CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 5 luglio 1984 ( *1 )
Indice
A — Gli antefatti
1. Le disposizioni del diritto comunitario
2. L'oggetto del contendere
3. Il procedimento previo
4. Le questioni pregiudiziali
B — Parere
1. I limiti dell'obbligo dell'acquirente di far trasformare il burro a prezzo ridotto solo in determinati prodotti
a) Interpretazione dell'art. 6 bis del regolamento n. 1259/72
b) Interpretazione della parola «soltanto» di cui all'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1259/72
e) Risultato
2. I presupposti dello svincolo della cauzione onere della prova)
a) La prova della fabbricazione del prodotto finale
b) La prova della fabbricazione entro il termine del prodotto intermedio
3. L'ulteriore lavorazione del prodotto intermedio
4. L'aggiunta del caseinato di sodio
a) Liceità
b) L'onere di provare il luogo in cui il prodotto si trova
C — Conclusione finale
Signor Presidente,
signori Giudici,
la causa pregiudiziale della quale mi devo occupare oggi verte sull'interpretazione di disposizioni emanate allo scopo di ridurre le eccedenze di burro esistenti nella Comunità: a norma di esse il burro può essere venduto a prezzo ridotto a determinate imprese. Scopo della normativa è quello di rendere concorrenziale il burro giacente presso gli enti di intervento nei confronti di altri grassi — meno cari — che vengono normalmente usati dall'industria trasformatrice.
A —
Per la comprensione delle due domande di pronunzia pregiudiziale è opportuno ricordare qui, a proposito di questa normativa — nello stato in cui essa si trovava nel 1974 — quanto segue:
1.
A norma dell'art. 2 del regolamento n. 1259/72, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto (GU 1972, L 139, pagg. 18 e segg.; nella versione del regolamento n. 2815/72, GU 1972, L 297, pagg. 3 e segg.), la vendita del burro si effettua mediante gara. A norma dell'art. 6 di questo regolamento, il concorrente può partecipare alla gara soltanto se assume per iscritto diversi obblighi, cioè:
—
far trasformare il burro in burro concentrato in un'azienda riconosciuta, facendovi aggiungere determinate sostanze (fra l'altro, un derivato della vaniglia o zucchero);
—
far trasformare i prodotti così ottenuti solo in prodotti della panetteria fine di cui alla voce 19.08 della tariffa doganale comune o in gelati di cui alle sottovoci ex 18.06 B ed ex 21.07 C della tariffa doganale comune ovvero in preparati in polvere di cui alle sottovoci ex 18.06 D o ex 21.07 F della tariffa doganale comune «per la fabbricazione di gelati» (i quali devono essere atti al consumo « senza alcun'altra operazione che l'aggiunta di acqua e la congelazione ») (vedi l'art. 6 del regolamento n. 2815/72).
L'art. 6 stabilisce inoltre che la lavorazione deve avvenire entro quattro mesi, che il concorrente deve tenere la contabilità in modo che ne risultino gli acquirenti del prodotto ottenuto nella prima lavorazione (burro concentrato con determinate aggiunte) e deve fare in modo che, in caso di rivendita del prodotto intermedio testé menzionato, nel contratto di compravendita sia compreso l'obbligo di trasformazione nei sopramenzionati prodotti finali nonché il detto obbligo relativo alla contabilità. — In seguito (e precisamente col regolamento n. 1910/73, GU 1973, L 196, pag. 10 e seguenti) veniva aggiunto un art. 6 bis, a norma del quale l'ulteriore lavorazione di detti prodotti è ammessa solo se i prodotti ottenuti sono del pari compresi in una delle dette voci doganali, « senza che, da una fase intermediaria di tale trasformazione, possa risultare un prodotto compreso in un'altra voce tariffaria ».
A norma dell'art. 9 del regolamento n. 1259/72, in base alle offerte ricevute viene fissato il prezzo minimo di vendita e l'importo della cauzione di lavorazione (per la quale, viene stabilito, si tiene conto della differenza fra il prezzo di mercato del burro ed il prezzo minimo). Prima della presa in consegna del burro (a norma dell'art. 11) l'aggiudicatario deve pagare unicamente l'importo corrispondente alla propria offerta.
L'art. 15 del regolamento stabilisce che il burro, dal momento dell'uscita dall'ammasso e fino alla trasformazione nei prodotti indicati nell'art. 6, n. 1, lett. c), il burro è sottoposto a controllo doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti. Infine, l'art. 18 del regolamento (nella versione del regolamento n. 1237/73, GU 1973, L 128, pag. 1 e seguenti), per quanto riguarda lo svincolo della cauzione, stabilisce che questo avviene solo per i quantitativi « per i quali l'aggiudicatario ha fornito la prova che sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 6 » e prescrive pure che la prova — qualora la lavorazione sia stata effettuata nello Stato membro venditore — è fornita « con la presentazione di un documento determinato dallo Stato membro venditore ».
2.
Per i casi da decidere nelle cause principali, la normativa sopra illustrata ha rilievo per i seguenti motivi:
Nel marzo del 1974, l'attrice nella prima causa comprava burro dall'ente tedesco d'intervento, con l'obbligo — garantito da cauzione — di trasformarlo in burro concentrato onde ottenerne fra l'altro polvere per gelati. Essa rivendeva una parte del burro alla ditta Suwelack — chiamata in causa dinanzi al giudice amministrativo — la quale si impegnava per iscritto, nei confronti dell'attrice, ad effettuare una lavorazione conforme alle norme vigenti. Nel luglio 1974 la ditta Suwelack, dopo aver lavorato il burro concentrato, esibiva alle autorità doganali un attestato relativo all'uso delle materie prime (prescritto dalle norme tedesche) nonché una dichiarazione di lavorazione secondo la quale sarebbe stato prodotto un preparato in polvere per gelati compreso nelle sottovoci 18.06 D o 21.07 F della tariffa doganale comune. Questo prodotto tuttavia (stando a quanto risulta dall'ordinanza di rinvio, la cui esattezza è stata invero parzialmente criticata dall'attrice e dalla chiamata in causa) veniva in gran parte venduto non già a produttori di gelati, bensì fra l'altro ad una ditta la quale ne separava lo zucchero (che sarebbe stato ceduto ad una fabbrica di cioccolata) e otteneva dal resto delle miscele di latte in polvere contenenti varie percentuali — indicate nell'ordinanza di rinvio — di polvere per gelati. Le miscele di latte in polvere erano poi rivendute a varie ditte e, a quanto pare, non si sa che fine abbiano fatto (comunque — sostiene l'attrice — non sarebbe stata provata la mancata fabbricazione di gelati).
