CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
del 31 gennaio 1985
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Nel giro di poche settimane giunge per la seconda volta sul vostro tavolo un problema tecnicamente non facile e politicamente spinoso: la liquidazione del danno provocato dal ritardo nel pagamento degli arretrati che spettano ai dipendenti comunitari in séguito all'adeguamento della retribuzione e/o del coefficiente correttore, secondo le modalità previste dall'articolo 65 dello statuto.
La parziale convergenza tra le conclusioni che pronunciai in materia I'11 dicembre 1984 e la soluzione accolta dalla Corte nelle sentenze del 15 gennaio 1985 (causa 158/79, Roumengous Carpentier e altri/Commissione; cause riunite 543, 532, 534, 567, 600, 618 e 660/79, Birke e altri/Commissione; causa 737/79, Battaglia e altri/Commissione) mi permette di concentrare questo intervento sui pochi, ma non irrilevanti, dubbi che il tema sembra ancora porre e sulla problematica in cui essi si radicano. Eviterò dunque di soffermarmi in modo puntuale sulla pletora degli argomenti avanzati dalle difese dei ricorrenti. Questa sovrabbondanza, tuttavia, mi preoccupa e m'induce a dare pubblicamente un segnale d'allarme. Esso riguarda non il numero — comunque troppo elevato — dei ricorsi che i funzionari ci propongono ogni anno, ma le ragioni per cui il loro iter giudiziario è venuto progressivamente ad inquinarsi e l'intollerabile situazione a cui tale processo ha messo capo.
Ricordo anzitutto che, con gli articoli 90 e 91, il legislatore dello statuto ha frazionato la giustizia della funzione pubblica comunitaria in due fasi distinte, ma complementari: la prima, amministrativa, è necessaria e si svolge all'interno delle istituzioni; la seconda, giurisdizionale, è eventuale, soggetta a precise condizioni di ricevibilità e compete unicamente a questa Corte. La ratio di tale sistema, del resto comune ai diritti pubblici di quasi tutti gli stati moderni, è evidente: far sì che alla fase giurisdizionale la controversia giunga depurata delle richieste e degli argomenti superflui o temerari. Il confronto precontenzioso, in altre parole, deve fungere come filtro — un filtro altamente selettivo — per le liti da portare davanti alla Corte.
Nella realtà di oggi, al contrario, la fase amministrativa è ridotta ad una vuota formalità burocratica. I reclami dei funzionari sono ormai dei moduli prestampati; le decisioni sul reclamo — che l'articolo 90 vuole debitamente motivate — sono, quando ci sono, laconiche e vaghe. E la conseguenza è davanti agli occhi di tutti: un assalto al palazzo di giustizia che, per lo strepito e la varietà delle armi, ricorda quelli dei Sioux alle diligenze del vecchio West. Nei sei ricorsi odierni, ad esempio, vi si chiede tutto quel che è possibile chiedere: l'annullamento di decisioni amministrative e l'inapplicabilità di atti regolamentari, l'accertamento della responsabilità contrattuale e quello della responsabilità aquiliana, il risarcimento dei più diversi tipi di danno e la condanna al pagamento di non ben precisate indennità. I motivi addotti — raro esempio di eclettismo giuridico — sembrano poi poter valere indifferentemente per ciascuna di queste domande. Dal canto loro, le amministrazioni convenute cercano di rintuzzare i mille argomenti avanzati dalle controparti; ma, non essendosi previamente concertate, finiscono col ripetere l'una quel che ha già detto l'altra.
Di fronte ad una procedura così snaturata, il legislatore ha l'obbligo di intervenire; o altrimenti dovrà essere la Corte a operare per la salvaguardia della propria funzione. De iure condendo, ad esempio, sarebbe auspicabile che al funzionario si chieda di motivare puntualmente il suo reclamo e che il silenzio dell'AIPN sul reclamo motivato cambi di segno; che equivalga cioè ad accoglimento (salva la possibilità per l'amministrazione di sospendere tale effetto chiedendo alla Corte, sulla base di gravi motivi, una proroga del termine per notificare la decisione scritta). Ai giudici non ho nulla da suggerire. Basterà che essi riflettano su un fatto ben noto: in gran parte degli ordinamenti nazionali, il diritto e la prassi amministrativa impongono che i ricorsi dei pubblici dipendenti siano, fin dalla fase precontenziosa, formulati con la massima precisione per quanto riguarda il petitum, la causa petendi e le diverse condizioni di ricevibilità. L'insufficienza dei motivi e la genericità della domanda comportano di regola il rigetto del ricorso in limine litis.
