CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
DEL 30 MAGGIO 1984
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Siete chiamati ad interpretare la nozione di «stipendio base», impiegata dall'articolo 72, paragrafo 3, statuto del personale, e dall'articolo 8, paragrafo 2, regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee. Il problema si pone rispetto al computo del «rimborso speciale» delle spese di malattia previsto da tali disposti: si tratta in sostanza di stabilire se, per determinare l'entità dello stipendio base, si debba tener conto dell'incidenza del coefficiente correttore sugli importi indicati dalla tabella di cui all'articolo 66 dello statuto.
Conviene ricordare subito che, secondo l'articolo 72, i dipendenti delle Comunità, i loro familiari e le persone a loro carico sono coperti contro i rischi di malattia per l'80 % delle spese sostenute e per la totalità di tali spese se la malattia è particolarmente grave. In pratica, tuttavia, il rimborso è effettuato avendo come parametri di riferimento determinati plafonds, onde alcune prestazioni sono liquidate dalla cassa malattia in misura inferiore all'80 % del loro costo effettivo. Per evitare che la quota rimasta a carico del dipendente incida in misura troppo alta sul suo reddito, lo statuto ha previsto la possibilità che egli benefici di un «rimborso speciale». Ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, infatti, «se l'importo delle spese non rimborsate per un periodo di dodici mesi supera la metà dello stipendio base mensile del funzionario o della pensione versata, l'autorità che ha il potere di nomina concede un rimborso speciale, tenuto conto della situazione di famiglia dell'interessato». L'articolo 8, paragrafo 2, della regolamentazione sulla copertura dei rischi precisa: «... la parte non rimborsata delle spese effettive che supera la metà della media dello stipendio mensile di base... è rimborsata al tasso del 90 % quando si tratta di un affiliato che non ha persone assicurate suo tramite; del 100 % negli altri casi».
Nella specie, il signor Marinus C. Ooms, funzionario della Commissione in servizio ad Ispra, fece istanza il 27 maggio 1982 per ottenere il rimborso speciale e chiese che esso fosse calcolato applicando al suo stipendio base il coefficiente correttore previsto per i dipendenti di Ispra. Con lettera 11 giugno 1982, tuttavia, l'ufficio liquidatore rifiutò di tener conto di tale coefficiente poiché i disposti relativi al rimborso speciale menzionano unicamente lo stipendio base e liquidò in conseguenza le spese mediche (21. 7. 1982). A questo punto, verificato che il metodo di calcolo applicatogli gli aveva fatto perdere l'equivalente di 450 marchi tedeschi, l'Ooms introdusse un reclamo amministrativo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto (21. 9. 1982).
Il 1° dicembre 1982, il comitato di gestione del regime comune di assicurazione malattia, che era stato invitato dalla Commissione ad esprimere un parere sulla questione, approvò la decisione dell'ufficio liquidatore. Sulla base di questo parere, la Commissione respinse il reclamo (9. 3. 1983). Il 14 giugno successivo, l'Ooms presentò ricorso giurisdizionale chiedendo:
a)
di annullare la decisione, fatta propria dalla Commissione, con cui l'ufficio liquidatore di Ispra aveva proceduto al rimborso speciale delle spese mediche senza tener conto del coefficiente correttore;
b)
di dichiarare che lo stipendio base, a cui fanno riferimento gli articoli 72, paragrafo 3, statuto, e 8, paragrafo 2, regolamentazione rischi di malattia, dev'essere quello indicato nella tabella di cui all'articolo 66 statuto, come modificato dall'applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 64 statuto;
c)
di dichiarare che la Commissione deve rettificare l'entità del rimborso e pagare al dipendente l'importo dovuto sulla base del nuovo calcolo.
A sostegno della domanda, il ricorrente deduce due mezzi: violazione degli articoli 72, paragrafo 3, statuto e 8, paragrafo 2, regolamentazione rischi di malattia e violazione del principio della parità di trattamento.
2.
Di stipendio base lo statuto parla nell'articolo 62, con cui si apre il titolo V, capitolo I, sezione I; ma solo per indicarlo come uno dei tre elementi della retribuzione (gli altri sono gli assegni familiari e le indennità). All'articolo 66, poi, figura una tabella degli stipendi base mensili per ogni grado e scatto.