Nel giugno del 1974 l'attrice nella seconda causa acquistava burro dall'ente d'intervento tedesco, del pari con l'obbligo di trasformarlo in burro concentrato onde ottenerne fra l'altro polvere per gelati. Essa rivendeva una parte del burro all'attrice nella causa principale (che era autorizzata alla trasformazione in burro concentrato) la quale a sua volta cedeva il burro alla ditta Suwelack facendole assumere per iscritto l'obbligo di cui sopra. Anche in questo caso, nel luglio del 1974 la Suwelack, dopo aver lavorato il burro concentrato, consegnava l'attestato relativo all'uso delle materie prime e la dichiarazione di lavorazione aventi il contenuto già indicato. Anche in questo caso tuttavia (stando all'ordinanza di rinvio, a proposito delle quali l'attrice ha formulato riserve) la merce prodotta sarebbe stata in gran parte venduta, non già a fabbricanti di gelati, bensì ad altre ditte, una delle quali ne avrebbe separato e venduto Io zucchero, mentre dal resto sarebbero state ottenute miscele di latte in polvere delle quali — dopo la loro cessione a varie ditte — non sarebbe noto che fine abbiano fatto.
Dall'analisi di campioni della polvere prodotta dalla ditta Suwelack emergeva trattarsi di polvere di panna zuccherata di cui alla voce 04.02 della tariffa doganale comune. Dopo di che, nel gennaio e nel febbraio del 1975, il predecessore del Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung incamerava la cauzione per mancato uso conforme allo scopo del grasso concentrato prodotto dalle attrici.
3.
Dopo aver proposto senza esito ricorso amministrativo, le interessate adivano il tribunale amministrativo che dava loro ragione. Nella sentenza del dicembre del 1980, a proposito della questione centrale, cioè se il preparato in polvere prodotto dalla Suwelack corrispondesse alle esigenze delle sottovoci doganali 18.06 D o 21.07 F, veniva deciso che le perizie alle quali ci si era riferiti per incamerare la cauzione non erano attendibili, giacché i campioni di polvere per gelati sui quali erano state effettuate erano vecchi di nove mesi. Veniva inoltre stabilito che il contenuto di sostanze aromatiche non costringeva a concludere che il gelato preparato con la polvere non fosse idoneo all'uso e che l'aggiunta del legante caseinato di sodio era irrilevante, giacché era ammessa negli Stati del Benelux e non poteva essere decisivo il fatto che una polvere del genere potesse essere smerciata in Germania (dove l'aggiunta è vietata). Il tribunale amministrativo riteneva poi essere irrilevante che la polvere prodotta dalla Suwelack fosse stata trasformata da terzi, non già in gelati, bensì in altri prodotti, giacché a norma del regolamento n. 1259/72 si doveva aver riguardo unicamente alla produzione della polvere per gelati, non già all'uso finale del prodotto. In proposito il tribunale teneva conto pure del fatto che la Suwelack avesse rilasciato la sopramenzionata dichiarazione di lavorazione. Essa riteneva che con ciò l'onere della prova si era invertito, tanto più che il legislatore tedesco non aveva ancora provveduto a determinare il documento di cui all'art. 18, n. 2, del regolamento n. 1259/72; secondo la prassi del Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, inoltre, la dichiarazione di lavorazione era sempre stata considerata come il documento menzionato in detta disposizione.
Avverso questa valutazione dei casi il Bundesanstalt interponeva appello dinanzi allo Hessischer Verwaltunggerichtshof nel febbraio e nel marzo 1981. Esso sosteneva anzitutto che l'incameramento della cauzione era stato disposto giustamente giacché non era stata prodotta alcuna polvere per gelati idonea all'uso. In realtà, la polvere non era dolce né aromatizzata in misura percettibile e il gelato con essa preparato non era abbastanza consistente. In secondo luogo, a parere del Bundesanstalt occorre che sia dimostrata la preparazione di polvere per gelati. In proposito non è certo sufficiente la dichiarazione di lavorazione prodotta dalla Suwelack, la quale non risponde alle condizioni poste dall'art. 18 del regolamento n. 1259/72 in quanto manca del visto doganale. Il Bundesanstalt deduce inoltre di essere tenuto a norma del diritto comunitario ad estendere la sorveglianza agli stadi produttivi successivi alla produzione della polvere e contesta che, secondo la prassi da esso seguita, fosse irrilevante il modo in cui la polvere per gelati veniva ulteriormente lavorata. Se poi esso ha regolarmente limitato la propria sorveglianza al secondo stadio di lavorazione ed in passato ha svincolato la cauzione una volta prodotta la polvere per gelati, le attrici non hanno in ogni caso alcun diritto alla prosecuzione di questa prassi; questa non esclude certamente affatto che il Bundesanstalt tenga conto pure dell'uso finale della polvere non conforme allo scopo.
Le appellate — per quanto riguarda le caratteristiche della polvere prodotta — sottolineano anzitutto che, secondo la giurisprudenza della Corte, il sapore dolce o l'aroma è un presupposto per l'idoneità all'uso, ma che la miscela in polvere di cui trattasi possedeva in modo percettibile queste caratteristiche. Esse sostengono inoltre che non si deve aver riguardo al prodotto finale nel quale la polvere per gelati viene trasformata, giacché la sola cosa che conta è se la polvere per gelati — come nel loro caso — corrispondesse a quanto stabilito dall'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1259/72. La polvere per gelati va considerata come prodotto finale, e quindi lo stesso Bundesanstalt ha considerato irrilevante l'ulteriore lavorazione ; per questo non è prescritto alcun controllo del luogo in cui la polvere si trovi né è contemplato alcun obbligo d'imporre all'acquirente della polvere per gelati dei limiti circa il suo uso. Le appellanti hanno fatto affidamento sulla prosecuzione di questa prassi e del resto il sopracitato art. 6 bis, del regolamento n. 1259/72 non riguarda manifestamente il loro caso, giacché nella motivazione del regolamento n. 1910/73, il quale ha aggiunto questa disposizione, ci si riferisce espressamente solo ai prodotti compresi nella voce 19.08 della tariffa doganale comune (prodotti della panetteria fine).
