CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
del 22 novembre 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A.
La causa di cui si tratta oggi verte su provvedimenti adottati dal governo francese per l'attuazione della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975 relativa all'eliminazione degli oli usati (GU 1975, L 194, pagg. 31 segg.), direttiva adottata nell'ambito del programma d'azione della Comunità nel campo della tutela dell'ambiente.
Questa direttiva ed il decreto francese 21 novembre 1979 n. 981 (come pure i due regolamenti d'esecuzione che recano la stessa data) adottato in proposito sono già stati discussi nelle cause 172/82 ( 2 ) e 295/82 ( 3 ) Mi posso quindi richiamare a quanto detto in tale occasione. Va solo tenuto presente che nella causa prima menzionata la Corte ha deciso, il 10 marzo 1983, che le norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci nonché la sopramenzionata direttiva non consentono « ad uno Stato membro di organizzare nel proprio territorio il sistema di raccolta o di eliminazione degli oli usati in modo da vietare le esportazioni destinate ad un eliminatore o rigeneratore autorizzato di un altro Stato membro» (Race. 1983, pagg. 567 e segg. 1). Inoltre, nella sentenza 9 febbraio 1984 ( 2 ) relativa alla seconda causa è stato deciso che gli scopi della ripetuta direttiva e le norme del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci implicano « che gli oli usati possono venir consegnati ad un'impresa debitamente autorizzata all'eliminazione in un altro Stato membro, a norma dell'art. 6 della direttiva, tanto da parte di un detentore quanto da parte di un raccoglitore autorizzato ».
Conformemente all'atteggiamento assunto nella prima delle due cause menzionate, secondo cui la normativa francese non sarebbe compatibile con la direttiva e con l'art. 34 del trattato CEE, con lettera 23 dicembre 1982 la Commissione avviava un procedimento a norma dell'art. 169 del trattato CEE nei confronti della Repubblica francese. Nella lettera era detto che dagli artt. 3, 4 e 6 di detto decreto come pure dagli artt. 10 e 15 dell'allegato al regolamento di esecuzione riguardante la raccolta di oli usati si desume che ai detentori è vietato rifornire le imprese autorizzate alla raccolta in altri Stati membri e che ai detentori o raccoglitori è vietato rifornire eliminatori autorizzati in altri Stati membri. Gli scopi perseguiti dalla direttiva avrebbero potuto essere raggiunti anche se fossero state possibili le consegne a raccoglitori od eliminatori in altri Stati membri ed inoltre la trasgressione dell'art. 34 del trattato CEE manifesta nella normativa francese non poteva essere giustificata a norma dell'art. 36 dello stesso trattato.
Non avendo il governo francese risposto entro il termine stabilito, il 25 maggio 1983 veniva emesso un parere motivato a norma dell'art. 169 del trattato CEE. In esso veniva nuovamente rilevato che la normativa francese conteneva un divieto di esportazione vietato dal trattato. Ciò si desumeva dalla natura degli obblighi imposti ai detentori, raccoglitori autorizzati ed eliminatori autorizzati nonché dal fatto che la normativa francese non contemplava alcuna deroga per le consegne agli eliminatori autorizzati in altri Stati membri. Ciò era confermato dai controlli contemplati in una circolare del 26 ottobre 1982 (tornerò su questo punto). Nel parere motivato era inoltre detto che ciò non poteva essere giustificato dall'art. 5 della direttiva il quale recita:
« Qualora gli obiettivi previsti negli artt. 2, 3 e 4 non possano essere conseguiti diversamente, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché una o più imprese effettuino la raccolta e/o l'eliminazione dei prodotti offerti dai detentori, eventualmente nella zona loro assegnata dall'amministrazione loro competente. »
A parte ciò veniva posto in rilievo che la normativa non rispondeva nemmeno ad esigenze economiche giacché gli artt. 13 e 14 della direttiva, come contropartita degli obblighi imposti alle imprese di raccolta e/o di eliminazione, consentano di sovvenzionare le imprese stesse. Infine il governo francese veniva invitato ad adottare entro un mese i provvedimenti necessari per uniformarsi al parere motivato.
