CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CARL OTTO LENZ
DEL 4 LUGLIO 1984 ( 1 )
Indice
A — Gli antefatti ed il procedimento
La questione pregiudiziale
B — Il mio parere
1. I limiti della questione
2. Gli argomenti delle parti
3. La ripartizione di competenze fra la Comunità e gli stati membri
a) nel campo dell'aiuto alimentare
b) per il suo finanziamento
e) a norma della decisione della Commissione 10 settembre 1976
4. La competenza degli stati membri per l'attuazione dell'aiuto alimentare della Comunità
5. Il comportamento della Commissione
a) il potere di controllo della Commissione
b) la sospensione dei pagamenti ad opera della Commissione
e) il potere della Commissione di agire in qualità di mandante
C — Proposta di pronunzia
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nel presente procedimento pregiudiziale la Corte di giustizia deve occuparsi dell'interpretazione di disposizioni comunitarie in fatto di aiuto alimentare, la quale deve portare ad un chiarimento dei rapporti fra la Comunità, gli enti d'intervento nazionali e gli operatori economici nell'esecuzione di un programma di aiuti alimentari.
A — Gli antefatti si possono riassumere come segue:
Nella primavera del 1976 il Consiglio delle Comunità europee esprimeva l'intenzione di mettere a disposizione della Repubblica del Niger, nell'ambito di un'azione comunitaria, 3750 tonnellate di riso sul programma di aiuti alimentari per il 1975/76.
Il 10 settembre 1976 la Commissione adottava quindi la decisione n. 76/748/CEE, diretta alla Repubblica italiana, relativa alla fornitura urgente di riso semi-greggio a grani lunghi alla Repubblica del Niger a titolo di aiuto (GU L 259, pag. 22). Data la necessità di un aiuto immediato essa riteneva necessario valersi per il contratto della trattativa privata e stabiliva quindi nell'art. 1 di detta decisione che l'ente d'intervento italiano, Ente nazionale risi (in prosieguo: «ENR») doveva acquistare sul mercato della Comunità, mediante conclusione di un contratto a trattativa privata, 3750 tonnellate di riso semigreggio a grani lunghi destinato alla Repubblica del Niger.
L'ENR concludeva con la ditta Eurico srl un contratto per l'acquisto e la fornitura.
Dopo che le autorità del paese di destinazione avevano contestato la qualità della merce, l'ENR, per ordine della Commissione, in un primo tempo sospendeva completamente il pagamento dell'importo complessivo di LIT 1770000000 e in seguito versava solo un acconto di LIT 1 500 000 000.
La Eurico citava allora dinanzi al tribunale di Milano l'ENR per il pagamento della differenza di LIT 270000000, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.
Con sentenza 19 giugno 1980 la domanda veniva respinta per difetto di legittimazione passiva dell'ENR. Il tribunale motivava che l'ENR aveva agito come mandatario con rappresentanza della Commissione. Avendo allegato al bando di gara la sopramenzionata decisione della Commissione 10 settembre 1976, esso aveva agito in nome della Commissione. Questa si era sempre ingerita nel contratto, impartendo all'ENR ordini che erano sempre stati eseguiti.
La Eurico impugnava la sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Milano e citava nel contempo la Commissione dinanzi al tribunale di Milano per il pagamento di LIT 283000000, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi.
In questo giudizio, che ha portato al rinvio pregiudiziale di cui ci occupiamo oggi, la Commissione eccepiva il difetto di legittimazione passiva. Essa sostiene che solo lo stato italiano e l'ente d'intervento statale ENR sono passivamente legittimati in quanto controparti contrattuali, dato che le norme comunitarie attribuiscono agli stati membri il compito di provvedere all'attuazione di tutti i provvedimenti che siano in relazione con l'esecuzione dell'aiuto alimentare della CEE.
Il tribunale ritiene che la Commissione e quindi, in forza dell'art. 211 del trattato CEE, la Comunità economica europea, sia tenuta all'adempimento delle obbligazioni contrattuali solo qualora l'ENR, nello stipulare il contratto di compravendita, abbia agito come mandatario con rappresentanza della Commissione.