La Suwelack, chiamata in causa, ha svolto argomenti sostanzialmente uguali. Essa ha inoltre dedotto che l'art. 18, n. 2, del regolamento n. 1259/72 non si richiama all'art. 6 bis; dal fatto che l'art. 18 non commini alcuna sanzione per il tipo dell'ulteriore lavorazione si può unicamente inferire che l'ulteriore uso di una miscela di polvere per gelati è irrilevante per la normativa comunitaria.
4.
Di fronte a questa disputa sorgono per lo Hessischer Verwaltungsgerichtshof vari problemi d'interpretazione del diritto comunitario i quali — come è stato indicato particolareggiatamente — sono rilevanti ai fini della decisione. Con ordinanza del 30 maggio 1983 esso ha quindi sospeso i procedimenti ed ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali, identiche nei due casi:
a)
Se le condizioni poste dall'art. 6, n. 1, lett. c), (terza alternativa), del regolamento (CEE) 16 giugno 1972, n. 1259 (GU L 139, pag. 18), nella versione dell'art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) 10 ottobre 1972, n. 2161 (GU L 231, pag. 12), si debbano considerare soddisfatte anche qualora il preparato in polvere per la confezione di gelati compreso nelle sottovoci ex 18.06 D o ex 21.07 F della tariffa doganale comune in definitiva non sia stato usato per la produzione di gelati, bensì, in ulteriori stadi di lavorazione, sia stato scomposto nei suoi ingredienti e questi siano stati indi trasformati in miscele di latte in polvere e in cioccolata.
b)
Se l'onere della prova posto a carico dell'aggiudicatario dall'art. 18, n. 2, primo inciso, del regolamento (CEE) n. 1259/72, nella versione dell'art. 3, del regolamento (CEE) 10 maggio 1973, n. 1237 (GU L 128, pag. 1), si estenda anche agli stadi di lavorazione che seguono la produzione del preparato in polvere ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), (terza alternativa), del regolamento n. 1259/72, nella versione dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2161/72.
e)
Se l'art. 6 bis, nella versione del regolamento (CEE) 13 luglio 1973, n. 1910 (GU L 196, pag. 10), in conformità alla motivazione, valga solo per i prodotti di cui alla voce 19.08 della tariffa doganale comune ovvero anche per i prodotti per gelati di cui alle sottovoci ex 18.06 D o ex 21.07 F della stessa tariffa.
d)
Se l'espressione « preparati in polvere compresi nelle sottovoci ex 18.06 D o ex 21.07 F della tariffa doganale comune» di cui all'art. 6, n. 1, leu. e), nella versione del regolamento n. 2161/72, stabilisca tassativamente l'uso ovvero, nell'ambito dell'ulteriore lavorazione ammessa dall'art. 6 bis, nella versione del regolamento n. 1910/73, possano essere preparati, senza perdita della cauzione, tutti i prodotti compresi nelle sottovoci 18.06 D e 21.07 F.
e)
Se il mancato richiamo, nell'art. 18, n. 2 — nella versione del regolamento n. 1237/73 — all'art. 6 bis del regolamento n. 1910/73 vada inteso nel senso che la trasgressione dell'art. 6 bis è irrilevante ai fini dello svincolo della cauzione, ovvero detto svincolo vada negato anche qualora sia accertata la trasgressione di detto art. 6 bis.
f)
Se l'aggiunta del legante « caseinato di sodio » sia in contrasto con lo scopo di cui all'art. 6, n. 1, leu. e) (terza alternativa), del regolamento n. 1259/72 (il quale mira a favorire la produzione di una polvere per gelati atta al consumo), qualora con l'aggiunta di detto legante si ottenga un preparato in polvere il quale può essere usato lecitamente per la produzione di gelati in taluni paesi CEE, ma non nella Repubblica federale di Germania.
g)
Nel caso in cui l'aggiunta di « caseinato di sodio » sia innocua, se ai fini dello svincolo della cauzione a norma dell'art. 18, n. 2, primo inciso, del regolamento n. 1259/72 — nella versione dell'art. 3, del regolamento n. 1,273/73 — sia rilevante che l'aggiudicatario non possa provare che i preparati in polvere contenenti caseinato di sodio siano stati portati in paesi membri i quali — come il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi — ammettono l'uso del legante anche nella polvere per gelati ».
B —
Ecco il mio parere in proposito
1.
Un primo gruppo di questioni riguarda i limiti dell'obbligo dell'acquirente di burro a prezzo ridotto di farlo trasformare, entro un determinato termine (quattro mesi) solo in determinati prodotti (gelati, polvere per gelati e prodotti della panetteria fine) (art. 6, n. 1, lett. c), terza alternativa, del regolamento n. 1259/72, in cui si parla della fabbricazione di preparati in polvere compresi nelle sottovoci ex 18.06 D o ex 21.07 F della tariffa doganale comune, per la confezione di gelati). In merito il giudice proponente vorrebbe in particolare sapere se detto obbligo si debba considerare adempiuto anche se la polvere non viene usata per la confezione di gelati, bensì viene scomposta nei suoi ingredienti dai quali si ottengono poi miscele di latte in polvere e cioccolato. Ciò rende manifesto che in proposito ha rilievo anche il più volte menzionato art. 6 bis del regolamento n. 1259/72, la cui portata va stabilita fra l'altro ai fini della questione e).
Le attrici e la chiamata in causa sostenevano in proposito che l'acquirente di burro a prezzo ridotto, in un caso come quello in esame, ha unicamente l'obbligo di produrre polvere per gelati; secondo la lettera ed il sistema del regolamento questo andrebbe considerato come il prodotto finale mentre l'ulteriore uso — dato ch'esso non è disciplinato e il luogo finale in cui la merce si trova non fa parte delle condizioni di vendita — sarebbe irrilevante sotto il profilo degli obblighi dell'acquirente del burro, il quale non sarebbe perciò tenuto a vincolare in proposito il proprio avente causa. Il Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung e la Commissione ribattono che il regolamento relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto — trattandosi di un provvedimento eccezionale — va interpretato restrittivamente. A loro parere, l'uso finale del burro è estremamente importante; esso deve garantire che la merce non giunga sul normale mercato del burro dove provocherebbe distorsioni della concorrenza. Nel regolamento n. 1259/72 l'uso del burro sarebbe disciplinato in modo tassativo. Si dovrebbe quindi garantire che la polvere per gelati, che può essere considerata soltanto un prodotto intermedio (a parte quanto è detto nell'art. 6 bis), venga trasformato unicamente in gelati.