Il governo francese rispondeva il 21 luglio 1983 con un telex inviato alla direzione generale per la tutela dell'ambiente. In esso veniva fatto anzitutto richiamo alla già menzionata circolare 26 ottobre 1982 del ministero francese dell'economia, e si chiedeva alla Commissione di riesaminare la pratica. La circolare stabiliva infatti che le esportazioni erano perfettamente lecite purché l'esportatore esibisse un attestato secondo cui il destinatario era un'impresa di eliminazione autorizzata e rendeva pure manifesto che i controlli criticati dalla Commissione si limitavano all'accertamento se l'esportatore fosse un detentore o un raccoglitore autorizzato di oli usati e se il destinatario fosse autorizzato ad acquistare oli usati a norma del suo diritto nazionale.
Essendo questo telex evidentemente pervenuto con ritardo ai competenti uffici della Commissione (come vedremo subito, esso non avrebbe affatto influito sull'atteggiamento della Commissione), il 10 agosto 1983 veniva proposto alla Corte un ricorso tendente a far dichiarare che la Repubblica francese aveva trasgredito l'art. 34 del trattato CEE in quanto — col decreto 21 novembre 1979 n. 981 nonché i due regolamenti di esecuzione dello stesso giorno, aveva disciplinato la raccolta e l'eliminazione degli oli usati in modo tale da rendere impossibili le esportazioni e ciò anche nel caso in cui si trattava di consegne ad imprese di raccolta e di eliminazione autorizzate in altri Stati membri.
B.
Ecco il mio parere a proposito di questa domanda che il governo francese, come noto, sostiene essere infondata, chiedendone il rigetto.
1.
Se ci si limita alla lettera del decreto francese e dei regolamenti per la sua esecuzione non si può far a meno di inferire dagli obblighi imposti ai detentori di oli usati (cioè a coloro che nell'esercizio dell'attività abituale residuino degli oli già usati), ai raccoglitori autorizzati ed agli eliminatori autorizzati che le esportazioni destinate ai raccoglitori ed eliminatori autorizzati in altri Stati membri (la Commissione si riferisce solo a questi come partecipanti al commercio interstatale) sono impossibili.
In questo modo si deve certo intendere l'art. 5 del decreto il quale stabilisce a chi i detentori (qualora non siano autorizzati all'eliminazione) debbano consegnare, cioè ai raccoglitori autorizzati a norma dell'art. 4 del decreto (vale a dire alle imprese autorizzate in Francia per una determinata zona) o agli eliminatori, i quali siano autorizzati a norma dell'art. 8 del decreto (il che si limita del pari alla Francia). Così si deve intendere anche l'art. 6 del decreto, il quale stabilisce che i raccoglitori autorizzati devono consegnare agli eliminatori autorizzati a norma dell'art. 8 (il che del resto emerge anche dagli artt. 10 e 15 dell'allegato del regolamento d'esecuzione riguardante la raccolta degli oli usati). Nello stesso senso si deve poi comprendere l'art. 2 del regolamento di esecuzione riguardante l'eliminazione degli oli usati, il quale parla infatti dell'eliminazione presso le apposite imprese autorizzate ai sensi dell'art. 7 del decreto (può trattarsi solo di imprese autorizzate in Francia).
