CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 22 MAGGIO 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. L'atto introduttivo del ricorso e il suo oggetto
In ragione dell'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione, occorre oggi trattare esclusivamente della ricevibilità del ricorso della STS Consorzio per sistemi di telecomunicazione via satellite SpA nella causa 126/83. Il ricorso mira all'annullamento delle decisioni con cui il delegato della Commissione in loco ha approvato l'attribuzione di due importanti appalti ad un concorrente della ricorrente. Gli appalti concernono la fornitura di impianti terrestri per telecomunicazione via satellite negli stati ACP Papua-Nuova Guinea e Kiribati. Per l'attribuzione degli appalti, il South Pacific Bureau for Economie Cooperation (SPEC) indiceva il bando di gara n. 1861 e successivamente sottoscriveva, a nome dei suddetti stati ACP, i contratti di fornitura il 13 aprile e il 6 giugno 1983. A norma dell'art. 123 della seconda convenzione di Lomé, i contratti venivano approvati dal delegato della Commissione in loco il 21 aprile e, rispettivamente, il 9 giugno.
Più specificamente, nell'atto introduttivo la ricorrente chiede alla Corte:
1)
di dichiarare illegittima (illegittime) e quindi nulla (nulle) la decisione (le decisioni) di approvazione ( 2 ) dell'ordinatore principale o del delegato della Commissione in quanto «atto (atti) lesivo (lesivi) del diritto della società ricorrente ed illegittimo (illegittimi) per violazione delle norme della convenzione di Lomé del 30 dicembre 1979 e per eccesso di potere»;
2)
«che venga dichiarato altresì che l'annullamento dell'atto (degli atti) implica l'annullamento di tutti gli atti ad esso (essi) conseguenti».
2. L'eccezione d'irricevibilità
Con domanda incidentale 12 agosto 1983 la Commissione ha sollevato contro ¡I ricorso un'eccezione d'irricevibilità.
A questo proposito, essa si richiama in particolare agli artt. 108, 120, 121, n. 2, 122, n. 3, 123 e 132 della seconda convenzione di Lomé, nonché all'art. 173 del trattato CEE. In primo luogo, l'atto di approvazione del suo delegato in loco non costituirebbe un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 (domanda incidentale, pagg. 7-8). In secondo luogo, la Commissione sostiene (domanda incidentale, pagg. 9-11) che, ammesso e non concesso che l'atto di approvazione fosse una decisione impugnabile, il ricorso sarebbe ugualmente irricevibile in base all'art. 173, 2° comma. Infatti, la supposta decisione non sarebbe destinata alla ricorrente né la riguarderebbe direttamente e individualmente, ma sarebbe stata presa nei confronti di un'altra persona. La ricorrente sarebbe toccata direttamente solo dalla decisione (in realtà, dalle decisioni) di aggiudicazione dell'ordinatore nazionale. Al riguardo la Commissione si richiama alle conclusioni dell'avvocato generale Gand nella causa Alean (69/69, Racc. 1970, pag. 398) e alla vostra sentenza 13 maggio 1971, pag. 422). In terzo luogo, il ricorso sarebbe irricevibile per violazione dell'art. 38, § 1, del regolamento di procedura poiché non conterrebbe «l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi invocati» (domanda incidentale, pag. 12). Quest'ultimo mezzo dev'essere, a mio avviso, respinto. Esso si basa sulla tesi secondo cui l'indicazione dell'«oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi invocati» deve contenere al tempo stesso una precisazione e un inizio di prova dell'assunto della ricorrente che la sua offerta era certamente la più vantaggiosa. Secondo me, questa tesi non trova alcun conforto nella citata disposizione del regolamento di procedura. Inoltre, qualora fosse accolta, essa nuocerebbe alla buona amministrazione della giustizia nel caso di ricorsi come il presente, qualora per il resto essi fossero pienamente ricevibili. L'imprenditore escluso, anche se sia stato presente all'apertura delle varie offerte e ne conosca il contenuto globale, potrà precisare l'affermazione che la sua offerta era la più vantaggiosa soltanto dopo che siano state prodotte le offerte dei concorrenti.
Mi soffermerò sui primi due mezzi dell'eccezione d'irricevibilità nella quarta parte delle mie conclusioni. Nelle controdeduzioni depositate il 27 settembre 1983, la ricorrente dà, in particolare, alle disposizioni del capitolo 6 della seconda convenzione di Lomé richiamate dalla Commissione un'interpretazione diversa da quella caldeggiata da quest'ultima. Pertanto analizzerò ora, in primo luogo, il significato delle disposizioni più pertinenti della Convenzione. Tuttavia, esaminerò al tempo stesso talune altre dissposizioni pertinenti che non figurano nella convenzione stessa.