Per quanto riguarda il detto art. 6 bis, le attrici e la chiamata in causa sostengono che, dal fatto che nella motivazione del regolamento n. 1910/73 sono nominati solo prodotti della voce 19.08 della tariffa doganale comune (prodotti della panetteria fine), come pure dalla circostanza che l'art. 6, n. 1, lett. c) contempla due altre alternative di trasformazione, si può unicamente inferireche l'art. 6 bis non vale per la terza alternativa, ivi nominata, cioè per la produzione di polvere per gelati. Esse deducono inoltre che, anche attribuendo all'art. 6 bis una portata più ampia, non si vede perché esse l'avrebbero trasgredito. Non sarebbe stato infatti per nulla provato che dal preparato in polvere prodotto dalla Suwelack sia stato separato dello zucchero e che un procedimento del genere (la modifica del contenuto di zucchero) — anche se lo si volesse ammettere — non darebbe luogo all'applicazione dell'art. 6 bis giacché si tratterebbe sempre di polvere per gelati e in uno stadio intermedio della lavorazione non sarebbe stato ottenuto alcun altro prodotto.
Il Bundesanstalt e la Commissione ribattono che, per l'interpretazione dell'art. 6 bis, non è decisiva la motivazione del regolamento che l'ha aggiunto (giacché queste motivazioni non sono sempre complete), bensì la lettera della disposizione stessa, ed è quindi perfettamente chiaro che essa non si limita ai prodotti della panetteria, bensì comprende tutti i prodotti nominati nell'art. 6, n. 1, lett. c), cioè anche la polvere per gelati. A parte ciò, partendo da queste interpretazioni e riferendosi alla descrizione degli antefatti effettuata dal giudice proponente, si dovrebbe ritenere che l'art. 6 bis, dati i suoi presupposti — che sono cumulativi — si applica nei casi in esame proprio perché dalla scomposizione della polvere per gelati si è ottenuto dello zucchero (che è stato venduto), cioè un prodotto il quale — in quanto rientra nel capitolo 17 della tariffa doganale comune — è compreso in un'altra voce doganale ai sensi dell'art. 6 bis.
a)
se ora esaminiamo il problema ultimo menzionato, cioè l'interpretazione dell'art. 6 bis, possiamo senz'altro desumere dalla lettera di questa disposizione che essa intendeva disciplinare l'unica ulteriore lavorazione ammessa di tutti i prodotti nominati nell'art. 6, n. 1, leu. e), e non solo di quelli della panetteria fine di cui alla voce 19.08. Trattandosi di una norma perfettamente chiara, dalla motivazione del regolamento n. 1910/73 — che in questo caso ha naturalmente poco peso — non si può certo inferire una limitazione della sua portata. La motivazione si spiega probabilmente col fatto che il motivo concreto per cui l'art. 6 bis è stato aggiunto era costituito da tentativi di eludere la norma nel caso dei prodotti della panetteria. Ora, se — come si desume da detta motivazione — lo scopo della disposizione è quello di evitare evasioni nell'uso finale del burro lavorato, anche questa destinazione dev'essere interpretata in senso ampio, giacché manifestamente — come anche il caso in esame dimostra — il rischio di evasione sussiste per tutti i prodotti nominati nell'art. 6, n. 1, lett. c). Dall'art. 6 bis si può quindi ricavare quale sia l'unica sorte ammessa dei prodotti nominati nell'art. 6, n. 1, lett. c), il che rende già manifesto che l'ulteriore sorte dei prodotti intermedi ottenuti dal burro ed il loro uso finale non sono affatto irrilevanti ai fini del regolamento.
Si può aggiungere che, se la descrizione degli antefatti effettuata dal giudice proponente corrisponde alla realtà (cosa che noi non dobbiamo accertare) e se dai preparati in polvere prodotti dalla chiamata in causa è stato effettivamente sottratto dello zucchero in un'ulteriore fase di lavorazione, si può certo parlare di trasgressione dell'art. 6 bis. Sotto questo profilo è cioè irrilevante che le residue miscele in polvere si potessero ancora considerare polvere per gelati — sia pure meno dolci; la sola cosa che conta è che dall'ulteriore lavorazione si è ottenuto dello zucchero, cioè un prodotto che non è certo compreso nelle voci doganali nominate nell'art. 6, n. 1, leu. e).
b)
Dopo la conclusione alla quale siamo necessariamente giunti a proposito dell'art. 6 bis, è a dire il vero già chiaro che la tesi fondamentale sostenuta dalle attrici e dalla chiamata in causa — secondo cui conta solo la produzione di un preparato in polvere, mentre la sua ulteriore sorte è irrilevante ai fini del regolamento — non regge all'esame. A favore della tesi contrapposta sostenuta dalla Commissione e dal Bundesanstalt militano però anche altri argomenti.
A norma dell'art. 6 sussiste l'obbligo di trasformare il burro concentrato «solo» in determinati prodotti, cioè quelli nominati nella lett. c), il che significa manifestamente che non è ammessa alcun'altra destinazione. In proposito la terza alternativa — preparati in polvere per la confezione di gelati, fatti in modo da essere atti al consumo senza alcun'altra operazione che l'aggiunta di acqua e la congelazione — rende chiaro che detti preparati (salvo quanto stabilisce l'art. 6 bis) devono essere riservati a questo scopo e che quindi l'acquirente di burro il quale non proceda direttamente alla lavorazione deve curare che lo scopo sopraindicato venga raggiunto.
Altro punto importante è che nella motivazione del regolamento n. 1259/72 si parla di « garantire che il burro non venga deviato dalla sua destinazione ». Ciò significa che si deve curare — eventualmente con apposite pattuizioni — che la trasformazione porti al definitivo alleggerimento del mercato del burro e dei latticini; deve quindi essere garantito che i prodotti lavorati non giungano di nuovo sul mercato normale sotto altra forma (ad esempio come latte in polvere), il che tuttavia non sarebbe possibile se l'ulteriore sorte di un preparato in polvere prodotto a norma dell'art. 6, n. 1, lett. c) fosse irrilevante ai fini del regolamento.
