CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PIETER VERLOREN VAN THEMAAT
dell'11 dicembre 1984 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1. Introduzione
1.1. I fatti principali
La ditta Binderer, ricorrente, importa e distribuisce nella Repubblica federale di Germania vini provenienti da altri Stati membri e da paesi terzi. Da tempo essa è specializzata soprattutto nell'importazione di vini dall'Ungheria e dalla Iugoslavia; è lei che effettua, fra l'altro, il 65% delle importazioni dall'Ungheria. Il procedimento odierno verte sulla legittimità dell'uso, da parte della ricorrente, delle indicazioni di qualità « spätgelesen » e « ausgelesen » come traduzione letterale delle rispettive diciture ungheresi e iugoslave, nonché sulla legittimità dei divieti stabiliti in proposito dalla Commissione. Le indicazioni di qualità « Spätlese » e « Auslese » vengono usate (esclusivamente in tedesco) anche per vini austriaci e svizzeri, ma ricorrono soprattutto nella stessa Repubblica federale di Germania. Mentre, negli anni 1981-1983, l'importazione da parte della ricorrente di vini così designati ammontava annualmente a circa 16000 hi, con un massimo di circa 29000 hi (soltanto nel 1982), la produzione di questi vini nella Repubblica federale oscillava, nei suddetti anni 1981-1983, fra 796000 hi (nel 1982) e circa 890000 hi per i vini « Spätlese » e fra circa 98000 e circa 151000 hl per i vini «Auslese» (risposta della Commissione in data 26 ottobre 1984 ad un quesito da me rivoltole durante la trattazione orale). La quota di mercato dei vini « Spätlese » e « Auslese » variava, nei suddetti anni, tra l'I,5% circa e il 4% circa della produzione tedesca. Sul piano della politica della concorrenza della Commissione, una siffatta quota di mercato verrebbe considerata come una « quantità trascurabile » sotto il profilo concorrenziale, tale da non poter incidere in modo sensibile sui rapporti di concorrenza e da non potere quindi giustificare alcun intervento della Commissione, né i costi che ne deriverebbero per la Commissione stessa e per le imprese interessate.
1.2. Le norme comunitarie da applicare
Per la valutazione della controversia sono rilevanti le seguenti norme comunitarie:
A termini del secondo punto del preambolo del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355 (GU 1979, L 54, pag. 99), che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, « lo scopo di qualsiasi designazione e presentazione deve essere di fornire delle informazioni quanto più esatte e precise possibile per l'apprezzamento della merce tanto da parte dell'eventuale acquirente quanto da parte degli enti pubblici incaricati della gestione e del controllo del commercio dei prodotti in questione ». L'art. 30, n. 5, dello stesso regolamento precisa in proposito, per quanto riguarda l'etichettatura dei vini (per la quale gli artt. 27-34 del regolamento contengono già dettagliate disposizioni), che « condizioni particolari relative al controllo dell'osservanza delle disposizioni in materia di designazione sull'etichettatura dei prodotti importati possono essere previste, specialmente per quanto concerne l'origine geografica, le menzioni relative ad una qualità superiore, la varietà di vite e l'imbottigliatore ». Secondo l'art. 30, n. 7, « per la designazione dei prodotti importati le indicazioni sull'etichettatura di cui agli artt. 27, 28 e 29 sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità ». Al 2o comma questa norma stabilisce inoltre che, tuttavia, per i vini importati, l'indicazione — fra l'altro — delle menzioni di cui all'art. 28, n. 2, leu. e), relative ad una qualità superiore, è fatta in una delle lingue ufficiali del paese terzo di origine, ma può inoltre esser fatta in una lingua ufficiale della Comunità. Infine, l'art. 30, n. 7, stabilisce (e ciò è importante per il presente procedimento) che l'uso di talune menzioni risultanti dalla traduzione delle indicazioni di cui al 2o comma può essere disciplinato da disposizioni di attuazione. L'art. 43 del regolamento sancisce infine, al n. 1, l'importante principio generale secondo cui « la designazione e la presentazione dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 3, ivi compreso qualsiasi tipo di pubblicità non devono creare confusione sulla natura, l'origine e composizione del prodotto per quanto riguarda le indicazioni di cui agli artt. 2, 12, 27, 28 e 29 ». Fra queste indicazioni, sono particolarmente importanti nella fattispecie le menzioni « relative ad una qualità superiore » ai sensi dell'art. 28, n. 2, lett. c), e le informazioni relative « alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura che sono all'origine del vino » ai sensi dello stesso n. 2, leu. p). A mio avviso, le competenti autorità nazionali e qualsiasi interessato avrebbero potuto agire direttamente, in base all'art. 43, contro la sleale campagna pubblicitaria condotta da un'impresa meno importante della ricorrente e concorrente di questa.
