CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE MARCO DARMON
DEL 27 GIUGNO 1984 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Il Landessozialgericht di Amburgo vi ha sottoposto due questioni concernenti l'interpretazione della direttiva del Con-siglio n. 76/207, «relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quel che riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro». L'oggetto di questa domanda pregiudiziale deve, secondo me, condurvi a delimitare il rispettivo ambito di applicazione del principio della parità di trattamento, di cui all'art. 2, n. 1 della direttiva e dell'eccezione fondata sull'intento di proteggere la donna, di cui all'art. 2, n. 3.
Per fornire i dati indispensabili alla comprensione delle questioni interpretative sollevate dal giudice tedesco, occorre esporre brevemente il contesto nel quale è sorta la controversia nazionale.
2.
All'origine di questa causa vi sono le disposizioni della legge concernente la protezione della madre (Mutterschutzgesetz) che contemplano, soltanto per la madre, due successivi permessi dopo la nascita del bambino:
—
il primo è obbligatorio (Schutzfrist), e comprende un periodo di otto settimane a partire dal parto (§ 6, n. 1, della legge);
—
il secondo (Mutterschaftsurlaub), istituito con legge 25 giugno 1979, è facoltativo ed esime la madre dal lavoro a partire dal termine del summenzionato permesso di base fino al giorno in cui il bambino compie sei mesi (§ 8, lett. a), inserito nella legge sulla protezione della madre; durante questo permesso, che chiamerò «complementare», la madre percepisce un'indennità (Mutterschaftsgeld) versata dallo stato, il cui ammontare massimo è di 25 marchi al giorno (§ 13, nn. 1 e 3, di questa legge).
La presente causa trae origine dal fatto che questo vantaggio è riservato alle madri, mentre i padri ne sono esclusi.
3.
In effetti dopo la nascita del primo figlio, Ulrich Hofmann e la sua convivente avevano deciso che il padre si sarebbe occupato del neonato, al termine del permesso obbligatorio, onde permettere alla madre di riprendere, non appena possibile, l'attività d'insegnante, evitando così un'interruzione che poteva rivelarsi dannosa nella professione appena iniziata.
D'accordo col proprio datore di lavoro, Ulrich Hofmann otteneva pertanto un permesso corrispondente al permesso complementare, per il quale chiedeva in seguito l'assegno di maternità. Di fronte al rifiuto opposto alla sua domanda dall'ente previdenziale competente (Barmer Ersatzkasse), rifiuto confermato con sentenza del Sozialgericht di Amburgo, Ulrich Hofmann interponeva appello avverso quest'ultima decisione dinanzi al Landessozialgericht di Amburgo, il quale ci ha sottoposto le due seguenti questioni pregiudiziali :
—
Se il permesso complementare di maternità, in quanto sia unicamente riservato alle madri lavoratrici e non alternativamente all'uno o all'altro dei genitori in caso d'accordo fra loro, costituisca trasgressione degli artt. 1, 2 e 5, n. 1, della direttiva n. 76/207.
—
In caso affermativo, se le summenzionate disposizioni siano direttamente efficaci negli stati membri.
—
Tratterò successivamente le due questioni.
4.
Quanto alla prima questione, mi sembra necessario ricordare, in via preliminare, i limiti che vi siete fissati nell'esercizio della vostra competenza pregiudiziale.
Con giurisprudenza costante, voi ritenete infatti che non sia vostro compito, nell'ambito dell'art. 177, valutare la conformità al diritto comunitario delle norme di diritto interno ( 2 ). Cautela tanto più necessaria nella presente fattispecie dal momento che un ricorso per inadempimento, che concerne in particolare le disposizioni in questione, pende attualmente dinnanzi alla Corte.
Cionondimeno, anche in un caso del genere avete sempre avuto cura di fornire una soluzione che potesse tornare utile al giudice nazionale con riferimento ai dati di fatto e di diritto che emergono dal provvedimento di rinvio ( 3 ). Aggiungerò a questi dati gli elementi messi in luce nelle osservazioni scritte e all'udienza dalle parti nella causa principale, dagli stati membri e dalla Commissione: questo onde evitare tutte le difficoltà interpretative che l'applicazione da parte del giudice nazionale della normativa comunitaria potrebbe sollevare, in conformità allo scopo stesso del rinvio pregiudiziale interpretativo ( 4 ).