A parte ciò, ci si può poi richiamare alla giurisprudenza. Ricordo ad esempio quanto è detto nella sentenza 99 e 100/76 ( 1 ), cioè che si deve garantire che il burro venduto a prezzo ridotto non giunga sul mercato normale (volume 1977, pag. 871, punto 7). Ricordo una massima dello stesso genere nella sentenza 217/78 ( 2 ) (si deve garantire che il burro venga usato in modo conforme allo scopo e non smerciato liberamente — volume 1979, pag. 2300, punto 9). Ricordo poi che nella sentenza 64/81 ( 3 ) è stato rilevato che l'idoneità all'uso come gelato ai sensi del regolamento n. 1259/72 presuppone un grado di lavorazione del prodotto di partenza che consenta esclusivamente l'uso per la preparazione di gelati (volume 1982, pag. 25, punto 9).
Gli argomenti in senso contrario dedotti dalle attrici e dalla chiamata in causa non sono convincenti.
All'argomento secondo cui la parola « soltanto » di cui all'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1259/72 va intesa nel senso che l'obbligo dell'acquirente, nel caso della terza alternativa, giunge unicamente fino alla fabbricazione del prodotto intermedio si può ribattere che quest'interpretazione trascura, non solo il manifesto spirito del regolamento, che si può desumere dalla motivazione, bensì anche il contesto ed in particolare l'art. 6 bis il quale, come è detto nella motivazione del regolamento n. 1910/73, si limita a precisare l'uso prescritto (con il che è chiaro che una rilavorazione non contemplata andava esclusa già a norma del regolamento n. 1259/72).
È vero che, nel caso della produzione di gelati in polvere, gli obblighi dell'acquirente relativi alla tenuta della contabilità, alla custodia ed alla collaborazione (soprattutto quali si desumono dalle norme nazionali) finiscono con la fabbricazione del prodotto intermedio, che le norme comunitarie non contengono alcuna particolare disposizione per la fabbricazione del prodotto finale « gelato » e che per questa fabbricazione non sono contemplati né un controllo né un termine. Ciò però significa manifestamente solo che in proposito si è tenuto conto di determinati vincoli di carattere amministrativo ed anche economico; non è invece possibile desumerne — contro il chiaro spirito della normativa — che l'obbligo dell'acquirente con riguardo allo scopo perseguito dalla normativa finisca con la fabbricazione del prodotto intermedio.
Se poi ci si richiama all'art. 18, n. 2, 3o comma — a norma del quale gli Stati membri, quando si tratta di piccole quantità, possono considerare che la prova sia stata fornita se viene prodotta una dichiarazione relativa all'uso — in proposito è stato giustamente rilevato (sui limiti dell'onere della prova tornerò più avanti) che un'agevolazione in fatto di onere della prova non consente di trarne illazioni circa la portata degli obblighi sostanziali.
Infine è chiaro che, non solo è irrilevante il richiamo delle attrici ad asserite dichiarazioni di dipendenti della Commissione — dichiarazioni contestate all'udienza — secondo cui l'ulteriore uso della polvere per gelati non avrebbe alcuna importanza. Ma, nemmeno ammettendo che l'obbligo di garanzia dell'acquirente giunga fino alla fabbricazione del prodotto finale, si può parlare di trasgressione del principio di proporzionalità (in quanto l'acquirente sarebbe tenuto a controllare privatamente il luogo in cui si trova il prodotto intermedio, in determinati casi per un periodo piuttosto lungo e attraverso più fasi commerciali). Detto principio vale infatti solo in caso di atti amministrativi onerosi, mentre nel caso del regolamento n. 1259/72 si tratta di obblighi derivanti da contratti di compravendita di diritto privato. A parte ciò, non sembra neppure eccessiva la pretesa che, all'atto della cessione del prodotto intermedio, vengano stipulati appositi patti e vengano prese precauzioni per garantire il conseguimento dello scopo perseguito dal regolamento.
c)
Circa il primo gruppo di questioni si può quindi dire che a norma del regolamento n. 1259/72, il quale in proposito non manca di disposizioni adeguatamente chiare, l'obbligo del concorrente, in caso di produzione di polvere per gelati ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), è adempiuto solo qualora col preparato in polvere venga effettivamente confezionato del gelato (oppure — a norma dell'art. 6 bis — uno dei prodotti ivi nominati), e che invece si deve ritenere che l'obbligo non sia stato adempiuto nel caso in cui la polvere per gelati sia stata scomposta nei suoi ingredienti e Io zucchero in tal modo ottenuto sia stato venduto separatamente.
2.
Il secondo gruppo di questioni, al quale ora passo, riguarda l'onere della prova disciplinato dall'art. 18, n. 2, del regolamento n. 1259/72 (nella versione del regolamento n. 1237/73), prova dalla quale dipende lo svincolo della cauzione. In merito il giudice proponente vuole sapere se l'onere della prova dell'acquirente si estenda agli stadi di lavorazione successivi alla fabbricazione della polvere per gelati, cioè se egli, qualora non usi direttamente la polvere stessa, bensì la venda, debba dimostrare che uno dei successivi acquirenti ha effettivamente confezionato dei gelati. In questo complesso rientra anche la questione e), cioè se la trasgressione dell'art. 6 bis sia irrilevante ai fini dello svincolo della cauzione in quanto questa disposizione non è menzionata nell'art. 18, n. 2.
Le attrici e la chiamata in causa hanno sostenuto in proposito che, nel caso di cui all'art. 6, n. 1, leu. e), terza alternativa, ha rilievo solo la fabbricazione dei preparati in polvere; agli effetti dello svincolo della cauzione, quindi, non è necessario occuparsi dell'ulteriore lavorazione. Per quanto riguarda l'art. 6 bis e la sua eventuale trasgressione, esso sarebbe irrilevante ai fini dell'art. 18, n. 2, anzitutto perché non vi è menzionato e in secondo luogo perché l'ulteriore lavorazione del preparato in polvere — per la quale non è stabilito un termine — avviene normalmente in un momento molto posteriore a quello dell'esame dello svincolo della cauzione, esame che del resto a norma dell'art. 18, n. 2, deve avvenire immediatamente dopo l'esibizione della dichiarazione di lavorazione.