L'art. 2, n. 4, 2o comma, del regolamento della Commissione 26 marzo 1981, n. 997 (GU 1981, L 106, pag. 1), « recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve », stabilisce quanto segue: « Se un'indicazione relativa ad una qualità superiore ai sensi del 1o comma dev'essere tradotta in lingua tedesca per figurare nell'etichettatura di un vino importato, non può essere impiegato alcuno dei termini seguenti: ” Qualitätswein mit Prädikat ”, ” Kabinett ”, ” Spätlese ”, ” Auslese ”, ” Beerenauslese ” e ” Trockenbeerenauslese ”». Poiché le designazioni ungheresi e iugoslave rilevanti nella presente causa e corrispondenti alle espressioni « Spätlese » e « Auslese » erano ammesse dalla Comunità in forza dell'art. 28, n. 2, leu. e), del regolamento del Consiglio n. 355/79, il suddetto divieto lasciava impregiudicata la possibilità di altre traduzioni.
Dopo la pubblicazione di questa norma, la ricorrente si rivolgeva infatti alle competenti autorità della Repubblica federale ed alla Commissione per comunicare la propria intenzione di rispettare il nuovo regolamento e di tradurre letteralmente le espressioni ungheresi e, rispettivamente, iugoslave in questione con gli aggettivi « spätgelesen » e « ausgelesen ». Il Ministero degli interni dello Stato di Baviera non faceva in proposito alcuna obiezione e, da parte sua, la Commissione si dichiarava espressamente d'accordo su tale soluzione nella risposta, ampiamente motivata, del 14 agosto 1981 ad una lettera di varie organizzazioni professionali tedesche ( 1 ).Forte di questo consenso, la ricorrente importava i vini di cui trattasi dall'Ungheria e dalla Iugoslavia e li distribuiva poi nella Repubblica federale con le indicate designazioni.
Nel frattempo, veniva emanato il regolamento della Commissione 6 maggio 1983, n. 1224 (GU 1983, L 134, pag. 1), ora impugnato dalla ricorrente. Il quinto punto del preambolo di questo regolamento recita:
« Considerando che, per evitare che il consumatore venga indotto in errore circa il livello superiore di qualità indicato per alcuni vini importati nella Comunità, soggetti a requisiti meno restrittivi in materia di etichettatura, senza peraltro creare una discriminazione nella designazione di tali vini rispetto ai vini di origine comunitaria, occorre prendere in considerazione le particolari condizioni climatiche nelle quali i vini importati sono stati ottenuti ed escludere conseguentemente la possibilità di indicare sull'etichetta di tali vini importati i termini “ spätgelesen ” e ” ausgelesen ”, anche se detti termini risultano dalla traduzione di termini conformi alle disposizioni del paese terzo d'origine ».
Conseguentemente, l'art. 1, n. 3, lett. g), di detto regolamento stabilisce che:
« il testo del paragrafo 4, secondo comma », dell'art. 2 [del regolamento n. 997/81] è sostituito dal seguente:
« Se un'indicazione relativa ad una qualità superiore ai sensi del Io comma deve essere tradotta in lingua tedesca per figurare nell'etichettatura di un vino importato, non può essere impiegato alcuno dei termini seguenti : ” Qualitätswein mit Prädikat ”, ” Kabinett ”, ” Spätlese ”, ” Auslese ”, ” Beerenauslese ”, ” Trockenbeerenauslese ”, ”Eiswein”, nonché ”spätgelesen” e ”ausgelesen”».
