CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 12 APRILE 1984 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
questa è una causa di danni intentata alla Commissione e alla Comunità economica europea da una cooperativa agricola («Sica») e da una «Société d'intérêt collectif agricole» («Sipefel») costituita a norma del diritto francese. I ricorsi erano in un primo momento basati sugli artt. 175 e 215 del trattato CEE, ma nella replica le ricorrenti hanno rinunziato all'art. 175. La loro tesi residua è che, nel 1983, la Commissione ingiustamente si asteneva dall'agire per evitare il dumping della patate novelle dalla Grecia in altri stati membri della Comunità, e in particolare nella Repubblica federale di Germania e nel Regno Unito. Viene sostenuto che, come conseguenza, le ricorrenti persero del danaro in quanto poterono esportare meno e spuntarono prezzi inferiori per le partite esportate.
In corso di causa è emerso che le ricorrenti non producono direttamente patate. È risultato che esse vendono patate prodotte dai loro soci. Esse non agirebbero in quanto mandatane, bensì in quanto proprietarie. Di conseguenza, mi sembra che il ricorso sia ricevibile, ma solo nella parte in cui la domanda si basa sul danno subito dalle ricorrenti nella loro qualità di venditrici di patate novelle.
La Comunità produce annualmente 14 milioni di tonnellate di patate comuni e 2,2 milioni di tonnellate di patate novelle, ma in questo settore non esiste un'organizzazione comune dei mercati.
Le patate novelle sono essenzialmente un prodotto primaverile, mentre le patate comuni vengono raccolte in autunno e possono esser conservate fino al mese di luglio dell'anno seguente.
Le due merci sono quindi in concorrenza per un certo periodo e le patate comuni costano un quarto o un terzo di quelle novelle. La Repubblica federale di Germania e il Regno Unito sono i principali importatori di patate novelle tanto greche quanto francesi, benché entrambi importino da altri paesi mediterranei, la Repubblica federale essenzialmente dall'Italia, il Regno Unito da Cipro.
Dinanzi a questa Corte sono stati prodotti numerosi dati relativi al commercio delle patate negli anni dal 1980 al 1983, dati in gran parte contraddittori, sollevando questioni che è impossibile o superfluo risolvere. Il massimo che si può dire è che nel 1983 il raccolto, benché inferiore a quello del 1982, era tuttavia abbondante. Per quanto riguarda il Regno Unito, appare assodato che vi fu un rilevante aumento percentuale delle importazioni dalla Grecia e dalle Canarie, e una diminuzione delle importazioni dalla Francia e dall'Egitto. Pure le importazioni francesi nella Repubblica federale diminuirono notevolmente; le importazioni italiane erano minori nel 1983 che nel 1980 e nel 1981, benché la situazione del 1982 non sia stata chiarita. Vi erano certamente cospicue scorte di patate comuni nel Regno Unito nei mesi di maggio e giugno, ma l'incidenza di tali scorte sui prezzi a partire dal 6/7 giugno (data secondo le ricorrenti capitale, giacché da quel momento il prezzo delle patate novelle sul mercato di Londra cominciò a diminuire) non è chiara, benché si debba ritenere che esse abbiano influito in qualche modo sul prezzo delle patate novelle.
Per quanto riguarda il mercato del Regno Unito, la situazione pare fosse essenzialmente la seguente. Nel 1983 venivano importate complessivamente 34457 tonnellate di patate novelle greche, delle quali, a prescindere da piccole partite pervenute in precedenza, circa due terzi arrivavano nelle tre ultime settimane di giugno, il resto nelle prime tre settimane di luglio. Questa cifra costituisce circa il 12 % delle importazioni complessive di patate novelle del Regno Unito. Le patate novelle francesi giungono normalmente nel Regno Unito in giugno e luglio, principalmente dalla Bretagna. Nel 1983 le importazioni — effettuate in base ad ordini passati in precedenza, giacché i prezzi vengono fissati cinque giorni prima della consegna — rimanevano normali fino al 17 giugno. Indi le esportazioni si riducevano a ben poca cosa sino alla fine di luglio, assertivamente a causa dell'arrivo di cospicue partite di patate greche, a prezzi molto bassi.