Ciò detto, passo all'esame delle sei cause.
2.
I fatti. Con sentenza 6 ottobre 1982, causa 59/81, Commissione/Consiglio, Race. 1982, pag. 3329, la Corte annullò per violazione dell'articolo 65 dello statuto il regolamento del Consiglio 20 gennaio 1981, n. 187/81 (GU L 21 del 24. 1. 1981, pag. 18, sostituito dal testo pubblicato in GU L 130 del 16. 5. 1981, pag. 26), che adeguava le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e i relativi coefficienti correttori con effetto rispettivamente dal 1o luglio e dal 1o aprile 1980. « Le disposizioni ( ... ) concernenti l'adeguamento degli stipendi — affermò inoltre la Corte — continueranno ad avere effetto fin [quando] il Consiglio non avrà emanato i provvedimenti che è tenuto ad adottare per dare esecuzione alla presente sentenza ». Tale impegno il Consiglio assolse col regolamento 22 novembre 1982, n. 3139/82 (GU L 331 del 26. 11. 1982, pag. 1), anticipando l'efficacia delle sue norme alle date di cui ho detto. Dal 25 gennaio 1981, giorno in cui entrò in vigore il regolamento annullato, erano dunque passati quasi due anni.
A questo punto, le amministrazioni convenute versarono gli arretrati dovuti per il periodo 1o luglio 1980 — 30 novembre 1982, senza tuttavia corrispondere gli interessi per il ritardo con cui il pagamento aveva luogo. I ricorsi sui quali siete chiamati a pronunciarvi muovono tutti da tale dato; parzialmente diversi, peraltro, sono i motivi che li sostengono.
Nelle cause 174/83, 175/83, 176/83, 233/83 e 247/83 i ricorrenti chiedono anzitutto l'annullamento del foglio di stipendio per il dicembre 1982 lamentando che l'arretrato da esso previsto non fosse stato maggiorato degli interessi. Di tale omissione, che contrasta con gli articoli 62 e 65 dello statuto, non si fa carico al regolamento n. 3139/82, la cui legittimità è fuori questione. Responsabili sono le amministrazioni convenute. Queste vanno altresì condannate sulla base dell'articolo 215 trattato CEE al pagamento di interessi supplementari per il danno che il Consiglio causò ai ricorrenti emanando consapevolmente un regolamento illegittimo ( quello, s'intende, del 20 gennaio 1981) e non procedendo all'annuale revisione degli stipendi nel termine previsto dallo statuto. Il danno consiste nella perdita di potere d'acquisto provocata dalla svalutazione monetaria durante il periodo di mora; dev'essere dunque risarcito maggiorando le somme riscosse tardivamente con gli interessi legali praticati in Belgio (il cui tasso fu portato nell'agosto 1981 dall'8 al 12%) a partire dai giorni in cui le amministrazioni avrebbero dovuto versarle.
Altra è la linea dei ricorrenti nella causa 264/83. Anch'essi chiedono l'annullamento del foglio di stipendio per il dicembre 1982; ma imputano la mancata maggiorazione degli interessi al regolamento n. 3139/82 che dunque — domandano in via incidentale — dev'essere dichiarato inapplicabile ai sensi dell'articolo 184 trattato CEE. Nell'ema-narlo infatti, il Consiglio ha sì eseguito la sentenza della Corte 59/81; ignorando tuttavia la perdita di potere d'acquisto causata dalla svalutazione monetaria e gli interessi di mora sulle somme dovute, esso ha violato gli articoli 62, 65 dello statuto e il principio della parità di trattamento. Degli interessi moratori i ricorrenti esigono quindi la corresponsione a partire dai giorni in cui le amministrazioni avrebbero dovuto versare gli arretrati; mentre, a compenso del potere d'acquisto perduto, pretendono il pagamento di un'indennità. Per il calcolo degli uni e dell'altra, infine, fanno appello alla saggezza della Corte.