Ciò considerato, consta che le disposizioni della direttiva la cui interpretazione è resa necessaria dalla questione pregiudiziale sono gli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, nonché l'art. 2, n. 3; l'art. 1 si limita in effetti a ricordare lo scopo della direttiva, senza imporre un particolare obbligo agli stati membri.
La questione pregiudiziale in esame può dunque a questo punto essere così formulata:
—
se l'art. 2, n. 1, in forza del quale il principio della parità di trattamento «implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia»,
osti all'istituzione da parte di uno stato membro del permesso di maternità, complementare al permesso obbligatorio di base, qualora esso sia esclusivamente riservato alle madri lavoratrici,
—
oppure detto permesso sia la consequenza di quelle
«disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità»
alle quali, a norma dell'art. 2, n. 3, la direttiva non osta.
Questa alternativa dev'essere considerata alla luce non solo dei testi citati, ma anche delle osservazioni che vi sono state presentate. Queste riflettono infatti le difficoltà concrete dell'applicazione del diritto comunitario. Ora è essenziale, a mio parere, tenerne conto affinché l'interpretazione pregiudiziale si inserisca efficacemente nella pratica di detto diritto.
5.
A parere di Ulrich Hofmann e della Commissione, il permesso complementare dovrebbe essere esteso al padre. Il loro argomentare prende l'avvio da un'interpretazione restrittiva dell'art. 2, n. 3, in quanto deroghi al principio di non discriminazione professionale secondo il sesso. Nell'ambito particolare di questa disposizione, ciò significa — come rileva la Commissione — che la disparità di trattamento — protezione della donna — non solo deve avere una causa obiettiva, ma deve anche essere necessaria per garantire la protezione perseguita. Ora, la legislazione tedesca non possiede questo duplice requisito.
In primo luogo, l'esclusiva di cui fruiscono le madri non sarebbe fondata su un. dato obiettivo che caratterizzi in modo specifico la situazione della donna come, ad esempio, il suo stato di salute dopo il parto.
Per dimostrarlo, è stato fatto. riferimento, in particolare, al carattere facoltativo del diritto al permesso e al suo venir meno in caso di morte del bambino; è stato messo poi in evidenza che le madri, che non possono provare l'esistenza di un rapporto di lavoro continuato per nove mesi sui dodici che precedono il parto, ne sono escluse; infine è stato osservato all'udienza che la domanda di permesso, che va depositata almeno quattro settimane prima della fine del permesso obbligatorio, potrebbe essere prematura tenuto conto dei possibili mutamenti dello stato di salute della madre. Questi differenti aspetti indicherebbero che lo stato di salute della madre non è il fattore determinante nella concessione del permesso e dimostrerebbero che il suo vero scopo è quello di permettere alla madre di dedicarsi al neonato. La prassi confermerebbe questo assunto poiché, nonostante questo permesso complementare, la percentuale delle madri che smettono di lavorare sarebbe rimasta immutata.
In secondo luogo, la Commissione e Ulrich Hofmann sostengono che non è necessario, per proteggerla, riservare alla madre il permesso : la facoltà per il padre non solo di prendersi cura del bambino, ma anche di occuparsi delle attività domestiche contribuirebbe in effetti a sollevare la madre dagli oneri che possono danneggiarne la salute. Di conseguenza, il diritto al permesso dovrebbe essere accessibile al padre in forza del principio della parità dei sessi nelle condizioni di lavoro (artt. 2, n. 1, e 5, n. 1).
In via più generale, la Commissione e Ulrich Hofmann non solo hanno insistito sul contenuto discriminatorio della norma de qua nei confronti del padre, ma anche e soprattutto nei confronti delle future madri, proprio in quanto i datori di lavoro, per cautelarsi dal rischio di assenteismo che può derivare dal diritto al permesso complementare, esiterebbero ad assumere delle lavoratrici.
6.
