CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
dell'8 novembre 1984 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La direttiva n. 77/187 (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parte di stabilimenti (GU 1977, L 61, pag. 26) è stata messa in atto nei Paesi Bassi mediante una legge del 15 maggio 1981, che ha inserito nel codice civile gli artt. 1639 aa) — 1639 dd). Questa legge, come la direttiva, non si richiama espressamente ai trasferimenti di imprese dichiarate fallite o che hanno ottenuto la sospensione dei pagamenti (« surséance van betaling »).
In un primo tempo, il governo olandese riteneva che questa legge si applicasse a dette imprese, ed ai responsabili degli uffici regionali di collocamento, il cui assenso è necessario — a norma della legge olandese — per licenziare il personale in questi casi, venivano impartite istruzioni in questo senso.
In seguito sorgevano dei dubbi sulla correttezza di questa interpretazione della legge e della direttiva.
Questi dubbi hanno indotto il governo olandese a riesaminare il problema. Le conclusioni governative, tratte da detto riesame, venivano esposte in un memorandum del 6 aprile 1983, inviato dal ministero della giustizia al presidente della seconda camera degli Stati generali. In questo documento si dichiarava che né la direttiva, né gli artt. 1639 aa) — 1639 dd) del codice civile andavano applicati alle imprese dichiarate fallite o che avevano ottenuto la sospensione dei pagamenti. Una circolare del ministero degli affari sociali del 17 maggio 1983 informava i direttori degli uffici regionali di collocamento, tra l'altro, del nuovo orientamento governativo, al quale erano invitati ad attenersi.
Le attrici, associazioni sindacali, a questo punto citarono in giudizio lo Stato olandese dinanzi all'Arrondissementsrechtbank (tribunale) dell'Aia chiedendo un provvedimento urgente che revocasse, privasse d'efficacia o dichiarasse che andava disapplicata la parte della circolare del 17 maggio 1983 che invitava i destinatari a « non tener conto degli artt. 1639 aa) e seguenti del codice civile olandese nell'esaminare le domande di autorizzazione di licenziamento in caso di fallimento o di sospensione dei pagamenti ». Oltre a vari argomenti fondati sul diritto olandese, le attrici sostenevano che la circolare era incompatibile con la direttiva n. 77/187.
Di conseguenza, il tribunale dell'Aia effettuava il presente rinvio pregiudiziale, a norma dell'art. 177 del trattato CEE. La questione sollevata è in sostanza la stessa sollevata in primo luogo dal giudice nazionale nella causa 135/83, H.B.M. Abels I Direzione della Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie.
Tenuto conto di quanto ho esposto nelle conclusioni per la causa Abels (cui faccio richiamo), propongo di risolvere la questione in questo senso:
La direttiva del Consiglio n. 77/187 non si applica al trasferimento di un'impresa, stabilimento o parte dello stesso qualora l'impresa o il titolare dello stabilimento o parte dello stesso sia stato dichiarato fallito o abbia ottenuto in via definitiva la sospensione dei pagamenti (« surséance van betaling »).
Sulle spese processuali spetta al giudice nazionale pronunciarsi; nessuna disposizione è necessaria per quanto riguarda le spese degli altri partecipanti a questo procedimento.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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