3.
Contro i sei ricorsi le amministrazioni convenute hanno proposto varie e diversamente motivate eccezioni d'irricevibilità. In corso di causa, tuttavia, esse hanno rinunciato a coltivarne alcune e per altre si sono rimesse a voi: né, alla luce della vostra giurisprudenza (del resto, correttamente citata dai ricorrenti), si può dire che questo loro arrendevole comportamento sia ingiustificato. In un caso, tuttavia, il discorso si fa più complesso: alludo all'eccezione sollevata dalla Commissione nei confronti del ricorso 264/83.
Di per sé il motivo d'irricevibilità è semplice: esso consiste nel ritardo rispetto al termine trimestrale previsto dall'articolo 91 dello statuto con cui le domande dei ricorrenti sarebbero giunte alla Corte. I problemi nascono dalla replica di questi ultimi. A loro dire, infatti, benché impiegati presso sedi della Commissione situate in paesi diversi, essi avrebbero fin dall'inizio agito unitariamente presentando reclami-tipo e poi una sola domanda: l'annullamento dello stesso atto, per gli stessi motivi, contro la stessa istituzione. Il loro, in altri termini, sarebbe un ricorso collettivo e cioè un atto non solo opportuno (a motivarlo furono ragioni di economia processuale e l'intento di favorire una buona amministrazione della giustizia), ma sicuramente legittimo. Militano infatti per la sua ammissibilità l'assenza di norme che lo vietino e la stessa giurisprudenza della Corte, che ammette l'unicità dei ricorsi proposti da una pluralità di soggetti quando le conclusioni delle parti si riferiscano ad « atti di identico contenuto e [tali da riguardare] i ricorrenti in eguale maniera« (sentenza 14.7. 1965, cause riunite 18 e 19/64, Alvino e altri/Commissione, Raccolta 1965, pag. 767).
Fatta tale affermazione, i ricorrenti dichiarano che « comme l'examen de la recevabilité, en ce qui concerne notamment le respect du délai de recours, porte sur l'ade procédural lui-même et non sur le requérant, on considère que, dès lors que l'acte a été introduit en deçà des délais par certains requérants, la requête est recevable dans son ensemble ». Nel caso di specie sarebbe addirittura pacifico che il ricorso fu introdotto nei termini statutari non da alcuni, ma dalla maggioranza dei ricorrenti; la sua ricevibilità per l'intero gruppo non potrebbe dunque venire contestata.
Questo sillogismo va respinto. La sua premessa maggiore — l'ammissibilità dei ricorsi collettivi davanti alla nostra Corte — è esatta. Erronea invece è la minore: poter cioè la natura collettiva del ricorso cancellare la violazione delle condizioni di ricevibilità da parte dei singoli. Mi sia consentito citarmi. « Non c'è dubbio — affermai concludendo in causa 50/84, Bensider e altri/Commissione — che nell'ipotesi di connessione tra più domande, il procedimento si svolga in modo unitario: i ricorsi, in altri termini, vengono istruiti e discussi congiuntamente. Ma ciò non pregiudica la loro indipendenza: prova ne sia ( ... ) che la posizione processuale dei vari ricorrenti resta ( ... ) autonoma. Così, una qualunque causa di estinzione del processo che sopravvenga rispetto a uno di essi (ad esempio, la morte o, ( ... ) la ( ... ) rinuncia al proseguimento del giudizio) non si estende alla posizione degli altri ».
