CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
DEL 6 GIUGNO 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
con decisione 5 maggio 1982, n. 82/401 (GU L 173, 1982, pag. 20) la Commissione accertava l'incompatibilità con l'art. 92 del trattato CEE e con le organizzazioni comuni di mercato nei settori del vino e degli ortofrutticoli di vari aiuti concessi dalla regione Sicilia con legge n. 16/81. Questa decisione non è stata impugnata dal governo italiano. Questa ha pure chiesto alle autorità regionali siciliane di abrogare le disposizioni di legge di cui trattasi, il che tuttavia non è fino ad oggi avvenuto. Nell'art. 2 di detta decisione la Repubblica italiana viene invitata ad adottare, entro un mese dalla notifica della decisione stessa, gli opportuni provvedimenti e ad informarne la Com-, missione.
Il presente ricorso della Commissione mira a far accertare da questa Corte che, non avendo adottato entro il termine gli opportuni provvedimenti, la Repubblica italiana ha trasgredito gli obblighi impostile dal trattato. Gli antefatti della decisione, come pure il contenuto della stessa sono già esaurientemente esposti nella relazione d'udienza. Mi astengo quindi dal ripeterli.
La Repubblica italiana vi chiede di respingere il ricorso della Commissione, in subordine di dichiarare che il ricorso è divenuto privo d'oggetto. Per quanto riguarda l'aiuto contemplato dall'art. 13 della legge regionale n. 16/81, cioè la messa a disposizione dell'Istituto regionale della vite e del vino di un importo di 3 miliardi di lire per la stagione 1981, il governo italiano sostiene che non si tratta di un aiuto alla produzione, contrariamente a quanto la Commissione dichiara nella decisione. Concordo tuttavia con la Commissione nel ritenere che questa eccezione è diretta contro la stessa decisione, ormai non più impugnabile, cosicché va dichiarata irricevibile.
Per quanto riguarda i restanti aiuti contemplati dagli artt. 1, 2 e 7 della legge regionale n. 16/81, il governo italiano sostiene che gli aiuti non sono mai stati versati e che non potranno più esserlo, dato che la stagione 1980/1981 è passata. Il ricorso della Commissione sarebbe quindi divenuto privo di oggetto.
La Commissione ammette che gli aiuti contemplati da dette disposizioni non sono stati versati. Essa chiede tuttavia che le disposizioni stesse siano abrogate e ciò non solo per il motivo di forma della loro incompatibilità con il diritto comunitario, ma anche per impedire eventuali pagamenti ulteriori. All'udienza le parti hanno dibattuto sulla possibilità di quest'ultima cosa. Non mi sembra però che valga la pena di soffermarsi sulla questione. Le disposizioni in contrasto col diritto comunitario devono essere abrogate. A norma dell'art. 189 del trattato CEE la decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Ciò vale quindi anche per l'art. 2 della decisione di cui trattasi, il quale prescriveva chiaramente l'abrogazione delle disposizioni della legge regionale e che non è stato impugnato.
Concludo quindi proponendovi di dichiarare che la Repubblica italiana, non eseguendo nel termine prescritto la decisione della Commissione 5 maggio 1981, è venuta meno agli obblighi impostile dal trattato. Nel contempo lo stato membro va condannato alle spese.
( 1 ) Traduzione dall'olandese.
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