CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CARL OTTO LENZ
DEL 7 GIUGNO 1984 ( 1 )
Indice
A — Antefatti
Le questioni da risolvere
Β — Esame del problema
1. Sull'interpretazione dell'art. 30 CEE
a) Divieto = Misure d'effetto equivalente
b) Illegittimità della produzione
2. Sull'interpretazione dell'art. 36 CEE
a) Riepilogo delle questioni pregiudiziali
b) Sulla pericolosità degli antiparassitari
c) Sulla pretesa degli stati membri di imporre divieti
d) Sul sistema olandese di autorizzazioni
e) Sulla valutazione dei quantitativi residui
f) Giurisprudenza comunitaria in materia
g) Sul principio della proporzionalità
C — Conclusioni finali
Signor Presidente,
signori Giudici,
L'odierna causa pregiudiziale, che verte sull'interpretazione dell'art. 30 e dell'art. 36 del trattato CEE, è insorta nell'ambito di un procedimento penale promosso nei Paesi Bassi a carico della società Albert Heijn BV
A —
All'imputata, che gestisce nei Paesi Bassi una catena di supermarket, si fa carico del seguente reato: nel gennaio del 1981, aver tenuto nei depositi della sua sede di Zaanstad una partita di mele del tipo «Granny Smith» destinate alla vendita, che presentavano residui in un antiparassitario, detto «Vinchlozolin», in quantità superiore alla percentuale massima consentita. Le mele, sulle quali era stato accertato un residuo di 1 milligrammo di Vinchlozolin per chilogrammo, in un primo tempo venivano sequestrate, ma due settimane dopo ne veniva autorizzata la vendita.
L'imputata nel procedimento principale non contesta i fatti. Essa sostiene però che le norme olandesi, in forza delle quali è vietato tenere in magazzino le mele di cui trattasi, importate dall'Italia, costituiscono una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dagli artt. 30 e seguenti del trattato CEE.
La disciplina olandese, per i cui particolari mi richiamo alla relazione d'udienza, si può riassumere all'incirca cosi: ai sensi della legge sugli antiparassitari (Bestrijdingsmiddelenwet) del 1962 è vietato vendere antiparassitari, costituirne scorte, conservarli o farne uso, salvo espressa autorizzazione del competente ministro. Quanto ai residui di antiparassitari, l'art. 16 di questa legge, in relazione al regolamento sui residui (Residubesluit) del 1964, dispone che essi non possono essere superiori alla percentuale massima che verrà stabilita dal competente ministro. Dal decreto emanato in merito, nel 1965, si desume che, nel caso delle mele, non è consentito alcun residuo dell'antiparassitario detto Vinchlozolin. Per altri prodotti agricoli è però consentito un residuo di Vinchlozolin non superiore a determinati massimi. A richiesta, che tra l'altro può essere presentata anche dagli importatori di generi alimentari o di bevande, il ministro competente può tuttavia modificare la percentuale massima di antiparassitari tollerata fissata nell'ordinanza sui residui.
L'Economische Politierechter dell'Arron-dissementsrechtbank di Haarlem che deve decidere se questa disciplina sia conciliabile con il diritto comunitario, con ordinanza del 25 aprile 1983 ha perciò sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
1.
Se il divieto di porre in commercio in uno stato membro mele importate da un altro stato membro, in ragione della circostanza che su dette mele si trovano residui di un antiparassitario — non menzionato nell'allegato II della direttiva del Consiglio 23 novembre 1976 (76/895/CEE) — in contrasto con le disposizioni legislative vigenti in materia, secondo cui il porre in commercio generi alimentari contenenti residui di antiparassitari è vietato, a meno che i residui siano limitati ad un quantitativo massimo fissato per ciascun prodotto e per ciascun antiparassitario, costituisca una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'art. 30 del trattato CEE.
2.
Se e in qual misura la soluzione della prima questione dipenda dalla soluzione della questione relativa al se le suddette mele siano state prodotte e messe in commercio, nello stato di provenienza, in conformità alle disposizioni legislative ivi vigenti.