Stando ai dati disponibili, pare che i prezzi della patate di Cipro fossero già inferiori a quelli del 1982 e diminuissero bruscamente dal 17 al 25 maggio, e che la patate greche, quando arivarono per la prima volta alla fine di maggio e nella prima settimana di giugno, venivano vendute a prezzi superiori a quelli delle patata spagnole e italiane. In un primo tempo pare che le patate greche abbiano avuto scarsa influenza sui prezzi. A partire dal 7 giugno, invece, è chiaro che i prezzi scesero, benché si debba tener conto del fatto che, anche se le importazioni di patate novelle italiane e spagnole stavano per finire, quelle dalla Turchia, e in particolare quelle molto abbondanti da Cipro, stavano incominciando. Quelle dalla Grecia e dalla Francia erano in programma e il livello dei prezzi sarebbe previdibilmente diminuito comunque a causa dell'abbondanza dell'offerta come era avvenuto, a quanto pare, pressappoco nella stessa epoca del 1982.
Nel 1983 le patate greche giunsero sul mercato tedesco nella seconda metà di maggio e continuarono ad essere importate in luglio, sotto entrambi i profili più tardi che nei due anni precedenti; le patate francesi giunsero in quantità molto ridotta alla fine di maggio e all'inizio di giugno, mentre la maggior parte delle importazioni aveva luogo dall'I 1 al 30 giugno. In questo mese, nel quale veniva importato circa il 47 % del totale per il 1983, le patate italiane rappresentavano l'85 % delle importazioni. I dati sui prezzi di cui la Corte dispone sono incompleti. Per quanto è dato di sapere, i prezzi in generale, benché non in tutti i casi, erano inferiori a quelli del 1982, benché talune patate greche fossero più care di talune di quelle importate dall'Italia. Non è stata data alcuna spiegazione circa la diminuzione delle esportazioni francesi sul mercato tedesco. Se ne deve inferire che, come per il Regno Unito, non vennero più passati ordini oppure i venditori francesi smisero di esportare quando i prezzi diminuirono.
Il motivo della caduta dei prezzi nella Repubblica federale di Germania non è stato chiaramente spiegato. Il fatto che essa pare aver avuto inizio col primo considerevole aumento delle importazioni italiane, il quale ebbe luogo in un momento in cui solo una piccola quantità di patate greche veniva importata, farebbe ritenere che la caduta dei prezzi fosse dovuta all'aumento dell'offerta di patate italiane. Esse costituivano il 73 % delle importazioni complessive di aprile ed oltre l'80 % di quelle di maggio, giugno e luglio.
Pare pacifico che le esportazioni greche in Francia non furono particolarmente elevate. Comunque, in seguito alla riduzione delle esportazioni francesi nel Regno Unito e nella Repubblica federale di Germania, vi era un eccesso di patate francesi sul mercato di questo paese che fece diminuire i prezzi. Questa tendenza fu indubbiamente accentuata dall'esistenza sul mercato (fino al 10 giugno) di partite di patate comuni. Sembra che, in Francia, le patate che non potevano essere vendute ai prezzi minimi siano state ritirate dal mercato e distrutte e che il produttore abbia ricevuto il prezzo per il ritiro di volta in volta stabilito. Secondo le ricorrenti, 1000 tonnellate di patate venivano ritirate dal mercato e distrutte in Bretagna dal 6 al 9 giugno e 3400 tonnellate dal 13 al 15 giugno. Dopo di che circa 1000 tonnellate venivano ritirate e distrutte ogni giorno. Questo, si sostiene, traeva origine dal netto ribasso dei prezzi medi delle patate novelle che aveva luogo il 7 giugno. Le ricorrenti sostengono che le patate novelle francesi non possono essere lasciate nel campo e devono essere raccolte prima del 10 luglio per fare posto ad altre colture, cosicché, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, non potevano essere lasciate nel campo e vendute in seguito, in modo da ridurre il danno.
Ne consegue che queste patate dovevano essere distrutte e le ricorrenti sostengono di aver diritto al risarcimento del danno subito.
Le pretese fatte valere possono essere considerate sotto quattro profili. Ma devono essere viste alla luce della sentenza 4/69 Lütticke/Commissione (1971), Race, pag. 325, punto n. 10, che il comportamento della Commissione deve essere «illegittimo» e che tale comportamento ha causato un danno che è stato comprovatamente subito. Come l'avvocato generale Gand rilevava nella causa 5/66 Kampffmeyer/Commissione (1967), Race, pag. 245, perché susista un atto illegittimo vi deve essere una colposa omissione di agire.
