CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 5 APRILE 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
col ricorso in esame un'impresa francese produttrice di acciaio, l'«Alpa», affiliata al 100 % di un'altra impresa francese del settore siderurgico, la «Usinor», chiede l'annullamento della «decisione» contenuta in una lettera della Commissione in data 22 giugno 1983.
Nel periodo da prendere in considerazione, la produzione di acciaio era soggetta al sistema delle quote instaurato con la decisione della Commissione 30 giugno 1982, n. 1696 (GU L 191, 1982, pag. 1). L'art. 2, n. 4, di questa decisione stabilisce quanto segue:
«Va considerata come un'unica impresa, a norma della presente decisione, un gruppo di imprese che abbia formato oggetto di concentrazione ai sensi dell'art. 66 del trattato, anche se tali imprese sono situate in stati membri differenti».
L'art. 14 della stessa decisione, come modificato con decisione della Commissione 6 ottobre 1982, n. 2751 (GU L 291, 1982, pag. 8), dispone che:
«Se a causa dell'alto tasso di riduzione fissato per un trimestre, la disciplina di quote crea difficoltà eccezionali ad un'impresa, la Commissione procede ad un idoneo adeguamento delle produzioni di riferimento e/o quantità di riferimento per le categorie in questione, sempreché l'impresa ne faccia richiesta nel corso dei primi due mesi del trimestre considerato, nei seguenti casi:
...
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per quanto riguarda la categoria V:
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la produzione totale dei prodotti di cui all'art. 1 non ha superato le 700000 tonnellate nel 1981;
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la produzione delle categorie IV, V e VI comprende almeno il 90 % della produzione complessiva dell'impresa nel 1981;
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la produzione della categoria V rappresenta almeno il 30 % della produzione delle categorie IV, V e VI nel 1981;
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il tasso di riduzione per la categoria V supera il 40 %».
L'Alpa produce tondi per cemento armato (prodotti della categoria V) a partire dal rottame. Essa è l'unica impresa appartenente al gruppo Usinor che fabbrica prodotti della categoria V. È incontestabile che, se l'Alpa viene considerata di per sé, la sua produzione soddisfa le condizioni poste dall'art. 14 e, di conseguenza, l'Alpa avrebbe diritto ad un adeguamento delle proprie produzioni di riferimento e/o quantità di riferimento, qualora ne facesse richiesta e qualora incontrasse difficoltà eccezionali derivanti dall'entità dei tassi di riduzione fissati per un dato trimestre. Con lettera 23 febbraio 1983, indirizzata al visconte Davignon, commissario responsabile, fra l'altro, del regime di quote di produzione dell'acciaio, l'amministratore delegato dell'Alpa chiedeva un adeguamento dei riferimenti dell'impresa per i prodotti della categoria V, in forza dell'art. 14. Nella lettera non si diceva espressamente che l'adeguamento veniva richiesto per il 1° trimestre del 1983, ma ciò risulta tacitamente dal testo della stessa, che si riferiva alla situazione esistente in quel trimestre. Alla fine di questa lettera si chiedeva alla Commissione di considerare l'Alpa come un centro di produzione a sé stante nell'ambito del gruppo Usinor, e di concedere l'adeguamento. Il commissario Davignon rispondeva con lettera in data 5 aprile 1983, che, a quanto pare, non è mai pervenuta all'Alpa. Con lettera in data 26 maggio, questa formulava un'analoga richiesta, espressamente riferita al secondo trimestre del 1983 e anch'essa rivolta al commissario Davignon. Con la lettera impugnata nel presente procedimento, uno dei direttori della direzione E, competente per le questioni relative all'acciaio nell'ambito della direzione generale III, scriveva all'amministratore delegato dell'Alpa allegando la lettera 5 aprile del commissario Davignon e facendo presente che questa conteneva la risposta a tutti i problemi sollevati nelle precedenti lettere dell'Alpa. Nella lettera del commissario Davignon si dichiarava che, ai sensi dell'art. 2, n. 4, della decisione n. 1696/82, soltanto la Usinor avrebbe potuto presentare una richiesta basata su tale decisione e che la Usinor, in ragione delle sue dimensioni, non soddisfaceva le condizioni per fruire dell'art. 14.