3.
a)
Qualora la prima questione venga risolta in senso affermativo, se le disposizioni legislative nazionali ivi menzionate possano essere considerate come una necessaria tutela della salute ai sensi dell'art. 36 del trattato CEE.
b)
Se, per risolvere la questione formulata al punto 3. a), si debba accertare che il divieto in concreto vigente per le mele in relazione ad un determinato antiparassitario sia giustificato in quanto necessaria tutela della salute, ovvero tale divieto possa anche essere considerato giustificato nel caso in cui sia stabilito in base ad una politica generale intesa ad impedire, per quanto possibile, la presenza di residui di antiparassitari nei generi alimentari e nell'ambito della quale si proceda alla fissazione di una tolleranza relativa ai residui soltanto qualora, per un determinato prodotto, esista la necessità di un determinato antiparassitario e, sotto il profilo della salute, tenuto conto delle abitudini alimentari nazionali, non vi sia alcun motivo rilevante che osti a tale fissazione.
4.
a)
Se, per risolvere le questioni formulate al punto 3, abbia rilevanza il fatto che le disposizioni legislative nazionali del paese importatore non consentano la presenza di residui in un determinato antiparassitario su determinati generi alimentari, mentre stabiliscono un limite massimo di tolleranza relativamente ai residui dello stesso antiparassitario per altri generi alimentari.
b)
Ovvero, in concreto: se sia rilevante la circonstanza che, nei Paesi Bassi, i residui di «vinchlozolin» non sono ammessi per le mele, mentre sono ammessi per altri prodotti ortofrutticoli e il quantitativo massimo tollerato di residui di «vinchlozolin» per alcuni di questi prodotti è addirittura maggiore di quello che si è riscontrato sulla partita di mele di cui è causa.
Β —
Ed ecco il mio punto di vista in proposito :
1. Sulla prima e sulla seconda questione (cioè sull'interpretazione dell'art. 30 del trattato CEE)
a)
La prima questione mira a far stabilire se il divieto di vendere delle mele, che provengono da un altro stato membro e sulle quali sono stati accertati residui di un antiparassitario non contemplato dal diritto comunitario, possa considerarsi una misura ai sensi dell'art. 30 del trattato CEE.
La questione va risolta in senso positivo, e su ciò concordano tutti i partecipanti al procedimento. La sostanza in questione, la Vinchlozolin esula incontestabilmente dalla sfera d'applicazione della direttiva del Consiglio 23 novembre 1976, n. 76/895 che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU L 340, pag. 26). Finché non siano armonizzate le percentuali massime consentite, può costituire un impedimento all'importazione di detta merce da altri stati membri, che consentono percentuali diverse, la disciplina che vieti assolutamente qualsiasi residuo di questa sostanza sulle mele. Questo divieto quindi, secondo la formula usata nella sentenza Dassonville ( 2 ), va considerato sostanzialmente come un provvedimento «che può ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli intracomunitari».
b)
A questo accertamento di principio si ricollega direttamente la seconda questione, di più difficile soluzione, che si risolve in sostanza nello stabilire se si possa parlare di misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del trattato CEE anche qualora la merce non sia stata regola-mente prodotta e/o venduta nello stato membro dal quale è stata importata. La questione, come osserva la Commissione, è un chiaro riflesso della sentenza Cassis de Dijon (causa 120/78, Rewe) ( 3 ) nella quale la Corte ha dichiarato che anche una percentuale minima,di spirito di vino per distillati alcolici commestibili fissata indistintamente per i prodotti nazionali ed importati ricade sotto il divieto dell'art. 30 «qualora si tratti dell'importazione di bevande alcoliche legalmente prodotte e messe in commercio in un altro stato membro». Da questo frammento di frase si potrebbe a prima vista desumere che una misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 può aversi solo qualora venga impedita l'importazione o la vendita di una merce importata da un altro stato membro, nel quale è stata regolarmente prodotta e posta in vendita. Questo modo di vedere potrebbe trovare conforto, fra l'altro, nel fatto che, a norma dell'art. 30 del trattato CEE, sono vietate solo le misure atte ad impedire gli scambi intracomunitari. Si potrebbe inoltre sostenere che la merce che nel paese di origine non sia stata prodotta e/o venduta legalmente, per definizione non può costituire oggetto della libera circolazione delle merci garantita dal trattato CEE.