In questo elenco ho sottolineato le espressioni che venivano vietate per la prima volta e che quindi comprendono anche i termini « spätgelesen » e « ausgelesen », che la Commissione aveva espressamente ammesso nel 1981. L'art. 1, n. 10, del regolamento, contiene una disposizione transitoria per le scorte di vini che fossero stati etichettati in conformità alle norme precedentemente vigenti. Da un raffronto tra il citato quinto punto del preambolo di questo regolamento con la lettera riportata nella nota 1 risulta che le considerazioni svolte nel preambolo sono in manifesta contraddizione con la suddetta lettera. È perciò del tutto comprensibile che la ricorrente impugni ora dinanzi alla Corte la disposizione da me citata e motivata nel senso suddetto. Nella risposta del 12 settembre 1984 ad un quesito rivoltole in proposito dalla Corte, la Commissione riconosce espressamente di aver modificato il proprio punto di vista del 1981. Come si può desumere dagli atti processuali e dalle considerazioni svolte in udienza dalla ricorrente, questa fa carico alla Commissione soprattutto di aver usato il potere normativo ad essa spettante per risolvere un caso concreto (la Commissione ha motivato la modifica del proprio punto di vista facendo riferimento a taluni annunci pubblicitari da considerare abusivi). Dall'esame di questa censura alla luce del terzultimo capoverso della risposta della Commissione al quesito della Corte risulta, a mio avviso, che la censura stessa non è stata formulata alla leggera. Da tale capoverso si desume infatti che la pubblicità ingannevole effettuata da un'impresa concorrente meno importante della ricorrente ha costituito un motivo determinante per la modifica del punto di vista del 1981 (« In particolare, il cambiamento di opinione della Commissione è stato determinato anche dal modo in cui i commercianti hanno sfruttato per fini pubblicitari la possibilità offerta dalla lettera del 14. 8. 1981», il che viene poi spiegato dettagliatamente).
2. La domanda principale della ricorrente
La ricorrente chiede in primo luogo che l'art. 1, n. 3, leu. g), del regolamento n. 1224/83 venga annullato nella parte in cui vieta l'uso dei termini « spätgelesen » e « ausgelesen » nella traduzione di indicazioni relative ad una qualità superiore ai sensi dell'art. 28, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) n. 355/79.
In base alla lettera dell'art. 173 del trattato CEE, nonché alla vostra giurisprudenza in materia, questa domanda principale della ricorrente dev'essere senz'altro dichiarata irricevibile. È vero che la norma impugnata, poiché è direttamente efficace e non richiede ulteriori provvedimenti di attuazione da parte dell'amministrazione comunitaria o nazionale, riguarda direttamente la ricorrente. Inoltre, a mio avviso, in base alla conclusione della suddetta lettera della Commissione in data 12 settembre 1984 e alle spiegazioni che sono state date al riguardo in udienza, è sufficientemente accertato che la norma in questione è stata posta in essere in particolare (« nicht zuletzt ») a causa di campagne pubblicitarie di piccole imprese concorrenti della ricorrente per vini importati del tipo di quelli su cui verte la presente causa. Tuttavia, secondo quanto risulta fra l'altro dalla vostra sentenza nella causa 231/82 (Spijker Kwasten, Race. 1983, pag. 2559), nella quale parimenti si trattava di un provvedimento protettivo avente formalmente portata generale, ma manifestamente adottato in considerazione di un caso concreto e in realtà esclusivamente per questo caso, una siffatta circostanza non è sufficiente per ammettere la ricevibilità di un ricorso. Discostandosi dalle conclusioni dell'avvocato generale sig.ra Rozès, che per i suddetti motivi aveva ritenuto ricevibile il ricorso, la Corte (terza sezione) dichiarava allora che questo era irricevibile, in quanto (punto 8 della motivazione) « la Corte, nella sentenza 15 luglio 1963 (Plaumann, 25/62, Race. pag. 197), ha già