CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CARL OTTO LENZ
DEL 12 APRILE 1984 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Nella causa di cui mi devo occupare oggi si tratta della copertura di un posto di amministratore principale (gradi A5/A4) presso la divisione tesoreriacontabilità della direzione generale dell'amministrazione, del personale e delle finanze del Parlamento europeo.
A — Il procedimento per la copertura del posto aveva inizio — a norma dell'art. 29, n. 1, leu. a), dello statuto del personale — con l'avviso di posto vacante 10 maggio 1982, n. 3599. Le mansioni relative vi erano così definite:
«Funzionario responsabile, sotto la sorveglianza del contabile, di tutti i settori d'attività dell'ufficio contabilità, dell'ufficio recuperi e dell'ufficio controllo dei pagamenti anticipati».
Per quanto riguarda i titoli e le cognizioni richieste, si chiedeva fra l'altro:
« ottima conoscenza dei procedimenti contabili;
esperienza nel campo della contabilità informatizzata».
Le domande di tramutamento e di promozione dovevano essere presentate entro il 25 maggio 1982.
Questa fase rimaneva senza esito. A quanto pare, fra i dipendenti del Parlamento si aveva solo la candidatura di un impiegato di grado B 1, e ciò in vista della possibilità, annunziata nell'avviso, che fosse indetto un concorso interno.
Prima ancora che questa fase fosse chiusa, il 17 maggio 1982 veniva trasmesso alle altre istituzioni della Comunità — a norma dell'art. 29, n. 1, lett. c), dello statuto del personale — l'avviso di posto vacante PE/A/75. A norma di questo i dipendenti delle altre istituzioni potevano fare domanda di trasferimento (entro il 3 giugno 1982) a condizione di essere inquadrati nel grado A 5 o A 4 ovvero — in caso di inquadramento nel grado A 6 — di avere un'anzianità minima in detto grado di almeno due anni alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.
Dopo di che il ricorrente nella presente causa presentava la propria candidatura il 27 maggio 1982. Egli occupa un posto di grado A 6 presso l'Ufficio pubblicazioni delle Comunità europee. Egli possedeva l'anzianità minima richiesta di due anni.
Egli non veniva tuttavia prescelto. Lo veniva a sapere — in seguito a sua richiesta del 5 luglio 1982 — dalla lettera 20 agosto 1982 del direttore del personale e degli affari sociali del Parlamento europeo in cui si dichiarava che il «service concerné» era del parere che la preparazione e l'esperienza professionale del ricorrente non corrispondessero ai requisiti prescritti, in particolare «en ce qui concerne l'expérience dans le domaine de la comptabilité informatisée»; la scelta era quindi caduta su un altro candidato.
Di fatto il Parlamento, già nel maggio del 1982 (come si desume da una lettera del segretario generale al presidente della commissione paritetica in data 28 maggio 1982) aveva modificato il procedimento di assunzione e deciso di valersi dell'art. 29, n. 2, dello statuto del personale il quale recita;
«Per l'assunzione dei funzionari di grado A 1 e A 2 nonché, in casi eccezionali, per impieghi che richiedono una speciale competenza, l'autorità che ha il potere di nomina può adottare una procedura diversa da quella del concorso».
Anche per questo procedimento valevano (secondo l'«avis de recrutement» n. 5 PE/5/S) i requisiti sopra indicati. Le candidature (fra cui quella del ricorrente) venivano esaminate da una commissione appositamente costituita. Con decisione 6 agosto 1982 veniva nominato in prova un impiegato di una ditta privata, dopo che, già il 5 luglio 1982, gli era stata fatta un'offerta in tal senso.
Insoddisfatto del modo in cui le cose si erano svolte, il 16 novembre 1982 il ricorrente proponeva regolare reclamo al Parlamento, sostenendo che l'insuccesso della sua candidatura non era giustificato giacché egli possedeva i requisiti prescritti. Egli assumeva che i suoi titoli non erano stati presi in esame e contestava il ricorso all'art. 29, n. 2, dello statuto del personale.
Non avendo ricevuto risposta, il 15 giugno 1983 adiva questa Corte chiedendole:
1.
di dichiarare ricevibile la domanda;
2.
di accoglierla e di conseguenza annullare il silenzio-rifiuto opposto alla sua candidatura;
3.
annullare la nomina del sig. Young effettuata a norma dell'art. 29, n. 2, dello statuto del personale;
4.
condannare in ogni caso il Parlamento alle spese di causa.
Il Parlamento ribatte che queste pretese sono infondate e che il secondo capo della domanda è addirittura irricevibile.
B — Ecco il mio parere a proposito.