Un esame più approfondito della sentenza Cassis de Dijon ( 4 ) e della giurisprudenza successiva dimostra però che la Corte non ha inteso assumere come criterio complementare per il sussistere di una misura d'effetto equivalente il fatto che la produzione e la vendita di una merce nel paese di origine abbiano il crisma della legittimità. Dopo la sentenza in questione è stato chiarito che anche le discipline nazionali di vendita valide indistintamente possono costituire un ostacolo per l'interscambio comunitario qualora non siano indispensabili per far fronte ad esigenze tassative, come ad esempio un controllo fiscale efficace, la lealtà dei negozi commerciali e la tutela dei consumatori. Con l'aggiunta di cui trattasi si intendeva dunque chiarire, come è peraltro stato ribadito dalla giurisprudenza successiva (cfr. sentenza 53/80, Eyssen; sentenza 272/80, Frans-Nederlands Maatschappij) ( 5 ) che, qualora una merce sia stata legalmente prodotta e posta in commercio nello stato di origine, ulteriori condizioni nello stato d'importazione possono essere poste solo qualora siano dettate dalle esigenze tassative di cui sopra. Questa massima, che si riferisce alle circostanze di quella fattispecie, non giustifica però in quanto tale la conclusione contraria, cioè che l'ostacolo all'importazione di una merce, che non corrisponda alle norme del paese di origine, non deve considerarsi misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 30.
Il chiedersi se una merce sia stata prodotta e venduta nel paese di origine conformemente alle norma ivi vigenti, facendo astrazione dalle circostanze concrete, a mio parere sarebbe errato anche sotto il profilo dogmatico. La questione se un ostacolo per gli scambi vada considerato una misura d'effetto equivalente ai sensi del diritto comunitario può venir risolta solo alla luce del diritto comunitario e non alla luce dei diversi ordinamenti giuridici nazionali.
Il tener conto degli ordinamenti giuridici nazionali per stabilire se una disciplina commerciale nazionale possa considerarsi una misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del trattato CEE implicherebbe per di più anche difficoltà d'ordine pratico.
Le normative di cui trattasi sono sovente molto dettagliate, sono complicate e di difficile comprensione. Le autorità di frontiera di uno stato membro, qualora dovessero giudicare se una determinata merce a norma del diritto di un altro stato membro, sia stata regolarmente messa in commercio, incontrerebbero difficoltà difficilmente sormontabili, ad esempio anche sotto il profilo linguistico. Non si può pretendere che le autorità nazionali e i giudici conoscano e siano in grado di applicare le norme vigenti oggi in dieci e domani forse in dodici stati membri. Inoltre, per accertare se una merce sia stata regolarmente prodotta e/o regolarmente posta in vendita, ci si deve anche chiedere se la normativa di un altro stato membro è conciliabile con il diritto comunitario. Questo risultato non può essere quello voluto. Si potrà (e dovrà) solo richiedere agli organi nazionali di applicare correttamente il proprio diritto nazionale e il diritto comunitario.
Per questi motivi concordo con l'imputata nel procedimento principale, coi governi tedesco, francese e olandese, nel ritenere che per stabilire se la disciplina olandese costituisca una misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del trattato CEE è irrilevante il fatto che dette mele, nel paese d'origine, siano state prodotte e messe in vendita nel modo prescritto dalle norme ivi vigenti. Questo aspetto può al massimo assumere rilievo per determinare se la normativa sia resa necessaria dalle esigenze inderogabili elencate nella sentenza Cassis de Dijon ( 6 ) oppure sia giustificata per i motivi di cui all'art. 36 del trattato CEE.
2. Circa la terza e la quarta questione (cioè sull'interpretazione dell'art. 36 del trattato CEE)
a)
Con la terza questione il giudice a quo vorrebbe sostanzialmente far stabilire se la disciplina olandese, che vieta ogni residuo di antiparassitario Vichlozolin sulle mele senza espressa autorizzazione ministeriale, sia giustificata da motivi di tutela della sanità pubblica a norma dell'art. 36 del trattato CEE. In particolare bisogna chiarire se, questo divieto di residui sulle mele si debba giustificare in quanto necessario per la tutela della sanità pubblica, oppure possa anche considerarsi giustificato se emanato nell'ambito di una politica generale mirante a combattere quanto più possibile la presenza di residui di antiparassitari negli alimenti e nelle bevande. A questo problema si riconnette infine la quarta questione, con la quale si chiede se abbia rilievo la circostanza che in Olanda i residui di Vinchlozolin sono vietati sulle mele ma non per altri prodotti agricoli, e che la percentuale massima consentita per alcuni di questi prodotti è addirittura superiore a quella riscontrata sulla partita di mele di cui trattasi.