affermato che i terzi possono essere riguardati individualmente da una decisione diretta ad un'altra persona soltanto qualora il provvedimento li tocchi a causa di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e quindi li identifichi in modo analogo al destinatario ». La stessa sentenza aggiunge fra l'altro, al punto 9 della motivazione, che : « Nei riguardi degli importatori di tali merci, essa appare quindi un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto. La decisione impugnata non riguarda quindi direttamente la ricorrente». Al punto 10 della motivazione si affermava inoltre espressamente « Questa conclusione non è infirmata dal fatto che la ricorrente, stando alle sue dichiarazioni non contestate dalla Commissione, è il solo importatore stabilito nel Benelux che importi regolarmente nei Paesi Bassi dalla Repubblica popolare di Cina, e che proprio in occasione di una di queste importazioni è stata adottata la decisione impugnata ». Al riguardo, nello stesso punto della motivazione, si fa riferimento anche alla sentenza 6 ottobre 1982 nella causa 307/81 (Alusuisse, Race. 1982, pag. 3463), nella quale si trattava, come nel presente caso, di un regolamento (e non, come nella causa Spijker Kwasten, di una decisione destinata ad uno o più Stati membri). Come viene ricordato nel punto 10 della motivazione della sentenza Spijker Kwasten, la Corte ha affermato, nella causa Alusuisse, che « la natura di regolamento di un atto non è inficiata dalla possibilità di determinare il numero o anche l'identità dei soggetti giuridici cui esso si applica in un momento determinato, purché sia assodato che detta applicazione avviene in considerazione di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto, in relazione con lo scopo di questo ».
Non vi nasconderò che, come l'avvocato generale sig.ra Rozès nella causa Spijker Kwasten, avrei ritenuto possibile, in base al testo dell'art. 173, un'interpretazione meno restrittiva in considerazione della tutela giurisdizionale attribuita ai singoli dallo stesso articolo 173. A ciò si aggiunge il fatto che, nel presente caso, la dichiarazione di irricevibilità del ricorso priva la ricorrente di qualsiasi efficace tutela giurisdizionale. Poiché, secondo la lettera e lo spirito della norma in questione, le condizioni da questa poste devono essere soddisfatte soltanto dopo l'importazione, non si può vietare, in base alla norma impugnata, l'importazione dei vini di cui trattasi. Di conseguenza, la ricorrente non può più, in un ricorso diretto contro il rifiuto dell'autorizzazione ad importare, sollevare un'eccezione d'illegittimità della norma considerata. Come ho già detto, la norma è direttamente efficace e non richiede, per la sua applicazione, alcun provvedimento giuridico dell'amministrazione. Né può costituire la base per il rifiuto dell'autorizzazione ad importare, poiché le condizioni da essa poste devono essere soddisfatte soltanto dopo l'importazione. Un'eccezione d'illegittimità — con le sue incerte conseguenze — potrebbe essere sollevata soltanto nel caso di un procedimento penale, che per natura è possibile soltanto dopo la messa in commercio dei vini di cui trattasi e quindi dopo l'importazione. La possibilità di ottenere questa tardiva tutela giurisdizionale non può essere considerata pienamente equivalente al ricorso per annullamento del regolamento dinanzi alla Corte, in forza dell'art. 173. La considerazione contenuta nel punto 11 della motivazione della sentenza emessa nella causa Spijker Kwasten, secondo cui la conclusione nel senso della irricevibilità, cui la Corte è pervenuta in detta sentenza, « è del resto conforme al sistema dei rimedi giuridici istituito dal diritto comunitario, dato che gli importatori interessati possono impugnare dinanzi ai giudici nazionali il rifiuto di rilasciare la licenza d'importazione, deciso dalle autorità nazionali a norma del diritto comunitario », non vale, in ogni caso, per la presente fattispecie.