Il coefficiente correttore, invece, è menzionato nell'articolo 64, primo e secondo comma, e nell'articolo 65, paragrafo 2. L'articolo 64 stabilisce al primo comma che «Alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi viene attribuito ... un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio»; e aggiunge alla fine del comma secondo che «Il coefficiente... applicabile alla retribuzione del funzionario che presta servizio nelle sedi provvisorie delle Comunità è, alla data del 1° gennaio 1962, pari al 100 %». Quanto all'articolo 65, esso ha per oggetto l'esame annuale del livello delle retribuzioni da parte del Consiglio e la possibilità di un loro adeguamento. Il secondo paragrafo stabilisce che «In caso di variazione sensibile del costo della vita, il Consiglio decide, nel termine massimo di due mesi, sulle misure di adeguamento dei coefficienti... ed eventualmente sulla loro retroattività».
Vi è una chiara differenza tra la funzione assegnata al coefficiente dell'articolo 64 e quella che tale congegno svolge nell'ambito dell'articolo 65. L'articolo 64 vuol assicurare a tutti i funzionari, prescindendo dalla sede in cui sono occupati, una retribuzione che comporti il medesimo potere d'acquisto. In questa prospettiva, anziché convertire la retribuzione espressa in franchi belgi nella moneta della sede diversa dal Belgio e dal Lussemburgo, le si applica un coefficiente, che tiene conto delle condizioni di vita esistenti nelle varie sedi. Esso adempie, dunque, un compito meramente perequativo ed è del tutto indipendente dalle variazioni di stipendio; tanto è vero che le retribuzioni dei funzionari in servizio nelle sedi provvisorie (le quali fungono da punto di riferimento) possono restare inalterate mentre le oscillazioni del costo della vita in altri paesi comportano modifiche dei coefficienti «geografici».
Al contrario, l'eventuale ricorso al coefficiente dell'articolo 65 incide prima di tutto sull'indice fissato per le sedi provvisorie delle istituzioni; in questo caso, infatti, il coefficiente rappresenta uno dei due strumenti che il Consiglio può impiegare per adeguare le retribuzioni di tutti i funzionari e agenti della Comunità (l'altro strumento è la modifica delle cifre indicate nella tabella dell'articolo 66 e il Consiglio vi procede annualmente dal 1°. 1. 1977). La distinzione fra il coefficiente geografico e quello di adeguamento generale delle retribuzioni è stata riconosciuta dalla Corte nelle sentenze 13 luglio 1978, causa 114/77, Jacquemart (Race. 1978, pag. 1697), e 19 novembre 1981, causa 194/80, Benassi (Racc. 1981, pag. 2815).
A differenza che in queste cause, tuttavia, il coefficiente controverso nel caso di specie è quello contemplato dall'articolo 64. Per rendersene conto, basta considerare che a chiederne l'applicazione è un funzionario occupato ad Ispra, cioè in un luogo diverso dalle sedi provvisorie della Comunità.
3.
Veniamo ora al punto essenziale della causa: la nozione di stipendio base va definita includendo o escludendo il coefficiente dell'articolo 64?
Tenuto conto della funzione assegnata a tale congegno — consistente, come voi stessi avete detto, «nel garantire a tutti i dipendenti una retribuzione che comporti il medesimo potere d'acquisto, qualunque sia la sede del servizio» (cfr. sentenza Benassi, punto 5) — non mi pare ragionevole attribuire un autonomo rilievo alle cifre della tabella di cui all'articolo 66, indipendentemente dall'incidenza che su di esse abbia il coefficiente geografico. Separate da quest'ultimo, infatti, dette cifre rispecchiano solo il potere d'acquisto del franco belga in Belgio e in Lussemburgo. Con la riforma delle retribuzioni attuata alla fine del 1976 (regolamento del Consiglio 21. 12. 1976, n. 3177, GU L 359, p. 1), il coefficiente dell'articolo 64 risulta incorporato nella tabella degli stipendi base. Questi sono dunque correlati al costo della vita nei luoghi in cui sono fissate le sedi provvisorie delle Comunità. Per le altre sedi interviene ancora il coefficiente geografico, determinato in misura superiore o inferiore a 100, al fine di compensare le differenze del costo della vita.