3. Analisi delle disposizioni pertinenti combinate con i-dati del fascicolo
3.1.
Dall'art. 108 della convenzione citato dalla Commissione risulta in particolare, per quanto qui interessa:
—
che spetta agli stati ACP elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto (art. 108, n. 2, lett. d); ripetuto nell'art. 120);
—
che spetta agli stati ACP ed alla Comunità, congiuntamente, attuare le misure d'applicazione (di progetti e programmi di azioni) idonee a garantire la parità delle condizioni per la partecipazione alle gare e agli appalti (art. 108, n. 4, lett. d));
—
che spetta alla Comunità elaborare e prendere le decisioni di finanziamento relative ai progetti e ai programmi di azioni.
3.2.
Dagli artt. 108, n. 2, lett. c), n. 4, lett. c), e n. 5, 111, 112 e 113 risulta in- nanzitutto che i progetti (da distinguere dalle relative misure d'applicazione) sono preparati dagli stati ACP, poi che essi sono istruiti dalla Comunità in stretta collaborazione con gli stati ACP interessati e infine che spetta alla sola, Comunità elaborare e prendere le decisioni di finanziamento relative ai progetti e ai programmi di azioni (art. 108, n. 5, e art. 113). L'accordo di finanziamento stipulato nella fattispecie a norma dell'art. 115 della convenzione è unito (allegato I) alla domanda incidentale della Commissione. Dall'allegato n. 1 del suddetto accordo di finanziamento risulta, fra l'altro, che le gare d'appalto devono essere effettuate in conformità alle clausole generali specificate nell'allegato n. 3 dello stesso accordo. Fra queste clausole generali figurano, in particolare, un principio di non discriminazione per quanto concerne la partecipazione alle gare (art. VI) e talune disposizioni in materia di controversie (art. XV). Da queste disposizioni risulta innanzitutto che, qualora l'appaltatore chieda un conguaglio e sorga una controversia circa il pagamento di questo, lo stato ACP interessato può porre a carico del FES le conseguenze finanziarie della soluzione della controversia solo se la Commissione abbia previamente approvato tale soluzione. A questo proposito rinvio alle conclusioni che ho presentato il 10 aprile 1984 nella causa 33/82, Murri, in cui ho trattato un problema analogo. La disposizione citata ha comunque indirettamente importanza per il caso di specie in quanto per l'ipotesi ch'essa contempla si fa espressa menzione della previa approvazione da parte della Commissione. Per quanto concerne la questione degli altri rimedi giuridici eventualmente esperibili dall'attuale ricorrente, la seguente disposizione dell'art. XV delle clausole generali ha importanza più diretta:
Ai fini dell'attuazione dell'art. 132 e dell'allegato XIII della seconda convenzione di Lomé, lo stato ACP inserisce nei contratti d'appalto finanziati dal Fondo una clausola così redatta: In via transitoria e in attesa che entrino in vigore le norme in materia di arbitrato concernenti specificamente gli appalti pubblici finanziati dal Fondo europeo di sviluppo, qualsiasi controversia verrà risolta definitivamente in conformità al regolamento della camera di commercio internazionale in materia di conciliazione e di arbitrato.
Come si vedrà, l'art. 132 della convenzione è altrettanto ambiguo, in quanto non risulta chiaramente se esso si riferisca anche alle controversie che sorgano in occasione del procedimento di aggiudicazione o soltanto a quelle vertenti sull'adempimento di un contratto di esecuzione stipulato in esito a detto procedimento. Chiarissime al riguardo sono invece le condizioni del bando di gara relativo al progetto di cui trattasi (allegato 4 dell'atto introduttivo) che, all'art. XXIV, rinviando all'art. 24 delle stesse condizioni, indicano senza ombra di dubbio che al procedimento arbitrale si può far ricorso esclusivamente quando trattasi di controversie sorte durante l'esecuzione del contratto d'appalto («where disagreement arises in the course of performance of the contract») e pertanto non in occasione di liti relative al procedimento di gara che ha preceduto il contratto. Già in base a questo articolo risulta quindi chiaro che l'alternativa costituita dal procedimento arbitrale, secondo la Commissione esperibile, è in realtà preclusa alla ricorrente.