Sotto il profilo della tutela giurisdizionale, sarei lieto, tenuto conto della considerazione testé fatta, se nella presente causa voleste dichiarare ricevibile il ricorso della ricorrente, in ragione della sostanziale differenza rispetto alla causa Spijker Kwasten. Purtroppo, nella vostra giurisprudenza non riesco tuttavia a trovare alcuno spunto per sostenere che un provvedimento manifestamente adottato per uno o più casi individuali noti e che, in pratica, riguardi direttamente una particolare impresa, anche se, dal punto di vista formale, abbia senz'altro portata generale, possa ciononostante essere impugnato dinanzi alla Corte, qualora non sia offerta una soddisfacente tutela dinanzi ai giudici nazionali. Perciò, a mio avviso, il punto 11 della motivazione della sentenza da voi emessa nella causa Spijker Kwasten non si può intendere come principio generale, nel senso che esso limiti la validità delle considerazioni svolte nei precedenti punti della motivazione. Giungo perciò a concludere che, in base alla vostra costante giurisprudenza, la domanda principale della ricorrente dev'essere dichiarata irricevibile. La norma impugnata crea per tutti gli attuali e futuri importatori dei vini di cui trattasi un obbligo da adempiere nella successiva messa in commercio di detti vini. Sotto questo profilo, tenuto conto della citata giurisprudenza della Corte, la ricorrente non presenta qualità sue proprie, né può richiamarsi ad una situazione di fatto che la caratterizzi e la individualizzi rispetto a tutti gli altri importatori attuali e futuri astrattamente designati nella norma. Ad una diversa conclusione non può portare neppure la particolare circostanza che la ricorrente, a differenza di futuri importatori, disponeva ancora, al momento dell'emanazione della disposizione impugnata, di una scorta di vini etichettati in conformità a quanto disposto dal precedente regolamento n. 997/81 della Commissione. Come ho già osservato nell'esaminare le disposizioni comunitarie rilevanti nella fattispecie, per queste vecchie scorte il regolamento contiene infatti (giustamente) una norma transitoria, che esclude nel loro caso l'applicazione della norma controversa. Stando così le cose, si deve quindi escludere anche qualsiasi analogia con la causa 11/82 (Piraiki-Patraiki e altri), nella quale ho proposto il 14 ottobre 1982 e l'11 ottobre 1984 di dichiarare la ricevibilità del ricorso.
Poiché, quindi, devo concludere che, alla luce della vostra giurisprudenza, la domanda principale della ricorrente dev'essere dichiarata irricevibile, ritengo inutile, nel presente procedimento, esaminare in modo più approfondito i mezzi dedotti dalla ricorrente nel merito, a sostegno di tale domanda principale. Essi potranno sempre essere presi in considerazione nell'ambito di un eventuale procedimento pregiudiziale, concepibile, comunque, solo entro i ristretti limiti cui ho accennato.
3. La domanda presentata in subordine dalla ricorrente
In via subordinata, la ricorrente chiede che la Corte voglia « dichiarare che le Comunità europee sono tenute a risarcire alla ricorrente i danni derivantile dal fatto che, in base al regolamento della Commissione 6 maggio 1983, n. 1224, essa non potrà più usare in futuro, nella traduzione di indicazioni relative ad una qualità superiore ai sensi dell'art. 28, n. 2, lett. c), del regolamento n. 355/79, i termini ” spätgelesen ” e ” ausgelesen”».
Poiché la ricevibilità di questa domanda subordinata della ricorrente viene contestata dalla Commissione e dalla Repubblica federale di Germania esclusivamente con argomenti che in realtà riguardano il merito della causa, non ritengo opportuno esaminare separatamente in modo approfondito la questione della ricevibilità della domanda formulata in subordine.