Gli stessi princìpi, mi pare, sono applicabili al caso odierno. Anche nel ricorso collettivo la posizione di ciascun ricorrente rispetto all'atto impugnato non si comunica agli altri, abbia un contenuto vantaggioso (così, l'aver introdotto la domanda in termini) o sfavorevole (così, la sopravvenuta incapacità di stare in giudizio). Sotto questo profilo, dunque, il detto ricorso si configura come un fascio di azioni autonome che più soggetti propongono in un unico atto. D'altronde — sia detto per inciso — la stessa difesa dei ricorrenti sembra, se non proprio pensarla a questo modo, agire come se questo fosse il suo pensiero. Per ragioni su cui preferisco non interrogarmi, infatti, essa ha preteso che ciascun ricorrente firmasse una distinta procura ad litem; laddove, sulla scorta della sua tesi, sarebbe stato sufficiente un singolo mandato firmato da tutti i ricorrenti.
Non credo poi che maggior pregio abbia l'altro argomento avanzato dalla medesima difesa: doversi, ai fini della ricevibilità, tener conto dei motivi di economia e di buona amministrazione che indussero i ricorrenti ad agire unitariamente o del fatto che essi sono impiegati in sedi di servizio diverse. Non sono le buone o cattive ragioni per cui fu proposto, infatti, che rendono il ricorso collettivo più o meno capace di sanare i vizi da cui sia inficiata la posizione processuale dell'uno o dell'altro ricorrente.
In linea di principio, dunque, il ricorso 264/83 dovrebbe considerarsi irricevibile rispetto ai ricorrenti che non hanno presentato la domanda nei termini fissati dallo statuto. A questo punto, tuttavia, constato che, sebbene sollecitate dalla Corte, le parti non ci hanno fornito una documentazione tale da identificare con esattezza i ricorrenti ritardatari; che sono anzi cadute in contraddizioni o si sono trincerate dietro alibi a dir poco singolari. Così, anzitutto, la convenuta. Nel proporre la sua eccezione, infatti, essa ha affermato che dei 302 ricorrenti, solo uno (il signor H. C. Herold) era in regola coi termini di ricorso; ma poi, rispondendo alla Corte, ha ammesso che un « laborioso esame » le aveva consentito di ac- certare la tempestività dei ricorsi introdotti dalla « maggior parte dei ricorrenti ». Solo per 25 di essi la domanda sarebbe pervenuta fuori termine; mentre per i membri di altri due gruppi l'irricevibilità sarebbe sorretta, se non da autentiche prove, da presunzioni basate sulle date in cui essi conobbero il rigetto dei loro reclami.
La difesa dei ricorrenti, dal canto suo, contesta queste date, ma afferma di non poterne indicare delle altre e perciò rinuncia a provare la ricevibilità delle domande. Dopo aver messo in rilievo che le decisioni sui reclami furono nella quasi totalità notificate durante le vacanze estive (dal 6 al 24 luglio 1983), essa ci dice infatti che « Il est impossible ( ... ) de connaître la situation individuelle de chaque fonctionnaire. Une telle enquête nécessiterait de les interroger personnellement, sans que pour autant ils se souviennent exactement, de la date de réception de la décision de rejet de leur réclamation«.
In queste insolite o, meglio, paradossali circostanze :
a)
considerando che va comunque salvaguardato il fondamentale principio per cui i termini stabiliti dagli articoli 90 e 91 dello statuto « sont d'ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge » (sentenza 12. 7. 1984, causa 227/83, Moussis/Commissione);
b)
sottolineato in particolare che, ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 2, dello statuto « un ricorso davanti alla Corte (...) è ricevibile soltanto se ( ... ) [il] reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto« e se fu introdotto in termini;
e)
tenuto conto che nella nostra fattispecie è impossibile accertare i dies a quibus dei termini di ricorso per il susseguirsi di rigetti impliciti ed espliciti di centinaia di reclami e che pertanto è giuocoforza riconoscere a tutti i ricorrenti il beneficio del dubbio;
devo a malincuore concludere che il ricorso 264/83 va dichiarato ricevibile.