1. Sul primo e sul secondo capo della domanda
Nell'atto introduttivo, il ricorrente deduce varie censure che si possono sostanzialmente così riassumere:
—
assunto secondo cui egli non possedeva i requisiti indicati nell'avviso di posto vacante è infondato, cioè erroneo;
—
la sua candidatura non è stata esaminata, quanto meno non lo è stata con la serietà e la cura necessaria;
—
l'insuccesso della sua candidatura non è stato adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 25 dello statuto del personale.
Nella replica ha inoltre dedotto di esser stato informato dell'insuccesso della candidatura solo dalla lettera del Parlamento del 20 agosto 1982, cioè troppo tardi. La comunicazione avrebbe dovuto essere stata effettuata già all'inizio di luglio del 1982, cioè subito dopo che si era deciso il modo per coprire il posto e si era giudicata insufficiente la sua candidatura.
a)
Contro questa censura è stata formulata un'eccezione d'irricevibilità per il fatto che essa compare per la prima volta nella replica. Il convenuto si richiama all'art. 42, paragrafo 2, del nostro regolamento di procedura, a norma del quale dinanzi a questa Corte vige qualcosa di simile al principio della concentrazione processuale (Konzentrationsmaxime).
L'eccezione appare fondata, giacché la nuova censura non è manifestamente basata «su elementi di diritto o di fatto» emersi solo durante la fase scritta. Invero, già dall'allegato VII del ricorso si può desumere che la decisione sulla sorte della candidatura del ricorrente era stata adottata già all'inizio di luglio del 1982; già nel momento in cui ha proposto il ricorso, perciò, il ricorrente sapeva che fra tale decisione e la comunicazione fattagliene era trascorso parecchio tempo. Si può quindi senz'altro non prendere in considerazione la nuova censura.
A parte ciò, è facile dimostrare che la tesi del ricorrente non può giustificare l'annullamento dell'atto che qui ci interessa. È vero che il Parlamento non ha applicato correttamente l'art. 25 dello statuto del personale (immediata comunicazione scritta del mancato accoglimento della candidatura); in proposito infatti — diversamente da quanto sostiene il Parlamento — non ha rilievo la decisione relativa alla nomina di un altro candidato (6 agosto 1982), bensì quella relativa alla scelta che ha portato all'esclusione del ricorrente. Questa era stata adottata già all'inizio di luglio del 1982, come si desume nella lettera del presidente del Parlamento al presidente del comitato del personale in data 13 settembre 1982. Ivi si dichiara espressamente che al candidato prescelto era stata fatta una proposta già il 5 luglio 1982. Invero l'art. 25 dello statuto del personale prescrive la comunicazione immediata dei provvedimenti ai dipendenti interssati. Ciò si riferisce ad una formalità successiva all'adozione di un atto. L'inosservanza di questa disposizione non può tuttavia inficiare la validità dell'atto già adottato. La sua difettosa applicazione può al massimo avere rilievo sotto altri aspetti, in particolare per quanto riguarda l'osservanza di termini.
b)
Il ricorrente sostiene poi che l'insuccesso della sua candidatura era sostanzialmente ingiustificato.
Nell'esaminare questo mezzo — nella parte in cui riguarda delle valutazioni — secondo la costante giurisprudenza questa Corte deve rimanere entro limiti rigorosamente tracciati (ad esempio l'esistenza di un errore manifesto). Secondo l'avviso di posto vacante erano richieste «ottima conoscenza dei procedimenti contabili ed esperienza nel campo della contabilità informatizzata». Nella già menzionata lettera 20 agosto 1982 si dichiarava genericamente al ricorrente che la sua preparazione e la sua esperienza non corrispondevano ai requisiti prescritti. Si aggiungeva che ciò valeva in particolare per l'esperienza nel campo della contabilità informatizzata. A richiesta di questa sezione ciò veniva precisato nel senso
—
che l'esperienza che il ricorrente aveva potuto acquistare come professore di contabilità in un istituto secondario non si poteva considerare come esperienza pratica,
—
che il ricorrente non ha fornito precisazioni circa le proprie mansioni nello studio di un esperto contabile, il che fa escludere che egli abbia potuto acquistare in questo modo ottime cognizioni,
—
che presso l'Ufficio pubblicazioni delle Comunità europee egli era responsabile solo delle entrate, il che non poteva essere considerato sufficiente per il posto da coprire, dato che mansioni del genere vengono svolte presso il Parlamento da un impiegato di grado B 1, e
—
che il sistema Sagap-2 menzionato dal ricorrente nel proprio curriculum riguarda solo l'elaborazione dei dati per la tenuta di indirizzi; la sua collaborazione alla realizzazione di questo sistema non poteva quindi avergli fatto acquistare una valida esperienza nel campo della contabilità informatizzata.