In proposito mi posso inoltre richiamare a quanto deciso nella sentenza 172/82 ( 4 ) anche se, dato che la Corte in una causa del genere non può pronunziarsi sull'interpretazione del diritto nazionale, lo si deve considerare solo come una specie di obiter dictum). Nella sentenza è detto infatti essere evidente « che la normativa francese sancisce implicitamente un divieto di esportare gli oli usati all'estero, fra l'altro negli altri Stati membri della Comunità »; come pure che nessuna « deroga è prevista per la rivendita di tali prodotti agli eliminatori di altri Stati membri che abbiano ottenuto l'autorizzazione a norma dell'art. 6 della direttiva n. 75/439 ». Mi posso inoltre richiamare alla pronunzia della Corte d'appello di Lione, riferita nella sentenza 295/82 ( 5 ), secondo cui la normativa francese vieta implicitamente tanto ai raccoglitori autorizzati quanto ai detentori di oli usati di esportarli, sia pure negli altri Stati membri della Comunità. A parte ciò è rilevante che lo stesso governo francese, nella causa 172/82 ( 4 ), abbia precisato, in risposta a quesiti della Corte:
«1)
Per quanto riguarda la raccolta degli oli usati, spetta ai detentori, se questi decidono di effettuare essi stessi il trasporto dei loro oli usati, ovvero ai raccoglitori autorizzati, consegnare detti oli ad eliminatori autorizzati, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 del decreto 21 novembre 1979.
2)
Per quanto riguarda l'eliminazione, spetta agli eliminatori autorizzati, ai sensi del decreto 21 novembre 1979, procedere al trattamento degli oli usati nei loro impianti ».
Perciò, se si tiene conto solo dei provvedimenti sopra menzionati come pure della nota definizione delle misure restrittive dell'esportazione che ricorre nella giurisprudenza (si veda ad esempio la sentenza 172/82 ( 4 ), non si può fare a meno di constatare che il diritto francese è incompatibile col principio della libera circolazione delle merci, per quanto riguarda le esportazioni.
2.
Se ora consideriamo quello che il governo convenuto ha dedotto a sua giustificazione, possiamo subito eliminare due argomenti che appaiono non pertinenti. Mi riferisco all'assunto secondo cui il decreto si riferisce all'inizio alla direttiva, la quale dal canto suo dichiara nel settimo considerando che gli scambi intracomunitari non devono essere ostacolati. Mi riferisco pure all'argomento connesso secondo cui, in forza di un principio giuridico generale vigente in Francia, tutto ciò che non è vietato va considerato permesso e, dato che nessuna disposizione della normativa francese sancisce espressamente il divieto di esportare, non sarebbe stato necessario contemplare un'eccezione per le esportazioni.
A parte il fatto che ciò è difficile da conciliare con l'atteggiamento del governo francese che si desume dalle risposte date ai quesiti della Corte nella causa 172/82 ( 6 ), si deve quanto meno rilevare che, data l'inevitabile interpretazione delle disposizioni francesi, a proposito della possibilità di esportare sussistono per lo meno incertezze ed oscurità. Ora, anche questo è atto — per l'art. 34 non occorre di più — ad ostacolare le esportazioni. Oltre a ciò è del tutto manifesto che questa oscurità ed incertezza non è eliminata dal fatto che il decreto si richiami all'inizio complessivamente alla direttiva, la quale a sua volta parla delle esigenze del commercio interstatale solo nella motivazione.
3.
La convenuta deduce che le rigide disposizioni francesi relative all'eliminazione ed alla rigenerazione degli oli usati mantengono i prezzi ad un livello inferiore a quello degli altri Stati membri, il che addirittura incoraggerebbe le esportazioni. Di fatto si avrebbero esportazioni dalla Francia e queste (come si desumerebbe dalle statistiche prodotte nella causa 172/82) ( 6 ) costituirebbero una parte cospicua (cioè circa 36000 tonnellate) degli scambi complessivi intracomunitari di oli usati (che ammontano a circa 40000 tonnellate). Non posso associarmi a questa tesi.