In breve, l'Alpa ritiene che la lettera del 22 giugno costituisca una decisione negativa quanto all'adeguamento richiesto in forza dell'art. 14. Questa decisione sarebbe assertivamente basata sull'art. 2, n. 4, della decisione n. 1696/82 e sullo stesso art. 14. Di conseguenza, secondo l'Alpa, essa è viziata e dovrebbe essere annullata perché (1) l'art. 2, n. 4, è illegittimo in quanto identifica l'Alpa con la Usinor e (2) l'art. 14 è illegittimo in quanto sancisce una discriminazione a danno di imprese concentrate in un gruppo.
La Commissione ha eccepito, sotto vari profili, l'irricevibilità del ricorso. Essa sostiene che la lettera del 22 giugno non costituisce una decisione, in quanto 1), correttamente interpretata, la lettera 26 maggio dell'Alpa è una richiesta intesa ad ottenere che la Commissione modifichi o disapplichi le disposizioni della decisione n. 1696/82; 2) la lettera del 22 giugno non contiene alcuna indicazione che la qualifichi come un atto della Commissione; 3) la lettera del 5 giugno era una comunicazione personale del visconte Davignon, non già una lettera della Commissione in quanto tale, né una lettera scritta dal commissario Davignon per conto della Commissione; 4) né la lettera del 22 giugno, né quella del 5 aprile dettano norme o stabiliscono obblighi, in quanto fanno semplicemente riferimento alle norme contenute nella decisione n. 1696/82 e applicate nella decisione che fissava le quote assegnate alla Usinor per il secondo trimestre del 1983; 5) la lettera del 5 aprile era semplicemente una nota esplicativa,che illustrava le disposizioni generali in vigore e faceva riferimento ad una decisione individuale, avente carattere normativo, adottata nei confronti di un'altra impresa (Usinor); 6) l'art. 2, n. 4, era stato applicato nella decisione della Commissione che fissava le quote del gruppo Usinor relativamente al secondo trimestre 1983 (decisione impugnata dalla Usinor nella causa 103/83), ma non nella lettera del 22 giugno; 7) l'art. 14 non era stato applicato nella lettera del 22 giugno, in quanto la sua inapplicabilità nei confronti dell'Alpa deriva direttamente dalla decisione n. 1696/82, senza alcuna necessità di una decisione individuale.
La Commissione ha sottolineato l'importanza di una decisione sulla ricevibilità, non soltanto per il presente caso, ma anche per altri. 1° vorrei limitarmi ad esaminare le circostanze del caso di specie.
È chiaro che la lettera dell'Alpa in data 26 maggio costituiva una richiesta di adeguamento ai sensi dell'art. 14 per prodotti della categoria V. È altrettanto chiaro che l'Alpa — certamente in considerazione dell'art. 2, n. 4 — aveva cercato di mettere in rilievo la propria autonomia, in seguito ad una ristrutturazione del gruppo Usinor; la lettera contiene poi una seconda richiesta, nel senso che l'Alpa venga considerata come una unità di produzione a sé stante.
In ogni caso, nella lettera della Commissione in data 22 giugno, la lettera dell'Alpa in data 26 maggio viene considerata come una richiesta di applicazione dell'art. 14 per il secondo trimestre del 1983 e la lettera del 5 aprile come una risposta a tale richiesta. Perciò, è inammissibile l'argomento secondo cui l'Alpa non avrebbe presentato in realtà una siffatta richiesta o che la lettera non sia stata interpretata in tal senso dalla Commissione (o dai suoi funzionari).
Ciò vale nonostante il fatto che l'Alpa, in via principale o in subordine, abbia chiesto di essere trattata come un'impresa a sé stante ai fini dell'applicazione dell'art. 14, ovvero di essere dispensata da una rigida applicazione dello stesso art. 14.