Tra le altre eccezioni di irricevibilità proposte dalle amministrazioni la prima riguarda tutti i ricorsi e si fonda sull'impossibilità di annullare i fogli di stipendio che — si afferma — sono semplici misure d'esecuzione del regolamento n. 3139/82. La seconda attiene alla sola domanda incidentale d'illegittimità sollevata dai ricorrenti nella causa 264/83; tale pretesa — osserva la convenuta — tende infatti ad ottenere l'annullamento dell'atto citato senza che i ricorrenti abbiano rispettato le forme e i termini previsti a questo fine dall'articolo 173 del trattato CEE.
Si tratta, come ho detto all'inizio, di argomenti inconsistenti che la Corte ha da tempo rigettato. Mi limito a citare la pronuncia del 19 gennaio 1984, causa 262/80, Andersen e altri/Parlamento. Vi si legge:
a)
che « le bulletin de rémunération (...) constitue un acte faisant grief et susceptible de faire l'objet ( ... ) d'un recours. La circonstance que l'institution concernée ne fait qu'appliquer les règlements en vigueur est sans pertinence à cet égard »;
b)
che «l'article 184 du traité CEE est l'expression d'un principe général assurant à toute partie le droit de contester par voie incidente, en vue d'obtenir l'annulation d'une décision qui lui est adressée, la validité des actes réglementaires qui forment la base juridique de celleci ».
4.
Vengo al merito. I ricorrenti — sappiamo — chiedono che le somme loro corrisposte con quasi due anni di ritardo siano maggiorate degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi. Siamo dunque nel campo delle obbligazioni pecuniarie: cioè in un settore del diritto privato già di per sé molto arduo (« Alpengebiet des Schuldrechts », lo ha definito un civilista tedesco) e reso ancora più complesso dall'instabilità monetaria che caratterizza le economie contemporanee. L'ordinamento della Comunità non contiene norme che regolino in modo specifico questa materia: alcuni disposti dello statuto, tuttavia, possono, se letti con spirito aperto, contribuire alla soluzione del nostro problema.
Quest'ultimo può essere così riassunto: c'è una regola che permetta di riconoscere un diritto agli interessi? E se c'è, come e quando può dirsi che il diritto nasca? I ricorrenti pretendono che la risposta a tali domande sia contenuta per intero negli articoli 62 e 65 dello statuto. La loro tesi è tuttavia inaccettabile.
Le due norme, infatti, indicano gli elementi (paga-base, assegni familiari ecc.) che formano gli stipendi dei funzionari (articolo 62) e le condizioni in cui il Consiglio è tenuto a modificarli e ad adeguare il relativo coefficiente correttore (articolo 65). Ora, tra tutto questo e gli interessi controversi — che vengono richiesti a causa del ritardo con cui furono corrisposte le somme dovute e non certo perché l'importo delle dette somme sia stato erroneamente determinato — non v'è il benché minimo rapporto. Ai sensi degli articoli 62 e 65, invero, il Consiglio è solo tenuto a quantificare il livello delle retribuzioni; non può per contro, almeno in tale contesto (e dico almeno perché fuori di esso nulla glielo impedisce), fissare anche le modalità con cui le retribuzioni devono venire pagate quando vi sia ritardo. Detto altrimenti, il Consiglio è qui legislatore, non debitore.
Considerazioni analoghe valgono per quanto riguarda i soggetti a cui lo statuto fa obbligo di corrispondere gli stipendi. Poiché gli articoli 62 e 65 stabiliscono come le retribuzioni vadano calcolate e non come vadano pagate, non è certo sul fondamento di tali disposti che le amministrazioni comunitarie sono, in caso di ritardo, tenute a corrispondere interessi supplementari. Dico di più: quando pagano in ritardo gli stipendi, le amministrazioni non solo non devono, ma non possono modificare le cifre fissate dal Consiglio. Lo prova, a mio avviso, l'articolo 63 dello statuto secondo cui « la retribuzione (...) è espressa in franchi belgi. Essa è pagata nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio ».