In proposito ci si può anzitutto richiamare alla sentenza 295/82 ( 7 ) (punto n. 11), nella quale è detto che, dalla semplice circostanza che le esportazioni intracomunitária provengono in prevalenza da uno Stato membro, non si può desumere che le norme di questo Stato permettano.le esportazioni negli altri Stati membri da parte dei raccoglitori autorizzati e dei detentori degli oli usati. In secondo luogo è importante in questo conte- sto quanto è stato detto a proposito della quantità complessiva di oli usati che residua annualmente in Francia (circa mezzo milione di tonnellate): le esportazioni al confronto appaiono piuttosto modeste. Significativa è anche la considerazione connessa, cioè che, data la differenza di prezzo, è perfettamente plausibile che, se non vi fossero ostacoli, le esportazioni sarebbero molto più rilevanti.
4.
Particolarmente importante per il governo francese è l'argomento secondo cui dalla normativa nel suo complesso si potrebbe chiaramente desumere che non vi è alcun divieto di esportazione e nel sostenere ciò esso ha in mente la circolare — che completa il decreto e i regolamenti d'esecuzione — riguardante i controlli dell'osservanza della normativa sulla raccolta e l'eliminazione degli oli usati, circolare inviata il 26 ottobre 1982 dal ministero dell'economia francese agli uffici competenti.
In questa circolare — mi sia consentito dirlo subito — a proposito del fatto che si sarebbero sviluppate correnti d'esportazione miranti ad evadere gli obblighi imposti dalla legge per la raccolta e l'eliminazione degli oli usati, si parla di rigidi controlli delle esportazioni e della proibizione di esportare in paesi terzi. Vi si stabilisce inoltre che i detentori di oli usati ed i raccoglitori autorizzati dalle autorità francesi possono esportare in altri Stati membri, tuttavia alla condizione che destinatari — e ciò dev'essere comprovato mediante un attestato — siano esclusivamente imprese di eliminazione autorizzate in altri Stati membri.
Come sapete, la Commissione ritiene insufficiente pure questo, tanto sotto l'aspetto formale, quanto sotto l'aspetto del contenuto.
a)
Secondo me la Commissione, per quanto riguarda l'aspetto prima menzionato, ha ragione.
Si deve tener presente che la circolare non ha la stessa efficacia del decreto e dei relativi regolamenti di esecuzione. Data la più plausibile interpretazione di questi provvedimenti, possono derivarne oscurità ed incertezze a proposito delle possibilità di esportare, le quali costituiscono degli ostacoli, fra l'altro se si considera l'osservazione che figura alla fine della circolare:
« Il va de soi que ces mesures transitoires — qui pourraient être réexaminées à la lumière des constatations faites par le service — sont sans préjudice de la position du gouvernement sur la licéité des exportations en cause au regard du droit communautaire ».
Degno di nota è inoltre il fatto che la circolare non è stata pubblicata, cosicché non è certo che tutti gli interessati ne abbiano avuto conoscenza ed abbiano potuto valersene.
Che considerazioni del genere siano effettivamente importanti quando si tratta di valu-tarel'applicazione del trattato da parte degli Stati membri è stato del resto già chiarito dalla giurisprudenza. Penso ad esempio alla sentenza 167/73 ( 8 ) (Race. 1974 pag. 37,punti n. 41 e 42). Come è noto, vi si rileva che la mancata modifica del code du travail francese appare criticabile — in quanto incompatibile col divieto di discriminazione del trattato — indipendentemente dal fatto che il diritto comunitario (art. 48 e regolamento n. 1612/68) sia direttamente efficace e prevalga su quello francese, appunto perchè essa lascia sussistere oscurità ed incertezze le quali non possono essere eliminate da istruzioni amministrative orali di carattere puramente interno. Lo stesso deve valere in un caso come quello in esame, nel quale si tratta di istruzioni amministrative non pubblicate, che possono essere revocate in qualsiasi momento.
