CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
DEL 22 MARZO 1984
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Siete chiamati ad interpretare il regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, sui regimi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori migranti (GU L 149, p. 2) nel quadro di una controversia pregiudiziale relativa alle prestazioni di malattia e di maternità per i disoccupati.
Il 30 giugno 1977, la signora Antje Guyot, cittadina tedesca, si dimise dall'impiego che aveva nella Repubblica federale e il 1° agosto si iscrisse come disoccupata presso un ufficio tedesco di collocamento. Un mese più tardi, si stabilì in Francia per ricongiungersi al marito, cittadino francese, e il 5 settembre dello stesso anno, essendo ancora disoccupata, si iscrisse all'agence nationale pour l'emploi.
Per un periodo di tre mesi, e cioè fino al 1° dicembre, la Guyot percepì l'indennità di disoccupazione dall'ente previdenziale tedesco; ma da tale data a erogargliela fu l'association pour l'emploi dans les industries et le commerce (Assedie) in base a una normativa che, non seguendo il criterio dello stato di ultimo impiego, è più favorevole della disciplina comunitaria (cfr. circolare n. 73-8, 19. 3. 1973 dell'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, Unedic).
Il 21 marzo 1980, la caisse primaire d'assurance maladie negò alla Guyot sia il rimborso delle spese mediche sostenute nel periodo gennaio-marzo 1978, sia le indennità giornaliere delle assicurazioni malattia e maternità. Contro questa decisione la Guyot propose ricorso alla commission de première instance de sécurité sociale di Rouen che, con pronuncia 28 aprile 1981, condannò l'ente a pagare le dette prestazioni.
La caisse interpose appello. Con sentenza 30 giugno 1983, l'organo adito (Cour d'appel di Rouen) sospese il procedimento e, ai sensi dell'articolo 177 trattato CEE, sottopose alla nostra Corte il seguente quesito pregiudiziale:
«Se le condizioni stabilite per fruire delle prestazioni di cui all'articolo 71, regolamento 1408/71, comprendano, nell'ipotesi contemplata dal paragrafo 1, lettera b), ii, la residenza nello stato competente anteriore alla scadenza del periodo dell'ultima occupazione nello stato membro diverso da quello competente».
2.
Come ho detto, oggetto della lite principale è il diritto di una lavoratrice migrante disoccupata a ottenere le prestazioni di malattia e di maternità da un ente previdenziale dello stato membro in cui risiede. L'articolo 25 del regolamento 1408 fa dipendere la loro corresponsione dall'esistenza delle condizioni a cui è subordinato il pagamento delle indennità di disoccupazione. A loro volta, queste ultime sono regolate dal capitolo 6 della medesima fonte, nel quale figura l'articolo 71 che il giudice a quo vi chiede d'interpretare. Esaminiamo perciò i principi di tale disciplina.
La regola generale da essa posta è che le prestazioni sono corrisposte dal paese di ultimo impiego. Solo rivolgendosi agli enti previdenziali di questo, infatti, il lavoratore può totalizzare i periodi di assicurazione e di occupazione compiuti nel territorio e secondo l'ordinamento di altri stati membri (articolo 67, paragrafo 3). Qualora il disoccupato lasci lo stato ove ha lavorato da ultimo e si rechi in un altro stato per cercarvi un nuovo posto, 10 stato di ultimo impiego è tenuto a versargli le indennità per un periodo di tre mesi (articolo 69).
Il perché di questo limite è spiegato dalla motivazione della proposta di regolamento contenente misure a favore dei lavoratori disoccupati che la Commissione trasmise al Consiglio nel 1980 (GU C 169, 1980, p. 22). Il capitolo 6 del regolamento 1408 — vi si legge — fu adottato in un periodo di alta congiuntura, nel quale trovar lavoro in tempi brevi era cosa agevole. Garantire per più di tre mesi il diritto alle prestazioni fuori dallo stato di ultimo impiego sembrò dunque esorbitante. Per fruirne al di là di tale termine, il disoccupato non avrebbe dovuto far altro che tornare nel paese ove lavorò per l'ultima volta.
3.
Alla regola che vuole le prestazioni erogate dal paese di ultimo impiego fa eccezione l'articolo 71, paragrafo 1, lettere a), ii, e b), ii. Ne beneficia il disoccupato che, durante l'ultimo periodo d'impiego, abbia risieduto in uno stato membro diverso da quello di occupazione e, una volta cessato il rapporto di lavoro, si sia iscritto agli uffici di collocamento del paese di residenza. In tale ipotesi, le prestazioni sono erogate dagli enti previdenziali di tale paese, come se il lavoratore vi avesse occupato il suo ultimo posto.
La ratio della deroga è chiara. Essa riguarda situazioni marginali: tutela cioè i lavoratori — frontalieri, stagionali, addetti a trasporti internazionali, occupati in imprese di confine — che di norma vivono ed operano nel territorio di più stati membri. Nel loro caso — avete osservato — il «trasferimento dell'onere delle prestazioni di disoccupazione dallo stato membro di ultima occupazione allo stato membro di residenza [si giustifica per gli] stretti legami [dei lavoratori] col paese in cui... sono stabiliti e dimorano abitualmente». La dimora abituale, infatti, prova che nello stato di stabilimento il lavoratore ha il centro dei propri interessi; vince perciò la presunzione che vuole il lavoratore residente nello stato di occupazione «anche se abbia lasciato la... famiglia in un altro stato» (sentenza 17. 2. 1977, causa 76/76, Di Paolo/Office national de l'emploi, Racc. 1977, p. 315, punti 12, 17 e 19).
4.
Sulla scorta di questi dati, vi suggerisco di rispondere nel modo che segue alla domanda formulata in via pregiudiziale dalla Cour d'appel di Rouen con sentenza 30 giugno 1983, nella causa promossa dalla Caisse primaire d'assurance maladie di Rouen contro la signora Antje Guyot:
L'articolo 71, regolamento 1408/71, nell'ipotesi contemplata dal paragrafo 1, lettera b), ii, si applica al solo caso del disoccupato che, durante l'ultimo periodo d'impiego, risiedeva in uno stato membro diverso da quello di occupazione.
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