3.3.
L'art. 121, n. 2, dispone che l'ordinatore principale del FES designato dalla Commissione, oltre che a provvedere all'impegno e alla liquidazione delle spese contemplati dal n. 1, deve vigilare, in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, «affinché venga rispettata la parità delle condizioni nella partecipazione alle gare d'appalto, l'eliminazione delle discriminazioni e la scelta dell'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico». Inoltre, sempre a tenore dell'art. 121, n. 2, egli «dà il suo accordo sul capitolato d'appalto prima dell'indizione della gara stessa, riceve i risultati dello spoglio delle offerte ed approva la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto, fatte salve le competenze esercitate dal delegato della Commissione a norma dell'art. 123». Secondo me, già da questa disposizione risulta che non è esatto che, come lascia intendere la Commissione (domanda incidentale, pag. 6, primo paragrafo), l'ordinatore principale sia competente esclusivamente, e per di più solo in collaborazione con l'ordinatore nazionale, a prendere decisioni d'ordine finanziario. L'ordinatore principale ha anche poteri autonomi (potere di approvazione) e questi si estendono fino al garantire l'osservanza, in occasione della gara d'appalto, dei summenzionati criteri sostanziali, fra cui il principio di non discriminazione. Inoltre, emerge già dall'art. 121 che l'applicazione della distinzione, nota al diritto francese, fra «ordonnateur» (cui spetta emettere gli ordinativi di pagamento) e «comptables publics» (che provvedono ai pagamenti veri e propri) non autorizza ancora a concludere per l'irricevibilità del ricorso ( 3 ). Nel caso presente, infatti, trattasi fra l'altro di un atto di approvazione dell'ordinatore principale avverso il quale, in base alla suddetta distinzione, non è escluso a priori dalla dottrina francese che possa proporsi gravame.
Che il potere di approvazione dell'ordinatore principale si riferisca ad un'approvazione anteriore all'aggiudicazione del contratto d'appalto (la proposta di aggiudicazione) è confermato dal raffronto dell'art. 121, n. 2, con l'art. 122, n. 2, lett. d) ed e). Da quest'ultima disposizione, collegata con l'art. 121, n. 2, seconda frase, deriva logicamente che l'ordinatore nazionale può firmare il contratto d'appalto solo dopo che la sua proposta di aggiudicazione sia stata approvata. Questa approvazione appare pertanto come un chiaro atto amministrativo, le cui conseguenze giuridiche non sono però precisate.
A termini dell'art. 123, n. 2, lett. c), il delegato della Commissione in loco «approva, nel termine di un mese, la proposta di aggiudicazione del contratto elaborata dall'ordinatore nazionale ogniqualvolta siano soddisfatte le seguenti tre condizioni: l'offerta prescelta è la più bassa, essa costituisce l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico e non supera gli stanziamenti assegnati al contratto di appalto stesso». Inoltre, a norma dell'art. 123, n. 3, lett. b), il delegato deve vistare, fra l'altro, i contratti firmati dopo l'approvazione delle proposte di aggiudicazione.
Dai documenti prodotti dalla Commissione nel caso presente non risulta che prima della firma del contratto sia stata approvata una proposta di aggiudicazione. Invero, il suo rappresentante ha dichiarato in udienza che in precedenza ha avuto luogo una consultazione. Dalla domanda incidentale della Commissione si deve desumere che solo l'aggiudicazione o il contratto sono stati successivamente approvati dal delegato della Commissione in loco (domanda, pag. 4, e allegati III e IV) L'«approvazione» dev'essere stata pertanto basata sull'art. 123, n. 3, lett. b), e non sull'art. 123, n. 2, lett. c). Se la mia analisi della convenzione è esatta, il procedimento che, secondo la domanda incidentale della Commissione, è stato in pratica seguito è in contrasto con gli artt. 121-123 della convenzione stessa e sono state quindi violate le garanzie contemplate per tutti i concorrenti dall'art. 121, n. 2. Che questa disposizione abbia tale funzione di garanzia sembra essere confermato degli artt. 125, n. 1, 126, n. 1 e n. 2, lett. b), 127, n. 1, e 130 della convenzione.
3.4.