b)
Nel risolvere tali questioni si deve partire dall'idea che gli antiparassitari servono per distruggere esseri viventi, vale a dire i parassiti, e quindi la Vinchlozolin, assorbita in quantità notevoli, come qualsiasi altro antiparassitario, può danneggiare la salute umana. La fissazione della percentuale massima dei residui di detto antiparassitario sopra e dentro le mele rientra quindi sostanzialmente tra le eccezioni contemplate dall'art. 36 del trattato CEE, a norma delle quali gli artt. 30 e seguenti non ostano ai divieti d'importazione o alle limitazioni che, tra l'altro, siano posti «per la tutela della salute e della vita delle persone e degli animali».
c)
Si deve inoltre tener conto del fatto che la percentuale massima tollerata di residui di Vinchlozolin sulle e nelle mele non è disciplinata dalla cosiddetta direttiva sugli antiparassitari del Consiglio, 23 novembre 1976, n. 76/895. Con questa direttiva, che ammette espressamente il pericolo costituito dagli antiparassitari chimici per la salute umana e/o degli animali, si è tentato di armonizzare la percentuale massima tollerata di taluni antiparassitari espressamente elencati. Per gli antiparassitari non contemplati dalla direttiva, secondo la costante giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza 104/75, sentenza 272/80 e sentenza 274/82) ( 7 ) spetta agli stati membri stabilire entro i limiti posti dal trattato, fino a che punto essi intendano garantire la sanità pubblica, specie sotto il profilo della severità dei controlli prescritti.
Il provvedimento nazionale deve quindi essere in particolare destinato, a norma dell'art. 36, 1o inciso, alla tutela della salute e della vita delle persone. A parte ciò, a norma del 2° inciso dello stesso articolo, esso non può costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio intracomunitário.
d)
Partendo da questi criteri la Corte, nella sentenza Frans-Nederlands Maatschappij (272/80) ( 8 ) ha riconosciuto la legittimità del sistema di autorizzazioni olandese per i disinfettanti, in forza del quale la vendita, la conservazione o l'uso di questi prodotti sono vietati senza previa autorizzazione. In questa sentenza essa ha inoltre confermato che gli stati membri, per motivi di tutela della salute, possono predisporre nuovi controlli e procedimenti di autorizzazione per un antiparassitario, anche se questo è già stato autorizzato in un altro stato membro.
Nella sentenza Sandoz (causa 174/82) ( 9 ) la Corte ha inoltre dichiarato che non vi è alcuna incompatibilità tra il diritto comunitario e la normativa nazionale che vieti di mettere in commercio, senza previa autorizzazione dell'autorità competente, prodotti alimentari arricchiti di vitamine e regolarmente posti in commercio in un altro stato membro.
e)
Gli stessi criteri vanno seguiti anche per valutare il sistema olandese di cui ci occupiamo, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari sui o nei prodotti alimentari o nelle bevande, sistema che del pari può definirsi divieto con riserva di autorizzazione. Questo sistema, come la direttiva sugli antiparassitari del Consiglio n. 76/895, mira ad eliminare, nei limiti del possibile, tutti i residui di prodotti chimici dagli alimentari, se i residui stessi possono nuocere alla salute umana qualora siano assorbiti in quantità rilevanti insieme al cibo. Come il legislatore comunitario ha dichiarato in detta direttiva, nel determinare le percentuali massime si deve cercare di conciliare oculatamente le esigenze dei coltivatori con quelle della tutela della salute delle persone e degli animali. A questo proposito è necessario, per motivi tossicologici, limitare al minimo il consumo di siffatti prodotti, anche se si tratta di antiparassitari forse meno dannosi di quelli contemplati dalla direttiva.
A questo scopo è opportuno che il quantitativo massimo di antiparassitario per ciascun tipo di prodotto alimentare venga stabilito in modo che le dosi di antiparassitario assorbite quotidianamente insieme al cibo non superino il limite di tolleranza sanitaria. Per quel che riguarda i residui di antiparassitari su o entro determinati alimentari, si deve anzitutto tener conto del fatto che le disparità nell'uso di tali prodotti negli stati membri, possono implicare disparità nella quantità di residui in determinati alimentari. D'altro canto è evidente che le abitudini dei consumatori e le circostanze possono essere diverse nei singoli stati membri. Di conseguenza, la valutazione sanitaria dei residui di un determinato antiparassitario non si può basare, come vorrebbe l'imputata nel procedimento principale, unicamente sui residui accertati in un determinato alimento, bensì è decisiva la somma dei residui assorbita dal consumatore insieme a tutti i cibi che ingerisce. Questa visione globale porta inevitabilmente alla conclusione che se si ammette una maggior quantità di residui in un determinato alimento, è necessaria una maggiore severità nell'autorizzare gli stessi residui in un altro.
f)
Tenuto conto di queste considerazioni, non solo la direttiva del Consiglio sugli antiparassitari, bensì anche la giurisprudenza della Corte, ha ammesso che la disciplina delle percentuali massime di prodotti potenzialmente dannosi per la salute tollerate negli alimenti può variare.