A questa argomentazione, l'ente previdenziale e soprattutto il Governo tedesco hanno opposto, sull'essenziale dei punti contestati, un'interpretazione della legislazione tedesca la quale, partendo dal suo scopo — la salute della madre — ne dimostrerebbe la coerenza e per ciò stesso la compatibilità con la deroga di cui all'art. 2, n. 3.
7.
Questa, molto brevemente, la rispettiva posizione delle parti sulla soluzione da fornire alla prima questione. Essa manifesta le difficoltà d'interpretazione che nascono dall'applicazione dell'art. 2, n. 3. La questione sollevata — se sia compatibile con la direttiva n. 76/207 l'esclusione del padre dal permesso di maternità — benché infatti possa suscitare una certa perplessità dato il modo in cui è formulata, si riferisce di fatto ad una rivendicazione attuale, che sottostà in verità alle osservazioni di Ulrich Hofmann e della Commissione e che è diventata un diritto in taluni stati membri: il diritto all'uguaglianza dei genitori nei confronti del bambino.
Sorge pertanto una questione preliminare, se un diritto del genere entri nell'ambito d'applicazione della direttiva n. 76/207.
La soluzione di detta questione è la premessa necessaria di qualsiasi soluzione da proporre al giudice nazionale, poiché consente di definire lo stato attuale del diritto comunitario in materia.
8.
Il terzo considerando della direttiva n. 76/207 esprime la necessità «di promuovere la parificazione nel progresso delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera», su cui hanno convenuto gli stati membri nell'art. 117 del trattato.
La direttiva pone in essere dunque questo programma completando l'attuazione del principio della parità di trattamento fra lavoratrici e lavoratori in settori diversi da quelli concernenti la retribuzione, già contemplati dall'art. 119 del trattato CEE e dalla direttiva n. 75/117 ( 5 ), e l'assistenza sociale di cui alla direttiva n. 79/7 ( 6 ). Essa fa dunque parte delle disposizioni destinate a garantire l'osservanza da parte degli stati membri della parità professionale di lavoratori e lavoratrici, sia nell'assunzione, sia nell'esercizio della loro attività, nella preparazione professionale o anche nelle condizioni di lavoro, nella retribuzione, nel licenziamento e nelle prestazioni previdenziali.
Questa «realizzazione» legislativa disegna i contorni del diritto per ciascun sesso al trattamento professionale riservato dal legislatore nazionale al sesso opposto. L'applicazione di questo principio fondamentale ( 7 ) suppone in effetti che solo i diritti riservati al sesso opposto possono essere rivendicati dai lavoratori dell'altro sesso; essa implica poi che solo i diritti professionali rientrano nella direttiva, non già quelli che concernono, ad esempio, la qualità di capofamiglia, allorché il loro esercizio non dipenda dalla professione.
Chiaramente emerge dai limiti così indicati che l'istituzione del permesso ottenibile alternativamente da entrambi i genitori non rientra nell'ambito della direttiva n. 76/207. Per ora spetta esclusivamente agli stati membri la scelta intesa a favorire una migliore ripartizione delle responsabilità all'interno della coppia, e ciò spiega le disparità delle leggi nazionali vigenti in materia.
Non essendo la direttiva n. 76/207 il mezzo adeguato per eliminare siffatte disparità, la Commissione ha pertanto ritenuto necessario elaborare una nozione comune di «permesso per i genitori» nella proposta di direttiva sottoposta al Consiglio ( 8 ). In altre parole nello stato attuale del diritto comunitario si andrebbe oltre i limiti fissati dal legislatore comunitario ritenendo stabilito ciò che non lo è ancora. Di conseguenza non si deve tener conto di alcun argomento derivante dal «permesso per i genitori» nell'inter-pretare la direttiva n. 76/207.
