CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 12 APRILE 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
il 21 agosto 1976 aveva luogo un incidente fra due automobili, di cui l'una appartenente al sig. Fantozzi, cittadino belga, e l'altra immatricolata in Francia, ma guidata da una persona che l'aveva rubata.
Quest'ultima vettura era stata assicurata dal proprietario presso una compagnia d'assicurazioni francese, la quale, basandosi su una clausola della polizza che escludeva dalla copertura assicurativa la responsabilità nel caso di incidente provocato da un conducente che si fosse impossessato del veicolo mediante furto, rifiutava di accollarsi il risarcimento del danno. La compagnia si basava anche sul fatto che, secondo il diritto francese, l'assicuratore non è tenuto a coprire i sinistri causati da un autoveicolo rubato.
Il sig. Fantozzi agiva allora in giudizio contro il Bureau belge des assurances automobiles, che è l'ufficio nazionale d'assicurazione del Belgio. Poiché il giudice di prima istanza riteneva che detto ufficio dovesse risarcire il danno arrecato al sig. Fantozzi, il Bureau interponeva appello dinanzi alla Cour d'appel de Mons. Questa, essendo al corrente di decisioni contrastanti dei giudici nazionali in merito all'interpretazione dell'art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, n. 72/166 (GU 1972, L 103, pag. 1), successivamente modificata, ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato, la seguente questione pregiudiziale:
«se dalle norme di diritto comunitario debba arguirsi che l'obbligo degli uffici nazionali d'assicurazione implichi l'onere di risarcire i danni provocati nel territorio di uno stato membro della CEE da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio di un altro stato membro della CEE, allorché il conducente se ne è impossessato mediante furto o violenza».
In udienza, sollevando un'eccezione preliminare di carattere procedurale, l'avvocato del Bureau ha protestato contro il fatto che le osservazioni scritte da lui inviate alla Corte non fossero state accettate, a suo dire per decisione, errata, del cancelliere della Corte. La situazione sembra essere la seguente: quando è pervenuta alla Corte la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal giudice nazionale, essa è stata notificata agli avvocati mandatari del Bureau nel procedimento in sede nazionale. La notifica è stata effettuata l'8 luglio 1983 e ne è stata dichiarata ricevuta I'11 luglio successivo. Da allora, vi era un termine di due mesi entro il quale possono essere presentate osservazioni scritte. In realtà soltanto nel dicembre del 1983 l'avvocato che attualmente rappresenta il Bureau faceva pervenire alla Corte le suddette osservazioni, che non venivano accettate perché fuori termine. L'avvocato scriveva allora per ottenere ch'esse venissero accettate.
Il 26 gennaio 1984 il cancelliere della Corte gli comunicava che la decisione di non accettare le osservazioni di cui trattasi era stata adottata sotto l'autorità del presidente della Corte, previo parere del presidente di sezione, e che egli aveva agito sotto tale autorità rifiutando di accettarle. Ritengo che questo rifiuto sia stato conforme alla prassi della Corte di non accettare osservazioni presentate molto tempo dopo la scadenza del termine. Anche la notifica agli avvocati che avevano la procura per la causa principale mi sembra conforme alla prassi della Corte. In ogni caso, penso che il Bureau abbia avuto la possibilità, e se ne sia avvalso, di illustrare pienamente alla Corte, nelle osservazioni orali, il proprio punto di vista sui problemi controversi.
La questione pregiudiziale riguarda l'interpretazione che deve darsi all'art. 2, n. 2, della direttiva da me già ricordata. Questa norma stabilisce che le disposizioni della direttiva hanno effetto «dopo che sia stato concluso un accordo tra i sei uffici nazionali d'assicurazione ai sensi del quale ogni ufficio nazionale si renda garante, alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria, per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel suo territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli stazionanti abitualmente sul territorio d'un altro Stato membro indipendentemente dal fatto che siano assicurati o no». Il punto cruciale sta nella formula «alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria».