Al punto 8 della motivazione della sentenza 2 marzo 1977 nella causa 44/76 (Milch-, Fett- und Eier-Kontor GmbH/Consiglio e Commissione, Race. 1977, pag. 393), la Corte ha dichiarato che « l'art. 215 del trattato non vieta di adire la Corte per far dichiarare la responsabilità della Comunità per danni imminenti e prevedibili con una certa sicurezza, anche se l'entità del danno non è ancora esattamente determinabile ». Perciò, nella presente causa si deve in primo luogo stabilire se l'asserito danno sia prevedibile con sufficiente certezza. In merito a questo punto, si deve osservare anzitutto che la ricorrente, nella sua risposta del 6 ottobre 1983 all'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione, parla soltanto (a pag. 14) di un danno « che forse deriverà in avvenire » (dal divieto di usare i termini controversi « spätgelesen » e « ausgelesen » nella traduzione delle espressioni ungheresi e iugoslave di cui trattasi). Anche a pag. 15 di detta risposta si parla unicamente di un danno « possibile ». Neppure i quesiti formulati in udienza dalla Corte su questo punto hanno consentito di stabilire con la necessaria certezza se tale condizione sia soddisfatta.
In secondo luogo, il rappresentante della Commissione ha espressamente dichiarato in udienza, rispondendo ad una domanda da me rivoltagli, che una traduzione letterale delle indicazioni di qualità ungheresi e iugoslave di cui trattasi nella fattispecie (e costituite sempre da due parole) con le espressioni « späte Ernte » e, rispettivamente, « ausgewählte Trauben » o con analoghe diciture composte da due parole non sarebbe in contrasto con la norma impugnata. Mi sembra essenziale che di questa dichiarazione si faccia menzione anche nella vostra sentenza. Sia per il fatto che la ricorrente considera il danno soltanto « possibile », sia perché esistono dunque espressioni alternative di cui ci si può servire, sono infatti del parere che nella fattispecie il ricorso non risponda al criterio stabilito nella suddetta sentenza relativa alla causa 44/76 per poter far dichiarare dalla Corte la responsabilità per danni futuri, e cioè che il sorgere di questi danni futuri dev'essere prevedibile con sufficiente certezza.
Poiché la domanda formulata in subordine dev'essere, a mio avviso, respinta già per questi motivi, non ritengo necessario procedere ad un esame dettagliato delle questioni che sorgono riguardo all'esistenza di un nesso di causalità fra l'asserito danno e l'atto impugnato, nonché alla necessità che l'atto impugnato costituisca una manifesta violazione di una norma giuridica superiore. Relativamente a queste altre esigenze, mi limito quindi a due brevi osservazioni. Quanto alla necessità del nesso causale, la ricorrente non ha confutato la presunzione basata sui dati forniti dalla Commissione e secondo cui il regresso delle importazioni dei vini di cui trattasi dall'Ungheria e dalla Iugoslavia nel 1983 e nel 1984 sarebbe dovuta in particolare all'aumento della produzione di vini e alla situazione del mercato nell'ambito della Comunità. Inoltre, dall'allegato 2 della risposta della Commissione in data 12 settembre 1984 ai quesiti della Corte risulta che, in generale, le importazioni di vini dai due paesi suddetti hanno mostrato fin dal 1982 (e cioè già prima dell'emanazione della norma impugnata) una tendenza al ribasso. Tutti questi elementi fanno apparire estremamente dubbia, allo stato attuale delle nostre informazioni, l'esistenza del necessario nesso causale. Quanto alla necessità di una manifesta violazione di norme giuridiche superiori, nel ricorso si fa valere unicamente, per quel che concerne la domanda formulata in subordine, l'asserita violazione del legittimo affidamento suscitato dalla dichiarazione dell'agosto 1981. Poiché detta dichiarazione conteneva soltanto un'interpretazione del diritto allora vigente, giustamente la Commissione ha sostenuto che la dichiarazione stessa non escludeva una modifica della norma così interpretata, anche se, in proposito, vorrei osservare che è stata certamente creata un'aspettativa nel senso che ciò non sarebbe avvenuto.