Pure il governo francese sembra non lo contesti. Come è già stato detto, infatti, il decreto ed i due regolamenti di esecuzione (che sono stati definiti incompleti) devono essere modificati in modo da includervi il contenuto della circolare (il che però finora non è avvenuto e al massimo sarà fatto entro la fine dell'anno).
b)
Di fronte a queste constatazioni, che bastano per giustificare la censura di violazione del trattato, non è veramente più necessario esaminare il contenuto della circolare. Vorrei cionondimeno aggiungere qualche parola in proposito, proprio perché il governo francese ha l'intenzione di inserire nel decreto le disposizioni della direttiva ed in questo caso sorge la questione se ciò sia sufficiente ai fini dell'art. 34 del trattato CEE.
La Commissione considera insufficiente la circolare sotto vari aspetti: anzitutto perché essa contempla le esportazioni solo per i detentori e per i raccoglitori stabiliti in Francia, cioè non per gli eliminatori francesi o per i raccoglitori non autorizzati; in secondo luogo, perché consente le esportazioni destinate solo ad eliminatori autorizzati in altri Stati membri, cioè non quelle destinate ai raccoglitori; infine perché prescrive l'esibizione di un attestato dal quale si desume che il destinatario è autorizzato ad eliminare gli oli usati.
aa)
Per quanto riguarda le imprese autorizzate ad esportare direi che al massimo va criticata la mancata menzione (e quindi l'esclusione) delle imprese di eliminazione. Ciò, benché ci si possa chiedere se sussista un interesse economico alla cessione di oli usati, dato che in linea di massima gli eliminatori tendono a trattare direttamente tutto l'olio usato che ricevono onde sfruttare al massimo i loro impianti. Poiché però non si può escludere completamente che in determinati casi sussista un interesse alla cessione ad imprese ubicate in altri Stati membri, l'esclusione assoluta degli eliminatori dall'attività di esportazione appare difficilmente giustificabile.
Viceversa non trovo nulla da obiettare per quanto riguarda l'esclusione dell'esportazione da parte di raccoglitori non autorizzati. Ciò va considerato in relazione alla normativa francese, la quale a norma dell'art. 5 della direttiva suddivide il territorio francese in zone di raccolta per ciascuna delle quali attribuisce il diritto esclusivo di raccolta ad un'impresa. Ciò implica necessariamente che i raccoglitori non autorizzati non possono agire né — altrimenti la normativa non conseguirebbe il suo scopo — avere il diritto di esportare. Nella replica la Commissione ha invero sollevato la questione se in Francia ci si sia valsi correttamente della possibilità offerta dall'art. 5, giacché essa sostiene — riferendosi alla frase « qualora gli obiettivi previsti negli artt. 2, 3 e 4 non possano essere conseguiti direttamente » contenuta nell'art. 5 — non essere stato dimostrato che la suddivisione in zone e l'attribuzione di un diritto esclusivo di raccolta fossero necessarie ai sensi di detta frase. Il governo francese ha giustamente ribattuto che questa critica non è stata formulata dalla Commissione nel procedimento precontenzioso né nell'atto introduttivo e che quindi va considerata inammissibile, dato che compare solo nella replica. La Commissione non lo contesta, giacché all'udienza ha dichiarato espressamente che la suddivisione in zone e l'attribuzione di un diritto esclusivo di raccolta non possono essere messe in discussione (come pare anche abbia risposto ad un'interrogazione il commissario Narjes). Secondo me, perciò, circa il diritto di esportare dei raccoglitori non autorizzati non si può effettivamente sostenere un'opinione diversa da quella sopra esposta.
bb)
Circa la questione se le esportazioni siano state correttamente limitate a quelle destinate agli eliminatori autorizzati in altri Stati membri (cioè escludendo i raccoglitori autorizzati in altri Stati membri), dalla sentenza 172/82 ( 9 ) non si può certo trarre alcuna indicazione decisiva. La circostanza infatti che in essa si parli solo di eliminatori o rigeneratori autorizzati in un altro Stato membro si spiega col carattere limitato della questione, nella quale si trattava unicamente del divieto di consegnare oli usati ad un eliminatore o rigeneratore di uno Stato membro della CEE (vedi raccolta della giurisprudenza della Corte 1983 pag. 558 ( 10 )).