Ad esempio, nella sentenza Eyssen (causa 53/80) ( 10 ) la Corte ha fra l'altro rilevato che le difficoltà e le incertezze connesse alla valutazione della pericolosità per la salute della Nisinä, prodotto conservante, possono spiegare la difformità tra le norme giuridiche degli stati membri relative al suo uso e possono giustificare altresì un ulteriore divieto nei singoli stati membri. La Corte ha espressamente sottolineato a questo proposito che se non è stato ancora possibile determinare per tutti i paesi la stessa percentuale massima innocua per la salute, ciò è sostanzialmente dovuto al fatto che la valutazione del rischio rappresentato dall'assorbimento di questo additivo dipende da diversi fattori variabili, tra l'altro in particolare, dalle abitudini alimentari nei rispettivi paesi. Essa ha inoltre ammesso che, nel determinare il quantitativo massimo da stabilirsi per ciascun prodotto, non si deve solo tener conto del quantitativo che viene aggiunto al singolo alimento. Bisogna invece tener conto anche di quanto viene aggiunto a tutti gli altri prodotti alimentari normalmente consumati, il che può variare a seconda della provenienza, del mercato di produzione o della necessità di variare il dosaggio in considerazione dei singoli mercati.
Anche la sentenza Sandoz ( 11 ) mette in luce che, per stabilire il grado di pericolosità per la salute di un determinato antiparassitario non ci si può rifare unicamente ai residui rilevati in un determinato alimento. Questa causa, che verteva sulla legittimità di un divieto di vendita di prodotti alimentari arricchiti di vitamine, traeva origine dal fatto che l'assorbimento eccessivo di vitamine di per sé innocue, alla lunga poteva avere conseguenze dannose. La ricerca non era ancora così progredita da determinare con certezza i quantitativi critici e gli effetti precisi. Era però pacifico che il contenuto di vitamine degli alimenti allora in questione era molto inferiore al limite di pericolosità, cosicché anche un consumo smodato di questi alimenti non poteva da solo mettere a repentaglio la salute. La Corte tuttavia non ha escluso che possa sussistere un pericolo del genere qualora il consumatore, oltre ad altri alimenti, assorba quantitativi imprevisibili e incontrollabili di vitamine. Data l'incertezza dei risultati della ricerca scientifica, la Corte ha quindi dichiarato giustificata dall'art. 36 del trattato CEE la disciplina nazionale in questione, che vieta di porre in commercio prodotti alimentari senza previa autorizzazione cui siano state aggiunte vitamine.
Queste considerazioni, come sostengono tutti i partecipanti al procedimento, salvo l'imputata nella causa principale, devono valere del pari per il sistema di autorizzazione relativo ai residui di antiparassitari su o nelle mele. Per l'adeguata tutela della salute è necessario, e ne abbiamo qui l'esempio, che le autorità competenti, previo esame, possano redigere un elenco delle sostanze nocive e determinare le percentuali massime ammesse per gli alimentari. Siffatto sistema consente alle autorità competenti di effettuare un controllo a richiesta di un produttore o di un importatore e quindi di tener conto tanto delle esigenze della tutela della salute umana, quanto di quelle dei produttori di ortofrutticoli.
g)
Infine, non sussistono nemmeno circostanze che consentano di considerare il sistema in questione un mezzo di discriminazione arbitraria oppure una restrizione dissimulata dell'interscambio comunitario. Il principio di proporzionalità, sul quale si fonda questa norma, impone — come la Corte ha del pari rilevato nella sentenza Sandoz 1 — che il potere degli stati membri di vietare l'importazione dei prodotti in questione dagli altri stati membri si limiti a quanto è necessario per seguire il legittimo scopo di tutela della salute. Quindi la normativa nazionale che contenga un divieto in questo senso, come ha rilevato soprattutto la Commissione, è giustifcata solo se la messa in vendita viene autorizzata qualora sia conciliabile con le esigenze di tutela della salute.