Di fronte ad un vantaggio professionale riservato al sesso femminile, come il permesso complementare di maternità, l'alternativa è dunque la seguente :
—
o si è di fronte ad una disposizione «relativa alla protezione della donna» (art. 2, n. 3), di cui non occorre valutare la necessità, in relazione alla parità fra i genitori che esula dalla questione,
—
o si tratta di un permesso mirante alla protezione del bambino, la cui concessione esclusiva alle lavoratrici costituisce una discriminazione nelle condizioni di lavoro rispetto ai lavoratori (art. 2, n. 1, e 5, n. 1); in questo caso lo stato membro dovrebbe abolire la discriminazione, ma conserverebbe la scelta dei mezzi per giungervi. Avrebbe infatti la possibilità di abolirla revocando il vantaggio concesso, oppure, il che sembra più agevole, sostituendovi provvidenze equivalenti (rimborso delle spese di custodia a domicilio, gratuità degli asili nido) o anche concedendo al padre la facoltà di prendersi cura del bambino, come accade in taluni stati membri.
9.
Delimitando lo scopo della direttiva n. 76/207, ho potuto precisare i dati del problema sollevato: l'esame della sua struttura ci fornirà gli elementi necessari per la valutazione dell'estensione delle «eccezioni» ch'essa contempla nell'art. 2, nn. 2 e 4.
Mentre l'art. 1 indica lo scopo della direttiva, l'art. 2, n. 1 enuncia il principio sul quale essa si basa; gli artt. 3-5 precisano, per ciascuno degli ambiti d'intervento della direttiva, il contenuto dell'obbligo di risultato che gli stati membri devono adempiere; infine, gli artt. 6-10 enunciano le garanzie poste per l'osservanza del principio.
Da detto sistema emerge che le deroghe di cui all'art. 2, nn. 2-4 forniscono la misura esatta dell'ambito di applicazione assegnato al principio di cui all'art. 2, n. 1. Questo fatto rivela di per sé l'importanza attribuita dal legislatore comunitario a queste deroghe e l'esame delle stesse lo confermerà.
La deroga di cui all'art. 2, n. 4, occupa un posto a parte. Questa disposizione apre la strada alle misure nazionali «volte a promuovere la parità delle opportunità per gli uomini e le donne, in particolare ponendo rimediò alle disparità di fatto»; essa fa solo apparentemente eccezione al principio: mirando a porre rimedio alle discriminazioni di fatto esistenti, tende a ristabilire l'uguaglianza e non ad inficiarla. In altre parole, una volta accertata la disparità di fatto cui porre rimedio, questa deroga va intesa in senso lato.
Il n. 2 contempla un'eccezione di considerevole estensione poiché autorizza gli stati membri a «escludere» dal campo di applicazione della direttiva talune attività professionali «per le quali, in considerazione della loro natura o delle condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenti una condizione determinante». L'art. 9, n. 2 impone soltanto agli stati membri di prendere in esame periodicamente le attività professionali nelle quali il principio non viene applicato «al fine di valutare se sia giustificato, tenuto conto dell'evoluzione sociale, mantenere le esclusioni in questione». Queste due disposizioni evidenziano la cautela del legislatore comunitario, che desidera non precedere l'evoluzione dei costumi, anche per un trattamento che sia senza dubbio discriminatorio. Questo intento non è certamente estraneo a quanto avete deciso nella sentenza 165/82, Commissione/Regno Unito ( 9 ), a proposito di restrizioni opposte agli uomini per l'accesso e la preparazione alla professione di «levatrice».
Il modo di procedere del legislatore ne rivela simultaneamente il realismo e la cautela: esso ci ricorda che la direttiva non ha lo scopo di creare dei diritti là dove non esistono, bensì mira all'uguaglianza professionale ogni volta che l'evoluzione dei costumi lo permetta. Queste considerazioni sono parimenti valide per l'art. 2, n. 3, e devono presiedere alla sua interpretazione.
10.
A norma di quest'ultima disposizione, gli stati membri hanno facoltà di tener fermi o di adottare provvedimenti relativi «alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità».
Ho deliberatamente sottolineato l'estensione dell'eccezione così formulata: il suo campo d'applicazione sia materiale sia personale sembra abbastanza ampio per giustificare un'interpretazione i cui criteri tengano conto dell'intenzione del legislatore comunitario quale l'ho sopra precisata.
In primo luogo, l'art. 2, n. 3 presuppone che la disparità di trattamento riservata alla donna non sia discriminatoria: ciò avverrà ogni volta che la disparità di trattamento — protezione della donna — potrà essere giustificata da un'obiettiva differenza fra la situazione del lavoratore e quella della lavoratrice. Questa causa oggettiva è vincolata alla «specificità biologica» della donna, che la citazione esemplificativa della gravidanza e della maternità indicano senza ambiguità.