Il tribunale di Milano, ritenendo dubbio che sussista un mandato della CEE al-l'ENR, con ordinanza 24 marzo 1983 ha sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la questione pregiudiziale se la decisione della Commissione CEE 10 settembre 1976 e gli atti normativi nella stessa richiamati e/o presupposti, abbiano comportato il conferimento all'Ente nazionale risi (ente italiano d'intervento) di un mandato con rappresentanza della CEE per la stipulazione del contratto a trattativa privata di acquisto di 3750 tonnellate di riso semigreggio a grani lunghi destinato alla Repubblica del Niger.
B — Ecco il mio parere in proposito:
1.
Il giudice proponente parte con ragione dal presupposto di essere competente in fatto di responsabilità contrattuale della Comunità in forza degli artt. 215, 1° comma, 183 e 211 del trattato CEE.
Tale responsabilità sussiste però solo se la Commissione si è servita dell'ENR come mandatario nella stipulazione del contratto. Come le parti nella causa principale giustamente rilevano, l'ENR, qualora vada considerato a norma del Codice civile italiano come mandatario della Commissione, non può essere condannato dalla Corte di giustizia in sede pregiudiziale. In particolare, la Corte di giustizia non può nemmeno procedere ad accertamenti di fatto od a valutazioni, che sono riservate al giudice proponente. A norma dell'art. 177 del trattato CEE essa è invece competente solo per l'interpretazione del diritto comunitario.
La questione del tribunale di Milano si riferisce quindi solo al se, secondo le norme del diritto comunitario relative all'aiuto alimentare, l'ente d'intervento italiano incaricato dell'esecuzione dell' azione comunitaria abbia ricevuto il mandato di stipulare il contratto come rappresentante della Comunità.
2.
Secondo il giudice proponente e l'attrice nella causa principale, a favore della soluzione affermativa milita in sostanza il fatto che l'aiuto alimentare viene effettuato per l'adempimento di accordi internazionali vincolanti per la Comunità. Secondo il giudice proponente, l'inserimento dell'aiuto alimentare nella politica comunitaria relativa al mercato del riso si spiega soprattutto col fatto che la messa a disposizione di rilevanti quantità di riso pùo influire sul mercato comune di questo prodotto. Di conseguenza si deve partire dal principio che, nel caso dell'aiuto alimentare, l'attività degli enti d'intervento nazionali per la messa a disposizione dei prodotti viene svolta direttamente a favore della CEE, e non, come ad esempio nel caso dell'intervento della Comunità in campo agricolo, per conto e nell'interesse degli stati membri. Infine, nemmeno dalla normativa riguardante il finanziamento comunitario dell'aiuto alimentare si desume chiaramente che gli enti d'intervento in questo caso non agiscano come rappresentanti della Comunità.
Contro questi argomenti la convenuta nella causa principale sostiene che la politica di aiuti alimentari, almeno nel periodo di cui trattasi, era strettamente connessa alla politica agricola comune. Perciò, dopo aver esaminato i principi essenziali della politica agricola di mercato comune e della ripartizione di responsabilità fra la Comunità e gli stati membri, alla luce della giurisprudenza della Corte in materia, essa giunge alla conclusione che l'attuazione delle norme comunitarie nel settore della politica degli aiuti alimentari è di competenza esclusiva degli organi statali all'uopo designati. Di conseguenza, data la ripartizione di competenze voluta dal diritto comunitario, l'ENR nello stipulare il contratto con l'attrice nella causa principale non ha agito come rappresentante della Commissione.
3.
Nel valutare il problema si deve anzitutto rilevare che la ripartizione delle competenze fra la Comunità e gli stati membri è determinata esclusivamente dal diritto comunitario, non già dal diritto privato degli stati membri. Dalla ripartizione di competenze a norma del diritto comunitario, di cui tratteremo in seguito, emerge a sua volta una corrispondente ripartizione della responsabilità contrattuale fra gli organi della Comunità e gli stati membri.
a)
Il trattato CEE non contiene alcuna disposizione espressa che disciplini la competenza della Comunità perla politica di aiuti alimentari. Numerosi fattori, quali la competenza della Comunità per la politica agricola, la politica commerciale e l'associazione dei paesi e territori d'oltremare (parte IV del trattato CEE), che rientra nella politica dello sviluppo, come pure gli accordi in seguito conclusi, consigliavano tuttavia di inserire la Comunità, accanto agli stati membri, pure nell'aiuto alimentare.
