CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
DEL 9 FEBBRAIO 1984
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
In questa causa pregiudiziale siete chiamati a interpretare il regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, sui regimi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori subordinati che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, p. 2). Dovrete in particolare stabilire se, a stregua dell'articolo 51, paragrafo 1, di questa fonte, si debba ricalcolare l'entità di una pensione determinata conformemente all'articolo 46 quando l'importo di una o più prestazioni considerate nel suo computo iniziale sia stato modificato per adeguarsi all'aumento del costo della vita.
Il signor Salvatore Cinciuolo, attore nella causa principale, ha lavorato in Italia ed in Belgio. In quest'ultimo paese, il 27 gennaio 1976, divenne inabile al lavoro e a questo titolo percepì fino al 31 gennaio 1977 le indennità per malattia. Dal 1o febbraio 1977, maturò il diritto all'assicurazione invalidità. Affinché egli potesse fruire della pensione italiana, si rece ricorso alla normativa comunitaria. Secondo l'articolo 45 del citato regolamento, dunque, per determinare l'importo di tale prestazione furono cumulati i periodi effettivamente maturati nei due Stati membri e il beneficio spettantegli in Italia ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), gli fu liquidato pro rata temporis dall'Istituto nazionale previdenza sociale. A sua volta, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (di seguito Inami) liquidò la pensione d'invalidità belga secondo l'ordinamento nazionale. In applicazione della norma anticumulo contenuta nell'articolo 70, paragrafo 2, legge 9 agosto 1963, essa fu ridotta nella misura corrispondente all'importo prestazione italiana.
Il 20 ottobre 1976, tuttavia, il Cinciuolo ottenne una rendita italiana per malattia professionale, calcolata sulla base di un tasso d'inabilità del 21 % e corrisposta dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni. Avutane notizia, l'Inami decise di riliquidare la prestazione d'invalidità belga (6 novembre 1980). I conteggi mostrarono ora che il calcolo più favorevole al Cinciuolo era quello previsto dall'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento 1408/71. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574 (GU L 74, p. 1), dalla prestazione belga venne quindi detratta una frazione della rendita suddetta.
Furono le modifiche subite da quest'ultima a provocare la causa principale. La pertinente normativa italiana (cfr. articolo 234 del testo unico sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali approvato con decreto presidenziale 30. 6. 1965, n. 1124) prevede infatti che le rendite per inabilità permanente siano riliquidate ogni triennio in base alle variazioni dell'indice relativo ai salari lordi minimi dei lavoratori agricoli quali risultano accertate dall'Istituto centrale di statistica. Dal 1o luglio 1983, la riliquidazione ha cadenza annuale (articolo 3, legge 10. 5. 1982, n. 251).
L'Inami tenne conto delle rivalutazioni a cui la rendita fu soggetta il 1o luglio 1977 e il 1o luglio 1980: ridusse pertanto la prestazione belga e chiese al Cinciuolo di restituire le somme indebitamente riscosse. Il Cinciuolo reagì in sede amministrativa, ma, essendogli stato opposto un rifiuto, ricorse il 31 luglio 1979 e il 5 dicembre 1980 davanti al Tribunal du travail di Bruxelles. A suo avviso, infatti, le riduzioni operate dall'Inami sarebbero contrarie all'articolo 51 del regolamento 1408/71; mentre l'Inami esclude l'applicabilità di tale disposto che riguarderebbe le sole prestazioni pensionistiche e non quelle di altra natura, come sono le rendite per malattia professionale.
Con ordinanza 26 maggio 1983, il Tribunal sospese il procedimento e, ai sensi dell'articolo 177, vi chiese di stabilire: «Se l'articolo 51, n. 1, del regolamento 14 giugno 1971, n. 1408, si applichi solo alle pensioni d'invalidità, vecchiaia e morte di cui all'articolo 46 o anche a prestazioni di natura diversa come le rendite per infortuni sul lavoro e per malattie professionali che, in forza delle norme nazionali anticumulo, hanno inciso inizialmente sull'importo della pensione stabilita a stregua dell'articolo 46 e, in quanto successivamente adeguate, possono incidere sulla stessa pensione. In altri termini, se occorra procedere a un nuovo calcolo della pensione, secondo l'articolo 46, ove l'importo di una rendita per malattia professionale non cumulabile o parzialmente cumulabile con la pensione risulti modificato».
2.
Il quesito che vi pone il giudice belga ha dunque per oggetto l'articolo 51 del regolamento 1408/71. Questa norma, intitolata «rivalutazione e nuovo calcolo delle prestazioni», figura nel capitolo 3 «Vecchiaia e morte (pensioni)»; ma, per evidenti ragioni analogiche, si applica anche al settore — invalidità — disciplinato dalla sezione 2 del capitolo 2. Essa recita: «1. Se per l'aumento del costo della vita ... le prestazioni degli Stati interessati sono modificate di una percentuale determinata ... tale percentuale deve essere applicata direttamente alle prestazioni stabilite conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo ... 2. Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo secondo le disposizioni dell'articolo 46».
