern Speziale Kreditversicherung/Amministrazione del Tesoro, Racc. 1983, pag. 2503, punti 14, 15, 17-18 e 20 della motivazione.
Riassumendo: i requisiti formali possono ritenersi adempiuti se una parte sapeva effettivamente che nel contratto era inclusa una clausola attributiva di competenza oppure se sia stata informata dell'esistenza di una siffatta clausola ed abbia potuto adeguatamente conoscerne i termini.
Una siffatta clausola in materia di competenza può figurare nel contratto originario tra le parti (vendita, trasporto via mare, leasing), oppure esservi inserita mediante modifica oppure ancora essere contenuta in un contratto separato relativo alla scelta del foro competente a conoscere di determinate controversie. Una clausola attributiva di competenza vale solo per le controversie relative allo specifico rapporto giuridico da essa contemplato, ma può anche valere per controversie su diritti di terzi derivanti dal contratto originario (causa 201/82, Gerling, supra).
Nel presente caso la controversia riguarda il portatore della polizza di carico e il vettore. Poiché il rapporto tra loro può dipendere dal se la clausola controversa contenuta nella polizza di carico sia valida in base all'art. 17 nel rapporto tra il caricatore e il vettore, quest'ultima questione è stata, e a mio avviso, doveva essere, sollevata per prima.
Mi sembra impossibile affermare che una polizza di carico non possa mai, come contratto scritto o conferma di un contratto scritto fra il caricatore e il vettore, servire come prova di una clausola attributiva di competenza ai sensi dell'art. 17. Ciò dipende dalle circostanze di fatto e dal rapporto giuridico posto in essere dall'emissione e dall'accettazione della polizza.
Nel presente caso non si può avere un'idea precisa delle circostanze di fatto poiché nell'ordinanza di rinvio non vi è alcuna descrizione dei fatti essenziali né sono riportati gli accertamenti (se mai esistono) fatti dai giudici di grado inferiore. La fattispecie è molto meno chiara che nelle altre cause alle quali ho fatto riferimento. Lo ritengo increscioso per le ragioni esposte nelle mie conclusioni per la causa 227/81, Aubin/Unedic, Racc. 1982, pag. 1991, vedasi a pag. 2008).
Ad esempio le polizze di carico originali si riferiscono ad un caricatore e ad un vettore aventi sede negli Stati Uniti; non è stato accertato che uno di loro sia domiciliato in uno stato membro, e il vettore menzionato nel procedimento ha un nome diverso da quello del vettore menzionato nella polizza di carico. Pertanto l'art. 17 si può applicare solo se il giudice nazionale abbia stabilito che il caricatore o il vettore originari fossero domiciliati in uno stato contraente. Qualora né l'uno né l'altro fossero domiciliati in uno stato contraente, il giudice nazionale deve accertare se vi sia un contratto separato tra il portatore ed il vettore, che inserisca la clausola attributiva di competenza nella polizza di carico. Se tale contratto non esiste, si pone la questione se, in queste circostanze, il portatore (che ha il proprio domicilio in uno stato contraente) subentri al caricatore, a norma del diritto nazionale, mediante la girata o la cessione della polizza di carico, e se egli sia effettivamente a conoscenza della clausola attributiva di competenza (oppure ne sia stato adeguatamente informato in modo da essere in grado di prendere conoscenza dei suoi termini). Se il portatore subentra al caricatore, ed è a conoscenza della clausola o ne viene informato, si pone la questione se la posizione contrattuale che ne deriva rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 17. Questo punto non è stato discusso e poiché può non trattarsi della situazione da prendere in esame, mi sembra che non sia necessario pronunziarsi in merito. Mi limito ad osservare che qualora un portatore domiciliato in uno stato membro non subentri ad una o due parti contraenti non domiciliate in uno stato membro, il patto con il portatore in materia di foro competente non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17.
A quanto risulta dalle copie delle polizze di carico prodotte dinanzi alla Corte di giustizia, la società American Lumber International Inc., con un indirizzo postale in Pennsylvania, USA, ha imbarcato illegname sulla nave «Tilly Russ» a Toronto, Canada. Le polizze sono state rilasciate dalla Tolmar International Inc., con un indirizzo postale in Cleveland, Ohio, in qualità di agente del vettore, Europe Canada Lakes Line, Ernest Russ America Inc. con sede in Chicago.