A tale' scopo, già l'originario regolamento del Consiglio 25 luglio 1967, n. 359, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (GU 174, pag. 1), nella versione del regolamento n. 668/75 (GU L 72, pag. 18), conteneva una disposizione sulla messa a disposizione di riso per l'aiuto alimentare. Così pure, il regolamento del Consiglio 21 giugno 1976, n. 1418, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso, attualmente in vigore (GU L 166, pag. 1; in prosieguo: «regolamento sul mercato del riso») all'art. 25 stabilisce fra l'altro che la mobilitazione del riso per l'aiuto alimentare viene effettuata mediante acquisto sul mercato della Comunità o mediante uso del riso detenuto dagli enti d'intervento. A norma del n. 2 di quest'articolo i criteri per la mobilitazione, in particolare quelli per l'acquisto sul mercato della Comunità e l'uso del riso detenuto dagli enti d'intervento, vengono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione.
Il Consiglio si è avvalso di questa possibilità adottando il regolamento 29 ottobre 1975, n. 2750, relativo ai criteri per la mobilitazione di cereali per l'aiuto alimentare (GU L 281, pag. 89; in prosieguo: «regolamento sulla mobilitazione»). Scopo di questo regolamento è fra l'altro, come è detto nel secondo considerando, l'evitare che il mercato dei cereali sia perturbato dal prelievo di cereali per l'aiuto alimentare. L'art. 4 stabilisce quindi che gli acquisti nel territorio comunitario contemplati dal regolamento vengono effettuati dagli enti d'intervento mediante gara. L'art. 6 del regolamento stabilisce infine che per un'azione comunitaria la Commissione, previo esame della situazione del mercato, fissa, secondo la procedura contemplata dal regolamento sul mercato del riso, le condizioni per la mobilitazione. L'art. 7, n. 4 autorizza la Commissione, non appena un'azione comunitaria d'urgenza sia in linea di massima decisa, a determinare quale stato membro debba attuarla.
Dato che a suo parere il valersi del procedimento della gara contemplato in detto regolamento non ha sempre consentito l'auspicata azione flessibile e rapida, con regolamento 25 marzo 1976, n. 696 (recante deroga al regolamento n. 2750/75 per quanto si riferisce alle procedure di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari;.GU L 83, pag. 8) il Consiglio ha contemplato la possibilità di valersi in casi eccezionali di un procedimento diverso dalla gara.
Nella decisione 10 settembre 1976 di cui trattasi, la Commissione si è valsa di questa possibilità.
Gli atti che costituiscono il fondamento di detta decisione, i quali si basano esclusivamente sulle norme del trattato relative all'agricoltura, mostrano secondo me già chiaramente che l'aiuto alimentare comunitario, per quanto riguardava la mobilitazione di cereali, nel periodo di cui trattasi è stata coordinata con la politica agricola comune.
Essi dimostrano inoltre che la Comunità, per quanto riguarda l'attuazione di questa politica di aiuti alimentari, in mancanza di un organo esecutivo si è valsa, come nella politica agricola, dell'opera degli enti d'intervento statali. Questi, anche se applicano il diritto comunitario autonomamente, cioè senza il concorso di organi degli stati membri, e direttamente, rimangono anche in questo campo organi esecutivi statali, i quali non agiscono come mandatari della Commissione, bensì in rappresentanza del singolo stato membro.
Ciò emerge fra l'altro anche dai provvedimenti che attribuiscono all'ENR la qualità di ente d'intervento (decreto mi-nisteriale 22.10.1964 e decreto ministeriale 27.10.1967) a norma dei quali l'ENR, in quanto ente d'intervento, nell'espletamento dei compiti indicati nel regolamento sul mercato del riso agisce per conto, nell'interesse e sotto la sorveglianza dello stato italiano.