L'art. 132 della convenzione dispone che «la composizione delle controversie fra l'amministrazione di uno stato ACP e un imprenditore, fornitore o prestatario di servizi in occasione della stipulazione o dell'esecuzione di un contratto d'appalto finanziato dal Fondo avviene mediante arbitrato, conformemente ad un regolamento di procedura che... viene approvato con decisione del Consiglio dei ministri...». Come ho già esposto, in base alle disposizioni di attuazione dell'accordo di finanziamento di cui trattasi l'imprenditore escluso nell'ambito di una gara non può, diversamente da quanto sostiene la Commissione, fare alcun ricorso a questo procedimento arbitrale. Sebbene l'art. 132 menzioni anche le controversie sorte in occasione della stipulazione, e non solo le controversie relative all'esecuzione di un contratto, siffatto ricorso da parte dell'imprenditore eliminato non dovrebbe essere facile da costruire. L'arbitrato nell'ambito della camera di commercio internazionale presuppone invero un accordo in materia fra l'appaltante e l'imprenditore interessato. In pratica, però, chi partecipa alle gare potrà concludere con l'appaltante un siffatto accordo relativamente alla stipulazione solo anteriormente o contemporaneamente alla presentazione della sua offerta. Secondo le condizioni generali del bando di gara sopra esaminate, gli stati ACP interessati non sono chiaramente tenuti a stipulare accordi del genere con ciascun concorrente. Né in corso di causa è risultata l'esistenza di accordi siffatti che dovrebbero valere anche per i concorrenti eliminati.
4. La questione della ricevibilità
4.1.
L'oggetto della questione della ricevibilità. Dal raffronto tra l'atto introduttivo, gli altri dati del fascicolo e le disposizioni pertinenti si deve concludere che gli atti ai quali si riferisce in via principale il ricorso d'annullamento possono essere solo i constatati atti d'approvazione del delegato della Commissione in loco. Come ho già rilevato all'inizio delle presenti conclusioni, questi atti d'approvazione sono stati posti in essere il 21 aprile e, rispettivamente, il 9 giugno 1983, dopo la firma dei contratti conclusi con l'impresa alla quale erano stati aggiudicati gli appalti di cui trattasi. In base all'analisi che ho effettuato e alla luce dei testi di questi atti d'approvazione, deve pertanto trattarsi degli atti contemplati dall'art. 123, n. 3, lett. b), cioè dei visti apposti sui contratti già conclusi in precedenza. In corso di causa la ricorrente non ha fatto menzione di altri concreti atti d'approvazione, né durante il procedimento ne è risultata altrimenti l'esistenza. I termini generali dell'atto introduttivo e della memoria 27 settembre 1983 della ricorrente, pag. 2, secondo capoverso, si riferiscono, è vero, anche ad eventuali atti d'approvazione relativi alle proposte di aggiudicazione, quindi anteriori all'aggiudicazione. Poiché non è risultata l'esistenza di atti del genere, nonostante le disposizioni in materia, e poiché inoltre la ricorrente non ha contestato che gli atti d'approvazione menzionati dalla Commissione costituiscano l'oggetto principale del ricorso, mi riferirò solo per completezza, nell'esaminare la questione della ricevibilità, anche ad altri eventuali, ma non emersi, atti d'approvazione.
Il secondo capo della domanda della ricorrente è derivato dal primo e concerne l'annullamento di tutti gli atti conseguenti all'approvazione impugnata. Si può ritenere che la ricorrente si riferisca in particolare all'attribuzione degli appalti ad un concorrente nonché ai contratti successivamente stipulati con il concorrente.
4.2.
