CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 26 GENNAIO 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il Finanzgericht di Düsseldorf vi ha presentato una domanda di pronunzia pregiudiziale relativa alla validità dell'art. 1 del regolamento n. 964/71 ed alla nozione di origine della carne bovina ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 802/68.
Gli antefatti sono i seguenti:
I —
Nel primo semestre del 1982 la società cooperativa Zentrag, con sede in Francoforte, importava dall'Austria varie partite di «carni della specie bovina fresche, pezzi disossati», comprese nella voce doganale 02.01 A II a 4 bb.
Trattavasi di carne di bovini ingrassati e macellati in Ungheria, dove erano state del pari effettuate le operazioni connesse alla macellazione (eviscerazione, scuoiamento, squartamento).
La carne era stata successivamente importata in franchigia doganale in Austria, dove era stata privata degli ossi, dei tendini e del grasso, tagliata a pezzi e infine confezionata sotto vuoto.
All'importazione nella Repubblica federale di Germania, la merce veniva sdoganata con applicazione dell'aliquota del prelievo specifico per l'Austria, paese terzo la cui struttura commerciale e il cui sistema di allevamento del bestiame sono considerati analoghi a quelli esistenti nella Comunità ( 2 ).
In seguito, l'ufficio doganale di Bochum inviava alla Zentrag un avviso di accertamento rettificativo in cui il prelievo era calcolato in base alla normale aliquota «paesi terzi» — molto più elevata — poiché la merce era considerata originaria in realtà dell'Ungheria.
La Zentrag proponeva ricorso dinanzi al Finanzgericht di Düsseldorf deducendo:
1.
che l'ultima trasformazione subita dalla carne le attribuiva l'origine austriaca ai sensi dell'art. 5 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione della nozione d'origine delle merci ( 3 );
2.
che l'art. 1 del regolamento della Commissione 10 maggio 1971, n. 964, relativo alla determinazione dell'origine delle carni e frattaglie fresche, refrigerate o congelate, di alcuni animali delle specie domestiche ( 4 ), non si applica alla carne di cui trattasi poiché è in contrasto con l'art. 5 del precitato regolamento del Consiglio e con l'art. 110 del Trattato, che mira alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali.
La Zentrag sostiene, e il Finanzgericht è incline a ritenere, che il luogo in cui sono effettuate le operazioni di asportazione degli ossi, dei tendini e del grasso, nonché di preparazione dei vari tagli e di confezionamento della carne sotto vuoto, determina l'origine geografica della stessa. In questa fase la carne subirebbe una trasformazione sostanziale e un notevole incremento di valore.
In questo contesto il giudice nazionale vi ha sottoposto, con ordinanza 20 aprile 1983, le due questioni seguenti:
«1.
Se sia inefficace l'art. 1 del regolamento della Commissione 10 maggio 1971, n. 964, in quanto incompatibile con il regolamento 17 giugno 1968, n. 802.
2.
Se le operazioni di asportazione degli ossi, dei tendini e del grasso dalla carne e la preparazione dei tagli costituiscano ”trasformazione o lavorazione sostanziale” ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 802/68, idonea a far considerare la carne stessa ”originaria” del paese in cui le operazioni si sono svolte».
II —
Rilevo innanzitutto che la soluzione della controversia non mi sembra dipendere dal giudizio, in assoluto, sulla validità del regolamento della Commissione n. 964/71, ma unicamente dall'interpretazione del regolamento del Consiglio n. 802/68. Soltanto la presenza dei presupposti indicati in quest'ultimo regolamento può attribuire alla merce la sua origine.
E vero che il regolamento della Commissione precisa le nozioni astratte contenute nel regolamento del Consiglio; esso, però, tratta solo delle condizioni che devono essere soddisfatte prima della macellazione affinché questa conferisca l'origine del paese in cui è effettuata alla carne e alle frattaglie ottenute. Pertanto, detto regolamento non riguarda le operazioni di trasformazione successive alla macellazione.
1.
Nella fattispecie, i bovini non solo non sono stati ingrassati in Austria, ma non vi sono stati nemmeno macellati; per di più, lo squartamento ( 5 ), che segue al-I'eviscerazione e allo scuoiamento, ha avuto luogo in Ungheria. In Austria la carne è stata tagliata a pezzi e quindi confezionata sotto vuoto.