In primo luogo pare che si parta dal presupposto che la Commissione ha un dovere generale di proteggere i venditori contro il tipo di eventi di cui trattasi. Nel caso dei prodotti agricoli, qualora non vi sia un'organizzazione comune dei mercati, non mi sembra che sussista un obbligo generale del genere in forza del quale si possa agire per danni. Deve essere provato un obbligo legale più specifico nei confronti degli operatori economici.
In secondo luogo le ricorrenti, per dimostrare detto obbligo, si richiamano a varie disposizioni specifiche del diritto comunitario di cui posso trattare in breve :
(i)
Articolo 85 del trattato CEE.
Non vi è prova che il problema sia sorto de un accordo fra imprese, da una decisione di un'associazione d'imprese o da una pratica concordata. Al massimo, il basso prezzo delle esportazioni greche può essere attribuito al livello relativamente alto della produzione greca di patate novelle nel 1983 e, viene sostenuto, dalla decisione del governo greco di sovvenzionare i produttori greci. Questo non mi sembra bastare.:
(ii)
Articolo 91 del trattato.
Questo, in ogni caso, valeva solo durante il periodo transistorio iniziale e, per quanto riguarda la Grecia, il problema del dumping è contemplato dall'art. 131 dell'atto di adesione della Grecia (GU L 291/17).
(iii)
Articolo 93 del trattato.
L'art. 93, nn. 1 e 3, si applica ai prodotti agricoli in forza dell'art. 4 del regolamento n. 26 (GU 1962, pag. 993). Questi tuttavia non giovano, e come la Corte ha affermato nella sentenza 337/82, St. Nikolaus Brennerei/HZA Krefeld,21 febbraio 1984, punto n. 12 (non ancora pubblicata), la Commissione non può avviare il procedimento a norma dell'art. 93, n. 2, quando si tratta di sovvenzioni a prodotti per i quali non esiste un'organizzazione comune dei mercati.
(iv)
Articolo 155 del trattato.
Le ricorrenti non hanno spiegato quali specifici provvedimenti avrebbero potuto essere adottati a norma di questa disposizione anziché a norma delle altre disposizioni.
(v)
Articolo 169 del trattato.
L'avvio del procedimento a norma di quest'articolo contro i provvedimenti assertivamente progettati dal governo greco nel 1983 non avrebbe impedito che questi venissero adottati a meno che la Commissione non avesse chiesto ed ottenuto l'adozione di provvedimenti provvisori a norma dell'art. 187 del trattato. Non ritengo che la Commissione, in aprile, avesse motivi sufficienti per avviare un procedimento del genere. In ogni caso, non mi pare che la Commissione, astenendosi dal farlo, abbia commesso un «atto illegittimo» o un illecito colposo; a parte ciò, non vi era tempo sufficiente per ottenere qualcosa di efficace per questa via a proposito della stagione 1983. Non mi pare quindi che vi sia un nesso causale diretto tra il non avere agito a norma dell'art. 169 e il danno asserivamente subito. Il fatto che il procedimento a norma dell'art. 169 sia stato in seguito avviato non mi sembra tolga nulla a questa conclusione.
(vi)
Il regolamento del Consiglio n. 17 (GU 1962, pag. 204). Dato che il problema non dipende dalla trasgressione degli artt. 85 e 86, non mi pare che questo regolamento possa giovare.
(vii)
Regolamento del Consiglio n. 26. Non mi sembra che esso contenga disposizioni di cui le ricorrenti si possano valere.
(viii)
Articolo 131 dell'atto di adesione della Grecia.
Nemmeno questo mi pare possa giovare alle ricorrenti. Per quanto riguarda le patate novelle, esso non contempla alcun periodo transitorio. Di conseguenza, come nel caso dell'art. 91 del trattato CEE, i problemi di dumping sono retti dalle disposizioni normali del trattato.
In terzo luogo viene invocato l'art. 46 del trattato. Quest'articolo autorizza la Commissione a fissare una tassa di compensazione che dev'essere applicata dagli stati membri. Anche se la Commissione si è ingannata nel ritenere, in base alla sentenza della Corte 80 e 81/77, Société Les commissionnaires reunis/Receveur des douanes (1978), Racc. pag. 1927, che l'art. 46 si applicava solo durante il periodo transitorio (vedi sentenza 337/82, St. Nikolaus Brennerei/HZA Krefeld), non mi sembra che una siffatta interpretazione errata di una norma costituisca un atto illecito su cui basare un'azione di risarcimento nei confronti della Commissione.