La richiesta veniva respinta principalmente in base al motivo che soltanto l'Usinor, secondo la decisione n. 1696/82, era legittimata a chiedere un adeguamento in forza dell'art. 14. Secondo quanto si è potuto accertare, non risulta che l'Usinor abbia presentato alcuna richiesta in forza dell'art. 14 relativamente al secondo trimestre. La decisione impugnata dall'Usinor nella causa 103/83 è quella con cui venivano fissate le quote. Questa decisione era stata adottata il 27 aprile 1983, prima che la Commissione avesse ricevuto da qualsiasi membro del gruppo Usinor richieste d'adeguamento per il secondo trimestre. Non esisteva quindi alcuna decisione individuale, destinata all'Usinor, ai sensi dell'art. 14. Un'eventuale legittimazione dell'Alpa a chiedere l'adeguamento, da sola o per conto del gruppo (dal momento che, a norma dell'art. 2, n. 4, più che l'impresa dominante è il gruppo di imprese concentrate che dev'essere considerato come una sola impresa), mi sembra una questione opinabile, ma così legata al merito della domanda dell'Alpa da non potere essere considerata a priori inammissibile.
L'ulteriore argomento della Commissione consiste, in sostanza, nel sostenere che le lettere 22 giugno e 5 aprile non costituiscono una decisione in quanto non facevano altro che informare l'Alpa delle disposizioni della decisione n. 1696/82, mentre l'inapplicabilità dell'art. 14 deriva direttamente da tali disposizioni, senza alcuna necessità di una decisione individuale. Questo argomento dev'essere disatteso. L'art. 14 non è una norma che si applichi automaticamente. È necessario che l'impresa chieda la sua applicazione e che la Commissione decida se accedere o no alla richiesta. La Commissione è tenuta, a mio avviso, a rispondere alle richieste presentate regolarmente: la risposta assume la forma di una decisione che può essere impugnata ai sensi dell'art. 33 del trattato. Di conseguenza, se la Commissione risponde alla richiesta rifiutando di applicare l'art. 14, tale risposta costituisce una decisione impugnabile: con tale atto, la Commissione determina la situazione giuridica dell' impresa con riguardo all'art. 14.
Dal punto di vista sostanziale, le lettere 22 giugno e 5 aprile costituiscono insieme una decisione con la quale viene negato il diritto dell'Alpa ad un adeguamento ai sensi dell'art. 14, per i motivi esposti nella lettera del 5 aprile. L'agente della Commissione ha tuttavia sostenuto, facendo riferimento alla sentenza emessa nelle cause 53 e 54/63 (Lemmerz-Werke/Alta Autorità, Racc. 1963, pag. 483), che dette lettere non rispondono ai requisiti formali di una decisione.
Nell'art. 14 del trattato CECA non sono stabiliti i requisiti formali per le decisioni. La questione del se una comunicazione costituisca una decisione o meno dev'essere risolta basandosi non già sulla forma, ma sul contenuto dell'atto (cfr. ad esempio, cause 1 e 14/57, Usines à tubes de la Sarre/Alta Autorità, Racc. 1957, pag. 200). Nella sentenza Lemmerz-Werke (pag. 500), la Corte ha espressamente respinto la tesi secondo cui un atto non potrebbe essere considerato una decisione per il semplice fatto che presenti leggeri vizi di forma, qualora possieda «per il resto i requisiti sostanziali di una decisione ai sensi del trattato». Uno di questi requisiti sostanziali è che l'atto sia stato effettivamente emanato, nella presente fattispecie, dalla Commissione, cioè dal collegio dei suoi membri, o da uno di essi (ovvero da funzionari della Commissione) in forza di poteri ad essi collegialmente delegati dai commissari (cause 43 e 63/82, Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen/Com-missione, Racc. 1984, pag. 19, punto 14 della motivazione; cause 8-11/66, Cimen-teries/Commissione, Racc. 1967, pag. 84).