Nemmeno si può trarre qualcosa di decisivo dalla normativa francese relativa ai diritti esclusivi di raccolta in determinate zone o dall'art. 7 della direttiva, il quale recita:
« Chiunque detenga oli usati, se non è in grado di rispettare le misure indicate nell'art. 4, deve tenerli a disposizione di una o delle imprese di cui all'art. 5 ».
Sul primo punto va semplicemente rilevato che non si tratta d'interferire nell'attività della raccolta (la quale effettivamente non si svolge al di là del confine) bensì della possibilità di esportare, fra l'altro per i detentori di oli usati. Ora se questi, senza ledere il sopramenzionato diritto esclusivo, possono rifornire raccoglitori fuori dalla loro zona, non si comprende perché la situazione dovrebbe essere diversa per le esportazioni, alla cui libertà viene fatto molto chiaramente richiamo nella motivazione della direttiva e che quindi hanno certamente la precedenza sul diritto esclusivo di raccolta. Circa il secondo punto il governo convenuto non può contestare che dall'art. 7 si desume solo l'obbligo di tenere gli oli usati a disposizione di imprese autorizzate alla raccolta, ma che da esso, in relazione con l'art. 5, non si può inferire nulla circa il luogo in cui queste imprese devono essere ubicate.
La convenuta si preoccupa a questo proposito dei controlli efficaci sull'eliminazione degli oli usati, di cui effettivamente si parla nella motivazione della direttiva. Essa deduce inoltre che la sorveglianza di un piccolo numero di imprese di eliminazione si presenta più semplice e più efficace. Anche il governo italiano, nella causa 240/83 ( 11 ) ha formulato obiezioni contro l'intervento di troppi intermediari. Infine, in altri Stati membri — come emergerebbe da studi degli anni 80 e 83 — sarebbero state constatate negligenze nell'attuazione della direttiva, con la conseguenza che una parte rilevante degli oli usati — il 40 % — sfuggirebbe all'eliminazione nel modo prescritto e verrebbe ad esempio bruciata. A ciò si deve soprattutto obiettare che la difettosa attuazione della direttiva da parte di altri Stati membri non può certo servire come giustificazione del comportamento incompatibile col trattato della convenuta a proposito dell'esportazione. Questo dev'essere impedito dalla Commissione nell'ambito del suo dovere di sorveglianza. A parte ciò non è dato di vedere come l'intervento di raccoglitori stranieri, per il cui corretto comportamento è competente il rispettivo Stato membro, dovrebbe mettere in pericolo il raggiungimento degli scopi della direttiva.
Perciò non è effettivamente giustificato che le esportazioni di oli usati siano limitate a quelle destinate ad eliminatori autorizzati in altri Stati membri.
cc)
Nella circolare viene infine richiesto all'esportatore di esibire un attestato il quale dimostri che il destinatario è autorizzato all'eliminazione degli oli usati. Questa prescrizione varrà anche per le consegne ai raccoglitori stranieri, se si ritiene che la possibilità di esportare vada estesa anche ad essi. I fatti attestati non dicono naturalmente nulla circa il luogo in cui gli oli usati effettivamente si trovano. Si potrebbe quindi dubitare della loro efficacia come mezzi di controllo e sostenere che bastano il nome e l'indirizzo del destinatario, giacché essi rendono possibili i necessari controlli circa il luogo in cui gli oli si trovano nello Stato di destinazione, il quale è competente in proposito a partire dal momento in cui viene varcato il confine.
