CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE G. FEDERICO MANCINI
DEL 9 FEBBRAIO 1984
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
In questa causa pregiudiziale siete chiamati a interpretare il regolamento del Consiglio n. 827/68 del 28 giugno 1968, riguardante l'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II al Trattato (GU L 151, p. 16). Dovrete in particolare stabilire se un certo prodotto — le lane — rientri nella sua sfera d'applicazione.
La società a responsabilità limitata CIL-FIT, con sede a Trieste, e altre cinquantaquattro imprese, tutte egualmente localizzate in Italia, convennero nel 1974 il Ministero della sanità davanti al Tribunale di Roma chiedendo il rimborso delle somme che avevano pagato tra il 1968 e il 1970 a titolo di diritti di visita sanitaria per importazione di lane. Il Tribunale rigettò la domanda. Le imprese attrici, allora, impugnarono la sua sentenza davanti alla Corte d'appello di Roma e, dopo che questo collegio ebbe respinto il loro gravame (12 dicembre 1978), proposero ricorso per cassazione (4 ottobre 1979). Con ordinanza 27 maggio 1981, il giudice di legittimità sospese il procedimento e formulò una prima domanda pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'articolo 177 Trattato CEE. La nostra Corte si pronunciò con sentenza 6 ottobre 1982 (Racc. 1982, p. 3415): «L'articolo 177, terzo comma — affermò — va interpretato nel senso che una giurisdizione le cui decisioni non sono impugnabili secondo l'ordinamento interno è tenuta, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad essa, ad adempiere il suo obbligo di rinvio, salvo che non abbia constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto d'interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi».
Riprendendo in esame il caso alla luce di questi princìpi, la cassazione ritenne di dover ancora sospendere il procedimento per sottoporvi una seconda domanda sulla disciplina comunitaria da applicare alla specie. Con ordinanza 22 febbraio 1983 essa formulò il seguente quesito:
«Se tra i prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati istituita con il regolamento del Consiglio delle Comunità europee in data 28 giugno 1968, n. 827/68, elencati nell'allegato, siano comprese le lane sotto la designazione «prodotti di origine animale non nominati né compresi altrove», contraddistinta col numero della tariffa doganale comune 05.15».
2.
Un cenno alla controversia principale. Come ho detto, essa fu sollevata da alcuni imprenditori per ottenere dall'amministrazione italiana il rimborso di diritti di visita sanitaria pagati per l'importazione di lane. A loro avviso, la legge 30 gennaio 1968, n. 30, in base a cui le autorità avevano reclamato la corresponsione di tali diritti, non avrebbe dovuto essere applicata nella specie essendo incompatibile col regolamento n. 827/68. Su questa base gli attori affermano il loro diritto di ripetere tutte le somme indebitamente versate allo Stato tra il 1968 e il 1970. L'amministrazione, naturalmente, è di parere opposto. Essa sostiene che il regolamento non riguarda le lane e pertanto non osta all'applicabilità delle norme interne aventi per oggetto i controlli sanitari sull'importazione di questo prodotto.
Il tema della causa pendente davanti alla cassazione sta quindi nello stabilire se le lane rientrino o no nel campo d'applicazione del regolamento n. 827/68. Ed è proprio questo problema che il giudice nazionale vi chiede di risolvere ricorrendo alla procedura dell'articolo 177.
3.
Esaminiamo anzitutto le pertinenti fonti comunitarie. Primo a venir in considerazione è l'articolo 38 del Trattato. Esso dispone al paragrafo 1 che «il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli» e subito dopo aggiunge: «Per prodotti agricoli s'intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti». Il paragrafo 3, poi, identifica analiticamente i prodotti «a cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 46» (e cioè quelli che sono oggetto della politica agricola disciplinata dal titolo II) rinviando all'elenco contenuto nell'allegato II del Trattato. Infine — ed è questo il nucleo normativo che più immediatamente c'interessa —, la voce 05.15 di tale elenco indica i «prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove».