Stando così le cose, mi sembra essere decisivo il fatto che dal contenuto e dal contesto della comunicazione risulti che questa è, o dev'essere considerata, una decisione dei membri della Commissione. Se intende sostenere che una decisione è stata validamente adottata, la Commissione dovrà provare che sono state rispettate le forme prescritte. Per quanto riguarda i terzi, tuttavia, è sufficiente che la Commissione abbia agito in modo da non poter negare, in un procedimento dinanzi alla Corte, che l'atto avente tutte le apparenze di una decisione sia in realtà una decisione.
Nella presente fattispecie, le lettere in questione non sono state inviate spontaneamente (come, invece, nella causa Lemmerz-Werke/Alta Autorità). Esse costituivano una risposta alla richiesta che la Commissione agisse ai sensi dell'art. 14. A tale richiesta la Commissione è tenuta a rispondere adottando una decisione che può essere impugnata in forza dell'art. 33 del trattato. Perciò, ricevendo la risposta alla propria richiesta, l'impresa ha il diritto di ritenere, in base alla natura della corrispondenza intercorsa, che tale risposta provenga dalla Commissione, a meno che sia stato espressamente dichiarato che non si tratta di un atto emanato dalla Commissione o in nome di questa, ovvero di ritenere che il membro (o il funzionario) della Commissione che risponde alla richiesta agisce in forza di una delega di poteri. Nel caso in esame, dalla lettera 22 giugno, firmata da un funzionario della Commissione, risulta che questi era autorizzato a scrivere per conto del commissario Davignon. Sostanzialmente, la risposta alla richiesta dell'Alpa è contenuta nella lettera 5 aprile del commissario Davignon. Da entrambe le lettere risulta che i firmatari si rendevano conto del fatto che l'Alpa aveva presentato una formale richiesta, diretta alla Commissione, per l'applicazione dell'art. 14, non già una richiesta personale al commissario Davignon. Entrambe le lettere erano destinate a rispondere alle richieste dell'impresa. E nulla faceva presumere, a prima vista, ch'esse non provenissero dalla Commissione. A mio avviso, sostenere che il commissario Davignon aveva semplicemente inviato una lettera personale all'amministratore dell'Alpa significa ignorare il vero scopo ed i reali effetti di questa corrispondenza. La lettera in questione era indirizzata, per conto della Commissione, dal vicepresidente della Commissione stessa all'Alpa, e per essa al suo amministratore delegato. Ciò è sufficiente, secondo me, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, per provare, ai fini dell'accertamento della ricevibilità del ricorso, che la risposta costituisce una decisione adottata dalla Commissione.
La questione del se, sul piano giuridico, un atto che ha l'apparenza di una decisione sia stato validamente adottato dalla Commissione riguarda il merito, non già la ricevibilità del ricorso. Di conseguenza, se l'agente della Commissione dovesse insistere nell'affermare che il commissario Davignon non ha agito per conto della Commissione, il procedimento corretto sarebbe quello di dichiarare che l'asserita decisione è nulla (cfr. la soluzione proposta dall'avvocato generale Lagrange, nelle cause 15 e 29/59, Knntange/Alta Autorità, Race. 1960, pag. 31) e che la Commissione, nel rispondere alla richiesta, non ha agito come avrebbe dovuto. Ritengo tuttavia che l'agente della Commissione non abbia provato la sua allegazione. Non è sufficiente affermare soltanto che uno dei commissari ha risposto in proprio nome ad una formale richiesta di agire, rivolta alla Commissione. Questo fatto dev'essere invece provato, e nella fattispecie non è stata prodotta alcuna prova. Anzi l'esatta interpretazione delle lettere porta a concludere in senso contrario.
Perciò, non penso che il presente ricorso debba essere dichiarato irricevibile.