La pag. 1 della polizza è intestata «Europe Canada Lakes Line Ernest Russ, Hamburg». La polizza, indicata come «Short form bill of lading (not negotiable unless consigned «to order») (forma abbreviata di polizza di carico, non negoziabile senza clausola «all'ordine», rinvia alle condizioni del «Long form bill of lading» del vettore. Le condizioni sono stampate a caratteri piccoli, ma la clausola 4 è preceduta da un titolo a caratteri grossi: «Responsibility and jurisdiction» (responsabilità e foro competente). La clausola 4 (a) inserisce nella polizza, per quanto concerne il trasporto di merci a partire da un porto canadese, il «Water Carriage of Goods Act of Canada» (legge canadese sul trasporto merci per acqua) del 1936. La clausola 4 (e) stabilisce che competente a conoscere di qualsiasi controversia relativa alla polizza è il foro di Amburgo «a norma del diritto tedesco, se nella presente polizza di carico non è stabilito altrimenti». La pag. 1 si chiude con le parole: «Conditions continue on reverse side hereof» (le condizioni continuano sul retro). Sul retro (indicato come pag. 2) sono dattiloscritti i particolari dell'operazione di trasporto. Nella casella «Consignee» (consegnatario) si legge «Order of shipper» (all'ordine del caricatore), mentre il nome della Goeminne Hout, con sede in Belgio, figura nella casella «Notify party» (notificare a). Le polizze sono state assertivamente emesse a Cleveland il 16 agosto 1976.
Il giudice di rinvio ha chiesto alla Corte di pronunciarsi «tenendo conto degli usi generalmente vigenti in materia». Questi usi possono tutťal più aiutare la Corte nel decidere se, in base alla vigente versione dell'art. 17, i documenti prodotti possano costituire un accordo scritto o la conferma scritta di un accordo verbale sulla competenza. Non possono tuttavia ampliare il significato di questi concetti.
Questi usi generalmente in vigore non sono comunque descritti, né i partecipanti al presente procedimento sono tra loro d'accordo su di essi o sugli usi vigenti nella regione dei Grandi Laghi.
Così l'avvocato della Goeminne Hout sostiene che in un caso come il presente, nel quale non vi è alcun contratto di noleggio, il contratto di trasporto viene in pratica concluso mediante uno scambio di telex tra il caricatore e l'agente marittimo, col quale ci si limita a prenotare uno spazio per il carico sulla nave. La polizza di carico viene emessa dopo la conclusione del contratto e, poiché in questo caso la polizza di carico certifica che la merce è «on board» (a bordo), dopo il caricamento. Sempre secondo il suddetto avvocato, il caricatore e i suoi rappresentanti non hanno firmato la polizza. Il fatto che la «copy not negotiable» (copia non trasferibile) prodotta dinanzi alla Corte non sia firmata non significa però, a mio avviso, che l'originale non sia stato sottoscritto o timbrato. Inoltre, benché non vi sia uno spazio riservato alla firma del caricatore, sembra che il nome e l'indirizzo dell'agente marittimo «Seaway Forwarding Corporation» siano stati apposti sulla polizza di carico con un timbro.
Nelle sue osservazioni scritte il governo italiano parte dal presupposto che una copia della polizza di carico è firmata dal caricatore e conservata dal vettore e un'altra è firmata dal vettore e conservata dal caricatore. La Commissione per contro sostiene, con il portatore, che il caricatore non conosce le condizioni della polizza di carico, che in pratica egli raramente sottoscrive al momento della conclusione del contratto di trasporto, cosicché una clausola attributiva di competenza è valida solo quando il caricatore l'approvi espressamente per iscritto.
Il rappresentante del Regno Unito afferma che a Londra vige l'uso di comprare in cartoleria moduli prestampati di polizza di carico rilasciati da varie compagnie di navigazione; di solito gli agenti marittimi ne possiedono una riserva. Il caricatore o il suo rappresentante compilano la polizza e la trasmettono all'agente del vettore che la firma per conto di questo e la restituisce al caricatore o al suo rappresentante (si veda anche la causa Heskell/Continental Express Ltd., 1 AER 1950, pag. 1033, vedasi a pag. 1037), in cui il giudice Devlin conferma l'esistenza di questa prassi). Poiché nel nostro caso le polizze di carico sono state redatte a Cleveland, Ohio, è anche opportuno rilevare che secondo I'«American Jurisprudence», seconda edizione, Voi. 13, «Carriers», § 276, «di solito il caricatore che effettua frequenti spedizioni detiene polizze di carico in bianco che compila egli stesso e consegna al vettore per la firma allorché le merci sono consegnate».