Infine, la giurisprudenza della Corte sulla responsabilità extracontrattuale della Comunità nel settore della politica agricola, che vale anche nel presente caso, tiene conto di questa ripartizione di competenze. Come la Corte ha costantemente affermato (si vedano in particolare le sentenze 12/79 e 217/81 ( 2 )), l'azione di danni a norma degli artt. 178 e 215 del trattato CEE non mira a consentire alla Corte di sindacare la validità di provvedimenti degli enti d'intervento statali ai quali sia stata affidata l'attuazione di determinati provvedimenti nel campo della politica agricola comune. La Corte ha quindi sempre considerato l'attività degli enti d'intervento nel campo della politica agricola comune come un'attività amministrativa degli stati membri nell'applicazione del diritto comunitario, il cui controllo spetta ai giudici nazionali.
Ora, la situazione non può essere diversa nel caso in cui gli enti d'intervento statali, nell'espletamento dei compiti loro affidati nell'ambito della politica comune di aiuto alimentare, stipulano contratti con operatori economici. Essi agiscono anche in questi casi non già come incaricati della Commissione, bensì rappresentano lo stato membro di cui sono organi.
b)
Questa ripartizione di competenze fra Comunità e stati membri nel campo dell'aiuto alimentare è infine tenuta presente anche dal sistema comunitario di finanziamento. Anche questo sistema, che è strettamente connesso al sistema di finanziamento della politica agricola comune, rende manifesto che secondo il diritto comunitario l'ENR, nell'attuazione della decisione della Commissione di cui trattasi, non va considerato come mandatario della Commissione.
Il finanziamento comunitario delle spese per l'aiuto alimentare dal 1o gennaio 1975 si svolge a norma del regolamento del Consiglio 21 ottobre 1974, n. 2681 (GU L 288, pag. 1; in prosieguo: «regolamento sul finanziamento»). I mezzi messi a disposizione della Comunità per il finanziamento dell'aiuto alimentare sono trasferiti agli stati membri e, come indica l'art. 2 del regolamento, vanno in parte a carico della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), in parte a carico del titolo 9 (capitolo: «spese per l'aiuto alimentare») del bilancio generale delle Comunità. A norma dell'art. 3, n. 1 di questo regolamento spetta agli stati membri designare gli uffici e gli enti che essi autorizzano a pagare le spese nominate nel regolamento stesso. A norma del n. 2 di questa disposizione la Commissione decide periodicamente ed a richiesta degli stati membri circa la corresponsione di anticipi come pure circa la verifica dei conti degli stati membri, sentito il comitato di cui all'art. 11 del regolamento del Consiglio n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 1970, L 94, pag. 13). Lo stato membro che ha chiesto l'anticipo paga infine, come si desume dall'art. 3, n. 3, del regolamento della Commissione 2 febbraio 1977, n. 245, recante modalità d'applicazione del regolamento sul finanziamento (GU L 34, pag. 21), la prestazione dell'aggiudicatario o dell'operatore.
A norma dell'art. 4 del regolamento sul finanziamento, gli artt. 8 e 9 del regolamento n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, vanno applicati per analogia alle spese per il finanziamento dell'aiuto alimentare. Gli stati membri perciò, in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, adottano i provvedimenti necessari per: 1) accertare se le operazioni del fondo siano reali e regolari, 2) prevenire e perseguire le irregolarità, 3) recuperare le somme perse a seguito d'irregolarità o di negligenze. Gli stati membri informano la Commissione dei provvedimenti adottati a tal fine ed in particolare dello stato dei procedimenti amministrativi e giudiziari. Dall'art. 8, n. 2, del regolamento n. 729/70 si desume che, in mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie o delle irregolarità o negligenze sono sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli enti degli stati membri.
e)
Alla luce di questa ripartizione di competenze era infine perfettamente logico che la decisione della Commissione 10 settembre 1976, con cui veniva deciso l'aiuto alimentare di cui trattasi, a norma del suo art. 6 fosse diretta alla Repubblica italiana, non già all'ENR. Come il giudice proponente giustamente rileva, ne consegue che, a norma dell'art. 189, quarto comma del trattato CEE, la decisione era obbligatoria per la Repubblica italiana e non per l'ENR, del pari menzionato nella decisione stessa. La menzione dell'ente d'intervento statale da incaricarsi dell'attuazione era opportuna in quanto tale organo, sia per il diritto comunitario, sia per il diritto italiano, era competente a procedere all'acquisto della merce per incarico dello stato italiano e perché inoltre, data l'urgenza, si doveva agire rapidamente.