L'Alpa sostiene in primo luogo che la decisione contenuta nelle lettere dev'essere annullata, in quanto la Commissione ha erroneamente trasposto al sistema delle quote per l'acciaio, instaurato a norma dell'art. 58 del trattato, il criterio del controllo, sancito dall'art. 66 e definito nella decisione 6 maggio 1954, n. 24 (GU 1954, pag. 345); la nozione di concentrazione di imprese, essa sostiene, fa parte delle norme del trattato CECA in materia di concorrenza, ed è illegittimo ed inopportuno applicarla, al di fuori di tale contesto, al sistema delle quote per l'acciaio. L'equiparazione dell'Alpa all'intero gruppo Usinor porta ad una discriminazione fra la stessa Alpa e imprese indipendenti, produttrici di acciaio, di analoghe dimensioni, le quali fabbricano, come l'Alpa, unicamente prodotti della categoria V a partire dal rottame. La Commissione sostiene invece che l'art. 2, n. 4, è giustificato dallo scopo di garantire che il sistema di quote per l'acciaio funzioni in modo semplice ed efficace. L'impresa dominante nell'ambito di un gruppo è in grado di controllare le condizioni di produzione e di distribuzione di ciascun membro del gruppo; è perciò necessario considerare che l'impresa dominante è la sola titolare di diritti ed obblighi nell'ambito del sistema delle quote.
A mio avviso, non è stato dimostrato che il criterio adottato nell'art. 2, n. 4, sia inopportuno o arbitrario, ovvero di per sé discriminatorio. I vantaggi dell'art. 2, n. 4, sono evidenti. Le quote sono fissate per un gruppo di imprese concentrate considerato nel suo complesso, invece che per ciascuna impresa del gruppo, e sono calcolate in base alle produzioni ed alle quantità di riferimento del gruppo. Ciò conferisce elasticità al sistema delle quote. I gruppi possono organizzare liberamente la propria produzione senza dover temere una riduzione delle quote. Ad esempio, per quanto riguarda i prodotti della categoria V, l'Usinor ha razionalizzato la produzione, abbandonandola nelle altre sue acciaierie e concentrandola nell'Alpa. Il calcolo della quota relativa ai prodotti della categoria V viene effettuato in base alla situazione dell'intero gruppo, e non della sola Alpa. Di conseguenza, si può tener conto, a vantaggio dell'Alpa, di qualsiasi quantitativo di prodotti della categoria V fabbricato da altri membri del gruppo durante il periodo di riferimento da prendere in considerazione.
Tuttavia, l'art. 2, n. 4, non può porre nel nulla la separata identità di imprese diverse, né influire su altri diritti derivanti dal trattato. Ritengo che l'art. 2, n. 4, correttamente interpretato, non produca né l'uno né l'altro effetto. Esso stabilisce che un gruppo di imprese integrate «va considerato» come un'unica impresa. Ciò significa che le imprese, pur mantenendo dal punto di vista giuridico la loro autonomia, devono essere trattate, ai fini della decisione, come una unica impresa. Conseguentemente, la decisione destinata all'impresa dominante vincola tutte le imprese del gruppo, attraverso il suo destinatario nominale. Essa è diretta, tramite quest'ultimo, all'intero gruppo di imprese concentrate. Perciò, ciascuna impresa del gruppo può impugnare la decisione nella misura in cui questa la riguarda.
Anche se, in un caso come quello di specie, per la Commissione può essere più pratico indirizzare le proprie comunicazioni all'impresa dominante, non si può affermare che l'art. 2, n. 4, precluda ad altri membri del gruppo la possibilità di presentare richieste alla Commissione, in proprio nome o in nome della «concentrazione di imprese». Quando le imprese di un gruppo sono specializzate in diversi settori, può infatti risultare più conveniente, in taluni casi, che la Commissione prenda diretti contatti con l'impresa interessata ad un particolare problema tecnico, invece di passare attraverso l'impresa dominante. Ciò non toglie che, secondo un principio fondamentale enunciato dall'art. 2, n. 4, tutte le imprese di un gruppo devono essere considerate congiuntamente, e non separatamente, ai fini, ad esempio, degli artt. 5, 9 e 14. Nell'ipotesi di un manifesto conflitto fra l'impresa dominante ed un'altra impresa del gruppo (ipotesi che non si verifica nella presente fattispecie), può essere giustificato il fatto che la Commissione dia la preferenza alla prima; ma, qualora non esista un conflitto del genere, la Commissione non potrebbe ignorare, a mio avviso, una formale richiesta proveniente da un'impresa del gruppo per il semplice fatto ch'essa non sia stata presentata dall'impresa dominante. Nei trattati, o nelle decisioni che istituiscono il regime delle quote per l'acciaio, non si riscontra, per quanto mi consta, alcuna norma che autorizzi un siffatto comportamento, né questo è necessario per il corretto funzionamento del sistema delle quote.