È evidente, infatti, che tale norma assoggetta le obbligazioni retributive della Comunità al principio nominalistico. Come operi questa regola è noto: se il 15 febbraio del 1981 Tizio aveva l'obbligo di pagare 1000 franchi a Caio, egli resta oggi debitore di 1000 franchi. Il fatto che pagare oggi significhi essere in ritardo rispetto al giorno nel quale l'obbligo venne a scadenza e la circostanza che tra il febbraio dell'81 ed oggi i 1000 franchi abbiano perso di valore o al contrario si siano rivalutati sono privi di qualsiasi rilievo. Tot numeri tot nummi, allora come adesso: il principio nominalistico cancella il tempo o, più precisamente, mette il debito al riparo del tempo.
5.
Il mezzo che fa leva sulla violazione degli articoli 62 e 65 dev'essere dunque respinto perché inconferente sia rispetto alla richiesta di annullare i fogli di stipendio, sia rispetto all'eccezione d'illegittimità del regolamento n. 3139/82. Non è sulla base di tale conclusione, tuttavia, che potremo dichiarare risolto il nostro problema. Già il diritto di Roma riconosceva per bocca di Ulpiano (qui tardius solvit minus solvit: D. 50, 16, 12, 1) che il pagamento tardivo produce un danno di cui il creditore va risarcito. Riconosce altrettanto il trattato di Roma? Alla luce dei princìpi generali e sulla base di alcune norme statutarie la risposta è a mio avviso positiva.
Gli articoli 16, paragrafo 1, e 17, paragrafo 1, dell'allegato VII, richiamati dall'articolo 62, primo comma, dello statuto, dispongono rispettivamente che la retribuzione è pagata al funzionario il 15 di ogni mese e che le somme dovutegli sono corrisposte nel luogo e nella moneta del paese in cui lavora. Mi sembra ovvio che l'inadempimento di un obbligo le cui coordinate sono definite in modo così puntuale o addirittura rigido non possa andare esente da sanzione; e, trattandosi di ritardo, che non possa non comportare quella particolare sanzione in cui consistono gli interessi moratori.
Ebbene, nelle nostre cause la situazione si presenta proprio in questi termini. L'esistenza di un ritardo nel pagamento degli arretrati è infatti pacificamente riconosciuta dalle parti; onde può dirsi con sicurezza che le norme suddette sono state violate. D'altro canto, essendo le convenute i soli soggetti tenuti a corrispondere le dette somme, è ovvio che i funzionari si siano rivolti a loro per ottenere gli interessi a cui ritengono di aver diritto. Ma le convenute si oppongono a questa richiesta. U ritardo — esse affermano — non è loro imputabile; manca, per quanto concerne gli interessi moratori, una preventiva intimazione ad adempiere da parte dei ricorrenti; ammesso e non concesso che gli interessi siano dovuti, i ricorrenti ne calcolano il tasso in modo arbitrario.
Quanto valgono questi argomenti? Vediamo. Alla luce degli articoli 16 e 17 allegato VII, è incontestabile che le obbligazioni delle convenute siano: a) liquide (vale a dire, certe nel loro importo); b) portabili (cioè tali da dover essere adempiute al domicilio del creditore); e) soggette a termine perentorio (e perciò esigibili alla scadenza di questo). Ora, come dimostrai nelle mie conclusioni dell'11 dicembre scorso, in circostanze del genere è escluso che per costituire in mora il debitore e per fondare la sua responsabilità il creditore sia tenuto ad assumere iniziative e a fornire prove. « La mora — dissi — è automatica e scatta al momento in cui l'obbligazione viene a scadenza (dies interpellât pro hornine)». E aggiunsi che l'obbligo di corrispondere gli interessi sorge per il solo fatto obiettivo del ritardo con cui il debitore ha pagato, onde non è necessario provare che il ritardo gli è imputabile.
La mia opinione è dunque chiara: gli argomenti delle convenute non reggono. Meno chiara e, temo, foriera di sviluppi inquietanti è la linea di pensiero che emerge dalle sentenze del 15 gennaio 1985. La Corte, infatti, ha condannato le amministrazioni a pagare sull'importo degli arretrati già corrisposti « interessi di mora al tasso del 6% annuo »; ma ha anche precisato che tali interessi « vanno calcolati a partire ( ... ) [dalla] data del reclamo o ( ... ) dalle date in cui gli interessi sono divenuti esigibili se [esse] sono posteriori all'[altra] ». Mi compiaccio per la prima affermazione (a quanto mi consta non era mai accaduto che la Corte riconoscesse il diritto ad ottenere gli interessi unicamente in ragione del ritardo); è ovvio invece che sul secondo punto — il dies a quo degli interessi — la soluzione adottata dai giudici non possa trovarmi consenziente.