4.
Queste disposizioni mostrano chiaramente che gli stati membri sono in primo luogo responsabili del regolare impiego dei mezzi posti a disposizione della Comunità per il finanziamento dell'aiuto alimentare comunitario. Spetta quindi agli stati membri, eventualmente rappresentati dai loro enti d'intervento, esigere, a norma del diritto nazionale, la riduzione del prezzo pattuito in caso di inadempimento del contratto. Come la Corte ha costantemente affermato, anche se a proposito di provvedimenti d'imperio degli enti d'intervento (si vedano in particolare le sentenze 99/74, 101/78 e 133/79 ( 3 )), contro un provvedimento del genere si possono convenire dinanzi ai giudici nazionali gli stati membri o i loro enti d'intervento. Se viceversa in un caso del genere si considerasse passivamente legittimata la Commissione, ciò significherebbe, contro la lettera e lo spirito del sistema di messa a disposizione e di finanziamento contemplato dal diritto comunitario, che la Comunità, anziché le autorità dello stato membro, potrebbe dover pagare le somme assertivamente dovute in forza del contratto.
5.
Per concludere, quindi, si deve solo accertare brevemente se, come sostiene l'attrice nella causa principale, il comportamento della Commissione durante l'adempimento del contratto fosse atto a modificare la ripartizione della responsabilità fra gli organi comunitari e gli stati membri.
Secondo l'attrice la Commissione, essendosi ingerita direttamente nel controllo della merce ed avendo disciplinato l'esecuzione dei pagamenti, avrebbe manifestato l'intenzione di far valere direttamente a suo favore ed a suo carico tutti gli effetti del contratto stipulato dal-l'ENR.
a)
Per quanto riguarda il controllo della merce, va tuttavia rilevato che l'art. 9 del regolamento n. 729/70, da applicarsi per analogia in forza dell'art. 4 del regolamento sul finanziamento, attribuisce alla Commissione, oltre che agli stati membri, il diritto di effettuare i controlli che ritenga opportuni nell'ambito della gestione del finanziamento comunitario. A norma del n. 2 di questa disposizione, le persone incaricate dalla Commissione di compiere verifiche in loco possono in particolare verificare la conformità delle pratiche amministrative alle norme comunitarie, l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal Fondo, come pure il modo in cui vengono realizzate e verificate le operazioni finanziate dal Fondo.
Un siffatto diritto di controllo è fra l'altro logico in quanto, alla chiusura dei conti degli stati membri per il finanziamento dell'aiuto alimentare, la Comunità deve pagare la differenza solo qualora le operazioni si siano svolte in conformità al diritto comunitario. Come la Corte ha affermato nella sentenza 819/79 ( 4 ), oggetto della decisione della Commissione relativa alla chiusura dei conti per le spese finanziate dal Feaog è l'accertamento che le spese sono state effettuate dagli uffici nazionali in conformità al diritto comunitario. In mancanza di questo presupposto, come la Corte ha rilevato in detta sentenza, la spesa non può essere posta a carico del Feaog.
Il fatto che la Commissione, a differenza di quanto stabilito dal secondo comma di questa disposizione, non abbia avvertito la Repubblica italiana prima della verifica non toglie nulla al suo potere di effetuare i controlli. Dato che a norma della decisione di cui trattasi i sacchi dovevano recare la scritta «Riz — don de la Communauté européenne à la République de Niger», era del tutto logico che le competenti autorità del paese destinatario si rivolgessero in primo luogo alla Commissione per contestare la qualità del riso. Data anche l'urgenza, non si può inoltre criticare il fatto che la Commissione, la quale era meglio di chiunque in grado di effettuare i controlli, abbia agito senza indugio. Non si deve perdere di vista qui ch'essa ha provveduto a procurarsi delle prove non solo nel proprio interesse, ma anche nell'interesse dello stato italiano il quale, in caso di manchevole attuazione della decisione della Commissione 10 settembre 1976; al momento della chiusura dei conti potrebbe essere chiamato a rispondere.