Per questi motivi, ritengo che non sia stata provata l'illegittimità dell'art. 2, n. 4, della decisione n. 1696/82. D'altra parte, la richiesta di adeguamento ai sensi dell'art. 14 è stata regolarmente presentata dall'Alpa, in proprio nome o in nome del gruppo, ed alla Commissione non era lecito rifiutare di adottare in proposito una decisione, sostenendo che la richiesta poteva essere presentata soltanto dalla Usinor.
Nella lettera del 5 aprile, la Commissione diceva anche che le condizioni stabilite nell'art. 14 escludevano l'applicazione di questo articolo alla «Usinor» — con il che la Commissione sembra avere. inteso il gruppo Usinor — a causa delle sue dimensioni. Inoltre, pur non contestando che l'Alpa, da sola, soddisfaceva le condizioni d'applicazione dell'art. 14, la Commissione sostiene che il regime delle quote non provoca per l'Alpa difficoltà eccezionali, poiché quest'impresa è in grado di sfruttare la propria capacità al 65,8 % mentre la media per i suoi concorrenti della Comunità è del 42,5 %. L'avvocato dell'Alpa ha messo in rilievo che, malgrado ciò, l'Alpa subisce gravi perdite per un'impresa delle sue dimensioni e che la Commissione, se avesse tenuto conto della situazione dell'Alpa, sarebbe necessariamente giunta ad una diversa decisione.
L'agente della Commissione ha cercato di giustificare il modo in cui questa ha applicato l'art. 14, come modificato dalla decisione n. 2751/82, basandosi essenzialmente sugli stessi argomenti di fatto che erano stati dedotti nelle cause 140, 146, 221 e 226/82 (Walzstahl e Thyssen/Commissione; sentenza 21.2.1984). Riassumendo, egli ha ricordato che la domanda di tondi per cemento armato era notevolmente diminuita nel 1981 e nel 1982, in ragione della stagnazione nell'industria edilizia, con una conseguente caduta dei prezzi. La Commissione aveva ritenuto necessario aiutare «talune piccole e medie imprese» la cui produzione consiste quasi esclusivamente in prodotti delle categorie IV, V e VI e, in notevole misura, nella fabbricazione di tondi per cemento armato. Ciò si riferiva manifestamente, secondo quanto sostenuto dalla Commissione, alle imprese che producono tondi per cemento armato a partire dal rottame; a queste imprese s'intendeva offrire un aiuto mediante un abbattimento lineare dei tassi di riduzione. Ciò veniva fatto con la decisione 3 marzo 1982, n. 533 (GU L 65, 1982, pag. 6), in relazione con le norme fondamentali contenute nella decisione 24 giugno 1981, n. 1831 (GU L 180, 1981, pag. 1), modificata. Altre imprese (e cioè quelle di maggiori dimensioni) non dovevano fruire di questo adattamento dei tassi di riduzione.
Per quanto riguarda il regime delle quote istituito dal regolamento n. 1696/82, la deroga a favore di queste piccole imprese veniva stabilita con decisione 30 giugno 1982, n. 1698 (GU L 191, 1982, pag. 43), nella misura necessaria per evitare di «compromettere in modo permanente» la loro situazione.
Tuttavia, in seguito ad eventi verificatisi dopo che era stata adottata la decisione n. 1698/82, la Commissione decideva di passare al sistema dell'esame della situazione per ciascun caso. Essa modificava perciò (con decisione n. 2751/82) l'art. 14 della decisione n. 1696/82, in modo da consentire alle imprese più piccole di chiedere un adeguamento delle loro produzioni e/o delle loro quantità di riferimento.