Inoltre, il vantaggio professionale riservato alla donna deve avere come scopo la sua protezione: nessuno vorrà negare che il permesso professionale accordato durante la gravidanza o immediatamente dopo il parto costituisca una deroga giustificata dall'art. 2, n. 3.
Dobbiamo infine, come suggerisce la Commissione, aggiungere a questi due criteri l'esigenza che questa disparità di trattamento sia necessaria per la protezione della donna? La risposta dev'essere negativa: né il senso, né l'economia e neppure lo scopo della direttiva sembrano giustificare un'interpretazione così restrittiva della deroga.
È sufficiente che il provvedimento nazionale che concede un vantaggio professionale alle donne tenda a proteggerle per una ragione obiettiva. La relazione tra il suo scopo (la protezione) e la ragione obiettiva che la determina (gravidanza, maternità, ad esempio), non già la mancanza di possibilità alternative, giustificano la differenza di trattamento.
La condizione supplementare posta dalla Commissione si risolve nell'obbligare gli stati membri a scegliere la norma più appropriata per la protezione delle donne: ora, la scelta delle disposizioni atte a giustificare il trattamento differenziato spetta unicamente allo stato membro. Come ho infatti sottolineato, la direttiva non impone agli stati membri alcun obbligo di istituire nuovi diritti. Esige soltanto la parità dove esistano delle discriminazioni. Ora, il ragionamento seguito dalla Commissione presuppone acquisito un diritto che lo stato membro può precisamente voler sopprimere o non istituire.
Basta, per convincersene, riconsiderare l'argomento secondo il quale il permesso complementare non sarebbe indispensabile per garantire la protezione della madre, qualora il padre del bambino possa sostituirvisi. Ciò significa valutare la compatibilità della norma nazionale alla luce di un mezzo — l'uguaglianza tra i genitori — che non entra per nulla nell'ambito di applicazione della direttiva n. 76/207.
11.
Pertanto, poiché si tratta di valutare se la concessione esclusiva alle lavoratrici del permesso che completa il permesso postnatale obbligatorio sia compatibile con il principio posto dalla direttiva, occorre verificare, in primo luogo, se questo permesso facoltativo si basi su di una ragione oggettiva connessa al sesso dei beneficiari e, poi, se si tratti di una norma per la protezione della donna.
Sia dalle osservazioni scritte sia da quelle orali abbiamo ricavato che nessuno contesta che lo stato di salute della madre necessiti di una particolare protezione al termine del permesso obbligatorio: a questo proposito non vengono messi in dubbio né i fattori vuoi biologici vuoi psicologici, che possono ancora modificare la sua salute, né le statistiche le quali indicano come una donna su due lasci il lavoro.
Queste considerazioni obiettive permettono di capire la scelta del permesso professionale per la protezione della madre: tenuto conto delle statistiche summenzionate, è emerso infatti che le madri, alla fine del permesso di otto settimane, si trovano di fronte ad un sovraccarico di fatica poiché alle faccende domestiche e alla ripresa del lavoro si aggiungevano le cure incessanti di cui necessita il neonato soprattutto durante i primi mesi. Ora, questo triplice peso è tanto più difficile da sopportare per la madre in quanto il suo stato di salute rimane in linea generale ancora precario, il che contribuirebbe a spiegare la rinunzia al lavoro. Di conseguenza, il permesso professionale concesso alle madri dopo la fine del permesso obbligatorio deve loro permettere, facendo venir meno temporaneamente uno dei tre pesi, di ristabilirsi senza perdere la sicurezza del posto di lavoro.
Il provvedimento nazionale è dunque non solo basato sulla situazione obiettivamente diversa in cui si trovano le madri rispetto al lavoratore uomo, ma ha inoltre lo scopo di proteggerne la salute, evitando la ripresa immediata del lavoro. Questa duplice caratteristica è sufficiente secondo me per collegare il permesso complementare alla «maternità» inclusa nella deroga di cui all'art. 2, n. 3. Gli argomenti contrari a questa tesi, svolti dalla Commissione e dall'attore nella causa principale non mi hanno, a questo proposito, convinto.