Come il governo olandese ha dichiarato, il fatto che nei Paesi Bassi i residui di Vinchlozolin sulle mele non siano tollerati, mentre lo sono in altri prodotti agricoli, e addirittura in percentuali più alte di quella accertata per le mele in questione, è dovuto alla circostanza che finora non vi è stata alcuna richiesta di autorizzazione da parte di produttori o importatori. Il governo olandese ci ha assicurato che l'imputata nella causa principale, se si fosse valsa di questa possibilità, avrebbe potuto contare su una risposta circa l'antiparassitario in questione nel giro di una settimana. Un siffatto «intralcio» non può assolutamente venir considerato eccessivo se si vuole giungere ad un equilibrio fra la libertà di circolazione delle merci e la tutela della salute.
C —
In base a quanto precede propongo quindi di risolvere le questioni come segue:
Questioni 1 e 2
Gli artt. 30 e 36 del trattato CEE non ostano alla disciplina nazionale che vieti per i prodotti alimentari un contenuto di residui di antiparassitari non contemplati dalla direttiva del Consiglio n. 76/895 superiore ai massimi consentiti da un apposito regolamento. Sotto questo profilo è irrilevante il fatto che la merce sia stata prodotta e posta in commercio nel paese di origine conformemente alle norme ivi vigenti.
Questioni 3 e 4
a)
Per stabilire se il divieto di residui di un determinato antiparassitario sugli o negli alimentari possa considerarsi giustificato da motivi di tutela della sanità pubblica, non si deve tener conto delle percentuali di residui accertate in un singolo prodotto alimentare, bensì è decisiva la quantità complessiva di residui di antiparassitario che il consumatore assorbe col complesso di alimenti che ingerisce. Sotto questo aspetto è quindi irrilevante che le norme nazionali del paese d'importazione non tollerino residui di un determinato antiparassitario per certi prodotti alimentari, mentre li ammettono, entro determinati limiti, per altri.
b)
Siffatta disciplina nazionale è però giustificata solo qualora il procedimento amministrativo sia tale che la messa in commercio venga autorizzata entro un termine ragionevole qualora essa sia conciliabile con le esigenze della tutela della salute.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 11. 7. 1974, causa 8/74, Pubblico Ministero/ Benoit e Gustave Dassonville, Race. 1974, pag. 837.
( 3 ) Sentenza 20. 2. 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral-AG/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, Race. 1979, pag. 649.
( 4 ) Semenza 20. 2. 1979, causa 120/78, Rewc-Zentral-AG/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, Racc. 1979, pag. 649.
( 5 ) Sentenza 5. 2. 1981, causa 53/80, Procedimento penale a carico di Koninklijke Kaasfabriek Eyssen BV, Racc. 1981, pag. 409. Sentenza 17. 12. 1981, causa 272/80, Procedimento penale a carico di Frans-Nederlands Maatschappij voor Biologische Producten BV, Racc. 1981, pag. 3277.
( 6 ) Sentenza 20. 2. 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral-AG/Bundesmonòpolverwaltung für Branntwein, Racc. 1979, pag. 646.
( 7 ) Semenza 20. 5. 1976, causa 104/75, Adriaan de Peijper, Direttore della ditta Centrafarm BV, Racc. 1976, pag. 697. Sentenza 17. 12. 1981, causa 272/80, Procedimento penale a carico di Frans-Nederlands Maatschappij voor Biologische Producten BV, Racc. 1981, pag. 3277. Sentenza 14. 7. 1983, causa 174/82, Procedimento penale a carico della ditta Sandoz BV, Racc. 1983, pag. 2445.
( 8 ) Sentenza 17. 12. 1981, causa 272/80, Procedimento penale a carico di Frans-Nederlands Maatschappij voor Biologische Producten BV, Racc. 1981, pag. 3277.
( 9 ) Sentenza 14. 7. 1983, causa 174/82, Procedimento penale a carico della ditta Sandoz BV, Racc. 1983, pag. 2445.
( 10 ) Sentenza 5. 2. 1981, causa 53/80, Procedimento penale a carico di Koninklijke Kaasfabriek Eyssen BV, Racc. 1981, pag. 409.
( 11 ) Sentenza 14. 7. 1983, causa 174/82, Procedimento penale a carico della ditta Sandoz BV, Racc. 1983, pag. 2445.
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