D'altro canto la stessa Commissione ha risolto in senso affermativo la questione se sia ammissibile, nell'interesse dell'efficace attuazione della direttiva, il divieto di esportare a destinazione di chi non sia autorizzato alla raccolta o all'eliminazione. Ora, se al momento dell'uscita da uno Stato membro si deve fare una distinzione del genere, naturalmente si deve del pari poter controllare se sussistano i presupposti dell'autorizzazione ed in proposito non appare soddisfacente il controllo amministrativo a posteriori basato sulla dichiarazione resa in dogana. Oltre a ciò si può senz'altro ritenere — qui il governo ha perfettamente ragione — che il procurarsi attestati del genere è possibile senza particolari difficoltà o spese che ostacolino l'esportazione. Questo in ogni caso quando — come si addice a seri negozi di esportazione — già prima della consegna sia stato concluso un contratto di compravendita col cliente straniero oppure siano in atto già da tempo rapporti d'affari.
Ritengo perciò che tale prescrizione sia stata emanata con ragione per la corretta attuazione della direttiva e che essa non costituisca un fattore che ostacoli o impedisca le esportazioni, da criticarsi a norma dell'art. 34 del trattato.
5.
Riassumendo sono dell'opinione che le disposizioni francesi adottate per l'attuazione della direttiva, alle quali ci si deve esclusivamente riferire nella presente causa (decreto e regolamenti di esecuzione del 1969), costringono a concludere che le consegne di oli usati da parte di detentori, raccoglitori ed eliminatori francesi a raccoglitori od eliminatori autorizzati in altri Stati membri sono vietate, il che non è consentito dalla direttiva ed è incompatibile con l'art. 34 del trattato CEE.
C.
Si deve quindi dichiarare, come è già stato chiesto, che la convenuta viene meno agli obblighi impostile dal trattato, non avendo sinora effettuato l'opportuno emendamento di dette disposizioni, che tenga conto delle esigenze dell'art. 34. Di conseguenza le spese di causa vanno inoltre poste a carico della convenuta.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Sentenza 10 marko 1983 nella causa 172/82, Syndicat national des fabricants raffineurs d'huile de graissage e aïtri /Groupement d'intérêt économique « Inter-Huiles » e altri, Race. 1983, pag. 555.
( 3 ) Sentenza 9 febbraio 1984 nella causa 295/82, Groupement d'intérêt économique « Rhône-Alpes Huiles » e altri /Syndicat national des fabricants raffineurs d'huiles de graissage e altri, Race. 1984, pag. 575.
( 4 ) Sentenza 10 marzo 1983 nella causa 172/82, Syndicat national des fabricants raffineurs d'huile de graissage e altri /Groupement d'intérêt économique « Inter-Huiles » e altri, Race. 1983, pag. 555.
( 5 ) Sentenza 9 febbraio 1984 nella causa 295/82, Groupement d'intérêt économique « Rhône-Alpes Huiles » e altri /Syndicat national des fabricants raffineurs d'huiles de graissage e altri, Race. 1984, pag. 575.
( 6 ) Sentenzi 10 marzo 1983 nella causa 172/82, Syndicat national des fabricants raffincurs d'huile de graissage c altri /Groupement ďintčret économique « Intcr-Huilcs » e altri, Race. 1983, pag. 555.
( 7 ) Sentenza 9 febbraio 1984 nella causa 295/82, Groupement d'intérêt économique « Rhône-Alpes Huiles » c altri /Syndicat national des fabricants raffincurs d'huiles de graissage c altri, Race. 1984, pag. 575.
( 8 ) Sen tenza 4 aprile 1974 nella causa 167/73, Commissione delle Comunità europee /Repubblica francese, Race. 1974, pag. 359.
( 9 ) Semenza 10 marzo 1983 nella causa 172/82, Syndicat national des fabricants ralïincurs d'huile de graissage e altri /Groupement d'intérêt économique « Intcr-Huilcs » c aitri, Race. 1983, pag. 555.
( 10 ) Sentenza 10 marzo 1983 nella causa 172/82, Syndicat national des fabricants raffineurs d'huile de graissage e altri /Groupement d'intérêt économique « Inter-Huiles » e altri, Race. 1983, pag. 555.
( 11 ) Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance di Créteil nella causa 240/83, Procuratore della Repubblica /Association de défense des brûleurs d'huiles usagées, Race. 1985, pag. 531.
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