Nelle osservazioni il Bundesanstalt ha dedotto anzitutto che l'ulteriore uso del prodotto intermedio « polvere per gelati » va incluso nell'onere della prova e che in proposito non era necessario che l'art. 6 bis fosse richiamato nell'art. 18, n. 2, giacché il primo si è limitato a chiarire l'art. 6, n. 1, lett. c). All'udienza questa tesi pare sia stata alquanto attenuata, giacché si è sostenuto che i presupposti per lo svincolo della cauzione e quelli dell'adempimento del contratto non vanno equiparati e che l'eventuale perdita del diritto alla cauzione non fa venir meno il diritto al pagamento del prezzo pieno che sussiste in caso di uso del burro non conforme allo scopo. La Commissione è dello stesso parere. Nelle osservazioni scritte essa ha sostenuto che la prova della fabbricazione di un preparato in polvere non è sufficiente ed ha espresso l'opinione che la prova deve estendersi alle fasi successive alla produzione del preparato. Essa vi ha del pari argomentato che il mancato richiamo dell'art. 18 all'art. 6 bis è irrilevante, giacché un obbligo del genere — come emerge dalla versione coordinata del regolamento n. 232/75 — è ovvio (al massimo si potrebbe ritenere che per l'art. 6 bis non vale un preciso onere della prova). All'udienza ciò è stato attenuato nel senso che normalmente basta la prova della produzione di un preparato in polvere (giacché essa fa presumere, che le abbia fatto seguito la produzione di gelati); se però vi sono indizi di irregolarità circa l'uso finale della polvere per gelati, l'ufficio nazionale competente può indagare (nel qual caso si può eventualmente giuri-, gere all'inversione dell'onere della prova) e la cauzione va comunque incamerata qualora sia accertato che l'uso non è stato conforme a quello prescritto o che l'art. 6 bis è stato trasgredito.
a)
Circa la prima parte di questo gruppo di questioni, stando alla lettera dell'art. 18, n. 2 (in cui si parla di prova dell'adempimento di quanto prescritto dall'art. 6) e con riferimento a quanto è stato detto a proposito della prima questione circa la portata degli obblighi assunti dall'acquirente di burro a prezzo ridotto, si potrebbe essere indotti a ritenere che vada provata la fabbricazione del prodotto finale: nel caso della polvere per gelati, quindi, quella di gelati. ] Varie considerazioni, fra cui in particolare il contesto normativo, rendono però evidente che in realtà non si è voluto questo.
Le attrici si sono in proposito richiamate giustamente alla sentenza 99 e 100/76 ( 4 ), secondo la quale per lo svincolo della cauzione si esige unicamente la prova che i prodotti di trasformazione « sono conformi ai requisiti di cui all'art. 6, n. 1, lett. c) del regolamento e sono stati fabbricati entro il termine fissato da tale norma » (volume 1977, pag. 872, punto 8). Tuttavia, nell'art. 6, n. 1, lett. c) — per quanto riguarda le cause principali — non si parla solo di gelati, ma anche di preparati in polvere per la confezione di gelati. Perciò deve bastare che venga dimostrata la fabbricazione del prodotto ultimo menzionato.
Anche se non appare forse assolutamente necessario stabilire un nesso fra il controllo pubblico della lavorazione del burro e l'onere della prova che incombe all'acquirente, è cionondimeno significativo il fatto che — a norma dell'art. 15, del regolamento n. 1259/72 — il primo (per quanto riguarda la polvere per gelati) termina con la fabbricazione di questo prodotto. Non è quindi assurdo inferirne che, per lo svincolo della cauzione, non si può pretendere dal trasformatore più di quanto la stessa amministrazione sia ragionevolmente tenuta a fare in questo campo.
Principalmente non si può perdere di vista che il termine per la lavorazione — come si desume chiaramente dall'art. 6, n. 1, lett. e) — per quanto riguarda la polvere per gelati vale solo per la fabbricazione di questo prodotto. Esso può essere immagazzinato dal produttore, indi rivenduto — in qualche caso più volte — e in un determinato momento (giacché in proposito non è stabilito alcun termine) essere trasformato dall'acquirente in gelato. D'altro canto, l'art. 18, n. 3, stabilisce che la cauzione viene svincolata immediatamente, cioè non appena il prestatore abbia fornito la prova prescritta. Se questa prova riguardasse la confezione di gelati col preparato in polvere, lo svincolo della cauzione potrebbe in determinati casi avvenire solo dopo anni. Ora ciò non sarebbe certo conforme al detto principio dell'immediato svincolo della cauzione, il quale va posto in relazione col termine indicato nell'art. 6.
Si deve quindi ritenere — e in proposito anche la già menzionata possibilità, contemplata dall'art. 18, n. 2, di facilitare la prova costituisce un certo indizio — che nel caso della fabbricazione di polvere per gelati lo svincolo della cauzione dipende unicamente dalla prova della fabbricazione di questo prodotto intermedio, e che viceversa non si può pretendere la prova dell'uso finale, che in determinati casi può dar luogo a considerevoli difficoltà. Se in seguito risulta — l'acquirente deve contribuire alle indagini nei limiti delle sue possibilità — che nonostante la trasmissione dell'obbligo di fabbricare unicamente uno dei prodotti nominati nell'art. 6, n. 1, lett. e) (obbligo al quale — come abbiamo dimostrato — l'acquirente è tenuto a norma dell'art. 6), non è stato raggiunto un risultato del genere, l'ufficio nazionale competente — proprio perché il venir meno della garanzia costituita dalla cauzione di lavorazione non implica necessariamente il venir meno della pretesa garantita — può sempre far valere la pretesa al pagamento del prezzo normale per mancato conseguimento del risultato garantito, cioè per inosservanza di una delle condizioni poste al momento della vendita del burro. Spetta qui al diritto nazionale stabilire se occorra un'apposita ingiunzione di pagamento oppure — qualora la cauzione non sia stata ancora svincolata — si possa effettuare la compensazione con la pretesa di restituzione della cauzione.
b)
Ciò potrebbe bastare anche per quanto riguarda la seconda parte del gruppo di questioni di cui mi sto occupando, la quale riguarda l'osservanza dell'art. 6 bis.