12.
Prendiamo infatti in esame tutti i punti da essi sollevati per tentare di dimostrare l'incompatibilità delle ipotesi di concessione del permesso complementare alla luce della direttiva.
Il carattere facoltativo del diritto al permesso complementare, in opposizione al permesso postnatale obbligatorio, non è contraddetto dall'intento di proteggere la salute della madre. È chiaro infatti che il permesso complementare è una misura preventiva che si appoggia su considerazioni medico-sociali. Queste determinano il carattere generale impersonale del diritto istituito, da cui deriva che le sole condizioni per la concessione sono il parto e lo svolgimento di un lavoro, non già la presentazione di un certificato di malattia.
Questo scopo di prevenzione generale, monché l'intento di evitare ogni soluzione di continuità sul luogo di lavoro, danno anche ragione del fatto che la domanda di permesso debba essere presentata circa quattro settimane prima della scadenza del permesso obbligatorio: la concessione del permesso si basa su di una presunzione — la salute delle madri deve essere trattata con riguardo — ma rimane indipendente dallo stato di salute attuale o prevedibile della madre. Ne consegue che questa presunzione relativa alla salute delle beneficiarie non le vincola, qualora desiderino riprendere il lavoro — in caso di disoccupazione del padre, ad esempio — a causa, in particolare, come viene sottolineato dalla Repubblica federale di Germania, del sacrificio finanziario derivante da questa scelta.
Quanto al venir meno del permesso complementare in caso di morte del bambino, essa è la conseguenza dello scopo cui il permesso mira: poiché è venuto meno il «peso» del bambino, la salute della madre non richiede più nello stesso modo lo sgravio del peso derivante dal lavoro. Questa logica aspra è del resto temperata dalla scadenza differita del permesso. La stessa logica esclude le nutrici e le madri adottive dal diritto attribuito alle «madri di sangue». Essa spiega poi perché il diritto al permesso non possa essere trasferito al padre, nemmeno in caso di morte della madre. Qualunque sia la valutazione di queste situazioni, è chiaro ch'esse sono provocate dallo scopo stesso per cui il permesso è stato istituito.
La Commissione e Ulrich Hofmann si sono del pari riferiti ad una modifica legislativa, successiva alla controversia di cui si occupa il giudice nazionale, ma che tuttavia prenderò in esame, per escludere ogni ambiguità circa l'interpretazione da darsi alla deroga di cui all'art. 2, n. 3. Consta infatti che, ormai, solo le madri che hanno lavorato per nove mesi durante i dodici mesi precedenti il parto hanno diritto al permesso. Occorre tuttavia notare che si ha lo stesso diritto se la richiedente ha usufruito del diritto all'indennità di disoccupazione o al minimo vitale: ciò estende in modo considerevole la cerchia dei beneficiari, evitando allo stesso tempo gli abusi. Infine, gli stessi requisiti sono necessari per ottenere il permesso obbligatorio: si tratta semplicemente di evitare la concessione del permesso alle madri che non sono in grado di provare una durata minima di attività professionale o di una situazione equivalente.
Infine è stato sostenuto che, dal punto di vista della sua estensione, la legge fallirebbe il suo scopo sotto un duplice profilo. Da un lato, risulterebbe dalle statistiche fornite dal governo tedesco che più di una donna su due lascerebbe il posto di lavoro alla fine del permesso complementare. D'altro lato, la legge indurrebbe i datori di lavoro ad evitare di assumere donne a causa del rischio di assenteismo dovuto al permesso complementare.
Questa tesi non mi convince. Benché infatti la percentuale delle lavoratrici che lasciano il lavoro alla fine del permesso complementare sia rimasta costante, le cifre non hanno tuttavia, secondo me, lo stesso significato: non si può infatti dedurne che il rischio «salute» non sia stato determinante al momento in cui le madri hanno scelto di prendere il permesso complementare. Non solo, ma si può ritenere che, favorendo il ristabilimento fisico e psichico delle beneficiarie, il permesso complementare permetta alle donne di scegliere più liberamente, nel momento in cui termina, fra la ripresa e la cessazione del lavoro.