Ripeto che la sentenza indica due date possibili: il giorno in cui il reclamo fu presentato o il giorno in cui le somme dovute sono divenute esigibili. Prendiamo il primo criterio. Nelle sentenze 15 dicembre 1982 (interlocutorie rispetto a quella dell'85), la Corte lo respinse se pure in un diverso contesto sostanziale e processuale osservando che dal suo accoglimento sarebbe derivata una situazione assurda: « il dipendente che si [ritenesse] leso dal ritardo del Consiglio nell'adeguare il coefficiente correttore — essa disse — [dovrebbe] non solo presentare una serie di reclami, eventualmente per vari anni, ma, inoltre, proporre una serie di ricorsi dinanzi alla Corte, pena la decadenza« (Race. 1982, pag. 4399). Si tratta, mi sembra, di rilievi molto sensati; e non capisco perché non dovrebbero valere anche per la decorrenza degli interessi dovuti a causa del tardivo pagamento di somme che — è il caso delle specie sottoposte al vostro esame — sono sicuramente liquide ed esigibili.
Si aggiunga poi che far coincidere il dies a quo degli interessi con la data del reclamo vanifica in buona parte l'efficacia retroattiva degli adeguamenti voluta dal regolamento n. 3139/82; e, per finire, si consideri che pretendere un reclamo al solo scopo di far decorrere gli interessi significa imporre a centinaia (ma potrebbero diventare migliaia) di funzionari l'adempimento di un'inutile formalità. Sulla scorta della sentenza 15 gennaio 1985, infatti, le amministrazioni non potrebbero che riconoscere comunque il diritto di tutti costoro.
Ma allora non è più logico ammettere che a un debitore come il nostro, un debitore che conosce esattamente il contenuto del suo obbligo e il giorno e il luogo in cui è tenuto ad adempierlo, non serve alcuna intimazione a pagare? Il principio dies interpellât pro hornine, del resto, è riconosciuto da numerosi ordinamenti degli Stati membri: così dal tedesco (articolo 284, secondo comma, BGB); dall'italiano (articolo 1219 codice civile); dall'ellenico (articolo 341 codice civile); dall'olandese (articolo 6.1.8.8 del codice d'imminente applicazione; per quello ancora vigente cfr. articolo 1279); dal danese (articolo 3, paragrafo 1, legge 21. 12. 1977, n. 638). Né si può dire che il diritto inglese escluda la sua operatività se è vero che la section 35 A del Supreme Court Act 1981 lascia al giudice adito il potere di fissare la decorrenza degli interessi moratori secondo le circostanze del caso.
Solo il Belgio, il Lussemburgo e la Francia, dunque, si attengono al principio della preventiva e formale costituzione in mora. Anche il legislatore francese, tuttavia, teme le manovre dilatorie dei debitori; e le combatte, da un lato, fissando gli interessi legali di mora in base al tasso di sconto bancario, dall'altro, prevedendo che in caso di condanna « le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points» (legge 11.7.1975, n. 75-619, articolo 3). Quest'ultimo, in particolare, è un efficace mezzo di dissuasione; non rientra però nei poteri del giudice comunitario, a cui è invece possibile utilizzare la non meno incisiva, ma più antica e più ampiamente riconosciuta regola che rende automatica la mora solvendi.