b)
Va visto in questa luce anche l'ordine impartito dalla Commissione al-l'ENR e, rispettivamente, alla Repubblica italiana, di sospendere i pagamenti. Dato che si deve partire dal presupposto che l'attuazione delle disposizioni comunitarie nel campo dell'aiuto alimentare sotto forma di riso si svolge sotto la responsabilità degli uffici nazionali all'uopo designati, la Commissione non era competente a dare ordini circa i pagamenti. Come nelle cause Sucrimex ( 5 ) e Intera-gra ( 6 ), anche nel presente caso si deve perciò partire dal principio ch'essa aveva unicamente la possibilità di esprimere la propria opinione, la quale tuttavia non era vincolante per gli uffici nazionali. Direttive del genere rientrano quindi, come la Corte ha rilevato nelle sentenze sopramenzionate, nell'ambito della collaborazione interna fra la Commissione e gli uffici nazionali incaricati dell'attuazione della normativa comunitaria in questo campo. Da una così fatta collaborazione non si può tuttavia desumere che, a norma del diritto comunitario, l'ENR abbia agito come mandatario della Commissione.
c)
Caratteristico del mandato è invece, per rifarsi ad un ultimo argomento della convenuta, che il mandante può effet-tuare direttamente i negozi giuridici di cui ha incaricato il mandatario. Questo presupposto non sussiste nel presente caso in quanto la Commissione, come abbiamo detto, data la ripartizione delle competenze voluta dal diritto comunitario, non poteva svolgere direttamente il compito che aveva affidato all'ENR attraverso la decisione diretta alla Repubblica italiana.
C — Per concludere propongo quindi alla Corte di risolvere la questione sottopostale come segue:
A norma della decisione della Commissione 10 settembre 1976, n. 76/748/CEE, ai rapporti giuridici fra la Commissione e l'ENR relativi al contratto stipulato a trattativa privata per l'acquisto di 3750 tonnellate di riso semigreggio a grani lunghi destinato alla Repubblica del Niger si applicano non già le norme del diritto privato nazionale — nel nostro caso italiano — riguardanti il mandato bensì quelle del diritto comunitario concernenti la ripartizione delle competenze fra gli organi ed uffici della Comunità e quelli degli stati membri. Secondo questo diritto, l'ENR ha agito in proprio.
( 1 ) Traduzione da! tedesco.
( 2 ) 12.12.1979, nella causa 12/79, Firma Hans-Otto Wagner GmbH Agrarhandel KG/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1979, pag, 3657; 10.6.1982, causa 217/81, Compagnie Interagra SA/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1982, pag. 2233.
( 3 ) 26.11.1975, causa 99/74, Société des grands moulins des Antilles/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1975, pag. 1531;
13.2.1979, causa 101/78, Granaria BV/Hoofdproduktschap voor Akkcrbouwprodukten, Racc. 1979 pag. 623;
27.3.1980, causa 133/79, Sucrimex SA e Westzucker GmbH/Commissione delle Comunità europee. Racc 1980, pag. 1299.
( 4 ) 4.1.1981, causa 819/79, Repubblica federale di Germania/Commissione delle Comunità europee, Race. 1981, pag. 21.
( 5 ) 26.11.1975, causa 99/74, Société des grands moulins des Antilles/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1975, pag. 1531; 13.2.1979, causa 101/78, Granaria BV/Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, Racc. 1979, pag. 623; 27.3.1980, causa 133/79, Sucrimex SA e Westzucker GmbH/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1980, pag. 1299.
( 6 ) 12.12.1979, nella causa 12/79, Firma Hans-Otto Wagner GmbH Agrarhandel KG/contro Commissione delle Comunità europee, Race. 1979, pag. 3657; 10.6.1982, causa 217/81, Compagnie Interagra SA/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1982, pag. 2233.
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