Il ricorrente ribatte citando i propri studi, in seguito ai quali egli divenne nel 1965 «professore d'economia delle imprese e di contabilità». A parte ciò, egli avrebbe svolto l'attività di professore in questo campo dal 1965 al 1971 (con una piccola interruzione) oltre ad essere titolare dal 1968, di uno «studio di consulente contabile e finanziario». Ritengo quindi che non si possa negare che egli poteva essere in possesso di uno dei requisiti prescritti (ottima conoscenza dei procedimenti contabili); comunque appare ingiustificato il giudizio negativo espresso unicamente in base ai documenti prodotti con l'atto di candidatura, cioè senza ulteriori verifiche.
La situazione è invece diversa per quanto riguarda l'aspetto essenziale per coprire il posto, cioè l'esperienza nel campo nella contabilità informatizzata. E vero che il ricorrente sostiene nella replica di avere ampie cognizioni in questo campo. Dal suo curriculum non si può tuttavia desumere che egli abbia fatto delle esperienze in proposito prima dell'entrata in servizio presso le Comunità (ad esempio nel sopra menzionato «studio di consulente contabile») e, se egli si riferisce all'esperienza fatta presso l'Ufficio pubblicazioni delle Comunità (cioè in relazione alla realizzazione del sistema Sagap-2), il Parlamento ha sostenuto senza essere contraddetto che tale sistema si limitava alla tenuta di indirizzi e non poteva quindi consentire una vera e propria esperienza nel campo di cui trattasi.
Si può perciò concludere — senza rendersi colpevoli di sconfinamenti nell'ambito discrezionale riservato all'amministrazione — che l'insuccesso della candidatura del ricorrente appare sotto questo profilo del tutto fondato e non si può quindi ritenere dovuto ad un errore di valutazione.
e)
II ricorrente deduce ancora — come motivo di annullamento — che il Parlamento non ha osservato l'obbligo, che gli incombe nel provvedere alla copertura di posti, di procedere ad un attento esame. Egli si richiama in proposito alla circostanza che il collegio incaricato della scelta non ha preso contatto con lui e non si è procurato ulteriori informazioni. Egli assume inoltre — richiamandosi al fatto che già il 5 luglio 1982 era stata fatta un'offerta al candidato nominato — che la scelta è stata effettuata con eccessiva fretta.
Anche su questo punto è difficile essere d'accordo con il ricorrente.
In primo luogo va rilevato che i dipendenti i quali facciano domanda di trasferimento a norma dell'art. 29, n. 1, lett. c), sono certo tenuti a produrre di loro iniziativa tutti i documenti necessari secondo l'avviso di posto vacante ed a dimostrare così di possedere i prescritti requisiti. In linea di principio l'istituzione competente non è quindi obbligata a premurarsi che il fascicolo sia completato. Abbiamo pure visto che nel presente caso, almeno per quanto riguarda l'esperienza nel campo della contabilità informatizzata, il giudizio negativo era senz'altro possibile in base ai dati forniti dal ricorrente. Il Parlamento non aveva quindi alcun motivo plausibile di curare ulteriori contatti col ricorrente onde sottrarsi all'addebito di aver esaminato superficialmente la sua domanda.
In secondo luogo è importante il fatto che erano state presentate solo poche candidature. Per il trasferimento a norma dell'art. 29, n. 1, lett. c), dello statuto del personale, era stata presentata solo una candidatura, cioè quella del ricorrente. Il termine per la presentazione era il 3 giugno 1982. Anche nella fase dell'art. 29, n. 2, venivano presentate solo poche candidature, come il Parlamento ha sostenuto senza essere contraddetto. Se quindi il collegio giudicante espressamente costituito dal Parlamento si è fatto un'opinione in un tempo relativamente breve, non si può parlare di fretta eccessiva né, di conseguenza, di esame inadeguato.
d)
Resta infine da esaminare il mezzo di insufficiente motivazione; ciò significa che si deve accertare se la lettera 20 agosto 1982, con cui il ricorrente veniva informato dell'esito negativo della candidatura, possa essere ritenuta adeguatamente motivata ai sensi dell'art. 25 dello statuto del personale.
A questo proposito il ricorrente si è richiamato soprattutto alla giurisprudenza relativa alle decisioni di commissioni giudicatrici che hanno portato all'esclusione di candidati dal procedimento di nomina. Effettivamente in casi simili la motivazione di atti che recano pregiudizio deve rispondere ad alcune esigenze. E stata ad esempio considerata insufficiente la semplice indicazione dei requisiti di cui il candidato era privo ( 2 ) ed è stata ritenuta necessaria la comunicazione dei criteri di valutazione ( 3 ) secondo i quali era stata effettuata la selezione nella fase preliminare del concorso.