Stanti questi contrastanti punti di vista su quanto può essere avvenuto, il che deve essere accertato dal giudice nazionale, mi sembra che per risolvere la prima parte della questione sollevata, non possa dirsi più di quanto segue:
Se, in base al diritto nazionale, la polizza di carico è il contratto di trasporto, e la clausola attributiva di competenza è in essa chiaramente inseriva in uno dei modi già indicati da questa Corte la clausola è valida.
Qualora il contratto di trasporto sia stato concluso, verbalmente o per iscritto, prima della emissione della polizza di carico:
(a)
La clausola attributiva di competenza contenuta nella polizza di carico è valida se, in base al diritto nazionale, la polizza va considerata negozio giuridico o prova di un negozio giuridico comprendente un accordo sulla competenza indipendente dal contratto di trasporto.
(b)
La clausola attributiva di competenza contenuta nella polizza è valida se il contratto di trasporto verbale o scritto comprende espressamente la clausola attributiva di competenza che dovrà figurare nella polizza o le condizioni generali contenute nella polizza, inclusa la clausola attributiva di competenza, e se il caricatore conosce tale clausola o tali condizioni generali oppure avrebbe potuto venirne a conoscenza prima della conclusione del contratto usando la normale diligenza.
(c)
La clausola contenuta nella polizza è valida se tra il caricatore e il vettore, direttamente o per mezzo di rappresentanti, vengano da lungo tempo conclusi negozi commerciali (o sussistano commerciali correnti) nell'ambito dei quali i contratti di trasporto siano disciplinati dalle condizioni della polizza di carico. Grazie a tali rapporti, il caricatore deve sapere, o deve, secondo logica, essere in grado di sapere che il trasporto era soggetto alle condizioni della polizza di carico tra cui la clausola attributiva di competenza, e quindi si deve ritenere che egli abbia accettato questa clausola espressamente, oppure comportandosi in modo tale che solo in malafede potrebbe negarne l'applicabilità. Non condivido l'opinione della Commissione, secondo cui è necessario che il caricatore abbia concluso oltre il 70 % dei suoi negozi commerciali con il vettore perché si possa ravvisare l'esistenza di siffatti rapporti commerciali. Invero, per stabilire se, nell'ambito di una serie di negozi commerciali, il caricatore abbia preso conoscenza della clausola o debba considerarsi che egli ne è a conoscenza e l'ha accettata, occorre tener conto delle circostanze di ogni singolo caso.
Qualora nasca una controversia circa la polizza di carico o in relazione ad essa, indipendentemente dalla questione se esista un contratto di trasporto separato,
(a)
Se la polizza è compilata dal caricatore o dal suo rappresentante, che vi appone per iscritto o con stampigliatura il nome del caricatore, ed è consegnata al vettore o al suo agente, che la accetta scrivendovi o stampigliandovi il nome del vettore, ciò basta per costituire un accordo scritto o confermato per iscritto sulla clausola attributiva di competenza ai sensi dell'art. 17.
(b)
Se la polizza è compilata dal vettore e consegnata al caricatore che la sottoscrive o la riconosce altrimenti per iscritto, o che, conoscendone effettivamente i termini o essendone adeguatamente informato l'accetta od opera in base ad essa, ciò basta a costituire un accordo confermato per iscritto sulla clausola attributiva di competenza ai sensi dell'art. 17. Nel presente caso il fatto che le menzioni scritte a macchina figurino a pag. 2 della polizza basta, a mio parere, ad indicare che esiste una pagina 1, anche se, chiaramente, il vettore avrebbe fatto meglio a rinviare a pag. 2, alle condizioni di cui alla pag. 1.
In tutti questi casi, tuttavia, l'accordo si limita alle controversie «nate da un determinato rapporto giuridico», definito espressamente o implicitamente dalla clausola. Quest'ultima non vale per le liti alle quali non si riferisce.