Anche ammettendo che la trasformazione alla quale la carne è stata sottoposta in Austria sia stata «effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo» e che l'asportazione degli ossi abbia potuto modificare l'aspetto esteriore della merci ai fini del suo impiego, occorre stabilire se queste trasformazioni possano essere considerate «sostanziali» e abbiano avuto «come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo» o abbiano costituito «una fase importante della fabbricazione» ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 802/68.
Le fasi della trasformazione cui la merce è stata assoggettata in Austria costituiscono — ad eccezione del confezionamento sotto vuoto — operazioni classiche, correntemente effettuate nelle macellerie e perfino nel reparto carni di taluni supermercati.
Trattasi di operazioni che influiscono sull'aspetto esteriore della merce venduta al minuto, ma che, anche se talvolta consentono di fruire di un cospicuo margine di utile, non comportano una modifica importante delle «caratteristiche specifiche» della merce ai sensi della vostra sentenza 26 gennaio 1977 (Gesellschaft für Überseehandel), in cui avete precisato che:
«le operazioni che modificano l'aspetto esteriore del prodotto ai fini della sua successiva utilizzazione, lasciandone sostanzialmente inalterate, sotto il profilo qualitativo, le caratteristiche essenziali, [non] possono determinare l'origine del prodotto stesso» ( 6 ).
Quanto al confezionamento sotto vuoto, il giudice nazionale non gli attribuisce carattere sostanziale; infatti, questa operazione è necessaria solo per lo smercio del prodotto e ne lascia inalterate le caratteristiche sostanziali ( 7 ).
2.
Nell'ipotesi contraria, occorrerebbe accertare se queste operazioni siano «economicamente giustificate» e se non siano state effettuate in Austria proprio per attribuire alla merce un'origine che le consenta di fruire di un regime doganale più favorevole, ai sensi dell'art. 6 del regolemento n. 802/68 ( 8 ).
Un'indicazione in tal senso potrebbe essere fornita dalla notevole differenza tra il prelievo normale (668 DM il quintale) e il prelievo specifico (25,37 DM il quintale). Spetterebbe quindi al giudice nazionale, se del caso, accertare se questa congettura sia fondata.
Tuttavia, non credo che questa indagine sarà necessaria se risolverete le questioni sottopostevi nel senso che:
—
il fatto di asportare dalla carne bovina gli ossi, i tendini e il grasso, di tagliarla a pezzi e di confezionarla sotto vuoto in Austria, mentre le bestie da cui è stata ottenuta sono state macellate, eviscerate, scuoiate e squartate in Ungheria, non conferisce alla carne, all'importazione nella Repubblica federale di Germania, l'origine austriaca.
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) Art. 10, n. 3, del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805 (GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24), relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina, modificato dal regolamento 14 febbraio 1977, n. 425 (GU L 61 del. 5. 3. 1977). Quest'aliquota è fissata conformemente al regolamento della Commissione 18 marzo 1977, n. 611, relativo alla fissazione del prelievo specifico per i bovini vivi e le carni bovine diverse dalle carni congelate (GU L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14), modificato dal regolamento 29 aprile 1977, n. 925 (GU L 109 del 30. 4. 1977, pag. 1).
( 3 ) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1: «Una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione».
( 4 ) GU L 104 dell'11. 5. 1971, pag. 12: «La macellazione degli animali delle specie domestiche, compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 della tariffa doganale comune, conferisce alle carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate che ne derivano, l'origine del paese o della Comunità, in cui la macellazione stessa ha avuto luogo, soltanto se essa fa seguito all'ingrasso degli animali in questo paese o nella Comunità durante un periodo di almeno tre mesi per gli animali della specie equina, asinina, mulesca o bovina, e di due mesi per gli animali della specie suina, caprina ed ovina».
( 5 ) Menzionato nel secondo considerando del regolamento n. 964/71.
( 6 ) Causa 49/76, punto 6 della motivazione della sentenza, Racc. 1977, pag. 53.
( 7 ) Causa precitata, punto 7.
( 8 ) «Le trasformazioni o lavorazioni per le quali è accer-tato, o per le quali i fatti constatati giustificano la presunzione che abbiano il solo scopo di eludere le disposizioni applicabili nella Comunità o negli Stati membri alle merci di determinati paesi, non possono in alcun caso essere considerate come conferenti, a norma dell'art. 5, alle merci che ne risultano, l'origine del paese in cui sono effettuate».
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