In questa luce, la motivazione comunicata al ricorrente nella lettera del 20 agosto 1982 (l'ho citata all'inizio) appare certo insufficiente giacché, accanto al cenno, senz'altro inadeguato, alla preparazione e all'esperienza professionale, allude in concreto solo ad uno dei requisiti (esperienza nel campo della contabilità informatizzata). Direi pure che, sotto questo profilo, nel respingere una candidatura nella fase di cui all'art. 29, n. 2, dello statuto del personale non si possano seguire criteri diversi da quelli che valgono per i provvedimenti con cui la commissione giudicatrice effettua la selezione preliminare.
Cionondimeno non vorrei proporvi di accogliere il secondo capo della domanda richiamandovi all'art. 25 dello statuto del personale. Ciò sarebbe illogico in quanto è emerso che l'insuccesso della domanda di trasferimento del ricorrente era giustificato nel merito ed è quindi assodato che, se il procedimento di assunzione venisse ripetuto nei confronti del ricorrente, previo annullamento della decisione impugnata, il risultato sarebbe di nuovo negativo. La sola conseguenza che si può trarre a favore del ricorrente da quanto ho detto a proposito dell'art. 25 dello statuto del personale si deve quindi limitare alla pronunzia sulle spese. Ciò significa che, nonostante la reiezione del ricorso, le spese di causa andrebbero poste a carico del Parlamento a norma dell'art. 69, par. 3, 2° comma, del regolamento di procedura, e ciò fra l'altro per il fatto che, in esito al reclamo, il ricorrente non ha ricevuto alcuna risposta con ulteriori chiarimenti che avrebbero potuto dissuaderlo dal proporre il ricorso.
e)
Riassumendo, circa il secondo capo della domanda ritengo perciò che non vi sia alcun motivo di accoglierli.
2. Il terzo capo della domanda
Si incontra qui in primo luogo l'eccezione del Parlamento secondo cui questo capo sarebbe irricevibile. Il ricorrente non avrebbe cioè alcun interesse alle censure relative alla nomina di un altro candidato, giacché nemmeno in caso di eventuale annullamento della decisione 6 agosto 1982 egli avrebbe alcuna possibilità di ottenere il posto, non possedendo i prescritti requisiti.
Dopo quanto ho detto circa il primo capo della domanda e dato quanto si può desumere in proposito dalla giurisprudenza, questa eccezione è manifestamente fondata.
Nella sentenza 81-88/74 ( 4 ), ad esempio, è stato affermato che deve sussistere un interesse personale all'annullamento dell'atto impugnato e nella sentenza 85/82 ( 5 ) è stato del pari dichiarato che quello che conta è il danno personalmente subito; le azioni nell'interesse della legge o delle istituzioni comunitarie non sono invece ricevibili.
Come già detto, il Parlamento è con ragione partito dal presupposto che il ricorrente non possiede tutti i requisiti indicati nell'avviso di posto vacante ed in particolare non dispone della necessaria esperienza nel campo della contabilità informatizzata. Se le cose stanno così, il ricorrente non ha effettivamente alcun interesse degno di tutela ad impugnare la nomina di un altro candidato. Una diversa opinione implicherebbe che il ricorrente possa far sindacare la corretta applicazione delle norme dello statuto senza poter fruire direttamente del risultato del sindacato stesso.
Il terzo capo della domanda deve perciò essere comunque respinto. Ciò premesso, posso fare a meno di esaminare le censure dedotte in proposito dal ricorrente, secondo cui
—
in realtà non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 29, n. 2, dello statuto del personale (circostanze eccezionali e posto che richieda una speciale competenza);
—
la decisione relativa all'applicazione di questa norma non è stata adeguatamente motivata;
—
il Parlamento non ha inoltre tenuto conto del fatto che la commissione paritetica aveva subordinato il consenso all'applicazione dell'art. 29, n. 2, alla condizione che alla cosa venisse data adeguata pubblicità.
C — Propongo quindi di respingere il ricorso del sig. Picciolo e di porre le spese di causa a carico del Parlamento.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 15.3.1973, causa 37/72; Antonio Marcato/ Commissione delle Comunità europee, Race. 1973, pagg. 361, 369, punti 21 e 22.
( 3 ) Sentenza 28.2.1980, causa 89/79: Franceso Bonu/ Consiglio delie Comunità europee, Race. 1980, pagg. 553, 563, punto 5.
( 4 ) Sentenza 29.10.1975, cause riunite 81-88/74: Giuliano Marcnco e altri/Commissione delle Comunità europee, Race. 1975, pagg. 1247, 1255, punti 5-7.
( 5 ) Sentenza 30.6.1983, causa 85/82: Bernhard Schloh/ Consiglio delle Comunità europee, Race. 1983, pag. 2123, punto 14.
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