Gli effetti «perversi» del permesso complementare sull'assunzione delle donne restano una semplice eventualità, in quanto non siano stati dimostrati. Si rileverà peraltro che, in mancanza di un siffatto permesso, i cui costi sono a carico della collettività, le madri potrebbero soltanto valersi di permessi di malattia durante i quali il datore di lavoro dovrebbe retribuirle di sua tasca senza usufruire in compenso del loro lavoro. Se ciò non bastasse, si noterà che la concessione del permesso di cui trattasi, come è stato messo in evidenza dalla Repubblica federale di Germania, costituisce un mezzo per attenuare le disuguaglianze di fatto che derivano proprio per le donne dai disturbi che seguono il parto, conservando così le loro possibilità al momento della ripresa del lavoro. In questo senso, essa fa parte dei provvedimenti contemplati dall'art. 2, n. 4 della direttiva.
Si giunge quindi necessariamente alla questione se la deroga di cui all'art. 2, n. 3, non sia un esempio, scelto dal legislatore comunitario, della deroga generale di cui all'art. 2, n. 4. È quanto penso e vi trovo la conferma del rifiuto di interpretare restrittivamente la deroga in questione.
La prima questione sollevata dal giudice tedesco ritengo si debba risolvere nel senso che il permesso complementare, basato sulla protezione della maternità, di cui limita le ultime conseguenze per la salute della madre, è una disposizione di protezione della donna ai sensi dell'art. 2, n. 3, della direttiva n. 76/207 e non costituisce dunque una trasgressione degli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1.
13.
Se voi accettate la proposta di soluzione così formulata, la seconda questione non ha più bisogno di essere risolta. Cionondimeno, prenderò in considerazione, in via subordinata, il problema dell'efficacia diretta degli artt. 1, 2 e 5, n. 1, della direttiva n. 76/207.
È ormai ben nota la vostra giurisprudenza sull'effetto delle direttive per i singoli. Anche se, in linea di principio, una direttiva ha efficacia solo rispetto ai destinatari ai quali è indirizzata, cioè agli stati membri ( 10 ), voi ritenete che i singoli godono nondimeno di una «garanzia minima» ( 11 ) essi hanno infatti il diritto di far valere davanti al giudice nazionale, «per opporsi a qualsiasi disposizione di diritto interno non conforme a [una] direttiva», gli obblighi «incondizionati e sufficientemente precisi» da essa imposti ( 12 ).
Esaminiamo la direttiva n. 76/207 alla luce delle condizioni in tal modo poste dalla vostra giurisprudenza.
Se, contrariamente all'opinione da me espressa, il fatto di riservare alle madri il permesso complementare di maternità costituisce, a vostro parere, una discriminazione proibita dagli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva, ci si deve allora chiedere se l'obbligo imperativo di risultato da essa imposto possieda i requisiti per essere fatto valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale. Esaminiamo di seguito le disposizioni della direttiva che il giudice di rinvio ci chiede di interpretare.
L'art. 1 — l'ho già ricordato — ha un carattere introduttivo: esso indica lo scopo della direttiva e, nel suo contenuto, non impone alcun obbligo agli stati membri. A questo proposito, non può pertanto essere fatto valere dai singoli davanti ai giudici nazionali.
Gli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1 sono collegati: il primo indica l'obbligo generale di risultato da raggiungere che l'art. 5, n. 1 applica ad uno dei campi cui la direttiva si riferisce: esso dispone infatti che
«l'applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento, implica che siano garantiti agli uomini e alle donne le medesime condizioni, senza discriminazione fondata sul sesso».
L'obbligo in tal modo descritto è nel contempo preciso e non ambiguo. Talune disposizioni della direttiva possono tuttavia far dubitare del suo carattere incondizionato.
Si potrebbe in primo luogo sostenere che il principio di non discriminazione va inteso fatte salve le deroghe indicate dall'art. 2 della direttiva. Ma poiché in quest'ipotesi la deroga è stata esclusa, rimane soltanto l'obbligo imposto dall'art. 2, n. 1, precisato, nell'ambito delle condizioni di lavoro, dall'art. 5, n. 1.