Dell'articolo 51 vi siete già occupati nella sentenza 2 febbraio 1982, causa 7/81, Sinatra/FNROM (Raccolta 1982, p. 137), affermando che il suo scopo è semplificare le procedure di liquidazione delle prestazioni. In particolare, avete escluso la necessità di un nuovo calcolo «allorché l'adeguamento delle prestazioni è determinato da fatti estranei alla situazione individuale dell'assicurato» (punto 10). V'è da dire, peraltro, che tra la nostra fattispecie e quella della sentenza citata esiste una differenza. Il Sinatra godeva di prestazioni aventi la medesima natura (pensioni d'invalidità). Il Cinciuolo fruisce altresì di un beneficio — la rendita per malattia professionale — che col trattamento pensionistico non ha alcuna affinità.
Su questa differenza, come ho detto, insiste l'Inami. A suo parere, l'articolo 51 vale solo per le prestazioni omogenee. Lo proverebbero due argomenti. La norma — si dice — fa esclusivo riferimento all'articolo 46, ove sono presi in considerazione benefici di natura eguale, mentre ignora l'articolo 12, per cui agli effetti delle norme anticumulo la natura delle prestazioni è irrilevante e si può tener conto anche dei redditi che derivano da attività professionali. V'è poi da considerare che, se con una pensione d'invalidità potessero concorrere prestazioni di diversa indole e in particolare redditi professionali, le difficoltà di calcolo per l'applicazione dell'articolo 51 diventerebbero insuperabili.
Questa tesi non mi persuade. Osservo anzitutto che l'articolo 51 non distingue le prestazioni a seconda della loro natura. Si limita ad esigere che la modifica riguardi «prestazioni degli Stati interessati ... stabilite conformemente ... all'articolo 46». Ora, è del tutto pacifico che la rendita per tecnopatia è una prestazione previdenziale: tanto è vero che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) del regolamento 1408/71 la prevede espressamente.
Ma esaminiamo più da vicino gli argomenti dell'Inami. Quanto al primo, mi sembra ovvio che il richiamo fatto dall'articolo 51 all'articolo 46 investa quest'ultimo nella sua interezza. Esso coinvolge quindi il suo paragrafo 3, per cui nel calcolo della pensione entrano anche prestazioni di diversa natura in quanto contemplate dalle norme anticumulo degli articoli 12, regolamento 1408/71, e 7, regolamento 574/72. Come ho detto, del resto, è proprio su tale base che il 6 novembre 1980 l'Inami tenne conto della rendita italiana per malattia professionale riducendo proporzionalmente la pensione belga d'invalidità.
Quanto al secondo argomento, non direi che il parallelo prospettato dall'Inami tra la detta rendita e i redditi di natura professionale sia calzante. È dubbio anzitutto che, quando accenna alla modifica delle «prestazioni degli Stati», l'articolo 51 si riferisca anche alle variazioni di cui sono suscettibili questi redditi. Ammettiamo comunque che, per il tramite dell'articolo 12, essi abbiano influito sul calcolo di una prestazione stabilita conformemente all'articolo 46: non mi pare che, anche in questo caso limite, le difficoltà di cui parla l'Inami siano davvero insuperabili. Si possono infatti presentare due ipotesi. Nella prima, la modifica dei redditi professionali dipende da fattori esterni, come un più alto costo della vita: secondo la giurisprudenza Sinatra, l'articolo 51 vieterà che si proceda ad un nuovo calcolo. Nella seconda, lo stesso fenomeno deriva da una circostanza attinente alle persona dell'assicurato: per esempio, un miglioramento o un peggioramento delle sue condizioni di salute. Sempre a stregua della giurisprudenza Sinatra, l'ente previdenziale dovrà ricalcolare la prestazione.
Com'è ovvio, queste osservazioni valgono a fortiori per i benefici non riducibili ai trattamenti pensionistici, ma diversi dai redditi professionali.
3.
Concludendo, vi suggerisco di rispondere nel modo che segue alla domanda formulata dalla nona sezione del Tribunal du travail di Bruxelles con ordinanza 26 maggio 1983, a norma dell'articolo 177 Trattato CEE:
«L'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, si applica anche a prestazioni diverse dalle pensioni, come la rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, se tali benefici hanno inciso inizialmente sull'importo della prestazione in conformità dell'articolo 46 o se i loro successivi adeguamenti dipendono da eventi estranei alla persona dell'assicurato».
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