In conformità al principio dell'eguaglianza di trattamento, quindi, ritengo che, per i dipendenti occupati in luoghi diversi dal Belgio e dal Lussemburgo, lo stipendio base di cui agli articoli 72, paragrafo 3, statuto e 8, paragrafo 2, regolamentazione si definisce con riferimento alle cifre dell'articolo 66, come risultano modificate dall'applicazione del coefficiente geografico.
4.
A questa tesi la difesa della Commissione oppone anzitutto un'esegesi letterale dei detti disposti. Gli articoli 72, paragrafo 3, statuto e 8, paragrafo 2, regolamentazione — si afferma — parlano esclusivamente di stipendio base. L'ammontare di quest'ultimo è indipendente dal coefficiente dell'articolo 64 che invece si applica alla «retribuzione» del funzionario, e cioè alla somma di stipendio base, assegni familiari e indennità.
Osservo peraltro che tale interpretazione è stata già respinta dalla Corte nella citata sentenza Jacquemart. Si trattava al-lora di stabilire la nozione di stipendio base per il computo dell'indennità una tantum di cui all'articolo 12 allegato VIII e la Commissione sostenne che tale nozione rinvia unicamente agli importi indicati dalla tabella dell'articolo 66. Voi riteneste invece che «lo stipendio base... contemplato dall'articolo 66... comprende gli importi che figurano nella tabella di cui a detta disposizione, modificati, se del caso, dal coefficiente correttore adottato per le sedi provvisorie...» (punto 22).
Né a tale argomento vale opporre che il coefficiente di cui si parla nella sentenza Jacquemart non è quello dell'articolo 64, ma quello dell'articolo 65, paragrafo 1. Come ho già detto, infatti, nelle cause Jacquemart e Benassi la Corte non si occupò del coefficiente geografico perché i due ricorrenti prestavano servizio nelle sedi provvisorie della Comunità rispetto a cui tale elemento è incorporato nello stipendio.
5.
La Commissione eccepisce altresì che alla formula «stipendio base» possono attribuirsi significati diversi a seconda delle norma in cui essa figura. In particolare, per escludere l'applicazione del coefficiente geografico al rimborso speciale, l'istituzione convenuta sostiene che il regime dell'assicurazione malattie mira solo a rimborsare spese effettivamente sostenute; assicurare la parità del potere d'acquisto della retribuzione non rientra invece tra i suoi fini.
A mio avviso, e almeno in un sistema come il nostro, anche questo argomento non regge. Lo dimostra proprio l'istituto del rimborso speciale che è chiaramente ordinato alla tutela del reddito : è cioè inteso ad evitare che, a causa delle spese sanitarie, la retribuzione del dipendente risulti ridotta in termini reali. È questo il motivo che induce a utilizzare una nozione di stipendio base non fittizia e dunque correlata al costo della vita nel luogo di servizio (la stessa Commissione, del resto, riconosce che la parte di spese mediche rimasta a carico dell'assicurato incide maggiormente sulla retribuzione dei funzionari occupati negli stati membri in cui il coefficiente è inferiore a quello del Belgio e del Lussemburgo: v. controricorso, p. 12). E a corroborare tale motivo è il principio della coerenza sistematica che impone d'intendere allo stesso modo un'espressione usata da più norme della medesima fonte.
6.
Per le considerazioni sin qui svolte, suggerisco alla Corte di accogliere la domanda proposta dal signor Marinus C. Ooms nei confronti della Commissione delle Comunità europee con ricorso 14 giugno 1983 e pertanto:
a)
di dichiarare che il ricorrente ha diritto di ricevere dall'istituzione convenuta il rimborso speciale a norma degli articoli 72, paragrafo 3, dello statuto dei funzionari e 8, paragrafo 2, della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari, calcolato sullo stipendio base, modificato per l'applicazione del coefficiente correttore geografico;
b)
di condannare l'istituzione a corrispondere la differenza dovuta secondo questo metodo di calcolo.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della Commissione risultata soccombente.
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