In secondo luogo, si potrebbe notare che nell'ambito dell'art. 5 gli stati membri sono invitati a prendere il complesso delle «misure necessarie» che l'applicazione del principio della parità di trattamento nelle condizioni di lavoro esige. Si tratta tuttavia di un ostacolo proprio di ogni direttiva: come viene precisato dall'art. 189 del trattato CEE, gli stati hanno la scelta dei mezzi per raggiungere lo scopo fissato dalla direttiva, dal quale sono vincolati. Orbene, nell'ambito della direttiva n. 76/207 lo scopo da raggiungere rimane la parità di trattamento: lo stato è libero di scegliere i mezzi per giungervi, purché rispetti l'obbligo assoluto di non discriminazione in ordine al quale non fruisce di alcun margine di valutazione discrezionale.
Tenuto conto di questi elementi, consta che sussistono nella presente fattispecie i presupposti perché i singoli possano far valere gli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1 davanti ai giudici nazionali.
Un tale effetto non deve sorprendere poiché l'art. 6 della direttiva dispone che, grazie ai provvedimenti adottati dagli stati membri, «tutti coloro che si ritengano lesi dalla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 [debbono poter...] far valere i propri diritti per via giudiziaria...». Ora, come avete affermato in una recente sentenza, questa garanzia si risolve nelľattribuire alle persone lese «dei diritti che possono essere fatti valere dinanzi al giudice» ( 13 ).
Ciò non toglie, come la Commissione ha sottolineato, che questa facoltà non permette loro di essere sicuri che il vantag-gio concesso all'altro sesso sarà loro necessariamente esteso: la direttiva, ricordiamolo, ha unicamente lo scopo di favorire la parità di trattamento, senza imporre per questo allo stato l'istituzione di nuovi diritti. Perciò, e benché ciò possa dispiacere, l'azione dei singoli imporrà allo stato membro unicamente il pareggiamento delle situazioni mediante la soppressione della discriminazione, mentre spetterà allo stesso la scelta dei mezzi come ho messo in evidenza poc'anzi ( 14 ).
14.
Concludendo, vi propongo di risolvere come segue le due questioni interpretative sottopostevi dal Landessozialgericht di Amburgo :
1.
Non è in contrasto con gli artt. 2, n. i, e 5, n. 1 della direttiva no. 76/207 il riservare alle madri il permesso professionale che contempla il permesso obbligatorio postnatale, dal momento che detto permesso costituisce una misura di protezione della donna ai sensi dell'art. 2, n. 3 della precitata direttiva.
2.
In via subordinata, gli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1 della direttiva n. 76/207 fanno nascere dei diritti di cui i singoli possono valersi dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato che non abbia adempiuto gli obblighi da essi impostigli.
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) Cfr., in particolare, la sentenza 141-143/81, Holdijk, Racc. 1982, pag. 1299, punto 8.
( 3 ) 10 marzo 1983, causa 172/82, Syndicat national, Racc. 1983, pag. 555, punto 8.
( 4 ) 166/73, Rheinmühlen, Racc. 1974, pag. 33, punto 2,
( 5 ) GU L 45/19 del 19.2.1975.
( 6 ) GU L 6/2-1 del 10.1.1979.
( 7 ) Causa 149/77, Defrenne, Racc. 1978, pag. 1365, punti 25—39.
( 8 ) GU C 333/6 del 9.12.1983.
( 9 ) Semenza 8.11.1983, punti 17-20, Racc. 1983, pag. 3431.
( 10 ) Causa 8/81, Becker, Racc. 1982, pag. 53, punti 17-19.
( 11 ) Causa 102/79, Commissione/Belgio, Racc. 1980, pag.1473, punto 12.
( 12 ) Si veda la precitata causa 8/81, punti 20-25 e, da ultimo, la sentenza 26.1.1984, causa 301/82, SA Ciin-Midy, punto 4, Racc. 1984, pag. 251.
( 13 ) Sentenza 10 aprile 1984, punto 22, nelle cause riunite 14 e 79/83, von Colson-Kamann e Harz, Race. 1984, pagg. 1891 e 1921.
( 14 ) Punto 8.
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