Nella summenzionata sentenza Geding, che è stata invocata nel dibattito sulla posizione del portatore della polizza di carico nei confronti del vettore, la Corte ha inequivocabilmente dichiarato che il beneficiario di una polizza assicurativa, terzo rispetto al rapporto derivante dal contratto di assicurazione, può far valere una clausola di proroga della competenza nei confronti dell'assicuratore qualora la polizza sia stata emessa a suo favore e la clausola sia redatta in termini abbastanza ampi da applicarsi alle controversie fra il beneficiario e l'assicuratore, anche se il beneficiario non abbia sottoscritto la clausola, ma purché l'assicuratore abbia chiaramente manifestato il suo consenso circa la clausola invocata. Si trattava di una causa in cui l'art. 12 della convenzione forniva un certo orientamento (il che non si verifica nel caso presente) e, naturalmente, in cui la clausola veniva invocata contro uno degli stipulanti del patto originario. La clausola attributiva di competenza può dunque essere redatta in termini abbastanza ampi da ricomprendere terzi, che possono essere «parti» ai sensi dell'art. 17. Tuttavia non ne consegue automaticamente che tale clausola possa essere fatta valere da una parte contraente contro il terzo beneficiario della prestazione contrattuale quale cessionario o acquirente. D'altra parte, la sentenza Gerling non precisa che essa non possa essere fatta valere, e la questione mi sembra perciò aperta.
Ancora una volta, a mio parere, la soluzione della questione dipende dai fatti e dalla natura del rapporto giuridico tra il terzo e la controparte, stipulante dell'accordo sulla clausola attributiva di competenza. Secondo me, se i diritti del portatore nei confronti del vettore derivano, in base alla legge nazionale vigente, dal trasferimento della polizza da parte del caricatore mediante girata, cessione o altrimenti, la clausola attributiva di competenza valida fra il caricatore e il vettore sarà, di regola, ugualmente valida fra il portatore e il vettore. Se il portatore è soggetto a tutte le clausole della polizza, esse includono anche la clausola attributiva di competenza (se questa era valida fra le parti originarie), anche se il cessionario o il giratario non l'hanno specificamente sottoscritta. Nel presente caso mi sembra chiaro che i terzi erano riguardati dalle condizioni della polizza di carico, inclusa la clausola attributiva di competenza. La polizza era espressamente non trasferibile se non all'ordine; era specificamente dichiarato che essa era stata emessa all'ordine del caricatore. Inoltre, un numero notevole di controversie relative a polizze di carico concernono manifestamente i giratari e il vettore anziché i sottoscrittori originari della polizza e i portatori sono pertanto soggetti alle clausole della polizza, in-clusa la clausola in materia di foro competente.
Qualora, in base al diritto nazionale vigente, il portatore non entri nei panni del caricatore originario, è necessario un nuovo accordo fra il portatore ėd il vettore, scritto o confermato per iscritto, in ordine alla clausola attributiva di competenza. Non mi sembra che la semplice presentazione della polizza al vettore, da parte del portatore, che ha già acquistato le merci, costituirebbe tale accordo o conferma di un accordo ai sensi dell'art. 17. Se, d'altro lato, vi è uno specifico contratto fra il vettore e un terzo portatore in ordine alla clausola attributiva di competenza (il che non sembra molto probabile), la validità della clausola dipende dai principi già indicati dalla Corte.
Vi suggerisco pertanto di risolvere la questione sottopostavi come segue:
1.
Qualora, in base al vigente diritto nazionale, la polizza di carico costituisca un accordo fra il vettore ed il caricatore, che contiene espressamente o mediante chiaro rinvio la clausola attributiva di competenza, la polizza di carico può essere un accordo scritto ai sensi dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles del 1968. La polizza di carico può costituire conferma scritta di un accordo verbale in materia di competenza ai sensi dell'art. 17 se l'accordo verbale comprende espressamente le condizioni generali della polizza, inclusa la clausola attributiva di competenza, e se la clausola è nota al caricatore (o avrebbe potuto essere da lui conosciuta con la normale diligenza prima della stipulazione del contratto) oppure se una siffatta clausola è stata adottata nell'ambito dei rapporti commerciali tra le parti.
2.
Il portatore di detta polizza può essere vincolato alla clausola attributiva di competenza se l'abbia accettata espressamente per iscritto o con una dichiarazione scritta di conferma di un accordo verbale, oppure se, in base alle norme che si applicano al trasferimento della polizza, il portatore subentri al caricatore in tutti i diritti e gli obblighi di cui alla polizza, che, nel rapporto tra il caricatore e il vettore, costituiva un accordo scritto o una conferma scritta di un accordo verbale ai sensi dell'art. 17; ciò vale in ambedue i casi purché la controversia fra il vettore e il portatore della polizza rientri nell'ambito di applicazione della clausola attributiva di competenza.
Spetta al giudice di rinvio di statuire sulle spese delle parti nella causa principale; le spese sostenute dalla Commissione, dal governo italiano e dal governo del Regno Unito non possono dar luogo a rifusione.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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