Dato questo passaggio all'esame dei singoli casi, non si può, a mio avviso, affermare che valga nella presente fattispecie il ragionamento che ha portato la Corte ad annullare la decisione n. 1698/82 nelle cause Walzstahl e Thyssen. Inoltre, non è stato sostenuto che la modifica dell'art. 14 non fosse giustificata in ragione di profondi cambiamenti nel mercato siderurgico o di difficoltà impreviste nell'applicazione della decisione n. 1696/82, ai sensi dell'art. 18, n. 1, di questa.
A prima vista, la spiegazione dell'adeguamento stabilito con la decisione n. 533/82 e della modifica dell'art. 14 apportata con la decisione n. 2751/82 risiede nel fatto che le imprese di piccole o medie dimensioni, che fabbricavano soltanto prodotti delle categorie IV, V e VI, e soprattutto prodotti della categoria V, avrebbero incontrato difficoltà a sopravvivere nelle esistenti condizioni di mercato, mentre una più forte concentrazione di imprese avrebbe potuto compensare le difficoltà dei suoi «settori» impegnati nella fabbricazione di prodotti della categoria V mediante altre attività, come la produzione di tondi per cemento armato, che costituisce non più del 5 % della produzione totale. Non si fa alcun riferimento a diversità dei metodi di produzione o delle materie prime usate.
Nella controreplica, tuttavia, la Commissione ha spiegato che la distinzione a seconda delle dimensioni dell'impresa era dovuta alla circostanza che i piccoli produttori si servono in genere del rottame, mentre le imprese integrate usano minerali di ferro. Se, ai fini dell'art. 14, la Commissione avesse basato la distinzione sul fatto che gli utilizzatori di rottame dovevano essere protetti, sarebbe molto difficile di giustificare l'esclusione di una impresa come l'Alpa, che si serve di rottame e rappresenta perciò un'eccezione fra le imprese integrate. A mio avviso, tuttavia, si deve procedere in base alla lettera della decisione, secondo cui le dimensioni dell'impresa sono il criterio dominante, e le materie prime usate soltanto un criterio accessorio. Su tale base, ritengo che la Commissione avesse il diritto di distinguere le imprese a seconda delle loro dimensioni. Ne consegue che una piccola impresa la quale si serva di minerali di ferro ha diritto di fruire dell'art. 14 (terzo trattino) così come un'altra che usi il rottame per fabbricare tondi per cemento armato. Viceversa, un'impresa come l'Alpa, che si serve di rottame, dev'essere considerata parte di un gruppo di imprese integrate così come un'altra che impieghi minerali di ferro. Per questo motivo, non mi sembra che sia stata provata l'esistenza di una illecita discriminazione.
Non posso condividere la tesi secondo cui il preambolo della decisione n. 2751/82 farebbe riferimento ad imprese nel senso di imprese singole ai sensi dell'art. 80 del trattato CECA, cosicché l'aggiunta del terzo trattino all'art. 14 della decisione n. 1696/82 implicherebbe la necessità di intendere nello stesso senso la nozione di «imprese» nell'art. 14, con la conseguenza che non dovrebbe applicarsi l'art. 2, n. 4, di tale decisione. Se questa tesi fosse esatta, l'Alpa avrebbe naturalmente il diritto di presentare autonomamente la richiesta di essere considerata un'impresa a sé stante. Ma, a mio avviso, è impossibile giungere a questa conclusione senza far violenza al sistema della decisione n. 1696/82, dal quale risulta chiaramente le volontà che l'art. 2, n. 4, venga applicato, a meno che la sua applicazione non sia espressamente esclusa. Ora, nella modifica, nulla è detto in merito ad una siffatta esclusione.
Per concludere, ritengo che la Commissione, anche se non poteva respingere la richiesta dell'Alpa per il primo dei motivi indicati, poteva tuttavia farlo in quanto l'Alpa dev'essere trattata come parte del gruppo di imprese concentrate Usinor; questo gruppo doveva essere considerato come una sola impresa, che, in ragione della sua produzione, non era legittimata a presentare una richiesta ai sensi dell'art. 14 della decisione n. 1696/82.
Propongo perciò di respingere il ricorso, ma di statuire, tenuto conto delle circostanze, che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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