Circa l'interpretazione di questa formula sono state finora prospettate varie tesi, che la Corte ha valutato nella causa 64/83 (sentenza 9 febbraio 1984, Bureau central français/Fonds de garantie automobile). Da parte mia, credo di averne trattato dettagliatamente, in quella causa, e dirò subito che non sarebbe utile riprenderle in esame oggi, in questa sede. Nella suddetta sentenza, la Corte ha affermato che, in forza dell'art. 2, n. 2, qualsiasi veicolo abitualmente stazionante nel territorio di uno stato membro è equiparato ad un veicolo debitamente assicurato, alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale sull'assicurazione obbligatoria dello Stato del sinistro, nel momento in cui questo è avvenuto. Le parole sulle quali ho posto l'accento dovrebbero intendersi come riferentisi ai limiti e alle condizioni della responsabilità civile nell' ambito dell'assicurazione obbligatoria, supponendo che, nel momento in cui avviene l'incidente, il conducente del veicolo sia coperto da un'assicurazione valida in conformità a detta legislazione.
Ne consegue, perciò, che l'ufficio nazionale d'assicurazione dello Stato membro in cui ha avuto luògo l'incidente si rende garante per la definizione di qualsiasi sinistro in conformità alla suddetta legislazione, indipendentemente dalla circostanza che il conducente del veicolo sia in effetti assicurato o no. La Corte ha inoltre dichiarato che un veicolo recante una targa rilasciata regolarmente dev'essere considerato stazionante abitualmente nel territorio dello stato d'immatricolazione, anche se, nel momento in questione, l'autorizzazione ad usare il' veicolo fosse stata revocata, indipendentemente dal fatto che la revoca dell'autorizzazione renda invalida l'immatricolazione. Di conseguenza, il fatto che il veicolo sia stato rubato o sottratto con frode non influisce sulla questione del se esso risulti stazionante abitualmente nel territorio di un dato stato membro. Se la legislazione nazionale dello stato membro in cui ha avuto luogo l'incidente non impone la copertura assicurativa obbligatoria per i danni causati dal veicolo in caso di furto, l'ufficio nazionale non è tenuto, ai sensi dell'art. 2, n. 2, a garantire la definizione dei relativi sinistri. D'altra parte, se la legislazione nazionale impone un siffatto obbligo, l'ufficio nazionale è responsabile anche se il veicolo non è coperto da assicurazione in conformità alla legislazione dello stato nel cui territorio esso è stazionante abitualmente.
È senz'altro chiaro che la direttiva non vieta agli uffici nazionali di concludere accordi di portata più ampia di quella dell'accordo contemplato dalla direttiva stessa, poiché questa aveva semplicemente lo scopo di fissare talune condizioni minime cui doveva rispondere l'accordo di garanzia che sarebbe stato stipulato tra gli uffici nazionali d'assicurazione.
Tuttavia, il Bureau belge ed il governo del Regno Unito hanno sostenuto che la Corte non è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione di accordi conclusi tra gli uffici nazionali. Ciò è assolutamente esatto. Siffatti accordi non sono né atti delle istituzioni comunitarie, né statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, ai sensi dell'art. 177.
È stato poi sostenuto che la nuova direttiva, n. 84/5 del 30 dicembre 1983 (GU 1984, L 8, pag. 17), con la quale sono state apportate talune modifiche alla normativa in materia di assicurazione degli autoveicoli, dovrebbe influire sulla pronunzia della Corte nel presente procedimento, in quanto la circostanza che tale direttiva si occupi del problema sorto nella fattispecie in esame significa che la questione non era definita nella direttiva precedente. Tuttavia, già nella causa 64/83 la Corte era al corrente del progetto della seconda direttiva, ed io condivido l'opinione secondo cui di questa non si deve tener conto nell'interpretare l'art. 2, n. 2, della direttiva n. 72/166 in vigore nel momento da prendere ora in considerazione.
Pertanto, a mio avviso, la Corte dovrebbe risolvere la questione sottopostale dichiarando che l'espressione «alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria», figurante nell'art. 2, n. 2, della direttiva n. 72/166, va intesa nel senso che l'ufficio nazionale d'assicurazione dello Stato membro in cui ha avuto luogo l'incidente si rende garante per la definizione dei relativi sinistri come se il veicolo fosse assicurato in conformità alla legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria vigente in tale stato.
Spetta al giudice nazionale statuire sulle spese per quanto riguarda le parti nella causa principale e non è necessario pronunciarsi sulle spese sostenute dai governi che hanno partecipato al procedimento e dalla Commissione.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
Full & Egal Universal Law Academy