CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
del 19 marzo 1986
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Con sei sentenze interlocutorie del 4 luglio 1985, relative alle cause 174, 175, 176, 233, 247 e 264/83, la terza sezione della Corte si è pronunciata sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalle istituzioni convenute e ha deciso di rimettere alla formazione plenaria la soluzione dei problemi di merito, in particolare di quelli che concernono ľan, il quantum e il dies a quo degli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento degli stipendi dei funzionari ricorrenti.
L'udienza appena terminata non ha apportato elementi tali da indurmi a modificare l'opinione che espressi concludendo nelle cause suddette il 31 gennaio 1985. La fondatezza di tale opinione esce semmai corroborata dagli utili chiarimenti che la difesa del ricorrente Ammann e altri ci ha fornito per quanto riguarda la legislazione belga.
2.
Ribadisco dunque i suggerimenti che ebbi l'onore di farvi il 31 gennaio 1985. Propongo cioè che la Corte:
a)
annulli il foglio di stipendio dei ricorrenti del mese di dicembre 1982, poiché, nel dare esecuzione al regolamento del Consiglio n. 3139/82, le rispettive amministrazioni convenute non hanno tenuto conto — violando gli articoli 16, paragrafo 1, e 17, paragrafo 1, dell'allegato VII, in quanto richiamati dell'articolo 62, primo comma, dello statuto — del ritardo con cui le somme dovute in base ad esso venivano pagate; annulli altresì le decisioni con cui sono stati respinti i reclami dei ricorrenti;
b)
condanni il Consiglio, il Comitato economico e sociale e la Commissione a corrispondere interessi di mora al tasso del 6% annuo sull'importo degli arretrati di retribuzione dovuti in esecuzione del regolamento n. 3139/82; tali interessi vanno calcolati a decorrere dalle date in cui gli arretrati avrebbero dovuto essere pagati e fino al giorno dell'effettivo pagamento, a cominciare dal 15 febbraio 1981 per quanto concerne gli arretrati relativi al secondo semestre 1980 e, per gli altri, dalle scadenze rispettive secondo quanto prevede il regolamento n. 3139/82;
e)
respinga per il resto i ricorsi;
d)
dichiari, in base alla regola della reciproca soccombenza, la compensazione delle spese di giudizio.
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