Passiamo al secondo dei due criteri che le sentenze 15 gennaio 1985 assumono per identificare il dies a quo degli interessi moratori. I giudici affermano che esso ha un precedente nella pronunzia 20 marzo 1984 (cause riunite 75 e 117/82, Razzouk e Beydoun/Commissione, Race. 1984, pag. 1509). Non mi sembra tuttavia che tale richiamo sia pertinente. Nel caso Razzouk, infatti, la Corte ritenne illegittime perché contrarie al principio d'eguaglianza alcune norme dello statuto; e su questa strada riconobbe al vedovo di una funzionarla il diritto alla pensione. Era quindi logico che, condannando la Commissione al pagamento di somme dovute sulla base di un diritto nuovo e per ciò stesso incerte nell'aw e nel quantum, la Corte concedesse gli interessi moratori « à partir de la date à laquelle les montants de pension sont devenus payables », se essa è posteriore al giorno in cui fu ricevuto il reclamo.
Nelle nostre cause, invece, come nelle liti decise dalle sentenze 15 gennaio 1985, le somme dovute hanno origine in un obbligo delle istituzioni che — abbiamo visto — non potrebbe essere identificato con maggior precisione; esse sono inoltre divenute liquide ed esigibili a partire dal 15 febbraio 1981 e cioè dal primo giorno di corresponsione degli stipendi successivo all'entrata in vigore del regolamento 187/81. È vero che la Corte annullò tale atto così obbligando il Consiglio a modificare con efficacia retroattiva le tabelle da esso previste. Ma questa circostanza è del tutto irrilevante rispetto agli effetti che si produssero il 15 febbraio: non tocca, cioè, il fatto che in quella data — e in nessun'altra — i funzionari maturarono il diritto a percepire gli arretrati.
6.
Un'ultima osservazione. Come s'è detto sub n. 2, oltre agli interessi moratori, i ricorrenti chiedono il risarcimento del maggior danno causato dalla svalutazione monetaria che si registrò nel periodo di mora. Non ritengo opportuno soffermarmi sulla natura delle somme (ed. interessi compensativi o corrispettivi) di cui è questione né esaminare i numerosi argomenti che si avanzano per rivendicarle. Tali argomenti possono in astratto essere validi; ma non hanno alcun peso se chi li invoca non prova il danno che afferma di aver sofferto.
A differenza del danno da mora, infatti, il pregiudizio derivante da svalutazione non è riconoscibile ope legis, anche quando si colleghi al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria. Occorre darne la prova; e, come già osservai nelle citate conclusioni dell'11 dicembre, non si tratta di « una prova facile. Lungi dal produrre statistiche o invocare dati notori ( ... ), [il creditore] è tenuto a dimostrare che, se avesse ricevuto puntualmente le somme dovute, le avrebbe investite in beni non soggetti a svalutazione ». Ora, di siffatte dimostrazioni la procedura scritta e quella orale non ci hanno offerto neppure l'ombra.
7.
Per tutte le considerazioni sin qui svolte suggerisco che, pronunziandosi sui ricorsi 174/83, 175/83, 176/83, 233/83, 247/83 e 264/83, la Corte:
a)
annulli il foglio di stipendio dei ricorrenti del mese di dicembre 1982, poiché, nel dare esecuzione al regolamento del Consiglio n. 3139/82, le rispettive amministrazioni convenute non hanno tenuto conto — viando gli articoli 16, paragrafo 1, e 17, paragrafo 1, dell'allegato VII, in quanto richiamati dall'articolo 62, primo comma, dello statuto — del ritardo con cui le somme dovute in base ad esso venivano pagate; annulli altresì le decisioni con cui sono stati respinti i reclami dei ricorrenti;
b)
condanni il Consiglio, il Comitato economico e sociale e la Commissione a corrispondere interessi di mora al tasso del 6% annuo sull'importo degli arretrati di retribuzione dovuti in esecuzione del regolamento n. 3139/82; tali interessi vanno calcolati a decorrere dalle date in cui gli arretrati avrebbero dovuto essere pagati e fino al giorno dell'effettivo pagamento, a cominciare dal 15 febbraio 1981 per quanto concerne gli arretrati relativi al secondo semestre 1980 e, per gli altri, dalle scadenze rispettive secondo quanto prevede il regolamento n.3139/82;
e)
respinga per il resto i ricorsi;
d)
dichiari, in base alla regola della reciproca soccombenza, la compensazione delle spese di giudizio.
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