4. La domanda relativa alle spese
Infine, la ricorrente ha chiesto che la Comunità venga condannata alle spese processuali. Nel presente caso, ritengo giustificato accogliere questa domanda, in base all'art. 69, § 3, 2o comma, del regolamento di procedura. Pur essendo pervenuto a concludere che in questa causa la ragione è dalla parte della Commissione, ritengo tuttavia che le spese causate alla controparte siano superflue o defatigatorie. Per analogia con quanto la Corte (seconda sezione) ha ritenuto in materia di spese nella sentenza 21 giugno 1984 (causa 69/83, Lux/Corte dei conti), nella presente fattispecie si può sostenere in particolare che la Commissione, non fornendo all'interessato in tempo utile ed espressamente le spiegazioni — che sono state date per la prima volta durante il procedimento dinanzi alla Corte — in merito alle restanti possibilità di traduzione, ha contribuito in modo decisivo al sorgere della presente controversia. Una siffatta tempestiva informazione degli interessati sarebbe stata in questo caso tanto più opportuna in ragione delle aspettative suscitate dalla Commissione nel 1981. In proposito, il testo della suddetta norma del regolamento di procedura consentirebbe, a mio avviso, di basarsi su una considerazione alquanto più ampia, e cioè sulla considerazione secondo cui, a prescindere dalla legittimità o meno di una norma di modifica come quella di cui trattasi, questa ha in ogni caso causato alla ricorrente inutili spese. Non vi è alcun dubbio, infatti, secondo quanto risulta dalla suddetta risposta della Commissione ad un quesito della Corte, che il motivo determinante per l'adozione della norma di modifica di cui è causa è stata la pubblicità ingannevole di una piccola impresa che si trovava in concorrenza con la ricorrente. Ora, la Commissione avrebbe dovuto lasciare senz'altro che contro una siffatta pubblicità ingannevole agissero, in forza dell'art. 43 del regolamento del Consiglio, le autorità e i soggetti lesi dello Stato membro interessato, il che avrebbe risparmiato alla ricorrente un lungo e dispendioso procedimento. Dato l'attuale sovraccarico di lavoro della Corte, ritengo in generale grandemente auspicabile una più frequente applicazione dell'art. 69, § 3, 2o comma, del regolamento di procedura nei casi che si prestino a tale applicazione. Tuttavia, nella presente fattispecie, come ho già osservato, una siffatta applicazione può essere già sufficientemente giustificata per motivi di analogia con la vostra sentenza nella causa 69/83.
5. Conclusione
In base alla mia precedente analisi, vi propongo :
1)
di dichiarare irricevibile la domanda principale della ricorrente;
2)
di respingere la domanda che la ricorrente ha formulato in subordine, non essendo sufficientemente provato che sia soddisfatta una delle condizioni inderogabili vigenti in proposito;
3)
ciononostante, di porre a carico della Commissione, in base al regolamento di procedura, le spese di causa, eccettuate quelle esposte dalla Repubblica federale di Germania, che devono restare a carico del governo tedesco.
( *1 ) Traduzione dall'olandese.
( 1 ) Per il testo completo di questa risposta rimando all'allegato 5 del ricorso. La pane più importante della risposta stessa ha il seguente tenore:
« Tuttavia, il divieto di uso di cui all'art. 2, n. 4 [del regolamento n. 997/81] si estende soltanto ai termini espressamente indicati, il che si desume tanto dal testo di questa norma, ove si parla di ” termini seguenti ”, quanto dal relativo nono punto del preambolo del regolamento (CEE) n. 997/81, che presuppone il divieto di usare diciture identiche in lingua tedesca, ma non il divieto di diciture simili. La traduzione dell'indicazione ungherese in questione col termine ” spätgelesen ” non è quindi vietata ai sensi della suddetta norma. Né sussiste il pericolo che i consumatori vengano indotti in errore sull'origine o sulla natura del vino, nel qual caso l'indicazione ” spätgelesen ” sarebbe inammissibile a norma dell'art. 43, n. 1, del regolamento (CEE) n. 355/79 ... L'indicazione obbligatoria, sull'etichetta, del paese terzo d'origine, ai sensi dell'art. 28, n. 1, lett. d), del regolamento (CEE) n. 355/79, offre al consumatore la possibilità di distinguere un vino ungherese prodotto con uve raccolte tardivamente (”spätgelesen”), da un vino ” Spädese ” tedesco od austriaco ».
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