Essenziale è il fatto che per l'ulteriore lavorazione ammessa dall'art. 6 bis non è fissato alcun termine; essa quindi può aver luogo anche dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 6 per la fabbricazione dei prodotti nominati nel n. 1, lett. e). La cauzione va perciò svincolata qualora sia stata fornita la prova della tempestiva produzione di polvere per gelati e non si può pretendere che l'acquirente dimostri che, in occasione dell'ulteriore la vorazione ad opera di un successivo acquirente, l'art. 6 sia stato osservato. Al massimo si può ritenere che l'ufficio nazionale competente, qualora nell'esaminare la domanda di svincolo della cauzione abbia motivi per supporre che l'art. 6 bis sia stato trasgredito, effettui delle indagini (alle quali l'acquirente del burro a prezzo ridotto deve collaborare con la miglior buona volontà) e che, se accerta la trasgressione (la quale dimostra nel contempo che l'obbligo imposto dall'art. 6 non è stato correttamente adempiuto) non svincoli la cauzione.
In questo caso diviene superfluo stabilire quale sia l'importanza della mancata menzione dell'art. 6 bis nell'art. 18, n. 2 ovvero si possa effettivamente considerare irrilevante richiamandosi ai successivi testi coordinati (dei regolamenti nn. 232/75 e 262/79) oppure per il motivo che sarebbe manifesto (come anche la motivazione del regolamento n. 1910/73 dimostra) che l'art. 6 bis, in quanto deroga all'art. 6, fa parte dell'ambito normativo di questo. Del pari diviene superfluo stabilire se sia compatibile col principio di proporzionalità l'incamerare la cauzione in caso di mancata prova dell'osservanza dell'art. 6 bis.
3.
Un'altra questione, cioè quella d), verte parimenti sull'interpretazione dell'art. 6 bis del regolamento n. 1259/72. Si tratta di accertare se, in caso di lecita ulteriore lavorazione dei prodotti nominati nell'art. 6, n. 1, lett. c), si possano fabbricare tutti i prodotti compresi nelle sottovoci 18.06 D e 21.07 F oppure solo preparati in polvere delle sottovoci ex 18.06 D o ex 21.07 F ai sensi dell'art. 6, n. 1, leu. e).
Su questo punto posso essere breve. Qualora sia assodato quello che le ordinanze di rinvio dichiarano (cioè che i preparati in polvere prodotti dalla chiamata in causa sono stati trattati in modo da ricavarne dello zucchero che è stato venduto separatamente) rimane acquisito — come ho già detto — che l'art. 6 bis è stato trasgredito (proprio perché dalla lavorazione si è ottenuto un prodotto compreso in un'altra voce doganale) e non è quindi più necessario stabilire se le miscele in polvere residue corrispondano ancora a quanto detto articolo stabilisce.
A parte ciò, si può osservare che la questione si può risolvere solo nel modo proposto dal Bundesanstalt, cioè che non si può fabbricare uno qualsiasi dei prodotti compresi nelle sottovoci 18.06 D e 21.07 F. In proposito basta il rilievo che, a norma dell'art. 6, i preparati in polvere per gelati devono possedere precise caratteristiche (per quanto riguarda il contenuto di grassi e l'idoneità all'uso); esse sarebbero manifestamente prive di oggetto se l'art. 6 bis venisse interpretato in senso ampio. Si pensi inoltre al motivo per cui l'art. 6 bis è stato aggiunto, cioè l'evitare che le norme sulla vendita fossero eluse. Ora, queste evasioni sarebbero chiaramente rese persino più facili se si potessero fabbricare tutti i prodotti compresi nelle sottovoci 18.06 D e 21.07 F, cioè se i prodotti nominati nell'art. 6, n. 1, lett. c), potessero essere trasformati in tutti i possibili preparati alimentari aventi i più disparati contenuti di grassi.
4.
Infine, mi devo ancora occupare del gruppo di questioni vertenti sull'aggiunta del legante caseinato di sodio. In proposito sorge anzitutto il problema se miscele del genere siano compatibili con l'art. 6, n. 1, lett. e), terza alternativa, del regolamento n. 1259/72, qualora tali preparati in polvere possano essere usati per la confezione di gelati solo in determinati paesi CEE, ma non nella Repubblica federale di Germania. In secondo luogo, si deve stabilire se, qualora dette miscele siano lecite, ai fini dello svincolo della cauzione abbia rilievo il fatto che l'aggiudicatario non possa provare che i preparati in polvere sono stati trasferiti in uno Stato membro il quale ne ammette l'uso per la confezione di gelati.
a)
Circa la prima parte di questo gruppo di questioni, tutti i partecipanti al procedimento concordano nel ritenere che ai fini dell'art. 6, n. 1, lett. c), terza alternativa, non conta la possibilità di smerciare il preparato in polvere in tutti gli Stati membri, bensì basta che l'uso sia ammesso in uno di essi. Il Bundesanstalt ha osservato come chiarimento che Io scopo della normativa può certo essere raggiunto anche se i prodotti lavorati non possono essere messi in commercio in tutti gli Stati membri. Le attrici e la chiamata in causa hanno inoltre allegato che, dato che la Commissione si basa nella normativa sulla tariffa doganale comune, è sufficiente l'attenersi a quanto questa dispone. In proposito andrebbe rilevato che, secondo le note esplicative della nomenclatura del Consiglio per la collaborazione doganale, le quali valgono anche per la tariffa doganale comune, il caseinato di sodio può essere usato nella confezione di gelati.
Non si può non essere d'accordo su questo punto. A conferma dell'esattezza di questa tesi si può al massimo citare ancora la sentenza 64/81 ( 5 ) In questa si rileva infatti che il preparato in polvere ottenuto dal burro deve possedere le caratteristiche occorrenti perché il prodotto possa essere classificato in una delle due voci della tariffa doganale comune e che il senso e la portata del regolamento n. 1259/72 non si possono stabilire richiamandosi alle norme degli Stati membri (volume 1982, pagg. 23 e 24, punti 5 e 8).
b)
Per quanto riguarda la seconda parte di questo gruppo di questioni, i pareri sono di nuovo discordi.
La Commissione ritiene necessario che venga fornita la prova che il preparato in polvere è stato venduto in uno Stato membro in cui può essere usato per la confezione di gelati. Così pure il Bundesanstalt è del parere che per questi preparati in polvere vale il presupposto che essi possono essere messi in commercio solo in uno Stato membro in cui la miscela è ammessa e che quindi si deve esigere la prova che il prodotto sia stato trasferito in uno Stato membro del genere ed ivi usato.