La seconda fonte, che il quesito del giudice richiama direttamente, è il regolamento n. 827/68. Esso riguarda «l'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato» e l'ambito al quale si applica è definito dall'articolo 1, secondo cui la detta organizzazione «disciplina i prodotti elencati nell'allegato». A sua volta, riferendosi alle voci della TDC, quest'ultimo indica alcuni prodotti riportati nell'allegato II del Trattato e, tra essi, i «prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove». Val la pena osservare che tale formula riproduce alla lettera quella, or ora trascritta, dell'allegato II.
Si tratta dunque di stabilire se le lane siano comprese nella voce anzidetta. Gli attori della causa principale ritengono che lo siano. Dico subito che non condivido quest'opinione.
4.
Una premessa mi sembra necessaria: l'interpretazione della voce residuale «prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove», che figura nell'allegato al regolamento n. 827/68, deve necessariamente collimare con quella dell'identica voce di cui all'allegato II del Trattato. Ciò sia perché le due voci sono appunto identiche, sia per il rapporto gerarchico che tra di esse sussiste. Detto in altri termini: essendo il regolamento una fonte secondaria che si basa sul titolo II del Trattato, la sua portata non può eccedere quella di tale titolo e perciò anche delle norme (così l'allegato II) a cui esso rinvia per l'identificazione dei prodotti soggetti alla propria disciplina. Un'interpretazione della voce regolamentare che includa anche le lane sarebbe quindi inaccoglibile se si dovesse ritenere che la corrispondente voce dell'allegato II non le contempla.
Stabilito ciò, si dovrà riconoscere il rilievo decisivo che per l'interpretazione dell'allegato II assume la giurisprudenza della Corte e in particolare la sentenza 25 marzo 1981, causa 61/80, Coöperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek, Racc. 1981, p. 851. Ne cito il brano più significativo ai nostri fini: «In mancanza di disposizioni comunitarie che chiariscano le nozioni di cui all'allegato II del Trattato, e tenuto conto del fatto che questo allegato riproduce esattamente determinate voci della nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale, è opportuno rifarsi, per l'interpretazione di detto allegato, alle note esplicative di tale nomenclatura».
Ebbene, offrono queste note indicazioni utili per stabilire se le lane vadano inserite nella voce 05.15 dell'allegato II al Trattato? A mio avviso, sì. Il punto 3, a), infatti, afferma che «la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale»; e con ciò lascia intendere che, se un certo prodotto è contemplato da una voce specifica della nomenclatura di Bruxelles, non è possibile ritenerlo compreso anche in una voce residuale. La formula «non nominati né compresi altrove» di cui alla voce 05.15 va quindi intesa — proprio in virtù del ruolo riconosciuto dalla Corte alla nomenclatura per una corretta interpretazione dell'allegato II — nel senso che di questa generica voce un prodotto può far parte solo se non figura in voci diverse e specifiche della nomenclatura medesima. In definitiva, l'avverbio «altrove» va riferito a quest'ultima e non alle disposizioni del Trattato.
Per rispondere alla domanda del giudice italiano basterà dunque accertare se le lane siano contemplate in una voce ad hoc della nomenclatura. La ricerca dà esito positivo: a parlare di lane è precisamente il capitolo contrassegnato dal numero 53. Se ne deduce che esse non rientrano né nell'allegato II del Trattato né, per il rapporto gerarchico di cui sopra s'è detto, nel campo d'applicazione del regolamento n. 827/68.
5.
Concludendo, suggerisco alla Corte di rispondere nel modo che segue al quesito proposto dalla Corte suprema di cassazione della Repubblica italiana con ordinanza 22 febbraio 1983 nella causa fra la società a responsabilità limitata CILFIT e altre cinquantaquattro imprese, da un lato, e il Ministero della sanità, dall'altro:
«Il regolamento del Consiglio n. 827/68 del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato, deve interpretarsi nel senso che non comprende le lane tra i prodotti che disciplina e che sono specificamente elencati nell'apposito allegato. In particolare, le lane non sono comprese nella formula ”prodotti di origine animale non nominati né compresi altrove” che figura nel suddetto allegato al regolamento sotto la voce 05.15».
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