Esame dell'eccezione d'irricevibilità con riguardo alla sfera d'applicazione ratione materiae dell'art. 173. Come ho già detto, la Commissione sostiene in primo luogo che gli atti d'approvazione impugnati non costituiscono atti giuridici avverso i quali un'impresa possa proporre ricorso in base all'art. 173. Questi atti d'approvazione avrebbero soltanto carattere accessorio rispetto alla decisione d'aggiudicazione, che spetterebbe unicamente agli stati ACP interessati. Il visto apposto dal delegato della Commissione in loco (in conformità all'art. 123, n. 3, lett. b), della Convenzione) sui contratti stipulati avrebbe l'unico effetto di consentire il finanziamento del contratto da parte del FES (e quindi innanzitutto gli ordinativi di pagamento a carico del FES). Poiché anche questo effetto è un effetto giuridico, dal surriferito punto di vista non si può ancora dedurre, secondo me, che l'atto d'approvazione di cui trattasi non costituisca un atto giuridico suscettibile di ricorso, purché sussistano gli altri presupposti di cui all'art. 173. Tale ricorso risulta senz'altro proponibile, ad esempio, da qualsiasi Stato membro quando il visto sia apposto in contrasto con la Convenzione. La stessa conclusione vale per eventuali — ma, come ho osservato, non emersi nella fattispecie -— atti d'approvazione ex art. 123, n. 2, lett. c) (approvazione, precedente l'aggiudicazione, di proposte d'aggiudicazione). A proposito di siffatti atti d'approvazione, ci si può perfino chiedere se essi non costituiscano un necessario presupposto dell'aggiudicazione e della firma del contratto. Considerata l'autonoma funzione di garanzia della summenzionata disposizione e tenuto conto della rilevata impossibilità di adire un tribunale arbitrale — diversamente da quanto asserisce la Commissione — in relazione alla decisione finale d'aggiudicazione, ci si può chiedere anche se non sia auspicabile che sia consentito in proposito proporre ricorso dinanzi a questa Corte. Poiché nel caso presente non è risultata l'esistenza di atti d'approvazione del genere, non ritengo però opportuna una pronunzia definitiva sulla questione in questa causa. In particolare, non si deve anticipare la decisione sul ricorso, formulato diversamente, nella causa 118/83 (Muratori).
4.3.
Esame con riguardo alla sfera d'applicazione ratione personae dell'art. 173 (secondo comma). La Commissione deduce in secondo luogo, come ho già ricordato nel paragrafo 2 delle presenti conclusioni, che comunque il ricorso è irricevibile poiché l'atto d'approvazione è chiaramente destinato all'ordinatore nazionale e non riguarda direttamente e individualmente la ricorrente in quanto impresa esclusa. La ricorrente, pertanto, non soddisferebbe le condizioni di cui all'art. 173, 2° comma.
A mio avviso, questo secondo mezzo della Commissione è senz'altro fondato. La ricorrente non contesta che gli impugnati atti d'approvazione 21 aprile e 9 giugno 1983 erano destinati all'ordinatore nazionale e non a lei. Inoltre, mi sembra chiaro che non quest'approvazione, ma l'aggiudicazione e la firma dei contratti da parte delle competenti autorità degli stati ACP interessati — che l'hanno preceduta — hanno avuto conseguenze dirette per la ricorrente. La situazione nella fattispecie non è in particolare, paragonabile e quella di cui tratta-vasi nella quarta causa Simmenthal (92/78, Racc. 1979, pag. 777), poiché in quel caso l'impugnata decisione della Commissione era anteriore all'esclusione della ricorrente a seguito della presentazione della sua offerta, conteneva un precetto inderogabile in proposito e in questo senso costituiva certamente la causa diretta dell'esclusione. La situazione in esame è ancor meno comparabile a quella cui si riferiva la vostra sentenza 23 novembre 1978 (causa 56/77, Agence européenne d'intérims, Racc. 1978, pag. 2215). Allora, infatti, il ricorso era diretto contro l'attribuzione di un contratto, da parte della Commissione, ad un concorrente della ricorrente. Invero, anche nella presente causa il ricorso, tenuto conto del punto 2 delle conclusioni, è, in definitiva, manifestamente inteso all'annullamento dell'aggiudicazione e dei contratti stipulati a seguito di questa con il concorrente della ricorrente. Poiché questa aggiudicazione è stata effettuata dagli stati ACP interessati e pertanto non poteva, in quanto tale, essere impugnata dinanzi a questa Corte, la ricorrente ha cercato di raggiungere lo scopo suddetto presentando l'aggiudicazione e i contratti come conseguenze degli atti d'approvazione impugnati. Tuttavia, dato che l'aggiudicazione ha avuto luogo e i contratti in base ad essa stipulati hanno già acquistato efficacia vincolante, la ricorrente non può raggiungere lo scopo perseguito ( 4 ). Qualora il successo della sua azione avesse la conseguenza giuridica di rendere impossibile il finanziamento degli appalti da parte del FES, nemmeno tale conseguenza potrebbe autorizzare a concludere che la ricorrente è riguardata direttamente dai constatati atti d'approvazione. Anzi è evidente che, anche da questo punto di vista, (l'annullamento de) gli atti d'approvazione (potrebbe) potrebbero riguardare la ricorrente al massimo indirettamente, ad esempio qualora il venir meno di questa possibilità di finanziamento inducesse gli stati ACP interessati a recedere dai contratti di cui trattasi. Non ritengo pertanto necessario esaminare la questione se una siffatta conseguenza giuridica sia concepibile.