In ogni caso, l'art. 46 avrebbe potuto essere applicato se le patate greche fossero disciplinate da «un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro stato membro».
Se ci si referisce alla definizione di organizzazione nazionale del mercato data dalla Corte nella sentenza 48/74 Char-masson/Ministro degli affari economici (1974), Race. pag. 1383, dagli atti non risulta affatto che in Grecia esista una siffatta organizzazione di mercato per le patate.
Secondo le ricorrenti, un'impresa greca chiamata «Agrex», la quale dipenderebbe dalla Banca greca per l'agricoltura, organizza e coordina le esportazioni greche. Comunque stiano le cose, ciò non basta per dimostrare l'esistenza di un'organizzazione nazionale di mercato o di una normativa interna di effetto equivalente che leda la posizione concorrenziale di una merce in altri stati membri. È stato pure sostenuto che in questo caso le patate vengono vendute in vari centri, indipendenti uno dall'altro, in Grecia, anziché attraverso un'organizzazione nazionale di mercato.
È stato tuttavia allegato che, nel 1983, i produttori greci ricevevano sovvenzioni, vuoi direttamente dal governo greco, vuoi attraverso la Agrex, le quali consentivano la vendita in perdita delle patate. L'esistenza di vendite in perdita è inferita in parte dal raffronto tra i prezzi ad Atene e quelli sui mercati del Regno Unito e della Repubblica federale di Germania, raffronto dal quale emergerebbe che i secondi erano all'incirca uguali o persino inferiori ai primi, e in parte dal prezzo stimato pagato al produttore in Grecia. Questa stima viene effettuata detraendo dai prezzi di mercato nel Regno Unito e nella Repubblica federale di Germania una stima delle spese di trasporto dalla Grecia e l'utile dell'importatore. La Commissione contesta l'esattezza tanto delle detrazioni, quanto dei prezzi di mercato indicati. Anche ammettendo tuttavia i dati forniti dalle ricorrenti, non ne consegue necessariamente che le patate greche fossero vendute con la perdita asserita. La questione può essere risolta unicamente raffrontando il prezzo base con le spese sostenute dai prodottori, raffronto per il quale mancano i dati.
A parte ciò, la vendita in perdita non basta per giustificare l'applicazione dell'art. 46. Né costituisce prova adeguata dell'esistenza di una sovvenzione statale. Se i prezzi sono bassi a causa, ad esempio, dell'offerta abbondante, e non vi è un prezzo minimo garantito oppure, come in Francia, un prezzo fisso al quale le merci possono essere ritirate dal mercato, i produttori possono certo vendere in perdita piuttosto che non vendere affatto. Almeno vendendo la merce saranno in grado di ridurre la perdita complessiva. Le ricorrenti sostengono che i produttori greci fruivano effettivamente di un prezzo minimo garantito, indicato all'udienza in 1,15 o in 0,85 franchi il chilo. La Commissione lo nega. Qualunque sia la verità, secondo me gli elementi in possesso della Corte non bastano per dimostrare che la sovvenzione fosse corrisposta da un'organizzazione di mercato nel modo asserito.
Vi sono d'altra parte degli indizi nel senso che il governo greco intendeva sovvenzionare i produttori. Vi è un impegno a risarcire le perdite della stagione 1981, impegno contenuto nella circolare governativa 19 maggio 1981, come pure una lettera del 20 giugno 1983, con cui il governo britannico chiede provvedimenti protettivi, la quale si richiama ad informazioni date dal ministro greco dell'agricoltura secondo cui il reddito dei produttori sarebbe stato conservato allo stesso livello del 1982. La Commissione a quanto pare ammetteva il susseguente diniego che vi fossero state sovvenzioni o promesse di garantire i prezzi, benché tanto una lettera 7 luglio 1983 del rappresentante permanente greco, quanto un telex del 2 novembre 1983, proveniente dal ministro greco dell'agricoltura, paiano indicare la possibilità che i redditi fossero integrati dal governo, e le due fonti non si occupino effettivamente della lettera del governo britannico.
Queste ultime circostanze mi sembrano dimostare che le provvidenze progettate per mantenere immutato il reddito dei produttori greci fossero una «regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro stato membro» ai sensi dell'art. 46. Essa avrebbe incoraggiato i produttori ad esportare anziché lasciare il prodotto nel campo, ad onta della caduta dei prezzi a causa delle aumentate disponibilità, dato che il loro reddito sarebbe stato in ogni caso garantito.