Le attrici ribattono che non si può pretendere alcuna prova o accertamento che sia incompatibile col principio dell'immediato svincolo della cauzione e che si debbano considerare troppo gravose tanto per l'amministrazione quanto per l'impresa interessata. La chiamata in causa sostiene del pari che non si deve fornire la prova che il preparato in polvere sia stato trasferito in uno Stato membro in cui sia lecito usarlo per confezionare gelati e ciò anzitutto perché la normativa comunitaria non contiene alcun limite territoriale ed inoltre in considerazione del fatto che il trasferimento non significa affatto che il preparato rimanga nello Stato membro di cui trattasi anziché essere riesportato in un altro paese.
Ho l'impressione che la soluzione del problema emerga da quanto è già stato detto a proposito dell'onere della prova e dei presupposti per lo svincolo della cauzione. Se — nel caso della fabbricazione di preparati in polvere per gelati — la sola cosa che conta è che sia stato osservato l'art. 6, n. 1, lett. c), terza alternativa, del regolamento n. 1259/72 e l'ulteriore sorte è in un primo momento irrilevante (giacché in determinati casi la rivendita può avvenire parecchio tempo dopo la scadenza del termine indicato nell'art. 6), non può certo costituire un presupposto per lo svincolo della cauzione la prova che l'esportazione di un preparato in polvere con l'aggiunta di cui trattasi sia avvenuta in uno Stato membro nel quale sia possibile preparare con esso dei gelati senza trasgredire le norme nazionali relative ai prodotti alimentari. Naturalmente — dato che, come già detto, per l'acquirente sussiste l'obbligo di diritto sostanziale di far sì che il preparato in polvere per gelati venga definitivamente trasformato in gelati (o in un altro prodotto nominato nell'art. 6 bis) — ciò lascia intatta l'altra questione, cioè se l'acquirente, in relazione all'accertamento del raggiungimento dello scopo perseguito (dal quale dipende se il prezzo ridotto del burro debba considerarsi definitivo), sia tenuto a collaborare con la miglior buona volontà ai necessari accertamenti ed a fornire in proposito indicazioni sul luogo in cui il preparato in polvere si trova. Non è tuttavia necessario stabilire qui quali siano le conseguenze dell'eventuale trasgressione di tale obbligo.
C —
In base a tutto quanto precede, propongo di risolvere come segue le questioni sollevate dallo Hessischer Verwaltungsgerichtshof:
a)
L'acquirente di burro a prezzo ridotto il quale si sia impegnato, a norma dell'art. 6, n. 1, lett. c), terza alternativa, del regolamento n. 1259/72 (nella versione del regolamento n. 2161/72), a far produrre preparati in polvere compresi nelle sottovoci ex 18.06 D o exc 21.07 F della tariffa doganale comune per la confezione di gelati, deve effettivamente curare che questo scopo — salva restando la possibilità di ulteriore lavorazione di cui all'art. 6 bis — venga in realtà raggiunto; non si può parlare di soddisfazione delle condizioni poste dall'art. 6, n. 1, lett. c), terza alternativa qualora detti preparati in polvere, in ulteriori fasi di lavorazione, siano stati scomposti nei loro ingredienti e questi siano stati ulteriormente trasformati in miscele di latte in polvere ed in cioccolato.
b)
L'onere della prova dell'aggiudicatario a norma dell'art. 18, n. 2, 1o comma, del regolamento n. 1259/72 (nella versione del regolamento n. 1237/73), non si estende agli stadi di lavorazione successivi alla produzione di un preparato in polvere ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), terza alternativa, del regolamento n. 1259/72 (nella versione del regolamento n. 2161/72).
c)
L'art. 6 bis del regolamento n. 1259/72 non vale solo per i prodotti compresi nella voce 19.08 della tariffa doganale comune, bensì anche per i prodotti per gelati di cui alle sottovoci ex 18.06 D o ex 21.07 F della tariffa doganale comune.
d)
In occasione dell'ulteriore lavorazione ammessa dall'art. 6 bis si possono fabbricare solo i prodotti nominati nell'art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1259/72, non già tutti i prodotti compresi nelle sottovoci 18.06 D e 21.07 F della tariffa doganale comune.
e)
La trasgressione dell'art. 6 bis è irrilevante ai fini dello svincolo della cauzione ai sensi dell'art. 18, n. 2, qualora l'ulteriore lavorazione illecita di un preparato in polvere ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. c), regolarmente prodotto abbia luogo solo in un momento successivo a quello in cui, a norma dell'art. 18, n. 3, si deve decidere sullo svincolo della cauzione.
f)
L'aggiunta del legante caseinato di sodio non è in contrasto con gli scopi perseguiti dall'art. 6, n. 1, lett. c), terza alternativa, del regolamento n. 1259/72, qualora il preparato in polvere in tal modo ottenuto possa essere legalmente usato in uno Stato membro della CEE per la confezione di gelati idonei all'uso, e ciò anche se questo non avviene nella Repubblica federale di Germania.
g)
Per lo svincolo della cauzione, a norma dell'art. 18, n. 2, del regolamento n. 1259/72 (nella versione del regolamento n. 1273/73), è irrilevante che l'aggiudicatario — in caso di aggiunta di caseinato di sodio nella produzione di un preparato in polvere per gelati nella Repubblica federale di Germania — non possa dimostrare che il preparato sia stato trasferito in uno Stato membro il quale consente l'uso del detto legante.
( *1 ) Traduzione dal tedesco.
( 1 ) Sem. 11 maggio 1977, cause riunite 99 e 100/76, NV Roomboterfabriek « De Beste Boter » e Josef Hoche, Butterschmelzwerk contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, Race. 1977, pag. 861.
( 2 ) Sent. 28 giugno 1979, causa 217/78, SA Nicolas Corman & Fils contro Hauptzollamt Aachen-Süd, Race. 1979, pag. 2287.
( 3 ) Sent. 14 gennaio 1982, causa 64/81, Nicolaus Corman Sc Fils SA contro Hauptzollamt Gronau, Race. 1982, pag. 25.
( 4 ) Sent. 11 maggio 1977, cause riunite 99 e 100/76, NV Roomboterfabriek « De Beste Boter » e Josef Hoche, But- terschmelzwerk contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, Race. 1977, pag. 861.
( 5 ) Sent. 14 gennaio 1982, causa 64/81, Nicolaus Corman & Fils SA contro HauptzoHamt Gronau, Racc. 1982, pag. 25.
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