Per amore di completezza aggiungo a questo proposito che il mio giudizio sarebbe forse stato diverso se la ricorrente avesse impugnato un concreto atto d'approvazione ex art. 123, n. 2, lett. e). Poiché non è emersa l'esistenza di un atto d'approvazione del genere e la ricorrente non ha contestato che solo gli atti d'approvazione successivi menzionati dalla Commissione erano importanti nella fattispecie, credo però che, per i motivi sopra esposti, sia inopportuno pronunziarsi su questo punto nella presente causa.
4.4.
Limitazione della conclusione al caso concreto. A primo acchito si potrebbe affermare che la conclusione cui sono giunto ha la conseguenza che un imprenditore escluso, in contrasto con la convenzione, in occasione di una gara non dispone affatto di rimedi giuridici. Infatti, come si è visto, la ricorrente, diversamente da quanto sostiene la Commissione, non può quasi certamente esperire il procedimento arbitrale contemplato dall'art. 132 della convenzione (rinvio in proposito al punto 3.2. delle presenti conclusioni). Sarebbe però avventato inferirne che in casi del genere manca qualsiasi possibilità di tutela giuridica. In primo luogo è concepibile che talora si possa adire un giudice nazionale dello stato ACP interessato. Tuttavia, ritengo più importante la constatazione che la mia conclusione è limitata espressamente all'oggetto del ricorso. Nella causa 118/83 (Muratori) l'oggetto del ricorso è definito in termini del tutto diversi, riguarda anche atti della Comunità nei confronti della ricorrente e inoltre è basato sull'art. 215 del trattato CEE. Ho evitato accuratamente di anticipare in qualsivoglia maniera, nelle mie conclusioni, la decisione in quella causa, che è prospettata del tutto diversamente e i cui antefatti sono anch'essi diversi. Come si è visto, ho del pari ritenuto importante, sotto il profilo della buona amministrazione della giustizia, lasciare insoluta la questione del come debba giudicarsi un ricorso proposto contro un'approvazione (non emersa nel caso di specie) concessa in base all'art. 123, n. 2, lett. c), della Convenzione.
5. Conclusione
Infine mi sono ancora chiesto se, dato che, come si è visto, v'è incertezza sul se anteriormente all'apposizione del visto in conformità all'art. 123, n. 3, lett. b), della convenzione sia stata concessa anche l'approvazione prescritta dell'art. 123, n. 2, lett. c), non fosse opportuno suggerire che la questione della ricevibilità venga esaminata congiuntamente al merito della causa. Come ho fatto notare, però, la ricorrente non ha contestato che gli atti d'approvazione da lei censurati sono gli atti 13 aprile e 6 giugno 1983, menzionati dalla Commissione. Questi atti, come risulta anche dal loro testo, prodotto dalla Commissione, sono chiaramente i visti contemplati dall'art. 123, n. 3, lett. b). La ricorrente deve rimproverare a sé stessa di non aver dichiarato chiaramente, nelle osservazioni scritte e orali sull'eccezione sollevata dalla Commissione, che il suo ricorso era diretto in via principale non contro l'apposizione dei visti suddetti, ma contro gli atti d'approvazione ex art. 123, n. 2, lett. c). Anche se con qualche esitazione, non ritengo di potervi proporre, stando così le cose, di riunire l'eccezione al merito.
In base all'analisi che ho effettuato concludo pertanto, per quanto concerne il caso concreto:
5.1.
per l'irricevibilità del ricorso;
5.2.
per la condanna della ricorrente alle spese.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
( 2 ) Per ¡ problemi d'identificazione relativi a queste deci-sioni si veda il punto 3.3. delle presenti conclusioni. Ho aggiunto il plurale tra parentesi perché in pratica trattasi di due decisioni.
( 3 ) Questa distinzione si ritrova chiaramente negli artt. 8 e segg., del regolamento finanziario 17. 3. 1981, che si applica al quinto FES (allegato alla domanda incidentale della Commissione).
( 4 ) Λ questo proposito rinvio anche alle considerazioni — che sottoscrivo — svolte dall'avvocato generale Reischl a pagg. 2240-2242 delle sue conclusioni nella menzionata causa 56/77. Anche per i motivi ivi indicati la ricorrente non può ottenere l'annullamento dei contratti da lei contestati.
Full & Egal Universal Law Academy