L'art. 46, a differenza delle disposizioni analoghe (ad esempio l'art. 130 dell'atto di adesione della Grecia), non subordina espressamente l'esercizio dei poteri della Commissione ad un'apposita domanda. Mi sembra però che questa sia implicita nell'art. 46 poiché questo dichiara che «gli stati membri applicano» la tassa compensativa e che la Commissione «fissa» l'ammontare di detta tassa. Di conseguenza, gli stati membri devono rivolgersi alla Commissione affinché questa determini la tassa che essi devono applicare. In mancanza di una domanda del genere non può essere applicata alcuna tassa compensativa dato che gli stati membri non possono fissarne l'importo unilateralmente. Se questa interpretazione è corretta, la Commissione non era in difetto giacché non risulta, né è stato sostenuto, che le sia stata presentata una domanda a norma dell'art. 46.
Il patrono della Commissione ha dichiarato peraltro che i motivi per cui la Commissione non avrebbe agito a norma dell'art. 40 (se avesse ritenuto che quest'articolo si potesse applicare) sarebbero stati gli stessi sui quali si basa il rifiuto di agire a norma dell art. 130 dell'atto di adesione della Grecia. A mio parere, fra queste due disposizioni vi è una notevole differenza. L'art. 46 mira a consentire che le distorsioni della concorrenza, dovute in primo luogo alle sovvenzioni statali, siano corretti e, a differenza dell'art. 130, non esige la prova di gravi difficoltà economiche o di grave perturbazione del mercato perché la tassa compensativa possa essere applicata. Di conseguenza sorge la questione se, qualora la Commissione possa agire d'ufficio a norma dell'art. 46, vi sia un nesso causale fra la sua rinunzia a farlo e le perdite subite dalle ricorrenti nella presente causa.
Nel fascicolo non vi è nulla che dimostri che la Commissione avesse plausibili motivi per agire a norma dell'art. 46 anteriormente al 20 giugno. Fino a questa data le perdite subite non possono esserle addebitate.
Per quanto riguarda la situazione successiva a detta data, la tassa compensativa può essere riscossa a norma dell'art. 46 «nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio». Qui sembra trattarsi della differenza fra il prezzo del produttore e quello che viene sostenuto essere il prezzo garantito di 85 franchi il quintale. Tenendo conto del trasporto e delle altre spese, i produttori greci non potevano vendere a Londra, senza rimetterci, a meno di 181,7 franchi il quintale. Le ricorrenti sostengono che essi non avrebbero potuto vendere al di sotto di 154 franchi il quintale senza perderci. Dal fascicolo si desume però che intorno al 6 giugno le patate francesi si vendevano a Londra a 195 franchi il quintale o più e che le patate greche erano quotate 183-207 franchi il quintale. Ancora il 20 giugno queste ultime quotavano 176-187 franchi il quintale.
Dato che il prezzo era a questo livello sino al 20 giugno, non si può sostenere che i produttori francesi fossero obbligati a vendere a meno di 181,7 franchi il quintale. Cionondimeno le ricorrenti sostengono di essere state escluse dalle vendite sul mercato del Regno Unito a partire dal 6 giugno circa (per consegna più tardi) quando il livellò generale dei prezzi era superiore a quello che sarebbe derivato dall'applicazione di una tassa compensativa alle patate greche, cioè una tassa compensativa pari alla differenza fra il prezzo al produttore e quello garantito. Non mi sembra perciò che la riscossione di una tassa compensativa avrebbe modificato la situazione. Dopo il 20 giugno una tassa del genere, a quanto pare, non avrebbe comunque ripristinato la situazione di mercato esistente prima del 7 giugno. Se non m'inganno, non vi è alcun nesso causale fra le perdite e la mancata riscossione di una tassa compensativa.
Infine, le ricorrenti, invocano l'art. 130 dell'atto di adesione della Grecia. La Commissione può autorizzare l'adozione di provvedimenti protettivi a richiesta di uno stato membro, e pare che nel 1983 siano state fatte due domande ai sensi dell'art. 130, n. 2.
