CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 10 APRILE 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il sig. Moser è cittadino tedesco e risiede nella Repubblica federale. Egli vuole ottenere l'abilitazione all'insegnamento e, a questo scopo, ha sostenuto e superato il primo dei prescritti esami di Stato. Per ottenere l'abilitazione, egli dovrà però compiere un periodo di servizio preparatorio e superare il secondo esame. Egli ha chiesto di prestare detto servizio in qualità di impiegato di ruolo in prova oppure come contrattista. Le autorità del Land Baden-Württemberg hanno respinto la sua domanda, adducendo il motivo che esistevano dubbi quanto alla sua fedeltà ai principi democratici della Repubblica federale. Questi dubbi, è stato detto, erano ispirati dal fatto che egli è membro del Partito comunista tedesco e per lungo tempo ha apertamente svolto attività a favore di questo partito.
L'interessato ha impugnato il suddetto provvedimento negativo dinanzi all'Ar-beitsgericht (tribunale del lavoro), sostenendo in primo luogo ch'esso costituisce una violazione del diritto interno e della convenzione europea dei diritti dell'uomo; tuttavia, egli ha sollevato pure il problema del se il rifiuto oppostogli dalle autorità tedesche non fosse incompatibile con le norme comunitarie. Il Tribunale del lavoro ha ritenuto necessario, prima di pronunciarsi nel merito, interpellare in via pregiudiziale la Corte di giustizia.
Esso ha quindi sottoposto alla Corte tre questioni: la prima è se una persona che si trovi nella situazione del sig. Moser debba considerarsi lavoratore ai sensi dell'art. 48, n. 2, del trattato CEE. La seconda è se, qualora detta persona risulti essere lavoratore in tal senso, un rifiuto di assunzione costituisca una discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda le altre condizioni di lavoro ai sensi della suddetta norma; la terza questione è se il rifiuto di assumerlo in ragione della sua appartenenza al partito comunista costituisca una violazione dell'art. 48, n. 3, lettere a) e b), del trattato.
La Repubblica federale ha sostenuto, in via preliminare, che la domanda pregiudiziale è irricevibile, in quanto il Tribunale del lavoro ha commesso un errore manifesto circa la portata del diritto comunitario, cosicché non sarebbe necessario che questa Corte risolva le questioni. Essa richiama in proposito le sentenze emesse nelle cause 13/68, Salgoil, Race. 1968, pag. 453 e 244/80, Foglia/Novello, Race. 1981, pag. 3045.
A mio parere, la domanda pregiudiziale non dovrebbe essere dichiarata irricevibile per questi motivi. La sentenza della Corte nella causa Foglia/Novello non può venire intesa in modo da riferirla ad un caso come quello di specie, anche se, come l'agente della Repubblica federale ha giustamente osservato dinanzi alla Corte, la questione scaturisce da un malinteso oppure può essere risolta brevemente in senso univoco. Non mi pare che questa sia una ragione per rifiutare di risolvere la questione, se il giudice nazionale ha affermato che ritiene necessario ch'essa venga risolta. Risolvere una questione, se il giudice lo ritiene necessario, è la finalità fondamentale dell'art. 177.
Nella presente causa, a mio parere, è possibile e auspicabile esaminare, nel risolvere la questione, il presupposto fondamentale sul quale essa è basata in modo da chiarire i problemi di diritto comunitario.
Il patrono del Moser ammette che alcune delle sentenze della Corte riguardavano una situazione in cui il lavoratore aveva cercato di esercitare il diritto di libera circolazione. Egli sostiene tuttavia che gli stati membri sono tenuti a rendere possibile, per i loro cittadini, il godimento, nell'ambito del territorio nazionale, delle libertà garantite dal Trattato. Non ritengo che questa tesi possa essere accolta nella presente causa.
L'art. 48 riguarda la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità. Esso vieta la discriminazione, da parte di uno stato membro, nei confronti di lavoratori che desiderano lavorare in detto stato, a motivo della loro cittadinanza, e si applica solo qualora un lavoratore abbia esercitato o abbia cercato di esercitare il diritto di libera circolazione nell'ambito della Comunità. Esso non riguarda situazioni puramente interne di uno Stato membro e per le quali non vi sia alcun fattore di collegamento ad una qualsiasi delle situazioni contemplate dal diritto comunitario.
Le sentenze della Corte nelle cause 175/78, Regina/Saunders, Race. 1979, pag. 1129, 115/78, Knoors/Secretary of State, Race. 1979, pag. 399, e nelle recenti cause 35 e 36/82, Morson e Jhan-jan/Regno dei Paesi Bassi, Race. 1982, pag. 3723, chiariscono definitivamente questo punto. Ne consegue, a mio parere, che il cittadino di uno Stato membro che non abbia cercato di esercitare, in quanto lavoratore, il diritto di libera circolazione nell'ambito della Comunità non può far valere, nei confronti dello Stato in cui risiede, i diritti derivanti dall'art. 48 del Trattato.
In base ai fatti esposti nel provvedimento di rinvio, questa pare sia la situazione del Moser, ammesso ch'egli possa considerarsi un «lavoratore». La sua domanda trae origine dal rifiuto di ammetterlo, nello Stato membro in cui risiede, al servizio preparatorio e alla relativa formazione professionale. Nonostante le distinzioni che l'avvocato del Moser ha cercato di fare tra chi si trovi nella posizione del suo cliente e qualcuno come i lavoratori che effettuano i turni di notte nei panifici, ai quali egli si è riferito, ritengo che nella fattispecie si tratti di una situazione puramente interna, priva di connessione col diritto comunitario. E ciò anche in ragione del fatto che il Moser non potrebbe in seguito ottenere, ammesso che lo desideri, un posto di insegnante in un altro stato membro in base all'abilitazione conseguita nella Repubblica federale.
Stando così le cose, non è necessario risolvere le questioni sollevate dal giudice a quo, nella parte in cui implicherebbero un esame approfondito dell'art. 48, nn. 2 e 3.
Di conseguenza, concludo che la domanda dovrebbe essere risolta nel senso che un cittadino di uno Stato membro non può far valere, nei confronti dello Stato in cui risiede, l'art. 48 del trattato CEE, qualora non abbia cercato di esercitare il proprio diritto di libera circolazione nell'ambito della Comunità.
La decisione sulle spese delle parti nella causa principale spetta al giudice proponente. A mio parere, non è necessario pronunciarsi sulle spese incontrate dalla Commissione e dalla Repubblica federale.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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