La prima domanda ventava fatta dal governo francese sotto forma di nota in data 9 giugno e telex in data 10 giugno. Con decisione in data 17 giugno la Commissione respingeva la domanda, motivando che le esportazioni greche avevano scarso rilievo e che i prezzi greci non erano inferiori a quelli delle patate italiane: La domanda francese riguardava provvedimenti per proteggere il mercato francese. Questo mercato non era perturbato da un rilevante aumento delle importazioni dalla Grecia. Le quantità importate erano ridotte. Le difficoltà sul mercato francese derivavano in parte dall'aumento delle importazioni dall'Italia e soprattutto dal venir meno o dalla diminuzione delle esportazioni francesi nel Regno Unito e nella Repubblica federale di Germania. Gli scambi di patate fra la Francia e la Grecia non erano quindi la causa di gravi perturbazioni sul mercato francese. In una situazione del genere, provvedimenti protèttivi nei confronti delle esportazioni greche in Francia non sarebbero stati opportuni. Il divieto di esportare dalla Grecia nella Repubblica federale di Germania e nel Regno Unito avrebbe potuto migliorare la situazione in Francia, consentendo ai produttori francesi di esportare. Dati i possibili effetti'di un provvedimento del genere sui mercati tedesco e britannico, questo non sarebbe stato, secondo me, un provvedimento che si potesse correttamente adottare a norma dell'art. 130, n. 2, a richiesta del governo, francese in mancanza di una domanda del governo tedesco o britannico.
Per quanto mi consta, il governo tedesco non ha fatto alcuna domanda di provvedimenti protettivi. La seconda domanda presentata a norma dell'art. 130, ņ. 2, era contenuta in una lettera del 20 giugno, di cui ho già parlato, proveniente dal governo britannico. In questa lettera la Commissione veniva invitata ad agire entro 24 ore in forza dell'ultimo comma dell'art. 130, n. 2. Con decisione in data 1° luglio la Commissione respingeva la domanda, per il motivo che le patate greche non avevano gravemente perturbato il mercato del Regno Unito. La decisione dichiara che le esportazioni greche nel Regno Unito costituivano solo circa il 10 % delle importazioni complessive; il prezzo delle patate greche era inferiore a quello dei prodotti concorrenti a causa di differenze di varietà e di qualità e non aveva affatto influito sull'andamento dei prezzi nel Regno Unito o negli altri principali paesi fornitori; i prezzi britannici erano superiori a quelli della stessa epoca del 1981.
Per dimostrare la responsabilità del danno, sarebbe stato necessario provare che dal comportamento della Commissione, nel determinare se autorizzare provvedimenti protettivi, emergeva un illecito sufficientemente grave. L'illecito, ammesso che esista, consiste nell'accertamento della Commissione secondo cui le esportazioni greche non avevano causato una grave perturbazione del mercato. La lettera dell'art. 130, n. 2, mi sembra esigere che, nell'effettuare quest'accertamento, la Commissione valuti l'incidenza delle esportazioni greche sul mercato del Regno Unito, non già — come il patrono della Commissione sembrava suggerire — l'entità delle esportazioni greche nel complesso degli scambi comunitari. Come è stato sostenuto, i dati disponibili non fanno ritenere che le importazioni dalla Grecia abbiano provocato difficoltà sul mercato del Regno Unito. Al contrario, pare che la concentrazione dell'offerta di vari paesi esportatori sia stata la causa del calo dei prezzi che, a quanto pare, erano già bassi. Nel momento in cui la Commissione ha preso in considerazione la domanda del governo britannico, le patate francesi non venivano più vendute sul mercato di Londra, se non in piccole quantità. Se i provvedimenti protettivi fossero stati adottati e le esportazioni greche fossero state arrestate, l'ulteriore affluenza di grandi quantità di patate francesi non avrebbe probabilmente posto rimedio alla situazione del mercato. È comunque dubbio se le ricorrenti avrebbero esportato ai prezzi correnti dopo il 6/7 giugno.
Di conseguenza, anche volendo ammettere che l'accertamento della Commissione era così sbagliato da dar luogo ad un obbligo di risarcimento, cosa che non mi pare sia stata provata, non è stato dimostrato il nesso causale tra l'illecito e l'asserita perdita.
Se avessi ritenuto che le ricorrenti avevano dimostrato l'esistenza di un illecito da parte della Commissione e di un nesso causale fra esso e l'asserita perdita, sarei stato tuttavia del parere che la domanda di danni non poteva essere accolta allo stato degli atti. La domanda è stata trattata come se le ricorrenti agissero in qualità di produttori e non vi sono prove convincenti della perdita che avrebbero subito in qualità di intermediari.
Cionondimeno, per le altre ragioni indicate, sono del parere che la domanda va respinta e le ricorrenti vanno condannate alle spese della presente causa e del procedimento sommario.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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